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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8822 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 34670/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 9/8/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
30/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MATTEO GOZZI e dell'avv. SERENA CANESTRELLI con studio in Milano alla via San
Barnaba n. 32 presso la quale è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/9/1962, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE MARCATI e dall'avv. ISABELLA PERONI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Legnano (MI), Piazza Ezio Morelli n.
9,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/9/2021.
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1) dichiarare che la separazione deve essere addebitata ai sensi dell'art. 151, 2° c., c.c. in via esclusiva al marito;
2) assegnare la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Pogliano Milanese (MI), Pt_2 Via Trento n. 10, unitamente a quanto l'arreda, alla stessa sig.ra uale genitore convivente con i figli Pt_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
3) porre a carico del sig. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente CP_1 giudizio, un contributo al mantenimento dei figli nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a € 1.500,00 mensili (€ 500,00 per figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie relative agli stessi come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) obbligare il sig. alla concessione di adeguata garanzia reale e/o personale per il corretto e CP_1 puntuale mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Per : CP_1 In via principale, nel merito:
1) Come già accertata e dichiarata la separazione personale dei coniugi, rinunciare alla domanda di addebito alla moglie, rigettando altresì quella ex adverso formulata nei confronti del marito;
2) Respingere la richiesta di assegnazione totale della casa coniugale alla Sig.ra unitamente a quanto Pt_2 l'arreda e pertanto;
3) Assegnare parzialmente la casa coniugale al Sig. (villa indipendente di 400 mq con annesso CP_1 giardino e piscina e con già due ingressi indipendenti), disponendo che le spese necessarie alle attività di modifica, costituite da una semplice chiusura della scala di collegamento tra i due piani a mezzo di una porta, siano da sostenere dallo stesso, in virtù della circostanza che negli ultimi quattro anni i rapporti si sono stabilizzati;
4) Nel caso di assegnazione parziale della casa coniugale, respingere la richiesta della Sig.ra volta Pt_2 all'ottenimento di un mantenimento per i figli pari ad Euro 1.500,00 mensili (500,00 per ogni figlio), bensì accertare e dichiarare che il contributo di mantenimento dei figli dovuto dal Sig. sia determinato CP_1 nella minor misura che sarà ritenuta di giustizia, ad ogni modo non superiore ad euro 400,00 mensili da corrispondere direttamente agli stessi (il figlio PP lavora presso , attualmente stabiliti in euro CP_2 600,00. 5) Rigettare la richiesta ex art. 709 cpc non sussistendone i presupposti. In via subordinata, nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposta l'assegnazione parziale della casa coniugale, eliminare l'assegno mensile per i figli rigettando le domande ex adverso avanzate in virtù anche della circostanza dell'acquisto della casa coniugale che la Sig.ra ece con il denaro del marito (415.000,00 Pt_2 euro come da atto notarile in atti) e per la restituzione del quale verrà intentata una causa ordinaria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
hanno contratto matrimonio civile in VANZAGO Parte_3 CP_1
(MI) il 16/10/2004, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VANZAGO nell'anno 2004 atto n. 9 P.I, Per_ dall'unione nascevano i figli PP (nato il [...]), (nato il [...]), Per_1
(nata il [...]).
2 Con ricorso, depositato in data 9.8.2021, premetteva di avere conosciuto il sig. Parte_3 nel 1996, all'interno dell'azienda del proprio padre (imprenditore nel settore degli ascensori), CP_1 in cui il resistente ricopriva l'incarico di responsabile export;
dopo un periodo di fidanzamento, le parti addivenivano al matrimonio, prima religioso nel 1999 e poi civile nel 2004. La ricorrente viveva un momento molto difficile nel 2001, quando l'azienda di ascensori del padre falliva, così che i coniugi costituivano, insieme a un socio terzo, un'altra società, la Asko Ascensori s.p.a.; il resistente, però, invece di prendersi cura della moglie, assumeva nei suoi confronti un atteggiamento disinteressato e sgradevole, impediva il rientro del padre della ricorrente nel mondo del lavoro, allontanava la moglie da ogni forma di amicizia e conoscenza e si disinteressava della cura dei figli;
il resistente convinceva, altresì, la moglie a lasciare la società, con il pretesto che la sua presenza avrebbe potuto impedire la concessione di finanziamenti. Nell'anno 2014 la Asko Ascensori spa veniva dichiarata fallita, e nasceva un procedimento penale per bancarotta fraudolenta che vedeva assolta la ricorrente e condannato il resistente alla pena detentiva, oltre che alla interdizione dall'attività di impresa e dall'assunzione di cariche societarie. Nel 2015 veniva costituita la CP_3 che svolge attività di installazione e manutenzione di ascensori, società all'interno della quale la
[...] ricorrente ricopre la carica di amministratore delegato e il resistente ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione nonché di responsabile tecnico. L'unione entrava, poi, definitivamente in crisi, quando la moglie veniva a conoscenza della condanna penale del marito, il quale la teneva all'oscuro dell'esito per lui negativo dei successivi gradi di giudizio. Il resistente, quindi, mutava l'oggetto sociale della società di cui era amministratore unico, Controparte_4 nel medesimo della ovvero riparazione, manutenzione e installazione di ascensori. CP_3
La ricorrente, in ragione della violazione dei doveri coniugali del marito, richiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a suo carico;
richiedeva, poi, assegnarsi a sé la casa coniugale, di sua proprietà, opponendosi ad una assegnazione parziale della casa familiare al resistente, considerato che l'immobile, anche se di grandi dimensioni, non può essere oggetto di alcuna forma di divisione;
in punto di mantenimento, domandava la corresponsione di € 500 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2021, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando come l'unione CP_1 si era deteriorata a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, sin dal 2014, con una persona che svolgeva attività lavorativa presso la Asko Ascensori s.p.a. In merito ai propri redditi, deduceva di non essere, attualmente, in grado di corrispondere la somma richiesta dalla moglie a titolo di mantenimento;
allegava, poi, che il figlio maggiore, PP, è impiegato presso CP_5
e si dichiarava disponibile a versare la somma di € 1200, ovvero € 400 per ciascun figlio. Il
[...]
3 resistente, infine, richiedeva l'assegnazione parziale della casa coniugale, evidenziando di avere corrisposto il denaro per l'acquisto e che l'immobile è comodamente divisibile.
In data 8.2.2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, il quale, con ordinanza del 11.2.2022, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) affida la figlia minore nata il [...], in [...] condiviso ai genitori, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) dispone che la ragazza veda il padre liberamente, secondo accordi diretti con lo stesso;
3) assegna la casa coniugale, sita in Pogliano Milanese Via Trento 10, con le pertinenze e gli arredi, di proprietà di a disponendo che lasci la casa coniugale Parte_1 Parte_3 CP_1 quanto prima e comunque entro il 15 aprile 2022, prelevando i propri effetti personali;
4) pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di aprile 2022 o da mensilità CP_1 anteriore in caso di rilascio anticipato della casa familiare, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_
, , nato il [...] e PP, nato il [...], maggiorenni non autonomi economicamente Per_1
e conviventi con la madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 600 (€ 200 per figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione aprile 2023;
5) dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per i tre figli, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
4 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano depositate le memorie integrative, nelle quali parte resistente domandava pronunciarsi l'addebito della separazione a carico della moglie.
All'udienza del 21.12.2022 le parti precisavano le conclusioni in punto di status e, con sentenza n. 976 del 7.2.2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Rimessa la causa sul ruolo per la valutazione delle ulteriori domande, la stessa giungeva all'udienza del 30.9.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti in merito alla domanda di addebito e alle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente
5 un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di addebito
La ricorrente propone domanda di addebito della separazione a carico del marito, mentre il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda di addebito da lui proposta, fondata sulla infedeltà della moglie.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
La ricorrente fonda la propria domanda di addebito sui comportamenti assunti dal marito, il quale – a seguito del fallimento della Komepa s.p.a., di proprietà del padre della sig. anziché Pt_2 sostenerla, assumeva nei suoi riguardi atteggiamenti di disinteresse e denigrazione;
la ricorrente, poi, addebita al marito di non averla informata dell'esito del giudizio di Cassazione, che confermava la sua condanna per bancarotta fraudolenta, mettendo, così, a rischio la viste le pene CP_3 accessorie lui comminate, consistenti nella interdizione dell'esercizio di impresa.
Ritiene il Tribunale che, quanto alle condotte denigratorie imputate al resistente, la domanda sia caratterizzata da assoluta genericità, non facendo, invero, la ricorrente alcun riferimento a specifici episodi, dai quali potere trarre una violazione dei propri doveri coniugali da parte del sig. CP_1 tale da ritenere la separazione a lui addebitabile.
6 In merito alla questione della omessa comunicazione dell'esito del procedimento in Cassazione, relativo alla condanna del resistente per bancarotta fraudolenta, appare evidente come la vicenda si ponga nell'ambito dei complessi rapporti societari instaurati, nel corso del tempo, tra le parti, tramite la costituzione di plurime società, sempre nel medesimo settore;
come, del resto, testimoniato dalla sentenza penale, la quale, seppure assolve la sig.ra ai reati a lei ascritti, consente di cogliere il Pt_2 coinvolgimento di entrambe le parti nelle vicende delle società loro intestate.
La questione, quindi, appare riguardare gli interessi societari ed economici delle parti – tutt'oggi ancora conflittuali, viste le accuse di concorrenza sleale mosse dalla ricorrente rispetto alla società dell'ex marito – piuttosto che la violazione di doveri coniugali.
Ne consegue la infondatezza della domanda di addebito della ricorrente, la quale deve, quindi, essere rigettata.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale - sita in Pogliano Milanese, via Trento n. 10 – è di esclusiva proprietà della sig.ra cfr. doc. 10 allegato al ricorso). Pt_2
Il resistente assume che il denaro utilizzato per la compravendita dell'immobile sia stato da lui corrisposto, come emerge dall'atto di compravendita (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, atto notarile nel qual si legge che l'acquirente dichiara che il prezzo è stato pagato con danaro ricevuto dal proprio coniuge ) e, tenuto conto di tale CP_1 circostanza, unitamente al fatto che l'immobile è di grandi dimensioni, richiede l'assegnazione parziale della casa coniugale.
La ricorrente, dal canto suo, richiede l'assegnazione integrale della casa coniugale, attesa la sua convivenza con i figli maggiorenni.
In merito alle reciproche domande di assegnazione, occorre osservare che la ricorrente ha allegato, in sede di ricorso, di essere sempre stata lei il genitore che si è materialmente occupato della gestione dei figli, e tale circostanza non risulta essere stata specificamente contestata dal resistente.
In sede di memoria integrativa, la ricorrente specificava, altresì, che i tre figli intendono tutti vivere insieme alla madre, circostanza che, quantomeno relativamente ai due figli più piccoli, il resistente non ha mai contestato.
Ne consegue che, attesa la pacifica convivenza dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti con la madre, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale.
La richiesta formulata dal resistente di assegnazione parziale della casa coniugale appare, difatti, correlata ad esigenze economiche dello stesso e, in particolare, alle pretese connesse alla sua contribuzione economica quanto all'acquisto dell'immobile. Tali deduzioni, però, appaiono del tutto
7 irrilevanti quanto al presupposto dirimente al fine di vagliare la domanda di assegnazione della casa coniugale, che coincide con l'interesse dei figli a mantenere il proprio habitat domestico.
Ne consegue che le pretese invocate dal resistente dovranno, eventualmente, avere sfogo in altro contesto giudiziario, non potendo essere soddisfatte tramite l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, che deve essere confermata, come da provvedimento provvisorio del 11.2.2022, alla ricorrente.
Le condizioni economiche
I coniugi - a seguito del fallimento, nel 2001, della società di proprietà del padre della ricorrente, la Komepa s.p.a. – costituivano un'altra società, la Asko Ascensori s.p.a., operante nel medesimo settore, ovvero la fabbricazione, installazione e manutenzione di ascensori (cfr. doc. 3 bis allegato al ricorso). Anche tale ultima società, nel 2014, veniva dichiarata fallita, e ne scaturiva un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, che si concludeva con la sentenza del 7.11.2017 del
Tribunale di Milano (confermata in appello, nel 2019, e in Cassazione, nel 2020, cfr. doc. 32 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente), la quale assolveva la sig.ra per non avere Pt_2 commesso il fatto a lei ascritto, e condannava il sig. alla pena di anni tre e mesi quattro di CP_1 reclusione, oltre che alla pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di impresa e all'esercizio di uffici direttivi per anni dieci (cfr. doc. 3 ter allegato al ricorso).
La sig.ra quindi, nel 2015, costituiva la sempre attiva nel campo della Pt_2 CP_3 installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, ricoprendo la carica di amministratore delegato, mentre il sig. ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione e CP_1 di responsabile tecnico, carica dismessa, nel 2021, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza penale che lo condannava per bancarotta fraudolenta e gli comminava le pene accessorie conseguenti.
Ad oggi, quindi, la ricorrente è Amministratrice Unica e detiene il 100% delle quote della
(cfr. doc. 11 allegato al ricorso, ovvero visura camerale da cui si evince che il 50% delle CP_3 quote è in titolarità della sig.ra e l'ulteriore 50% in titolarità della Lift Holdings s.r.l. Pt_2 semplificata, società di cui la ricorrente possiede il 100% delle quote, come emerge dal doc. 12 allegato al ricorso;
vedi anche doc. 33 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente); risulta, altresì, essere socia unica della Acquamarina s.r.l. (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), società inattiva;
ha costituito, il 7.11.2022, la di cui è amministratrice unica (cfr. doc. 18 allegato Controparte_6 alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente).
Ciò premesso circa le partecipazioni societarie della ricorrente, va evidenziato come la stessa, solamente dopo l'ordine del Giudice in tal senso, ha depositato la Certificazione Unica per l'anno
2018 relativa all'attività lavorativa presso la da cui risulta un reddito lordo annuo di € 664,41, CP_3
8 la Certificazione Unica per l'anno 2019 relativa all'attività lavorativa presso la da cui risulta CP_3 un reddito lordo annuo di € 853,51, la Certificazione Unica per l'anno 2021 relativa all'attività lavorativa presso la da cui risulta un reddito lordo annuo di € 16.432,36, la Certificazione CP_3
Unica per l'anno 2022 relativa all'attività lavorativa presso la da cui risulta un reddito lordo CP_3 annuo di € 13.010,88, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 da cui risultano redditi complessivi per € 13.005,00 (cfr. doc. 61 depositato il 29.7.2025).
Dal bilancio di esercizio della per l'anno 2020 emerge un utile d'esercizio pari CP_3 ad € 20.877 (cfr. doc. 34 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Dagli estratti conto depositati, emergono, sul conto corrente entrate, nell'anno CP_7
2023, pari a circa € 1.900 mensili, e, nell'anno 2024, pari a circa € 2.800 mensili (cfr. doc. 62 depositato il 29.7.2025); dagli estratti del conto corrente Credit Agricole, emergono entrate, per l'anno 2023, pari a circa € 600 mensili e, per l'anno 2024, pari a circa € 250 mensili, senza considerare quanto ricevuto a titolo di assegno unico (cfr. doc. 63 depositato il 29.7.2025).
La ricorrente ha, poi, documentato finanziamento per l'importo di € 10.000, le cui rate, dal piano di ammortamento depositato, risulterebbero essersi esaurite nel maggio 2020; la stessa ha, però, allegato di non onorare le rate a partire dal dicembre 2020 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) e risultava, nel novembre 2021, un insoluto pari ad € 4.703,63 (cfr. doc. XIII prodotto il 21.12.2021); risulta, poi, che la ricorrente abbia debiti con Equitalia per € 48.932,89 (cfr. doc. 37 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente), oltre ad altri debiti, per importi ben inferiori, per Imu, Tasi, Tari (cfr. doc. 36 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente) e con TS AN (cfr. doc. 38 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Vista la complessiva documentazione prodotta, si ritiene che – contrariamente a quanto emergente dalle parziali documentazioni reddituali in atti - la sig.ra bbia una buona condizione Pt_2 economica, così come è possibile desumere dalle entrate presenti sul conto corrente, derivanti, per la maggior parte, dall'esercizio della sua attività presso la del resto, che tale attività CP_3 imprenditoriale abbia positivi riscontri è testimoniato dal fatto che la ricorrente, nel 2022, costituiva anche una nuova società, la Doppler Italia s.r.l., fatto indicativo di un ulteriore investimento nell'esercizio dell'impresa.
Il resistente, dal canto suo, ricopre la carica di amministratore e socio unico della K2 Elevator
s.r.l. (società precedentemente denominata Sabiem Elevators s.r.l.. cfr. doc. 7 allegato al ricorso e doc. 58 allegato alle note del 26.2.2025 di parte ricorrente), società sempre attiva nel settore degli elevatori;
risulta, altresì, essere amministratore unico della Acquamarina s.r.l., società inattiva (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), e socio accomandante della Crystal s.a.s. di Domus Film s.r.l. (cfr. doc.
22 ter allegato al ricorso).
9 La K2 Elevator s.r.l. risulta essere società attiva, come comprovato dalla pubblicità, fatta sul sito web, della conclusione di vari nuovi contratti di manutenzione (cfr. doc. 42 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente) e dei dati relativi al rendiconto finanziario del 2020, da cui emerge un aumento del fatturato del 5% e si presume un aumento del fatturato del 20% nel corso del 2021 (cfr. doc. 41 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Dal bilancio di esercizio della Sabiem Elevators al 31.12.2020 emerge, però, solo una perdita di esercizio (cfr. doc. 8 allegato alle note di parte resistente del 15.12.2022), e parimente emerge una perdita di esercizio di € 1.342 nel bilancio della K2 Elevator al 31.12.2021 (cfr. doc. 59 allegato alle note di parte ricorrente del 26.2.2025); risulta, invece, un utile di esercizio di € 4.260 dal bilancio al
31.12.2022 (cfr. doc. 33 depositato il 29.7.2025). Dall'esame dei bilanci è, poi, possibile evincere un aumento consistente dei ricavi, passati da € 38.580 nel 2021, ad € 166.659 nel 2022.
Il resistente abita in immobile locato, tramite la Sabiem Elevators, per il canone annuo di €
355 al mese (cfr. doc. 4 allegato alla memoria integrativa di parte resistente) e allega di guadagnare meno di € 1.000 netti al mese (cfr. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente). Deduce, poi, una situazione debitoria della propria società, producendo solleciti di pagamento della per € 8.998,72, transazione per debiti pregressi con Controparte_8 Parte_4 dietro pagamento di € 1.800, cartelle di Agenzia delle Entrate per quasi € 19.000 (cfr. docc. 24, 25 e
26 allegati alle note del 26.2.2025).
La situazione reddituale del resistente appare, invero, lacunosa, avendo egli omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi, i bilanci del 2023 e del 2024 della K2 Elevator, ed avendo prodotto unicamente gli estratti conto del conto corrente presso relativi all'ultimo CP_9 trimestre degli anni dal 2020 al 2024.
Si ritiene, quindi, che il resistente abbia fornito una ricostruzione delle proprie condizioni reddituali poco chiara – circostanza questa valutabile ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c. – e risulta scarsamente credibile quanto da lui affermato circa la percezione, unicamente, di € 1.000 netti mensili, tenuto conto che egli è un esperto imprenditore, da molti anni impegnato nel settore della manutenzione e installazione di ascensori;
emerge, difatti, dalla documentazione in atti che l'attività del resistente sia in crescita, come si desume sia dalla documentazione proveniente dal sito internet, sia dai bilanci prodotti, che registrano un notevole aumento dei ricavi nel corso di un anno.
Il mantenimento dei figli maggiorenni Per_ Le parti hanno tre figli, PP (di anni 25), (quasi di anni 23), (di anni 21). Per_1
Il figlio maggiore, PP, alla data dell'udienza presidenziale (8.2.2022) svolgeva attività lavorativa presso con contratto a tempo determinato, dietro stipendio di € 1.200 mensili CP_5 circa;
in corso di causa, lo stesso iniziava attività lavorativa, come apprendista, presso la Motorpep
10 di Pogliano Milanese;
la sig.ra tessa confermava, in sede di udienza del 11.9.2023, tale ultima Pt_2 circostanza, pur affermando che la retribuzione fosse pari ad € 1.000 mensili per 14 mensilità, e non ad € 1.300 come sostenuto da controparte. Successivamente, nelle note del 26.2.2025, la ricorrente faceva presente che PP è privo di lavoro e iscritto a un centro per l'impiego e, all'udienza del
1.4.2025, rappresentava che lo stesso percepiva la NASPI per € 900 mensili sino al mese di aprile
2025. In sede di comparsa conclusionale, il resistente allegava che PP attualmente lavora per
CP_2
Ritiene il Tribunale che l'età del ragazzo (25 anni), letta unitamente alle svariate attività lavorative da lui svolte in corso di causa (PP ha lavorato per un Bar per € 500 al mese per tre/quattro mesi;
presso una azienda per due mesi per € 600/€ 700 mensili, per la dietro CP_5 stipendio di € 1.200 mensili, per la Motorpep dietro retribuzione di almeno € 1.000 mensili per 14 mensilità), consenta di ritenere che il figlio maggiore della coppia sia, ormai, entrato stabilmente nel mondo del lavoro e possa ritenersi economicamente autosufficiente, con conseguente revoca del contributo da parte del padre per il suo mantenimento, con decorrenza dalla data della pronuncia.
Quanto agli altri due figli della coppia, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, viste le reciproche condizioni reddituali sopra delineate e tenuto conto che il padre non è più onerato del mantenimento del figlio maggiore, si ritiene di determinare il contributo dovuto dal padre nell'importo mensile di € 600 (€ 300 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dell'aumento del contributo a partire dalla data della pronuncia.
In merito al contributo di mantenimento, la ricorrente richiede che il resistente venga obbligato a concedere una adeguata garanzia, reale o personale, per il corretto e puntuale mantenimento dei figli.
Risulta, difatti, che il resistente sia inadempiente al versamento del contributo da lui dovuto, come emergente anche dalla sentenza penale del Tribunale di Milano del 24.5.2025, che lo condanna alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.
Alla luce dell'inadempimento del resistente e del pericolo che lo stesso continui a sottrarsi al versamento del contributo, la domanda della ricorrente va accolta sotto questo profilo, prevedendo, quindi, l'obbligo del resistente di prestare una adeguata garanzia reale o personale relativa al contributo di mantenimento dovuto per i figli. Tale garanzia dovrà essere versata relativamente ad una somma che può individuarsi in € 15.000, pari, all'incirca, al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli maggiorenni e non autosufficienti per un periodo di due anni.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dato atto che con sentenza non definitiva n. 976/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, così statuisce:
1. Rigetta la domanda di addebito della ricorrente;
2. Assegna la casa coniugale, sita in Pogliano Milanese, via Trento n. 10, inclusa di arredi e pertinenze, a Parte_3
3. Rigetta la domanda del resistente di assegnazione parziale della casa coniugale;
4. Dispone che versi a con decorrenza da novembre 2025, a titolo di CP_1 Parte_3
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la Per_1 somma di € 600,00 mensili (€ 300 ciascuno) – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025) – oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
12 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Revoca il contributo dovuto da per il mantenimento del figlio PP, con CP_1 decorrenza dalla data della pronuncia;
6. Impone a di prestare una adeguata garanzia reale o personale quanto al contributo CP_1 da lui dovuto per il mantenimento dei figli, relativamente all'importo di € 15.000,00;
7. Compensa le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano, 12/11/2025
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Il Giudice rel est. dott. Nicola Latour
Il Presidente
dott.ssa Laura Maria Cosmai
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