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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2461 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di e Parte_2
, elettivamente domiciliata in Trapani nel Piazzale Falcone Borsellino Parte_3
n°1, presso lo studio dell'Avv. D'angelo Salvatore che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mateo Castioni e Valentina Marchi in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Marchi in Pisa, via Zamenohf, 6;
-appellata
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione, nella sua qualità di mandataria con Parte_1
rappresentanza di e , ha convenuto dinanzi Parte_2 Parte_3
il Giudice di Pace di Pisa per sentirla condannare al pagamento, in favore di questi CP_1
ultimi, della somma di euro 800,00 per ciascuno dei passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04, a causa del ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo FR8877 con tratta Aeroporto Marrakesh – Aeroporto di Pisa del giorno
08.01.2019 ore 15.40.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che il CP_1
ritardo del volo è stato determinato da circostanze eccezionali idonee a esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di compensazione, consistite in avverse condizioni meteo che hanno determinato il ritardo del volo FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, precedentemente eseguito dal medesimo aeromobile che avrebbe dovuto successivamente effettuare la tratta Marrakesh-Pisa.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 8/2022, con cui il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo provato, sulla base della documentazione prodotta, che il ritardo riportato dal volo FR8877 con tratta da
Marrakesh a Pisa con partenza il giorno 8.1.2019 alle ore 15.40 era da ascrivere alle condizioni meteo avverse che avevano causato un rilevante ritardo dei voli precedenti eseguiti con l'aeromobile che avrebbe dovuto compiere il volo oggetto del presente giudizio, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e dell'art. 7 del regolamento 261/2004.
Nel dettaglio, con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto che le avverse condizioni meteo allegate dalla compagnia aerea non avrebbero interessato l'aeromobile oggetto dell'odierna contesa, atteso che il volo Marrakesh - Pisa FR8877, programmato come volo in partenza dall'Aeroporto di Marrakesh per le ore 15.40 del 08.01.2019 ed arrivo all'aeroporto di Pisa per le ore 18.55, era effettuato con l'aeromobile targato EI-FTG, mentre il volo precedente, ovvero l'FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, era previsto come arrivo all'aeroporto di Marrakesh per le ore 15.50 ed era eseguito dall'aeromobile contraddistinto con la targa EI-EMF.
Con comparsa depositata in data 9.12.2022, si è costituita la compagnia aerea appellata, la quale ha domandato il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società appellante e l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'addebito di responsabilità, attesa la sussistenza di una circostanza eccezionale ex Reg. 261/2004. Le parti hanno precisato le conclusioni con il deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 28.11.2024; in pari data la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***
1.In limine litis, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
1.1 ha innanzi tutto eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, CP_1
contestando – nel dettaglio - la legittimazione di d agire nel giudizio Parte_1
de quo nella sua qualità di rappresentante dei passeggeri e Parte_2 [...]
, assumendo che questi ultimi non avrebbero investito la società appellante del Parte_3
potere di rappresentanza sostanziale in ordine al preteso diritto alla compensazione oggetto di causa, limitandosi a conferire a 'incarico di dare seguito alla pratica avente ad Parte_1
oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio imputabile a con la conseguente CP_1
carenza di legittimazione della stessa a stare in giudizio in loro nome e per loro conto.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, negli atti denominati “mandato con rappresentanza” (doc. a) e a1) allegati al fascicolo di primo grado), sottoscritti da ciascuno dei passeggeri con la si legge che essi Parte_1
hanno autorizzato “lo stesso amministratore n.q. a porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria […], ivi comprese l'invio di lettere di sollecito e di diffide extragiudiziali messe in mora contenenti la ricostruzione della dinamica dei fatti la valutazione dei danni sia fisici che materiali la quantificazione del complessivo danno l'invio delle definitive richieste la transazione l'intrattenimento dei rapporti con i responsabili e le eventuali compagnie aeree. […]”.
Hanno altresì autorizzato “[…] nel proprio interesse lo stesso amm.re n.q. a procedere in giudizio con l'Avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, , procuratore generale C.F._1 alle liti, od, in subordine con altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio inscritti all'Ordine
Professionale, riconoscendo, sempre e in ogni caso agli incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”.
Ricostruendo la volontà dei contraenti sulla base della formulazione letterale e della ratio del contratto di mandato (art. 1367 e ss c.c.), emerge l'intenzione comune delle parti di attribuire alla società appellante un potere rappresentativo anche in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale. Ed invero esse hanno attribuito alla società mandataria il potere di compiere qualunque attività necessaria ad ottenere la pretesa compensazione, finanche autorizzandola a transigere e a disporre quindi sul piano sostanziale del diritto oggetto di causa.
Del resto, una diversa interpretazione della volontà contrattuale delle parti risulterebbe contraria alla ratio sottesa al mandato, chiaramente finalizzato ad ottenere la pretesa compensazione prevista dal
Reg. CE 261/04, rendendolo altresì privo di qualsiasi effetto utile, in violazione del generale principio di conservazione del contratto ex art 1376 c.c. che prescrive di avvalorare un'interpretazione della volontà delle parti che non impedisca al contratto di produrre i suoi effetti.
1.2 La difesa appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., deducendo che avrebbe violato gli obblighi prescritti in matria di Parte_1 redazione dell'impugnazione, limitandosi invece a riproporre in appello le difese svolte in primo grado, omettendo l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura con il riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e l'esplicazione delle ragioni di dissenso all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 25 novembre 2008 n. 28057, ha chiarito che “ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”. I principi, elaborati con riferimento all'art. 342 c.p.c. nella formulazione ante riforma del 2012, sono validi e condivisibili anche ove applicati alla norma nella formulazione vigente ratione temporis.
Nel caso di specie, si deve rilevare che l'appellante, seppur mediante la riproposizione delle deduzioni ed eccezioni già sollevate in primo grado, ha individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione addotta dal giudice di pace, proponendo l'impugnazione nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
1.3 Deve infine essere rigettata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter c.p.c. sollevata dall'appellata per difetto di ragionevole probabilità dell'appello proposto di essere accolto, in ragione dell'asserita genericità ed infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
1.4 L'appello è quindi ammissibile sotto ogni profilo.
2. Nel merito, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace deducendo che il ritardo riportato dal volo Marrakesh - Pisa FR887 non sarebbe ascrivibile al ritardo già riportato a causa di condizioni meteo avverse nella tratta Bratislava - Marrakesh precedentemente eseguita dall'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare detto volo, atteso che il volo FR8877, programmato come volo in partenza dall'Aeroporto di Marrakesh per le ore 15.40 del 08.01.2019 ed arrivo all'aeroporto di Pisa per le ore 18.55 era effettuato con l'aeromobile targato EI-FTG, mentre il volo
FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, era schedulato come arrivo all'aeroporto di Marrakesh per le ore 15.50 ed è stato eseguito dall'aeromobile contraddistinto con la targa EI-EMF.
2.1 Il motivo di appello è infondato.
2.2 Invero, la compagnia aerea ha assolto all'onere probatorio alla stessa incombente avendo dimostrato l'ascrivibilità del disservizio subito da e Parte_2 Parte_3
al ritardo riportato dal volo FR5299, precedentemente eseguito con l'aeromobile targato EI-
[...]
EMF che, secondo la sequenza di voli programmata, avrebbe dovuto effettuare il volo FR8877 oggetto di causa.
A nulla rileva la circostanza che detto volo sia stato eseguito dall'aeromobile targato EI-FTG e quindi da un aeromobile diverso da quello che aveva riportato il ritardo nella tratta Bratislava – Marrakesh targato (EI-EMF).
Invero, emerge ex actis ( doc. e) allegato al fascicolo di CodiceFiscale_2
primo grado) che il volo acquistato da e Parte_2 Parte_3
(FR8877) è stato effettuato dall'aeromobile targato EI-FTG a seguito di una modifica dell'aeromobile indicato nell'originaria programmazione di volo (8 Jan 22:44 23:44 23:44 Equipment Adjustment
Actual Equipment changed to 738, Tail Number changed to EI-FTG), verosimilmente apportata dalla compagnia aerea al fine di offrire ai passeggeri un'alternativa di volo e consentire a questi ultimi di raggiungere la loro destinazione avvalendosi dei mezzi a propria disposizione.
In tale contesto, non si può escludere che l'originaria programmazione dei voli abbia previsto l'esecuzione del volo oggetto di causa per mezzo dell'aeromobile targato EI-EMF, il cui ritardo sulla tratta Bratislava-Marrakesh, imputabile a condizioni metereologiche avverse, ha comportato a sua volta il ritardo del volo FR8877.
3. In conclusione, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione inferiore a 1.100 euro), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria calcolata ai minimi) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono infine presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 8/2022;
- CONDANNA l pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in euro 562,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE a carico dell'appellante soccombente l'obbligo di pagare una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, c.p.c.
Pisa, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2461 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di e Parte_2
, elettivamente domiciliata in Trapani nel Piazzale Falcone Borsellino Parte_3
n°1, presso lo studio dell'Avv. D'angelo Salvatore che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mateo Castioni e Valentina Marchi in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Marchi in Pisa, via Zamenohf, 6;
-appellata
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione, nella sua qualità di mandataria con Parte_1
rappresentanza di e , ha convenuto dinanzi Parte_2 Parte_3
il Giudice di Pace di Pisa per sentirla condannare al pagamento, in favore di questi CP_1
ultimi, della somma di euro 800,00 per ciascuno dei passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04, a causa del ritardo prolungato di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato del volo FR8877 con tratta Aeroporto Marrakesh – Aeroporto di Pisa del giorno
08.01.2019 ore 15.40.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che il CP_1
ritardo del volo è stato determinato da circostanze eccezionali idonee a esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di compensazione, consistite in avverse condizioni meteo che hanno determinato il ritardo del volo FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, precedentemente eseguito dal medesimo aeromobile che avrebbe dovuto successivamente effettuare la tratta Marrakesh-Pisa.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 8/2022, con cui il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo provato, sulla base della documentazione prodotta, che il ritardo riportato dal volo FR8877 con tratta da
Marrakesh a Pisa con partenza il giorno 8.1.2019 alle ore 15.40 era da ascrivere alle condizioni meteo avverse che avevano causato un rilevante ritardo dei voli precedenti eseguiti con l'aeromobile che avrebbe dovuto compiere il volo oggetto del presente giudizio, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e dell'art. 7 del regolamento 261/2004.
Nel dettaglio, con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto che le avverse condizioni meteo allegate dalla compagnia aerea non avrebbero interessato l'aeromobile oggetto dell'odierna contesa, atteso che il volo Marrakesh - Pisa FR8877, programmato come volo in partenza dall'Aeroporto di Marrakesh per le ore 15.40 del 08.01.2019 ed arrivo all'aeroporto di Pisa per le ore 18.55, era effettuato con l'aeromobile targato EI-FTG, mentre il volo precedente, ovvero l'FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, era previsto come arrivo all'aeroporto di Marrakesh per le ore 15.50 ed era eseguito dall'aeromobile contraddistinto con la targa EI-EMF.
Con comparsa depositata in data 9.12.2022, si è costituita la compagnia aerea appellata, la quale ha domandato il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società appellante e l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'addebito di responsabilità, attesa la sussistenza di una circostanza eccezionale ex Reg. 261/2004. Le parti hanno precisato le conclusioni con il deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 28.11.2024; in pari data la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***
1.In limine litis, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
1.1 ha innanzi tutto eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, CP_1
contestando – nel dettaglio - la legittimazione di d agire nel giudizio Parte_1
de quo nella sua qualità di rappresentante dei passeggeri e Parte_2 [...]
, assumendo che questi ultimi non avrebbero investito la società appellante del Parte_3
potere di rappresentanza sostanziale in ordine al preteso diritto alla compensazione oggetto di causa, limitandosi a conferire a 'incarico di dare seguito alla pratica avente ad Parte_1
oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio imputabile a con la conseguente CP_1
carenza di legittimazione della stessa a stare in giudizio in loro nome e per loro conto.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, negli atti denominati “mandato con rappresentanza” (doc. a) e a1) allegati al fascicolo di primo grado), sottoscritti da ciascuno dei passeggeri con la si legge che essi Parte_1
hanno autorizzato “lo stesso amministratore n.q. a porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria […], ivi comprese l'invio di lettere di sollecito e di diffide extragiudiziali messe in mora contenenti la ricostruzione della dinamica dei fatti la valutazione dei danni sia fisici che materiali la quantificazione del complessivo danno l'invio delle definitive richieste la transazione l'intrattenimento dei rapporti con i responsabili e le eventuali compagnie aeree. […]”.
Hanno altresì autorizzato “[…] nel proprio interesse lo stesso amm.re n.q. a procedere in giudizio con l'Avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, , procuratore generale C.F._1 alle liti, od, in subordine con altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio inscritti all'Ordine
Professionale, riconoscendo, sempre e in ogni caso agli incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”.
Ricostruendo la volontà dei contraenti sulla base della formulazione letterale e della ratio del contratto di mandato (art. 1367 e ss c.c.), emerge l'intenzione comune delle parti di attribuire alla società appellante un potere rappresentativo anche in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale. Ed invero esse hanno attribuito alla società mandataria il potere di compiere qualunque attività necessaria ad ottenere la pretesa compensazione, finanche autorizzandola a transigere e a disporre quindi sul piano sostanziale del diritto oggetto di causa.
Del resto, una diversa interpretazione della volontà contrattuale delle parti risulterebbe contraria alla ratio sottesa al mandato, chiaramente finalizzato ad ottenere la pretesa compensazione prevista dal
Reg. CE 261/04, rendendolo altresì privo di qualsiasi effetto utile, in violazione del generale principio di conservazione del contratto ex art 1376 c.c. che prescrive di avvalorare un'interpretazione della volontà delle parti che non impedisca al contratto di produrre i suoi effetti.
1.2 La difesa appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., deducendo che avrebbe violato gli obblighi prescritti in matria di Parte_1 redazione dell'impugnazione, limitandosi invece a riproporre in appello le difese svolte in primo grado, omettendo l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura con il riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e l'esplicazione delle ragioni di dissenso all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 25 novembre 2008 n. 28057, ha chiarito che “ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”. I principi, elaborati con riferimento all'art. 342 c.p.c. nella formulazione ante riforma del 2012, sono validi e condivisibili anche ove applicati alla norma nella formulazione vigente ratione temporis.
Nel caso di specie, si deve rilevare che l'appellante, seppur mediante la riproposizione delle deduzioni ed eccezioni già sollevate in primo grado, ha individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione addotta dal giudice di pace, proponendo l'impugnazione nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
1.3 Deve infine essere rigettata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter c.p.c. sollevata dall'appellata per difetto di ragionevole probabilità dell'appello proposto di essere accolto, in ragione dell'asserita genericità ed infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
1.4 L'appello è quindi ammissibile sotto ogni profilo.
2. Nel merito, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace deducendo che il ritardo riportato dal volo Marrakesh - Pisa FR887 non sarebbe ascrivibile al ritardo già riportato a causa di condizioni meteo avverse nella tratta Bratislava - Marrakesh precedentemente eseguita dall'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare detto volo, atteso che il volo FR8877, programmato come volo in partenza dall'Aeroporto di Marrakesh per le ore 15.40 del 08.01.2019 ed arrivo all'aeroporto di Pisa per le ore 18.55 era effettuato con l'aeromobile targato EI-FTG, mentre il volo
FR5299, con tratta Bratislava – Marrakesh, era schedulato come arrivo all'aeroporto di Marrakesh per le ore 15.50 ed è stato eseguito dall'aeromobile contraddistinto con la targa EI-EMF.
2.1 Il motivo di appello è infondato.
2.2 Invero, la compagnia aerea ha assolto all'onere probatorio alla stessa incombente avendo dimostrato l'ascrivibilità del disservizio subito da e Parte_2 Parte_3
al ritardo riportato dal volo FR5299, precedentemente eseguito con l'aeromobile targato EI-
[...]
EMF che, secondo la sequenza di voli programmata, avrebbe dovuto effettuare il volo FR8877 oggetto di causa.
A nulla rileva la circostanza che detto volo sia stato eseguito dall'aeromobile targato EI-FTG e quindi da un aeromobile diverso da quello che aveva riportato il ritardo nella tratta Bratislava – Marrakesh targato (EI-EMF).
Invero, emerge ex actis ( doc. e) allegato al fascicolo di CodiceFiscale_2
primo grado) che il volo acquistato da e Parte_2 Parte_3
(FR8877) è stato effettuato dall'aeromobile targato EI-FTG a seguito di una modifica dell'aeromobile indicato nell'originaria programmazione di volo (8 Jan 22:44 23:44 23:44 Equipment Adjustment
Actual Equipment changed to 738, Tail Number changed to EI-FTG), verosimilmente apportata dalla compagnia aerea al fine di offrire ai passeggeri un'alternativa di volo e consentire a questi ultimi di raggiungere la loro destinazione avvalendosi dei mezzi a propria disposizione.
In tale contesto, non si può escludere che l'originaria programmazione dei voli abbia previsto l'esecuzione del volo oggetto di causa per mezzo dell'aeromobile targato EI-EMF, il cui ritardo sulla tratta Bratislava-Marrakesh, imputabile a condizioni metereologiche avverse, ha comportato a sua volta il ritardo del volo FR8877.
3. In conclusione, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione inferiore a 1.100 euro), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria calcolata ai minimi) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono infine presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 8/2022;
- CONDANNA l pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in euro 562,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE a carico dell'appellante soccombente l'obbligo di pagare una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, c.p.c.
Pisa, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino