Art. 22.
Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate a scomputo del relativo contributo di riscatto.
L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate a scomputo del relativo contributo di riscatto.
L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale.