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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 19/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2021 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Pinto, Parte_8
Giulio Renditiso e Rosa Persico
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Francesco Manzo
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso dell'11.3.2025 al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, gli istanti in epigrafe, dipendenti del Controparte_1
esponevano di essere stati assunti con contratto di formazione ai sensi della l. n. 285/77 dal decorrente dall'1.4.1980; che, a seguito dell'istituzione Controparte_3
come Comune autonomo della frazione di disposta con L.R. 19 del CP_1
18.03.1980, essi venivano trasferiti presso questo nuovo Ente, il quale ne prendeva atto in data 28.03.1983, giusta deliberazione di C.C. n.19, precisando, con
1 deliberazione di C.C. n. 62 del 14.6.1983, sulla base delle mansioni assegnate, la qualifica rivestita sulla scorta del CCNL Enti Locali;
che con deliberazioni n. 63 del
14.6.1983 e n. 88 del 27.9.1983 venivano attribuiti anche ai dipendenti assunti ex l.
285/77 gli aumenti biennali previsti per i dipendenti di ruolo con decorrenza 1.4.1982; che, in seguito alla l. n. 138/1984, il adottava la delibera di C.C. n. Controparte_1
69/1984 con la quale gli appellanti venivano inquadrati in ruolo, con decorrenza giuridica - secondo la prospettiva attorea - dall'1.4.1980, data effettiva di inizio del servizio, ma con decorrenza economica a carico diretto del stesso a partire CP_1 dall'1.1.1984: in precedenza, infatti, lo stipendio era stato pagato dal Comune di che aveva effettuato l'assunzione dei ricorrenti prima che il Comune di CP_3 ottenesse l'autonomia; che, tuttavia, il nelle buste paga CP_1 Controparte_1
aveva sempre indicato quale decorrenza giuridica, in contrasto con la menzionata delibera, la data dell'1.4.1984; che il mancato riconoscimento della decorrenza dell'inquadramento a far data dal 1980 aveva pregiudicato i loro diritti retributivi, in particolare rispetto al salario di anzianità; che vane erano state le istanze rivolte all'Ente sin dal 2006.
Tanto premesso, convenivano il al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento del loro diritto all'inquadramento giuridico sin dall'1.4.1980, con conseguente riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per salario di anzianità e condanna del resistente all'adeguamento della retribuzione ed al CP_1
pagamento delle differenze economiche indicate in ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Il resistente eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, 7° comma e 63, d.lgs.
n.165/2001 e la decadenza dall'azione, nonché, in via preliminare, la prescrizione del diritto al preteso inquadramento economico dal 1980 e delle conseguenti differenze retributive;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda sulla base di articolate argomentazioni.
Con sentenza n. 1598/2015, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione, compensando le spese.
Con ricorso 7.3.2016 gli odierni istanti proponevano appello avverso la pronuncia, contestando la dichiarata carenza di giurisdizione.
Con sentenza n. 131 dell'11.1/6.2.2018, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le
2 parti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, con onere di riassunzione nel termine di legge.
Con ricorso depositato il 30.4.2018 le parti ricorrenti riassumevano il giudizio avanti al Tribunale di Torre Annunziata.
Il ribadite le eccezioni già formulate di inammissibilità, Controparte_1
prescrizione ed infondatezza nel merito, chiedeva, in via preliminare, la sospensione del procedimento avendo proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n.131/2018, per soli motivi di giurisdizione.
Nel procedimento avanti alla Corte di legittimità, le parti ricorrenti resistevano con controricorso.
Con ordinanza n. 18671/2019, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigettava il ricorso così come proposto confermando la giurisdizione, in materia, del giudice ordinario.
Con sentenza n. 842/2020, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso sulla base dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, non reputando CP_1
validi, ai fini interruttivi, i documenti prodotti dai ricorrenti in quanto risalenti all'anno
2006, quando il termine prescrizionale decennale era già ampiamente maturato.
Rilevava, in particolare, che i ricorrenti dovevano essere a conoscenza dell'illegittimità del provvedimento sin dal 26.1.1987, data in cui avevano proposto ricorso al
CO.RE.CO al fine di ottenere l'inquadramento economico con decorrenza antecedente.
Avverso la sentenza in esame hanno proposto appello le parti in epigrafe, con ricorso a questa Corte dell'8.1.2021, sostenendo che il primo Giudice aveva errato nell'individuare il termine iniziale di prescrizione nell'atto indirizzato al il CP_4
16.1.1987, che era diretto non a contestare la decorrenza giuridica del servizio come indicata in busta paga, bensì il contenuto della Delibera di G.M. n. 32 del 15.1.1987, che si limitava a spostare la decorrenza dell'inquadramento economico – e non giuridico – dall'1.1.1984 all'1.6.1984. Rilevavano, altresì, che il giudicante avrebbe male interpretato il contenuto della delibera C.C. n. 69 del 30.6.1984 la quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, distingueva chiaramente la decorrenza giuridica dall'1.4.1980 e la decorrenza economica dall'1.1.1984, conseguente alla presa in carico diretta da parte del a quella data, e ribadivano che Controparte_1 oggetto del giudizio era l'accertamento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e non il riconoscimento delle qualifiche superiori.
3 Nel merito, premessa l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento del loro diritto alla corretta anzianità di servizio, insistevano per l'accoglimento delle domande sulla base delle argomentazioni già svolte. Ribadivano, in particolare, di essere stati pacificamente assunti in data 1.4.1980, come si evinceva dalla delibera di C.C. n.
69/1984 e da tutti gli atti del mentre la data dell'1.6.1984 indicata sulle buste CP_1
CP_ paga si riferiva esclusivamente alla decorrenza economica a carico dell' resistente,
e non poteva perciò spostare la decorrenza della data di immissione in ruolo a fini giuridici, coincidente a loro avviso con la data di inizio del servizio.
Concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate già nel ricorso introduttivo.
Il resisteva al gravame affermando che nella delibera n. 69/1984 Controparte_1 non risultava affatto la data dell'1.4.1980 ai fini dell'inquadramento giuridico dei lavoratori istanti, né ciò avrebbe potuto risultare, dal momento che non vi era all'epoca alcuna certezza in ordine alle modalità e ai tempi di assunzione degli ex l. 285/77, come emergeva anche dalla allegata relazione dell'Assessore al ramo;
la stessa delibera era stata sospesa dal CO.RE.CO, tanto che con successiva delibera n. 126 del
29.9.1984, del Consiglio Comunale del Comune di avente ad oggetto: CP_1
“Chiarimenti alla delibera consiliare n. 69 del 30/6/84 ad oggetto: Inquadramento in organico dei lavoratori assunti in base alla legge 285/77”, ne era stato ribadito il valore di mero atto di indirizzo, precisando che “Ciò risulta conforme alla più ortodossa applicazione dei principi e delle leggi che regolano l'atto amministrativo che, quando a fattispecie complessa, con il concorso di più Enti ed organi, non produce effetti sino al compimento dell'ultima attività ovvero del controllo eventualmente, come nel caso di specie previsto. Orbene, è noto che la pianta organica
è un atto del genere descritto e, come tale, può ritenersi improduttivo di alcun effetto sino a quando la Commissione Centrale Finanza Locale non si sia definitivamente espressa sulle controdeduzioni dell' alle proprie determinazioni”. Parte_9
Solo dopo tale delibera, preso atto dei chiarimenti richiesti dal , erano stati CP_4
emanati gli atti di inquadramento dei dodici ex l. 285/77, tra cui gli otto attuali appellanti, con le delibere di G.M. nn. 410, 412, 413, 414, 417, 418, 419 e 420 del
1986.
Inoltre, l'inquadramento giuridico ed economico dall'1.1.1984 era stato ritenuto comunque illegittimo dal , per cui, con delibera di G.M. n. 32/1987 assunta CP_4
4 con i poteri del Consiglio comunale ex art. 140 TULCP, il aveva Controparte_1 modificato la data dall'1.1.1984 all'1.6.1984.
Per tali ragioni, il contestato inquadramento era stato il frutto non già di un mero errore, ma di un complesso procedimento amministrativo, al quale, tra l'altro, i lavoratori partecipavano, tant'è che avevano proposto apposita istanza al prodotta CP_4 in giudizio, volta a lasciare ferma la data di inquadramento giuridico all'1.1.1984.
All'esito della discussione, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato, in adesione alle condivisibili argomentazioni in diritto espresse, da ultimo, nella sentenza n. 9241/2021 della S.C., dovendosi preliminarmente correggere la motivazione del primo Giudice sul rilievo che, se può prescriversi il diritto alle differenze retributive maturate nel tempo, non può invece prescriversi il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio, fonte di conseguenze favorevoli per il lavoratore destinate a prodursi durante l'intero corso del rapporto.
Ha osservato la Corte di legittimità che la l. 1° giugno 1977, n. 285, allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, introduceva nel nostro ordinamento la prima fattispecie di contratto di formazione e lavoro, prevedendo l'iscrizione dei giovani dai
15 ai 29 anni a liste di collocamento speciali, alle quali il settore privato e pubblico potevano attingere per concludere contratti a termine di formazione, godendo di sgravi.
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 26, convertito con modificazioni in L. 29 febbraio 1980, n. 33, stabilì la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi di tale legge fino al 31 dicembre 1980.
L'art. 26 ter dello stesso D.L., aggiunto in sede di conversione, stabiliva che nei trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani fossero ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello
Stato.
Ai sensi dell'art. 26 quater, superato l'esame, essi sarebbero stati iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione, continuando a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato "fino all'immissione nei ruoli", di cui al successivo art. 26 quinquies.
Detto articolo statuiva che il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che avevano realizzato progetti specifici fosse riservato ai giovani iscritti nelle suddette graduatorie, fino all'esaurimento delle stesse e comunque
5 fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni
(comma 1). Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non avevano realizzato progetti specifici o che avevano esaurito le medesime graduatorie sarebbe stato coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni (comma 2).
Da ultimo, viene in rilievo l'art. 1 della successiva L. 16 maggio 1984, n. 138, a tenore del quale i posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui al D.L. n.
663 del 1979, art. 26 ter, non ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui avevano superato l'esame di idoneità.
Sulla interpretazione di tali disposizioni si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, che, con orientamento consolidato, ha affermato che il giovane assunto a norma della L. n. 285 del 1977 e immesso successivamente in ruolo a seguito di disponibilità riservate e della iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei a norma della L. n. 33 del 1980, è titolare, nel tempo, di tre distinti rapporti:
- il primo, di impiego pubblico a termine - disciplinato dalla L. n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e lavoro, prorogato ex lege - intercorrente fino all'espletamento degli esami di idoneità, rapporto regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla L. n. 285 medesima, dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base;
- il secondo, di pubblico impiego a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della L. n. 33 del 1980, intercorrente fino all'immissione nei ruoli;
- infine, il rapporto di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni.
Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo (Consiglio Stato A.P., 7 febbraio 1991, n. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn. 420/1994; 2364/2000;
1253/2008; 3720/2012).
6 Tale interpretazione è stata dalla Suprema Corte condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" - per effetto del superamento della prova di idoneità - e la assunzione come dipendente "di ruolo", per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli.
Appare, pertanto, erronea la tesi degli odierni appellanti secondo cui essi sarebbero stati immessi nel ruolo del sin dall'1.4.1980. Invero, per quanto dedotto CP_1
pacificamente dalle parti, i ricorrenti hanno stipulato contratti di formazione professionale ai sensi della l. n. 285/1977, volta a promuovere e incentivare l'occupazione giovanile, partecipando poi, secondo le previsioni del D.L. n. 663/1979, convertito in l. n. 33/1980, ad un concorso riservato per l'accesso al rapporto di pubblico impiego che prevedeva l'ammissione di quei giovani esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale era avvenuta l'assunzione, con inserimento in una graduatoria regionale. Infine, l'art. 5 della l. n. 138/1984 aveva stabilito che i posti in organico disponibili alla data dell'entrata in vigore della legge stessa presso gli enti locali e altri enti pubblici dovevano essere attribuiti agli idonei che prestassero servizio presso ogni singolo Ente.
Pertanto, alla data invocata dell'1.4.1980, gli appellanti, originari ricorrenti, avevano costituito esclusivamente, secondo i principi qui ribaditi, un rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" con (all'epoca) il Controparte_3
L'immissione in ruolo avveniva, invece - come ribadiscono gli stessi odierni appellanti in tutti i gradi del giudizio -, soltanto a seguito della deliberazione n. 69 del 30.6.1984
(“inquadramento in organico dei lavoratori assunti in base alla legge n. 285/77”), nonché n. 126/1984 e n. 143/1984 di chiarimento alla prima.
Giammai, dunque, la citata delibera del 1984 avrebbe potuto stabilire una decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo antecedente a quella dell'inserimento in organico, che segna il momento dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, di ruolo.
Invero, l'autonomia dei due rapporti - rispettivamente "a tempo indeterminato non di ruolo" e "a tempo indeterminato di ruolo" -, già valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa per negare qualsiasi rilevanza alla pregressa anzianità di servizio, conduce ad affermare la novità del rapporto di ruolo costituito per scorrimento della
7 graduatoria di cui al D.L. n. 663 del 1979, ex art. 26 quinquies, ovvero all'esito del concorso riservato per titoli previsto dalla L. 16 maggio 1984, n. 138, art. 1.
In altri termini, la prima immissione nei ruoli dell'amministrazione, a fronte di un precedente rapporto "a tempo indeterminato non di ruolo", è del tutto equiparata ad un ingresso dall'esterno, come emerge anche dai modi di costituzione del rapporto di lavoro (scorrimento delle graduatorie ovvero superamento di un concorso riservato).
L'appello deve essere pertanto rigettato, pur correggendosi la motivazione del primo
Giudice nei sensi indicati, e di conseguenza deve disporsi il rigetto nel merito dell'originaria domanda.
3.- Le spese del grado restano integralmente compensate tra le parti, sia per la necessità di integrare la motivazione del Tribunale, sia per il rilievo dell'intervento della pronuncia della Suprema Corte nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 19/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2021 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Pinto, Parte_8
Giulio Renditiso e Rosa Persico
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Francesco Manzo
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso dell'11.3.2025 al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, gli istanti in epigrafe, dipendenti del Controparte_1
esponevano di essere stati assunti con contratto di formazione ai sensi della l. n. 285/77 dal decorrente dall'1.4.1980; che, a seguito dell'istituzione Controparte_3
come Comune autonomo della frazione di disposta con L.R. 19 del CP_1
18.03.1980, essi venivano trasferiti presso questo nuovo Ente, il quale ne prendeva atto in data 28.03.1983, giusta deliberazione di C.C. n.19, precisando, con
1 deliberazione di C.C. n. 62 del 14.6.1983, sulla base delle mansioni assegnate, la qualifica rivestita sulla scorta del CCNL Enti Locali;
che con deliberazioni n. 63 del
14.6.1983 e n. 88 del 27.9.1983 venivano attribuiti anche ai dipendenti assunti ex l.
285/77 gli aumenti biennali previsti per i dipendenti di ruolo con decorrenza 1.4.1982; che, in seguito alla l. n. 138/1984, il adottava la delibera di C.C. n. Controparte_1
69/1984 con la quale gli appellanti venivano inquadrati in ruolo, con decorrenza giuridica - secondo la prospettiva attorea - dall'1.4.1980, data effettiva di inizio del servizio, ma con decorrenza economica a carico diretto del stesso a partire CP_1 dall'1.1.1984: in precedenza, infatti, lo stipendio era stato pagato dal Comune di che aveva effettuato l'assunzione dei ricorrenti prima che il Comune di CP_3 ottenesse l'autonomia; che, tuttavia, il nelle buste paga CP_1 Controparte_1
aveva sempre indicato quale decorrenza giuridica, in contrasto con la menzionata delibera, la data dell'1.4.1984; che il mancato riconoscimento della decorrenza dell'inquadramento a far data dal 1980 aveva pregiudicato i loro diritti retributivi, in particolare rispetto al salario di anzianità; che vane erano state le istanze rivolte all'Ente sin dal 2006.
Tanto premesso, convenivano il al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento del loro diritto all'inquadramento giuridico sin dall'1.4.1980, con conseguente riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per salario di anzianità e condanna del resistente all'adeguamento della retribuzione ed al CP_1
pagamento delle differenze economiche indicate in ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Il resistente eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, 7° comma e 63, d.lgs.
n.165/2001 e la decadenza dall'azione, nonché, in via preliminare, la prescrizione del diritto al preteso inquadramento economico dal 1980 e delle conseguenti differenze retributive;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda sulla base di articolate argomentazioni.
Con sentenza n. 1598/2015, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione, compensando le spese.
Con ricorso 7.3.2016 gli odierni istanti proponevano appello avverso la pronuncia, contestando la dichiarata carenza di giurisdizione.
Con sentenza n. 131 dell'11.1/6.2.2018, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le
2 parti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, con onere di riassunzione nel termine di legge.
Con ricorso depositato il 30.4.2018 le parti ricorrenti riassumevano il giudizio avanti al Tribunale di Torre Annunziata.
Il ribadite le eccezioni già formulate di inammissibilità, Controparte_1
prescrizione ed infondatezza nel merito, chiedeva, in via preliminare, la sospensione del procedimento avendo proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n.131/2018, per soli motivi di giurisdizione.
Nel procedimento avanti alla Corte di legittimità, le parti ricorrenti resistevano con controricorso.
Con ordinanza n. 18671/2019, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigettava il ricorso così come proposto confermando la giurisdizione, in materia, del giudice ordinario.
Con sentenza n. 842/2020, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso sulla base dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, non reputando CP_1
validi, ai fini interruttivi, i documenti prodotti dai ricorrenti in quanto risalenti all'anno
2006, quando il termine prescrizionale decennale era già ampiamente maturato.
Rilevava, in particolare, che i ricorrenti dovevano essere a conoscenza dell'illegittimità del provvedimento sin dal 26.1.1987, data in cui avevano proposto ricorso al
CO.RE.CO al fine di ottenere l'inquadramento economico con decorrenza antecedente.
Avverso la sentenza in esame hanno proposto appello le parti in epigrafe, con ricorso a questa Corte dell'8.1.2021, sostenendo che il primo Giudice aveva errato nell'individuare il termine iniziale di prescrizione nell'atto indirizzato al il CP_4
16.1.1987, che era diretto non a contestare la decorrenza giuridica del servizio come indicata in busta paga, bensì il contenuto della Delibera di G.M. n. 32 del 15.1.1987, che si limitava a spostare la decorrenza dell'inquadramento economico – e non giuridico – dall'1.1.1984 all'1.6.1984. Rilevavano, altresì, che il giudicante avrebbe male interpretato il contenuto della delibera C.C. n. 69 del 30.6.1984 la quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, distingueva chiaramente la decorrenza giuridica dall'1.4.1980 e la decorrenza economica dall'1.1.1984, conseguente alla presa in carico diretta da parte del a quella data, e ribadivano che Controparte_1 oggetto del giudizio era l'accertamento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e non il riconoscimento delle qualifiche superiori.
3 Nel merito, premessa l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento del loro diritto alla corretta anzianità di servizio, insistevano per l'accoglimento delle domande sulla base delle argomentazioni già svolte. Ribadivano, in particolare, di essere stati pacificamente assunti in data 1.4.1980, come si evinceva dalla delibera di C.C. n.
69/1984 e da tutti gli atti del mentre la data dell'1.6.1984 indicata sulle buste CP_1
CP_ paga si riferiva esclusivamente alla decorrenza economica a carico dell' resistente,
e non poteva perciò spostare la decorrenza della data di immissione in ruolo a fini giuridici, coincidente a loro avviso con la data di inizio del servizio.
Concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate già nel ricorso introduttivo.
Il resisteva al gravame affermando che nella delibera n. 69/1984 Controparte_1 non risultava affatto la data dell'1.4.1980 ai fini dell'inquadramento giuridico dei lavoratori istanti, né ciò avrebbe potuto risultare, dal momento che non vi era all'epoca alcuna certezza in ordine alle modalità e ai tempi di assunzione degli ex l. 285/77, come emergeva anche dalla allegata relazione dell'Assessore al ramo;
la stessa delibera era stata sospesa dal CO.RE.CO, tanto che con successiva delibera n. 126 del
29.9.1984, del Consiglio Comunale del Comune di avente ad oggetto: CP_1
“Chiarimenti alla delibera consiliare n. 69 del 30/6/84 ad oggetto: Inquadramento in organico dei lavoratori assunti in base alla legge 285/77”, ne era stato ribadito il valore di mero atto di indirizzo, precisando che “Ciò risulta conforme alla più ortodossa applicazione dei principi e delle leggi che regolano l'atto amministrativo che, quando a fattispecie complessa, con il concorso di più Enti ed organi, non produce effetti sino al compimento dell'ultima attività ovvero del controllo eventualmente, come nel caso di specie previsto. Orbene, è noto che la pianta organica
è un atto del genere descritto e, come tale, può ritenersi improduttivo di alcun effetto sino a quando la Commissione Centrale Finanza Locale non si sia definitivamente espressa sulle controdeduzioni dell' alle proprie determinazioni”. Parte_9
Solo dopo tale delibera, preso atto dei chiarimenti richiesti dal , erano stati CP_4
emanati gli atti di inquadramento dei dodici ex l. 285/77, tra cui gli otto attuali appellanti, con le delibere di G.M. nn. 410, 412, 413, 414, 417, 418, 419 e 420 del
1986.
Inoltre, l'inquadramento giuridico ed economico dall'1.1.1984 era stato ritenuto comunque illegittimo dal , per cui, con delibera di G.M. n. 32/1987 assunta CP_4
4 con i poteri del Consiglio comunale ex art. 140 TULCP, il aveva Controparte_1 modificato la data dall'1.1.1984 all'1.6.1984.
Per tali ragioni, il contestato inquadramento era stato il frutto non già di un mero errore, ma di un complesso procedimento amministrativo, al quale, tra l'altro, i lavoratori partecipavano, tant'è che avevano proposto apposita istanza al prodotta CP_4 in giudizio, volta a lasciare ferma la data di inquadramento giuridico all'1.1.1984.
All'esito della discussione, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato, in adesione alle condivisibili argomentazioni in diritto espresse, da ultimo, nella sentenza n. 9241/2021 della S.C., dovendosi preliminarmente correggere la motivazione del primo Giudice sul rilievo che, se può prescriversi il diritto alle differenze retributive maturate nel tempo, non può invece prescriversi il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio, fonte di conseguenze favorevoli per il lavoratore destinate a prodursi durante l'intero corso del rapporto.
Ha osservato la Corte di legittimità che la l. 1° giugno 1977, n. 285, allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, introduceva nel nostro ordinamento la prima fattispecie di contratto di formazione e lavoro, prevedendo l'iscrizione dei giovani dai
15 ai 29 anni a liste di collocamento speciali, alle quali il settore privato e pubblico potevano attingere per concludere contratti a termine di formazione, godendo di sgravi.
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 26, convertito con modificazioni in L. 29 febbraio 1980, n. 33, stabilì la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi di tale legge fino al 31 dicembre 1980.
L'art. 26 ter dello stesso D.L., aggiunto in sede di conversione, stabiliva che nei trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani fossero ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello
Stato.
Ai sensi dell'art. 26 quater, superato l'esame, essi sarebbero stati iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione, continuando a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato "fino all'immissione nei ruoli", di cui al successivo art. 26 quinquies.
Detto articolo statuiva che il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che avevano realizzato progetti specifici fosse riservato ai giovani iscritti nelle suddette graduatorie, fino all'esaurimento delle stesse e comunque
5 fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni
(comma 1). Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non avevano realizzato progetti specifici o che avevano esaurito le medesime graduatorie sarebbe stato coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni (comma 2).
Da ultimo, viene in rilievo l'art. 1 della successiva L. 16 maggio 1984, n. 138, a tenore del quale i posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui al D.L. n.
663 del 1979, art. 26 ter, non ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui avevano superato l'esame di idoneità.
Sulla interpretazione di tali disposizioni si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, che, con orientamento consolidato, ha affermato che il giovane assunto a norma della L. n. 285 del 1977 e immesso successivamente in ruolo a seguito di disponibilità riservate e della iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei a norma della L. n. 33 del 1980, è titolare, nel tempo, di tre distinti rapporti:
- il primo, di impiego pubblico a termine - disciplinato dalla L. n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e lavoro, prorogato ex lege - intercorrente fino all'espletamento degli esami di idoneità, rapporto regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla L. n. 285 medesima, dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base;
- il secondo, di pubblico impiego a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della L. n. 33 del 1980, intercorrente fino all'immissione nei ruoli;
- infine, il rapporto di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni.
Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo (Consiglio Stato A.P., 7 febbraio 1991, n. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn. 420/1994; 2364/2000;
1253/2008; 3720/2012).
6 Tale interpretazione è stata dalla Suprema Corte condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" - per effetto del superamento della prova di idoneità - e la assunzione come dipendente "di ruolo", per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli.
Appare, pertanto, erronea la tesi degli odierni appellanti secondo cui essi sarebbero stati immessi nel ruolo del sin dall'1.4.1980. Invero, per quanto dedotto CP_1
pacificamente dalle parti, i ricorrenti hanno stipulato contratti di formazione professionale ai sensi della l. n. 285/1977, volta a promuovere e incentivare l'occupazione giovanile, partecipando poi, secondo le previsioni del D.L. n. 663/1979, convertito in l. n. 33/1980, ad un concorso riservato per l'accesso al rapporto di pubblico impiego che prevedeva l'ammissione di quei giovani esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale era avvenuta l'assunzione, con inserimento in una graduatoria regionale. Infine, l'art. 5 della l. n. 138/1984 aveva stabilito che i posti in organico disponibili alla data dell'entrata in vigore della legge stessa presso gli enti locali e altri enti pubblici dovevano essere attribuiti agli idonei che prestassero servizio presso ogni singolo Ente.
Pertanto, alla data invocata dell'1.4.1980, gli appellanti, originari ricorrenti, avevano costituito esclusivamente, secondo i principi qui ribaditi, un rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" con (all'epoca) il Controparte_3
L'immissione in ruolo avveniva, invece - come ribadiscono gli stessi odierni appellanti in tutti i gradi del giudizio -, soltanto a seguito della deliberazione n. 69 del 30.6.1984
(“inquadramento in organico dei lavoratori assunti in base alla legge n. 285/77”), nonché n. 126/1984 e n. 143/1984 di chiarimento alla prima.
Giammai, dunque, la citata delibera del 1984 avrebbe potuto stabilire una decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo antecedente a quella dell'inserimento in organico, che segna il momento dell'effettiva costituzione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, di ruolo.
Invero, l'autonomia dei due rapporti - rispettivamente "a tempo indeterminato non di ruolo" e "a tempo indeterminato di ruolo" -, già valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa per negare qualsiasi rilevanza alla pregressa anzianità di servizio, conduce ad affermare la novità del rapporto di ruolo costituito per scorrimento della
7 graduatoria di cui al D.L. n. 663 del 1979, ex art. 26 quinquies, ovvero all'esito del concorso riservato per titoli previsto dalla L. 16 maggio 1984, n. 138, art. 1.
In altri termini, la prima immissione nei ruoli dell'amministrazione, a fronte di un precedente rapporto "a tempo indeterminato non di ruolo", è del tutto equiparata ad un ingresso dall'esterno, come emerge anche dai modi di costituzione del rapporto di lavoro (scorrimento delle graduatorie ovvero superamento di un concorso riservato).
L'appello deve essere pertanto rigettato, pur correggendosi la motivazione del primo
Giudice nei sensi indicati, e di conseguenza deve disporsi il rigetto nel merito dell'originaria domanda.
3.- Le spese del grado restano integralmente compensate tra le parti, sia per la necessità di integrare la motivazione del Tribunale, sia per il rilievo dell'intervento della pronuncia della Suprema Corte nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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