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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 4511/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7265/2022 pubblicata il 19/07/2022 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, pendente
TRA
, in persona del Parte_1
Curatore pro tempore, Dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_2
LA (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caliendo (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta dal
, avente ad oggetto l'azione sociale di Parte_1 responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare proposta nei confronti di in CP_1 qualità di amministratore e liquidatore della società.
1 Il Tribunale ha motivato la propria decisione affermando che il non avrebbe Parte_1 dimostrato quale danno sarebbe derivato dalle condotte negligenti dell'amministratore, consistenti nell'omessa regolare tenuta delle scritture contabili, nel mancato deposito dei bilanci e nella distrazione dei beni aziendali. In mancanza della prova del danno, il Tribunale ha affermato di non poter procedere neanche alla liquidazione equitativa.
Il ha impugnato la sentenza proponendo quattro motivi di gravame con i quali Parte_1 ha, in sintesi, dedotto l'erroneità della sentenza in quanto:
1. l'attore non aveva contestato le condotte di mala gestio addebitategli e il valore dei beni aziendali distratti riportato nell'ultimo bilancio;
2. il Tribunale avrebbe omesso di indicare in motivazione le ragioni per le quali il danno non poteva essere quantificato sulla base del valore dei beni aziendali riportati nell'ultimo bilancio o, in via subordinata, in via equitativa;
3. la responsabilità del convenuto era stata accertata in sede penale, avendo il
Tribunale condannato l'amministratore per il reato di bancarotta, con pronuncia passata in giudicato.
Per tali ragioni il ha chiesto la riforma della sentenza e la condanna Parte_1 dell'appellato al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 300.000,00 o, in subordine, di € 81.084,42.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni.
Dagli atti emerge la prova del compimento di atti di mala gestio da parte di
[...]
nella sua qualità di amministratore e di liquidatore della CP_1 Parte_1 consistenti nell'omessa regolare tenuta delle scritture contabili, nel mancato deposito dei bilanci e nella distrazione dei beni aziendali.
Depone in tal senso, in primo luogo, la sentenza del Tribunale Penale di Napoli n. CP_ 9805/2016 del 7.4.2016, depositata dalla curatela (doc. 9), che ha condannato il per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (per l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti amministrativi) e per il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare (per la distrazione dell'azienda). Nel depositare tale pronuncia il ha allegato che la stessa Parte_1
2 sarebbe passata in cosa giudicata, circostanza che il convenuto non ha mai contestato, per cui secondo l'appellante dovrebbe ritenersi pacifico che la sentenza penale che ha accertato l'occultamento delle scritture contabili e la distrazione del ramo aziendale sia divenuta definitiva. Sul punto si precisa che la giurisprudenza ha chiarito che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la relativa prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022).
Da questo punto di vista, pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato che non vi fosse prova del passaggio in giudicato della sentenza, traendo però da tale premessa una conclusione non condivisibile. La mancanza di definitività della pronuncia penale, infatti, non preclude al giudice civile di poter trarre da essa elementi di giudizio. Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass., Sentenza n.
9957 del 16/04/2025).
CP_ Nel caso in esame nella sentenza il Tribunale ha condannato il per i reati di bancarotta contestatigli avendo egli:
- omesso di depositare le scritture contabili ed i bilanci della società, impedendo in tal modo la ricostruzione del patrimonio aziendale, recando in tal modo grave danno ai creditori;
- distratto i beni aziendali, al fine di recare pregiudizio ai creditori, simulando la conclusione del contratto di affitto del ramo d'azienda del 30.6.2011 con , Controparte_2 suocero dell'amministratore.
CP_ Dalle motivazioni del giudice penale emerge con chiarezza che il ha tenuto una condotta gravemente negligente, omettendo di tenere la contabilità e di depositare i bilanci, nonché sottraendo dal patrimonio sociale i beni aziendali.
CP_ Entrambe le condotte negligenti, specificamente contestate dal al anche Parte_1 in questa sede, hanno trovato conferma anche nel presente processo.
3 Relativamente alla prima contestazione, si osserva che sarebbe spettato all'appellato fornire la prova positiva di aver tenuto una regolare contabilità e di aver depositato periodicamente i bilanci, prova che però non è stata fornita. Tale condotta omissiva è stata certamente negligente, avendo l'amministratore il dovere di tenere una regolare contabilità e di depositare periodicamente i bilanci. Da ciò è certamente conseguito un danno per la società
e per i creditori, essendo stato impedito al Curatore di ricostruire il patrimonio aziendale e di esercitare le eventuali azioni recuperatorie.
Quanto alla distrazione dei beni aziendali, all'accertamento avvenuto nel processo penale si aggiungono le prove fornite dal in questa sede che confermano la circostanza Parte_1
CP_ che il ha sottratto alla società i beni facenti parte del ramo d'azienda ceduto in fitto a
. Controparte_2
In atti è presente il contratto stipulato il 30.6.2011 tra l'amministratore (cedente) ed il
(cessionario), nel quale le parti davano concordemente atto che del ramo aziendale CP_2 ceduto facevano parte beni del valore di € 1.109.496,50, di cui € 661.837,94 per le merci in magazzino ed il residuo per i beni strumentali. Ebbene, nessuno di tali beni è stato rinvenuto al momento del fallimento, circostanza che rende evidente la grave responsabilità dell'amministratore.
L'appellato non ha fornito una valida giustificazione alla scelta di cedere in fitto il ramo d'azienda al suocero. Tale condotta ha sottratto alla società l'unico bene aziendale presente nel suo patrimonio, privandola della capacità di produrre utili. Inoltre, dopo la conclusione del contratto l'amministratore non ha mai riscosso alcun canone dal conduttore e non ne ha mai chiesto il pagamento in via stragiudiziale o giudiziale, circostanza che avvalora l'affermazione del Tribunale penale circa la natura simulata dell'atto, evidentemente posto in essere al solo scopo di sottrarre i beni alla massa fallimentare.
In virtù di tali considerazioni questa Corte ritiene che il fallimento abbia dato prova sufficiente della responsabilità dell'amministratore che va, quindi, condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla sua condotta negligente.
Deve, quindi, passarsi alla quantificazione del danno.
Sul punto la Corte non condivide la valutazione del Tribunale, che ha rigettato la domanda ritenendo non provato il danno conseguente alle condotte dell'amministratore.
Secondo il Tribunale, il danno dovrebbe essere identificato nel valore dei beni distratti, ossia
4 nel valore economico che dagli stessi la società avrebbe potuto trarre;
ma poiché il valore del complesso aziendale risultante dall'ultimo bilancio della società, al 31.12.2012, era negativo
(emergendo un valore di patrimonio netto di -43.986,00), ne conseguirebbe che “alcun danno può essere concretamente derivato alla società e ai suoi creditori”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale non è corretto.
Ed infatti, è vero che il danno cagionato dall'amministratore è pari al valore dei beni aziendali distratti, tuttavia tale valore non può identificarsi con l'importo negativo del patrimonio netto riportato nel bilancio. Si tratta di due concetti non assimilabili e non comparabili: il valore del ramo d'azienda è rappresentato dal prezzo di mercato dell'azienda, calcolato con un sistema complesso che tiene conto non solo della somma delle attività e delle passività, ma anche della capacità dell'azienda di generare redditi futuri;
viceversa, il patrimonio netto è dato dalla differenza tra l'insieme delle attività e delle passività della società sulla base dei dati riportati in bilancio.
Dunque, non è possibile affermare che l'azienda distratta non avesse valore solo perché il patrimonio netto riportato nell'ultimo bilancio disponibile era negativo.
Il Tribunale ha poi ritenuto di non poter procedere alla liquidazione equitativa del danno, sia perché il non aveva “indicato le specifiche ragioni impeditive di un rigoroso Parte_1 distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alle condotte contestate”, sia perché "dal momento in cui si sono verificate le condotte omissive contabili contestate – anno 2013 – alla dichiarazione di , avvenuta con sentenza del Parte_1
30.04.2014, non è decorso un tempo così rilevante da far sì che la prosecuzione dell'attività sociale, in assenza di regolare tenuta della contabilità, possa aver cagionato un danno quantificabile anche solo in via equitativa”.
Entrambe le considerazioni non sono condivisibili. Va tenuto conto, infatti, che la difficoltà del di fornire la prova esatta del danno cagionato dall'amministratore è Parte_1 riconducibile proprio alle condotte di mala gestio accertate. L'omessa tenuta delle scritture contabili ed il mancato deposito dei bilanci hanno impedito al Curatore di ricostruire con sufficiente certezza il patrimonio sociale. Allo stesso modo, la totale distrazione dei beni aziendali ceduti non ha consentito di verificare se il valore ad essi attribuito nel contratto di cessione fosse corrispondente al reale valore di mercato dei beni.
5 Tuttavia, la Corte evidenzia che vi è comunque un elemento di prova decisivo che consente di individuare il valore dei beni distratti dall'amministratore.
Ed infatti, il valore dell'azienda può essere desunto dall'ultimo bilancio regolarmente approvato della società, ossia quello al 31.12.2012, nel quale il valore delle immobilizzazioni materiali è indicato in € 352.081. Poiché l'unico bene materiale della società era l'azienda ceduta (con i relativi beni strumentali e le merci), si può ritenere che tale valore fosse coincidente con quello dell'azienda ceduta.
Poiché il valore ricavato con il predetto criterio è superiore alla domanda proposta dal
, limitata ad € 300.000, ne consegue l'accoglimento della domanda proposta Parte_1 dall'appellante e la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 300.000.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite
Alla soccombenza dell'appellato consegue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del danno liquidato in questa sede ed in favore dello Stato, vista l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto di ciò, per il primo grado Parte_1 spettano € 22.000,00 per compensi ed € 3.300,00 per spese generali, mentre per il secondo grado € 20.000,00 per compensi ed € 3.000,00 per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza n. 7265/2022 pubblicata il
19/07/2022 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda proposta dal e condanna al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore del appellante, dell'importo di € 300.000,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali del CP_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 22.000,00 per compensi ed €
6 3.300,00 per spese generali e per il secondo grado in € 20.000,00 per compensi ed € 3.000,00 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 4511/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7265/2022 pubblicata il 19/07/2022 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, pendente
TRA
, in persona del Parte_1
Curatore pro tempore, Dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_2
LA (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caliendo (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta dal
, avente ad oggetto l'azione sociale di Parte_1 responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare proposta nei confronti di in CP_1 qualità di amministratore e liquidatore della società.
1 Il Tribunale ha motivato la propria decisione affermando che il non avrebbe Parte_1 dimostrato quale danno sarebbe derivato dalle condotte negligenti dell'amministratore, consistenti nell'omessa regolare tenuta delle scritture contabili, nel mancato deposito dei bilanci e nella distrazione dei beni aziendali. In mancanza della prova del danno, il Tribunale ha affermato di non poter procedere neanche alla liquidazione equitativa.
Il ha impugnato la sentenza proponendo quattro motivi di gravame con i quali Parte_1 ha, in sintesi, dedotto l'erroneità della sentenza in quanto:
1. l'attore non aveva contestato le condotte di mala gestio addebitategli e il valore dei beni aziendali distratti riportato nell'ultimo bilancio;
2. il Tribunale avrebbe omesso di indicare in motivazione le ragioni per le quali il danno non poteva essere quantificato sulla base del valore dei beni aziendali riportati nell'ultimo bilancio o, in via subordinata, in via equitativa;
3. la responsabilità del convenuto era stata accertata in sede penale, avendo il
Tribunale condannato l'amministratore per il reato di bancarotta, con pronuncia passata in giudicato.
Per tali ragioni il ha chiesto la riforma della sentenza e la condanna Parte_1 dell'appellato al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 300.000,00 o, in subordine, di € 81.084,42.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni.
Dagli atti emerge la prova del compimento di atti di mala gestio da parte di
[...]
nella sua qualità di amministratore e di liquidatore della CP_1 Parte_1 consistenti nell'omessa regolare tenuta delle scritture contabili, nel mancato deposito dei bilanci e nella distrazione dei beni aziendali.
Depone in tal senso, in primo luogo, la sentenza del Tribunale Penale di Napoli n. CP_ 9805/2016 del 7.4.2016, depositata dalla curatela (doc. 9), che ha condannato il per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (per l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti amministrativi) e per il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare (per la distrazione dell'azienda). Nel depositare tale pronuncia il ha allegato che la stessa Parte_1
2 sarebbe passata in cosa giudicata, circostanza che il convenuto non ha mai contestato, per cui secondo l'appellante dovrebbe ritenersi pacifico che la sentenza penale che ha accertato l'occultamento delle scritture contabili e la distrazione del ramo aziendale sia divenuta definitiva. Sul punto si precisa che la giurisprudenza ha chiarito che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la relativa prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022).
Da questo punto di vista, pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato che non vi fosse prova del passaggio in giudicato della sentenza, traendo però da tale premessa una conclusione non condivisibile. La mancanza di definitività della pronuncia penale, infatti, non preclude al giudice civile di poter trarre da essa elementi di giudizio. Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass., Sentenza n.
9957 del 16/04/2025).
CP_ Nel caso in esame nella sentenza il Tribunale ha condannato il per i reati di bancarotta contestatigli avendo egli:
- omesso di depositare le scritture contabili ed i bilanci della società, impedendo in tal modo la ricostruzione del patrimonio aziendale, recando in tal modo grave danno ai creditori;
- distratto i beni aziendali, al fine di recare pregiudizio ai creditori, simulando la conclusione del contratto di affitto del ramo d'azienda del 30.6.2011 con , Controparte_2 suocero dell'amministratore.
CP_ Dalle motivazioni del giudice penale emerge con chiarezza che il ha tenuto una condotta gravemente negligente, omettendo di tenere la contabilità e di depositare i bilanci, nonché sottraendo dal patrimonio sociale i beni aziendali.
CP_ Entrambe le condotte negligenti, specificamente contestate dal al anche Parte_1 in questa sede, hanno trovato conferma anche nel presente processo.
3 Relativamente alla prima contestazione, si osserva che sarebbe spettato all'appellato fornire la prova positiva di aver tenuto una regolare contabilità e di aver depositato periodicamente i bilanci, prova che però non è stata fornita. Tale condotta omissiva è stata certamente negligente, avendo l'amministratore il dovere di tenere una regolare contabilità e di depositare periodicamente i bilanci. Da ciò è certamente conseguito un danno per la società
e per i creditori, essendo stato impedito al Curatore di ricostruire il patrimonio aziendale e di esercitare le eventuali azioni recuperatorie.
Quanto alla distrazione dei beni aziendali, all'accertamento avvenuto nel processo penale si aggiungono le prove fornite dal in questa sede che confermano la circostanza Parte_1
CP_ che il ha sottratto alla società i beni facenti parte del ramo d'azienda ceduto in fitto a
. Controparte_2
In atti è presente il contratto stipulato il 30.6.2011 tra l'amministratore (cedente) ed il
(cessionario), nel quale le parti davano concordemente atto che del ramo aziendale CP_2 ceduto facevano parte beni del valore di € 1.109.496,50, di cui € 661.837,94 per le merci in magazzino ed il residuo per i beni strumentali. Ebbene, nessuno di tali beni è stato rinvenuto al momento del fallimento, circostanza che rende evidente la grave responsabilità dell'amministratore.
L'appellato non ha fornito una valida giustificazione alla scelta di cedere in fitto il ramo d'azienda al suocero. Tale condotta ha sottratto alla società l'unico bene aziendale presente nel suo patrimonio, privandola della capacità di produrre utili. Inoltre, dopo la conclusione del contratto l'amministratore non ha mai riscosso alcun canone dal conduttore e non ne ha mai chiesto il pagamento in via stragiudiziale o giudiziale, circostanza che avvalora l'affermazione del Tribunale penale circa la natura simulata dell'atto, evidentemente posto in essere al solo scopo di sottrarre i beni alla massa fallimentare.
In virtù di tali considerazioni questa Corte ritiene che il fallimento abbia dato prova sufficiente della responsabilità dell'amministratore che va, quindi, condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla sua condotta negligente.
Deve, quindi, passarsi alla quantificazione del danno.
Sul punto la Corte non condivide la valutazione del Tribunale, che ha rigettato la domanda ritenendo non provato il danno conseguente alle condotte dell'amministratore.
Secondo il Tribunale, il danno dovrebbe essere identificato nel valore dei beni distratti, ossia
4 nel valore economico che dagli stessi la società avrebbe potuto trarre;
ma poiché il valore del complesso aziendale risultante dall'ultimo bilancio della società, al 31.12.2012, era negativo
(emergendo un valore di patrimonio netto di -43.986,00), ne conseguirebbe che “alcun danno può essere concretamente derivato alla società e ai suoi creditori”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale non è corretto.
Ed infatti, è vero che il danno cagionato dall'amministratore è pari al valore dei beni aziendali distratti, tuttavia tale valore non può identificarsi con l'importo negativo del patrimonio netto riportato nel bilancio. Si tratta di due concetti non assimilabili e non comparabili: il valore del ramo d'azienda è rappresentato dal prezzo di mercato dell'azienda, calcolato con un sistema complesso che tiene conto non solo della somma delle attività e delle passività, ma anche della capacità dell'azienda di generare redditi futuri;
viceversa, il patrimonio netto è dato dalla differenza tra l'insieme delle attività e delle passività della società sulla base dei dati riportati in bilancio.
Dunque, non è possibile affermare che l'azienda distratta non avesse valore solo perché il patrimonio netto riportato nell'ultimo bilancio disponibile era negativo.
Il Tribunale ha poi ritenuto di non poter procedere alla liquidazione equitativa del danno, sia perché il non aveva “indicato le specifiche ragioni impeditive di un rigoroso Parte_1 distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alle condotte contestate”, sia perché "dal momento in cui si sono verificate le condotte omissive contabili contestate – anno 2013 – alla dichiarazione di , avvenuta con sentenza del Parte_1
30.04.2014, non è decorso un tempo così rilevante da far sì che la prosecuzione dell'attività sociale, in assenza di regolare tenuta della contabilità, possa aver cagionato un danno quantificabile anche solo in via equitativa”.
Entrambe le considerazioni non sono condivisibili. Va tenuto conto, infatti, che la difficoltà del di fornire la prova esatta del danno cagionato dall'amministratore è Parte_1 riconducibile proprio alle condotte di mala gestio accertate. L'omessa tenuta delle scritture contabili ed il mancato deposito dei bilanci hanno impedito al Curatore di ricostruire con sufficiente certezza il patrimonio sociale. Allo stesso modo, la totale distrazione dei beni aziendali ceduti non ha consentito di verificare se il valore ad essi attribuito nel contratto di cessione fosse corrispondente al reale valore di mercato dei beni.
5 Tuttavia, la Corte evidenzia che vi è comunque un elemento di prova decisivo che consente di individuare il valore dei beni distratti dall'amministratore.
Ed infatti, il valore dell'azienda può essere desunto dall'ultimo bilancio regolarmente approvato della società, ossia quello al 31.12.2012, nel quale il valore delle immobilizzazioni materiali è indicato in € 352.081. Poiché l'unico bene materiale della società era l'azienda ceduta (con i relativi beni strumentali e le merci), si può ritenere che tale valore fosse coincidente con quello dell'azienda ceduta.
Poiché il valore ricavato con il predetto criterio è superiore alla domanda proposta dal
, limitata ad € 300.000, ne consegue l'accoglimento della domanda proposta Parte_1 dall'appellante e la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 300.000.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite
Alla soccombenza dell'appellato consegue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del danno liquidato in questa sede ed in favore dello Stato, vista l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto di ciò, per il primo grado Parte_1 spettano € 22.000,00 per compensi ed € 3.300,00 per spese generali, mentre per il secondo grado € 20.000,00 per compensi ed € 3.000,00 per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza n. 7265/2022 pubblicata il
19/07/2022 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda proposta dal e condanna al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore del appellante, dell'importo di € 300.000,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali del CP_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 22.000,00 per compensi ed €
6 3.300,00 per spese generali e per il secondo grado in € 20.000,00 per compensi ed € 3.000,00 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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