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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2378/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 13.11.2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2378 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. SORDINI MAURIZIO e COLAGROSSI NA Parte_1
appellante
E
con l'Avv. CLAUDIA RICCIONI Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 347/2024 pubblicata in data 22/2/2024, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la aveva Controparte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Velletri e chiesto in via CP_2 preliminare di: accertare la nullità, l'inefficacia e/o comunque l'invalidità del procedimento monitorio opposto per inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC in data 14.10.2022; accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per invocare la responsabilità solidale della per i crediti vantati dalla nei confronti della e Controparte_1 Parte_1 CP_3
Corte di Appello di Roma
per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace nei confronti della il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 26.9.2022. Controparte_1
Nel dettaglio, la parte ricorrente aveva impugnato il decreto ingiuntivo n. 368/2022 emesso dal medesimo Tribunale, per nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto avente ad oggetto esclusivamente il provvedimento monitorio e non anche il correlato ricorso per ingiunzione di pagamento. Aveva altresì eccepito l'insussistenza di responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 2112 e 2560 c.c., in capo alla opponente quale cessionaria del ramo di azienda, in riferimento ai crediti vantati dalla opposta (anche) nei confronti del terzo , quale datore di lavoro di quest'ultima nel periodo dal CP_4
9.01.2019 al 25.02.2021, in ragione della mancata prosecuzione, di fatto, del rapporto di lavoro presso la predetta cessionaria. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso in opposizione, chiedeva accertarsi l'esistenza di un unico centro di interessi e di imputazione del rapporto di lavoro, con condanna della al pagamento delle medesime somme Controparte_1 per le quali era stata già pronunciata ingiunzione di pagamento. Il Tribunale in accoglimento del ricorso in opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite. Appella tempestivamente con atto depositato il 16.08.2024 affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi di gravame. Come primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso sia l'applicazione dell'art. 2112 c.c. che dell'art. 2560 c.c., sostenendo che il rapporto di lavoro non sarebbe stato ceduto, sotto il profilo giuridico e fattuale, dalla alla Controparte_3
unitamente al ramo d'azienda cui la lavoratrice era addetta. Il Controparte_1
Tribunale ha errato nel ritenere che il rapporto di lavoro fosse formalmente proseguito alle dipendenze della cessata la quale, priva di strutture aziendali, continuava ad CP_3 emettere i documenti obbligatori (Lul e buste paga) e intimava il licenziamento alla lavoratrice. Deduce come sia irrilevante la circostanza per cui la lavoratrice è stata formalmente licenziata dalla in quanto tale recesso è da qualificarsi quale recesso a non domino. Aggiunge CP_3 che indipendentemente dal nomen iuris, la cessione di ramo d'azienda è stata una cessione dell'intero complesso aziendale: l' unica sede della era quella oggetto della cessione, CP_3 ovvero quella di Via Nettunense e il brevissimo lasso di tempo (solo due mesi) intercorrente dalla data di cessione alla data di scioglimento della è segno inequivocabile che non era CP_3 residuato alcuno strumento aziendale atto a consentire la prosecuzione dell'attività. Quale secondo motivo d'appello la società censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata basata sul disposto dell'art. 2560 c.c. posto che la responsabilità invocabile a tale titolo opera anche laddove non sussistano i requisiti di cui all'art 2112 c.c., se i debiti sono riportati nelle scritture contabili. Quale terzo motivo d'appello la deduce l'erroneità della sentenza oggetto Pt_1 dell'odierno gravame laddove afferma che l'appellante non ha prestato concretamente lavoro per la in quanto l'istruttoria ha puntualmente confermato la circostanza che la Controparte_1
fornisse la sua prestazione lavorativa nei confronti della anche Pt_1 Controparte_1 prima della formale cessione del ramo. L'istruttoria ha inoltre confermato che il potere direttivo
Corte di Appello di Roma
era esercitato, già prima della cessione, come da email prodotte, da , amministratore Testimone_1 della Controparte_1
Con il quarto motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto non configurabile un unico centro di imputazione di interessi fra la società cedente e la cessionaria, nonostante la comunanza di amministratori, alternatisi in diversi periodi, e la comunanza di sede operativa. Il fatto stesso che la possedesse la Controparte_1 certificazione unica della appellante, indica, secondo l'appellante, che tale società era l'unica ed effettiva datrice di lavoro, in quanto cessionaria dell'intera posizione della lavoratrice, ivi compresa la documentazione ad essa afferente. Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza nel merito di tutte le censure sollevate dall'appellante. All'udienza del 6.6.2025 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario con l' in ordine ai periodi di CP_5 malattia.
Parte appellante chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
mentre l' appellata si opponeva. CP_6
La Suprema Corte ha piu' volte (si veda, da ultimo, 20/09/2021, n. 2540) espresso il principio secondo cui “la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di maternità deve essere rivolta tanto al datore di lavoro, che ha il dovere di anticiparne l'importo, quanto all unico CP_5 soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità, secondo un assetto che deve ricondursi alla fattispecie del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, l' è CP_5
l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 74, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la CP_6 prestazione sia effettivamente dovuta dall' ” (Cass. n. 1172 del 2015). Controparte_6
Tali principi, espressi in fattispecie in cui si domandava l'indennità di maternità sono certamente estensibili alla fattispecie in esame, posto che il meccanismo di sola anticipazione da parte del datore di lavoro, quale mero adiectus solutionis causa, è il medesimo per entrambe le indennità (si veda (Cass. n. 1172 del 2015). Applicando al caso di specie tali statuizioni, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che il contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario . CP_5
Oggetto del contendere è infatti la sussistenza o meno della responsabilità solidale, quale cessionaria di ramo d'azienda (rectius di azienda, secondo parte appellante, sulla base della documentazione in atti), della rispetto a quanto dovuto a titolo di Controparte_1 retribuzioni non corrisposte alla relativamente alle mensilità di Dicembre 2019, tredicesima Pt_1 mensilità 2019, Gennaio, Marzo e Dicembre 2020 e tredicesima mensilità 2020, Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, oltre quanto dovuto a titolo di TFR, per un importo pari ad Euro € 22.553,60. Tuttavia risulta dalla certificazione di malattia in atti, non contestata da alcuna delle parti, che per tre (ossia dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021) delle complessive sette mensilità
Corte di Appello di Roma
richieste la fosse assente per malattia, a decorrere dal 4.9.2020 e certamente sino al CP_2
25.2.2021 (data di cessazione del rapporto per superamento del periodo di comporto). Si noti che nel caso in esame nessuna delle parti ha dedotto che l' aveva corrisposto al CP_5 datore l'indennità di malattia che quest'ultimo era tenuto a versare al lavoratore avente diritto: solo in tale caso la S.C. (si veda da ultimo Cass. N. 32440/2023 e conformi Cass. n. 11296 del 28/08/2000, n. 669 del 18/01/2001) esclude il litisconsorzio se il lavoratore chiede il pagamento della indennità già versata dall' al datore e da questi non corrispostagli, senza neppure CP_5 contestare di averla ricevuta. In tali casi, infatti, si discute del solo inadempimento del datore di lavoro che ha trattenuto il trattamento indennitario di malattia. Come osservato dalla Suprema Corte (si veda n. Cass. N. 23376/2020) il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto.
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale di Velletri.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 13.11.2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2378 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
con l'Avv. SORDINI MAURIZIO e COLAGROSSI NA Parte_1
appellante
E
con l'Avv. CLAUDIA RICCIONI Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 347/2024 pubblicata in data 22/2/2024, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la aveva Controparte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Velletri e chiesto in via CP_2 preliminare di: accertare la nullità, l'inefficacia e/o comunque l'invalidità del procedimento monitorio opposto per inesistenza della notifica eseguita a mezzo PEC in data 14.10.2022; accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per invocare la responsabilità solidale della per i crediti vantati dalla nei confronti della e Controparte_1 Parte_1 CP_3
Corte di Appello di Roma
per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace nei confronti della il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 26.9.2022. Controparte_1
Nel dettaglio, la parte ricorrente aveva impugnato il decreto ingiuntivo n. 368/2022 emesso dal medesimo Tribunale, per nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto avente ad oggetto esclusivamente il provvedimento monitorio e non anche il correlato ricorso per ingiunzione di pagamento. Aveva altresì eccepito l'insussistenza di responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 2112 e 2560 c.c., in capo alla opponente quale cessionaria del ramo di azienda, in riferimento ai crediti vantati dalla opposta (anche) nei confronti del terzo , quale datore di lavoro di quest'ultima nel periodo dal CP_4
9.01.2019 al 25.02.2021, in ragione della mancata prosecuzione, di fatto, del rapporto di lavoro presso la predetta cessionaria. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso in opposizione, chiedeva accertarsi l'esistenza di un unico centro di interessi e di imputazione del rapporto di lavoro, con condanna della al pagamento delle medesime somme Controparte_1 per le quali era stata già pronunciata ingiunzione di pagamento. Il Tribunale in accoglimento del ricorso in opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite. Appella tempestivamente con atto depositato il 16.08.2024 affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi di gravame. Come primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso sia l'applicazione dell'art. 2112 c.c. che dell'art. 2560 c.c., sostenendo che il rapporto di lavoro non sarebbe stato ceduto, sotto il profilo giuridico e fattuale, dalla alla Controparte_3
unitamente al ramo d'azienda cui la lavoratrice era addetta. Il Controparte_1
Tribunale ha errato nel ritenere che il rapporto di lavoro fosse formalmente proseguito alle dipendenze della cessata la quale, priva di strutture aziendali, continuava ad CP_3 emettere i documenti obbligatori (Lul e buste paga) e intimava il licenziamento alla lavoratrice. Deduce come sia irrilevante la circostanza per cui la lavoratrice è stata formalmente licenziata dalla in quanto tale recesso è da qualificarsi quale recesso a non domino. Aggiunge CP_3 che indipendentemente dal nomen iuris, la cessione di ramo d'azienda è stata una cessione dell'intero complesso aziendale: l' unica sede della era quella oggetto della cessione, CP_3 ovvero quella di Via Nettunense e il brevissimo lasso di tempo (solo due mesi) intercorrente dalla data di cessione alla data di scioglimento della è segno inequivocabile che non era CP_3 residuato alcuno strumento aziendale atto a consentire la prosecuzione dell'attività. Quale secondo motivo d'appello la società censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata basata sul disposto dell'art. 2560 c.c. posto che la responsabilità invocabile a tale titolo opera anche laddove non sussistano i requisiti di cui all'art 2112 c.c., se i debiti sono riportati nelle scritture contabili. Quale terzo motivo d'appello la deduce l'erroneità della sentenza oggetto Pt_1 dell'odierno gravame laddove afferma che l'appellante non ha prestato concretamente lavoro per la in quanto l'istruttoria ha puntualmente confermato la circostanza che la Controparte_1
fornisse la sua prestazione lavorativa nei confronti della anche Pt_1 Controparte_1 prima della formale cessione del ramo. L'istruttoria ha inoltre confermato che il potere direttivo
Corte di Appello di Roma
era esercitato, già prima della cessione, come da email prodotte, da , amministratore Testimone_1 della Controparte_1
Con il quarto motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto non configurabile un unico centro di imputazione di interessi fra la società cedente e la cessionaria, nonostante la comunanza di amministratori, alternatisi in diversi periodi, e la comunanza di sede operativa. Il fatto stesso che la possedesse la Controparte_1 certificazione unica della appellante, indica, secondo l'appellante, che tale società era l'unica ed effettiva datrice di lavoro, in quanto cessionaria dell'intera posizione della lavoratrice, ivi compresa la documentazione ad essa afferente. Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza nel merito di tutte le censure sollevate dall'appellante. All'udienza del 6.6.2025 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario con l' in ordine ai periodi di CP_5 malattia.
Parte appellante chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
mentre l' appellata si opponeva. CP_6
La Suprema Corte ha piu' volte (si veda, da ultimo, 20/09/2021, n. 2540) espresso il principio secondo cui “la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di maternità deve essere rivolta tanto al datore di lavoro, che ha il dovere di anticiparne l'importo, quanto all unico CP_5 soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità, secondo un assetto che deve ricondursi alla fattispecie del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, l' è CP_5
l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 74, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la CP_6 prestazione sia effettivamente dovuta dall' ” (Cass. n. 1172 del 2015). Controparte_6
Tali principi, espressi in fattispecie in cui si domandava l'indennità di maternità sono certamente estensibili alla fattispecie in esame, posto che il meccanismo di sola anticipazione da parte del datore di lavoro, quale mero adiectus solutionis causa, è il medesimo per entrambe le indennità (si veda (Cass. n. 1172 del 2015). Applicando al caso di specie tali statuizioni, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che il contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario . CP_5
Oggetto del contendere è infatti la sussistenza o meno della responsabilità solidale, quale cessionaria di ramo d'azienda (rectius di azienda, secondo parte appellante, sulla base della documentazione in atti), della rispetto a quanto dovuto a titolo di Controparte_1 retribuzioni non corrisposte alla relativamente alle mensilità di Dicembre 2019, tredicesima Pt_1 mensilità 2019, Gennaio, Marzo e Dicembre 2020 e tredicesima mensilità 2020, Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, oltre quanto dovuto a titolo di TFR, per un importo pari ad Euro € 22.553,60. Tuttavia risulta dalla certificazione di malattia in atti, non contestata da alcuna delle parti, che per tre (ossia dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021) delle complessive sette mensilità
Corte di Appello di Roma
richieste la fosse assente per malattia, a decorrere dal 4.9.2020 e certamente sino al CP_2
25.2.2021 (data di cessazione del rapporto per superamento del periodo di comporto). Si noti che nel caso in esame nessuna delle parti ha dedotto che l' aveva corrisposto al CP_5 datore l'indennità di malattia che quest'ultimo era tenuto a versare al lavoratore avente diritto: solo in tale caso la S.C. (si veda da ultimo Cass. N. 32440/2023 e conformi Cass. n. 11296 del 28/08/2000, n. 669 del 18/01/2001) esclude il litisconsorzio se il lavoratore chiede il pagamento della indennità già versata dall' al datore e da questi non corrispostagli, senza neppure CP_5 contestare di averla ricevuta. In tali casi, infatti, si discute del solo inadempimento del datore di lavoro che ha trattenuto il trattamento indennitario di malattia. Come osservato dalla Suprema Corte (si veda n. Cass. N. 23376/2020) il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto.
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale di Velletri.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi