Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 giugno 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 1991 |
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Giurisprudenza • 146
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25948Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 8315-2019 proposto da: EUSEBI EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA VIRGILI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 25948 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 16/11/2020 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO; - …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- definitività provvedimento pensionistico·
- interpretazione legge·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- riliquidazione pensione·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- art. 111 Cost.
- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/09/2024, n. 185Provvedimento: dsbollo Sent. n.185/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di pensione iscritto al n. 37505 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.: - XXX, nato a [...], il XXX, residente a XXX, al XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Augusto e dall'Avv. Sabino Annoscia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del primo, sito in Bari, alla Via Abate Gimma, n. 147; contro: - I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
- art. 24 L. 214/2011·
- indebito arricchimento·
- sistema contributivo·
- sistema retributivo·
- protezione dati personali·
- pensione·
- incostituzionalità·
- art. 38 Cost.·
- art. 1 L. 190/2014·
- cessazione materia del contendere·
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 22/07/2024, n. 267Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 267/2024 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69437 depositato il 05.01.2024, proposto da G. G. (C.F.OMISSIS), nata a [...] e da G.L. (C.F: OMISSIS) nato a [...] rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Viviana Randazzo – pec: vivianarandazzo@legalmail.it; CONTRO FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione …Leggi di più...
- riscatto ordinario·
- art. 9 L.R. 73/1979·
- riscatto agevolato·
- acquiescenza procedimento amministrativo·
- competenza legislativa regionale·
- art. 77 L.R. 41/1985·
- art. 10 L.R. 21/1986·
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- giurisdizione Corte dei Conti·
- contratto 2
- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 07/05/2025, n. 44Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA in composizione monocratica nella persona del Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21550 del registro di Segreteria, proposto da F. V., nato a [...] il omissis (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Milli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P. le Clodio n. 8, legale che ha dichiarato espressamente di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio domicilio digitale (p.e.c. marina.milli@avvocato.pe.it); CONTRO I.N.P.S., Istituto …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- presunzione assoluta rinuncia·
- decadenza ricongiunzione·
- inammissibilità domanda amministrativa·
- ricongiunzione onerosa·
- art. 2 legge n. 29/1979·
- spese di giustizia·
- mancato pagamento rate·
- compensazione spese legali
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/01/2026, n. 1Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. Giuseppe Vicanolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, iscritto al n. 13697/C del registro di Segreteria, proposto da: [Omissis] [Omissis] [Omissis], (c.f. [Omissis]) nato a [Omissis] il [Omissis] ed ivi residente in via [Omissis] [Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Minuti (c.f. [...]), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso Del Popolo, n.101, con indirizzo p.e.c. mirko.minuti@ordineavvocatiterni.it …Leggi di più...
- art. 207 DPR n. 1092/1973·
- art. 204 DPR n. 1092/1973·
- art. 26 legge n. 315/1967·
- decadenza diritto ricongiunzione·
- art. 4 legge n. 29/1979·
- giurisdizione·
- art. 8 DPR n. 538/1986·
- pensione di inabilità·
- art. 3 Costituzione·
- ricongiunzione contributi·
- Corte dei conti·
- art. 54 legge n. 88/1989·
- compensazione spese legali·
- art. 52 legge n. 88/1989
Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramenti al trattamento di quiescenza
- Art. 1.
Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' maggiorata dell'eventuale indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue. - Art. 2.
Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, e' attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 e' effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.