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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 815/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rapprensentata e difesa dall'avv. Gianluca Trombadore, l'avv. Maurizio Riommi e l'avv. Daniele Verduchi (rispettivamente dei fori di Brescia, Perugia e Roma)
- RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
con la dr. ex art. 417-bis c.p.c. CP_2
- RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione di carriera personale ATA.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'11 maggio 2022) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non era stato considerato in modo integrale il servizio da lei prestato alle sue dipendenze quale precaria dal 12 aprile 2000 al 31 agosto 2009.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 settembre 2011, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), con qualifica di
Assistente Tecnico;
- dopo essere stata assegnata in un primo periodo all'istituto superiore “Giulio
Natta” di Bergamo, dall'anno scolastico 2018/2019 era stata trasferita presso l'istituto superiore “Lorenzo Gigli” di Rovato (BS), ove era ancora in servizio (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- aveva svolto, prima dell'immissione in ruolo, diversi periodi di lavoro a tempo determinato in scuole statali, per un totale di anni sette, mesi undici e giorni dieci;
- con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 132 del 27 novembre 2014
l'Amministrazione datrice di lavoro, a fronte del servizio pre-ruolo effettivamente prestato come sopra calcolato, le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio alla data dell'1 settembre 2011 (di immissione in ruolo):
• ai fini giuridici ed economici di anni sei, mesi sette e giorni sedici;
• ai soli fini economici di anni uno, mesi tre e giorni ventiquattro.
Perciò, essa era stata collocata nella prima posizione stipendiale (gradone con anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 ed 8) prevista dalle tabelle contrattuali applicabili ratione temporis.
2 Nel citato decreto il Dirigente Scolastico disponeva anche che la residua anzianità di anni uno, mesi tre e giorni ventiquattro riconosciuta ai soli fini economici sarebbe stata “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95” (cfr. doc.
3 fascicolo ricorrente);
- con lettera del 21 settembre 2021, trasmessa all'Amministrazione scolastica via
P.E.C., diffidava il a provvedere, ai fini della Parte_1 Controparte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 4 fasc. ricorrente);
- l'Amministrazione non ottemperava;
- secondo il veva erroneamente applicato al caso di specie l'art. Parte_1 CP_3
569 d. lgs. n. 279/1994, nella formulazione vigente ratione temporis, che così recitava: Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ... Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà>.
Tale disposizione era illegittima per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
La sua applicazione aveva determinato l'attribuzione alla ricorrente di un'anzianità di servizio inferiore per il periodo di lavoro effettivamente svolto prima della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante la lavoratrice avesse prestato servizi assolutamente identici sia prima, sia dopo l'immissione in ruolo.
3 Invece, a partire dall'1 settembre 2011 (data di immissione in ruolo), essa avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nella fascia stipendiale 3 - 8 anni, sulla base della Tabella allegata al C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni sette, mesi undici e giorni dieci e conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
Richiamava costante giurisprudenza di legittimità sul punto;
-
per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 1.825,52.
Quindi, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per
l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 7 mesi 11 e giorni 10 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente Controparte_1 già a decorrere dalla data del 21.09.2012, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 9 a 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, nonché già a decorrere
4 dalla data del 21.09.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone con anzianità di servizio da anni 15 a 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15 e, per l'effetto
- condannare il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 1.825,52 alla data del 31 marzo 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi legali o con la rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, oltre al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 1° aprile 2022 con gli accessori di legge
- condannare il alla regolarizzazione, in base agli Controparte_1 importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 25 gennaio 2023 si costituiva l'Amministrazione resistente, la quale contestava la pretesa della ricorrente.
In primo luogo, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5 c.c. Parte_1
Nel merito, asseriva l'infondatezza delle pretese della ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
5 In via preliminare di rito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte, fino al quinto anno antecedente alla data di deposito del presente ricorso o al più alla diffida del 10/06/2021 e/o dall'insorgenza del diritto se ancor più risalenti, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nel riconoscimento del suo servizio pre-ruolo in misura integrale.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio>.
3. In vista dell'udienza del 3 aprile 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. In diritto, si rammenta che l'art. 569 d. lgs. n. 279/1994, nella formulazione vigente al tempo dell'immissione in servizio a tempo indeterminato di
[...]
(l'1 settembre 2011) così recitava:
1. Al personale amministrativo, Parte_1 tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29>.
L'art. 570 dello stesso decreto ancora oggi stabilisce che:
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente
6 retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo>.
6. assume che la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione Parte_1 convenuta considerando gli anni di servizio a tempo determinato nei limiti di cui alle norme sopra citate (cfr. decreto di cui al doc. 3 allegato al ricorso) si ponga in contrasto coi dettami del diritto comunitario e, in particolare, con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale testualmente enuncia che: 1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
(...) 4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive>.
Sul tema è già intervenuta a più riprese la Corte di Cassazione, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 50 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
7 servizio effettivo prestato> [cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 31150 del 28/11/2019 (Rv. 655986 - 01); nello stesso senso si vedano ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4875, nonché, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 20 giugno 2024, n. 17105].
È stato pertanto ritenuto il diritto al pieno e integrale riconoscimento di tutta l'anzianità maturata dal personale A.T.A. prima dell'immissione in ruolo in sede di ricostruzione di carriera (in questo senso già Cass. Sez. L, sentenza n. 2924 del
2020).
La conformità dell'ordinamento interno alle disposizioni comunitarie contenute nell'Accordo Quadro è stata infine raggiunta anche sul piano normativo con la novella legislativa introdotta dall'art. 14, comma 1, lett. c) d.l. 13 giugno 2023, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha modificato l'art. 569, comma 1 d. lgs. n. 297/1994, il quale così oggi prevede: “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici>.
7. Ritiene la Decidente che l'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie determini l'accoglibilità delle domande attoree.
Invero, censurava la ricostruzione della carriera effettuata Parte_1 dall'Amministrazione, poiché le era accordata in misura parziale a seguito della sua immissione in ruolo;
di conseguenza, chiedeva l'accertamento del diritto alla ricostruzione integrale con riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera emesso dal
Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 569 - 570 d. lgs. 297/1994.
In base agli arresti della Suprema Corte sopra citati, l'art. 569 d. lgs n. 297/1994 deve essere disapplicato e la ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici, sia economici, del servizio pre-ruolo svolto come Assistente
Tecnico e alle conseguenti differenze retributive nascenti dal diverso
8 inquadramento da operare, dal momento della immissione in ruolo, in applicazione del C.C.N.L. di settore vigente al momento e di quelli anteriori in concreto applicabili.
Si deve quindi riconoscere il diritto della ricorrente all'anzianità di servizio maturata in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica, con la progressione stipendiale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato di cui alle norme dei C.C.N.L. del comparto scuola succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie, con conseguente condanna del a ricostruire la carriera della parte attrice tenendo conto di tutti i CP_1 periodi di servizio pre-ruolo indicati in ricorso e a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.
8. Con riguardo alle differenze retributive, deve essere riconosciuto il diritto di agli importi maturati dall'1 settembre 2011, data di Parte_1 immissione in ruolo, come conteggiati in ricorso, non specificamente contestati dall'Amministrazione convenuta in ordine alla correttezza dei valori dedotti, né della valutazione espletata.
In merito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente, si osserva che già i patroni della lavoratrice per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in mora (risalente al 21 settembre 2021, cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1
l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili.
Segue quindi la condanna del al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni
9 maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, pari a € 1.825,52, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
9. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda della lavoratrice tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto.
10. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dalla ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dall'1 aprile 2022, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati da e di Parte_1 inserimento nel corretto gradone stipendiale.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
Si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022,
10 limitatamente alle fasi introduttiva e di studio, atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, giacché le parti processuali nelle difese finali si sono limitate a richiamare le argomentazioni già svolte e le conclusioni formulate negli atti introduttivi.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per la fase introduttiva, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.
b) D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva è pari a euro 854,10 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai Parte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici, sia economici;
2) per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del a ricostruire la carriera della parte Controparte_4 attrice tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati in ricorso e a inquadrarla, a decorrere dalla sua immissione in ruolo (1 settembre 2011), nella fascia stipendiale 3 - 8 anni, con anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni sette, mesi undici e giorni dieci e ad applicare i conseguenti scatti di anzianità;
3) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, nei limiti della prescrizione quinquennale, liquidati in €
1.825,52, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724 dal dì del dovuto al saldo;
11 4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine rapporto di
[...]
; Parte_1
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 854,10 per compensi professionali [così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M.
n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del
2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 22 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rapprensentata e difesa dall'avv. Gianluca Trombadore, l'avv. Maurizio Riommi e l'avv. Daniele Verduchi (rispettivamente dei fori di Brescia, Perugia e Roma)
- RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
con la dr. ex art. 417-bis c.p.c. CP_2
- RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione di carriera personale ATA.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'11 maggio 2022) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non era stato considerato in modo integrale il servizio da lei prestato alle sue dipendenze quale precaria dal 12 aprile 2000 al 31 agosto 2009.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 settembre 2011, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), con qualifica di
Assistente Tecnico;
- dopo essere stata assegnata in un primo periodo all'istituto superiore “Giulio
Natta” di Bergamo, dall'anno scolastico 2018/2019 era stata trasferita presso l'istituto superiore “Lorenzo Gigli” di Rovato (BS), ove era ancora in servizio (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- aveva svolto, prima dell'immissione in ruolo, diversi periodi di lavoro a tempo determinato in scuole statali, per un totale di anni sette, mesi undici e giorni dieci;
- con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 132 del 27 novembre 2014
l'Amministrazione datrice di lavoro, a fronte del servizio pre-ruolo effettivamente prestato come sopra calcolato, le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio alla data dell'1 settembre 2011 (di immissione in ruolo):
• ai fini giuridici ed economici di anni sei, mesi sette e giorni sedici;
• ai soli fini economici di anni uno, mesi tre e giorni ventiquattro.
Perciò, essa era stata collocata nella prima posizione stipendiale (gradone con anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 ed 8) prevista dalle tabelle contrattuali applicabili ratione temporis.
2 Nel citato decreto il Dirigente Scolastico disponeva anche che la residua anzianità di anni uno, mesi tre e giorni ventiquattro riconosciuta ai soli fini economici sarebbe stata “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95” (cfr. doc.
3 fascicolo ricorrente);
- con lettera del 21 settembre 2021, trasmessa all'Amministrazione scolastica via
P.E.C., diffidava il a provvedere, ai fini della Parte_1 Controparte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 4 fasc. ricorrente);
- l'Amministrazione non ottemperava;
- secondo il veva erroneamente applicato al caso di specie l'art. Parte_1 CP_3
569 d. lgs. n. 279/1994, nella formulazione vigente ratione temporis, che così recitava: Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ... Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà>.
Tale disposizione era illegittima per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
La sua applicazione aveva determinato l'attribuzione alla ricorrente di un'anzianità di servizio inferiore per il periodo di lavoro effettivamente svolto prima della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante la lavoratrice avesse prestato servizi assolutamente identici sia prima, sia dopo l'immissione in ruolo.
3 Invece, a partire dall'1 settembre 2011 (data di immissione in ruolo), essa avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nella fascia stipendiale 3 - 8 anni, sulla base della Tabella allegata al C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni sette, mesi undici e giorni dieci e conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
Richiamava costante giurisprudenza di legittimità sul punto;
-
per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 1.825,52.
Quindi, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per
l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 7 mesi 11 e giorni 10 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente Controparte_1 già a decorrere dalla data del 21.09.2012, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 9 a 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, nonché già a decorrere
4 dalla data del 21.09.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone con anzianità di servizio da anni 15 a 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15 e, per l'effetto
- condannare il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 1.825,52 alla data del 31 marzo 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi legali o con la rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, oltre al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 1° aprile 2022 con gli accessori di legge
- condannare il alla regolarizzazione, in base agli Controparte_1 importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 25 gennaio 2023 si costituiva l'Amministrazione resistente, la quale contestava la pretesa della ricorrente.
In primo luogo, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5 c.c. Parte_1
Nel merito, asseriva l'infondatezza delle pretese della ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
5 In via preliminare di rito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte, fino al quinto anno antecedente alla data di deposito del presente ricorso o al più alla diffida del 10/06/2021 e/o dall'insorgenza del diritto se ancor più risalenti, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nel riconoscimento del suo servizio pre-ruolo in misura integrale.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio>.
3. In vista dell'udienza del 3 aprile 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. In diritto, si rammenta che l'art. 569 d. lgs. n. 279/1994, nella formulazione vigente al tempo dell'immissione in servizio a tempo indeterminato di
[...]
(l'1 settembre 2011) così recitava:
1. Al personale amministrativo, Parte_1 tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29>.
L'art. 570 dello stesso decreto ancora oggi stabilisce che:
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente
6 retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo>.
6. assume che la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione Parte_1 convenuta considerando gli anni di servizio a tempo determinato nei limiti di cui alle norme sopra citate (cfr. decreto di cui al doc. 3 allegato al ricorso) si ponga in contrasto coi dettami del diritto comunitario e, in particolare, con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale testualmente enuncia che: 1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
(...) 4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive>.
Sul tema è già intervenuta a più riprese la Corte di Cassazione, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 50 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
7 servizio effettivo prestato> [cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 31150 del 28/11/2019 (Rv. 655986 - 01); nello stesso senso si vedano ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4875, nonché, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 20 giugno 2024, n. 17105].
È stato pertanto ritenuto il diritto al pieno e integrale riconoscimento di tutta l'anzianità maturata dal personale A.T.A. prima dell'immissione in ruolo in sede di ricostruzione di carriera (in questo senso già Cass. Sez. L, sentenza n. 2924 del
2020).
La conformità dell'ordinamento interno alle disposizioni comunitarie contenute nell'Accordo Quadro è stata infine raggiunta anche sul piano normativo con la novella legislativa introdotta dall'art. 14, comma 1, lett. c) d.l. 13 giugno 2023, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha modificato l'art. 569, comma 1 d. lgs. n. 297/1994, il quale così oggi prevede: “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici>.
7. Ritiene la Decidente che l'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie determini l'accoglibilità delle domande attoree.
Invero, censurava la ricostruzione della carriera effettuata Parte_1 dall'Amministrazione, poiché le era accordata in misura parziale a seguito della sua immissione in ruolo;
di conseguenza, chiedeva l'accertamento del diritto alla ricostruzione integrale con riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera emesso dal
Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 569 - 570 d. lgs. 297/1994.
In base agli arresti della Suprema Corte sopra citati, l'art. 569 d. lgs n. 297/1994 deve essere disapplicato e la ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici, sia economici, del servizio pre-ruolo svolto come Assistente
Tecnico e alle conseguenti differenze retributive nascenti dal diverso
8 inquadramento da operare, dal momento della immissione in ruolo, in applicazione del C.C.N.L. di settore vigente al momento e di quelli anteriori in concreto applicabili.
Si deve quindi riconoscere il diritto della ricorrente all'anzianità di servizio maturata in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica, con la progressione stipendiale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato di cui alle norme dei C.C.N.L. del comparto scuola succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie, con conseguente condanna del a ricostruire la carriera della parte attrice tenendo conto di tutti i CP_1 periodi di servizio pre-ruolo indicati in ricorso e a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.
8. Con riguardo alle differenze retributive, deve essere riconosciuto il diritto di agli importi maturati dall'1 settembre 2011, data di Parte_1 immissione in ruolo, come conteggiati in ricorso, non specificamente contestati dall'Amministrazione convenuta in ordine alla correttezza dei valori dedotti, né della valutazione espletata.
In merito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente, si osserva che già i patroni della lavoratrice per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in mora (risalente al 21 settembre 2021, cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1
l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili.
Segue quindi la condanna del al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni
9 maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, pari a € 1.825,52, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
9. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda della lavoratrice tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto.
10. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dalla ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dall'1 aprile 2022, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati da e di Parte_1 inserimento nel corretto gradone stipendiale.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
Si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022,
10 limitatamente alle fasi introduttiva e di studio, atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, giacché le parti processuali nelle difese finali si sono limitate a richiamare le argomentazioni già svolte e le conclusioni formulate negli atti introduttivi.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per la fase introduttiva, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.
b) D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva è pari a euro 854,10 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai Parte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici, sia economici;
2) per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del a ricostruire la carriera della parte Controparte_4 attrice tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati in ricorso e a inquadrarla, a decorrere dalla sua immissione in ruolo (1 settembre 2011), nella fascia stipendiale 3 - 8 anni, con anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni sette, mesi undici e giorni dieci e ad applicare i conseguenti scatti di anzianità;
3) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, nei limiti della prescrizione quinquennale, liquidati in €
1.825,52, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724 dal dì del dovuto al saldo;
11 4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine rapporto di
[...]
; Parte_1
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 854,10 per compensi professionali [così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M.
n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del
2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 22 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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