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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6957/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 6957/2019
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Achille Parte_1
Appellante
CONTRO
“ ” (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Augusto de Nicolo
Appellata
E
Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Parte_1 [...]
nonché al fine di ottenerne la condanna solidale al Controparte_4 Controparte_3
risarcimento dei danni (complessivamente quantificati in € 8.813,62) patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.7.2015, alle ore 17,30 circa in Bari – Santo Spirito, allorquando, mentre
1 percorreva, alla guida del proprio motociclo “Guzzi California”, il Lungomare Parte_1
Cristoforo Colombo, “improvvisamente e maldestramente, il sig. conducente Controparte_3
dell'autovettura “Opel Astra” tg. DG644NW, assicurata ai fini RCA con la apriva lo CP_4
sportello di guida della citata autovettura toccando la gamba destra del sig. Parte_1
provocando la caduta rovinosa del motociclo e del suo stesso conducente”.
Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio la “ , chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nonostante la rituale notifica della citazione, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'adito GdP, istruita la causa, con sentenza n. 2467/2018, depositata in cancelleria il
03/12/2018, rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta “ . Controparte_4
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, lamentando la “omessa cognizione Parte_1
e valutazione dei fatti di causa”.
Con comparsa depositata il 30/10/2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e CP_4
348 bis c.p.c. e istando, nel merito, per l'integrale reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
La sebbene ritualmente evocato, ha disertato anche il giudizio di gravame e, infatti, CP_3
all'udienza del 1°.
4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all' udienza del 1°.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
2 - Deve essere preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata ai sensi dell'artt. 342 cpc.
L'impresa di assicurazione ha dedotto la genericità dell'atto di appello, il quale non sarebbe conforme alle prescrizioni contenutistiche imposte dalla disposizione citata.
2 La formulata eccezione non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 342 cpc è necessario, a pena di inammissibilità, che l'atto d'appello contenga le “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado”, unitamente all'individuazione delle “parti del provvedimento che si intende
appellare”.
Dunque, affinché possa compiutamente attualizzarsi la funzione dell'impugnazione si richiede che l'appellante ponga in critica correlazione due compendi di dati: da un lato, il quadro fattuale fatto proprio dal giudice di primo grado;
dall'altro, la piattaforma empirica che, invece, il suddetto giudice avrebbe dovuto riconoscere.
L'indicazione dei profili fattuali che si intende emendare non deve, quindi, avvenire secondo un approccio statico, mediante una reiterazione delle allegazioni fattuali contenute nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, cpc, bensì all'insegna di un incedere dinamico,
raffrontandoli con la ricostruzione effettuata nella sentenza appellata, e ciò per effetto della formula linguistica “modifiche richieste” di cui all'art. 342 cpc.
Tuttavia, occorre osservare che la predetta comparazione non deve necessariamente dipanarsi in senso strutturalmente esplicito, ma è sufficiente che la stessa sia ricavabile e desumibile dalla scansione argomentativa dell'atto di appello apprezzato nella sua unitarietà, in modo da consentire alla parte appellata, in ossequio all'ordinante principio del contraddittorio, di esporre dialetticamente le proprie
contro
-argomentazioni.
Ebbene, nel caso di specie sono identificabili il fatto controverso oggetto del giudizio, le affermazioni contenute in sentenza e le censure mosse dall'appellante alla pronuncia del GdP.
La portata delle modifiche è, dunque, desumibile dall'atto di appello, anche alla luce del rinvio operato alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale in primo grado. Parte_1
Quindi, dall'atto di appello può desumersi che, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non essersi verificata la collisione con la portiera, che invece sarebbe intervenuta.
3 Tanto basta a ritenere l'atto di impugnazione rispondente alle prescrizioni normative.
Esaurita la disamina delle eccezioni in punto di rito, è ora possibile focalizzare l'attenzione sui profili afferenti al merito della controversia.
3 - L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Nella statuizione di integrale reiezione dell'appello resta, pertanto, assorbita l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c.
In primo luogo, è necessario operare una complessiva ricognizione e valutazione del compendio probatorio formatosi nel giudizio di primo grado, che è così composto: - rapporto di incidente stradale redatto il 24.7.2015 dagli Istruttori della Polizia Municipale di Bari intervenuti sui luoghi di causa;
- dichiarazioni spontanee rese da e da raccolte nell'anzidetto Parte_1 CP_3
rapporto; - relazione di Pronto Soccorso;
- interrogatorio formale di - interrogatorio Parte_1
formale di - dichiarazioni testimoniali rese da CP_3 Tes_1
Come anticipato, nell'atto di citazione in primo grado, a fondamento Parte_1
dell'azionata pretesa risarcitoria, ha allegato che nell'aprire lo sportello dell'autovettura CP_3
“Opel Astra”, di sua proprietà e da lui condotta, avrebbe toccato la gamba destra dell'odierno appellante causando la caduta di quest'ultimo e del motociclo.
Null'altro è stato addotto in citazione con riguardo alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
In sede di interrogatorio formale, ha offerto una versione dei fatti che appare Parte_1
differente rispetto a quella di cui all'atto di citazione, avendo l'attore inserito nella suddetta sequenza causale taluni segmenti intermedi.
Infatti, stando a quanto riferito all'udienza del 22.6.2018, l'apertura della portiera non avrebbe direttamente cagionato la caduta, ma avrebbe, sul piano naturalistico, soltanto concorso a cagionarla, come si evince dalle seguenti dichiarazioni di “Lo sportello lato conducente Parte_1
della Opel Astra in sosta si aprì e mi urtò il polpaccio destro e mi sbilanciai e mi sono appoggiato
sull'auto che era ferma alla mia sinistra. […] Sono caduto al suolo quando l'auto su cui mi ero
appoggiato ha proseguito la marcia dritto davanti a sé”.
4 Quindi, l'originario attore sarebbe caduto a causa non già dell'apertura dello sportello da parte di ma del fatto che l'autovettura cui si era appoggiato, e che era ferma alla sua CP_3
sinistra, avrebbe ripreso la marcia, così facendogli perdere l'equilibrio.
Dunque, parte appellante ha offerto dell'accaduto ricostruzioni fattuali divergenti.
Peraltro, la rilevata discrasia è resa ancor più evidente alla luce del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dell'occorso dallo stesso agli Istruttori Parte_1
di PM intervenuti in loco.
Questi, infatti, offrendo una rappresentazione ancora diversa da quelle poc'anzi riportate,
non ha fatto menzione di alcun contatto con la portiera del veicolo antagonista (“la controparte
apriva lo sportello improvvisamente, costringendomi a una brusca frenata e di conseguenza
cadevo. Di fianco a me vi era un'altra macchina intenta a svoltare a sinistra e, nello sbandamento,
mi appoggiavo a questa macchina che ripartiva immediatamente e ho finito per cadere”).
Sicché, stando a questa ulteriore ricostruzione (che, peraltro, ha la caratteristica, di non secondario rilievo, di essere stata offerta nell'immediatezza dei fatti e di essere stata raccolta dalle forze di polizia intervenute), si ribadisce, non vi sarebbe stato alcun contatto tra la gamba del e la portiera del veicolo condotto da Parte_1 CP_3
Quindi, la successione fenomenica sarebbe stata la seguente: apertura della portiera (senza impatto) - frenata di - perdita di equilibrio - contatto con l'autovettura situata a sinistra - Parte_1
caduta.
Ne consegue che si registra un'insanabile divergenza tra (i) le dichiarazioni spontanee rese agli Istruttori di PM, (ii) la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di appello e (iii) la ricostruzione operata nel corso dell'interrogatorio formale.
Tale divergenza -le cui ragioni, peraltro, non sono state in alcun modo illustrate dall'odierno appellante- si riverbera, inevitabilmente, sull'assolvimento dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697
c.c., gravante sull'attore.
5 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto a pagina 3 dell'atto di impugnazione, CP_3
lungi dall'aver “sostanzialmente confermata” la ricostruzione della dinamica dell'incidente ex
adverso operata, non ha mai riferito di un urto o impatto tra la portiera della propria autovettura e il avendo, invece, dichiarato che: “io mi accingevo a scendere dall'auto aprendo Parte_1
leggermente lo sportello del conducente;
sentii una forte frenata giungere dalle mie spalle e quindi
vidi una moto che al termine della frenata […] toccava una autovettura che era temporaneamente
ferma parallelamente alla mia auto e leggermente dietro di essa”.
Va, altresì, rilevato che siffatte dichiarazioni collimano, nei loro aspetti essenziali, con le dichiarazioni spontanee rese alla PM sia da (ove, come puntualizzato, non si fa alcun Parte_1
riferimento all'impatto tra gamba e portiera) sia da CP_3
Ancora, anche nel rapporto di incidente stradale redatto dagli Istruttori della Polizia
Municipale di Bari si esclude, richiamando il contenuto delle dichiarazioni spontanee dagli stessi assunte, la circostanza di un urto diretto tra la portiera e l'odierno appellante.
Infine, in ordine alle dichiarazioni rese dal teste nel corso del giudizio di Testimone_2
primo grado va rilevato che esse non apportano alcun elemento utile idoneo a comprovare la circostanza dell'impatto con la portiera e, in generale, a suffragare le tesi e le allegazioni attoree,
atteso che: - nel suddetto rapporto d'incidente non si fa riferimento alla presenza del teste sui luoghi di causa, il che concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni;
- Tes_1
non ha riferito di aver assistito ad alcun urto e nulla ha detto in merito alla ricostruzione della dinamica dei fatti;
- in generale, dal tenore delle affermazioni del teste non emerge alcuna circostanza idonea a consentire di ascrivere a la responsabilità nella causazione del CP_3
sinistro e dei danni asseritamente sofferti dall'originario attore.
I dati emergenti dalla Relazione di Pronto Soccorso presente in atti sono anch'essi privi di rilevanza probatoria in punto di an debeatur: non è infatti possibile istituire una connessione in termini di sufficiente probabilità tra le lesioni riportate e la collisione diretta con la portiera, in
6 quanto l'anzidetta relazione nulla prova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla specifica sequenza causale allegata dall'originario attore.
Dunque, operando una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, si ricava che le (generiche e contraddittorie) allegazioni attoree non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria.
Talché, il Giudice di prime cure, in maniera condivisibile, ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata.
L'adito GdP, cioè, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sancito dall'art. 2697
c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, per effetto del quale è l'attore che deve provare i fatti posti a fondamento della dedotta pretesa.
Lo spiegato appello dev'essere, quindi, rigettato.
4 - La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in base al valore della domanda), con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'istruzione meramente documentale del giudizio di gravame.
Considerato che l'appellato non si è costituito in giudizio, nell'ambito Controparte_3
del rapporto processuale intercorso tra quest'ultimo e l'appellante, non v'è pronuncia sulle spese di lite.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2467/18, emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata in data 3.12.2018, così
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
” delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre
[...]
oneri accessori, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tra e Parte_1 CP_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002
per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 2 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Dario Minafra, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 6957/2019
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Achille Parte_1
Appellante
CONTRO
“ ” (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Augusto de Nicolo
Appellata
E
Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Parte_1 [...]
nonché al fine di ottenerne la condanna solidale al Controparte_4 Controparte_3
risarcimento dei danni (complessivamente quantificati in € 8.813,62) patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.7.2015, alle ore 17,30 circa in Bari – Santo Spirito, allorquando, mentre
1 percorreva, alla guida del proprio motociclo “Guzzi California”, il Lungomare Parte_1
Cristoforo Colombo, “improvvisamente e maldestramente, il sig. conducente Controparte_3
dell'autovettura “Opel Astra” tg. DG644NW, assicurata ai fini RCA con la apriva lo CP_4
sportello di guida della citata autovettura toccando la gamba destra del sig. Parte_1
provocando la caduta rovinosa del motociclo e del suo stesso conducente”.
Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio la “ , chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nonostante la rituale notifica della citazione, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'adito GdP, istruita la causa, con sentenza n. 2467/2018, depositata in cancelleria il
03/12/2018, rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta “ . Controparte_4
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, lamentando la “omessa cognizione Parte_1
e valutazione dei fatti di causa”.
Con comparsa depositata il 30/10/2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e CP_4
348 bis c.p.c. e istando, nel merito, per l'integrale reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
La sebbene ritualmente evocato, ha disertato anche il giudizio di gravame e, infatti, CP_3
all'udienza del 1°.
4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all' udienza del 1°.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
2 - Deve essere preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata ai sensi dell'artt. 342 cpc.
L'impresa di assicurazione ha dedotto la genericità dell'atto di appello, il quale non sarebbe conforme alle prescrizioni contenutistiche imposte dalla disposizione citata.
2 La formulata eccezione non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 342 cpc è necessario, a pena di inammissibilità, che l'atto d'appello contenga le “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado”, unitamente all'individuazione delle “parti del provvedimento che si intende
appellare”.
Dunque, affinché possa compiutamente attualizzarsi la funzione dell'impugnazione si richiede che l'appellante ponga in critica correlazione due compendi di dati: da un lato, il quadro fattuale fatto proprio dal giudice di primo grado;
dall'altro, la piattaforma empirica che, invece, il suddetto giudice avrebbe dovuto riconoscere.
L'indicazione dei profili fattuali che si intende emendare non deve, quindi, avvenire secondo un approccio statico, mediante una reiterazione delle allegazioni fattuali contenute nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, cpc, bensì all'insegna di un incedere dinamico,
raffrontandoli con la ricostruzione effettuata nella sentenza appellata, e ciò per effetto della formula linguistica “modifiche richieste” di cui all'art. 342 cpc.
Tuttavia, occorre osservare che la predetta comparazione non deve necessariamente dipanarsi in senso strutturalmente esplicito, ma è sufficiente che la stessa sia ricavabile e desumibile dalla scansione argomentativa dell'atto di appello apprezzato nella sua unitarietà, in modo da consentire alla parte appellata, in ossequio all'ordinante principio del contraddittorio, di esporre dialetticamente le proprie
contro
-argomentazioni.
Ebbene, nel caso di specie sono identificabili il fatto controverso oggetto del giudizio, le affermazioni contenute in sentenza e le censure mosse dall'appellante alla pronuncia del GdP.
La portata delle modifiche è, dunque, desumibile dall'atto di appello, anche alla luce del rinvio operato alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale in primo grado. Parte_1
Quindi, dall'atto di appello può desumersi che, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non essersi verificata la collisione con la portiera, che invece sarebbe intervenuta.
3 Tanto basta a ritenere l'atto di impugnazione rispondente alle prescrizioni normative.
Esaurita la disamina delle eccezioni in punto di rito, è ora possibile focalizzare l'attenzione sui profili afferenti al merito della controversia.
3 - L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Nella statuizione di integrale reiezione dell'appello resta, pertanto, assorbita l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c.
In primo luogo, è necessario operare una complessiva ricognizione e valutazione del compendio probatorio formatosi nel giudizio di primo grado, che è così composto: - rapporto di incidente stradale redatto il 24.7.2015 dagli Istruttori della Polizia Municipale di Bari intervenuti sui luoghi di causa;
- dichiarazioni spontanee rese da e da raccolte nell'anzidetto Parte_1 CP_3
rapporto; - relazione di Pronto Soccorso;
- interrogatorio formale di - interrogatorio Parte_1
formale di - dichiarazioni testimoniali rese da CP_3 Tes_1
Come anticipato, nell'atto di citazione in primo grado, a fondamento Parte_1
dell'azionata pretesa risarcitoria, ha allegato che nell'aprire lo sportello dell'autovettura CP_3
“Opel Astra”, di sua proprietà e da lui condotta, avrebbe toccato la gamba destra dell'odierno appellante causando la caduta di quest'ultimo e del motociclo.
Null'altro è stato addotto in citazione con riguardo alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
In sede di interrogatorio formale, ha offerto una versione dei fatti che appare Parte_1
differente rispetto a quella di cui all'atto di citazione, avendo l'attore inserito nella suddetta sequenza causale taluni segmenti intermedi.
Infatti, stando a quanto riferito all'udienza del 22.6.2018, l'apertura della portiera non avrebbe direttamente cagionato la caduta, ma avrebbe, sul piano naturalistico, soltanto concorso a cagionarla, come si evince dalle seguenti dichiarazioni di “Lo sportello lato conducente Parte_1
della Opel Astra in sosta si aprì e mi urtò il polpaccio destro e mi sbilanciai e mi sono appoggiato
sull'auto che era ferma alla mia sinistra. […] Sono caduto al suolo quando l'auto su cui mi ero
appoggiato ha proseguito la marcia dritto davanti a sé”.
4 Quindi, l'originario attore sarebbe caduto a causa non già dell'apertura dello sportello da parte di ma del fatto che l'autovettura cui si era appoggiato, e che era ferma alla sua CP_3
sinistra, avrebbe ripreso la marcia, così facendogli perdere l'equilibrio.
Dunque, parte appellante ha offerto dell'accaduto ricostruzioni fattuali divergenti.
Peraltro, la rilevata discrasia è resa ancor più evidente alla luce del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dell'occorso dallo stesso agli Istruttori Parte_1
di PM intervenuti in loco.
Questi, infatti, offrendo una rappresentazione ancora diversa da quelle poc'anzi riportate,
non ha fatto menzione di alcun contatto con la portiera del veicolo antagonista (“la controparte
apriva lo sportello improvvisamente, costringendomi a una brusca frenata e di conseguenza
cadevo. Di fianco a me vi era un'altra macchina intenta a svoltare a sinistra e, nello sbandamento,
mi appoggiavo a questa macchina che ripartiva immediatamente e ho finito per cadere”).
Sicché, stando a questa ulteriore ricostruzione (che, peraltro, ha la caratteristica, di non secondario rilievo, di essere stata offerta nell'immediatezza dei fatti e di essere stata raccolta dalle forze di polizia intervenute), si ribadisce, non vi sarebbe stato alcun contatto tra la gamba del e la portiera del veicolo condotto da Parte_1 CP_3
Quindi, la successione fenomenica sarebbe stata la seguente: apertura della portiera (senza impatto) - frenata di - perdita di equilibrio - contatto con l'autovettura situata a sinistra - Parte_1
caduta.
Ne consegue che si registra un'insanabile divergenza tra (i) le dichiarazioni spontanee rese agli Istruttori di PM, (ii) la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di appello e (iii) la ricostruzione operata nel corso dell'interrogatorio formale.
Tale divergenza -le cui ragioni, peraltro, non sono state in alcun modo illustrate dall'odierno appellante- si riverbera, inevitabilmente, sull'assolvimento dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697
c.c., gravante sull'attore.
5 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto a pagina 3 dell'atto di impugnazione, CP_3
lungi dall'aver “sostanzialmente confermata” la ricostruzione della dinamica dell'incidente ex
adverso operata, non ha mai riferito di un urto o impatto tra la portiera della propria autovettura e il avendo, invece, dichiarato che: “io mi accingevo a scendere dall'auto aprendo Parte_1
leggermente lo sportello del conducente;
sentii una forte frenata giungere dalle mie spalle e quindi
vidi una moto che al termine della frenata […] toccava una autovettura che era temporaneamente
ferma parallelamente alla mia auto e leggermente dietro di essa”.
Va, altresì, rilevato che siffatte dichiarazioni collimano, nei loro aspetti essenziali, con le dichiarazioni spontanee rese alla PM sia da (ove, come puntualizzato, non si fa alcun Parte_1
riferimento all'impatto tra gamba e portiera) sia da CP_3
Ancora, anche nel rapporto di incidente stradale redatto dagli Istruttori della Polizia
Municipale di Bari si esclude, richiamando il contenuto delle dichiarazioni spontanee dagli stessi assunte, la circostanza di un urto diretto tra la portiera e l'odierno appellante.
Infine, in ordine alle dichiarazioni rese dal teste nel corso del giudizio di Testimone_2
primo grado va rilevato che esse non apportano alcun elemento utile idoneo a comprovare la circostanza dell'impatto con la portiera e, in generale, a suffragare le tesi e le allegazioni attoree,
atteso che: - nel suddetto rapporto d'incidente non si fa riferimento alla presenza del teste sui luoghi di causa, il che concorre inevitabilmente a inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni;
- Tes_1
non ha riferito di aver assistito ad alcun urto e nulla ha detto in merito alla ricostruzione della dinamica dei fatti;
- in generale, dal tenore delle affermazioni del teste non emerge alcuna circostanza idonea a consentire di ascrivere a la responsabilità nella causazione del CP_3
sinistro e dei danni asseritamente sofferti dall'originario attore.
I dati emergenti dalla Relazione di Pronto Soccorso presente in atti sono anch'essi privi di rilevanza probatoria in punto di an debeatur: non è infatti possibile istituire una connessione in termini di sufficiente probabilità tra le lesioni riportate e la collisione diretta con la portiera, in
6 quanto l'anzidetta relazione nulla prova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla specifica sequenza causale allegata dall'originario attore.
Dunque, operando una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, si ricava che le (generiche e contraddittorie) allegazioni attoree non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria.
Talché, il Giudice di prime cure, in maniera condivisibile, ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata.
L'adito GdP, cioè, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sancito dall'art. 2697
c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, per effetto del quale è l'attore che deve provare i fatti posti a fondamento della dedotta pretesa.
Lo spiegato appello dev'essere, quindi, rigettato.
4 - La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in base al valore della domanda), con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'istruzione meramente documentale del giudizio di gravame.
Considerato che l'appellato non si è costituito in giudizio, nell'ambito Controparte_3
del rapporto processuale intercorso tra quest'ultimo e l'appellante, non v'è pronuncia sulle spese di lite.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2467/18, emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata in data 3.12.2018, così
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
” delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre
[...]
oneri accessori, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tra e Parte_1 CP_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002
per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 2 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Dario Minafra, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
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