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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2476/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2476/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marco Nocera, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 13/06/2008.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: il 09/02/2010 e Per_1
il 21/11/2012. Persona_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
19/05/2022, chiedeva la separazione personale Parte_1 rappresentando che la coniuge aveva lasciato la casa coniugale dove pagina 1 di 7 lui era rimasto a vivere con i minori per trasferirsi al Nord con un uomo con cui aveva iniziato da poco una relazione.
In ragione di tali circostanze chiedeva che la separazione fosse addebitabile per colpa alla , che i figli fossero affidati in via CP_1 esclusiva al padre con collocazione presso la casa coniugale e che fosse posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori con un assegno mensile di € 600,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva all'udienza presidenziale del 12/07/2022 per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Con ordinanza emessa in pari data il Presidente f.f., in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via esclusiva al padre i figli minori, poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 versando un assegno mensile di € 400,00 al mese.
Nella fase di merito, la causa veniva istruita attraverso il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'audizione dei minori, e le indagini delegate alla Polizia Tributaria per compiere accertamenti economico-patrimoniali su che rimaneva CP_1 contumace per tutto il corso del giudizio.
All'udienza del 23/9/2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale non è comparsa né si è costituita nel presente CP_1 giudizio.
Separazione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalla coniuge, rimasta contumace, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che pagina 2 di 7 costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro, già di fatto cessata dal mese di gennaio del
2022.
La domanda relativa alla separazione personale dei coniugi deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia di cui all'art. 151 c.c.
Addebito
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla resistente per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con altro uomo ed aver abbandonato il tetto coniugale ed i figli per andare a vivere con quest'ultimo, facendo perdere le tracce di sé ed interrompendo i contatti con il coniuge e con i minori.
Al riguardo deve essere evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 14840/2006, 25843/13, 18074/14).
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. n. 10719/2013): “Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui
l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità”.
pagina 3 di 7 Applicando al caso di specie i sopra esposti principi, a giudizio del
Collegio, ad una valutazione complessiva e logica di tutti gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria documentale ed orale, deve ritenersi che negli ultimi mesi dell'anno 2021 (da ottobre a CP_1 dicembre) abbia tenuto una condotta violativa del dovere di fedeltà e, dal 14/01/2022 data in cui ha lasciato la casa coniugale senza farvi più rientro, violativa anche del dovere di coabitazione.
Invero, dal materiale probatorio agli atti può desumersi che l'unione coniugale sia venuta meno per colpa della moglie che, nell'arco temporale di pochi mesi, ha dapprima violato il dovere di rispetto del coniuge, intrattenendosi per ore al telefono con tale sig. , Per_3 conosciuto attraverso l'applicazione StarMaker (app per cantare al karaoke) per poi allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, per intraprendere la convivenza con il nuovo compagno in un paese in provincia di Monza (Cornate D'Adda).
Anche i minori ed , ascoltati dal Giudice Per_1 Persona_2 all'udienza del 26/03/2024, hanno confermato i predetti fatti che hanno determinato l'allontanamento della madre dalla casa coniugale:
“Non vediamo la mamma da circa un anno e mezzo e non si è più fatta sentire. Mamma ha scaricato una app simile a tik tok dove ci sono delle canzoni dove si canta e si fanno punto, in questa applicazione ha conosciuto un altro uomo un anno e mezzo fa e ha deciso di andare ad abitare con lui. Noi eravamo lì quando è successa questa cosa, nel senso che davanti a noi chattava con quest'uomo, un giorno ha preso i bagagli ed è andata via con lui. Lei vive a Milano con quest'uomo ma ogni tanto scende qua e ce lo dice la nonna materna, ma non si fa sentire.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la separazione deve essere addebitata alla moglie.
Affidamento della prole.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o pagina 4 di 7 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
Tra le tante, cfr. Cass. Civ., sez. I, 19 giugno
2008 n. 16593).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale di confermare, l'affidamento in via esclusiva dei minori ed , al padre Per_1 Persona_2 [...]
con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale a lui Pt_1 assegnata.
Tale regime appare la scelta maggiormente conforme agli interessi dei figli, atteso il perdurante disinteresse mostrato dalla madre, desumibile sia dal comportamento processuale tenuto dalla predetta, sia dalla circostanza che la , si è resa irreperibile, omettendo di CP_1 comunicare al coniuge non solo il proprio indirizzo, ma anche il
Comune di nuova dimora (che il marito ha appreso solo dopo le ricerche effettuate dalle Forze dell'Ordine), comportamento questo gravemente pregiudizievole per i minori, nonché sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al predetto genitore.
Lo stato di irreperibilità della resistente, invero, frapporrebbe seri ostacoli alla tutela dei figli nell'ipotesi di affidamento condiviso.
Per tali motivi, i minori ed devono essere Per_1 Persona_2 affidati al padre, con i quali sono sinora cresciuti serenamente, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale e ciò conformemente all'art. 337 quater comma 3 c.c.
In relazione alle modalità di visita della prole da parte della madre, esse saranno determinate di comune accordo tra le parti, qualora la stessa ne faccia richiesta.
Per quanto concerne il mantenimento dei minori, dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è emerso che la dal 2018 è CP_1 titolare di ditta individuale ed ha dichiarato nel 2021 e nel 2022
pagina 5 di 7 redditi per circa € 72.000,00.
Riguardo alla situazione economico-patrimoniale della dopo il CP_1 trasferimento al Nord nel 2022, non è emerso nulla di significativo a parte il fatto che la stessa ha acquistato due autovetture usate, una
Ford CU nel 2022 ed una Volkswagen SA nel 2024.
Il ricorrente, nel segnalare il continuo inadempimento della agli CP_1 obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, ha riferito che da informazioni apprese sul Web la coniuge, lavorerebbe stabilmente come cantante nei locali, avendo formato una band musicale con il nuovo compagno.
In considerazione delle superiori circostanze e della situazione economico-patrimoniale del ricorrente che lavora come operaio metalmeccanico, appare congruo porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
Stante la soccombenza della resistente, la stessa va condannata a rifondere a controparte le spese del presente giudizio.
Alla liquidazione si procede applicando i parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo i valori intermedi tra il minimo e il medio, tenendo in considerazione il valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) e l'attività svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al minimo).
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 2476 dell'anno 2022, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno CP_1
13/06/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2008 (Atto n. 127, Parte II,
Serie A);
pagina 6 di 7 ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da Controparte_2
i figli (nato il [...]) ed (nata il
[...] Per_1 Persona_2
21.11.2012) in via esclusiva al padre, con collocamento presso la casa coniugale allo stesso assegnata. eserciterà in via Parte_1 esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale;
REGOLA il diritto di visita da parte del genitore non affidatario secondo liberi accordi tra le parti;
di corrispondere a entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Siracusa;
PONE l'assegno unico per i figli in favore di al 100%; Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2476/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marco Nocera, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 13/06/2008.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: il 09/02/2010 e Per_1
il 21/11/2012. Persona_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
19/05/2022, chiedeva la separazione personale Parte_1 rappresentando che la coniuge aveva lasciato la casa coniugale dove pagina 1 di 7 lui era rimasto a vivere con i minori per trasferirsi al Nord con un uomo con cui aveva iniziato da poco una relazione.
In ragione di tali circostanze chiedeva che la separazione fosse addebitabile per colpa alla , che i figli fossero affidati in via CP_1 esclusiva al padre con collocazione presso la casa coniugale e che fosse posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori con un assegno mensile di € 600,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
La parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva all'udienza presidenziale del 12/07/2022 per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Con ordinanza emessa in pari data il Presidente f.f., in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via esclusiva al padre i figli minori, poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 versando un assegno mensile di € 400,00 al mese.
Nella fase di merito, la causa veniva istruita attraverso il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'audizione dei minori, e le indagini delegate alla Polizia Tributaria per compiere accertamenti economico-patrimoniali su che rimaneva CP_1 contumace per tutto il corso del giudizio.
All'udienza del 23/9/2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale non è comparsa né si è costituita nel presente CP_1 giudizio.
Separazione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalla coniuge, rimasta contumace, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che pagina 2 di 7 costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro, già di fatto cessata dal mese di gennaio del
2022.
La domanda relativa alla separazione personale dei coniugi deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia di cui all'art. 151 c.c.
Addebito
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla resistente per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con altro uomo ed aver abbandonato il tetto coniugale ed i figli per andare a vivere con quest'ultimo, facendo perdere le tracce di sé ed interrompendo i contatti con il coniuge e con i minori.
Al riguardo deve essere evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 14840/2006, 25843/13, 18074/14).
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. n. 10719/2013): “Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui
l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità”.
pagina 3 di 7 Applicando al caso di specie i sopra esposti principi, a giudizio del
Collegio, ad una valutazione complessiva e logica di tutti gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria documentale ed orale, deve ritenersi che negli ultimi mesi dell'anno 2021 (da ottobre a CP_1 dicembre) abbia tenuto una condotta violativa del dovere di fedeltà e, dal 14/01/2022 data in cui ha lasciato la casa coniugale senza farvi più rientro, violativa anche del dovere di coabitazione.
Invero, dal materiale probatorio agli atti può desumersi che l'unione coniugale sia venuta meno per colpa della moglie che, nell'arco temporale di pochi mesi, ha dapprima violato il dovere di rispetto del coniuge, intrattenendosi per ore al telefono con tale sig. , Per_3 conosciuto attraverso l'applicazione StarMaker (app per cantare al karaoke) per poi allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, per intraprendere la convivenza con il nuovo compagno in un paese in provincia di Monza (Cornate D'Adda).
Anche i minori ed , ascoltati dal Giudice Per_1 Persona_2 all'udienza del 26/03/2024, hanno confermato i predetti fatti che hanno determinato l'allontanamento della madre dalla casa coniugale:
“Non vediamo la mamma da circa un anno e mezzo e non si è più fatta sentire. Mamma ha scaricato una app simile a tik tok dove ci sono delle canzoni dove si canta e si fanno punto, in questa applicazione ha conosciuto un altro uomo un anno e mezzo fa e ha deciso di andare ad abitare con lui. Noi eravamo lì quando è successa questa cosa, nel senso che davanti a noi chattava con quest'uomo, un giorno ha preso i bagagli ed è andata via con lui. Lei vive a Milano con quest'uomo ma ogni tanto scende qua e ce lo dice la nonna materna, ma non si fa sentire.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la separazione deve essere addebitata alla moglie.
Affidamento della prole.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o pagina 4 di 7 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
Tra le tante, cfr. Cass. Civ., sez. I, 19 giugno
2008 n. 16593).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale di confermare, l'affidamento in via esclusiva dei minori ed , al padre Per_1 Persona_2 [...]
con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale a lui Pt_1 assegnata.
Tale regime appare la scelta maggiormente conforme agli interessi dei figli, atteso il perdurante disinteresse mostrato dalla madre, desumibile sia dal comportamento processuale tenuto dalla predetta, sia dalla circostanza che la , si è resa irreperibile, omettendo di CP_1 comunicare al coniuge non solo il proprio indirizzo, ma anche il
Comune di nuova dimora (che il marito ha appreso solo dopo le ricerche effettuate dalle Forze dell'Ordine), comportamento questo gravemente pregiudizievole per i minori, nonché sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al predetto genitore.
Lo stato di irreperibilità della resistente, invero, frapporrebbe seri ostacoli alla tutela dei figli nell'ipotesi di affidamento condiviso.
Per tali motivi, i minori ed devono essere Per_1 Persona_2 affidati al padre, con i quali sono sinora cresciuti serenamente, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale e ciò conformemente all'art. 337 quater comma 3 c.c.
In relazione alle modalità di visita della prole da parte della madre, esse saranno determinate di comune accordo tra le parti, qualora la stessa ne faccia richiesta.
Per quanto concerne il mantenimento dei minori, dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è emerso che la dal 2018 è CP_1 titolare di ditta individuale ed ha dichiarato nel 2021 e nel 2022
pagina 5 di 7 redditi per circa € 72.000,00.
Riguardo alla situazione economico-patrimoniale della dopo il CP_1 trasferimento al Nord nel 2022, non è emerso nulla di significativo a parte il fatto che la stessa ha acquistato due autovetture usate, una
Ford CU nel 2022 ed una Volkswagen SA nel 2024.
Il ricorrente, nel segnalare il continuo inadempimento della agli CP_1 obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, ha riferito che da informazioni apprese sul Web la coniuge, lavorerebbe stabilmente come cantante nei locali, avendo formato una band musicale con il nuovo compagno.
In considerazione delle superiori circostanze e della situazione economico-patrimoniale del ricorrente che lavora come operaio metalmeccanico, appare congruo porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
Stante la soccombenza della resistente, la stessa va condannata a rifondere a controparte le spese del presente giudizio.
Alla liquidazione si procede applicando i parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo i valori intermedi tra il minimo e il medio, tenendo in considerazione il valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) e l'attività svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al minimo).
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 2476 dell'anno 2022, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno CP_1
13/06/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2008 (Atto n. 127, Parte II,
Serie A);
pagina 6 di 7 ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da Controparte_2
i figli (nato il [...]) ed (nata il
[...] Per_1 Persona_2
21.11.2012) in via esclusiva al padre, con collocamento presso la casa coniugale allo stesso assegnata. eserciterà in via Parte_1 esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale;
REGOLA il diritto di visita da parte del genitore non affidatario secondo liberi accordi tra le parti;
di corrispondere a entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Siracusa;
PONE l'assegno unico per i figli in favore di al 100%; Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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