Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 2
La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300) non si applica - secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 11 maggio 1990 n.108 - nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali (senza avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro) siano in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia (e non già la pensione di anzianità), essendo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia idonea ad incidere sul regime del rapporto di lavoro consentendo al datore di lavoro il recesso "ad nutum".
Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Giuseppe Cellerino "
" Antonio Lamorgese "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SS EN, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belloni n. 88, presso gli avv.ti Giulio Prosperetti e Paola Emilia Carlini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI BARI Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello, n. 23 presso lo studio dell'avv. Ciro Intino, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Pinto in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
BANCA POPOLARE DI BARI Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
SS EN, come sopra domiciliato rappresentato e difeso;
- controricorrente a ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucera n. 46 in data 8 febbraio 1997. RG 288/06 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli l'avv.ti Giulio Prosperetti e Raffaele Pinto;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lucera, in parziale accoglimento dell'appello proposto da EN AS avverso la sentenza del Pretore della stessa sede - di rigetto della domanda dallo stesso proposta -, ha annullato il licenziamento intimatogli dalla CA Popolare di Bari, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro fino al 1^ agosto 1996 - data di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità - e condannando la CA al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione maturata dal 13 novembre 1995 al 1^ agosto 1996, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al rimborso delle spese dei giudizi. Il Tribunale ha accolto la tesi del lavoratore, secondo la quale l'art. 4, comma secondo, della legge n. 108 del 1990, si interpreta nel senso che il potere del datore di lavoro di licenziare ad nutum i dipendenti sussiste nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, ma non trattamenti previdenziali diversi, ed il AS era stato licenziato quando aveva compiuto il 61^ anno di età e il 37^ di servizio, in possesso, quindi, secondo l'accertamento compiuto dal Pretore, soltanto dei requisiti per la pensione di anzianità.
Il Tribunale, rilevato che durante il giudizio il AS aveva chiesto e ottenuto la pensione di anzianità con decorrenza 1^ agosto 1996, ha limitato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno alla predetta data.
Contro la sentenza ricorrono il AS in via principale per quattro motivi e la CA in via incidentale per due motivi. Il AS resiste con controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
La Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). L'esame del ricorso incidentale deve logicamente precedere quello del ricorso principale poiché la CA domanda la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento del AS.
Non sussiste l'inammissibilità del ricorso, eccepita dal ricorrente principale causa della mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata, perché a tale carenza è possibile sopperire attraverso il contenuto del ricorso medesimo, il quale, nel riferire lo svolgimento del processo, la motivazione ed il dispositivo della sentenza di cui chiede la cassazione, non lascia adito a dubbi circa la sua identificazione (cfr. Cass. 6 giugno 1994, n. 5472). Con il primo motivo del ricorso incidentale - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della l. n.724/94, dell'art. 4, comma secondo, della l. n. 108/1990, degli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro - la CA deduce che il Tribunale avrebbe dovuto applicare soltanto le disposizioni del contratto collettivo, le quali assicurano stabilità convenzionale al personale dirigente fino al compimento del sessantesimo anno di età se in possesso dei requisiti pensionistici;
che, in ogni caso, la lettera dell'art. 4, comma secondo, l. n. 108/1990, non consente dubbi sul fatto che il riferimento non sia alla sola pensione di vecchiaia, come fatto palese dal raffronto con la lettera del sostituito art. 11 l.604/1966 e come impone di ritenere il principio generale secondo il quale le norme vincolistiche sono di natura eccezionale e pertanto non suscettibili di essere interpretate estensivamente;
che le norme che hanno modificato l'età pensionabile non hanno inciso sulla disciplina dei rapporti di lavoro.
Il motivo non è fondato.
Non può essere esaminata la questione dell'applicabilità della sola disciplina contrattuale, nel presupposto che competa al dipendente la qualifica dirigenziale, siccome involge profili di fatto radicalmente nuovi in quanto non sottoposti al vaglio del Tribunale. La sentenza impugnata, infatti, si limita ad osservare che la disciplina limitativa dei licenziamenti non può essere derogata dalla contrattazione collettiva, ma non si occupa minimamente del tema della qualifica spettante al AS e, sul punto, non vi è alcuna censura di omesso esame di fatti decisivi.
Il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali - in modo conforme al diritto.
Recita la norma che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 dello stesso testo normativo, e dell'art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
Se è vero che, a differenza delle sostituite disposizioni dell'art.11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non vi è più il riferimento esplicito alla pensione di vecchiaia, argomenti testuali e sistematici inducono l'interprete a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum. Quanto al primo ordine di argomenti, la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poiché solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 6, d.l 791/81, conv, con l.54/82; art. 6 legge 29 dicembre 1990, n. 407; art. 1, comma 2, d.lgs.30 dicembre 1992, n. 421).
Quanto al secondo ordine di argomenti, va considerato che soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento.
D'altra parte, l'interpretazione accolta offre l'unica lettura della normativa che la rende conforme ai precetti costituzionali (art. 3 e 4), considerato che la pensione di anzianità prescinde, nella sua struttura originaria, dall'età anagrafica. Solo i recenti interventi di riforma del settore, finalizzati nella sostanza ad eliminare le peculiarità dell'istituto fino all'unificazione, nel regime definitivo, dei due tipi di pensione, hanno introdotto, accanto ad una pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva, un tipo di pensione di anzianità per il quale rileva sia il requisito contributivo che quello dell'età anagrafica (art. 1, commi 25 e 28 l. 335/1995). Essa presuppone, perciò, non tanto lo stato di bisogno, collegalo con l'incapacità lavorativa che si presume derivi dal raggiungimento dell'età anagrafica, quanto, con funzione premiale, lo svolgimento per lungo periodo di tempo dell'attività lavorativa.
Orbene, non sarebbe ragionevole che il lavoratore, per il solo fatto di trovarsi nella situazione di poter richiedere l'attribuzione della pensione di anzianità, si trovi a perdere la stabilità del posto di lavoro al compimento del sessantesimo anno di età e possa, quindi, essere privato della facoltà di continuare a lavorare per raggiungere l'anzianità contributiva massima utile o per incrementarla ulteriormente, come invece consentito a colui che ha lavorato per un tempo minore.
Nella decisione di rigetto del primo motivo del ricorso incidentale resta assorbito l'esame del secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nuova, e perciò inammissibile, la richiesta formulata dal AS, per la prima volta in grado di appello, di accertare che al tempo del licenziamento egli non era in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di anzianità.
EN AS, con il primo motivo del ricorso principale, denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. n.300/1970 per avere il Tribunale limitato la tutela reale del posto di lavoro al periodo intercorso dal licenziamento al conseguimento della pensione di anzianità, evento che non equivaleva a rinunzia a riprendere servizio.
Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 108/1190 per non avere il Tribunale considerato che, nell'insussistenza di un'oggettiva impossibilità della reintegrazione, accertata l'illegittimità del recesso, egli avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 1 l. n. 108/1990, in aggiunta al risarcimento del danno, ad optare tra l'effettiva reintegrazione e la percezione di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione.
Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. perché il Tribunale, sancendo la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 1^ agosto 1996, era pervenuto al risultato di negargli il diritto al preavviso di licenziamento. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati.
Ha ragione il ricorrente quando afferma che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro.
La pensione di anzianità è certamente incompatibile - per i lavoratori pensionati o che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 1994 - con il reddito di lavoro dipendente (art 10, commi 6 e 6-bis d.lgs. 503/92, come modificato dall'art. 11, comma 9, l. 537/93), ma lo svolgimento da parte del pensionato di anzianità del lavoro subordinato, nonostante la preclusione, non comporta un'interruzione della pensione, che continua a decorrere con applicazione della perequazione automatica e di ogni eventuale miglioramento;
ne viene soltanto sospeso il pagamento per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato, alla cessazione del quale riprende il trattamento pensionistico, senza che occorra la riliquidazione (peraltro, al momento in cui il titolare di una pensione di anzianità compia l'età pensionabile, si trasforma il titolo della stessa pensione, che diviene di vecchiaia, con conseguente applicazione del regime dei cumuli relativo a tale tipo di pensione: cfr. art. 22, comma sesto, l. 153/1969; art. 10, comma 7, d.lgs. 503/92). La disciplina del cumulo dimostra, quindi, con evidenza l'indifferenza del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, così da escludere che possa considerarsi invalido il secondo se intercorrente con un pensionato di anzianità.
La conclusione è che la sentenza impugnata ha erroneamente statuito che il ripristino del rapporto di lavoro non poteva andare oltre l'epoca del pensionamento, affermando la sussistenza di un'impossibilità giuridica che, invece, come si è visto, le norme non consentono di configurare;
il godimento della pensione poteva avere unicamente rilievo ai fini della liquidazione del risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento illegittimo. La cassazione della statuizione relativa agli effetti derivanti dall'annullamento del licenziamento perché intimato senza giusta causa o giustificato motivo comporta il rinvio ad altro tribunale, che si designa nel Tribunale di Foggia che, in applicazione del principio di diritto enunciato, dovrà precisare la consistenza del diritto del AS alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.
L'esame del quarto ed ultimo motivo del ricorso principale rimane assorbito nella decisione di rigetto del ricorso incidentale in quanto con esso si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accertare che all'epoca del licenziamento non sussistevano i requisiti per conseguire la pensione di anzianità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999