TRIB
Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/12/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 496/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
, c.f.: , , c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, c.f.: , tutti rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe
[...] C.F._3
DI PALMA e Antonella TIBERIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo, in Avezzano (AQ) alla Via Samuele Donatoni n. 58
ATTORI
CONTRO
, c.f.: e , c.f.: CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele CANTELMI ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del difensore, in Celano (AQ), Via Aterno n. 2
CONVENUTI
Materia: Petizione di eredità - Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 17.7.2024 e segnatamente:
- per gli attori “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: - accertare e dichiarare che il fondo oggetto della scrittura privata di compravendita del
25.4.1954, prodotta dai convenuti, è quello di cui a parte delle ex particelle 369 e 450, che formano unico corpo ed attualmente, a seguito di fusione, sono riportate in catasto con la sola particella 1504
e, pertanto, dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale spiegata per indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa e, comunque, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quando totalmente infondata;
- riconoscere ai sig.r Parte_1 Parte_2 CP_3
[...
[...] la qualità di eredi del terreno sito in Celano (AQ), alla via O.V. Di Venosa, loc. “Borgo
[...]
Monterone” ed identificato al NCEU di Celano, foglio 16, part. n. 1203, quale parte della originaria particella catastale n. 452 del foglio 16; - condannare i convenuti alla restituzione del bene sopra descritto, ed alla restituzione dei frutti ai sensi dell'art 535 c.c.; - condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge…”;
- per i convenuti “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento del loro possesso continuo, ininterrotto, pubblico, pacifico, autonomo e non equivoco per oltre 60 anni del fondo oggetto di causa, dichiarare l'acquisto del medesimo fondo in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, con esonero da ogni responsabilità. Con condanna degli attori al pagamento di spese e competenze di causa, oltre forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
22.3.2019, gli attori hanno convenuto in giudizio e deducendo: CP_1 CP_2
- come il 14.9.1963 fosse deceduta , madre degli attori e come il 30.12.1971 fosse Persona_1 pure deceduto , padre degli attori e coniuge di;
Persona_2 Persona_1
- di essere eredi dei propri genitori;
- come in data 22.3.1961 avesse acquistato, per scrittura privata, da e Persona_1 Per_3 un terreno sito in Celano alla Via O.V. di Venosa – loc. “Borgo Monterone” censito Persona_4 al Fol. 16 Part. 1203, parte della originaria Part. 452 del medesimo foglio;
- come non fosse stato possibile inserire tale terreno nella dichiarazione di successione;
- come i convenuti detengano sine titulo tale terreno, affermandosi proprietari sulla scorta di una scrittura privata di compravendita del 25.4.1954 laddove ciò non sarebbe veridico atteso che il terreno sarebbe intestato a tale giusta sentenza di usucapione emessa nel 1988 dal Persona_5
Pretore di Celano. Peraltro la stessa avrebbe negato di essere proprietaria del fondo Persona_5
Fol. 16 Part. 452 e, dunque, della Part. 1203 anche in considerazione del fatto che la predetta sentenza aveva ad oggetto il distinto predio di cui al Fol. 16 Part. 691 frazionato dalla originaria Part. 452.
Gli attori hanno quindi proposto domanda fondata sulla propria qualità di eredi domandando la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
B. Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno, nella sostanza:
2 - contestato il diritto di proprietà ed il possesso stesso del bene da parte degli eredi e dei loro genitori;
- evidenziato come la scrittura privata del 22.3.1961, oltre a non essere attendibile, faccia pure difetto della sottoscrizione di , asserita acquirente;
Persona_1
- affermato di essere esclusivi possessori del terreno sin dal 25.4.1954, cioè dal momento dell'acquisto da parte del comune genitore e dante causa, . Persona_6
Hanno, quindi, svolto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione concludendo in conformità.
D. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, assunzione di prove testimoniale ed è, altresì, stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
1. Come noto il vigente codice civile, innovando rispetto al codice napoleonico ed al codice del 1865, regola compiutamente l'istituto della petizione di eredità. L'art. 533, co. 1 c.c., infatti, consente all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Si tratta, all'evidenza, di una azione “nuova”, poiché attribuita all'erede quale mezzo di tutela contro possessori abusivi di beni ereditari e, come tale, non spettante già al de cuius. L'intenzione del legislatore è apprestare più intensa tutela in ragione della maggiore facilità che i beni ereditari, estinto il loro titolare, possano correre pericolo di dispersione per condotte appropriative da parte di terzi contro i quali l'erede, magari non sia più in tempo utile per agire in via possessoria.
L'azione ha carattere universale nel senso che l'agente domanda il riconoscimento della qualità di erede, cioè della titolarità dell'universum ius defuncti non occorrendo, tuttavia, che essa sia esercitata per la restituzione di tutti i beni, potendo essere diretta al recupero di parte o anche di uno solo di essi.
Si tratta, poi, di azione assoluta, potendo esercitarsi contro chiunque si trovi nella relazione di fatto con il bene ereditario ed avente finalità recuperatoria tanto che il petitum consiste nella condanna alla restituzione dei beni a differenza che nella domanda di mero accertamento della qualità di erede.
Titolare dell'azione – o meglio, nell'attuale sistema processuale per cui l'azione non è tipica ma sussista ogniqualvolta vi sia un diritto sostanziale – è l'erede, dunque il chiamato che abbia accettato l'eredità potendo, comunque, detta accettazione essere implicita nell'esercizio dell'azione in questione
(art. 476 c.c.). In base alla stretta connessione con la predetta qualità di erede, l'azione va negata all'acquirente dell'eredità che, al più e similmente ai creditori dell'erede, può esercitarla in via surrogatoria ricorrendone i presupposti.
3 Quanto al soggetto passivo, l'azione può essere utilmente esperta
contro
: il possessore a titolo di erede (possessore pro herede che, tuttavia, non sempre si identifica con l'erede apparente); il possessore senza titolo e, deve ritenersi, pure il detentore.
Caratteristica principale in relazione alla domanda di rivendicazione (art. 948 c.c.) è il minor onere probatorio. E', infatti, costantemente affermato che la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso;
ne consegue, quanto all'onere probatorio, che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass.
Sez. 2, 19.3.2021, Ord. 7871; Cass. Sez. 2, 22.7.2004, n. 13785).
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione
(Cass. Sez. 2, 20.10.1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 19.3.2021, Ord. 7871).
2. Così compendiati i princìpi di diritto regolanti la materia, deve osservarsi come i convenuti abbiano contestato la qualità di bene ereditario del fondo Fol. 16 Part. 1203 negando ogni valore giuridico al titolo di acquisto posto a fondamento e, peraltro, affermandosi essi stessi proprietari in forza di successione nel possesso del bene, già esercitato da proprio genitore.
Va evidenziato come l'unico fatto giuridico posto a fondamento della domanda attorea quale titolo da cui desumere l'appartenenza del bene in questione al patrimonio ereditario relitto di Per_1
e poi di consista in una compravendita ripassata tra la prima ed i venditori
[...] Persona_2
e Tale vendita sarebbe provata dalla scrittura privata del 22.3.1961. Per_3 Persona_4
Si osserva come i negozi traslativi di diritti reali su immobili debbano essere conclusi in forma scritta ai sensi degli artt. 1325 n. 4) e 1350 n. 1) c.c. Tale prescrizione, quale onere di forma sostanziale per la validità del negozio, si riverbera pure sulla forma della prova: è inammissibile una sua prova per testimoni salva l'ipotesi di cui all'art. 2724, n. 3) c.c. (richiamata dall'art. 2725, co. 2 c.c.), per giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2739 c.c. e così anche per confessione nonché per presunzioni in considerazione del disposto dell'art. 2729, co. 2 c.c.
4 Il fatto della scrittura, in sostanza, lascia sopravvivere al tempo lo scritto, dunque il documento non è che una reliquia probante l'atto giuridico.
Nel caso di specie il documento in questione non reca alcuna sottoscrizione da parte di secondo quanto eccepito dai convenuti, del che esso è inidoneo a provare la Persona_1 conclusione di un contratto valido di compravendita ma solamente la ricezione di una proposta compravendita da parte della stessa. Anche i contratti formali possono essere conclusi inter absentes
(art. 1326 c.c.) e, laddove le parti presenti usino scambiarsi l'un l'altro due documenti recanti le rispettive sottoscrizioni, la circostanza andrebbe allega per far ritenere la conclusione del contratto.
In difetto la proposta diverrebbe inefficace, ove non accettata nel termine indicato all'oblato o desumibile dalla natura dall'affare o dagli usi (salva dichiarazione del proponente ex art. 1326, co. 3 c.c.).
Sebbene sia stato ritenuto che la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisca equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfezioni, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale (Cass. Sez. 6 - 3, 28.1.2022, Ord. 2666), si deve ritenere che ciò possa valere solamente nella causa con l'altro contraente e, comunque, nel termine di efficacia della proposta. Tali condizioni fanno certamente difetto nel caso di specie difettando la prova della conclusione di un valido contratto, idoneo a trasferire il diritto.
Consegue, quindi, come la domanda degli attori debba essere rigettata, essendo indimostrato che il bene di cui si domanda la restituzione appartenesse al relitto dei defunti genitori.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti occorre osservare quanto appresso.
Non può, in primo luogo e già in astratto, operare l'invocato art. 115 c.p.c. per non avere gli attori contestato i fatti allegati a fondamento della domanda riconvenzionale.
Si evidenzia, sul punto, come nessun onere di contestazione possa ravvisarsi in capo alla parte che ab initio abbia tenuto una condotta incompatibile con i medesimi fatti (Cass. Sez. 2, 7.5.2018, Ord. 10864):
l'affermazione d'un diritto che suppone la loro inesistenza contiene in re ipsa la contestazione degli stessi. Consegue, quindi, che il possesso ad usucapionem affermata dai convenuti non possa ritenersi pacifico.
Inoltre l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti propri della parte che si verificano, cioè, nella sua sfera di sicuro dominio e conoscenza della parte e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass.
22.5.2023, Ord. 12064) come sarebbe, di certo, l'altrui possesso.
In disparte l'esito della CTU e, quindi, la possibilità di stabilire con certezza se il fondo oggetto di compravendita nel 1954 coincida con quello per cui è causa appare decisiva la considerazione delle risultanze delle prove testimoniali (essendo risultato inconcludente l'interrogatorio formale) posto che il fatto del possesso può aver riguardato il fondo indicato dagli attori
5 indipendentemente dall'esistenza di un titolo. Tale circostanza non indurrebbe, certo, alcuna nullità della domanda riconvenzionale, come eccepito dagli attori essendo comunque chiaro che la domanda medesima abbia ad oggetto lo stesso bene immobile ma è solamente una questione di merito afferente, dunque, la fondatezza della stessa.
L'usucapione, come noto, è modo di acquisto della proprietà o diritti reali minori a titolo originario ed è fattispecie di durata nonché, laddove vengano in considerazione ipotesi di usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.), fattispecie complessa. Il fatto immancabile a base dell'istituto è il possesso, che deve essere protratto in maniera continuativa e ininterrotto per il tempo di legge, ordinariamente pari a venti anni.
Non rileva, per il perfezionamento della fattispecie, che il possesso sia titolato e neppure che non sia vizioso posto che la circostanza che esso sia stato conseguito in maniera violenta o clandestina vale solamente a determinare un diverso dies a quo di decorrenza degli effetti del possesso ad usucapionem
(art. 1163 c.c.).
Depurato l'istituto da ogni fondamento consensualistico - per cui l'acquisto del diritto avverrebbe per
“scienza e pazienza” di chi vi abbia un contrario interesse - ovvero presuntivo – per cui il possesso sarebbe inizio di un diritto già acquisito – certamente il possesso per produrre l'effetto in questione deve manifestarsi pubblicamente ma non nel senso che sia conosciuto da tutti e, in particolare da chi volesse contrastarlo: è sufficiente che gli atti di possesso avvengano in modo aperto, senza essere tenuti celati, così valendo pure a fa ritenere in maniera non equivoco l'animus possidendi. Su tale rilievo non costituiscono atti di esercizio del possesso quelli che il preteso possessore avesse a compiere ma che non fossero visibili, sia pure in conformità dell'uso del bene, come nel caso di volture catastali in proprio favore e pagamento di tributi di varia natura.
Il possesso, poi, deve essere esercitato in maniera continuativa e ininterrotta. Per quanto i concetti si prestino ad essere sovrapposti e confusi, la continuità sta a significare che il possesso deve colorarsi di peculiare intensità visibile, usando il bene secondo natura e destinazione secondo gli intervalli in cui deve esserlo, senza desistenza e senza tuttavia pretendere il compimento degli atti di possesso ove non occorrono al godimento. La prova della continuità del possesso è favorita dalla presunzione legale di possesso intermedio (art. 1142 c.c.). La non interruzione sta, invece, a denotare che sul possesso non abbiano agito cause di ordine materiale, umane (spoglio non seguito da vittoriosa reintegrazione nel possesso – art. 1167 c.c.) o naturali, ovvero civili (esercizio dell'azione i giudizio), che ne abbiano troncato la progressione. Così le cause civili di interruzioni si legano a quello che è, propriamente, la qualità di possesso “pacifico”, non valendo a interromperlo le rimostranze di fatto di chi si assuma proprietario posto che, per definizione, il possesso può esercitarsi contro la volontà di chi abbia lo ius possidendi e, anzi, tale esercizio varrebbe a rendere il possesso inequivoco non potendo sostenersi che
6 si tratti di un atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.). Certamente un possesso interrotto cessa pure di essere continuo.
Ovviamente chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. Sez. 2, 2.10.2018, n. 23849).
Nel caso di specie, dalle deposizioni dei testimoni – che risultando attendibili in difetto di contrarie evidenze e tenuto conto della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese – depurate da mere valutazioni e voci correnti, può ritenersi provato che i convenuti, anche per successione nel possesso, abbiano esercitato il godimento del terreno per cui è causa nella maniera richiesta dalla legge. Ciò è avvenuto mediate atti fisici e palesi reiterati, esprimenti l'idea del dominio, quali il deposito di materiali di varia natura ed il godimento del bene stesso conformemente alla sua natura. Evidenziato che il potere di fatto su un bene deve presumersi quale possesso (art. 1141, co. 1
c.c.) va rilevato come, nel caso di specie, anche a prescindere dal titolo che lo assisterebbe, l'animus possidendi uti dominus debba essere desunto dalla circostanza che al godimento dei convenuti si è accompagnata la signoria impendendo ad al altri godimento ed esercizio del potere di ammetterveli per consenso, così valendo in concreto a denotare l'inequivoco potere di fatto non solo esclusivo ma pure escludente. Si rileva come non sia necessario che il possessore manifesti lo ius excludendi alios mediante la recinzione del fondo, posto che essa è più evidente dimostrazione dell'intenzione del possessore in tale senso ma non è di certo prova esclusiva (Cass. Sez. 2, 20.1.2022, n. 1796).
Sul punto, il testimone ha dichiarato di avere depositato materiale sul terreno Testimone_1 nell'interesse di nel 1996; ha, invece, riferito di aver depositato CP_1 Testimone_2 materiale nel proprio interesse sul fondo ottenendo il previo consenso di entrambi i convenuti.
Carabiniere in servizio presso la Stazione CC di Celano, ha riferito come il 11.3.2015 Testimone_3 fosse intervenuto poiché i convenuti, richiedenti l'intervento, si erano opposti acché , odierno Parte_1 attore, effettuasse lavori di sbancamento dell'area. ha, infine, dichiarato di aver Controparte_4 provveduto al frazionamento della part. 452 su incarico dei convenuti.
E' provato, poi, il possesso perdurante dei convenuti al tempo della introduzione della domanda,
Dal giudizio di usucapione definito nel 1988 non può trarsi alcun contrario elemento poiché, anzitutto, res inter alios e, poi, avente ad oggetto altro bene per stessa ammissione degli attori.
La domanda riconvenzionale deve essere, in conclusione, accolta essendo provato il perfezionamento in favore dei convenuti della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione. Si precisa come, in relazione all'avvenuta usucapione, la sentenza abbia natura dichiarativa dunque di mero accertamento e non costitutiva (Cass. Sez. 2, 5.2.2007, n. 2485).
7 4. Le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori medi per tutte le fasi, senza far luogo ad aumenti e riduzioni stante la medesimezza delle questioni di fatto e di diritto. Quanto al valore di causa, esso va stabilito secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c. posto che può farsi riferimento alla indeterminabilità solo ove dagli atti e documenti di causa non risultino gli elementi rilevanti secondo tale norma (v. Cass. Sez. 2, 17.4.2019, Ord. 10755). Nel caso di specie il reddito dominicale del terreno è pari ad € 0,05 del che lo scaglione di riferimento è, come pure indicato dalle parti, quello fino ad € 1.100,00. Si evidenzia, inoltre, come il valore della riconvenzionale non si cumuli con la domanda principale (Cass. Sez. 2, 1.8.2023, Ord. 23406).
E', inoltre, dovuto ai convenuti il rimborso del contributo unificato, pari ad € 43,00.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico degli attori.
L'interesse comune degli attori, denotato da ragioni sostanziali (istituzione con precedente testamento) e dalle comuni argomentazioni difensive giustifica la condanna solidale alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA la domanda degli attori;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di e della CP_1 CP_2 proprietà del fondo sito in Celano (AQ) - loc. “Borgo Monterone”, alla via O.V. Di Venosa e censito al NCT al Fol. 16 Part. 1203;
- CONDANNA , e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore di e , liquidate in complessivi € 662,00 CP_1 CP_2 per compensi oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) nonché al pagamento in loro favore della somma di € 43,00 a titolo di esborsi;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
MANDA la Cancelleria di quanto di competenza.
Così deciso in data 14 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
, c.f.: , , c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, c.f.: , tutti rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe
[...] C.F._3
DI PALMA e Antonella TIBERIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo, in Avezzano (AQ) alla Via Samuele Donatoni n. 58
ATTORI
CONTRO
, c.f.: e , c.f.: CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele CANTELMI ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del difensore, in Celano (AQ), Via Aterno n. 2
CONVENUTI
Materia: Petizione di eredità - Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 17.7.2024 e segnatamente:
- per gli attori “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: - accertare e dichiarare che il fondo oggetto della scrittura privata di compravendita del
25.4.1954, prodotta dai convenuti, è quello di cui a parte delle ex particelle 369 e 450, che formano unico corpo ed attualmente, a seguito di fusione, sono riportate in catasto con la sola particella 1504
e, pertanto, dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale spiegata per indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa e, comunque, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quando totalmente infondata;
- riconoscere ai sig.r Parte_1 Parte_2 CP_3
[...
[...] la qualità di eredi del terreno sito in Celano (AQ), alla via O.V. Di Venosa, loc. “Borgo
[...]
Monterone” ed identificato al NCEU di Celano, foglio 16, part. n. 1203, quale parte della originaria particella catastale n. 452 del foglio 16; - condannare i convenuti alla restituzione del bene sopra descritto, ed alla restituzione dei frutti ai sensi dell'art 535 c.c.; - condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge…”;
- per i convenuti “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento del loro possesso continuo, ininterrotto, pubblico, pacifico, autonomo e non equivoco per oltre 60 anni del fondo oggetto di causa, dichiarare l'acquisto del medesimo fondo in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, con esonero da ogni responsabilità. Con condanna degli attori al pagamento di spese e competenze di causa, oltre forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
22.3.2019, gli attori hanno convenuto in giudizio e deducendo: CP_1 CP_2
- come il 14.9.1963 fosse deceduta , madre degli attori e come il 30.12.1971 fosse Persona_1 pure deceduto , padre degli attori e coniuge di;
Persona_2 Persona_1
- di essere eredi dei propri genitori;
- come in data 22.3.1961 avesse acquistato, per scrittura privata, da e Persona_1 Per_3 un terreno sito in Celano alla Via O.V. di Venosa – loc. “Borgo Monterone” censito Persona_4 al Fol. 16 Part. 1203, parte della originaria Part. 452 del medesimo foglio;
- come non fosse stato possibile inserire tale terreno nella dichiarazione di successione;
- come i convenuti detengano sine titulo tale terreno, affermandosi proprietari sulla scorta di una scrittura privata di compravendita del 25.4.1954 laddove ciò non sarebbe veridico atteso che il terreno sarebbe intestato a tale giusta sentenza di usucapione emessa nel 1988 dal Persona_5
Pretore di Celano. Peraltro la stessa avrebbe negato di essere proprietaria del fondo Persona_5
Fol. 16 Part. 452 e, dunque, della Part. 1203 anche in considerazione del fatto che la predetta sentenza aveva ad oggetto il distinto predio di cui al Fol. 16 Part. 691 frazionato dalla originaria Part. 452.
Gli attori hanno quindi proposto domanda fondata sulla propria qualità di eredi domandando la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
B. Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno, nella sostanza:
2 - contestato il diritto di proprietà ed il possesso stesso del bene da parte degli eredi e dei loro genitori;
- evidenziato come la scrittura privata del 22.3.1961, oltre a non essere attendibile, faccia pure difetto della sottoscrizione di , asserita acquirente;
Persona_1
- affermato di essere esclusivi possessori del terreno sin dal 25.4.1954, cioè dal momento dell'acquisto da parte del comune genitore e dante causa, . Persona_6
Hanno, quindi, svolto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione concludendo in conformità.
D. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, assunzione di prove testimoniale ed è, altresì, stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
1. Come noto il vigente codice civile, innovando rispetto al codice napoleonico ed al codice del 1865, regola compiutamente l'istituto della petizione di eredità. L'art. 533, co. 1 c.c., infatti, consente all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Si tratta, all'evidenza, di una azione “nuova”, poiché attribuita all'erede quale mezzo di tutela contro possessori abusivi di beni ereditari e, come tale, non spettante già al de cuius. L'intenzione del legislatore è apprestare più intensa tutela in ragione della maggiore facilità che i beni ereditari, estinto il loro titolare, possano correre pericolo di dispersione per condotte appropriative da parte di terzi contro i quali l'erede, magari non sia più in tempo utile per agire in via possessoria.
L'azione ha carattere universale nel senso che l'agente domanda il riconoscimento della qualità di erede, cioè della titolarità dell'universum ius defuncti non occorrendo, tuttavia, che essa sia esercitata per la restituzione di tutti i beni, potendo essere diretta al recupero di parte o anche di uno solo di essi.
Si tratta, poi, di azione assoluta, potendo esercitarsi contro chiunque si trovi nella relazione di fatto con il bene ereditario ed avente finalità recuperatoria tanto che il petitum consiste nella condanna alla restituzione dei beni a differenza che nella domanda di mero accertamento della qualità di erede.
Titolare dell'azione – o meglio, nell'attuale sistema processuale per cui l'azione non è tipica ma sussista ogniqualvolta vi sia un diritto sostanziale – è l'erede, dunque il chiamato che abbia accettato l'eredità potendo, comunque, detta accettazione essere implicita nell'esercizio dell'azione in questione
(art. 476 c.c.). In base alla stretta connessione con la predetta qualità di erede, l'azione va negata all'acquirente dell'eredità che, al più e similmente ai creditori dell'erede, può esercitarla in via surrogatoria ricorrendone i presupposti.
3 Quanto al soggetto passivo, l'azione può essere utilmente esperta
contro
: il possessore a titolo di erede (possessore pro herede che, tuttavia, non sempre si identifica con l'erede apparente); il possessore senza titolo e, deve ritenersi, pure il detentore.
Caratteristica principale in relazione alla domanda di rivendicazione (art. 948 c.c.) è il minor onere probatorio. E', infatti, costantemente affermato che la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso;
ne consegue, quanto all'onere probatorio, che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass.
Sez. 2, 19.3.2021, Ord. 7871; Cass. Sez. 2, 22.7.2004, n. 13785).
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione
(Cass. Sez. 2, 20.10.1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 19.3.2021, Ord. 7871).
2. Così compendiati i princìpi di diritto regolanti la materia, deve osservarsi come i convenuti abbiano contestato la qualità di bene ereditario del fondo Fol. 16 Part. 1203 negando ogni valore giuridico al titolo di acquisto posto a fondamento e, peraltro, affermandosi essi stessi proprietari in forza di successione nel possesso del bene, già esercitato da proprio genitore.
Va evidenziato come l'unico fatto giuridico posto a fondamento della domanda attorea quale titolo da cui desumere l'appartenenza del bene in questione al patrimonio ereditario relitto di Per_1
e poi di consista in una compravendita ripassata tra la prima ed i venditori
[...] Persona_2
e Tale vendita sarebbe provata dalla scrittura privata del 22.3.1961. Per_3 Persona_4
Si osserva come i negozi traslativi di diritti reali su immobili debbano essere conclusi in forma scritta ai sensi degli artt. 1325 n. 4) e 1350 n. 1) c.c. Tale prescrizione, quale onere di forma sostanziale per la validità del negozio, si riverbera pure sulla forma della prova: è inammissibile una sua prova per testimoni salva l'ipotesi di cui all'art. 2724, n. 3) c.c. (richiamata dall'art. 2725, co. 2 c.c.), per giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2739 c.c. e così anche per confessione nonché per presunzioni in considerazione del disposto dell'art. 2729, co. 2 c.c.
4 Il fatto della scrittura, in sostanza, lascia sopravvivere al tempo lo scritto, dunque il documento non è che una reliquia probante l'atto giuridico.
Nel caso di specie il documento in questione non reca alcuna sottoscrizione da parte di secondo quanto eccepito dai convenuti, del che esso è inidoneo a provare la Persona_1 conclusione di un contratto valido di compravendita ma solamente la ricezione di una proposta compravendita da parte della stessa. Anche i contratti formali possono essere conclusi inter absentes
(art. 1326 c.c.) e, laddove le parti presenti usino scambiarsi l'un l'altro due documenti recanti le rispettive sottoscrizioni, la circostanza andrebbe allega per far ritenere la conclusione del contratto.
In difetto la proposta diverrebbe inefficace, ove non accettata nel termine indicato all'oblato o desumibile dalla natura dall'affare o dagli usi (salva dichiarazione del proponente ex art. 1326, co. 3 c.c.).
Sebbene sia stato ritenuto che la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisca equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfezioni, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale (Cass. Sez. 6 - 3, 28.1.2022, Ord. 2666), si deve ritenere che ciò possa valere solamente nella causa con l'altro contraente e, comunque, nel termine di efficacia della proposta. Tali condizioni fanno certamente difetto nel caso di specie difettando la prova della conclusione di un valido contratto, idoneo a trasferire il diritto.
Consegue, quindi, come la domanda degli attori debba essere rigettata, essendo indimostrato che il bene di cui si domanda la restituzione appartenesse al relitto dei defunti genitori.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti occorre osservare quanto appresso.
Non può, in primo luogo e già in astratto, operare l'invocato art. 115 c.p.c. per non avere gli attori contestato i fatti allegati a fondamento della domanda riconvenzionale.
Si evidenzia, sul punto, come nessun onere di contestazione possa ravvisarsi in capo alla parte che ab initio abbia tenuto una condotta incompatibile con i medesimi fatti (Cass. Sez. 2, 7.5.2018, Ord. 10864):
l'affermazione d'un diritto che suppone la loro inesistenza contiene in re ipsa la contestazione degli stessi. Consegue, quindi, che il possesso ad usucapionem affermata dai convenuti non possa ritenersi pacifico.
Inoltre l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti propri della parte che si verificano, cioè, nella sua sfera di sicuro dominio e conoscenza della parte e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass.
22.5.2023, Ord. 12064) come sarebbe, di certo, l'altrui possesso.
In disparte l'esito della CTU e, quindi, la possibilità di stabilire con certezza se il fondo oggetto di compravendita nel 1954 coincida con quello per cui è causa appare decisiva la considerazione delle risultanze delle prove testimoniali (essendo risultato inconcludente l'interrogatorio formale) posto che il fatto del possesso può aver riguardato il fondo indicato dagli attori
5 indipendentemente dall'esistenza di un titolo. Tale circostanza non indurrebbe, certo, alcuna nullità della domanda riconvenzionale, come eccepito dagli attori essendo comunque chiaro che la domanda medesima abbia ad oggetto lo stesso bene immobile ma è solamente una questione di merito afferente, dunque, la fondatezza della stessa.
L'usucapione, come noto, è modo di acquisto della proprietà o diritti reali minori a titolo originario ed è fattispecie di durata nonché, laddove vengano in considerazione ipotesi di usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.), fattispecie complessa. Il fatto immancabile a base dell'istituto è il possesso, che deve essere protratto in maniera continuativa e ininterrotto per il tempo di legge, ordinariamente pari a venti anni.
Non rileva, per il perfezionamento della fattispecie, che il possesso sia titolato e neppure che non sia vizioso posto che la circostanza che esso sia stato conseguito in maniera violenta o clandestina vale solamente a determinare un diverso dies a quo di decorrenza degli effetti del possesso ad usucapionem
(art. 1163 c.c.).
Depurato l'istituto da ogni fondamento consensualistico - per cui l'acquisto del diritto avverrebbe per
“scienza e pazienza” di chi vi abbia un contrario interesse - ovvero presuntivo – per cui il possesso sarebbe inizio di un diritto già acquisito – certamente il possesso per produrre l'effetto in questione deve manifestarsi pubblicamente ma non nel senso che sia conosciuto da tutti e, in particolare da chi volesse contrastarlo: è sufficiente che gli atti di possesso avvengano in modo aperto, senza essere tenuti celati, così valendo pure a fa ritenere in maniera non equivoco l'animus possidendi. Su tale rilievo non costituiscono atti di esercizio del possesso quelli che il preteso possessore avesse a compiere ma che non fossero visibili, sia pure in conformità dell'uso del bene, come nel caso di volture catastali in proprio favore e pagamento di tributi di varia natura.
Il possesso, poi, deve essere esercitato in maniera continuativa e ininterrotta. Per quanto i concetti si prestino ad essere sovrapposti e confusi, la continuità sta a significare che il possesso deve colorarsi di peculiare intensità visibile, usando il bene secondo natura e destinazione secondo gli intervalli in cui deve esserlo, senza desistenza e senza tuttavia pretendere il compimento degli atti di possesso ove non occorrono al godimento. La prova della continuità del possesso è favorita dalla presunzione legale di possesso intermedio (art. 1142 c.c.). La non interruzione sta, invece, a denotare che sul possesso non abbiano agito cause di ordine materiale, umane (spoglio non seguito da vittoriosa reintegrazione nel possesso – art. 1167 c.c.) o naturali, ovvero civili (esercizio dell'azione i giudizio), che ne abbiano troncato la progressione. Così le cause civili di interruzioni si legano a quello che è, propriamente, la qualità di possesso “pacifico”, non valendo a interromperlo le rimostranze di fatto di chi si assuma proprietario posto che, per definizione, il possesso può esercitarsi contro la volontà di chi abbia lo ius possidendi e, anzi, tale esercizio varrebbe a rendere il possesso inequivoco non potendo sostenersi che
6 si tratti di un atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.). Certamente un possesso interrotto cessa pure di essere continuo.
Ovviamente chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. Sez. 2, 2.10.2018, n. 23849).
Nel caso di specie, dalle deposizioni dei testimoni – che risultando attendibili in difetto di contrarie evidenze e tenuto conto della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese – depurate da mere valutazioni e voci correnti, può ritenersi provato che i convenuti, anche per successione nel possesso, abbiano esercitato il godimento del terreno per cui è causa nella maniera richiesta dalla legge. Ciò è avvenuto mediate atti fisici e palesi reiterati, esprimenti l'idea del dominio, quali il deposito di materiali di varia natura ed il godimento del bene stesso conformemente alla sua natura. Evidenziato che il potere di fatto su un bene deve presumersi quale possesso (art. 1141, co. 1
c.c.) va rilevato come, nel caso di specie, anche a prescindere dal titolo che lo assisterebbe, l'animus possidendi uti dominus debba essere desunto dalla circostanza che al godimento dei convenuti si è accompagnata la signoria impendendo ad al altri godimento ed esercizio del potere di ammetterveli per consenso, così valendo in concreto a denotare l'inequivoco potere di fatto non solo esclusivo ma pure escludente. Si rileva come non sia necessario che il possessore manifesti lo ius excludendi alios mediante la recinzione del fondo, posto che essa è più evidente dimostrazione dell'intenzione del possessore in tale senso ma non è di certo prova esclusiva (Cass. Sez. 2, 20.1.2022, n. 1796).
Sul punto, il testimone ha dichiarato di avere depositato materiale sul terreno Testimone_1 nell'interesse di nel 1996; ha, invece, riferito di aver depositato CP_1 Testimone_2 materiale nel proprio interesse sul fondo ottenendo il previo consenso di entrambi i convenuti.
Carabiniere in servizio presso la Stazione CC di Celano, ha riferito come il 11.3.2015 Testimone_3 fosse intervenuto poiché i convenuti, richiedenti l'intervento, si erano opposti acché , odierno Parte_1 attore, effettuasse lavori di sbancamento dell'area. ha, infine, dichiarato di aver Controparte_4 provveduto al frazionamento della part. 452 su incarico dei convenuti.
E' provato, poi, il possesso perdurante dei convenuti al tempo della introduzione della domanda,
Dal giudizio di usucapione definito nel 1988 non può trarsi alcun contrario elemento poiché, anzitutto, res inter alios e, poi, avente ad oggetto altro bene per stessa ammissione degli attori.
La domanda riconvenzionale deve essere, in conclusione, accolta essendo provato il perfezionamento in favore dei convenuti della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione. Si precisa come, in relazione all'avvenuta usucapione, la sentenza abbia natura dichiarativa dunque di mero accertamento e non costitutiva (Cass. Sez. 2, 5.2.2007, n. 2485).
7 4. Le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori medi per tutte le fasi, senza far luogo ad aumenti e riduzioni stante la medesimezza delle questioni di fatto e di diritto. Quanto al valore di causa, esso va stabilito secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c. posto che può farsi riferimento alla indeterminabilità solo ove dagli atti e documenti di causa non risultino gli elementi rilevanti secondo tale norma (v. Cass. Sez. 2, 17.4.2019, Ord. 10755). Nel caso di specie il reddito dominicale del terreno è pari ad € 0,05 del che lo scaglione di riferimento è, come pure indicato dalle parti, quello fino ad € 1.100,00. Si evidenzia, inoltre, come il valore della riconvenzionale non si cumuli con la domanda principale (Cass. Sez. 2, 1.8.2023, Ord. 23406).
E', inoltre, dovuto ai convenuti il rimborso del contributo unificato, pari ad € 43,00.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico degli attori.
L'interesse comune degli attori, denotato da ragioni sostanziali (istituzione con precedente testamento) e dalle comuni argomentazioni difensive giustifica la condanna solidale alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA la domanda degli attori;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di e della CP_1 CP_2 proprietà del fondo sito in Celano (AQ) - loc. “Borgo Monterone”, alla via O.V. Di Venosa e censito al NCT al Fol. 16 Part. 1203;
- CONDANNA , e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore di e , liquidate in complessivi € 662,00 CP_1 CP_2 per compensi oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) nonché al pagamento in loro favore della somma di € 43,00 a titolo di esborsi;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
MANDA la Cancelleria di quanto di competenza.
Così deciso in data 14 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8