Sentenza breve 23 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 23/05/2023, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00171/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori con esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’USP-Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia e l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui al Verbale del Gruppo d'inclusione territoriale (GIT) del Verbale n. -OMISSIS-, con il quale, in contrasto con la richiesta del GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica), e in difformità della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha assegnato solo n. 24 ore sostegno settimanali al minore -OMISSIS--OMISSIS-per l'anno scolastico 2022/2023;
- di tutti gli atti propedeutici e consequenziali;
con contestuale richiesta d'integrazione delle ore di sostegno accordate fino al numero di 30 complessive settimanali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota del dirigente scolastico che, in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Molise n. -OMISSIS-, e in ossequio al predetto verbale del GIT n. -OMISSIS-, ha assegnato al minore -OMISSIS--OMISSIS-soltanto 24 ore di sostegno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti, agendo in giudizio in proprio e quali genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della l. n. 104/1992, hanno impugnato i provvedimenti con cui sono state nuovamente assegnate al minore solo n. 24 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte delle 30 ore settimanali relative all’intero suo tempo-scuola.
2 – Con una precedente impugnativa i ricorrenti avevano censurato l’atto con cui l’Istituto resistente aveva già stabilito in n. 24 le ore assegnate per il medesimo anno al minore, in contrasto, però, con l’avviso del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica (di seguito anche “GLO”) che aveva proposto, in data -OMISSIS-, l’attribuzione all’interessato di un numero di ore di sostegno corrispondente a quello dell’intero tempo-scuola (vale a dire, 30 ore).
3 – E il gravame così proposto era stato accolto con la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, che aveva ritenuto gli atti gravati privi della motivazione sulla decisione di riduzione del numero di ore proposto dal GLO, e per tale ragione li aveva annullati.
4 – In sede di riedizione del potere amministrativo, il -OMISSIS- si è riunito il Gruppo d’inclusione territoriale (di seguito “GIT”), che ha confermato le proprie precedenti determinazioni con una motivazione, però, generica, e non già calibrata sulle esigenze del minore.
5 – Avverso tale nuova determinazione sono quindi nuovamente insorti i ricorrenti, col gravame introduttivo del presente giudizio, che è stato affidato ad un unico motivo di gravame: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 della Cost.; art. 12 della l. 104/1992; eccesso di potere per illogicità e sviamento della funzione tipica del provvedimento, errata presupposizione in fatto, difetto istruttorio, carenza di motivazione e sotto altri profili di illegittimità ”.
6 - Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Isernia e l’ l’Istituto Comprensivo Statale-OMISSIS- si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso sostenendo: i) la sua inammissibilità, poiché non era stato gravato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha fatto proprie le ultime valutazioni del GIT e confermato l’assegnazione al minore di sole 24 ore settimanali; ii) la sua infondatezza, in quanto il GIT avrebbe espresso il proprio parere sulle ore di sostegno con congrua motivazione.
7 – All’udienza camerale del 22 marzo 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta congiuntamente al nuovo ricorso, i ricorrenti hanno chiesto rinvio per proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento del dirigente scolastico, conosciuto solo in occasione del suo deposito in giudizio da parte della difesa erariale.
8 – E’ seguita la proposizione dei motivi aggiunti in epigrafe, con cui sono stati estesi a tale provvedimento i motivi di gravame già dedotti avverso il Verbale del GIT n. -OMISSIS-.
In estrema sintesi, la tesi di parte ricorrente è che il riconoscimento di un numero di ore di sostegno didattico inferiore a quello delle ore complessive di frequenza dell’alunno sarebbe immotivato e inadeguato, ponendosi in contrasto con il parere del GLO e altresì con la normativa vigente (anche costituzionale e internazionale) posta a tutela dell’interesse del soggetto portatore di handicap all’educazione e all’inserimento scolastico e sociale.
Né la riduzione del monte-ore del sostegno potrebbe essere giustificata da eventuali condizioni di esiguità delle risorse finanziarie e/o umane disponibili, stante la prevalenza del diritto fondamentale all’istruzione e all’inserimento scolastico, per la cui garanzia sarebbe ben possibile procedere anche ad assunzioni di apposite professionalità con contratti a tempo determinato, finanche in deroga al rapporto docenti/alunni.
9 – Con successiva memoria le Amministrazioni resistenti hanno ribadito e puntualizzato le loro controdeduzioni.
10 – All’udienza camerale del 10 maggio 2023, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
11 – Preliminarmente il Collegio osserva che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia facendo applicazione della norma di rito appena citata.
12 – Sempre in via preliminare, il Collegio intende affermare la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame.
Quest’ultima verte, invero, in materia di servizi pubblici, tale essendo anche quello dell’istruzione.
Occorre allora anzitutto ribadire quanto la Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 204/2004, ha avuto già modo di puntualizzare allorché ha sancito l’illegittimità costituzionale (tra l’altro) dell'art. 33, comma 2, del d.lgs n. 80/1998, relativamente a particolari controversie in materia di pubblici servizi (tra le quali rientra appunto anche l’istruzione: art. 33 cit., comma 2, lett. ‘f’). Secondo la Consulta: “ La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo se in essa la pubblica Amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990) ”.
In linea con la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sez. III bis , n. 9312/2020; T.A.R. Molise nn. 404, 405 e 406/2021), va poi evidenziato che in base alle disposizioni di legge vigenti, e, in particolare, alla luce dell’art. 10 del d.lgs n. 66/2017 (attuativo dell’art. 15 della l. n. 104/1992), nella formulazione da ultimo introdotta con la riforma attuata dal d.lgs n. 96/2019, il procedimento amministrativo per l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non si conclude con la elaborazione del piano educativo individualizzato (c.d. PEI). Al piano educativo deve difatti far necessariamente seguito anche la “richiesta” delle misure di sostegno da parte del dirigente scolastico, cui segue, a sua volta, l’attribuzione individuale effettiva del sostegno al minore nella misura ritenuta per il medesimo più opportuna.
La determinazione del dirigente scolastico si colloca quindi in un articolato procedimento amministrativo, che si compone di più momenti e più atti interni, tra i quali, come si dirà appresso, precipuo rilievo assumono le “ proposte ” del gruppo di lavoro operativo (GLO).
Ciò posto, con la presente impugnativa viene contestato il provvedimento del dirigente scolastico che ha attribuito al minore un dato numero di ore di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023: il privato ritiene tale numero inadeguato alla situazione personale dello studente, e propone, pertanto, una domanda d’integrazione, fino al numero di 30 complessive settimanali, delle ore di sostegno già accordate.
Orbene, in questo contesto la determinazione del dirigente scolastico si configura come espressione di un potere amministrativo tale da radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nell’inestricabile viluppo di “diritti-interessi” ravvisabile in tali peculiari controversie.
Donde la giurisdizione in materia di questo T.A.R., suffragata anche dal recente orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione secondo il quale: “ Allo stesso modo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio ” (Cass., SS.UU. nn. 32416, 2159 e 2160/2021; Cass, SS.UU. nn. 20165 e 25793/2020).
13 – Il Collegio, ravvisata la propria giurisdizione sulla controversia, procederà ora a una valutazione congiunta del ricorso e dei motivi aggiunti in epigrafe, atteso il loro carattere strettamente coordinato e integrato.
14 - Il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti nei sensi e limiti delle considerazioni appresso delineate.
15 - Dagli atti di causa emerge che, nel contesto del precedente segmento di attività amministrativa, oggetto del giudizio già celebrato:
- il GLO, riunitosi in data -OMISSIS- per la verifica del PEI e per l’individuazione delle risorse professionali per il sostegno didattico durante l’a.s. 2022/2023, ha rilevato la necessità che al minore per cui si ricorre fosse garantita una piena inclusione in tutti gli aspetti della vita scolastica;
- per conseguenza il G.L.O. ha ritenuto che: “ le effettive esigenze del bambino richiedono un ulteriore incremento orario di numero sei ore, per un totale di trenta (30) ore settimanali a partire dall’ano scolastico 2022/2023 ”;
-con verbale n. -OMISSIS-il GIT, interpellato dal dirigente scolastico, ha limitato il supporto richiesto a 24 ore settimanali, pur a fronte delle 30 ore oggetto di domanda da parte dello stesso dirigente;
-infine, con provvedimento del direttore didattico, l’Istituto scolastico, conformandosi all’indicazione del GIT, ha comunicato ai ricorrenti l’assegnazione di (sole) 24 ore settimanali di sostegno.
Tali determinazioni sono state però annullate con la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- per vizio di motivazione, in quanto: i) esse erano sprovviste di ragioni a giustificazione della finale decisione di ridurre il monte-ore assegnato al minore rispetto a quello proposto dal GLO nella seduta del -OMISSIS-, proposta che era stata anche seguita dalla conforme richiesta iniziale da parte del dirigente scolastico; ii) il verbale del GIT, in particolare, si sostanziava unicamente in una tabella recante, dapprima il dato delle ore di sostegno proposte dal GLO, e indi quello riflettente le ore, di contro, reputate sufficienti dal GIT, senza tuttavia il corredo di alcun elemento in grado di consentire la ricostruzione dell’ iter logico-giuridico posto a base della decisione riduttiva del monte-ore assegnato all’alunno per cui è causa.
A fronte di tale sentenza annullatoria, il GIT si è nuovamente espresso sul tema nella riunione del -OMISSIS-, allorché ha confermato le proprie precedenti determinazioni.
La motivazione del GIT ha recato, per tutti i diversi casi esaminati, la seguente formulazione:
“ per prassi consolidata, si è soliti indicare come il massimo delle ore attribuibili all'alunno quelle previste per una cattedra. Il GIT fa presente che tutti i docenti della classe sono insegnanti anche dell'alunno diversamente abile e ciascun docente è responsabile del suo percorso formativo, per cui le ore di sostegno non possono che essere minori, rispetto a tutto il tempo-scuola; nella scuola secondaria di secondo grado, nello specifico, in base alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, le ore di sostegno a favore di un alunno con disabilità - in situazione di gravità - sono pari a 18. Per quanto riguarda le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, invece, se il GLHO riconosce la necessità, può essere incaricato personale addetto anche per tutto il tempo di frequenza e, in tal caso, la scuola si dovrà attivare per inoltrare richiesta all'ente competente. Non è casuale che lì dove viene indicata la necessità di sostegno scolastico per un alunno con "rapporto di 1:1", si intende il numero di ore di lezione di ogni docente del grado di scuola frequentato dall'alunno ovvero: 25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la scuola sec. di I e II grado ”.
16 – Anche il nuovo avviso espresso dal GIT è inficiato dal vizio di difetto di motivazione riscontrato negli atti annullati dalla precedente sentenza di questo T.A.R..
16.1 - Il Tribunale deve anzitutto richiamare quanto già messo in chiara luce, in questa materia, dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale “ il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie ” (TAR Lazio, Roma, III, n. 5127/2019).
Queste coordinate esegetiche avviano già il Collegio a ritenere che l’operato dell’Amministrazione scolastica neppure in sede di riedizione del potere si sia conformato al paradigma normativo applicabile al caso di specie.
16.2 - In proposito occorre ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del d.lgs n. 96/2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del GLO e, parallelamente, il ruolo di verifica del GIT.
16.2a - L’art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs n. 66/2017, evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
16.2b - Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.
Nell’ambito del procedimento di attribuzione delle ore di sostegno, “ il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme ”.
16.2c - Infine, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 66/2017 avviene che “ il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno ”.
16.3 - Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il GLO costituisce, diversamente da quanto affermato dalla difesa dell’Amministrazione, il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Per contro, al GIT è assegnata una funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore ore di sostegno richiesto, nella fase finale del procedimento, dal dirigente scolastico, al fine di implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela.
16.4 – Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che la conferma al minore, per l’anno scolastico in corso, di (sole) 24 ore settimanali di sostegno, si appalesa illegittima alla stessa stregua dell’originaria determinazione già annullata con sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-.
Mentre infatti, detta determinazione non recava alcun elemento idoneo ad illustrare l’ iter logico posto a base della decisione di ridurre il monte-ore assegnato al minore rispetto a quello proposto del GLO nella seduta del -OMISSIS-, la motivazione testuale posta invece dal GIT a base della conferma risulta viziata in virtù del suo carattere totalmente generico e stereotipato, e del suo essere del tutto disancorata da qualsivoglia considerazione attinente alla condizione e alle esigenze personali dell’interessato.
Come si è anticipato negli ultimi parr., le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
Sennonché, il Verbale del GIT n. -OMISSIS- ha giustificato l’assegnazione al minore di sole 24 ore settimanali di sostegno con una motivazione non già calibrata sulla sua condizione e sulle sue esigenze individuali (sulle quali si era invece focalizzato il GLO), bensì basata su un criterio generale del tutto astratto e rigido, in forza del quale si pretenderebbe di correlare meccanicamente, per tutti gli allievi, il numero di ore di sostegno assegnabili unicamente alla tipologia di scuola da loro frequentata, e alla durata dell’orario d’impegno didattico frontale del correlativo personale docente.
A riprova della natura stereotipata e decontestualizzata della motivazione del GIT va osservato che, come evidenzia il precedente par. 15, l’Amministrazione ha utilizzato una formulazione identica per tutti i numerosi casi esaminati dal GIT nel Verbale n. -OMISSIS-, la quale è priva di qualsiasi riferimento alle singole posizioni individuali e aliena da qualsivoglia valutazione e apprezzamento concreto.
Con ciò, quindi, il GIT non ha correttamente esercitato la propria funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore ore di sostegno di volta in volta richiesto dal dirigente scolastico, dal momento che ha espresso il proprio avviso senza addivenire ad alcuna considerazione concreta della condizione individuale dei minori meritevoli di tutela.
In senso convergente, il Tribunale non può astenersi dal notare che, ove il ruolo del GIT dovesse essere quello concretamente esercitato nella fattispecie in scrutinio, non sarebbe allora probabilmente insorta alcuna esigenza di istituzionalizzarne le competenze di verifica e di controllo, e sarebbe quindi arduo comprendere la tendenza evolutiva della normativa intervenuta in materia.
16.5 – La motivazione del GIT, oltre a essere gravemente carente per il suo carattere generico, stereotipato e disancorato dalla fattispecie concreta, risulta afflitta anche da aspetti di erroneità, irragionevolezza e illogicità.
Erroneo risulta, segnatamente, il riferimento operato nel Verbale n. -OMISSIS- alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010.
Con tale pronuncia, invero, la Consulta non ha affatto legittimato un rigido proporzionamento a priori delle ore di sostegno concedibili sullo stampo della durata dell’orario di servizio dei docenti della tipologia della scuola da frequentarsi; al contrario, essa ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la Consulta ha ritenuto che la discrezionalità di cui il legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “ invalicabile ‘nel ‘[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati ” (cfr. ancora Corte Cost. n. 80/2010, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta nn. 251 e 431/2008, nonché n. 226/2000).
16.6 – La constatazione appena fatta rende quindi ancor più evidente che le ragioni di carattere organizzativo, connesse alla durata dell’orario di servizio dei docenti, opposte dal GIT al riconoscimento delle ore di sostegno proposte dal GLO, non potrebbero costituire neanche in astratto una causale idonea a limitare la pienezza del diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di disabilità grave.
Il Collegio, in proposito, non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi giungere, nelle situazioni di gravità, sino al c.d. rapporto 1:1, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, n. 4341/2017; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 1051/2022; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 5740/2018; id., III, n. 2609/2018).
Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quello sotteso al verbale n.-OMISSIS-, condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità.
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “ impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria ” (cfr. ancora Cons. St., VI, n. 4341/2017 e in senso analogo T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 184/2019).
Tale prevalenza si desume anche dalla normativa sulle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno e altresì dall’art. 10, comma 5, l. n. 122 del 2010, anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e dall’art. 1, comma 1138, lett. b), l. 30 dicembre 2018 n. 145, norma a mente della quale, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il GLO elabora “ proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato ” (cfr. ancora Cons. Stato, sez. VI, n. 4341/2017; TAR Lazio, Latina, I, n. 170/2019).
Pertanto, trova conferma il punto che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 1051/2022). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 170/2019).
16.7 – Quanto fin qui illustrato acclara, dunque, il difetto di motivazione che, oltre ad affliggere in via diretta il verbale del G.I.T. del -OMISSIS-, inficia di riflesso il provvedimento del dirigente scolastico gravato con motivi aggiunti, che ha recepito, appunto, la posizione del GIT.
Non può però nemmeno tacersi il modo parzialmente travisato con cui, al penultimo “ VISTO ” della pag. 2 del provvedimento dirigenziale, è stato richiamato “ il Verbale…del G.I.T. operante presso I’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Ambito Territoriale di Isernia, con cui è stato esplicitato un quadro riassuntivo sulle ore di sostegno attribuibili, in linea di massime alle classi che accolgono alunni disabili, tenendo tuttavia conto anche dei livelli iniziali, delle potenzialità di sviluppo e dei livelli di autonomia di ogni singolo alunno disabile ” (elementi, questi ultimi, sui quali l’avviso del GIT non risulta invece essersi speso).
17 - Per le ragioni esposte il ricorso deve dunque trovare accoglimento nella parte che ha censurato il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, che conseguentemente devono essere annullati secondo le richieste di parte ricorrente.
Da tale annullamento, che segue quello già pronunciato dalla precedente sentenza del Tribunale, discende l’obbligo dell’Amministrazione di ripronunciarsi sull’assegnazione delle ore di sostegno a beneficio della ricorrente tenendo finalmente pieno e debito conto del parere tecnico assunto dal GLO nella seduta del -OMISSIS-, indicazione dalla quale l’Amministrazione non potrà discostarsi senza avere precipuo riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell’alunno affetto da disabilità.
18 – Fermo quanto appena puntualizzato, il Collegio reputa però inammissibile, solo per ragioni strettamente processuali, l’ulteriore domanda giudiziale tesa a ottenere direttamente dal Giudice l’integrazione delle ore di sostegno per il particolare tipo di patologia del minore e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione a riconoscere in suo favore le ore di sostegno richieste (fino al numero di 30).
Al riguardo il T.A.R. condivide, infatti, la recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “ Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’attribuzione del massimo delle ore di sostegno settimanale, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all’assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalla legge alla sfera discrezionale della stessa ” (T.A.R. Lazio, III bis , n. 3039/2021; n. 9316/2020; n. 5470/2019).
19 - Va infine rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dalla stessa parte ricorrente, atteso innanzitutto che la tempestiva decisione, a mezzo di una sollecita sentenza in forma semplificata, sulla domanda giudiziale incardinata dalla ricorrente, è tale da elidere il danno per il prosieguo dell'anno in corso.
Quanto alla cospicua porzione di anno scolastico già svoltasi, inoltre, il Collegio non può esimersi dal rammentare che chi agisce in giudizio per il risarcimento di un danno è onerato della prova, rispetto al caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della vantata pretesa risarcitoria, non potendosi in via generale far discendere in modo meccanico e automatico l’esistenza di un danno risarcibile da provvedimenti pur rivelatisi illegittimi.
Parte ricorrente non ha tuttavia adempiuto l’onere appena indicato, non avendo dimostrato in giudizio la sussistenza della fattispecie di illecito civile imputata all’Amministrazione, con particolare riferimento:
i) al nesso eziologico tra il minor numero di ore assegnate (rispetto al necessario) e il danno specifico lamentato, per essersi invece limitato a invocare in via oltremodo generica la sussistenza di “ danni non patrimoniali ”;
ii) all’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, dimostrazione rispetto alla quale la giurisprudenza amministrativa ha anche affermato, proprio in materia, essere “ lecito dubitare della sussistenza della colpa dell'amministrazione, da intendersi come ulteriore elemento necessario per riconoscere il risarcimento (C.d.S. n. 05428/2015) e ciò in rapporto alla notoria difficoltà di adeguare la provvista di insegnanti di sostegno alle effettive esigenze ” (T.A.R. Campania, n. 4550/2020).
20 - Per tutte le superiori considerazioni, in definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti nella parte concernente la domanda di annullamento dei provvedimenti in epigrafe, mentre deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di integrazione delle ore di sostegno e, infine, rigettata la domanda risarcitoria.
21 - Le spese di lite, tenuto conto della sostanziale soccombenza delle Amministrazioni intimate, si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla: i) il Verbale del G.I.T. n. -OMISSIS-, per la parte riferita all’alunno per cui si ricorre; ii) il susseguente provvedimento adesivo del dirigente scolastico;
-dichiara inammissibile la richiesta di integrazione delle ore di sostegno;
-rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente;
- condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO