Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.