Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 6470/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa Avv.ti Marco Lo Parte_1
Giudice e Luigi Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, Controparte_1
- convenuto contumace-
All'esito dell'udienza del 28/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28/06/2022, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il e, avendo premesso: Controparte_1
di aver lavorato senza soluzione di continuità in favore dell'allora
[...]
(oggi divenuto ) con Controparte_2 Controparte_1
ripetuti contratti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ma di natura sostanzialmente subordinata, a decorrere dal 1/7/2001 e fino al 31/8/2015; che, con sentenza n.1117/2019 il Tribunale di Palermo, aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (dal 1° luglio 2001 e fino al 31 agosto 2015), condannando per l'effetto il al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I. nonché al CP_3
riconoscimento delle progressioni stipendiali e delle differenze retributiva;
1
"Danilo Dolci" di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo, e dall'1.09.2019 a tempo pieno;
che con decreto di ricostruzione carriera n. 1406 del 18.01.2022 (v. all. 4) le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015, per un totale di anni 14 e mesi 2;
di essere stata inserita, a seguito di domanda, nella graduatoria interna dell'istituto valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023, senza che le fosse riconosciuto il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo, pari a complessivi 170 mesi, non assegnandole in definitiva il giusto punteggio (ovvero 129,33 punti spettategli per il servizio pre ruolo secondo quanto disposto dall'Allegato E -TABELLA A punti B - B1 e nota 3- del CCNI di riferimento); di essere stata collocata in dodicesima posizione (e dunque in posizione di soprannumero) e quindi costretta a presentare (d'ufficio) domanda di mobilità provinciale;
chiese pertanto di : “Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal
[...]
per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità/nullità/inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 108 punti in favore della parte ricorrente e non il punteggio complessivo pari a 237,33. - Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente
diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla ricorrente. - Conseguentemente ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento provinciale a seguito di mobilità d'ufficio di parte ricorrente presso la direzione didattica F. ORESTANO di Palermo e per l'effetto disporre (o ordinare alla amministrazione convenuta di compiere ogni atto necessario) il trasferimento di parte
ricorrente, con decorrenza dal 01/09/2022, presso le sede di originaria appartenenza, ovvero il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di Palermo. -
Condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
giudizio, da determinarsi secondo il D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dei
sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.”
2 Il ministero convenuto seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio.
Parte ricorrente, inoltre, all'udienza del 19.04.2024 chiese integrarsi il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dei controinteressati, nelle forme previste dall'art. 150 o in subordine 151 c.p.c.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, nelle forme autorizzate dal Giudice,
nessuno dei potenziali controinteressati si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle parti convenute che, seppur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Nel merito, alla luce di quanto rilevato dalla ricorrente in sede di note conclusive
(ovvero “di aver ottenuto un ulteriore trasferimento, nelle more del giudizio, presso
l'Istituto , con il riconsocimento del punteggio, ai fini delle Controparte_4
graduatorie di istituto, del servizio di fatto prestato con rapporti a tempo determinato dal
2001 al 2015 accertato con sentenza n. 1117/2019 del Tribunale di Palermo”), deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite (secondo il principio della c.d.
soccombenza virtuale), in considerazione dell'esistenza di contrastanti orientamenti sulla questione di diritto oggetto del presente ricorso, appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia delle parti convenute e cessata la materia del contendere.
Dichiara, infine, integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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