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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 21871/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Matilde Dell'Erario sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, osserva quanto segue.
Con ricorso cautelare depositato in data 15.10.2024, il ricorrente ha agito nei Parte_1 confronti del dell Controparte_1 Controparte_2
e dell deducendo di essere un
[...] Controparte_3 docente precario storico aspirante all'insegnamento stabile nell'istituzione scolastica statale, abilitato all'insegnamento per la classe di concorso odierna A045 (ex A017) - scienze economiche aziendali, con idoneità conseguita al concorso ordinario per titoli ed esami indetto con Decreto Ministeriale del
23.3.1990; di avere presentato domanda di inserimento a decorrere dall'anno 2000, nelle graduatorie ad esaurimento – ex permanenti - (di seguito GAE) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di di avere partecipato alle successive periodiche fasi CP_3
d'integrazione e aggiornamento delle menzionate graduatorie a tutto il biennio scolastico 2009/2011, restando incluso nella graduatoria di terza fascia per la ex classe A017 alla 312esima posizione con
28,00 punti complessivi;
di non essersi avveduto, tempestivamente, della nuova procedura di proposizione della domanda di aggiornamento/permanenza per il biennio 2011/2013 indetta con il
D.M. n. 44/2011 sebbene emanato privo di idonea pubblicità nelle forme di legge;
di essere stato depennato d'ufficio dalla graduatoria, a seguito della mancata (ri)proposizione della domanda di aggiornamento/permanenza e quantunque in assenza di propedeutica istruttoria e diretta informativa;
di essersi avvalso dell'art. 1 del D.M. n. 374/2019 che aveva previsto la possibilità del (re)inserimento nelle GAE valide per il triennio 2019/2022 per coloro che a seguito della mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza negli anni precedenti erano stati depennati, per cui, a seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive a cura dell'amministrazione territoriale partenopea, disposta con decreto prot. n. 7762 del 31.7.2019, su sua domanda, veniva ivi (re)inserito ed a seguito della favorevole ottava collocazione con punti 76,00 seguivano l'attribuzione di reiterati incarichi annuali;
che per effetto del D.M. n. 37 del 29.2.2024 che disciplinava l'integrazione e l'aggiornamento delle GAE per il biennio scolastico 2024/2026, in ordine al possesso dei requisiti specifici e del requisito previsto dalla ex lett. b) co. 1 dell'art. 8, secondo cui gli aspiranti devono essere di “età … non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024”, la piattaforma informatica non ha consentito l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria avendo egli compiuto 67 anni in data 2.4.2024; che a tale data egli non ha maturato i requisiti minimi contributivi per accedere al pensionamento, anche considerando la sua posizione contributiva quale lavoratore autonomo iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza;
di avere inutilmente inoltrato un reclamo con mail ordinaria in data 24.6.2024; che si è avveduto inoltre che a seguito delle procedure di avvio del nuovo anno scolastico 2024/2025 con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 13650 del
22.8.2024 a cura del dirigente dell' di qualora regolarmente inserimento nella GAE per Pt_2 CP_3
la provincia di con il relativo punteggio aggiornato, sarebbe stato in turno di nomina per CP_3
l'immissione in ruolo.
Egli ha rappresentato le seguenti doglianze: 1) Violazione ex co. 3 art. 509 del D.Lgs.vo n.
297/1994; Violazione D.Lgs.vo n. 368/2001 attuativo della Direttiva 1999/70/CE ed allegata clausola quattro dell'Accordo Quadro Europeo a tutela del lavoro a tempo determinato;
Violazione del principio di affidamento;
Eccesso di potere;
Disparità di trattamento e irragionevolezza;
Grave perdita di chance occupazionali e ha concluso chiedendo “verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art.
700 c.p.c., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e accogliere le seguenti conclusioni, anche inaudita altera parte previo, occorrendo, accertamento della nullità e/o illegittimità con disapplicazione e/o annullamento, degli atti e della normativa pattizia e amministrativa contrastante:
- accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe CP_3
di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026; - per l'effetto ordinare, a parte resistente, il reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di CP_3
concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 con il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045; - accertare e dichiarare, in virtù di collocazione utile nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e CP_3
sociali - per gli aa.ss. 2024/2026, il diritto del ricorrente al conferimento della nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025; - per l'effetto, ordinare a parte resistente il conferimento della nomina a tempo indeterminato al Prof. quale docente di scuola Parte_1
secondaria di secondo grado per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - con la sottoscrizione del contratto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale;
- inibire ogni comportamento opposto nonché adottare ogni statuizione necessaria ed opportuna alla tutela dei diritti dedotti in giudizio;
- vittoria di spese comprensive del rimborso del contributo unificato, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato”.
I convenuti, benché ritualmente citati (cfr. notificata mezzo PEC ricevuta entro il termine assegnato), non si sono costituiti.
Il Giudicante all'udienza del 28.01.2025 si è riservato la seguente decisione. Cont
In via preliminare, sussiste la legittimazione passiva del ed in via concorrente dell' (ex art. 8 del d.p.r. 17/2009); non si ravvisa la legittimazione passiva Controparte_2
Cont dell' trattandosi di diramazione periferica dell' , del Controparte_4
tutto privo di soggettività giuridica.
Quanto al merito dell'azione cautelare proposta, la sua valutazione richiede la concorrente sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La tutela cautelare prevista dall'ordinamento nell'art. 700 c.p.c. è concessa in particolare a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. La predetta tutela, pur connotandosi di sussidiarietà e di atipicità, nel senso che può essere invocata e concessa soltanto qualora ogni altra misura cautelare tipica non sia idonea a proteggere le situazioni giuridiche invocate e ritenute meritevoli di tutela, si inserisce, in punto di presupposti, nel più ampio alveo della tutela cautelare uniforme, la cui azionabilità è condizionata dalla sussistenza di due presupposti: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo. Entrambi i presupposti, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della tutela cautelare.
Avuto riguardo al caso in esame, la prima richiesta del ricorrente è l'accertamento del suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e CP_3
sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 e il conseguente ordine al di effettuare tale CP_1
reinserimento, considerando la posizione precedentemente occupata e gli ulteriori 24 punti maturati per effetto di due anni interi di servizio svolti negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.
I motivi del depennamento risiedono, secondo la prospettazione attorea, nella sua età anagrafica, superiore a 67 anni al momento in cui la piattaforma informatica del ha CP_1
consentito agli aspiranti la presentazione delle domande di aggiornamento, per il biennio scolastico
2024/2026.
Sul punto, va rilevato che l'art. 509 “Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età”, del d. lgs. n. 297/1994, al comma 3, dispone: “
3. Il personale, che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.” Dunque, il personale docente può permanere in servizio fino al 70° anno di età (oggi spostato al 71° anno di età in virtù dell'adeguamento alla speranza di vita) al fine di continuare a versare i contributi necessari per l'accesso alla pensione.
La formulazione letterale della norma e il chiaro riferimento al personale in servizio rendono la stessa applicabile solo al personale di ruolo. Tuttavia, di tale norma occorre dare un'interpretazione conforme al diritto eurocomunitario e segnatamente alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE, che tutela il diritto dei lavoratori a tempo determinato a non essere discriminati. Difatti, non vi è dubbio che la parità di condizioni di impiego delle due categorie di docenti, quelli di ruolo e quelli precari, deve garantire la parità di trattamento sia durante lo svolgimento che al momento della cessazione del rapporto. Del resto, lo stesso art. 541 del d. lgs. n. 297/1994, al comma 2, dispone: “
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.”
Pertanto, in base alla stessa normativa di settore, oltre che all'Accordo Quadro allegato alla
Dir. 1999/70/CE, discende la possibilità del personale docente precario di permanere nelle graduatorie da cui il attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza e, nella fattispecie, nelle CP_1
GAE. Di conseguenza, l'istituto della protrazione del rapporto oltre il limite attuale di 67 anni va applicato anche al personale docente precario, onde evitare di incorrere nella discriminazione vietata dalla predetta direttiva europea.
L'espressione contenuta nell'art.509 del d. lgs. n. 297/1994, comma 3, secondo cui “può essere trattenuto in servizio” va interpretata nel senso che sia il docente a fare richiesta di trattenimento e l'Amministrazione a valutarne l'accoglimento. Nel caso in esame, il tentativo del ricorrente di caricare nella piattaforma informatica la domanda di aggiornamento delle GAE può essere considerato idonea manifestazione di volontà di permanere in servizio oltre il limite di 67 anni e la contumacia del non ha consentito a costui di addurre valide ragioni impeditive dell'accoglimento CP_1 dell'istanza.
Il pregiudizio che il ricorrente ha prospettato è meritevole di condivisione, non essendo revocabile in dubbio che il decorso del tempo di durata del giudizio di merito potrebbe vanificare la sua aspettativa di conseguire incarichi di docenza utili alla maturazione dei contributi a lui necessari per raggiungere, entro la sua età anagrafica di 71 anni, il minimo richiesto a fini pensionistici, sommando i contributi quale docente e i contributi quale lavoratore autonomo iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza, da lui dedotti e documentati, in parte già versati e in parte in corso di rateizzazione. Per conseguire tale possibilità è sufficiente anche solo la stipula di incarichi di supplenza e il versamento dei relativi contributi. In proposito, il ricorrente ha allegato che entro il 31 agosto 2028, conseguendo il 71esimo anno di età, si troverà a maturare il requisito minimo di 21 anni di contribuzione (9 anni presso + 4 anni presso + 8 anni rateizzo presso ). CP_6 CP_7 CP_7 Pertanto, accertato il diritto del ricorrente al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di CP_3
per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026, il va condannato ad effettuare tale reinserimento con il medesimo punteggio detenuto CP_1 all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045.
La seconda domanda da ritenersi autonomamente valutabile, per come formulata, è, invece, infondata.
Il ricorrente rivendica il suo diritto al conferimento della nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sul presupposto che, qualora regolarmente inserimento nella
GAE per la provincia di con il relativo punteggio aggiornato, sarebbe stato in turno di nomina CP_3
per l'immissione in ruolo.
Orbene, la procedura di immissione in ruolo dalle GAE di una quota di iscritti costituente una percentuale del 50% dei posti disponibili è scaturita da un piano di riparto del contingente di assunzione a tempo indeterminato, autorizzato dal decreto ministeriale n. 158 del 31.07.2024, di competenza della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania pubblicato con prot. n. 48177 del 09/08/2024, per cui le immissioni in ruolo sono avvenute solo in favore dei candidati in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili, sia al contingente.
Il ricorrente allega che, essendo in possesso di 76 punti alla data di pubblicazione della GAE del 22.7.2022 e all'aggiunta di ulteriori ventiquattro punti, avrebbe aggiornato il totale a 100 punti alla nuova GAE della provincia di per il biennio scolastico 2024/2026, pubblicata con decreto prot. CP_3
n. 11159 del 17.7.2024 del dirigente dell' di e di conseguenza, avrebbe ricoperto la Pt_2 CP_3
terza posizione utile al conferimento in ruolo atteso il contingente di assunzione di n. 4 unità dalla
GAE per la provincia di CP_3
Tale prospettazione non è utile all'accoglimento della domanda.
In primo luogo, la circostanza che il ricorrente, in quanto escluso dalle GAE, non ha potuto inoltrare l'istanza per la scelta della classe di concorso, ha impedito la valutazione della sua posizione dando luogo al più ad un'aspettativa e, quindi, ad una chance assunzionale e non già ad un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione convenuta.
In ogni caso, per conseguire il bene auspicato ossia la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'immissione in ruolo, la prospettazione attorea e la relativa domanda scontano un difetto di allegazione e prova. Ed, invero, quanto dedotto non è utile a ritenere, secondo un criterio di 'capienza' con alta probabilità logica (v. Cass. n. 12491/2020), che il ricorrente, reinserito nella terza fascia delle GAE con il punteggio corretto, avrebbe ottenuto la titolarità della cattedra auspicata, al posto di altro candidato o di altri candidati a cui tale cattedra è stata assegnata. Egli al riguardo si è limitato a sostenere che dei quattro posti resi disponibili, avrebbe avuto diritto a uno di essi, collocandosi al terzo posto utile, ma ha totalmente omesso di indicare se tali posti sono stati interamente assegnati ad altri aspiranti e, soprattutto, chi sono costoro e/o chi di loro in posizione a lui deteriore per titoli e punteggi ha avuto il posto da lui auspicato. Pertanto, tale domanda, assorbita ogni ulteriore valutazione, va respinta.
Il ricorso cautelare va, dunque, accolto per quanto di ragione.
L'esito del giudizio che ha dato luogo ad una reciproca parziale soccombenza, rende possibile la compensazione della metà delle spese;
la restante parte è a carico del e si liquida come da CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cautelare per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze CP_3
e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 e, per l'effetto, condanna il ad CP_8
effettuare tale reinserimento, attribuendo al ricorrente il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045; rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 2.999,20 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna il al pagamento in suo favore della restante metà oltre IVA e CPA con CP_8
attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 02.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Matilde Dell'Erario sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, osserva quanto segue.
Con ricorso cautelare depositato in data 15.10.2024, il ricorrente ha agito nei Parte_1 confronti del dell Controparte_1 Controparte_2
e dell deducendo di essere un
[...] Controparte_3 docente precario storico aspirante all'insegnamento stabile nell'istituzione scolastica statale, abilitato all'insegnamento per la classe di concorso odierna A045 (ex A017) - scienze economiche aziendali, con idoneità conseguita al concorso ordinario per titoli ed esami indetto con Decreto Ministeriale del
23.3.1990; di avere presentato domanda di inserimento a decorrere dall'anno 2000, nelle graduatorie ad esaurimento – ex permanenti - (di seguito GAE) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di di avere partecipato alle successive periodiche fasi CP_3
d'integrazione e aggiornamento delle menzionate graduatorie a tutto il biennio scolastico 2009/2011, restando incluso nella graduatoria di terza fascia per la ex classe A017 alla 312esima posizione con
28,00 punti complessivi;
di non essersi avveduto, tempestivamente, della nuova procedura di proposizione della domanda di aggiornamento/permanenza per il biennio 2011/2013 indetta con il
D.M. n. 44/2011 sebbene emanato privo di idonea pubblicità nelle forme di legge;
di essere stato depennato d'ufficio dalla graduatoria, a seguito della mancata (ri)proposizione della domanda di aggiornamento/permanenza e quantunque in assenza di propedeutica istruttoria e diretta informativa;
di essersi avvalso dell'art. 1 del D.M. n. 374/2019 che aveva previsto la possibilità del (re)inserimento nelle GAE valide per il triennio 2019/2022 per coloro che a seguito della mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza negli anni precedenti erano stati depennati, per cui, a seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive a cura dell'amministrazione territoriale partenopea, disposta con decreto prot. n. 7762 del 31.7.2019, su sua domanda, veniva ivi (re)inserito ed a seguito della favorevole ottava collocazione con punti 76,00 seguivano l'attribuzione di reiterati incarichi annuali;
che per effetto del D.M. n. 37 del 29.2.2024 che disciplinava l'integrazione e l'aggiornamento delle GAE per il biennio scolastico 2024/2026, in ordine al possesso dei requisiti specifici e del requisito previsto dalla ex lett. b) co. 1 dell'art. 8, secondo cui gli aspiranti devono essere di “età … non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024”, la piattaforma informatica non ha consentito l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria avendo egli compiuto 67 anni in data 2.4.2024; che a tale data egli non ha maturato i requisiti minimi contributivi per accedere al pensionamento, anche considerando la sua posizione contributiva quale lavoratore autonomo iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza;
di avere inutilmente inoltrato un reclamo con mail ordinaria in data 24.6.2024; che si è avveduto inoltre che a seguito delle procedure di avvio del nuovo anno scolastico 2024/2025 con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 13650 del
22.8.2024 a cura del dirigente dell' di qualora regolarmente inserimento nella GAE per Pt_2 CP_3
la provincia di con il relativo punteggio aggiornato, sarebbe stato in turno di nomina per CP_3
l'immissione in ruolo.
Egli ha rappresentato le seguenti doglianze: 1) Violazione ex co. 3 art. 509 del D.Lgs.vo n.
297/1994; Violazione D.Lgs.vo n. 368/2001 attuativo della Direttiva 1999/70/CE ed allegata clausola quattro dell'Accordo Quadro Europeo a tutela del lavoro a tempo determinato;
Violazione del principio di affidamento;
Eccesso di potere;
Disparità di trattamento e irragionevolezza;
Grave perdita di chance occupazionali e ha concluso chiedendo “verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art.
700 c.p.c., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e accogliere le seguenti conclusioni, anche inaudita altera parte previo, occorrendo, accertamento della nullità e/o illegittimità con disapplicazione e/o annullamento, degli atti e della normativa pattizia e amministrativa contrastante:
- accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe CP_3
di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026; - per l'effetto ordinare, a parte resistente, il reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di CP_3
concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 con il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045; - accertare e dichiarare, in virtù di collocazione utile nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e CP_3
sociali - per gli aa.ss. 2024/2026, il diritto del ricorrente al conferimento della nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025; - per l'effetto, ordinare a parte resistente il conferimento della nomina a tempo indeterminato al Prof. quale docente di scuola Parte_1
secondaria di secondo grado per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - con la sottoscrizione del contratto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale;
- inibire ogni comportamento opposto nonché adottare ogni statuizione necessaria ed opportuna alla tutela dei diritti dedotti in giudizio;
- vittoria di spese comprensive del rimborso del contributo unificato, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato”.
I convenuti, benché ritualmente citati (cfr. notificata mezzo PEC ricevuta entro il termine assegnato), non si sono costituiti.
Il Giudicante all'udienza del 28.01.2025 si è riservato la seguente decisione. Cont
In via preliminare, sussiste la legittimazione passiva del ed in via concorrente dell' (ex art. 8 del d.p.r. 17/2009); non si ravvisa la legittimazione passiva Controparte_2
Cont dell' trattandosi di diramazione periferica dell' , del Controparte_4
tutto privo di soggettività giuridica.
Quanto al merito dell'azione cautelare proposta, la sua valutazione richiede la concorrente sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La tutela cautelare prevista dall'ordinamento nell'art. 700 c.p.c. è concessa in particolare a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. La predetta tutela, pur connotandosi di sussidiarietà e di atipicità, nel senso che può essere invocata e concessa soltanto qualora ogni altra misura cautelare tipica non sia idonea a proteggere le situazioni giuridiche invocate e ritenute meritevoli di tutela, si inserisce, in punto di presupposti, nel più ampio alveo della tutela cautelare uniforme, la cui azionabilità è condizionata dalla sussistenza di due presupposti: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo. Entrambi i presupposti, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della tutela cautelare.
Avuto riguardo al caso in esame, la prima richiesta del ricorrente è l'accertamento del suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e CP_3
sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 e il conseguente ordine al di effettuare tale CP_1
reinserimento, considerando la posizione precedentemente occupata e gli ulteriori 24 punti maturati per effetto di due anni interi di servizio svolti negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.
I motivi del depennamento risiedono, secondo la prospettazione attorea, nella sua età anagrafica, superiore a 67 anni al momento in cui la piattaforma informatica del ha CP_1
consentito agli aspiranti la presentazione delle domande di aggiornamento, per il biennio scolastico
2024/2026.
Sul punto, va rilevato che l'art. 509 “Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età”, del d. lgs. n. 297/1994, al comma 3, dispone: “
3. Il personale, che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.” Dunque, il personale docente può permanere in servizio fino al 70° anno di età (oggi spostato al 71° anno di età in virtù dell'adeguamento alla speranza di vita) al fine di continuare a versare i contributi necessari per l'accesso alla pensione.
La formulazione letterale della norma e il chiaro riferimento al personale in servizio rendono la stessa applicabile solo al personale di ruolo. Tuttavia, di tale norma occorre dare un'interpretazione conforme al diritto eurocomunitario e segnatamente alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE, che tutela il diritto dei lavoratori a tempo determinato a non essere discriminati. Difatti, non vi è dubbio che la parità di condizioni di impiego delle due categorie di docenti, quelli di ruolo e quelli precari, deve garantire la parità di trattamento sia durante lo svolgimento che al momento della cessazione del rapporto. Del resto, lo stesso art. 541 del d. lgs. n. 297/1994, al comma 2, dispone: “
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.”
Pertanto, in base alla stessa normativa di settore, oltre che all'Accordo Quadro allegato alla
Dir. 1999/70/CE, discende la possibilità del personale docente precario di permanere nelle graduatorie da cui il attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza e, nella fattispecie, nelle CP_1
GAE. Di conseguenza, l'istituto della protrazione del rapporto oltre il limite attuale di 67 anni va applicato anche al personale docente precario, onde evitare di incorrere nella discriminazione vietata dalla predetta direttiva europea.
L'espressione contenuta nell'art.509 del d. lgs. n. 297/1994, comma 3, secondo cui “può essere trattenuto in servizio” va interpretata nel senso che sia il docente a fare richiesta di trattenimento e l'Amministrazione a valutarne l'accoglimento. Nel caso in esame, il tentativo del ricorrente di caricare nella piattaforma informatica la domanda di aggiornamento delle GAE può essere considerato idonea manifestazione di volontà di permanere in servizio oltre il limite di 67 anni e la contumacia del non ha consentito a costui di addurre valide ragioni impeditive dell'accoglimento CP_1 dell'istanza.
Il pregiudizio che il ricorrente ha prospettato è meritevole di condivisione, non essendo revocabile in dubbio che il decorso del tempo di durata del giudizio di merito potrebbe vanificare la sua aspettativa di conseguire incarichi di docenza utili alla maturazione dei contributi a lui necessari per raggiungere, entro la sua età anagrafica di 71 anni, il minimo richiesto a fini pensionistici, sommando i contributi quale docente e i contributi quale lavoratore autonomo iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza, da lui dedotti e documentati, in parte già versati e in parte in corso di rateizzazione. Per conseguire tale possibilità è sufficiente anche solo la stipula di incarichi di supplenza e il versamento dei relativi contributi. In proposito, il ricorrente ha allegato che entro il 31 agosto 2028, conseguendo il 71esimo anno di età, si troverà a maturare il requisito minimo di 21 anni di contribuzione (9 anni presso + 4 anni presso + 8 anni rateizzo presso ). CP_6 CP_7 CP_7 Pertanto, accertato il diritto del ricorrente al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di CP_3
per la classe di concorso A045 - Scienze e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026, il va condannato ad effettuare tale reinserimento con il medesimo punteggio detenuto CP_1 all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045.
La seconda domanda da ritenersi autonomamente valutabile, per come formulata, è, invece, infondata.
Il ricorrente rivendica il suo diritto al conferimento della nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sul presupposto che, qualora regolarmente inserimento nella
GAE per la provincia di con il relativo punteggio aggiornato, sarebbe stato in turno di nomina CP_3
per l'immissione in ruolo.
Orbene, la procedura di immissione in ruolo dalle GAE di una quota di iscritti costituente una percentuale del 50% dei posti disponibili è scaturita da un piano di riparto del contingente di assunzione a tempo indeterminato, autorizzato dal decreto ministeriale n. 158 del 31.07.2024, di competenza della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania pubblicato con prot. n. 48177 del 09/08/2024, per cui le immissioni in ruolo sono avvenute solo in favore dei candidati in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili, sia al contingente.
Il ricorrente allega che, essendo in possesso di 76 punti alla data di pubblicazione della GAE del 22.7.2022 e all'aggiunta di ulteriori ventiquattro punti, avrebbe aggiornato il totale a 100 punti alla nuova GAE della provincia di per il biennio scolastico 2024/2026, pubblicata con decreto prot. CP_3
n. 11159 del 17.7.2024 del dirigente dell' di e di conseguenza, avrebbe ricoperto la Pt_2 CP_3
terza posizione utile al conferimento in ruolo atteso il contingente di assunzione di n. 4 unità dalla
GAE per la provincia di CP_3
Tale prospettazione non è utile all'accoglimento della domanda.
In primo luogo, la circostanza che il ricorrente, in quanto escluso dalle GAE, non ha potuto inoltrare l'istanza per la scelta della classe di concorso, ha impedito la valutazione della sua posizione dando luogo al più ad un'aspettativa e, quindi, ad una chance assunzionale e non già ad un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione convenuta.
In ogni caso, per conseguire il bene auspicato ossia la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'immissione in ruolo, la prospettazione attorea e la relativa domanda scontano un difetto di allegazione e prova. Ed, invero, quanto dedotto non è utile a ritenere, secondo un criterio di 'capienza' con alta probabilità logica (v. Cass. n. 12491/2020), che il ricorrente, reinserito nella terza fascia delle GAE con il punteggio corretto, avrebbe ottenuto la titolarità della cattedra auspicata, al posto di altro candidato o di altri candidati a cui tale cattedra è stata assegnata. Egli al riguardo si è limitato a sostenere che dei quattro posti resi disponibili, avrebbe avuto diritto a uno di essi, collocandosi al terzo posto utile, ma ha totalmente omesso di indicare se tali posti sono stati interamente assegnati ad altri aspiranti e, soprattutto, chi sono costoro e/o chi di loro in posizione a lui deteriore per titoli e punteggi ha avuto il posto da lui auspicato. Pertanto, tale domanda, assorbita ogni ulteriore valutazione, va respinta.
Il ricorso cautelare va, dunque, accolto per quanto di ragione.
L'esito del giudizio che ha dato luogo ad una reciproca parziale soccombenza, rende possibile la compensazione della metà delle spese;
la restante parte è a carico del e si liquida come da CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cautelare per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di per la classe di concorso A045 - Scienze CP_3
e economiche e sociali - per il biennio scolastico 2024/2026 e, per l'effetto, condanna il ad CP_8
effettuare tale reinserimento, attribuendo al ricorrente il medesimo punteggio detenuto all'atto della cancellazione oltre all'incremento di due anni scolastici 2022/2024 interi di servizio quale docente sulla classe di concorso A045; rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 2.999,20 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna il al pagamento in suo favore della restante metà oltre IVA e CPA con CP_8
attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 02.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario