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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 1137/2023
promossa da
p.i. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio D'Amato, come Parte_1 P.IVA_1
da procura in atti;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(p.i. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Sassaroli, come da CP_1 P.IVA_2
procura in atti;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di remissione della causa in decisione del 12.12.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 277/2023 del 11.3.2023 emesso dal Tribunale di Macerata, con il quale si è ingiunto alla il pagamento in favore della della somma Parte_2 CP_1 di euro 16.944,47 quale sorte derivante dal mancato pagamento delle fatture di vendita di bottiglie di acqua, di seguito indicate: pagina 1 di 8 - n. 3272 del 14/07/2022 di € 676,37;
- n. 3465 del 20/07/2022 di € 902,76;
- n. 3620 del 26/07/2022 di € 1.466,55;
- n. 3871 del 03/08/2022 di € 1.515,01;
- n. 4028 del 09/08/2022 di € 1.743,54;
- n. 4480 del 25/08/2022 di € 1.654,82;
- n. 4895 del 12/09/2022 di € 1.743,77;
- n. 5119 del 23/09/2022 di € 1.832,95
- n. 5401 del 11/10/2022 di € 1.743,54
- n. 5630 del 25/10/2022 di € 1.832,95;
- n. 5981 del 14/11/2022 di € 1.832,21. oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 540,00 per compensi professionali, in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali
15%, cap e iva e successive occorrende.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore del Tribunale di Roma sia sul presupposto che la società opponente ha sede nella città capitolina, luogo nel quale doveva essere eseguita la contestata prestazione, sia sull'assunto che il credito portato ad ingiunzione difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 1182, comma terzo, c.c., pertanto trova applicazione la norma di cui al quarto comma del medesimo articolo.
Quanto al merito, l'opponente, premesso che in passato ha intrattenuto rapporti di fornitura con la ha contestato di aver ricevuto la merce di cui alle fatture in CP_1 oggetto e di aver sottoscritto i relativi documenti di trasposto (prodotti da nel CP_1 procedimento monitorio), deducendo altresì l'assenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto le predette forniture di cui alle fatture su indicate, ed un accordo circa la variazione dei prezzi effettuata unilateralmente dall'opposta, concludendo per la dichiarazione di incompetenza del presente Ufficio Giudicante e per la revoca/nullità del presente decreto ingiuntivo opposto.
La costituitasi con comparsa depositata il 15.9.2023, ha contestato quanto CP_1 eccepito e dedotto dalla controparte precisando che il rapporto contrattuale a monte delle fatture emesse è deducibile anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e che la medesima opposta, “-lungi dal domandare l'emissione di una nota di credito - ha adoperato tali fatture nella propria contabilità ordinaria non solo ai fini della rivalsa dell'IVA nei confronti dell'Erario, ma anche ai fini dell'imputazione di detta somma € 16.944,47 alla stregua di costo di impresa, con tutti i conseguenti e relativi benefici in sede di redazione pagina 2 di 8 del bilancio di esercizio” (v. pag. 8, comparsa), concludendo per la concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/23 in quanto l'opposizione non risulta essere fondata su prova scritta né sono state offerte prove di pronta soluzione e per il rigetto dell'odierna opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre che per la condanna dell'opponente per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 14.2.2024 è stato escusso il teste di parte opposta, Testimone_1 agente di commercio di quest'ultima, il quale ha confermato che la modalità di siglatura riportata nei DDT agli atti risulta essere quella solita della seppur senza Parte_1 conoscere il nome del firmatario, confermando che la medesima società opponente ha accettato la merce oggetto di dette fatture senza sollevare alcuna contestazione.
Il legale rappresentante della sentito in sede di Parte_1 Parte_3 interrogatorio formale all'udienza del 15.5.2024, ha invece confermato quanto già dedotto nell'atto di citazione, dichiarando, tuttavia, che le fatture in oggetto “credo [che le fatture] siano state comunque registrate e credo che sia stata recuperata l'iva, sono questioni che segue il commercialista”.
All'udienza del 15.5.2024 è stato anche sentito il teste della Parte_1 Tes_2
dipendente della medesima società, il quale ha affermato di essere lui il soggetto
[...] deputato a firmare i DDT e di non riconoscere la firma in calce ai DDT prodotti dalla
, ribadendo che l'ultimo scarico di acqua della è avvenuto a giugno CP_1 CP_1
2022.
Con decreto del 21.5.2024, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stato ordinato alla Parte_1
“di produrre in giudizio copia conforme del Registro Iva Acquisti anno 2022 delle
Dichiarazioni e Liquidazioni IVA periodiche (LIPE) relative alle transazioni commerciali del III e IV trimestre 2022 al fine di constare l'avvenuta registrazione nella contabilità delle fatture su indicate”.
Il 9.12.2024, la ha depositato la documentazione di cui al predetto ordine Parte_1 ex art. 210 c.p.c. in sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione.
***
L'opposizione è infondata e quindi va respinta.
Anzitutto, quanto alla doglianza attorea circa l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Macerata in favore di quello di Roma, va osservato che la disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è
pagina 3 di 8 operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (cft. Cassazione civile, sez. II , 12/12/2019 , n. 32692).
In ogni caso, posto l'inadempimento da parte dell'acquirente nella mancata corresponsione del prezzo, va ricordato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del “forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (cft. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020,
n.19894).
Ne deriva che ha correttamente instaurato il giudizio monitorio dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata, luogo di domicilio del venditore-creditore.
Per quanto attiene il merito della vicenda, all'esito dell'istruzione della presente controversia, risultano infondate le contestazioni formulate dalla in sede di Parte_1 opposizione.
A ben vedere, la medesima società opponente sostiene di non aver sottoscritto alcun contratto con la in merito alla merce di cui alle fatture oggetto del CP_1 provvedimento ingiuntivo.
Contesta l'avvenuta consegna di detta merce e disconosce le sottoscrizioni apposte ai relativi documenti di trasporto, specificando che negli stessi DDT -allegati al ricorso in fase monitoria- sono presenti degli “scarabocchi” sopra la scritta “ non Parte_1 riconducibili a quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., va anzitutto rilevato che il disconoscimento di una sottoscrizione della scrittura privata (nel caso di specie, gli DDT allegati al ricorso monitorio) deve avvenire in modo tale da prospettare inequivocabilmente a chi ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa, per potersi avvalere del documento medesimo: in sostanza, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento ed il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cft. Corte appello Potenza,
08/02/2024, n.73). pagina 4 di 8 Ebbene, la nel proprio atto introduttivo, “contesta i documenti di trasporto Parte_1 allegati al ricorso monitorio, in particolare contesta di aver firmato i DDT allegati, contesta e disconosce formalmente che le firme apposte sui DDT di cui al docc. 1 allegato al ricorso avverso, siano del legale rapp.nte ovvero di altro soggetto Parte_3 della Società autorizzato alla ricezione/sigla;
4. ed invero, è sufficiente esaminare i DDT avversari, per rendersi conto che sopra gli stessi vi è la scritta a penna, e Parte_1 sopra degli “scarabocchi” non riconducibili all'AU della ovvero altro Parte_1 dipendente della stessa” (v. pag. 3, opposizione).
Di contro la deduce e produce una serie di DDT relativi ai pregressi rapporti CP_1 commerciali con l'opponente, dai quali sono individuabili le sottoscrizioni apposte da quest'ultima (fatto pacifico tra le parti, stante l'assenza di successive contestazioni sul punto), contraddicendo puntualmente quanto dedotto dalla stessa Controparte_2
a sostegno della propria pretesa creditoria, la ha altresì prodotto la
[...] CP_1 corrispondenza intrattenuta tra le odierne contendenti (v. doc. 4, comparsa), dalla quale emerge, contrariamente a quanto emerso dalle prove orali espletate nell'udienza del
15.5.2024, che i rapporti commerciali tra le medesime si sono protratti, quanto meno, sino ad ottobre 2022, quando ha inviato l'ordine di fornitura -mail del Controparte_3
20.10.2022, indirizzato ad - di “7 pedane di 1,5 naturale Persona_1 CP_1
5 pedane da 1,5 di med. gas. 1+1 da ½ litro”, fatto, come già evidenziato, non contestato dalla controparte, quindi pacifico tra le parti, così come l'ordine di fornitura effettuato con mail del 28.7.2022 (parzialmente modificato con nuovo ordine del 24.8.2022).
Quanto alle doglianze attoree circa la variazione dei prezzi delle bottiglie effettuata unilateralmente dalla va osservato che, sempre dalla corrispondenza di cui al CP_1 doc. 4 prodotto da quest'ultima, l'odierna società opposta ha comunicato alla Parte_1 le nuove condizioni contrattuali e quest'ultima nulla ha eccepito a riguardo,
[...] procedendo comunque ad effettuare nuovi ordini di fornitura merce (quelli del 28.7.2022
e 20.10.2022), così da ritenere che le medesime modifiche contrattuali sono state accettate dall'opponente per facta concludentia.
Dirimente, comunque, risulta essere la documentazione depositata il 9.12.2024 da a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice con Parte_1 decreto del 21.5.2024 su richiesta di volto a provare l'avvenuta annotazione CP_1 nel registro IVA delle fatture allegare in sede monitoria.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano,
pagina 5 di 8 rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (cft. Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n.32935).
Orbene, va osservato che le fatture oggetto del d.i. n. 277/2023, su indicate, risultano essere state annotate dall'odierna opponente nel proprio registro IVA, come desumibile dalla predetta documentazione contabile/fiscale depositata il 9.12.2024 (doc. “REGISTRO
IVA ACQUISTI TRIMESTRALE 2022 ”, pagine da 55 a 73) e come Parte_1 confessato dal legale rappresentante della medesima società opponente in sede di interrogatorio formale del 15.5.2024.
Nello specifico, risulta che le medesime fatture sono state registrate dalla Parte_1 con i seguenti nn. di protocollo:
- n. 3272 del 14/07/2022 di € 676,37: n. prot. 308, registrata il 30.9.2022
- n. 3465 del 20/07/2022 di € 902,76: n. prot. 314, registrata il 30.9.2022
- n. 3620 del 26/07/2022 di € 1.466,55: n. prot. 316, registrata il 30.9.2022
- n. 3871 del 03/08/2022 di € 1.515,01: n. prot. 320, registrata il 30.9.2022
- n. 4028 del 09/08/2022 di € 1.743,54: n. prot. 322, registrata il 30.9.2022
- n. 4480 del 25/08/2022 di € 1.654,82: n. prot. 329, registrata il 30.9.2022
- n. 4895 del 12/09/2022 di € 1.743,77: n. prot. 337, registrata il 30.9.2022
- n. 5119 del 23/09/2022 di € 1.832,95, n. prot. 346, registrata il 30.9.2022
- n. 5401 del 11/10/2022 di € 1.743,54: n. prot. 357, registrata il 31.12.2022
- n. 5630 del 25/10/2022 di € 1.832,95: n. prot. 379, registrata il 31.12.2022
- n. 5981 del 14/11/2022 di € 1.832,21: n. prot. 414, registrata il 31.12.2022
Ciò posto, risulta provato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e per tale ragione la presente opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue, ex art. 653 e ss cpc la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
In merito alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di considerato lo scaglione € 5.201,00 – € 26.000,00, il Parte_1 quantum va determinato, in applicazione dei valori medi di ciascuna fase e relativi al medesimo scaglione di cui sopra, nella somma complessiva di € 5.077,00; il tutto oltre accessori come per legge.
Quanto alla richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
pagina 6 di 8 c.p.c. formulata da si ritiene che ricorrono i presupposti di condanna per CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cft.
Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831).
La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di responsabilità aggravata ex articolo
96, comma 3, del c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto - la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679).
Si evidenzia, infine, che in tema di responsabilità aggravata, non è necessaria la consapevolezza dell'infondatezza della domanda proposta, essendo sufficiente il mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda (cfr. Corte appello, Potenza, 27/05/2024, n. 251).
Ciò premesso, la ha proposto la presente opposizione non sorretta da alcuna Parte_1 prova scritta idonea né tanto meno ha operato rituali produzioni sul piano istruttorio in merito a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto introduttivo, disattendendo le comuni regole di diligenza processuale.
Inoltre, non ha preso alcuna posizione riguardo a quanto dedotto e prodotto da CP_1 in punto di corrispondenza tra le due società nel periodo luglio – ottobre 2022 (doc. 4), circostanza pacifica, palesando così il fine prevalentemente dilatorio della presente opposizione.
La condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. va disposta quando risulta che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate (cfr. Tribunale Monza sez. I, 02/03/2020, n.487), come pagina 7 di 8 è emerso nella fattispecie in esame a seguito dell'interrogatorio formale di Parte_3
legale rappresentante dell'opponente, riguardo alla registrazione delle anzi
[...] citate fatture (e, quindi, stante il carattere confessorio della condotta posta in essere).
Va infine considerato anche il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 3 del
D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, per lo spreco della risorsa giustizia.
Riguardo al quantum si ritiene che l'entità dell'attività processuale inutilmente svolta e l'importo delle spese processuali siano parametri utilizzabili per la quantificazione equitativa della somma dovuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
In definitiva, ritenuta, per quanto su esposto, la responsabilità ex art. 96 co. 3° cpc dell'opponente si quantifica il danno in euro 2.538,50 corrispondente al 50% dell'ammontare delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 277/2023 e tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
- Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 277\2023.
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 spese generali;
- Condanna altresì l pagamento in favore di ella Parte_1 CP_1 somma di euro 2.538,50 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- Condanna, infine, al pagamento in favore della cassa delle Parte_1 ammende di una somma di denaro pari ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Macerata, 15/01/2025
Il Giudice
Umberto Rana
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 1137/2023
promossa da
p.i. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio D'Amato, come Parte_1 P.IVA_1
da procura in atti;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(p.i. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Sassaroli, come da CP_1 P.IVA_2
procura in atti;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di remissione della causa in decisione del 12.12.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 277/2023 del 11.3.2023 emesso dal Tribunale di Macerata, con il quale si è ingiunto alla il pagamento in favore della della somma Parte_2 CP_1 di euro 16.944,47 quale sorte derivante dal mancato pagamento delle fatture di vendita di bottiglie di acqua, di seguito indicate: pagina 1 di 8 - n. 3272 del 14/07/2022 di € 676,37;
- n. 3465 del 20/07/2022 di € 902,76;
- n. 3620 del 26/07/2022 di € 1.466,55;
- n. 3871 del 03/08/2022 di € 1.515,01;
- n. 4028 del 09/08/2022 di € 1.743,54;
- n. 4480 del 25/08/2022 di € 1.654,82;
- n. 4895 del 12/09/2022 di € 1.743,77;
- n. 5119 del 23/09/2022 di € 1.832,95
- n. 5401 del 11/10/2022 di € 1.743,54
- n. 5630 del 25/10/2022 di € 1.832,95;
- n. 5981 del 14/11/2022 di € 1.832,21. oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 540,00 per compensi professionali, in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali
15%, cap e iva e successive occorrende.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore del Tribunale di Roma sia sul presupposto che la società opponente ha sede nella città capitolina, luogo nel quale doveva essere eseguita la contestata prestazione, sia sull'assunto che il credito portato ad ingiunzione difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 1182, comma terzo, c.c., pertanto trova applicazione la norma di cui al quarto comma del medesimo articolo.
Quanto al merito, l'opponente, premesso che in passato ha intrattenuto rapporti di fornitura con la ha contestato di aver ricevuto la merce di cui alle fatture in CP_1 oggetto e di aver sottoscritto i relativi documenti di trasposto (prodotti da nel CP_1 procedimento monitorio), deducendo altresì l'assenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto le predette forniture di cui alle fatture su indicate, ed un accordo circa la variazione dei prezzi effettuata unilateralmente dall'opposta, concludendo per la dichiarazione di incompetenza del presente Ufficio Giudicante e per la revoca/nullità del presente decreto ingiuntivo opposto.
La costituitasi con comparsa depositata il 15.9.2023, ha contestato quanto CP_1 eccepito e dedotto dalla controparte precisando che il rapporto contrattuale a monte delle fatture emesse è deducibile anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e che la medesima opposta, “-lungi dal domandare l'emissione di una nota di credito - ha adoperato tali fatture nella propria contabilità ordinaria non solo ai fini della rivalsa dell'IVA nei confronti dell'Erario, ma anche ai fini dell'imputazione di detta somma € 16.944,47 alla stregua di costo di impresa, con tutti i conseguenti e relativi benefici in sede di redazione pagina 2 di 8 del bilancio di esercizio” (v. pag. 8, comparsa), concludendo per la concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/23 in quanto l'opposizione non risulta essere fondata su prova scritta né sono state offerte prove di pronta soluzione e per il rigetto dell'odierna opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre che per la condanna dell'opponente per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 14.2.2024 è stato escusso il teste di parte opposta, Testimone_1 agente di commercio di quest'ultima, il quale ha confermato che la modalità di siglatura riportata nei DDT agli atti risulta essere quella solita della seppur senza Parte_1 conoscere il nome del firmatario, confermando che la medesima società opponente ha accettato la merce oggetto di dette fatture senza sollevare alcuna contestazione.
Il legale rappresentante della sentito in sede di Parte_1 Parte_3 interrogatorio formale all'udienza del 15.5.2024, ha invece confermato quanto già dedotto nell'atto di citazione, dichiarando, tuttavia, che le fatture in oggetto “credo [che le fatture] siano state comunque registrate e credo che sia stata recuperata l'iva, sono questioni che segue il commercialista”.
All'udienza del 15.5.2024 è stato anche sentito il teste della Parte_1 Tes_2
dipendente della medesima società, il quale ha affermato di essere lui il soggetto
[...] deputato a firmare i DDT e di non riconoscere la firma in calce ai DDT prodotti dalla
, ribadendo che l'ultimo scarico di acqua della è avvenuto a giugno CP_1 CP_1
2022.
Con decreto del 21.5.2024, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stato ordinato alla Parte_1
“di produrre in giudizio copia conforme del Registro Iva Acquisti anno 2022 delle
Dichiarazioni e Liquidazioni IVA periodiche (LIPE) relative alle transazioni commerciali del III e IV trimestre 2022 al fine di constare l'avvenuta registrazione nella contabilità delle fatture su indicate”.
Il 9.12.2024, la ha depositato la documentazione di cui al predetto ordine Parte_1 ex art. 210 c.p.c. in sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione.
***
L'opposizione è infondata e quindi va respinta.
Anzitutto, quanto alla doglianza attorea circa l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Macerata in favore di quello di Roma, va osservato che la disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è
pagina 3 di 8 operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (cft. Cassazione civile, sez. II , 12/12/2019 , n. 32692).
In ogni caso, posto l'inadempimento da parte dell'acquirente nella mancata corresponsione del prezzo, va ricordato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del “forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (cft. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020,
n.19894).
Ne deriva che ha correttamente instaurato il giudizio monitorio dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata, luogo di domicilio del venditore-creditore.
Per quanto attiene il merito della vicenda, all'esito dell'istruzione della presente controversia, risultano infondate le contestazioni formulate dalla in sede di Parte_1 opposizione.
A ben vedere, la medesima società opponente sostiene di non aver sottoscritto alcun contratto con la in merito alla merce di cui alle fatture oggetto del CP_1 provvedimento ingiuntivo.
Contesta l'avvenuta consegna di detta merce e disconosce le sottoscrizioni apposte ai relativi documenti di trasporto, specificando che negli stessi DDT -allegati al ricorso in fase monitoria- sono presenti degli “scarabocchi” sopra la scritta “ non Parte_1 riconducibili a quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., va anzitutto rilevato che il disconoscimento di una sottoscrizione della scrittura privata (nel caso di specie, gli DDT allegati al ricorso monitorio) deve avvenire in modo tale da prospettare inequivocabilmente a chi ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa, per potersi avvalere del documento medesimo: in sostanza, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento ed il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cft. Corte appello Potenza,
08/02/2024, n.73). pagina 4 di 8 Ebbene, la nel proprio atto introduttivo, “contesta i documenti di trasporto Parte_1 allegati al ricorso monitorio, in particolare contesta di aver firmato i DDT allegati, contesta e disconosce formalmente che le firme apposte sui DDT di cui al docc. 1 allegato al ricorso avverso, siano del legale rapp.nte ovvero di altro soggetto Parte_3 della Società autorizzato alla ricezione/sigla;
4. ed invero, è sufficiente esaminare i DDT avversari, per rendersi conto che sopra gli stessi vi è la scritta a penna, e Parte_1 sopra degli “scarabocchi” non riconducibili all'AU della ovvero altro Parte_1 dipendente della stessa” (v. pag. 3, opposizione).
Di contro la deduce e produce una serie di DDT relativi ai pregressi rapporti CP_1 commerciali con l'opponente, dai quali sono individuabili le sottoscrizioni apposte da quest'ultima (fatto pacifico tra le parti, stante l'assenza di successive contestazioni sul punto), contraddicendo puntualmente quanto dedotto dalla stessa Controparte_2
a sostegno della propria pretesa creditoria, la ha altresì prodotto la
[...] CP_1 corrispondenza intrattenuta tra le odierne contendenti (v. doc. 4, comparsa), dalla quale emerge, contrariamente a quanto emerso dalle prove orali espletate nell'udienza del
15.5.2024, che i rapporti commerciali tra le medesime si sono protratti, quanto meno, sino ad ottobre 2022, quando ha inviato l'ordine di fornitura -mail del Controparte_3
20.10.2022, indirizzato ad - di “7 pedane di 1,5 naturale Persona_1 CP_1
5 pedane da 1,5 di med. gas. 1+1 da ½ litro”, fatto, come già evidenziato, non contestato dalla controparte, quindi pacifico tra le parti, così come l'ordine di fornitura effettuato con mail del 28.7.2022 (parzialmente modificato con nuovo ordine del 24.8.2022).
Quanto alle doglianze attoree circa la variazione dei prezzi delle bottiglie effettuata unilateralmente dalla va osservato che, sempre dalla corrispondenza di cui al CP_1 doc. 4 prodotto da quest'ultima, l'odierna società opposta ha comunicato alla Parte_1 le nuove condizioni contrattuali e quest'ultima nulla ha eccepito a riguardo,
[...] procedendo comunque ad effettuare nuovi ordini di fornitura merce (quelli del 28.7.2022
e 20.10.2022), così da ritenere che le medesime modifiche contrattuali sono state accettate dall'opponente per facta concludentia.
Dirimente, comunque, risulta essere la documentazione depositata il 9.12.2024 da a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice con Parte_1 decreto del 21.5.2024 su richiesta di volto a provare l'avvenuta annotazione CP_1 nel registro IVA delle fatture allegare in sede monitoria.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano,
pagina 5 di 8 rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (cft. Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n.32935).
Orbene, va osservato che le fatture oggetto del d.i. n. 277/2023, su indicate, risultano essere state annotate dall'odierna opponente nel proprio registro IVA, come desumibile dalla predetta documentazione contabile/fiscale depositata il 9.12.2024 (doc. “REGISTRO
IVA ACQUISTI TRIMESTRALE 2022 ”, pagine da 55 a 73) e come Parte_1 confessato dal legale rappresentante della medesima società opponente in sede di interrogatorio formale del 15.5.2024.
Nello specifico, risulta che le medesime fatture sono state registrate dalla Parte_1 con i seguenti nn. di protocollo:
- n. 3272 del 14/07/2022 di € 676,37: n. prot. 308, registrata il 30.9.2022
- n. 3465 del 20/07/2022 di € 902,76: n. prot. 314, registrata il 30.9.2022
- n. 3620 del 26/07/2022 di € 1.466,55: n. prot. 316, registrata il 30.9.2022
- n. 3871 del 03/08/2022 di € 1.515,01: n. prot. 320, registrata il 30.9.2022
- n. 4028 del 09/08/2022 di € 1.743,54: n. prot. 322, registrata il 30.9.2022
- n. 4480 del 25/08/2022 di € 1.654,82: n. prot. 329, registrata il 30.9.2022
- n. 4895 del 12/09/2022 di € 1.743,77: n. prot. 337, registrata il 30.9.2022
- n. 5119 del 23/09/2022 di € 1.832,95, n. prot. 346, registrata il 30.9.2022
- n. 5401 del 11/10/2022 di € 1.743,54: n. prot. 357, registrata il 31.12.2022
- n. 5630 del 25/10/2022 di € 1.832,95: n. prot. 379, registrata il 31.12.2022
- n. 5981 del 14/11/2022 di € 1.832,21: n. prot. 414, registrata il 31.12.2022
Ciò posto, risulta provato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e per tale ragione la presente opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue, ex art. 653 e ss cpc la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
In merito alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di considerato lo scaglione € 5.201,00 – € 26.000,00, il Parte_1 quantum va determinato, in applicazione dei valori medi di ciascuna fase e relativi al medesimo scaglione di cui sopra, nella somma complessiva di € 5.077,00; il tutto oltre accessori come per legge.
Quanto alla richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
pagina 6 di 8 c.p.c. formulata da si ritiene che ricorrono i presupposti di condanna per CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cft.
Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831).
La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di responsabilità aggravata ex articolo
96, comma 3, del c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto - la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679).
Si evidenzia, infine, che in tema di responsabilità aggravata, non è necessaria la consapevolezza dell'infondatezza della domanda proposta, essendo sufficiente il mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda (cfr. Corte appello, Potenza, 27/05/2024, n. 251).
Ciò premesso, la ha proposto la presente opposizione non sorretta da alcuna Parte_1 prova scritta idonea né tanto meno ha operato rituali produzioni sul piano istruttorio in merito a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto introduttivo, disattendendo le comuni regole di diligenza processuale.
Inoltre, non ha preso alcuna posizione riguardo a quanto dedotto e prodotto da CP_1 in punto di corrispondenza tra le due società nel periodo luglio – ottobre 2022 (doc. 4), circostanza pacifica, palesando così il fine prevalentemente dilatorio della presente opposizione.
La condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. va disposta quando risulta che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate (cfr. Tribunale Monza sez. I, 02/03/2020, n.487), come pagina 7 di 8 è emerso nella fattispecie in esame a seguito dell'interrogatorio formale di Parte_3
legale rappresentante dell'opponente, riguardo alla registrazione delle anzi
[...] citate fatture (e, quindi, stante il carattere confessorio della condotta posta in essere).
Va infine considerato anche il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 3 del
D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, per lo spreco della risorsa giustizia.
Riguardo al quantum si ritiene che l'entità dell'attività processuale inutilmente svolta e l'importo delle spese processuali siano parametri utilizzabili per la quantificazione equitativa della somma dovuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
In definitiva, ritenuta, per quanto su esposto, la responsabilità ex art. 96 co. 3° cpc dell'opponente si quantifica il danno in euro 2.538,50 corrispondente al 50% dell'ammontare delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 277/2023 e tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
- Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 277\2023.
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 spese generali;
- Condanna altresì l pagamento in favore di ella Parte_1 CP_1 somma di euro 2.538,50 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- Condanna, infine, al pagamento in favore della cassa delle Parte_1 ammende di una somma di denaro pari ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Macerata, 15/01/2025
Il Giudice
Umberto Rana
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