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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9192/2024 promossa da:
N.Q. F.G.V.S., P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi P.IVA_1
APPELLANTE
contro
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 Per_1
, c.f. rapp. e difesi dall'Avv. Luca Massari
[...] C.F._3
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, la n.q. di F.G.V.S. CP_3
conveniva in giudizio e , quali genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà sul minore , per chiedere l'integrale Persona_1
riforma della sentenza n. 1639/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 21.06.2024, depositata in Cancelleria in data 26.07.2024, in pari data notificata, nell'ambito del procedimento n. 1954/2023 R.G.
In particolare, la n.q. di F.G.V.S. chiedeva la riforma per i CP_3
seguenti motivi: 1) aver erroneamente considerato attendibile il teste di controparte;
2) aver erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla controparte;
3) aver erroneamente liquidato il danno biologico e morale a favore di controparte.
Sosteneva l'appellante che avesse errato il Giudice di prime cure nell'accogliere la domanda attorea ritenendo assolto l'onere probatorio in merito all'an e al quantum del sinistro in oggetto.
Infatti, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che “La
domanda attrice è fondata e pertanto meritevole di accoglimento…Nel merito
la domanda di risarcimento danno avanzata…si appalesa fondata e
meritevole di accoglimento per quanto di ragione…Lo scarno materiale
istruttorio relativo alle modalità dell'incidente si limita, in concreto, solo alla
prova testimoniale, dal momento che non è intervenuta alcuna
Autorità…Quindi, si deve concludere che la domanda attrice deve ritenersi
pienamente provata e, conseguentemente, ascrivere la responsabilità di
quanto accaduto in danno al minore, allo sconosciuto centauro che si è
dileguato senza prestare soccorso”. Si costituivano e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà sul minore chiedendo il rigetto Persona_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la chiedeva la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza impugnata ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.12.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con provvedimento del 12.12.2024 rinviando all'udienza del 12.05.2025, ritenendo matura la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Infatti, non appare corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) resa da attendibile Testimone_1
“per stabilire che la responsabilità nella causazione dell'evento sia
ascrivibile al comportamento di guida del conducente il motociclo rimasto
sconosciuto”.
La presenza del testimone oculare sulla scena del presunto sinistro è stata esternata solamente alla prima udienza di comparizione, mentre mai se n'è
fatto cenno prima, né nella costituzione in mora avanzata da parte attorea (oggi appellata) nei confronti del Fondo Vittime, né nella domanda di negoziazione assistita, ma, soprattutto, né in seno alla querela sporta contro ignoti (poi archiviata). In sede di deposizione, non è stato chiarito il perché il teste fosse suoi luoghi
(essendo residente in una zona lontana dal luogo del presunto sinistro) né
come fosse stato contattato successivamente dagli attori.
Tale deposizione, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata,
sia perché è l'unica deposizione testimoniale, sia, e soprattutto, perché non è
dotata di attendibilità estrinseca, non essendovi alcun elemento esterno che possa confermare la sua presenza sui luoghi o la presenza del minore, non essendo intervenuta nessuna autorità e neppure un'ambulanza.
E' da premettere che la Cassazione ha stabilito il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita …
anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non
essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune
diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue
condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile
“pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di
collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il
trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass.. n. 24449/05, n. 18532/07).
La Cassazione però sostiene che il danneggiato “deve provare che il sinistro
si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo
non identificato” (Cass. n. 12304/05) e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo,
oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.
Il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, proprio perché il Fondo
di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria non
è emersa la prova certa del sinistro stradale per come rappresentato da parte attrice, oggi appellata.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto (Cass. 19.05.2009 n.11592; Cass.
10.06.2005, n.12304) e oggettivamente non identificabile.
Infatti, l'impresa designata dal FGVS, tenuta al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece ed in luogo del responsabile,
viene ad assumere le vesti di un garante ex lege del danneggiante che si è reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire in ogni caso ai danneggiati il risarcimento dei danni in maniera certa e di valorizzare così la natura solidaristica dell'intervento del Fondo;
in altre parole, l'obbligo risarcitorio che grava sul FGVS non deriva dal fatto illecito bensì da un'imputazione legale effettuata nei confronti di un soggetto reso solidalmente responsabile rispetto all'obbligo risarcitorio primario (Cass. 930/2017).
Prive di pregio le contestazioni mosse da parte appellata la quale, invece, non ha chiarito nei propri scritti difensivi le contestazioni mosse al teste escusso al fine di fugare i dubbi sulla sua attendibilità.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria non
è emersa la prova certa del danno del derivante dal sinistro stradale CP_1
per come rappresentato nel giudizio di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
precise e puntuali della sussistenza del danno richiesto da parte appellata.
Alla luce delle superiori conclusioni l'appello avanzato dalla Parte_1
in qualità di FGVS è fondato e va accolto.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza n. 1639/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e Controparte_1 CP_2
, quali genitori esercenti la potestà sul minore
[...] Per_1
;
[...]
- condanna e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà sul minore alla refusione, in Persona_1 favore di delle spese processuali che si liquidano, Controparte_4
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 2.090,00, quanto al presente giudizio, in € 2.500,00, oltre iva, cpa e spese generali ed €
382,50 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott. Testimone_2
Catania, 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9192/2024 promossa da:
N.Q. F.G.V.S., P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi P.IVA_1
APPELLANTE
contro
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 Per_1
, c.f. rapp. e difesi dall'Avv. Luca Massari
[...] C.F._3
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, la n.q. di F.G.V.S. CP_3
conveniva in giudizio e , quali genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà sul minore , per chiedere l'integrale Persona_1
riforma della sentenza n. 1639/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 21.06.2024, depositata in Cancelleria in data 26.07.2024, in pari data notificata, nell'ambito del procedimento n. 1954/2023 R.G.
In particolare, la n.q. di F.G.V.S. chiedeva la riforma per i CP_3
seguenti motivi: 1) aver erroneamente considerato attendibile il teste di controparte;
2) aver erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla controparte;
3) aver erroneamente liquidato il danno biologico e morale a favore di controparte.
Sosteneva l'appellante che avesse errato il Giudice di prime cure nell'accogliere la domanda attorea ritenendo assolto l'onere probatorio in merito all'an e al quantum del sinistro in oggetto.
Infatti, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che “La
domanda attrice è fondata e pertanto meritevole di accoglimento…Nel merito
la domanda di risarcimento danno avanzata…si appalesa fondata e
meritevole di accoglimento per quanto di ragione…Lo scarno materiale
istruttorio relativo alle modalità dell'incidente si limita, in concreto, solo alla
prova testimoniale, dal momento che non è intervenuta alcuna
Autorità…Quindi, si deve concludere che la domanda attrice deve ritenersi
pienamente provata e, conseguentemente, ascrivere la responsabilità di
quanto accaduto in danno al minore, allo sconosciuto centauro che si è
dileguato senza prestare soccorso”. Si costituivano e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà sul minore chiedendo il rigetto Persona_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la chiedeva la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza impugnata ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.12.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con provvedimento del 12.12.2024 rinviando all'udienza del 12.05.2025, ritenendo matura la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Infatti, non appare corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) resa da attendibile Testimone_1
“per stabilire che la responsabilità nella causazione dell'evento sia
ascrivibile al comportamento di guida del conducente il motociclo rimasto
sconosciuto”.
La presenza del testimone oculare sulla scena del presunto sinistro è stata esternata solamente alla prima udienza di comparizione, mentre mai se n'è
fatto cenno prima, né nella costituzione in mora avanzata da parte attorea (oggi appellata) nei confronti del Fondo Vittime, né nella domanda di negoziazione assistita, ma, soprattutto, né in seno alla querela sporta contro ignoti (poi archiviata). In sede di deposizione, non è stato chiarito il perché il teste fosse suoi luoghi
(essendo residente in una zona lontana dal luogo del presunto sinistro) né
come fosse stato contattato successivamente dagli attori.
Tale deposizione, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata,
sia perché è l'unica deposizione testimoniale, sia, e soprattutto, perché non è
dotata di attendibilità estrinseca, non essendovi alcun elemento esterno che possa confermare la sua presenza sui luoghi o la presenza del minore, non essendo intervenuta nessuna autorità e neppure un'ambulanza.
E' da premettere che la Cassazione ha stabilito il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita …
anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non
essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune
diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue
condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile
“pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di
collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il
trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass.. n. 24449/05, n. 18532/07).
La Cassazione però sostiene che il danneggiato “deve provare che il sinistro
si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo
non identificato” (Cass. n. 12304/05) e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo,
oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.
Il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, proprio perché il Fondo
di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria non
è emersa la prova certa del sinistro stradale per come rappresentato da parte attrice, oggi appellata.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto (Cass. 19.05.2009 n.11592; Cass.
10.06.2005, n.12304) e oggettivamente non identificabile.
Infatti, l'impresa designata dal FGVS, tenuta al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece ed in luogo del responsabile,
viene ad assumere le vesti di un garante ex lege del danneggiante che si è reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire in ogni caso ai danneggiati il risarcimento dei danni in maniera certa e di valorizzare così la natura solidaristica dell'intervento del Fondo;
in altre parole, l'obbligo risarcitorio che grava sul FGVS non deriva dal fatto illecito bensì da un'imputazione legale effettuata nei confronti di un soggetto reso solidalmente responsabile rispetto all'obbligo risarcitorio primario (Cass. 930/2017).
Prive di pregio le contestazioni mosse da parte appellata la quale, invece, non ha chiarito nei propri scritti difensivi le contestazioni mosse al teste escusso al fine di fugare i dubbi sulla sua attendibilità.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria non
è emersa la prova certa del danno del derivante dal sinistro stradale CP_1
per come rappresentato nel giudizio di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
precise e puntuali della sussistenza del danno richiesto da parte appellata.
Alla luce delle superiori conclusioni l'appello avanzato dalla Parte_1
in qualità di FGVS è fondato e va accolto.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza n. 1639/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e Controparte_1 CP_2
, quali genitori esercenti la potestà sul minore
[...] Per_1
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[...]
- condanna e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà sul minore alla refusione, in Persona_1 favore di delle spese processuali che si liquidano, Controparte_4
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 2.090,00, quanto al presente giudizio, in € 2.500,00, oltre iva, cpa e spese generali ed €
382,50 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott. Testimone_2
Catania, 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa