TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12263/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12263/2020 R.G. LAVORO
TRA
nata in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in allegato al ricorso introduttivo dall'Avv.to Carlo Chiocca, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
c.f. e c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
nella qualità rispettivamente di socio unico e liquidatrice della società C.F._3
SE TA , cancellata il Controparte_3
3.12.2021 quale socio unico della soc. RD SUSHI SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rapp.te p.t., denominata AP srl e cancellata con provvedimento del Controparte_4
22/09/2020
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2020 la ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di essere stata assunta l'08/10/2019 dalla soc. con contratto a tempo determinato Controparte_5 per il periodo dal 14/10/2019 al 31/12/2019, con qualifica di addetta alle vendite ed inquadramento nel VI livello del CCNL Alimentari e Industria, con retribuzione oraria di € 8,90942 e con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00; di essere stata trasferita in data 21/10/2019 presso la società CA US Srl Unipersonale a seguito di cessione del ramo di azienda con diritto alla conservazione “presso la società subentrante tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso la società US Roma Soc. Coop. tra cui TFR, premi, permessi residui, ferie ….”; che il contratto veniva prorogato in data 27/12/2019 dalla CA US srl unipersonale con scadenza fino al giorno 01/03/2020; di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente dal giorno 08/10/2019 presso il “US Express” sito all'interno del sito in Aversa Parte_2 alla Via E. Corciani 73, occupandosi della preparazione dei pasti di sushi e dei preconfezionati sushi;
che, diversamente da quanto pattuito, aveva osservato l'orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 17:00, mentre il Mercoledì era unico giorno di riposo, percependo una retribuzione di € 1.200,00 mensili;
che il rapporto era cessato a seguito di licenziamento per essere stata contattata telefonicamente in data 31/01/2020 da tale , manager della US Roma Soc. Coop, che Per_1 comunicava che dal giorno successivo non si sarebbe più dovuta recare al lavoro;
di aver impugnato il licenziamento senza esito alcuno e di aver richiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato del 01/03/2020, il pagamento dei crediti residui nonché del T.F.R. maturato e non percepito, senza ricevere alcuna risposta.
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 08/10/2019 (data di assunzione) al 29/02/2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro con le mansioni effettivamente svolte e quindi con diritto al definitivo inquadramento al livello VI dell'invocato CCNL Alimentari Industria. Per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in narrativa, la società resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 3.846,55, di cui all'allegato prospetto sindacale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., vinte le spese di lite.
All'udienza del 20/09/2021, stante la cancellazione della società CA US srl, denominata AP srl in liquidazione con provvedimento del 22/09/2020, la causa veniva interrotta con ordinanza del
20/09/2021. Il giudizio veniva poi riassunto nei confronti della società SS srls quale socio della società cancellata ex art. 2495 comma 2 e 3 cc;
che, tuttavia, anche la predetta società veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/12/2021, per cui con ordinanza del 18/07/2024 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso in riassunzione del 30.09.2024 il giudizio veniva da ultimo riassunto rispettivamente nei confronti del socio unico e del liquidatore della predetta società ex art.2495 cc CP_1 Controparte_2 comma 2 e 3, ai fini dell'accertamento delle somme spettanti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. I resistenti non si sono costituiti in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'istante agisce, dopo la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma essere stato lavoratore dipendente, nei confronti della persona fisica del socio per il solo accertamento di un credito retributivo non soddisfatto.
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla fattispecie.
L'art. 2945 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale.
Deve, quindi, ritenersi che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (Cass., Sez. Unite, nn. 6070 e 6071 del 2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod. proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione – trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. del 16 maggio
2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. Unite 6070/2013 e
Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “..pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016; nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'Amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n.
7676 del 2012) - intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui
"Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte
o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire
o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Tale più recente interpretazione, a cui la scrivente si uniforma, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione
(anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
6070/2013: “alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché' da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…”
E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2015 n. 16262).
Alla stregua di tali principi deve ritenersi ammissibile l'azione proposta perché azionata nei confronti del socio e del liquidatore della società SS srls, cancellata dal Registro delle Imprese sin dal
03/12/2021, come da visura camerale in atti.
Nel merito dall'istruttoria orale e dalla documentazione depositata (cfr. contratto di assunzione e proroga e verbali in atti) risulta provato lo svolgimento da parte dell'istante della prestazione di lavoro alle dipendenze della CA US Srl Unipersonale dal 14/10/2019 al 31/1/2020, data in cui il rapporto è cessato a seguito di licenziamento, con qualifica di addetta alle vendite ed inquadramento nel VI livello del CCNL Alimentari e Industria, con retribuzione oraria di € 8,90942 e con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00 (per 12 ore settimanali), come previsto per contratto.
Inoltre, con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, osserva il Tribunale che dall'attività istruttoria espletata può dirsi raggiunta la prova dell'osservanza di un maggiore orario di lavoro, rispetto a quello emergente dal contratto di assunzione.
Invero il teste ha dichiarato “(…) La mia ragazza non lavora più, ha però lavorato Testimone_1 dal 14 ottobre 2019 sino al 31 gennaio 2020 con la CA US srl. La CA US si trova ad Aversa nel supermercato Lavorava dalle 8 del mattino fino alle 17 tutti i giorni tranne il giovedì. Parte_2
Lavorava anche di sabato e di domenica facendo lo stesso orario. Faceva chef di sushi, prima di questo lavoro lavorava per la compagnia sushi gourmet presso l'Auchan di Giugliano. Percepiva 1.200 euro al mese. Non ha mai goduto di ferie o festività. Era pagata con busta paga. Il 31 gennaio 2020 ha ricevuto una chiamata verso le 11 del mattino ed è stata così licenziata la motivazione era legata ad una carenza di vendita del sushi. Tuttavia, posso confermare che ad oggi il reparto sushi non è stato ancora chiuso. La mia compagna non ha mai ricevuto né TFR nè l'ultimo mese di lavoro e la tredicesima. In quel periodo ero due settimane in Germania e due settimane a casa e in quelle due settimane che ero a casa andavo a prendere e portare la mia fidanzata a lavoro. Spesso sono anche entrato e ho visto la mia fidanzata lavorare, inoltre ogni giorno mi mandava foto delle sue composizioni che mandava al suo capo che controllava quanti pezzi di sushi faceva. Il manager del in Aversa si chiama Raffaele ma gestisce le risorse umane del per tutta Parte_2 Per_1 Parte_2 la Campania”.
Il teste ha confermato che la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo, per circa otto ore al giorno. Lo stesso vale con riguardo al mancato godimento di giorni di ferie potendo ritenersi raggiunta la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per l'intero periodo di lavoro, senza pause per la lavoratrice.
Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste (cfr. dichiarazione in Testimone_2 atti).
Tanto premesso, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, secondo l'articolazione oraria e con le mansioni indicate in ricorso e risultanti dal contratto di assunzione, va rilevato che i resistenti, che sono rimasti contumaci nel giudizio, non hanno fornito la prova del pagamento della retribuzione dell'ultimo mese di lavoro, della 13° mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del TFR.
Ai fini della quantificazione del predetto credito può tenersi conto dei conteggi allegati dalla parte, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti ed elaborati tenuto conto della retribuzione percepita per contratto e utile ai fini del TFR e considerato che il rapporto di lavoro è cessato il
31.01.2020 e non il 29.02.2020 (come indicato nei conteggi). Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la RD SUSHI SRL UNIPERSONALE con diritto dell'odierna parte ricorrente al credito di € 2.450,25 di cui € 350,25 a titolo di TFR oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo.
Con riguardo invece alla domanda di condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 2945, c.2 e 3 c.c. va osservato che parte ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza delle condizioni di cui alla citata normativa, nè risulta che vi sia stato un riparto di attivo al momento della liquidazione e cancellazione della società, con conseguente inoperatività della responsabilità dei resistenti per i debiti della società estinta.
La natura e i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara intercorso il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la RD SUSHI SRL UNIPERSONALE, con le modalità di cui in parte motiva, nonché dichiara sussistere il diritto di credito di parte ricorrente ad euro € 2.450,25 per le causali di cui in parte motiva di cui € 350,25 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
-rigetta per il resto la domanda;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12263/2020 R.G. LAVORO
TRA
nata in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in allegato al ricorso introduttivo dall'Avv.to Carlo Chiocca, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
c.f. e c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
nella qualità rispettivamente di socio unico e liquidatrice della società C.F._3
SE TA , cancellata il Controparte_3
3.12.2021 quale socio unico della soc. RD SUSHI SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rapp.te p.t., denominata AP srl e cancellata con provvedimento del Controparte_4
22/09/2020
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2020 la ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di essere stata assunta l'08/10/2019 dalla soc. con contratto a tempo determinato Controparte_5 per il periodo dal 14/10/2019 al 31/12/2019, con qualifica di addetta alle vendite ed inquadramento nel VI livello del CCNL Alimentari e Industria, con retribuzione oraria di € 8,90942 e con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00; di essere stata trasferita in data 21/10/2019 presso la società CA US Srl Unipersonale a seguito di cessione del ramo di azienda con diritto alla conservazione “presso la società subentrante tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso la società US Roma Soc. Coop. tra cui TFR, premi, permessi residui, ferie ….”; che il contratto veniva prorogato in data 27/12/2019 dalla CA US srl unipersonale con scadenza fino al giorno 01/03/2020; di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente dal giorno 08/10/2019 presso il “US Express” sito all'interno del sito in Aversa Parte_2 alla Via E. Corciani 73, occupandosi della preparazione dei pasti di sushi e dei preconfezionati sushi;
che, diversamente da quanto pattuito, aveva osservato l'orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 17:00, mentre il Mercoledì era unico giorno di riposo, percependo una retribuzione di € 1.200,00 mensili;
che il rapporto era cessato a seguito di licenziamento per essere stata contattata telefonicamente in data 31/01/2020 da tale , manager della US Roma Soc. Coop, che Per_1 comunicava che dal giorno successivo non si sarebbe più dovuta recare al lavoro;
di aver impugnato il licenziamento senza esito alcuno e di aver richiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato del 01/03/2020, il pagamento dei crediti residui nonché del T.F.R. maturato e non percepito, senza ricevere alcuna risposta.
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 08/10/2019 (data di assunzione) al 29/02/2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro con le mansioni effettivamente svolte e quindi con diritto al definitivo inquadramento al livello VI dell'invocato CCNL Alimentari Industria. Per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in narrativa, la società resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 3.846,55, di cui all'allegato prospetto sindacale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., vinte le spese di lite.
All'udienza del 20/09/2021, stante la cancellazione della società CA US srl, denominata AP srl in liquidazione con provvedimento del 22/09/2020, la causa veniva interrotta con ordinanza del
20/09/2021. Il giudizio veniva poi riassunto nei confronti della società SS srls quale socio della società cancellata ex art. 2495 comma 2 e 3 cc;
che, tuttavia, anche la predetta società veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/12/2021, per cui con ordinanza del 18/07/2024 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso in riassunzione del 30.09.2024 il giudizio veniva da ultimo riassunto rispettivamente nei confronti del socio unico e del liquidatore della predetta società ex art.2495 cc CP_1 Controparte_2 comma 2 e 3, ai fini dell'accertamento delle somme spettanti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. I resistenti non si sono costituiti in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'istante agisce, dopo la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma essere stato lavoratore dipendente, nei confronti della persona fisica del socio per il solo accertamento di un credito retributivo non soddisfatto.
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla fattispecie.
L'art. 2945 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale.
Deve, quindi, ritenersi che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (Cass., Sez. Unite, nn. 6070 e 6071 del 2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod. proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione – trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. del 16 maggio
2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. Unite 6070/2013 e
Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “..pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016; nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'Amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n.
7676 del 2012) - intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui
"Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte
o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire
o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Tale più recente interpretazione, a cui la scrivente si uniforma, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione
(anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
6070/2013: “alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché' da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…”
E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2015 n. 16262).
Alla stregua di tali principi deve ritenersi ammissibile l'azione proposta perché azionata nei confronti del socio e del liquidatore della società SS srls, cancellata dal Registro delle Imprese sin dal
03/12/2021, come da visura camerale in atti.
Nel merito dall'istruttoria orale e dalla documentazione depositata (cfr. contratto di assunzione e proroga e verbali in atti) risulta provato lo svolgimento da parte dell'istante della prestazione di lavoro alle dipendenze della CA US Srl Unipersonale dal 14/10/2019 al 31/1/2020, data in cui il rapporto è cessato a seguito di licenziamento, con qualifica di addetta alle vendite ed inquadramento nel VI livello del CCNL Alimentari e Industria, con retribuzione oraria di € 8,90942 e con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00 (per 12 ore settimanali), come previsto per contratto.
Inoltre, con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, osserva il Tribunale che dall'attività istruttoria espletata può dirsi raggiunta la prova dell'osservanza di un maggiore orario di lavoro, rispetto a quello emergente dal contratto di assunzione.
Invero il teste ha dichiarato “(…) La mia ragazza non lavora più, ha però lavorato Testimone_1 dal 14 ottobre 2019 sino al 31 gennaio 2020 con la CA US srl. La CA US si trova ad Aversa nel supermercato Lavorava dalle 8 del mattino fino alle 17 tutti i giorni tranne il giovedì. Parte_2
Lavorava anche di sabato e di domenica facendo lo stesso orario. Faceva chef di sushi, prima di questo lavoro lavorava per la compagnia sushi gourmet presso l'Auchan di Giugliano. Percepiva 1.200 euro al mese. Non ha mai goduto di ferie o festività. Era pagata con busta paga. Il 31 gennaio 2020 ha ricevuto una chiamata verso le 11 del mattino ed è stata così licenziata la motivazione era legata ad una carenza di vendita del sushi. Tuttavia, posso confermare che ad oggi il reparto sushi non è stato ancora chiuso. La mia compagna non ha mai ricevuto né TFR nè l'ultimo mese di lavoro e la tredicesima. In quel periodo ero due settimane in Germania e due settimane a casa e in quelle due settimane che ero a casa andavo a prendere e portare la mia fidanzata a lavoro. Spesso sono anche entrato e ho visto la mia fidanzata lavorare, inoltre ogni giorno mi mandava foto delle sue composizioni che mandava al suo capo che controllava quanti pezzi di sushi faceva. Il manager del in Aversa si chiama Raffaele ma gestisce le risorse umane del per tutta Parte_2 Per_1 Parte_2 la Campania”.
Il teste ha confermato che la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo, per circa otto ore al giorno. Lo stesso vale con riguardo al mancato godimento di giorni di ferie potendo ritenersi raggiunta la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per l'intero periodo di lavoro, senza pause per la lavoratrice.
Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste (cfr. dichiarazione in Testimone_2 atti).
Tanto premesso, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, secondo l'articolazione oraria e con le mansioni indicate in ricorso e risultanti dal contratto di assunzione, va rilevato che i resistenti, che sono rimasti contumaci nel giudizio, non hanno fornito la prova del pagamento della retribuzione dell'ultimo mese di lavoro, della 13° mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del TFR.
Ai fini della quantificazione del predetto credito può tenersi conto dei conteggi allegati dalla parte, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti ed elaborati tenuto conto della retribuzione percepita per contratto e utile ai fini del TFR e considerato che il rapporto di lavoro è cessato il
31.01.2020 e non il 29.02.2020 (come indicato nei conteggi). Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la RD SUSHI SRL UNIPERSONALE con diritto dell'odierna parte ricorrente al credito di € 2.450,25 di cui € 350,25 a titolo di TFR oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo.
Con riguardo invece alla domanda di condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 2945, c.2 e 3 c.c. va osservato che parte ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza delle condizioni di cui alla citata normativa, nè risulta che vi sia stato un riparto di attivo al momento della liquidazione e cancellazione della società, con conseguente inoperatività della responsabilità dei resistenti per i debiti della società estinta.
La natura e i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara intercorso il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la RD SUSHI SRL UNIPERSONALE, con le modalità di cui in parte motiva, nonché dichiara sussistere il diritto di credito di parte ricorrente ad euro € 2.450,25 per le causali di cui in parte motiva di cui € 350,25 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
-rigetta per il resto la domanda;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano