Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3907
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300) non si applica - secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 11 maggio 1990 n.108 - nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali (senza avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro) siano in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia (e non già la pensione di anzianità), essendo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia idonea ad incidere sul regime del rapporto di lavoro consentendo al datore di lavoro il recesso "ad nutum".

Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3907
Data del deposito : 20 aprile 1999

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