Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 giugno 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 1991 |
Giurisprudenza • 151
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25948Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 8315-2019 proposto da: EU GE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato ES PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA VIRGILI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 25948 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 16/11/2020 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- definitività provvedimento pensionistico·
- interpretazione legge·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- riliquidazione pensione·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- art. 111 Cost.
Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramenti al trattamento di quiescenza
- Art. 1.
Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' maggiorata dell'eventuale indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue. - Art. 2.
Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, e' attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 e' effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.