Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 1392/2025 R.G. promosso da
(avv. SFORZINI SILVIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BONESI SILVIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) vita separata, con l'obbligo del reciproco rispetto.
• 2) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio AN, oggi di 17 anni, che continuerà a risiedere insieme al fratello , di anni 23, presso la casa coniugale sita in via Crispi n. 29 in Per_1 locazione (doc. 4);
• 3) assegnazione della casa coniugale in Brescia Via Crispi n. 29 con i relativi arredi e corredi alla signora la quale ha provveduto prima d'ora a volturare a se stessa le utenze e il contratto di locazione Pt_1 precedentemente intestati al signor Pt_2
• 4) il signor ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali ed a Pt_2 spostare la residenza in un appartamento di famiglia sito a Brescia in via Cremona n. 74, per il quale si fa carico delle spese condominiali e delle utenze.
• 5) Il signor vedrà e terrà con sé il figlio AN almeno 6 giorni al mese (con la specificazione che Pt_2 la cena con pernottamento viene calcolata mezza giornata) che dovranno necessariamente comprendere
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Pt_2 diversi. A tal fine i turni di lavoro del signor sono resi edotti alla signora tramite la APP
Pt_2 Pt_1 denominata turnario VVF, presente sul cellulare della stessa. I giorni di frequentazione del figlio AN dovranno essere comunicati dal sig. alla signora con congruo anticipo (almeno 48 ore
Pt_2 Pt_1 prima). In concomitanza con i giorni di frequentazione del figlio AN, il signor terrà con sé il
Pt_2 cane di sua proprietà rimasto nella casa coniugale;
il figlio , in quanto maggiorenne, frequenterà il Per_1 padre liberamente accordandosi direttamente con lui.
• Durante il periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto) il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, da concordare preferibilmente entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• Il minore trascorrerà, altresì, metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore con alternanza di anno in anno dei giorni di Pasqua e Natale, Pasquetta e Vigilia di Natale, salvo diversi accordi dipendenti dai turni di lavoro del signor Pt_2
• Resta salva la possibilità dei genitori di modificare di comune accordo le modalità di visita, tenendo sempre in considerazione le esigenze e gli interessi del minore.
• A fronte del nuovo assetto familiare ed in ottemperanza del principio della bigenitorialità, i genitori s'impegnano a condividere ed a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione, di cura e di accudimento dei figli, tenendo sempre come prioritario il loro interesse ed a rispettare rigorosamente i giorni di frequentazione con il figlio AN pattuiti tra di loro.
• 6) Il signor verserà alla signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli, entrambi Pt_2 Pt_1 conviventi con la stessa, e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e cioè fino alla reale possibilità di ciascun figlio di potersi mantenere economicamente al di fuori delle mura familiari, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 1.000,00.= mensili, da corrispondersi entro il giorno 25 del mese di competenza, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora presso la Banca Intesa San Paolo Iban [...]. Pt_1
• L''assegno unico per i figli verrà ripartito in misura uguale tra i genitori.
• 7) Le spese straordinarie relative ai figli verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori e saranno regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Dette spese dovranno essere documentate (fatture, scontrini, etc) e rimborsate al genitore che le anticipa per l'intero entro 15 gg dalla richiesta documentata. A tal fine si indica, altresì, l'Iban del conto corrente del signor [...]. Pt_2
• 8) Il signor continuerà a contribuire al pagamento del finanziamento acceso presso Intesa S.Paolo Pt_2
– XME Prestito Facile – finanziamento n. 00/18215541, del 28/11/2022 cointestato tra i coniugi, corrispondendo mensilmente la somma di € 150,00.= alla signora presso il cui conto corrente è Pt_1 stato spostato l'addebito del suddetto finanziamento, con chiusura di quello cointestato tra i coniugi (doc.
5).
2 • 9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a reciproche richieste di contribuzione al proprio mantenimento (doc. 6).
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 265).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
AN Tinelli
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