Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2011, n. 36005
CASS
Sentenza 14 giugno 2011

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Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione.

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  • 1Art. 71
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023

    L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2011, n. 36005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36005
Data del deposito : 14 giugno 2011

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