Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione.
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- 1. Art. 71https://www.filodiritto.com/
- 2. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2011, n. 36005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36005 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
36 005 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO
- Presidente - SENTENZA Dott.
- Consigliere -N. 2179/2011 MARCELLO ROMBOLA' Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO N. 6354/2011
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
- Consigliere -
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AN NA N. IL 31/01/1945
avverso il decreto n. 596/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 13/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
prale ha clieño l'ammullimento sense mino lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio folons, i ове сепредното мошейнить,ン
Udit i difensor Avv.;
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1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di DA UN diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tre sentenze di condanna, ivi compiutamente indicate, l'ultima delle quali emessa dal medesimo giudice adito, osservando che altra istanza relativa alle medesime sentenze» era stata già rigettata e che nessun elemento di novità veniva prospettato dall'istante.
2. Il difensore del DA ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto di cui trattasi:
- con il primo motivo, per assoluta nullità dello stesso, posto che la pronuncia di
Inammissibilità ex art. 666 comma 2, cod. proc. pen., risultava adottata da magistrato, nominativamente indicato nell'atto d'impugnazione, che lo aveva sottoscritto «per il presidente», ma che non risultava ricoprire funzioni di presidente del tribunale adito e che tale provvedimento neppure poteva ritenersi adottato con decisione collegiale, giacché in tal caso una siffatta decisione si sarebbe comunque dovuta adottare dopo rituale costituzione del contraddittorio;
con il secondo motivo, che la decisione impugnata era comunque errata nel merito, in quanto la seconda istanza conteneva riferimenti giuridici ed elementi fattuali del tutto nuovi e non esaminati in precedenza», deducendo in particolare il ricorrente che la prima istanza, rigettata, «era priva di ogni e qualsivoglia motivazione a supporto della richiesta>.
Considerato in diritto
1. Il ricorso, nei limiti precisati in prosleguo, è fondato e merita accoglimento.
Non essendovi prova che il magistrato che ha sottoscritto il provvedimento non ricoprisse, sia pure temporaneamente, funzioni di presidente dell'11^ sezione penale del tribunale di Milano, risulta decisivo il rilievo che il provvedimento impugnato ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza del DA, sull'errato presupposto che la stessa costituisse la mera riproposizione di precedente istanza già rigettata con provvedimento non impugnato dal ricorrente.
Al riguardo occorre premettere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, 소 я i
" una volta divenuto formalmente Irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche. A tal fine, devono considerarsi «nuovl» non soltanto gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore. L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., infatti, individua la causa di inammissibilità (oltre che nella manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge) nella mera riproposizione di una richiesta basata sui medesimi elementi», con conseguente ammissibilità della richiesta relativa allo stesso oggetto, ma basata su elementi diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano preesistenti o sopravvenuti (così, ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 3739 del
14/10/1991 - 7/11/1991, rlv. 188619, ric. Franceschini).
Orbene, poiché dagli atti risulta che effettivamente, come dedotto dal ricorrente, la prima istanza, allegata al ricorso, a differenza della seconda, si limitava a richiedere il riconoscimento della continuazione tra i reati, sic et sempliciter, perché *evidente», l'esposizione nella nuova istanza di motivi di fatto e di diritto, così come dedotto dal ricorrente, comportava, in effetti, che la richiesta del condannato non poteva essere fondatamente ritenuta un'istanza meramente ripetitiva, priva di «alcun elemento di novità» come apoditticamente affermatonel decreto impugnato, con conseguente obbligo per il giudice dell'esecuzione, di delibare sul merito della stessa.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Il presidente Il consigliere estensoreVelo well Lett DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 4 OTT 2011
CANCELLIERE Rietro D) Mob
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