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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2728 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Puleo, presso il cui studio a Palermo, piazza
Sant'Oliva n. 28, sono elettivamente domiciliati e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05/06/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché, al ricorrere dei successivi requisiti, la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 776/2024 emessa il 13-19/11/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed omologato le condizioni dell'accordo; dopodiché, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno
1 insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 776/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-19/11/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
05/06/2025)
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano testualmente:
“1) Ciascun coniuge vivrà separatamente l'uno dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'immobile sito in Palermo, in via Sagittario, n. 8, che fino a qualche mese addietro è stato adibito a residenza coniugale, verrà abitato ed utilizzato esclusivamente dalla IG.ra
, che ne è l'esclusiva proprietaria;
Pt_1
3) Entrambi i separandi coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di reciproco mantenimento, dichiarando di provvedere, ciascuno con i propri mezzi, al proprio sostentamento e di non avere nulla a pretendere per tali ragioni dall'altro;
4) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di avere regolato ogni pregresso e reciproco rapporto e che, salve le pattuizioni di cui al presente, null'altro hanno reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, motivazione e\o causale e garanzia.
5) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e\o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli;
6) I coniugi concordano e stabiliscono che le condizioni riportate nel presente accordo hanno efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione;
7) Le spese del giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad
AV IA (PA) il 15/06/2019 da , nata a Parte_1
Palermo il 15/01/1987 ( ) e , nato a C.F._1 Parte_2
Palazzo Adriano (PA) il 18/11/1987 ( ), alle condizioni indicate C.F._2 nel ricorso congiunto del 05/06/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di AV IA (PA) al n. 22, parte II, serie A dell'anno 2019).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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