Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Appalti pubblici: nullità delle clausole escludenti ex art. 10 co. 2 d.lgs. 36/2023Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 26 giugno 2025
Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la sanzione della nullità, prevista dal comma 2, è comminata esclusivamente per le clausole della lex specialis che introducono cause di esclusione aggiuntive rispetto a quelle tassativamente elencate negli artt. 94 e 95 del medesimo codice, attinenti ai requisiti di ordine generale. Per contro, le clausole che stabiliscono requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale) in violazione dei principi di attinenza e proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 10, sono affette da mera illegittimità e, pertanto, sono annullabili, con la conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
Tineos S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Sigeco s.r.l. (mandante), Consorzio Regionale Imprese Disinfestazione (C.R.I.D.) (mandante) e Hug s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B455049DC1, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
a) della determina del Dirigente del Servizio Provveditorato dell’A.S.L. di SA n. 10860 del 3/3/25, avente ad oggetto l’esclusione dell’operatore economico R.T.I. Tineos s.r.l., Sigeco s.r.l, Consorzio Regionale Imprese Disinfestazione (C.R.I.D.) e Hug s.r.l. dalla procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento quinquennale del servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree territoriali urbane comunali e delle strutture sanitarie afferenti al comprensorio dell’A.S.L. SA (CIG: B455049DC1);
b) della nota del Dirigente del Servizio Provveditorato dell’A.S.L. di SA prot. n. ASLSA-0059132-2025 del 11/3/25, con cui, da un lato, si conferma l’esclusione dalla predetta procedura e, dall’altro, si comunicano ulteriori motivi di estromissione dalla gara;
c) dei verbali della Commissione di gara 1 del 20/1/25 e 2 del 19/2/25, se ed in quanto lesivi degli interessi della parte ricorrente;
NONCHÉ, SE ED IN QUANTO OCCORRA
per la declaratoria di nullità della previsione di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, ove la stessa dovesse essere interpretata, come sostenuto dalla Stazione appaltante, nel senso che il possesso della fascia di classificazione “G”, fino ad € 4.131.655,00 di cui al D.M. n. 274/1994, debba qualificarsi come requisito di idoneità professionale e non di capacità economico finanziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori Fortunato Marcello e Galietta Gennaro;
Premesso che la ricorrente, con ricorso notificato il 31 marzo 2025 e depositato l’11 aprile 2025, impugna, anche nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla procedura telematica aperta, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 36 del 2023, per l’affidamento quinquennale del servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree territoriali urbane comunali e delle strutture sanitarie, il provvedimento di esclusione del 3 marzo 2025 e il successivo provvedimento dell’11 marzo 2025 di conferma dell’esclusione, con ulteriori motivi di estromissione e chiede l’accertamento di nullità della previsione di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, qualora interpretabile nel senso sostenuto dalla stazione appaltante;
Rilevato che il principale provvedimento di esclusione impugnato, quello del 3 marzo 2025, è motivato con riferimento al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, laddove è prescritta, come requisito di idoneità professionale, l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio per attività di pulizia, disinfezione, sanificazione e l’iscrizione alla fascia di classificazione G, fino ad euro 4.131.000, di cui al decreto ministeriale 274 del 1997; nel provvedimento si considera che il requisito di idoneità professionale avrebbe dovuto essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento; nel caso del raggruppamento di imprese ricorrente, il requisito sarebbe posseduto soltanto da una delle componenti del raggruppamento stesso, la mandante SIGECO; infatti le altre imprese raggruppate avrebbero dichiarato di possedere fasce di classificazione inferiori a quella richiesta; il provvedimento di esclusione è integrato con il successivo provvedimento dell’11 marzo 2025, pure impugnato dalla parte ricorrente, laddove è ravvisata una ulteriore causa di esclusione nella mancanza di corrispondenza tra le quote dei requisiti di partecipazione possedute e le percentuali di esecuzione dichiarate dalle ditte raggruppate;
Considerato che, con il primo motivo, parte ricorrente impugna la causa di esclusione ravvisata dalla stazione appaltante nel mancato possesso, da parte di tutte le imprese del raggruppamento, del requisito di idoneità professionale costituito dalla iscrizione presso la Camera di Commercio per attività di pulizia nella fascia di classificazione G; ad avviso della ricorrente, l’iscrizione alla fascia di classificazione non sarebbe un requisito di idoneità professionale, bensì di carattere economico-finanziario, per espressa previsione normativa (articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 274 del 1997); sarebbe pertanto illegittimo richiedere quale requisito di idoneità professionale un requisito espressivo della capacità economico-finanziaria; la stazione appaltante si sarebbe dovuta limitare ad accertare il possesso, da parte di tutte le imprese del raggruppamento, dell’unico requisito di idoneità professionale legittimamente richiedibile, l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese per attività di pulizia e disinfezione; il paragrafo 6.4 del disciplinare di gara, oltretutto, stabilirebbe espressamente che ciascun componente del raggruppamento di imprese debba possedere il requisito relativo all’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, senza alcun riferimento alla fascia di classificazione, che non sarebbe necessaria per acquisire l’idoneità professionale allo svolgimento dell’attività; l’interpretazione del disciplinare di gara censurata dalla ricorrente sarebbe contraria al principio di proporzionalità e si porrebbe in contrasto con l’articolo 10 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce il principio della tassatività delle cause di esclusione e il principio di proporzionalità dei requisiti di ammissione;
Considerato che la pubblica amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, e, in particolare, del primo motivo di impugnazione, per mancata impugnazione immediata e tempestiva del bando di gara e del disciplinare di gara, recante la clausola escludente, pubblicati il 20 novembre 2024;
Ritenuto inammissibile il primo motivo di impugnazione, per le seguenti ragioni:
Il disciplinare di gara, al paragrafo 6.4, fornisce indicazioni esplicite sul possesso dei requisiti speciali da parte delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento temporaneo; con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, la clausola del disciplinare di gara stabilisce che il requisito relativo all’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto, in base alle prestazioni svolte, da ciascun componente del raggruppamento; diversamente, lo stesso paragrafo 6.4, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, stabilisce che il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso;
Il requisito di idoneità professionale che avrebbe dovuto essere posseduto, in base a quanto disposto dal paragrafo 6.4, da ciascun componente del raggruppamento, quindi, è quello indicato al paragrafo 6.1 e consiste: a) nella iscrizione all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; b) nella dichiarazione dell’iscrizione alla fascia di classificazione G;
Si ritiene, dunque, che il paragrafo 6.4 del disciplinare di gara, nel pretendere da parte di ciascun componente del raggruppamento il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, non si sia limitato a richiedere l’iscrizione al registro delle imprese per attività di pulizia e simili, ma abbia fatto riferimento alla iscrizione così come qualificata dallo stesso paragrafo 6.1, quindi nella fascia di classificazione G, essendo il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 articolato in due sotto-requisiti, contraddistinti dalle lettere a) e b);
Il raggruppamento di imprese ricorrente non era in possesso, al momento della pubblicazione del bando, del requisito speciale così come richiesto dal disciplinare di gara, in quanto una soltanto delle imprese raggruppate era iscritta al registro delle imprese nella fascia di classificazione di cui alla lettera G;
Per quanto apparentemente illegittimo, il requisito di idoneità professionale, così come indicato dal disciplinare di gara, risultava, dunque, immediatamente preclusivo della partecipazione del raggruppamento alla procedura selettiva;
Per costante e condivisibile giurisprudenza, nelle gare pubbliche è onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons. Stato, Sez. V, 15/02/2023, n. 1607); infatti se, di regola, il bando di gara diventa lesivo solo a partire dall'adozione dell'atto applicativo sfavorevole, nondimeno è necessaria (in via di eccezione) l'impugnazione immediata ove si intenda contestare la portata escludente delle clausole illegittime, preclusive, cioè, dell'ammissione alla procedura concorsuale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21/08/2024, n. 15900);
Parte ricorrente, dunque, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente, entro il termine di decadenza stabilito dal codice di rito, il disciplinare di gara nella parte in cui stabiliva il predetto requisito escludente per il raggruppamento, per poter validamente contestare la legittimità dell’inserimento, tra i requisiti di idoneità professionale, di un requisito indicativo della capacità economico-finanziaria; non avendo agito in tal senso, la ricorrente è incorsa nella inammissibilità della impugnazione;
Sulla eccezione di nullità della clausola escludente, con cui parte ricorrente replica alla eccepita inammissibilità del ricorso, ci si pronuncerà nell’esame del terzo motivo; né si può fondatamente sostenere che la clausola fosse di dubbia interpretazione, essendo agevolmente comprensibile il significato della stessa;
Considerato che, con il secondo motivo, parte ricorrente contesta le ulteriori cause di esclusione, rilevate dalla stazione appaltante nel secondo provvedimento di esclusione impugnato;
Ritenuto inammissibile il motivo, per carenza di interesse, essendo il raggruppamento già escluso dalla procedura di affidamento per la mancanza del requisito di idoneità professionale precedentemente esaminato;
Considerato che, con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della causa di esclusione, introdotta dal disciplinare di gara, per violazione dell’articolo 10, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che sanziona con la nullità le clausole che prevedono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle stabilite dal codice dei contratti pubblici; qualora il disciplinare di gara dovesse interpretarsi nel senso che l’iscrizione alla fascia di qualificazione G debba essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento di imprese, il disciplinare sarebbe nullo in tale parte, per l’introduzione di una causa di esclusione non prevista dal codice dei contratti pubblici, oltre che non attinente e non proporzionata all’oggetto del contratto;
Ritenuto infondato il terzo motivo, per le seguenti ragioni:
L’articolo 10 del codice dei contratti pubblici, al comma 2, stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, mentre le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;
La norma sanziona con la nullità le cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice agli articoli 94 e 95; si tratta, rispettivamente, delle cause di esclusione automatica e delle cause di esclusione non automatica per carenza dei requisiti di ordine generale; infatti l’articolo 94 e l’articolo 95 sono compresi nel capo secondo del codice, disciplinante, appunto, i requisiti di ordine generale; le cause di esclusione tassativamente stabilite dall’articolo 94 e dall’articolo 95 sono tutte riferite ai requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto; ne deriva che l’articolo 10 del codice, nel sanzionare con la nullità le ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle tassativamente elencate negli articoli 94 e 95, si riferisce alle esclusioni per carenza dei requisiti di ordine generale, senza alcun riferimento ai requisiti di ordine speciale; lo stesso articolo 10, al comma 3, stabilisce alcuni principi applicabili invece ai requisiti speciali e fa riferimento ai requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, stabilendo che tutti questi requisiti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo l’accesso al mercato e la crescita delle piccole e medie imprese; si ritiene, dunque, che le stazioni appaltanti, qualora introducano requisiti di ordine speciale non attinenti e non proporzionati, in violazione del principio di cui al comma 3 dell’articolo 10, incorrono nella sanzione della illegittimità, per cui le relative clausole sono annullabili qualora tempestivamente impugnate, ma non incorrono nella sanzione della nullità, limitata, dal comma 2 dell’articolo 10, all’introduzione di clausole restrittive dei requisiti di ordine generale in contrasto con il principio di tassatività degli stessi; nel caso di specie, quindi, l’introduzione del requisito speciale della iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per la fascia di classificazione G configura una clausola potenzialmente annullabile, in quanto illegittima, ma non nulla e quindi non invalidabile dopo la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria di annullamento per illegittimità;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto, essendo inammissibili il primo e il secondo motivo di impugnazione e infondato il terzo motivo, dedotto per l’accertamento della nullità della clausola controversa;
Ritenuto, infine, che la particolarità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO