TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3075/21 RG, avente ad oggetto negatoria servitutis
TRA
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Internicola, presso il quale è elettivamente domiciliata in Boscotrecase (NA) alla via Promiscua, n.
20, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attrice;
E
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ippolito CP_1 C.F._2
Matrone presso il quale è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via S.T.E. Cirillo, n°3 in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter dell'udienza del 10 luglio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice affermava di essere proprietaria di una unità
abitativa sita in Boscoreale identificata nel NCEU al foglio 11 particella 205 sub 1 e sub 101, nonché
di una zonetta di terreno pertinenziale, identificata nel catasto terreni del medesimo comune al foglio
11, particella 196. Il tutto confinante con dei beni di proprietà di parte convenuta.
1 Eccepiva che, nel mese di gennaio 2018, parte convenuta realizzava un muro divisorio lungo tutto il confine nord – sud, al fine di chiudere e separare le corti antistanti e pertinenziali ai fabbricati delle odierne parti processuali.
Precisava, quindi, che tale opera era del tutto illegittima ed abusiva in quanto mai autorizzata,
insistendo su una zona di sua proprietà esclusiva.
Eccepiva, inoltre, che parte convenuta abbatteva parzialmente il muro di recinzione posto da sempre sul confine nord tra la sua proprietà e quella di parte convenuta, installandovi, in sostituzione, un cancello di ferro mobile ed installando, sulla restante parte di muro non abbattuto, delle reti metalliche di protezione.
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'esatto confine ed estensione dei fondi indicati in atti e per l'effetto condannare la convenuta al ripristino dello status quo ante, in particolare all'abbattimento del muro di recinzione, alla rimozione del cancello di ferro e delle reti metalliche ed al ripristino del muro di confine. Chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi tipo di peso onere passaggio e/o diritto di servitù gravante sulla corte antistante e pertinenziale al suo fabbricato e sulla zonetta di terreno di sua proprietà identificata con la particella 197/B costituente parte integrante e residua della particella numero 196.
Si costituiva la convenuta, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva,
atteso che veniva emessa ordinanza per la demolizione di opere abusive r.g.n. 28100 del 16.10.2019,
con la quale il Comune di Boscoreale ingiungeva alla sig.ra quale proprietaria Parte_1
dell'immobile e “committente” dei lavori, di demolire, a propria cura e spese, tutte le opere abusive dalla stessa realizzate, nonché di effettuare il ripristino dello stato dei luoghi preesistenti all'abuso del fabbricato, sito in Boscoreale alla via Andreulli II Cortile Brancaccio SNC, sul fabbricato distinto in
Catasto al Foglio 11, Particella 205, Sub 1 e 101 e Particella 196 (terreno).
Affermava, infatti che, decorso inutilmente il termine sopra assegnato, e non avendo la stessa eseguito la demolizione delle opere abusive, il bene e l'area di sedime erano stati acquisiti di diritto,
gratuitamente, al patrimonio del comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 31 del D.P.R 380/2001.
2 Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda attorea ex art. 950 c.c., atteso che le parti avevano deciso di realizzare il muro divisorio lungo il confine nord sud delle loro proprietà, di comune accordo, al fine di separare le corti antistanti ai due corpi di fabbrica.
Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare l'illiceità delle opere abusive realizzate dall'attrice sulla sua proprietà con conseguente condanna al ripristino dello statu quo ante.
Preliminarmente, va dichiarata sussistente la legittimazione attiva atteso che, in seguito ad un'ispezione ipotecaria, il CTU ha accertato l'inesistenza di qualsiasi trascrizione a favore di terzi,
(ad eccezione della presente domanda giudiziale) ed in particolare del Comune di Boscoreale, in riferimento alla determina di acquisizione n. 21 del 17.06.2024.
Pertanto, in mancanza di prova dell'acquisizione al patrimonio del Comune dei beni della , se Pt_1
ne deve dedurre che ella ne sia ancora la legittima proprietaria.
Nel merito, con riferimento all'individuazione dei confini tra le proprietà delle parti, il CTU, con criteri esaustivi ai quali può farsi integrale riferimento, esaminando i titoli di provenienza e le mappe dello stato dei luoghi, nell'ambito delle quali sono stati rilevati gli spigoli dei fabbricati di antica costruzione (All.ti “I”-“L” dell'elaborato peritale), ha accertato che la linea di confine tra le particelle di parte attrice e convenuta è chiaramente individuata, seppur con inevitabili approssimazioni contenute, in dipendenza delle tecniche di rappresentazione grafica dell'epoca ed anche attuali, negli allegati “B”-“I”-“L” dell'elaborato peritale.
Con riferimento alla recinzione del fondo eseguita da parte convenuta, il CTU ha accertato che non vi sia stato sconfinamento, ma che sia evidente, dalle rappresentazioni fotografiche di Google Heart
storiche, la modifica dello stato preesistente, mediante la realizzazione di un taglio nella muratura di confine esistente, e l'esecuzione di un varco carrabile verso la p.lla 197/b di proprietà , Parte_1
e l'apposizione di una inferriata sulla restante parte di muratura.
Sul lato sud, confine tra le corti delle particelle 205-206, ha accertato che è stata realizzata una chiusura con muratura e inferriata superiore tra le due porzioni di corte.
3 Avendo determinato la linea di confine delle due proprietà secondo una linea retta, in asse nord-sud,
il consulente ha accertato che è evidente che la realizzazione della muratura di separazione tra le due corti p.lle 205-206, sia avvenuta, “con un netto ed indiscutibile sconfinamento dalla proprietà
convenuta, p.lla 206, verso la proprietà attorea, p.lla 205”, pari ad una superficie di circa 8 mq.
In diritto, si osserva che l'azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., introdotta dall'attrice, è data dalla legge per far dichiarare la proprietà libera, non soltanto da diritti di servitù, ma anche da ogni altro diritto reale, che ne menomi la libertà e la pienezza.
Detta azione è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal proprietario del fondo vicino, al fine di conseguire la libertà del proprio fondo, ingiustamente asservito.
L'azione negatoria e quella di rivendica, pur costituendo entrambe presupposto comune del diritto di proprietà, differiscono tra loro sia nei requisiti che nel contenuto.
Nella rivendica, l'attore che si afferma proprietario della cosa, non ne ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne la restituzione.
Nella negatoria servitutis, invece, l'attore, proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da pare sua.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ne deriva che l'azione in parola deve essere qualificata come actio negatoria sevitutis.
Con riferimento alla prova, nell'actio negatoria servitutis sull'attore non incombe altro onere se non quello di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, onere assolto mediante la produzione di svariati documenti (atti di compravendita, atti di divisione e donazioni). Sul
convenuto grava, invece, la prova del diritto da lui vantato.
Prova che non è stata fornita, difatti, manca agli atti la prova del presunto accordo intercorso tra le parti in merito alla realizzazione del muro divisorio lungo il confine nord sud delle loro proprietà, al fine di separare le corti antistanti ai due corpi di fabbrica.
4 Con riferimento alla domanda riconvenzionale ed alle opere realizzate da parte attrice, in relazione alle quali la convenuta lamenta la violazione delle distanze legali e della normativa urbanistica, il
CTU, con criteri ai quali può farsi integrale riferimento, ha eseguito i seguenti accertamenti:
1) il balcone con chiusura laterale in muratura e sovrastante tettoia è stato realizzato sulla presunta linea di confine, ma viola la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
2) l'innalzamento di un muro di confine tra la p.lla 196 (terreno), di proprietà e la p.lla Parte_1
206, di proprietà è stato realizzato sulla presunta linea di confine, violando le norme CP_1
sulle luci o vedute e violando la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
3) la realizzazione nell'ambito della p.lla n.205 di proprietà , di una tavernetta con Parte_1
abbassamento del piano di fondazione del piano seminterrato, che occupa con parte di calcestruzzo la proprietà della signora viola la normativa urbanistica, poiché costruita senza alcun CP_1
permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
4) la realizzazione sul lato sud della p.lla 205, di proprietà , di una tettoia, non viola la Parte_1
normativa sulle distanze tra fabbricati, ma viola anche la normativa urbanistica, poiché eseguita senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
5) l'abbattimento del muro divisorio tra le due loggette, posto a sud dei due corpi di fabbrica di proprietà rispettivamente della signora , particella n.205, e della signora Parte_1 CP_1
particella n.206, con ricostruzione di un muro diverso dal preesistente, anche nell'altezza, viola
[...]
le norme sulle luci o vedute e viola anche la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa.
Orbene, dalle considerazioni fin qui svolte, rilevata la mancanza di prova dell'accordo eccepito da parte convenuta in relazione alla costruzione del muro che delimita le due corti e dalle risultanze della CTU, emerge la fondatezza sia della domanda attorea, che della riconvenzionale di parte convenuta.
5 In considerazione dell'esito del giudizio che vede accolte sia la domanda principale che quella riconvenzionale, appare opportuno compensare interamente le spese tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3075/21 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che i confini tra le proprietà di Pt_1
e di sono quelli descritti nella relazione peritale a pag 25 e 26;
[...] CP_1
2. accerta e dichiara l'inesistenza di qualsiasi tipo di peso onere passaggio e/o diritto di servitù
gravante sulla corte antistante e pertinenziale al suo fabbricato e sulla zonetta di terreno di proprietà di identificata con la particella 197/B costituente parte integrante e Parte_1
residua della particella numero 196;
3. condanna al ripristino dello status quo ante, in particolare all'abbattimento del CP_1
muro di recinzione, alla rimozione del cancello di ferro e delle reti metalliche ed al ripristino del muro di confine;
4. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da per le causali di cui in CP_1
motivazione e per l'effetto condanna al ripristino dello status quo ante Parte_1
mediante l'eliminazione dele opere indicate a pag. 5, punti 1, 2, 3, 4, e 5 della presente sentenza;
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico delle parti in causa le spese della compiuta CTU, nella misura del 50% ciascuno e già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 26 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3075/21 RG, avente ad oggetto negatoria servitutis
TRA
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Internicola, presso il quale è elettivamente domiciliata in Boscotrecase (NA) alla via Promiscua, n.
20, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attrice;
E
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ippolito CP_1 C.F._2
Matrone presso il quale è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via S.T.E. Cirillo, n°3 in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter dell'udienza del 10 luglio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice affermava di essere proprietaria di una unità
abitativa sita in Boscoreale identificata nel NCEU al foglio 11 particella 205 sub 1 e sub 101, nonché
di una zonetta di terreno pertinenziale, identificata nel catasto terreni del medesimo comune al foglio
11, particella 196. Il tutto confinante con dei beni di proprietà di parte convenuta.
1 Eccepiva che, nel mese di gennaio 2018, parte convenuta realizzava un muro divisorio lungo tutto il confine nord – sud, al fine di chiudere e separare le corti antistanti e pertinenziali ai fabbricati delle odierne parti processuali.
Precisava, quindi, che tale opera era del tutto illegittima ed abusiva in quanto mai autorizzata,
insistendo su una zona di sua proprietà esclusiva.
Eccepiva, inoltre, che parte convenuta abbatteva parzialmente il muro di recinzione posto da sempre sul confine nord tra la sua proprietà e quella di parte convenuta, installandovi, in sostituzione, un cancello di ferro mobile ed installando, sulla restante parte di muro non abbattuto, delle reti metalliche di protezione.
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'esatto confine ed estensione dei fondi indicati in atti e per l'effetto condannare la convenuta al ripristino dello status quo ante, in particolare all'abbattimento del muro di recinzione, alla rimozione del cancello di ferro e delle reti metalliche ed al ripristino del muro di confine. Chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi tipo di peso onere passaggio e/o diritto di servitù gravante sulla corte antistante e pertinenziale al suo fabbricato e sulla zonetta di terreno di sua proprietà identificata con la particella 197/B costituente parte integrante e residua della particella numero 196.
Si costituiva la convenuta, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva,
atteso che veniva emessa ordinanza per la demolizione di opere abusive r.g.n. 28100 del 16.10.2019,
con la quale il Comune di Boscoreale ingiungeva alla sig.ra quale proprietaria Parte_1
dell'immobile e “committente” dei lavori, di demolire, a propria cura e spese, tutte le opere abusive dalla stessa realizzate, nonché di effettuare il ripristino dello stato dei luoghi preesistenti all'abuso del fabbricato, sito in Boscoreale alla via Andreulli II Cortile Brancaccio SNC, sul fabbricato distinto in
Catasto al Foglio 11, Particella 205, Sub 1 e 101 e Particella 196 (terreno).
Affermava, infatti che, decorso inutilmente il termine sopra assegnato, e non avendo la stessa eseguito la demolizione delle opere abusive, il bene e l'area di sedime erano stati acquisiti di diritto,
gratuitamente, al patrimonio del comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 31 del D.P.R 380/2001.
2 Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda attorea ex art. 950 c.c., atteso che le parti avevano deciso di realizzare il muro divisorio lungo il confine nord sud delle loro proprietà, di comune accordo, al fine di separare le corti antistanti ai due corpi di fabbrica.
Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare l'illiceità delle opere abusive realizzate dall'attrice sulla sua proprietà con conseguente condanna al ripristino dello statu quo ante.
Preliminarmente, va dichiarata sussistente la legittimazione attiva atteso che, in seguito ad un'ispezione ipotecaria, il CTU ha accertato l'inesistenza di qualsiasi trascrizione a favore di terzi,
(ad eccezione della presente domanda giudiziale) ed in particolare del Comune di Boscoreale, in riferimento alla determina di acquisizione n. 21 del 17.06.2024.
Pertanto, in mancanza di prova dell'acquisizione al patrimonio del Comune dei beni della , se Pt_1
ne deve dedurre che ella ne sia ancora la legittima proprietaria.
Nel merito, con riferimento all'individuazione dei confini tra le proprietà delle parti, il CTU, con criteri esaustivi ai quali può farsi integrale riferimento, esaminando i titoli di provenienza e le mappe dello stato dei luoghi, nell'ambito delle quali sono stati rilevati gli spigoli dei fabbricati di antica costruzione (All.ti “I”-“L” dell'elaborato peritale), ha accertato che la linea di confine tra le particelle di parte attrice e convenuta è chiaramente individuata, seppur con inevitabili approssimazioni contenute, in dipendenza delle tecniche di rappresentazione grafica dell'epoca ed anche attuali, negli allegati “B”-“I”-“L” dell'elaborato peritale.
Con riferimento alla recinzione del fondo eseguita da parte convenuta, il CTU ha accertato che non vi sia stato sconfinamento, ma che sia evidente, dalle rappresentazioni fotografiche di Google Heart
storiche, la modifica dello stato preesistente, mediante la realizzazione di un taglio nella muratura di confine esistente, e l'esecuzione di un varco carrabile verso la p.lla 197/b di proprietà , Parte_1
e l'apposizione di una inferriata sulla restante parte di muratura.
Sul lato sud, confine tra le corti delle particelle 205-206, ha accertato che è stata realizzata una chiusura con muratura e inferriata superiore tra le due porzioni di corte.
3 Avendo determinato la linea di confine delle due proprietà secondo una linea retta, in asse nord-sud,
il consulente ha accertato che è evidente che la realizzazione della muratura di separazione tra le due corti p.lle 205-206, sia avvenuta, “con un netto ed indiscutibile sconfinamento dalla proprietà
convenuta, p.lla 206, verso la proprietà attorea, p.lla 205”, pari ad una superficie di circa 8 mq.
In diritto, si osserva che l'azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., introdotta dall'attrice, è data dalla legge per far dichiarare la proprietà libera, non soltanto da diritti di servitù, ma anche da ogni altro diritto reale, che ne menomi la libertà e la pienezza.
Detta azione è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal proprietario del fondo vicino, al fine di conseguire la libertà del proprio fondo, ingiustamente asservito.
L'azione negatoria e quella di rivendica, pur costituendo entrambe presupposto comune del diritto di proprietà, differiscono tra loro sia nei requisiti che nel contenuto.
Nella rivendica, l'attore che si afferma proprietario della cosa, non ne ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne la restituzione.
Nella negatoria servitutis, invece, l'attore, proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da pare sua.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ne deriva che l'azione in parola deve essere qualificata come actio negatoria sevitutis.
Con riferimento alla prova, nell'actio negatoria servitutis sull'attore non incombe altro onere se non quello di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, onere assolto mediante la produzione di svariati documenti (atti di compravendita, atti di divisione e donazioni). Sul
convenuto grava, invece, la prova del diritto da lui vantato.
Prova che non è stata fornita, difatti, manca agli atti la prova del presunto accordo intercorso tra le parti in merito alla realizzazione del muro divisorio lungo il confine nord sud delle loro proprietà, al fine di separare le corti antistanti ai due corpi di fabbrica.
4 Con riferimento alla domanda riconvenzionale ed alle opere realizzate da parte attrice, in relazione alle quali la convenuta lamenta la violazione delle distanze legali e della normativa urbanistica, il
CTU, con criteri ai quali può farsi integrale riferimento, ha eseguito i seguenti accertamenti:
1) il balcone con chiusura laterale in muratura e sovrastante tettoia è stato realizzato sulla presunta linea di confine, ma viola la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
2) l'innalzamento di un muro di confine tra la p.lla 196 (terreno), di proprietà e la p.lla Parte_1
206, di proprietà è stato realizzato sulla presunta linea di confine, violando le norme CP_1
sulle luci o vedute e violando la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
3) la realizzazione nell'ambito della p.lla n.205 di proprietà , di una tavernetta con Parte_1
abbassamento del piano di fondazione del piano seminterrato, che occupa con parte di calcestruzzo la proprietà della signora viola la normativa urbanistica, poiché costruita senza alcun CP_1
permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
4) la realizzazione sul lato sud della p.lla 205, di proprietà , di una tettoia, non viola la Parte_1
normativa sulle distanze tra fabbricati, ma viola anche la normativa urbanistica, poiché eseguita senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa;
5) l'abbattimento del muro divisorio tra le due loggette, posto a sud dei due corpi di fabbrica di proprietà rispettivamente della signora , particella n.205, e della signora Parte_1 CP_1
particella n.206, con ricostruzione di un muro diverso dal preesistente, anche nell'altezza, viola
[...]
le norme sulle luci o vedute e viola anche la normativa urbanistica, poiché costruito senza alcun permesso di costruire o pratica urbanistica abilitativa.
Orbene, dalle considerazioni fin qui svolte, rilevata la mancanza di prova dell'accordo eccepito da parte convenuta in relazione alla costruzione del muro che delimita le due corti e dalle risultanze della CTU, emerge la fondatezza sia della domanda attorea, che della riconvenzionale di parte convenuta.
5 In considerazione dell'esito del giudizio che vede accolte sia la domanda principale che quella riconvenzionale, appare opportuno compensare interamente le spese tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3075/21 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che i confini tra le proprietà di Pt_1
e di sono quelli descritti nella relazione peritale a pag 25 e 26;
[...] CP_1
2. accerta e dichiara l'inesistenza di qualsiasi tipo di peso onere passaggio e/o diritto di servitù
gravante sulla corte antistante e pertinenziale al suo fabbricato e sulla zonetta di terreno di proprietà di identificata con la particella 197/B costituente parte integrante e Parte_1
residua della particella numero 196;
3. condanna al ripristino dello status quo ante, in particolare all'abbattimento del CP_1
muro di recinzione, alla rimozione del cancello di ferro e delle reti metalliche ed al ripristino del muro di confine;
4. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da per le causali di cui in CP_1
motivazione e per l'effetto condanna al ripristino dello status quo ante Parte_1
mediante l'eliminazione dele opere indicate a pag. 5, punti 1, 2, 3, 4, e 5 della presente sentenza;
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico delle parti in causa le spese della compiuta CTU, nella misura del 50% ciascuno e già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 26 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
6