TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/11/2025 nella causa n. 2755/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 829/2020, pubblicata in data 22/05/2020 e notificata in data 15/06/2020, resa in materia di “opposizione all'esecuzione” e vertente tra (C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE STEFANO ANGELA MARIA
- appellante - e
Controparte_1
C.F./P.IVA: ), in persona del suo Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SOLIMENE GIOVANNI
- appellata – Conclusioni All'udienza del 19/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante, , avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1
[...] in data 02/07/2015 da parte del Notaio , nella qualità di Persona_1
Presidente dell' Controparte_1 per l'importo di € 2.967,59, in virtù del decreto di liquidazione reso
[...] nella procedura iscritta al n. 155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino - G.E.
Dott.ssa Palladino reso in data 13/03/2015, depositato in pari data, con formula esecutiva apposta il 15/05/2015 [...], confermando il precetto opposto e condannando l'opposta/odierna appellata al pagamento delle spese di lite determinate in € 1.150,00. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito giudice in favore del G.E. del
Tribunale di Avellino. Difatti l'opponente contesta il diritto dell'opposta
Associazione di procedere esecutivamente in suo danno. Pertanto, sul presupposto che l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, l'opposizione, ex art. 615 c.c., risulta legittimamente proposta innanzi al Giudice di pace di Avellino, competente per valore, materia e territorio. Ciò posto, in fatto, l'opponente, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 per ivi sentire dichiarare nullo, inefficace ed inesistente l'atto di Precetto da quest'ultima notificatile in data 02.07.2015 col quale le veniva intimato il pagamento di €. 2.967,59 sul presupposto del decreto di liquidazione emesso in data 13.03.2015 dal G.E. dott.ssa Palladino nell'ambito della procedura iscritta al n.
155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino. Preliminarmente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione de qua atteso che, nella suddetta procedura, il G.E. designato incaricava, quale delegato alla vendita, il Notaio
il quale, accettato l'incarico nel 2006, nell'anno 2008 vi rinunciava Persona_2 per raggiunti limiti di età. Pertanto, considerato il trascorrere del tempo (anno
2008: data di rinuncia all'incarico da parte del Notaio;
anno 2015: data di Per_2 emissione del decreto di liquidazione del G.E. del Tribunale di Avellino, atto presupposto dell'opposto precetto), ha altresì eccepito l'estinzione del diritto di credito dell' per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. Infine, in CP_1 considerazione del fatto che la summenzionata procedura n. 155/2004 veniva
3 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiarata estinta per intervenuto accordo tra le parti e che, conseguentemente, i beni sottoposti a pignoramento non venivano posti in vendita da parte del Notaio
a ciò delegato, ha dedotto l'inesistenza del credito vantato dall'opposta per inesistenza della correlata prestazione. Ebbene, con riferimento ai suddetti motivi di censura, osserva questo giudice che, da quanto si rileva dalla documentazione versata in atti dall'opposta Associazione Notarile, quest'ultima veniva costituita nell'anno 2002 e di essa facevano parte i Notai: , Persona_1 Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. Si rileva, inoltre, che con istanza indirizzata al Consiglio Direttivo del Persona_8
25.06.2003, il Notaio chiedeva di aderire a tale Associazione e che, Persona_2 successivamente, quale componente di essa, partecipava alle assemblee dalla stessa indette (v. delibera dell'8 settembre 2003). Si rileva, infine, che nell'anno
2006 il predetto Notaio veniva nominato quale delegato alla Persona_2 vendita dei beni pignorati nella procedura n.r.g.e. 155/2004 del Tribunale di
Avellino, e che, nel corso dell'espletamento dell'incarico, agiva spendendo il nome dell' (v. avviso di vendita con incanto di beni Controparte_1 immobili del 01.02.2007). Pertanto, alla luce di quanto sopra, va senz'altro disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_1 atteso che è risultato provato che il Notaio , all'atto del conferimento Per_2 dell'incarico da parte del G.E. del Tribunale di Avellino, era già associato ad essa, tant'è che nella redazione dell'avviso di vendita con incanto dei beni del
01.02.2007, faceva capo alla stessa. Ne consegue che, venuta meno la figura del
Notaio , costretto ad abbandonare la procedura per intervenuti limiti di Per_2 età, l'incarico della vendita dei beni pignorati permaneva in capo all'Associazione,
e ciò sino alla data di dichiarazione di estinzione della procedura stessa, avvenuta in data 17.02.2015, con ordinanza del G.E. dott. Gaetano Guglielmo. A ciò faceva seguito il decreto di liquidazione reso in data 13.03.2015 dal G.E. dott.ssa Palladino
a favore dell' medesima e la notifica, da parte di quest'ultima, CP_1 dell'opposto precetto all'odierna opponente, avvenuta il 21.07.2015. Circostanze, quest'ultime, che inducono a ritenere l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di prescrizione del diritto di credito dell' , ex art. 2956 c.c., sollevata CP_1 dall'istante, considerato che il dies a quo da considerare ai fini della prescrizione presuntiva è quello di espletamento dell'incarico nella sua completezza < questo caso coincide con la data di dichiarazione di estinzione della procedura:
17.02.2015>> e non quello riferito alle singole operazioni compiute nell'espletamento di esso. All'Associazione, pertanto, va riconosciuto il diritto al compenso per l'attività espletata nell'ambito della suddetta procedura, se non altro con riferimento agli atti compiuti dal Notaio a cavallo degli anni Pt_2
2006/2008, a nulla rilevando che, per intervenuto accordo tra le parti, non veniva dato seguito alla vendita dei beni pignorati. Peraltro tale attività veniva
4 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
riconosciuta dal G.E. del Tribunale di Avellino il quale, in data 13.03.2015, emetteva decreto di liquidazione in favore dell' medesima. Decreto CP_1 che, l'opponente non provvedeva ad impugnare nei termini di legge e che costituendo, pertanto, valido ed efficace titolo esecutivo, rende del tutto legittima l'azione esecutiva intentata in suo danno da parte dell' stessa. Alla CP_1 luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del precetto opposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo [...] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1 per i seguenti motivi: [...]
1. Omessa ed insussistente motivazione,
[...] anche specifica, in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva [...] atteso che [...] Fin dall'atto introduttivo del giudizio, parte opponente, oggi appellante, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intimante e la conseguente medicale nullità e/o Controparte_1 annullabilità dell'atto di precetto opposto, in quanto, la delega per il compimento delle operazioni di vendita nella Proc. Es. Im. N. 155/2004 fu all'epoca conferita al
Notaio in data 25.01.2006 e non alla predetta Associazione. Sul Persona_2 punto, la sentenza di primo grado, con una motivazione solo apparente, ma avulsa dal contesto e dalle prove documentali offerte, ritiene che, dato che il Notaio
facesse parte della , quest'ultima Persona_2 Controparte_1 fosse legittimata a richiedere i compensi dallo stesso maturati dopo la sua rinuncia all'incarico conferito ed, addirittura, dopo la sua morte per una sorta di "diritto in prosecuzione" (Sic!). Il Giudice di prime cure non chiarisce, nel punto della sentenza della quale si chiede la riforma, perché l'incarico, all'epoca conferito dal
G.E. al Notaio , che ne aveva espresso la rinuncia per sopraggiunti limiti di Per_2 età, permanga in capo all' . Ed invero, a seguito della rinuncia Controparte_1 espressa dal predetto Notaio, il G.E. non ha mai conferito incarico ad un nuovo e diverso Delegato alle Vendite giudiziarie nella procedura per cui è lite, con la ovvia e giuridica conseguenza che nel momento stesso in cui vi è stata tale vacatio,
l'incarico è terminato! Inoltre, e la questione non è di poco momento, dalla data della rinuncia da parte del Notaio , nessuna ulteriore attività si è svolta né Per_2 da parte dell' , né da parte di chicchessia ad essa Controparte_1 appartenente, in quanto la procedura ha avuto corso solo per una serie di rinvii tutti volti a definire il giudizio per rinuncia dei creditori intervenuti e senza che mai e poi mai alcuna vendita, o atto prodromico alla vendita, venisse posto in essere.
V'è da aggiungere (questione assolutamente omessa dal GdP di Avellino nella sentenza impugnata), che per l'attività svolta dal Delegato alla vendita, al Notaio
fu regolarmente corrisposto il compenso e le spese sostenute (cfr fattura Per_2
n. 29 del 26/01/2006-depositata in primo grado) per l'unico avviso di vendita predisposto;
vendita che, inoltre, fu sospesa, come lo stesso ausiliario del giudice
5 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
relazionò al G.E. Pertanto, non si comprende il ragionamento logico-giuridico operato dal Giudice di prime cure nel sostenere la legittimazione dell' CP_1
a richiedere, dopo ben oltre otto anni, un compenso già corrisposto al
[...]
Delegato alla vendita, non più sostituito in una procedura esecutiva immobiliare in cui nessuna operazione di vendita è stata mai effettuata. Il ragionamento del GdP, oltre ad essere giuridicamente insostenibile, è viepiù ingiusto dal punto di vista reale e fattuale. Ma vi è di più! II GdP di Avellino statuisce nella impugnata sentenza: "l'incarico della vendita dei beni pignorati permaneva in capo all' , e ciò sino alla data di dichiarazione di estinzione della procedura CP_1 stessa, avvenuta in data 17.02.2015, con ordinanza del G.E. Dott. Gaetano
Guglielmo". Qual è il provvedimento del G.E. emesso nella procedura che ci interessa che ha stabilito la "permanenza dell'incarico in capo all' "? CP_1
Dov'è il decreto di nomina di un nuovo professionista delegato alle vendite in sostituzione del Notaio , che legittima l' (o Per_2 CP_1 Controparte_1 un altro suo appartenente) a richiedere il compenso per una attività di vendita mai svolta da alcuno e che, soprattutto, non è mai avvenuta? Tutto ciò rimane assolutamente omesso nella motivazione del Giudice di prime cure, sia quanto all'esame degli atti della procedura esecutiva in questione, sia quanto alle ragioni giuridiche sottese al suo ragionamento che, a questo punto, è assolutamente apparente, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico un "diritto di permanenza" di ragioni di credito, se non per questioni successorie. Sebbene, come dedotto da controparte, gli artt.li 3 e 6 dell'atto costitutivo della stabiliscano che tutti gli incarichi professionali conferiti ai Controparte_1 singoli associati si intendono conferiti all' , dette regole interne, che CP_1 disciplinano i rapporti tra gli associati dell' , non Controparte_1 sono opponibili ai terzi, come la odierna opponente. Inoltre, a ben leggere proprio gli articoli richiamati ex adverso, si deduce che dell'incarico conferito al notaio è responsabile solo ed esclusivamente il singolo Notaio, "stante che alla associazione
è preclusa ogni forma diretta e/o indiretta di esercizio dell'attività professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili?".
Inoltre, a norma dell'art. 7 del citato atto costitutivo dell' , il Controparte_1
Notaio già nell'anno 2008 aveva perso la qualità di associato (per aver Per_2 cessato l'attività per sopraggiunti limiti di età), con la conseguenza che parte opposta non era più legittimata a richiedere eventuali compensi maturati dallo stesso, il quale, tra l'altro, non aveva provveduto a richiedere, ben sapendo di non aver effettuato ulteriori attività di delegato alle vendite e di essere stato retribuito per l'opera professionale svolta fino alla cessazione dall'incarico. Aggiungasi che il
Notaio ha percepito quanto chiesto e liquidato per l'opera svolta nella Per_2 procedura da parte della Sig.ra emettendo la relativa fattura e dandone Pt_1 conto al G.E. prima di rinunciare all'incarico per sopraggiunti limiti di età. Tale
6 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
aspetto, rilevante ai fini della decisione, non è stato assolutamente valutato dal
GdP di Avellino nel provvedimento impugnato, benché la odierna appellante ne abbia dato compiuta prova documentale. Dunque, non è dato comprendere a che titolo la predetta si è fatta promotrice dell'istanza di liquidazione di CP_1 spese e onorari spettanti al Notaio Delegato, mai sostituito, che neppure faceva più parte della stessa e che non ha compiuto nessuna altra attività per l'incarico sino a quel punto svolto. Il professionista delegato alle vendite, infatti, non è
l' , ma al più un Notaio/Professionista ad essa Controparte_1 appartenente, unico legittimato a chiedere la liquidazione dei compensi al G.E.
(eventualmente maturati), in quanto a norma dello stesso atto costitutivo all'" è preclusa ogni forma diretta e/o indiretta di esercizio dell'attività CP_1 professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili” (cfr. artt.li già citati). Altra questione è, poi, quella interna tra gli associati, che dovranno per Statuto far confluire il ricavato della personalissima opera professionale del Delegato alla vendita negli utili dell'Associazione cui appartiene per dividerli in maniera conforme alle norme statutarie vigenti e valevoli solo tra gli associati. È sfuggito completamente al Giudice di prime cure che il decreto di liquidazione cesso dal G.E. Dott.ssa Palladino del Tribunale di
Avellino in data 13.03.2015 “liquida al notaio delegato" l'importo precettato. Il
Giudice di Pace non si è avveduto che la liquidazione NON È IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE NOTARILE, ma del Notaio delegato!! Pertanto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ritiene sussistente la legittimazione in capo all' di richiedere il compenso e di intimare Controparte_1 precetto, statuendo al contrario, che la stessa non è legittimata a richiedere il compenso spettante al Delegato nominato. [...];
2. Violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 2956 c.c. [...] considerato che [...] Alla riforma dell'impugnata sentenza del GdP di Avellino circa la carenza di legittimazione attiva dell' , consegue l'accoglimento della sollevata Controparte_1 eccezione di prescrizione e decadenza di legge maturata per gli importi pretesi nell'atto di precetto opposto. Ed invero, l'incarico conferito al Notaio , Per_2 quale delegato alla vendita nella Proc. Es. Imm. N. 115/2004 si è concluso in data
15.09.2008, quando il professionista ha comunicato la cessazione della propria attività per raggiunti limiti d'età. Con una precedente relazione al G.E. del
26.05.2006, sempre il Notaio , unico ad interloquire con il Giudice Per_2 dell'esecuzione, ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto nel provvedimento di delega da parte della odierna appellante, comprovato, viepiù, per tabulas mediante l'allegazione in primo grado della fattura n. 29/2006. Da questa data (15.09.2008) era terminato ogni incarico conferito al Notaio e, Per_2 pertanto, da quella data decorrono i termini di cui all'art. 2956 c.c. Il Giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, ritiene non fondata la relativa eccezione di
7 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
prescrizione sull'erroneo presupposto che “il dies a quo da considerare ai fini della prescrizione presuntiva è quello di espletamento dell'incarico nella sua completezza che in questo caso coincide con la data di dichiarazione di estinzione della procedura (17.02.2015) e non quello riferito alle singole operazioni compiute nell'espletamento di esso". La sentenza impugnata non coglie nel segno ed è avulsa dal materiale probatorio offerto per la sua delibazione. Infatti, il Giudice di prime cure letteralmente sorvola sulla circostanza che dal 15.09.2008 data in cui il
Delegato alla vendita ha rinunciato all'incarico ed ha definitivamente relazionato al
G.E. sull'attività svolta), null'altro è stato compiuto nella procedura esecutiva RGE
n. 155/2004, quanto ad operazioni di vendita. La permanenza della procedura esecutiva non giustifica la permanenza dell'incarico, espressamente rinunciato per sopraggiunti limiti di età e, pertanto, per la cessazione della qualifica di Notaio.
Dunque, se l'incarico è terminato con l'ultima attività svolta dal Notaio in Per_2 data 25.09.2008 e nessuna ulteriore attività è stata svolta da chicchessia, il dies a quo per la decisione sulla eccezione di prescrizione non può essere quello della estinzione della procedura esecutiva, ma quello dell'ultimo atto svolto da chi era legittimato quale delegato alla vendita, ovvero il 15.09.2008. Non v'è chi non veda, in tale punto specifico della impugnata sentenza, una macroscopica violazione di legge ed, in tali sensi, la sentenza del GdP di Avellino va riformata. Controparte non ha dato alcuna prova che vi sia stata mai alcuna interruzione e/o richiesta dell'importo intimato da parte di chicchessia, con conseguente, estinzione di ogni diritto ad ottenere il pagamento in questione. Pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere sussistente la prescrizione presuntiva. [...];
3. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. [...] atteso che [...] L'odierna appellante, fin dall'atto introduttivo, ha altresì specificamente opposto il precetto intimatole proponendo l'eccezione di decadenza dal diritto a richiedere la liquidazione delle spettanze per gli ausiliari del giudice a norma dell'att. 71, comma 2, del D.P.R. n.
115/2002, il quale prescrive che le stesse debbano essere richieste con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro giorni 100 dal compimento delle operazioni afferenti l'espletamento dell'incarico. Pertanto, il Tribunale vorrà pronunciare in ogni caso la decadenza dal diritto a richiedere la liquidazione delle spettanze, atteso che dalla data del 15.09.2008, nessuno, nel termine in parola, ha richiesto alcunché. Anche sul punto, controparte non ha preso posizione ed il
Giudice di prime cure ha letteralmente omesso ogni pronuncia riguardo alla specifica e determinante eccezione sollevata. L'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia legittima la richiesta di riforma del provvedimento impugnato, nel senso dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002. [...];
4. Violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 615 cpc. [...] considerato che [...] Nell'ultima parte della sentenza impugnata, il GdP di Avellino statuisce che l'opponente
8 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge il decreto di liquidazione del compenso. La mancata impugnazione del predetto decreto renderebbe legittima l'azione esecutiva in danno dell'odierna appellante. Ebbene, ci sorge il legittimo dubbio che, se il ragionamento del Giudice di prime cure fosse fondato, quale sarebbe la ratio dell'art. 615 cpc? Perché il legislatore avrebbe previsto la possibilità per la parte intimata di contestare il precetto riguardo al diritto di procedere all'esecuzione forzata? Appare solo il caso di nuovamente rammentare, come fatto più volte nel giudizio di primo grado, che la Sig.ra ha Pt_1 ricevuto la notifica del decreto di liquidazione con la formula esecutiva apposta solo unitamente all'intimazione del precetto e non prima. L'odierna appellante non poteva certo impugnare una semplice comunicazione di cancelleria riguardante la liquidazione del compenso del delegato alla vendita, tra l'altro, mai nemmeno effettuata. E sulla mancanza di comunicazione da parte della cancelleria del detto decreto, il Giudice di prime cure letteralmente glissa, nemmeno accennando che sulla questione controparte ha articolato anche una inammissibile prova testimoniale, da cui, tra l'altro è decaduta, su una circostanza che andava provata per tabulas. Rimane il fatto che l'opposizione al precetto è stata tempestivamente proposta dalla Sig.ra con atto di citazione notificato in data 21.07.2015 Pt_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 02.07.2015 unitamente al titolo esecutivo, ovvero il decreto di liquidazione emesso dal G.E., unico momento in cui l'odierna appellante è venuta nella giuridica conoscenza del titolo esecutivo ed unico momento rispetto al quale ha potuto esperire le azioni che il codice di rito consente per contestare il diritto della parte intimante a procedere all'esecuzione.
La comunicazione del decreto di liquidazione del G.E., tra l'altro mai pervenuta all'odierna appellante e fatto rimasto non provato da parte opposta nel giudizio di primo grado, non può certo sostituire la notificazione in forma esecutiva del titolo.
Anche in tale punto la sentenza impugnata è errata e va riformata, per grave violazione di legge. [...];
5. Omessa pronuncia sulla eccezione di insussistenza del diritto ad agire in executivis nei confronti del creditore procedente. [...] atteso che [...] La vistosa lacuna della superficiale sentenza di primo grado è quella relativa alla espressa eccezione formulata da parte opponente, oggi appellante, circa la insussistenza del diritto di agire nei suoi confronti per il recupero del credito fondato sul decreto di liquidazione del Delegato alla vendita. Neppure una riga si legge sulla questione sollevata nella sbrigativa sentenza del GdP di Avellino.
La Sig.ra creditore procedente della Proc. Es. Imm. N. Parte_1
155/2004, rinunciò a procedere all'esecuzione per intervenuto atto di transazione in data 09.03.2007 con il debitore esecutato, atto di rinuncia e transazione regolarmente depositati nel fascicolo dell'esecuzione ed allegato al giudizio di primo grado (cfr. doc.
1.3 della produzione di parte di primo grado). Da quel momento, l'odierna appellante non ha più rivestito il ruolo di parte del processo,
9 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
che, però, è continuato per altri otto anni, tra il debitore esecutato e gli altri due creditori intervenuti, i quali hanno conseguentemente assunto su di sé la veste di creditori procedenti ed in tale qualità, avrebbero dovuto sostenere le spese della procedura esecutiva da loro ulteriormente coltivata. Fermo ed impregiudicato che nei successivi otto anni dalla rinuncia, in ogni caso, nel processo esecutivo non è stata effettuata alcuna vendita, eventuali e non riconosciute richieste economiche attinenti l'incarico di delegato alle vendite andavano, pertanto, richieste ed imputate a chi ha proseguito la proceduta esecutiva in parola senza, peraltro, mai effettuare la vendita dei beni pignorati. Sul punto la sentenza impugnata reca una vistosa dimenticanza che, dal punto di vista procedurale, si concreta in una omissione di pronuncia. Pertanto, anche in tali sensi la sentenza resa dal GdP di
LI va riformata, accogliendo a riguardo il motivo di impugnazione innanzi illustrato, statuendo nel senso della dichiarazione di insussistenza del diritto di agire in executivis nei confronti della odierna appellante. [...]. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata
[...] deducendo che [...] Controparte_1
l'odierna parte appellata ha documentalmente provato nel giudizio di prime cure che, giusta la previsione di cui all'art. 9 dello statuto allegato all'atto costitutivo di notar dell'11.11.2002, dalla data di costituzione Controparte_1 Per_9 dell' tutti gli incarichi professionali conferiti ai singoli associati o dai CP_1 medesimi svolti, ai fini della comunione degli utili, si intendono come conferiti all' che ne percepirà i pagamenti e ne fatturerà le prestazioni. Ebbene CP_1 il notaio , quale associato della citata , ha svolto, sia pur sino Per_2 CP_1 all'anno 2008, l'attività professionale di delegato alle vendite nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare N° 155/04 R.G.E. svoltasi dinanzi al Tribunale di
Avellino, ed è per la detta attività che è stata da parte del G.E. legittimamente operata la liquidazione in favore dello stesso, a seguito della specifica istanza avanzata dall'appellata. E' dunque sì vero che l'incarico professionale è stato affidato al notaio e non all' , ma è altrettanto vero Per_2 Controparte_1 che a quest'ultima, come previsto dal sopracitato disposto statutario era ed è consentito procedere alla riscossione delle somme e alla relativa fatturazione. Per tal motivo, insussistente è l'ex adverso eccepito difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata. Controparte nel presente grado di giudizio si duole del fatto che il Primo Giudice non ha chiarito il motivo per cui l'incarico, all'epoca conferito al notaio , dopo la rinuncia dallo stesso operata per sopraggiunti limiti di Per_2 età permanga in capo all' . Ebbene parte appellante con tale sua CP_1 deduzione cerca solo di aggirare quello che è l'elemento cardine della propria responsabilità in ordine al pagamento di quanto portato dal titolo e precetto, ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di liquidazione, elemento che
10 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
è invece stato ritenuto pregnante nella decisione di primo grado. Riguardo alla legittimazione attiva, va precisato che la stessa non doveva e non deve essere valutata rispetto allo svolgimento dell'incarico, come ex adverso si tenta di sostenere, bensì alla sola fase della riscossione, che poi è quella per cui si controverte. Difatti, l'attività di cui si è chiesto il pagamento è quella svolta dal notaio delegato dott. e la legittimazione dell' a Per_2 Controparte_1 richiedere tale pagamento è consacrata nell'art. 9 del sopra richiamato statuto allegato all'atto costitutivo per notar . La legittimazione e competenza a Per_9 richiedere le somme per rimborso spese e compensi maturate dall'associato, pertanto ben era sussistente in capo all'odierna parte appellata. Che poi il notaio facesse parte dell'Associazione Notarile è circostanza indubbia, oltre che Per_2 non contestata, e comunque altrettanto risultante documentalmente provata.
Palese ed egualmente risultante per tabulas (art.6 del menzionato statuto allegato all'atto costitutivo), è inoltre la circostanza che, anche in ipotesi del recesso dell'associato a qualsiasi titolo intervenuto, quindi anche per pensionamento, sussiste il diritto dell' di incassare e fatturare le prestazioni Controparte_1 dall'associato intervenute nel periodo di sua appartenenza all' . CP_1
Riguardo alla legittimazione dell' ad agire per il recupero Controparte_1 delle somme di titolarità di un proprio associato, va anche rilevato che se pur è vero che la mancanza di riconoscimento in capo all' in questione CP_1 determina la carenza di personalità giuridica che ha l'oggetto di conferire l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò nonostante, le associazioni non riconosciute sono comunque dotate di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi, vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale con conseguente legittimazione a stare in giudizio senza che debbono essere rappresentati dai propri associati, ma dai soggetti a cui è conferita la direzione e la rappresentanza dell'ente stesso. In proposito va anche detto che l'eccezione dell'appellante neppure può ritenersi fondata per essersi la stessa ricevuta la fattura dell'acconto inizialmente liquidata dal G.E. al professionista delegato, notaio , e per Per_2 aver pagato la stessa in favore dell'Associazione appellata. Relativamente poi alla circostanza, pure dedotta dall'appellante, inerente il preteso intervenuto pagamento dell'attività svolta dal delegato notaio , va evidenziato che Per_2
l'importo di cui alla fattura N° 29 del 26/01/2006 era relativo esclusivamente all'acconto liquidato al menzionato professionista e dello stesso si è tenuto regolarmente conto, portandolo in detrazione nella specifica posta a base della richiesta di liquidazione che è stata con l'atto di precetto notificata alla parte opponente, odierna appellante, unitamente al relativo provvedimento di liquidazione munito di formula esecutiva. Ma vi è di più, se il G.E. ha ritenuto di liquidare in favore del delegato l'importo portato dal decreto a sua firma, è chiaro che ciò è avvenuto solo dopo la disamina, da parte dello stesso, dell'attività
11 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
effettivamente svolta dal delegato fino alla cessazione, per pensionamento, dall'incarico, per cui assolutamente inipotizzabile è pure la ex adverso paventata liquidazione per attività non svolta. D'altro canto che la richiesta di liquidazione formulata fosse inerente alla sola attività svolta dal notaio fino alla data Per_2 della cessazione del suo incarico, si ripete, traspare inequivocabilmente dalla menzionata richiesta di liquidazione, allegata, come detto, al decreto di liquidazione, documentazione, tutta la predetta prodotta agli atti di causa dalla stessa odierna parte appellante. A tutto quanto precede aggiungasi che la sig.ra non ha, come detto, mai contestato, prima della formulazione Pt_1 dell'opposizione in questione, il provvedimento di liquidazione del G.E. per cui ogni doglianza relativa allo stesso formulata con l'atto di opposizione non può che essere, come giustamente valutato dal Primo Giudice, ritenuta inammissibile perché palesemente tardiva e illegittima. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va rilevato poi che non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale, e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere basata solo su ragioni attinenti il vizio di formazione del titolo quando questo ne determina l'insussistenza giuridica, mentre le altre ragioni di ingiustizia o di altri vizi devono, se ancora possibile, il che per quanto già detto assolutamente però non è e non lo era già all'atto della proposizione dell'opposizione, esser fatti valere nell'ambito del procedimento in cui il provvedimento viene emesso. È infatti questo il principio che la giurisprudenza prevalente ha espresso in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. In proposito va anche detto che l'onere della prova circa la mancata notificazione del biglietto di cancelleria contenente la comunicazione della liquidazione di cui al decreto per cui è causa non doveva, come ex adverso si tenta ostinatamente di sostenere, gravare sulla parte opposta, odierna appellata, che in ogni caso ha comunque cercato di prodigarsi nel fornirla, bensì su quella opponente, che per provare il proprio assunto avrebbe dovuto produrre documentazione rilasciata dalla cancelleria, attestante appunto il mancato invio alla stessa e/o al proprio legale costituito nella procedura espropriativa immobiliare n° 155/2004 R.G.E.
Ogni contestazione relativa al citato titolo esecutivo, si ripete, è perciò di certo tardiva e inammissibile, non avendola essa sig.ra avanzata nei modi e Pt_1 nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi, giusta quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 115/2002. E' perciò chiaro che dinanzi ad una tale situazione non possono neppure trovare fondamento gli ulteriori motivi di doglianza di parte appellante relativi alle eccepite prescrizione e decadenza, e di erronea interpretazione da parte del G.d.P. dell'art. 615 c.p.c. pure ex adverso addotti, e sui quali, in particolare quelli su prescrizione e decadenza, deve valere comunque tutto quanto già argomentato nel corso del primo grado di giudizio dal deducente
12 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
difensore, argomentazioni che non si riportano per evitare inutili ripetizioni ma che devono aversi come integralmente richiamate e riproposte, formando parte integrante del presente atto. Neppure si ritiene sia meritevole la doglianza di parte appellante inerente la mancata richiesta di pagamento da parte del notaio delegato, nel termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni afferenti l'espletamento dell'incarico ai sensi del disposto di cui all'art. 71 3° comma D.P.R.
115/2002, e ciò pure in considerazione del fatto che tale motivo è giustamente, come quelli di cui innanzi, rimasto assorbito da parte del G.d.P. nella propria statuizione per effetto del rilievo dello stesso circa la mancata opposizione da parte della sig.ra al decreto di liquidazione. Anche l'ultimo motivo di Pt_1 gravame posto da quest'ultima, circa l'insussistenza del diritto ad agire in executivis nei propri confronti, si ritiene non sia per nulla fondato;
deve infatti considerarsi che l'attività professionale di cui è stata richiesta la liquidazione al G.E.
è, come già innanzi evidenziato, tutta inerente alla fase precedente alla rinuncia operata dalla sig.ra alla procedura esecutiva, e tanto emerge, occorre Pt_1 ripeterlo, sempre dalla specifica posta a base della richiesta di liquidazione, dove si legge che la stessa è inerente alla redazione e studio delle visure catastali ed ipotecarie, alla disamina degli atti della procedura, agli accessi per la pubblicità e alla pubblicità relativa su quotidiani a tiratura locale e sito internet, agli accessi in
Tribunale, al compenso forfettario, alla redazione dell'avviso di vendita, ecc., attività tutte svoltesi prima della rinuncia alla procedura da parte della stessa;
peraltro va rilevato che è proprio quest'ultima, attraverso le proprie difese, a confermare la bontà dell'assunto che precede per cui non è certo a potersi parlare di insussistenza del diritto ad agire in executivis. Si ritiene dunque che il Giudice del gravame nel procedere all'esame dei motivi di impugnazione possa decidere secondo il principio della ragione più liquida, esaminando direttamente il merito
(mancata impugnazione del procedimento di liquidazione da parte della sig.ra
, prescindendo dalla valutazione dei restanti motivi articolati dalla Pt_1 odierna appellante. … Infine non ci si può non opporre alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e ciò oltre che per tutto quanto innanzi esposto, in termini di fumus boni iuris, anche e soprattutto per l'assoluta carenza dei dedotti ma ex adverso non dimostrati gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. Ebbene, in proposito, non può non ribadirsi pure che l'Associazione appellata non ha dato corso alla messa in esecuzione della sentenza di primo grado, né tanto meno del precetto rimasto confermato da quest'ultima e che, in ogni caso, ove pure ciò fosse avvenuto, il che, come detto però assolutamente non è, l' ben può in ogni caso garantire solvibilità in CP_1 ipotesi di ripetizione [...]. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e 13 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base delle doglianze - intrinsecamente di merito – in punto di difetto di legittimazione attiva dell'associazione precettante, con il correlato venir meno della necessità del previo esame degli eventuali ulteriori motivi, logicamente sovraordinati e ritualmente proposti. Come efficacemente dedotto dall'appellante, ed invero confermato dalla stessa parte appellata (v. comparsa in appello), infatti, l'incarico oggetto del decreto di liquidazione sotteso al precetto opposto venne conferito al notaio
, oggi deceduto, e non all' intimante il precetto per Per_2 Controparte_1 cui è causa, la quale - non a caso e altrettanto pacificamente - non risulta in alcun modo destinataria della liquidazione di cui al titolo posto alla base dell'esecuzione (v. decreto di liquidazione di cui in atti), né tantomeno dei titoli, anche cambiari, utilizzati e/o utilizzabili nel corso della procedura, sempre intestati e/o da intestarsi al notaio delegato (v. avviso di vendita di cui in atti, citato dal GDP in
14 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
sentenza, ma comunque deponente univocamente, oltre che testualmente, nel senso qui descritto). Ebbene, ad affermare il diritto dell' medesima a procedere ad CP_1 esecuzione forzata in luogo del citato titolare dell'incarico non potrebbero indurre, in difformità da quanto sostenuto in questa sede e in prime cure, le disposizioni statutarie a tal fine citate (v. ancora comparsa di costituzione di primo e secondo grado). A ben guardare, infatti, il citato art. 3, lett. a) dell'atto costitutivo, nello stabilire che dalla data di costituzione dell' , tutti gli incarichi CP_1 professionali conferiti ai singoli associati e dai medesimi svolti, ai fini della comunione degli utili, si intenderanno come conferiti alla che ne CP_1 percepirà i pagamenti e ne fatturerà le prestazioni (v. statuto in atti), prevede espressamente tale disciplina ai (soli) fini della comunione degli utili. Tale limitazione, del resto, appare del tutto coerente con precedente il testo del medesimo art. 3, secondo cui Gli incarichi professionali in questione verranno svolti dai singoli notai in piena e totale autonomia professionale, senza alcun tipo di interferenza da parte della , giungendo a specificare che CP_1
Ogni responsabilità inerente ai medesimi, pertanto, di qualsiasi tipo sia (civile, penale e/o disciplinare) e da qualunque fatto dipenda è del singolo notaio, fino alla univoca precisazione secondo cui alla è preclusa ogni forma CP_1 diretta e/o indiretta di esercizio di attività professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili (v. ancora citato art. 3). Anche la disciplina in tema di fatturazione ed incasso delle prestazioni svolte in caso di recesso, ancora una volta in antitesi rispetto a quanto sostenuto dall'appellata, non risulta deporre nel senso dell'autonomo diritto dell'Associazione a procedere verso i terzi, atteso che si tratta di incombenti che lo stesso Statuto annovera tra i diritti e i doveri che gli associati mantengono verso l'associazione, aventi dunque rilevanza meramente interna (v. parimenti citati commi 3 e 4 dell'art. 6 dello Statuto: Gli associati che recedono, non potranno richiedere indennità o rimborsi di somme versate a qualsiasi titolo e sono tenuti a prestare la propria opera, mantenendo gli stessi diritti e doveri verso l'associazione, compreso per quest'ultima il diritto di fatturarne e incassarne le prestazioni;
Analogamente, pure per gli incanti delegatigli, (il notaio) è tenuto a prestare la sua opera portandoli a compimento, mantenendo gli stessi diritti e doveri verso l'associazione, compreso per quest'ultima il diritto di fatturarne e incassarne le prestazioni). Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che giungersi, in accoglimento dell'appello proposto, alla riforma della sentenza gravata e al contestuale accoglimento, per le ragioni di dirimente evidenza e consistente impatto operativo sin qui esposte, dell'opposizione in prime cure proposta, 15 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiarando l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere nei Controparte_1 confronti di all'esecuzione minacciata con Parte_1
l'opposto atto di precetto, fermo il correlato assorbimento, in applicazione dei principi esposti in apertura, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Secondo consolidata giurisprudenza, d'altronde, La legittimazione a procedere "in executivis" deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva;
pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (Sez. 1, Sentenza n. 5221 del 30/04/1992). Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'insussistenza del diritto dell'opposta/appellata, impone la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore di parte appellante delle spese dell'intero giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto, del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate, in € 633,00 per il primo grado ed in € 1.278,00 per il presente grado.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 829/2020, pubblicata in data 22/05/2020 e notificata in data 15/06/2020, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto e, per l'effetto,
16 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, accoglie l'opposizione in prime cure proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 02/07/2015 per l'importo di € 2.967,59 sulla scorta del decreto di liquidazione reso nella procedura iscritta al n. 155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino - G.E. Dott.ssa Palladino reso in data 13/03/2015, depositato in pari data, con formula esecutiva apposta il 15/05/2015, dichiarando altresì l'insussistenza del diritto della Controparte_1 di procedere nei confronti di
[...] Parte_1 all'esecuzione minacciata con l'opposto atto di precetto;
condanna
Controparte_1 alla rifusione in favore di delle
[...] Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 383,91 per spese vive, € 1.911,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Angela Maria De Stefano. Così deciso in data 19/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
17
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/11/2025 nella causa n. 2755/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 829/2020, pubblicata in data 22/05/2020 e notificata in data 15/06/2020, resa in materia di “opposizione all'esecuzione” e vertente tra (C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE STEFANO ANGELA MARIA
- appellante - e
Controparte_1
C.F./P.IVA: ), in persona del suo Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SOLIMENE GIOVANNI
- appellata – Conclusioni All'udienza del 19/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante, , avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1
[...] in data 02/07/2015 da parte del Notaio , nella qualità di Persona_1
Presidente dell' Controparte_1 per l'importo di € 2.967,59, in virtù del decreto di liquidazione reso
[...] nella procedura iscritta al n. 155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino - G.E.
Dott.ssa Palladino reso in data 13/03/2015, depositato in pari data, con formula esecutiva apposta il 15/05/2015 [...], confermando il precetto opposto e condannando l'opposta/odierna appellata al pagamento delle spese di lite determinate in € 1.150,00. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito giudice in favore del G.E. del
Tribunale di Avellino. Difatti l'opponente contesta il diritto dell'opposta
Associazione di procedere esecutivamente in suo danno. Pertanto, sul presupposto che l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, l'opposizione, ex art. 615 c.c., risulta legittimamente proposta innanzi al Giudice di pace di Avellino, competente per valore, materia e territorio. Ciò posto, in fatto, l'opponente, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 per ivi sentire dichiarare nullo, inefficace ed inesistente l'atto di Precetto da quest'ultima notificatile in data 02.07.2015 col quale le veniva intimato il pagamento di €. 2.967,59 sul presupposto del decreto di liquidazione emesso in data 13.03.2015 dal G.E. dott.ssa Palladino nell'ambito della procedura iscritta al n.
155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino. Preliminarmente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione de qua atteso che, nella suddetta procedura, il G.E. designato incaricava, quale delegato alla vendita, il Notaio
il quale, accettato l'incarico nel 2006, nell'anno 2008 vi rinunciava Persona_2 per raggiunti limiti di età. Pertanto, considerato il trascorrere del tempo (anno
2008: data di rinuncia all'incarico da parte del Notaio;
anno 2015: data di Per_2 emissione del decreto di liquidazione del G.E. del Tribunale di Avellino, atto presupposto dell'opposto precetto), ha altresì eccepito l'estinzione del diritto di credito dell' per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. Infine, in CP_1 considerazione del fatto che la summenzionata procedura n. 155/2004 veniva
3 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiarata estinta per intervenuto accordo tra le parti e che, conseguentemente, i beni sottoposti a pignoramento non venivano posti in vendita da parte del Notaio
a ciò delegato, ha dedotto l'inesistenza del credito vantato dall'opposta per inesistenza della correlata prestazione. Ebbene, con riferimento ai suddetti motivi di censura, osserva questo giudice che, da quanto si rileva dalla documentazione versata in atti dall'opposta Associazione Notarile, quest'ultima veniva costituita nell'anno 2002 e di essa facevano parte i Notai: , Persona_1 Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. Si rileva, inoltre, che con istanza indirizzata al Consiglio Direttivo del Persona_8
25.06.2003, il Notaio chiedeva di aderire a tale Associazione e che, Persona_2 successivamente, quale componente di essa, partecipava alle assemblee dalla stessa indette (v. delibera dell'8 settembre 2003). Si rileva, infine, che nell'anno
2006 il predetto Notaio veniva nominato quale delegato alla Persona_2 vendita dei beni pignorati nella procedura n.r.g.e. 155/2004 del Tribunale di
Avellino, e che, nel corso dell'espletamento dell'incarico, agiva spendendo il nome dell' (v. avviso di vendita con incanto di beni Controparte_1 immobili del 01.02.2007). Pertanto, alla luce di quanto sopra, va senz'altro disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_1 atteso che è risultato provato che il Notaio , all'atto del conferimento Per_2 dell'incarico da parte del G.E. del Tribunale di Avellino, era già associato ad essa, tant'è che nella redazione dell'avviso di vendita con incanto dei beni del
01.02.2007, faceva capo alla stessa. Ne consegue che, venuta meno la figura del
Notaio , costretto ad abbandonare la procedura per intervenuti limiti di Per_2 età, l'incarico della vendita dei beni pignorati permaneva in capo all'Associazione,
e ciò sino alla data di dichiarazione di estinzione della procedura stessa, avvenuta in data 17.02.2015, con ordinanza del G.E. dott. Gaetano Guglielmo. A ciò faceva seguito il decreto di liquidazione reso in data 13.03.2015 dal G.E. dott.ssa Palladino
a favore dell' medesima e la notifica, da parte di quest'ultima, CP_1 dell'opposto precetto all'odierna opponente, avvenuta il 21.07.2015. Circostanze, quest'ultime, che inducono a ritenere l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di prescrizione del diritto di credito dell' , ex art. 2956 c.c., sollevata CP_1 dall'istante, considerato che il dies a quo da considerare ai fini della prescrizione presuntiva è quello di espletamento dell'incarico nella sua completezza < questo caso coincide con la data di dichiarazione di estinzione della procedura:
17.02.2015>> e non quello riferito alle singole operazioni compiute nell'espletamento di esso. All'Associazione, pertanto, va riconosciuto il diritto al compenso per l'attività espletata nell'ambito della suddetta procedura, se non altro con riferimento agli atti compiuti dal Notaio a cavallo degli anni Pt_2
2006/2008, a nulla rilevando che, per intervenuto accordo tra le parti, non veniva dato seguito alla vendita dei beni pignorati. Peraltro tale attività veniva
4 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
riconosciuta dal G.E. del Tribunale di Avellino il quale, in data 13.03.2015, emetteva decreto di liquidazione in favore dell' medesima. Decreto CP_1 che, l'opponente non provvedeva ad impugnare nei termini di legge e che costituendo, pertanto, valido ed efficace titolo esecutivo, rende del tutto legittima l'azione esecutiva intentata in suo danno da parte dell' stessa. Alla CP_1 luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del precetto opposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo [...] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1 per i seguenti motivi: [...]
1. Omessa ed insussistente motivazione,
[...] anche specifica, in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva [...] atteso che [...] Fin dall'atto introduttivo del giudizio, parte opponente, oggi appellante, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intimante e la conseguente medicale nullità e/o Controparte_1 annullabilità dell'atto di precetto opposto, in quanto, la delega per il compimento delle operazioni di vendita nella Proc. Es. Im. N. 155/2004 fu all'epoca conferita al
Notaio in data 25.01.2006 e non alla predetta Associazione. Sul Persona_2 punto, la sentenza di primo grado, con una motivazione solo apparente, ma avulsa dal contesto e dalle prove documentali offerte, ritiene che, dato che il Notaio
facesse parte della , quest'ultima Persona_2 Controparte_1 fosse legittimata a richiedere i compensi dallo stesso maturati dopo la sua rinuncia all'incarico conferito ed, addirittura, dopo la sua morte per una sorta di "diritto in prosecuzione" (Sic!). Il Giudice di prime cure non chiarisce, nel punto della sentenza della quale si chiede la riforma, perché l'incarico, all'epoca conferito dal
G.E. al Notaio , che ne aveva espresso la rinuncia per sopraggiunti limiti di Per_2 età, permanga in capo all' . Ed invero, a seguito della rinuncia Controparte_1 espressa dal predetto Notaio, il G.E. non ha mai conferito incarico ad un nuovo e diverso Delegato alle Vendite giudiziarie nella procedura per cui è lite, con la ovvia e giuridica conseguenza che nel momento stesso in cui vi è stata tale vacatio,
l'incarico è terminato! Inoltre, e la questione non è di poco momento, dalla data della rinuncia da parte del Notaio , nessuna ulteriore attività si è svolta né Per_2 da parte dell' , né da parte di chicchessia ad essa Controparte_1 appartenente, in quanto la procedura ha avuto corso solo per una serie di rinvii tutti volti a definire il giudizio per rinuncia dei creditori intervenuti e senza che mai e poi mai alcuna vendita, o atto prodromico alla vendita, venisse posto in essere.
V'è da aggiungere (questione assolutamente omessa dal GdP di Avellino nella sentenza impugnata), che per l'attività svolta dal Delegato alla vendita, al Notaio
fu regolarmente corrisposto il compenso e le spese sostenute (cfr fattura Per_2
n. 29 del 26/01/2006-depositata in primo grado) per l'unico avviso di vendita predisposto;
vendita che, inoltre, fu sospesa, come lo stesso ausiliario del giudice
5 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
relazionò al G.E. Pertanto, non si comprende il ragionamento logico-giuridico operato dal Giudice di prime cure nel sostenere la legittimazione dell' CP_1
a richiedere, dopo ben oltre otto anni, un compenso già corrisposto al
[...]
Delegato alla vendita, non più sostituito in una procedura esecutiva immobiliare in cui nessuna operazione di vendita è stata mai effettuata. Il ragionamento del GdP, oltre ad essere giuridicamente insostenibile, è viepiù ingiusto dal punto di vista reale e fattuale. Ma vi è di più! II GdP di Avellino statuisce nella impugnata sentenza: "l'incarico della vendita dei beni pignorati permaneva in capo all' , e ciò sino alla data di dichiarazione di estinzione della procedura CP_1 stessa, avvenuta in data 17.02.2015, con ordinanza del G.E. Dott. Gaetano
Guglielmo". Qual è il provvedimento del G.E. emesso nella procedura che ci interessa che ha stabilito la "permanenza dell'incarico in capo all' "? CP_1
Dov'è il decreto di nomina di un nuovo professionista delegato alle vendite in sostituzione del Notaio , che legittima l' (o Per_2 CP_1 Controparte_1 un altro suo appartenente) a richiedere il compenso per una attività di vendita mai svolta da alcuno e che, soprattutto, non è mai avvenuta? Tutto ciò rimane assolutamente omesso nella motivazione del Giudice di prime cure, sia quanto all'esame degli atti della procedura esecutiva in questione, sia quanto alle ragioni giuridiche sottese al suo ragionamento che, a questo punto, è assolutamente apparente, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico un "diritto di permanenza" di ragioni di credito, se non per questioni successorie. Sebbene, come dedotto da controparte, gli artt.li 3 e 6 dell'atto costitutivo della stabiliscano che tutti gli incarichi professionali conferiti ai Controparte_1 singoli associati si intendono conferiti all' , dette regole interne, che CP_1 disciplinano i rapporti tra gli associati dell' , non Controparte_1 sono opponibili ai terzi, come la odierna opponente. Inoltre, a ben leggere proprio gli articoli richiamati ex adverso, si deduce che dell'incarico conferito al notaio è responsabile solo ed esclusivamente il singolo Notaio, "stante che alla associazione
è preclusa ogni forma diretta e/o indiretta di esercizio dell'attività professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili?".
Inoltre, a norma dell'art. 7 del citato atto costitutivo dell' , il Controparte_1
Notaio già nell'anno 2008 aveva perso la qualità di associato (per aver Per_2 cessato l'attività per sopraggiunti limiti di età), con la conseguenza che parte opposta non era più legittimata a richiedere eventuali compensi maturati dallo stesso, il quale, tra l'altro, non aveva provveduto a richiedere, ben sapendo di non aver effettuato ulteriori attività di delegato alle vendite e di essere stato retribuito per l'opera professionale svolta fino alla cessazione dall'incarico. Aggiungasi che il
Notaio ha percepito quanto chiesto e liquidato per l'opera svolta nella Per_2 procedura da parte della Sig.ra emettendo la relativa fattura e dandone Pt_1 conto al G.E. prima di rinunciare all'incarico per sopraggiunti limiti di età. Tale
6 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
aspetto, rilevante ai fini della decisione, non è stato assolutamente valutato dal
GdP di Avellino nel provvedimento impugnato, benché la odierna appellante ne abbia dato compiuta prova documentale. Dunque, non è dato comprendere a che titolo la predetta si è fatta promotrice dell'istanza di liquidazione di CP_1 spese e onorari spettanti al Notaio Delegato, mai sostituito, che neppure faceva più parte della stessa e che non ha compiuto nessuna altra attività per l'incarico sino a quel punto svolto. Il professionista delegato alle vendite, infatti, non è
l' , ma al più un Notaio/Professionista ad essa Controparte_1 appartenente, unico legittimato a chiedere la liquidazione dei compensi al G.E.
(eventualmente maturati), in quanto a norma dello stesso atto costitutivo all'" è preclusa ogni forma diretta e/o indiretta di esercizio dell'attività CP_1 professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili” (cfr. artt.li già citati). Altra questione è, poi, quella interna tra gli associati, che dovranno per Statuto far confluire il ricavato della personalissima opera professionale del Delegato alla vendita negli utili dell'Associazione cui appartiene per dividerli in maniera conforme alle norme statutarie vigenti e valevoli solo tra gli associati. È sfuggito completamente al Giudice di prime cure che il decreto di liquidazione cesso dal G.E. Dott.ssa Palladino del Tribunale di
Avellino in data 13.03.2015 “liquida al notaio delegato" l'importo precettato. Il
Giudice di Pace non si è avveduto che la liquidazione NON È IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE NOTARILE, ma del Notaio delegato!! Pertanto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ritiene sussistente la legittimazione in capo all' di richiedere il compenso e di intimare Controparte_1 precetto, statuendo al contrario, che la stessa non è legittimata a richiedere il compenso spettante al Delegato nominato. [...];
2. Violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 2956 c.c. [...] considerato che [...] Alla riforma dell'impugnata sentenza del GdP di Avellino circa la carenza di legittimazione attiva dell' , consegue l'accoglimento della sollevata Controparte_1 eccezione di prescrizione e decadenza di legge maturata per gli importi pretesi nell'atto di precetto opposto. Ed invero, l'incarico conferito al Notaio , Per_2 quale delegato alla vendita nella Proc. Es. Imm. N. 115/2004 si è concluso in data
15.09.2008, quando il professionista ha comunicato la cessazione della propria attività per raggiunti limiti d'età. Con una precedente relazione al G.E. del
26.05.2006, sempre il Notaio , unico ad interloquire con il Giudice Per_2 dell'esecuzione, ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto nel provvedimento di delega da parte della odierna appellante, comprovato, viepiù, per tabulas mediante l'allegazione in primo grado della fattura n. 29/2006. Da questa data (15.09.2008) era terminato ogni incarico conferito al Notaio e, Per_2 pertanto, da quella data decorrono i termini di cui all'art. 2956 c.c. Il Giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza, ritiene non fondata la relativa eccezione di
7 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
prescrizione sull'erroneo presupposto che “il dies a quo da considerare ai fini della prescrizione presuntiva è quello di espletamento dell'incarico nella sua completezza che in questo caso coincide con la data di dichiarazione di estinzione della procedura (17.02.2015) e non quello riferito alle singole operazioni compiute nell'espletamento di esso". La sentenza impugnata non coglie nel segno ed è avulsa dal materiale probatorio offerto per la sua delibazione. Infatti, il Giudice di prime cure letteralmente sorvola sulla circostanza che dal 15.09.2008 data in cui il
Delegato alla vendita ha rinunciato all'incarico ed ha definitivamente relazionato al
G.E. sull'attività svolta), null'altro è stato compiuto nella procedura esecutiva RGE
n. 155/2004, quanto ad operazioni di vendita. La permanenza della procedura esecutiva non giustifica la permanenza dell'incarico, espressamente rinunciato per sopraggiunti limiti di età e, pertanto, per la cessazione della qualifica di Notaio.
Dunque, se l'incarico è terminato con l'ultima attività svolta dal Notaio in Per_2 data 25.09.2008 e nessuna ulteriore attività è stata svolta da chicchessia, il dies a quo per la decisione sulla eccezione di prescrizione non può essere quello della estinzione della procedura esecutiva, ma quello dell'ultimo atto svolto da chi era legittimato quale delegato alla vendita, ovvero il 15.09.2008. Non v'è chi non veda, in tale punto specifico della impugnata sentenza, una macroscopica violazione di legge ed, in tali sensi, la sentenza del GdP di Avellino va riformata. Controparte non ha dato alcuna prova che vi sia stata mai alcuna interruzione e/o richiesta dell'importo intimato da parte di chicchessia, con conseguente, estinzione di ogni diritto ad ottenere il pagamento in questione. Pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere sussistente la prescrizione presuntiva. [...];
3. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. [...] atteso che [...] L'odierna appellante, fin dall'atto introduttivo, ha altresì specificamente opposto il precetto intimatole proponendo l'eccezione di decadenza dal diritto a richiedere la liquidazione delle spettanze per gli ausiliari del giudice a norma dell'att. 71, comma 2, del D.P.R. n.
115/2002, il quale prescrive che le stesse debbano essere richieste con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro giorni 100 dal compimento delle operazioni afferenti l'espletamento dell'incarico. Pertanto, il Tribunale vorrà pronunciare in ogni caso la decadenza dal diritto a richiedere la liquidazione delle spettanze, atteso che dalla data del 15.09.2008, nessuno, nel termine in parola, ha richiesto alcunché. Anche sul punto, controparte non ha preso posizione ed il
Giudice di prime cure ha letteralmente omesso ogni pronuncia riguardo alla specifica e determinante eccezione sollevata. L'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia legittima la richiesta di riforma del provvedimento impugnato, nel senso dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002. [...];
4. Violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 615 cpc. [...] considerato che [...] Nell'ultima parte della sentenza impugnata, il GdP di Avellino statuisce che l'opponente
8 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge il decreto di liquidazione del compenso. La mancata impugnazione del predetto decreto renderebbe legittima l'azione esecutiva in danno dell'odierna appellante. Ebbene, ci sorge il legittimo dubbio che, se il ragionamento del Giudice di prime cure fosse fondato, quale sarebbe la ratio dell'art. 615 cpc? Perché il legislatore avrebbe previsto la possibilità per la parte intimata di contestare il precetto riguardo al diritto di procedere all'esecuzione forzata? Appare solo il caso di nuovamente rammentare, come fatto più volte nel giudizio di primo grado, che la Sig.ra ha Pt_1 ricevuto la notifica del decreto di liquidazione con la formula esecutiva apposta solo unitamente all'intimazione del precetto e non prima. L'odierna appellante non poteva certo impugnare una semplice comunicazione di cancelleria riguardante la liquidazione del compenso del delegato alla vendita, tra l'altro, mai nemmeno effettuata. E sulla mancanza di comunicazione da parte della cancelleria del detto decreto, il Giudice di prime cure letteralmente glissa, nemmeno accennando che sulla questione controparte ha articolato anche una inammissibile prova testimoniale, da cui, tra l'altro è decaduta, su una circostanza che andava provata per tabulas. Rimane il fatto che l'opposizione al precetto è stata tempestivamente proposta dalla Sig.ra con atto di citazione notificato in data 21.07.2015 Pt_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 02.07.2015 unitamente al titolo esecutivo, ovvero il decreto di liquidazione emesso dal G.E., unico momento in cui l'odierna appellante è venuta nella giuridica conoscenza del titolo esecutivo ed unico momento rispetto al quale ha potuto esperire le azioni che il codice di rito consente per contestare il diritto della parte intimante a procedere all'esecuzione.
La comunicazione del decreto di liquidazione del G.E., tra l'altro mai pervenuta all'odierna appellante e fatto rimasto non provato da parte opposta nel giudizio di primo grado, non può certo sostituire la notificazione in forma esecutiva del titolo.
Anche in tale punto la sentenza impugnata è errata e va riformata, per grave violazione di legge. [...];
5. Omessa pronuncia sulla eccezione di insussistenza del diritto ad agire in executivis nei confronti del creditore procedente. [...] atteso che [...] La vistosa lacuna della superficiale sentenza di primo grado è quella relativa alla espressa eccezione formulata da parte opponente, oggi appellante, circa la insussistenza del diritto di agire nei suoi confronti per il recupero del credito fondato sul decreto di liquidazione del Delegato alla vendita. Neppure una riga si legge sulla questione sollevata nella sbrigativa sentenza del GdP di Avellino.
La Sig.ra creditore procedente della Proc. Es. Imm. N. Parte_1
155/2004, rinunciò a procedere all'esecuzione per intervenuto atto di transazione in data 09.03.2007 con il debitore esecutato, atto di rinuncia e transazione regolarmente depositati nel fascicolo dell'esecuzione ed allegato al giudizio di primo grado (cfr. doc.
1.3 della produzione di parte di primo grado). Da quel momento, l'odierna appellante non ha più rivestito il ruolo di parte del processo,
9 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
che, però, è continuato per altri otto anni, tra il debitore esecutato e gli altri due creditori intervenuti, i quali hanno conseguentemente assunto su di sé la veste di creditori procedenti ed in tale qualità, avrebbero dovuto sostenere le spese della procedura esecutiva da loro ulteriormente coltivata. Fermo ed impregiudicato che nei successivi otto anni dalla rinuncia, in ogni caso, nel processo esecutivo non è stata effettuata alcuna vendita, eventuali e non riconosciute richieste economiche attinenti l'incarico di delegato alle vendite andavano, pertanto, richieste ed imputate a chi ha proseguito la proceduta esecutiva in parola senza, peraltro, mai effettuare la vendita dei beni pignorati. Sul punto la sentenza impugnata reca una vistosa dimenticanza che, dal punto di vista procedurale, si concreta in una omissione di pronuncia. Pertanto, anche in tali sensi la sentenza resa dal GdP di
LI va riformata, accogliendo a riguardo il motivo di impugnazione innanzi illustrato, statuendo nel senso della dichiarazione di insussistenza del diritto di agire in executivis nei confronti della odierna appellante. [...]. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata
[...] deducendo che [...] Controparte_1
l'odierna parte appellata ha documentalmente provato nel giudizio di prime cure che, giusta la previsione di cui all'art. 9 dello statuto allegato all'atto costitutivo di notar dell'11.11.2002, dalla data di costituzione Controparte_1 Per_9 dell' tutti gli incarichi professionali conferiti ai singoli associati o dai CP_1 medesimi svolti, ai fini della comunione degli utili, si intendono come conferiti all' che ne percepirà i pagamenti e ne fatturerà le prestazioni. Ebbene CP_1 il notaio , quale associato della citata , ha svolto, sia pur sino Per_2 CP_1 all'anno 2008, l'attività professionale di delegato alle vendite nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare N° 155/04 R.G.E. svoltasi dinanzi al Tribunale di
Avellino, ed è per la detta attività che è stata da parte del G.E. legittimamente operata la liquidazione in favore dello stesso, a seguito della specifica istanza avanzata dall'appellata. E' dunque sì vero che l'incarico professionale è stato affidato al notaio e non all' , ma è altrettanto vero Per_2 Controparte_1 che a quest'ultima, come previsto dal sopracitato disposto statutario era ed è consentito procedere alla riscossione delle somme e alla relativa fatturazione. Per tal motivo, insussistente è l'ex adverso eccepito difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata. Controparte nel presente grado di giudizio si duole del fatto che il Primo Giudice non ha chiarito il motivo per cui l'incarico, all'epoca conferito al notaio , dopo la rinuncia dallo stesso operata per sopraggiunti limiti di Per_2 età permanga in capo all' . Ebbene parte appellante con tale sua CP_1 deduzione cerca solo di aggirare quello che è l'elemento cardine della propria responsabilità in ordine al pagamento di quanto portato dal titolo e precetto, ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di liquidazione, elemento che
10 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
è invece stato ritenuto pregnante nella decisione di primo grado. Riguardo alla legittimazione attiva, va precisato che la stessa non doveva e non deve essere valutata rispetto allo svolgimento dell'incarico, come ex adverso si tenta di sostenere, bensì alla sola fase della riscossione, che poi è quella per cui si controverte. Difatti, l'attività di cui si è chiesto il pagamento è quella svolta dal notaio delegato dott. e la legittimazione dell' a Per_2 Controparte_1 richiedere tale pagamento è consacrata nell'art. 9 del sopra richiamato statuto allegato all'atto costitutivo per notar . La legittimazione e competenza a Per_9 richiedere le somme per rimborso spese e compensi maturate dall'associato, pertanto ben era sussistente in capo all'odierna parte appellata. Che poi il notaio facesse parte dell'Associazione Notarile è circostanza indubbia, oltre che Per_2 non contestata, e comunque altrettanto risultante documentalmente provata.
Palese ed egualmente risultante per tabulas (art.6 del menzionato statuto allegato all'atto costitutivo), è inoltre la circostanza che, anche in ipotesi del recesso dell'associato a qualsiasi titolo intervenuto, quindi anche per pensionamento, sussiste il diritto dell' di incassare e fatturare le prestazioni Controparte_1 dall'associato intervenute nel periodo di sua appartenenza all' . CP_1
Riguardo alla legittimazione dell' ad agire per il recupero Controparte_1 delle somme di titolarità di un proprio associato, va anche rilevato che se pur è vero che la mancanza di riconoscimento in capo all' in questione CP_1 determina la carenza di personalità giuridica che ha l'oggetto di conferire l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò nonostante, le associazioni non riconosciute sono comunque dotate di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi, vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale con conseguente legittimazione a stare in giudizio senza che debbono essere rappresentati dai propri associati, ma dai soggetti a cui è conferita la direzione e la rappresentanza dell'ente stesso. In proposito va anche detto che l'eccezione dell'appellante neppure può ritenersi fondata per essersi la stessa ricevuta la fattura dell'acconto inizialmente liquidata dal G.E. al professionista delegato, notaio , e per Per_2 aver pagato la stessa in favore dell'Associazione appellata. Relativamente poi alla circostanza, pure dedotta dall'appellante, inerente il preteso intervenuto pagamento dell'attività svolta dal delegato notaio , va evidenziato che Per_2
l'importo di cui alla fattura N° 29 del 26/01/2006 era relativo esclusivamente all'acconto liquidato al menzionato professionista e dello stesso si è tenuto regolarmente conto, portandolo in detrazione nella specifica posta a base della richiesta di liquidazione che è stata con l'atto di precetto notificata alla parte opponente, odierna appellante, unitamente al relativo provvedimento di liquidazione munito di formula esecutiva. Ma vi è di più, se il G.E. ha ritenuto di liquidare in favore del delegato l'importo portato dal decreto a sua firma, è chiaro che ciò è avvenuto solo dopo la disamina, da parte dello stesso, dell'attività
11 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
effettivamente svolta dal delegato fino alla cessazione, per pensionamento, dall'incarico, per cui assolutamente inipotizzabile è pure la ex adverso paventata liquidazione per attività non svolta. D'altro canto che la richiesta di liquidazione formulata fosse inerente alla sola attività svolta dal notaio fino alla data Per_2 della cessazione del suo incarico, si ripete, traspare inequivocabilmente dalla menzionata richiesta di liquidazione, allegata, come detto, al decreto di liquidazione, documentazione, tutta la predetta prodotta agli atti di causa dalla stessa odierna parte appellante. A tutto quanto precede aggiungasi che la sig.ra non ha, come detto, mai contestato, prima della formulazione Pt_1 dell'opposizione in questione, il provvedimento di liquidazione del G.E. per cui ogni doglianza relativa allo stesso formulata con l'atto di opposizione non può che essere, come giustamente valutato dal Primo Giudice, ritenuta inammissibile perché palesemente tardiva e illegittima. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va rilevato poi che non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale, e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere basata solo su ragioni attinenti il vizio di formazione del titolo quando questo ne determina l'insussistenza giuridica, mentre le altre ragioni di ingiustizia o di altri vizi devono, se ancora possibile, il che per quanto già detto assolutamente però non è e non lo era già all'atto della proposizione dell'opposizione, esser fatti valere nell'ambito del procedimento in cui il provvedimento viene emesso. È infatti questo il principio che la giurisprudenza prevalente ha espresso in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. In proposito va anche detto che l'onere della prova circa la mancata notificazione del biglietto di cancelleria contenente la comunicazione della liquidazione di cui al decreto per cui è causa non doveva, come ex adverso si tenta ostinatamente di sostenere, gravare sulla parte opposta, odierna appellata, che in ogni caso ha comunque cercato di prodigarsi nel fornirla, bensì su quella opponente, che per provare il proprio assunto avrebbe dovuto produrre documentazione rilasciata dalla cancelleria, attestante appunto il mancato invio alla stessa e/o al proprio legale costituito nella procedura espropriativa immobiliare n° 155/2004 R.G.E.
Ogni contestazione relativa al citato titolo esecutivo, si ripete, è perciò di certo tardiva e inammissibile, non avendola essa sig.ra avanzata nei modi e Pt_1 nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi, giusta quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 115/2002. E' perciò chiaro che dinanzi ad una tale situazione non possono neppure trovare fondamento gli ulteriori motivi di doglianza di parte appellante relativi alle eccepite prescrizione e decadenza, e di erronea interpretazione da parte del G.d.P. dell'art. 615 c.p.c. pure ex adverso addotti, e sui quali, in particolare quelli su prescrizione e decadenza, deve valere comunque tutto quanto già argomentato nel corso del primo grado di giudizio dal deducente
12 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
difensore, argomentazioni che non si riportano per evitare inutili ripetizioni ma che devono aversi come integralmente richiamate e riproposte, formando parte integrante del presente atto. Neppure si ritiene sia meritevole la doglianza di parte appellante inerente la mancata richiesta di pagamento da parte del notaio delegato, nel termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni afferenti l'espletamento dell'incarico ai sensi del disposto di cui all'art. 71 3° comma D.P.R.
115/2002, e ciò pure in considerazione del fatto che tale motivo è giustamente, come quelli di cui innanzi, rimasto assorbito da parte del G.d.P. nella propria statuizione per effetto del rilievo dello stesso circa la mancata opposizione da parte della sig.ra al decreto di liquidazione. Anche l'ultimo motivo di Pt_1 gravame posto da quest'ultima, circa l'insussistenza del diritto ad agire in executivis nei propri confronti, si ritiene non sia per nulla fondato;
deve infatti considerarsi che l'attività professionale di cui è stata richiesta la liquidazione al G.E.
è, come già innanzi evidenziato, tutta inerente alla fase precedente alla rinuncia operata dalla sig.ra alla procedura esecutiva, e tanto emerge, occorre Pt_1 ripeterlo, sempre dalla specifica posta a base della richiesta di liquidazione, dove si legge che la stessa è inerente alla redazione e studio delle visure catastali ed ipotecarie, alla disamina degli atti della procedura, agli accessi per la pubblicità e alla pubblicità relativa su quotidiani a tiratura locale e sito internet, agli accessi in
Tribunale, al compenso forfettario, alla redazione dell'avviso di vendita, ecc., attività tutte svoltesi prima della rinuncia alla procedura da parte della stessa;
peraltro va rilevato che è proprio quest'ultima, attraverso le proprie difese, a confermare la bontà dell'assunto che precede per cui non è certo a potersi parlare di insussistenza del diritto ad agire in executivis. Si ritiene dunque che il Giudice del gravame nel procedere all'esame dei motivi di impugnazione possa decidere secondo il principio della ragione più liquida, esaminando direttamente il merito
(mancata impugnazione del procedimento di liquidazione da parte della sig.ra
, prescindendo dalla valutazione dei restanti motivi articolati dalla Pt_1 odierna appellante. … Infine non ci si può non opporre alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e ciò oltre che per tutto quanto innanzi esposto, in termini di fumus boni iuris, anche e soprattutto per l'assoluta carenza dei dedotti ma ex adverso non dimostrati gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. Ebbene, in proposito, non può non ribadirsi pure che l'Associazione appellata non ha dato corso alla messa in esecuzione della sentenza di primo grado, né tanto meno del precetto rimasto confermato da quest'ultima e che, in ogni caso, ove pure ciò fosse avvenuto, il che, come detto però assolutamente non è, l' ben può in ogni caso garantire solvibilità in CP_1 ipotesi di ripetizione [...]. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e 13 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base delle doglianze - intrinsecamente di merito – in punto di difetto di legittimazione attiva dell'associazione precettante, con il correlato venir meno della necessità del previo esame degli eventuali ulteriori motivi, logicamente sovraordinati e ritualmente proposti. Come efficacemente dedotto dall'appellante, ed invero confermato dalla stessa parte appellata (v. comparsa in appello), infatti, l'incarico oggetto del decreto di liquidazione sotteso al precetto opposto venne conferito al notaio
, oggi deceduto, e non all' intimante il precetto per Per_2 Controparte_1 cui è causa, la quale - non a caso e altrettanto pacificamente - non risulta in alcun modo destinataria della liquidazione di cui al titolo posto alla base dell'esecuzione (v. decreto di liquidazione di cui in atti), né tantomeno dei titoli, anche cambiari, utilizzati e/o utilizzabili nel corso della procedura, sempre intestati e/o da intestarsi al notaio delegato (v. avviso di vendita di cui in atti, citato dal GDP in
14 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
sentenza, ma comunque deponente univocamente, oltre che testualmente, nel senso qui descritto). Ebbene, ad affermare il diritto dell' medesima a procedere ad CP_1 esecuzione forzata in luogo del citato titolare dell'incarico non potrebbero indurre, in difformità da quanto sostenuto in questa sede e in prime cure, le disposizioni statutarie a tal fine citate (v. ancora comparsa di costituzione di primo e secondo grado). A ben guardare, infatti, il citato art. 3, lett. a) dell'atto costitutivo, nello stabilire che dalla data di costituzione dell' , tutti gli incarichi CP_1 professionali conferiti ai singoli associati e dai medesimi svolti, ai fini della comunione degli utili, si intenderanno come conferiti alla che ne CP_1 percepirà i pagamenti e ne fatturerà le prestazioni (v. statuto in atti), prevede espressamente tale disciplina ai (soli) fini della comunione degli utili. Tale limitazione, del resto, appare del tutto coerente con precedente il testo del medesimo art. 3, secondo cui Gli incarichi professionali in questione verranno svolti dai singoli notai in piena e totale autonomia professionale, senza alcun tipo di interferenza da parte della , giungendo a specificare che CP_1
Ogni responsabilità inerente ai medesimi, pertanto, di qualsiasi tipo sia (civile, penale e/o disciplinare) e da qualunque fatto dipenda è del singolo notaio, fino alla univoca precisazione secondo cui alla è preclusa ogni forma CP_1 diretta e/o indiretta di esercizio di attività professionale, essendo la natura della medesima quella di mera comunione di mezzi e di utili (v. ancora citato art. 3). Anche la disciplina in tema di fatturazione ed incasso delle prestazioni svolte in caso di recesso, ancora una volta in antitesi rispetto a quanto sostenuto dall'appellata, non risulta deporre nel senso dell'autonomo diritto dell'Associazione a procedere verso i terzi, atteso che si tratta di incombenti che lo stesso Statuto annovera tra i diritti e i doveri che gli associati mantengono verso l'associazione, aventi dunque rilevanza meramente interna (v. parimenti citati commi 3 e 4 dell'art. 6 dello Statuto: Gli associati che recedono, non potranno richiedere indennità o rimborsi di somme versate a qualsiasi titolo e sono tenuti a prestare la propria opera, mantenendo gli stessi diritti e doveri verso l'associazione, compreso per quest'ultima il diritto di fatturarne e incassarne le prestazioni;
Analogamente, pure per gli incanti delegatigli, (il notaio) è tenuto a prestare la sua opera portandoli a compimento, mantenendo gli stessi diritti e doveri verso l'associazione, compreso per quest'ultima il diritto di fatturarne e incassarne le prestazioni). Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che giungersi, in accoglimento dell'appello proposto, alla riforma della sentenza gravata e al contestuale accoglimento, per le ragioni di dirimente evidenza e consistente impatto operativo sin qui esposte, dell'opposizione in prime cure proposta, 15 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dichiarando l'insussistenza del diritto della
[...] di procedere nei Controparte_1 confronti di all'esecuzione minacciata con Parte_1
l'opposto atto di precetto, fermo il correlato assorbimento, in applicazione dei principi esposti in apertura, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Secondo consolidata giurisprudenza, d'altronde, La legittimazione a procedere "in executivis" deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva;
pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (Sez. 1, Sentenza n. 5221 del 30/04/1992). Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'insussistenza del diritto dell'opposta/appellata, impone la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore di parte appellante delle spese dell'intero giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto, del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate, in € 633,00 per il primo grado ed in € 1.278,00 per il presente grado.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 829/2020, pubblicata in data 22/05/2020 e notificata in data 15/06/2020, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto e, per l'effetto,
16 Tribunale di Avellino n. 2755/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, accoglie l'opposizione in prime cure proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 02/07/2015 per l'importo di € 2.967,59 sulla scorta del decreto di liquidazione reso nella procedura iscritta al n. 155/2004 R.G.E. del Tribunale di Avellino - G.E. Dott.ssa Palladino reso in data 13/03/2015, depositato in pari data, con formula esecutiva apposta il 15/05/2015, dichiarando altresì l'insussistenza del diritto della Controparte_1 di procedere nei confronti di
[...] Parte_1 all'esecuzione minacciata con l'opposto atto di precetto;
condanna
Controparte_1 alla rifusione in favore di delle
[...] Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 383,91 per spese vive, € 1.911,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Angela Maria De Stefano. Così deciso in data 19/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
17