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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1424/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta fissata ex art 127 ter cpc del
09.06.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1424/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SPICA PAMELA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 16.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo per l'accompagno ex art 1 L. 18/80; di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale in merito all'accompagno, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
Instaurato il contraddittorio l si è costituito in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica contestazione dei punti della CTU e nel merito l'infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni
Pag. 2 di 5 sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80-
508/88 e ). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982.
Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera
a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione ha accertato un aggravamento delle condizioni della ricorrente ed ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie per l'accompagno a far data da dicembre 2024.
“Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la sig.ra : Parte_1
- è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e necessita di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (articolo
1 legge 11 febbraio 1980, n. 18), con decorrenza ragionevolmente collocabile a dicembre 2024.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagno ex art 1 L. 18/80 a far data da dicembre 2024.
In merito alle spese, considerata la decorrenza del beneficio da dicembre
2024, le spese di ATP sono compensate tra le parti e le spese del giudizio di opposizione sono compensate al 50% il tutto come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagno a far data da dicembre 2024, per l'effetto, condanna al pagamento dei corrispondenti ratei oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Pag. 4 di 5 Compensa tra le parti le spese di ATP;
Compensa tra le parti al 50% le spese del giudizio di merito che liquida in € 500 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi;
Le spese di entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Cassino 10.06.2025
Il Giudice Onorario
IA DA
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 1424/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta fissata ex art 127 ter cpc del
09.06.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1424/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SPICA PAMELA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 16.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo per l'accompagno ex art 1 L. 18/80; di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale in merito all'accompagno, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
Instaurato il contraddittorio l si è costituito in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica contestazione dei punti della CTU e nel merito l'infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni
Pag. 2 di 5 sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80-
508/88 e ). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982.
Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera
a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione ha accertato un aggravamento delle condizioni della ricorrente ed ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie per l'accompagno a far data da dicembre 2024.
“Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la sig.ra : Parte_1
- è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e necessita di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (articolo
1 legge 11 febbraio 1980, n. 18), con decorrenza ragionevolmente collocabile a dicembre 2024.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagno ex art 1 L. 18/80 a far data da dicembre 2024.
In merito alle spese, considerata la decorrenza del beneficio da dicembre
2024, le spese di ATP sono compensate tra le parti e le spese del giudizio di opposizione sono compensate al 50% il tutto come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagno a far data da dicembre 2024, per l'effetto, condanna al pagamento dei corrispondenti ratei oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Pag. 4 di 5 Compensa tra le parti le spese di ATP;
Compensa tra le parti al 50% le spese del giudizio di merito che liquida in € 500 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi;
Le spese di entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Cassino 10.06.2025
Il Giudice Onorario
IA DA
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