TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/09/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3023/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Parte_1
Ardizzone e Christian Conti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Paleremo in Via Tommaso Gargallo n. 12, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Bonura Maria
Letizia, dipendente del , Controparte_1 [...]
Controparte_3
Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo (PA;
[...]
-resistente-
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta dal come CP_4
docente di scuola primaria e di aver partecipato alla mobilità per l'A.S.
2016/2017 su posto comune e lingua inglese, indicando come prima preferenza l 00021 e come ulteriore Controparte_3
preferenza altri ambiti siciliani, con punteggio di 17 oltre 6 di ricongiungimento come previsto dalla L. 107/2015, senza tuttavia ottenere la sede ambita, nonché di aver partecipato alle successive procedure di mobilità per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 anche in tal caso senza ottenere il movimento interprovinciale, lamentava, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017, di essere stata superata da docenti con punteggio palesemente inferiore alla ricorrente all'esito di conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del
CCNI, che la preferenza accordata agli idonei al concorso del 2012, nel senso di consentire loro di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria, è del tutto irragionevole e non trova nessun appiglio nel dettame legislativo, oltre che contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. e, infine, in relazione alle successive operazioni di mobilità, deduceva l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI, per violazione dell'art. 470 d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.
Concludeva pertanto, chiedendo: “in relazione alla mobilità 2016/17, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale 00021, ovvero negli altri ambiti indicati in via CP_3
2 subordinata, in forza del punteggio maturato;
- Conseguentemente condannare il al trasferimento interprovinciale Controparte_1
nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale 00021 CP_3
ovvero negli altri ambiti indicati in via subordinata, in forza del punteggio maturato;
in relazione alla mobilità 2020/21 e 2021/22, previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di ovvero in CP_3
subordine nei distretti siciliani secondo l'ordine di preferenza indicato in domande di mobilità; - Conseguentemente condannare il
[...]
al trasferimento interprovinciale su posto comune nel Controparte_1
distretto di (cfr. conclusioni del ricorso). CP_3
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note scritte,
è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorso e il decreto di fissazione in data 19.09.2023 sono stati pubblicati ex art. 151 c.p.c sul sito internet del , previa CP_4
autorizzazione di questo Tribunale (cfr. ricevute in atti).
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato.
3 Sulla mobilità 2016/2017
La domanda dell'odierna parte ricorrente investe, in primo luogo, la prospettata illegittimità della mobilità straordinaria relativa all' a.s.
2016/2017 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito dalla
L.n.107/2015, aveva previsto una priorità, in sede di mobilità straordinaria, ai docenti assunti da graduatorie di merito del concorso del 2012.
Trattasi di una deduzione che questo Tribunale, in adesione a quanto statuito dalla locale Corte d'Appello in numerose pronunce (cfr., fra le tante, sent. n. 1320/2020 Rg dell'08.07.2021), a mutamento del proprio precedente convincimento, ritiene di dover disattendere.
Occorre, anzitutto, prendere le mosse dal (e ricostruire il) quadro normativo di riferimento di rango sia primario che secondario oltre che pattizio.
Come è noto, nell'ambito della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (la c.d. “ ) attuata con la legge CP_5
n.107/2015, lo Stato Italiano ha effettuato una serie di incisivi interventi di settore tra i quali spicca, per quel che qui rileva, il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti stabilito dal comma 95 dell'art.1 della legge citata, espressamente finalizzato alla “copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”.
4 In siffatta prospettiva, si osserva, i successivi commi 96, 97e 98 hanno inteso disciplinare le modalità di attuazione del piano di reclutamento nei termini che seguono:
- c. 96 “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami
a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
[...]
n. 82 del 24 settembre Controparte_6
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con
i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2017”.
- c. 97 “Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a)
e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati”;
c.98 “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
5 a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma
96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma
100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma
96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.
In particolare, si osserva, il comma 100 della legge qui in esame ha previsto che:
“I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre,
l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le 6 iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.
Orbene, da una prima disamina della normativa primaria, per come sopra testualmente richiamata, emerge evidente la scelta del legislatore del 2015 di attribuire priorità (logica, prima ancora che cronologica) alle assunzioni dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali rispetto a quelli appartenenti alle c.d. GA.
Trattasi di opzione ermeneutica che, secondo questo trova conforto, non solo, nel tenore letterale della legge, ma anche nel criterio interpretativo di tipo logico-sistematico della stessa.
In tale senso, si osserva, depongono, univocamente, gli ulteriori commi
109, 113 e 114 della legge n.107/2015, i quali, se, da un lato, individuano come unico e ordinario strumento di reclutamento (per ambiti territoriali) del personale docente i “concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami”, dall'altro, attribuiscono, ai medesimi fini, efficacia soltanto residuale (“fino a totale scorrimento”) alle graduatorie ad esaurimento.
Ed è, proprio, nel quadro normativo sopra delineato che si colloca il comma 108 della legge n. 107/15 con la quale (per il solo anno
2016/2017) è stato (pure) previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale.
Prevede il detto comma 108:
"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro
l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al 7 vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994 n.
297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale…. ".
Orbene, l'odierna controversia trae origine proprio dalla diversa portata applicativa che la parte ricorrente ha inteso attribuire alla norma dinanzi citata.
La questione, nel suo nucleo essenziale, si agita sulla possibilità o meno di rinvenire in tale disposizione di legge la fonte che avrebbe (poi) legittimato lo svolgimento delle operazioni di mobilità siccome disciplinate dal C.C.N.I. 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/16.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel comparto scuola la procedura di mobilità territoriale e/o professionale è affidata alla contrattazione collettiva che, come noto, è la sintesi di scelte effettuate, su piano paritario, dalle parti collettive.
Lo si ricava agevolmente dall'art. 462, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94 secondo cui “Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione”.
In siffatto contesto negoziale (di chiara valenza organizzativa nella gestione delle risorse) viene, qui, in rilievo il CCNI del 08.04.2016 (poi 8 recepito dall'O.M. n. 241/2016) sulla mobilità relativa all'anno
2016/2017.
Segnatamente, in tale sede, le parti contrattuali hanno previsto:
- all'art. 2, comma 3, che “i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali…”
- all'art. 3 che “1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d.lgs. n. 297/94 come modificato dalla legge n.124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L.
104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di 9 propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6; 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere
b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.
7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. […]”;
- all'art. 6 (dedicato alle “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) che “1.
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro
l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GA. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto 10 quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GA, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del
Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della
Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo
l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C
1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GA, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli 11 assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da
GA, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato
d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo
l'ordine di preferenza.
FASE D
1. Gli assunti nell' a.s., 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale
15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo
l'ordine di preferenza.
2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1…”.
Inoltre con il dianzi citato Allegato 1, avente ad oggetto l'ordine "delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" è stato previsto quanto segue:
EFFETTUAZIONE DELLA FASE A
“1. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad CP_7
acquisire una titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: …;
12
2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del
Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno.
Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: …;
EFFETTUAZIONE DELLA FASE B.
Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15.
Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 […] 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
[…] 3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito […]
EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, Controparte_8
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi
B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad
Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali…”.
Infine, con O.M. n. 241/2016 il ha determinato “le modalità di CP_1
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo 13 concernente la mobilità del personale della scuola” prevedendo, per quel che qui rileva, all'art. 9 (“Indicazione delle preferenze”) che:
“…8. Nella Fase B per il personale assunto sino all'a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a
100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a
100 preferenze per le province.
10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. [...]
16. Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lett. a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina […]
17. Il personale del comma 96 dell' art. 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici 14 sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall di competenza e la catena di Controparte_3
vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le CP_4
modalità di cui al modello allegato alla presente O.M…”.
Così ricostruito il complesso delle norme che regolano il rapporto oggetto di causa ai fini della mobilità che occupa, può, adesso, procedersi al vaglio delle censure mosse e, segnatamente, della prospettata incompatibilità delle disposizioni contenute nel C.C.N.I. del
2016 con norme di rango primario e, in particolare, con la legge n.107/2015.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ritiene questo Tribunale che il comma 108 della dinanzi citata legge contenga al suo interno una chiara indicazione che, sul piano ermeneutico, depone univocamente in senso opposto alla sua tesi.
Dall'analisi delle dinanzi citata disposizione normativa, emergono, infatti, tre dati di cristallina chiarezza.
In primo luogo, ai docenti (già) assunti - cioè quelli di ruolo a tempo indeterminato - entro l'a.s. 2014/2015, viene attribuita la facoltà
(anche in deroga al vincolo triennale) di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in relazione a tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b).
Per come è evidente, dunque, la norma in questione, nell'ultima parte, fa esclusivo riferimento ai (posti assegnati in via provvisoria ai soli) docenti immessi in ruolo col piano straordinario di assunzioni provenienti da GA. 15 In secondo luogo, viene stabilita (soltanto) per quest'ultima categoria di docenti la partecipazione (successivamente a quelli di ruolo ante
2015/2016) alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017
“ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.
Anche in questo caso, si rileva, è chiaro come la norma collochi i movimenti dei docenti neo-assunti provenienti da GA in una fase successiva a quella che riguarda i docenti di ruolo ante 2015.
In terzo luogo, e al contrario, non si rinviene, nella norma qui in esame, alcun espresso riferimento alle sorti dei posti coperti dai docenti neo- assunti (sempre col piano straordinario) da graduatorie di merito del concorso del 2012 (cioè quelli individuati dal comma 96 lett. A).
In altri termini, i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GA col piano straordinario del 2015/2016.
Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie, siccome consacrate nel CCNI 2016 e nell'O.M. 241/2016, risultano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tali assunti) da
Graduatorie di Merito del concorso del 2012.
Non appare, dunque, condivisibile quanto (pure) sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il comma 108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 “tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno
2015/2016”, giacchè, a ben vedere, trattasi di affermazione che contrasta in maniere evidente col dato testuale della norma richiamata che inequivocabilmente limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a 16 quelli assegnati in via provvisoria “ai soggetti di cui al comma 96, lett.
B”, ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett.
A.
Né, ancora, contrari argomenti possono trarsi dall'ordinanza TAR del
23.6.2016 con la quale era stata sospesa l'O.M. n. 241/2016 e ciò per l'assorbente considerazione (in disparte la natura cautelare del provvedimento in questione) che il medesimo organo giurisdizionale con sentenza 13.12.2016 n.12391 ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi per difetto di giurisdizione.
Quanto, poi, al diverso trattamento riservato ai docenti assunti da GA rispetto a quelli reclutati dalla graduatoria di merito del concorso del
2012, deve escludersi qualsivoglia profilo di irragionevolezza.
Anzitutto, perché, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale dell'Amministrazione, essa è stata il frutto di una procedura negoziale (operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, che, come si è detto, trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego.
In secondo luogo, perché tale scelta non ha fatto altro che dare fisiologica attuazione a quanto già previsto dal più volte citato comma
108 della legge n.107/2015.
A quanto or ora esposto, deve aggiungersi – in punto di ragionevolezza
– che:
- i concorsi per esami e titoli di cui al DDG n.82 del 2012 vennero indetti “su base regionale … per la copertura di 11542 cattedre
….risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015”;
17 - successivamente, con D.M. n. 356/2014 venne pure previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati;
- per partecipare a tale concorso, inoltre, venne prevista, a pena di esclusione, la possibilità di presentare domanda in una sola regione.
Se, dunque, la procedura concorsuale del 2012 (ormai prevista dalla legge n.107/2017 quale unica modalità di reclutamento, assegnando alle GA una mera funzione residuale in vista del suo esaurimento) era stata indetta su base regionale, si appalesa viepiù ragionevole la scelta del legislatore, prima, e della contrattazione collettiva, poi, di accordare, nel rispetto (ove possibile) del criterio della territorialità e specularmente a quanto avvenuto in fase di assunzione (ai sensi del comma 100), una preferenza ai docenti vincitori e/o idonei del concorso del 2012 ai quali (per altro), in quanto inseriti nella sottofase B3
(riguardante la mobilità territoriale provinciale), partecipavano alle dette operazioni soltanto “ai fini dell'acquisizione della titolarità” nell'ambito provinciale di prima nomina (con i posti numericamente accantonati) potendo, al contrario, concorrere per un eventuale trasferimento soltanto nella successiva fase D.
Sicchè, è evidente che, tanto, i docenti di ruolo ante 2015 quanto quelli neo-assunti da GA (partecipanti alla fase C) non potevano concorrere alla copertura di quei posti che, come si è detto, erano stati numericamente (e preventivamente) accantonati dal CCNI del 2016 in
(mera) attuazione di quanto stabilito dalla Legge n.107/2015.
In altri e conclusivi termini, i posti (solo numericamente) accantonati non possono qualificarsi come espressione di una ingiustificata precedenza attribuita ai concorsisti del 2012 e/o di uno sconvolgimento del criterio meritocratico, e ciò per la semplice ed assorbente considerazione che gli stessi (già ab origine, cioè sulla scorta di una 18 scelta - non arbitraria né irragionevole - che trovava la sua fonte di legittimazione nella stessa legge n.107/2015) non rientravano tra quelli
(resi) disponibili per la procedura di mobilità straordinaria del
2016/17.
Circostanza, questa, che, ad ogni evidenza, rende del tutto irrilevanti - ai fini della prospettata illegittimità delle operazioni di mobilità - sia la minore anzianità che il minore punteggio posseduti dai docenti assunti dalle graduatorie del concorso del 2012.
Non è neanche condivisibile l'assunto secondo cui l'ordine di preferenza nella scelta (sia per la fase B1 che C) fosse dato dal punteggio più alto.
Come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del CCNI
2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...".
Di talchè, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti
(comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale;
al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento.
Contrari argomenti, si rileva, non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio
e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore 19 anzianità anagrafica..." giacchè la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali.
Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata.
Si tratta, del resto, di procedura di mobilità straordinaria, quella qui in esame, finalizzata ad attribuire, ai docenti neo-immessi in ruolo (con il piano di reclutamento straordinario del 2015) su sede provvisoria, una sede di assegnazione definitiva, di talchè del tutto ragionevole deve reputarsi il criterio della preferenza privilegiato dal CCNI.
Ininfluente, quindi, si disvela la doglianza di parte ricorrente che si appunta sul fatto di essere stata scavalcata da colleghi con un punteggio inferiore in ambiti territoriali per i quali aveva (pure) espresso la propria preferenza, in quanto trattasi di generica affermazione del tutto incapace (di per sé) di dimostrare la violazione della procedura.
Sotto altro, concorrente, profilo – che investe sempre l'onere della prova
- va osservato quanto segue.
La pretesa di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, comporta l'onere di allegazione (e prova) sul fatto di essere stata illegittimamente pretermessa da altri colleghi nel trasferimento verso un determinato ambito.
20 Allegazione e prova che, nel caso di specie, non risultano essere stati forniti.
Né, tale onere, può ritenersi assolto (in mancanza di dedotti ed accertati profili di illegittimità della procedura) sulla scorta del (mero) fatto che all'esito delle operazioni di mobilità siano rimasti posti disponibili in alcuni ambiti territoriali prescelti.
La sequenza dell'intera procedura, infatti, rendeva possibile che posti non disponibili in una fase precedente lo potessero (invece) diventare
(per effetto dei movimenti) in quella successiva fino alla conclusione di tutte le operazioni ma non il suo contrario.
Ciò perchè il meccanismo per fasi chiuse (A, B, C e D), imponeva al di procedere al trasferimento (in base alle preferenze indicate CP_1
dai docenti nelle domande presentate) secondo una scansione procedimentale che (razionalmente) non contemplava la possibilità di regressione del sistema attuabile mediante operazioni di recupero (a ritroso) dei posti resisi (se del caso) disponibili all'esito di ciascuna fase consentendo, così, al partecipante (non soddisfatto) in una fase precedente di vedersi attribuito un posto resosi disponibile (in seguito ai movimenti) in una (autonoma) fase successiva.
Sulle conciliazioni.
Deve, a questo punto, procedersi all'esame della questione, dell'intervenuta assegnazione (in sede conciliativa e, dunque, a procedura di mobilità ormai conclusa) di posti ubicati nell
[...]
, chiesti dalla ricorrente, a docenti già partecipanti Controparte_3
alla fase C, posti a suo dire già disponibili in fase B e che, dunque, sarebbero stati illegittimamente “sottratti” nel corso della specifica sequenza procedimentale in cui la stessa ricorrente è stata coinvolta.
21 A conferma del proprio assunto, la ricorrente ha segnalato il tenore dei provvedimenti emessi dall' Controparte_3
per la provincia di (all 5 e 6 ) deducendo che nessun
[...] CP_3
movimento sia stato effettuato verso tale ambito in fase C, come da bollettino dei trasferimenti allegato.
Ora, sebbene la circostanza in parola debba ritenersi provata, alla luce della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, nondimeno essa si rivela insufficiente a consentire l'accoglimento della domanda in esame.
Questo Tribunale, in altre analoghe controversie ha espressamente condiviso il principio per cui, a proposito degli oneri di allegazione e prova in materia di mobilità, “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti, che costituisce l'oggetto della domanda dell'appellante, implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale.” (Corte Appello Milano n. 524/2018
e succ. conformi).
In merito a tale orientamento - secondo il quale è rilevabile un difetto di allegazione a carico della domanda di riconoscimento del diritto al trasferimento, laddove ci si limiti ad affermare la mera sussistenza, all'atto del perfezionamento delle conciliazioni, di alcune cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti, dovendo essa completarsi con l'allegata insussistenza di altri docenti che avrebbero potuto essere prioritariamente destinati alle sedi da lei scelte - si è di recente espressa la Suprema Corte, la quale, partendo dal presupposto che siffatta domanda ha la natura propria di un'azione di adempimento 22 contrattuale, ha ritenuto essere sufficiente, per la sua corretta proposizione, la deduzione dell'inadempimento (causa petendi, qui consistente nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di mobilità) e dell'effetto rivendicato (trasferimento) quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato
(petitum).
La Corte ha altresì osservato che la circostanza che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori “attiene alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa. Prova che deriva, poi, dalla verifica in ordine alla spettanza o meno alla ricorrente di uno di quei posti, sulla base delle graduatorie e di quanto ricostruibile in forza dell'intero materiale istruttorio disponibile o legalmente acquisibile in causa secondo le regole proprie del processo” (Cass. n. 36356/2021;
Cass. n. 11382/2022).
Si ritiene, dunque, che, una volta dimostrato che il posto (o i posti) ambìto dalla ricorrente era già disponibile nella fase C, cui la stessa ha partecipato, era onere della ricorrente dimostrare che il proprio collocamento in graduatoria, in base alle norme pattizie invocate, gli avrebbe garantito l'accoglimento della domanda di mobilità.
A tale conclusione si perviene non solo in considerazione del fatto che tale collocazione costituisce, alla stregua della concorsualità della procedura, fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ma altresì dalla considerazione che, ove tale prova non fosse ritenuta necessaria, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di dover attribuire, in caso di accertamento di una qualsiasi irregolarità nella procedura di mobilità, il medesimo bene della vita a tutti i docenti (e la loro platea, stando al contenzioso di cui ha cognizione questo Tribunale, è amplissimo) che hanno concorso per quell'ambito nella medesima
23 procedura e che, non avendolo avuto assegnato, hanno proposto ricorso in via giudiziaria.
Deve inoltre aggiungersi, per completezza, che tale onere avrebbe dovuto assolversi in modo distinto e specifico con riferimento alle singole preferenze indicate in domanda, tenuto conto dell'ordine ivi specificato.
Infatti, come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del
CCNI 2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...".
Di talché, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti
(comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale;
al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento.
Contrari argomenti non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..." giacchè la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie
24 fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali.
Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie, va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata.
Parte convenuta, al contrario, ha dedotto sul punto che le docenti
, , sono Controparte_9 CP_10 Controparte_11
tutte titolari di un diritto di precedenza ex art. 21, L.104/1992 (doc.3, doc.4, doc.5, e doc.6), e la docente è titolare di un Controparte_12
diritto di precedenza ex art.33 L.104/1992 per assistenza al figlio (all.7) nonostante il punteggio inferiore.
L'amministrazione ha dunque assolto l'onere della prova di avere correttamente operato, onere che spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze).
Va dunque respinta la domanda formulata in ricorso in relazione alla mobilità 2016/17.
In ordine, infine, alla mobilità degli anni 2021 e 2022, parte ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 8 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022.
La detta disposizione prevede che dalle disponibilità iniziali vadano detratte le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7, che le nuove immissioni in ruolo siano agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via
25 prioritaria, e che nella fase in cui si movimenta il restante 50%, una percentuale sia destinata alla mobilità professionale.
Ebbene, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui dette disposizioni si porrebbero in contrasto coi principi normativamente previsti dall'art. 462 del D.Lgs. 297/1994 e col principio del merito del punteggio in graduatoria, deve ritenersi invece la legittimità della normativa in questione, anche alla luce delle argomentazioni della locale Corte di appello, secondo cui “al 1° comma all'art. 470 debba essere effettivamente attribuita – come correttamente ritenuto dal
Tribunale - natura programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso T.U. il quale, nel prevedere, tra l'altro, espressamente una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo
("3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed
i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie") si atteggia tuttavia come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina "Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1".
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva
"equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo" nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il 26 completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente e non in termini assoluti, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale.
Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs.
n. 297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore, il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; quest'ultima norma è infatti dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone già a monte
l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve dunque darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d. "doppio canale del reclutamento", attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari.
A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che (per quanto qui di interesse, e dunque avuto particolare riguardo al triennio 27 2019/2022), di anno in anno, previo accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale… A ciò si aggiunga che non sarebbe comunque sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la mera deduzione della sussistenza di 13 posti vacanti e disponibili nell'ambito prescelto (in disparte la circostanza che essi non fossero comunque disponibili per la mobilità); la giurisprudenza ha infatti ripetutamente affermato il principio, qui condiviso, secondo cui
“L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti… implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale”
(v. Corte Appello Milano n. 524/2018 ed altre conformi successive); pertanto, tale asserito diritto non può di per sé essere correlato, come assume l'appellante, alla sussistenza di 13 cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti, a suo dire illegittimamente assegnate ai docenti neo-assunti; avrebbe dovuto, piuttosto, l'appellante allegare e provare l'insussistenza di altri docenti con punteggi più alti o in possesso di titoli di precedenza superiori al suo che, avendo chiesto la mobilità per gli stessi ambiti dalla stessa opzionati, avrebbero potuto ricoprire i posti predetti in quanto in posizione poziore rispetto alla ricorrente” (cfr. Corte appello Palermo, sez. lav., 14/07/2021, n. 861).
Le censure formulate da parte ricorrente risultano quindi infondate.
Il ricorso va dunque respinto, con le conseguenziali statuizioni, anche in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
28 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano per compensi in complessivi € 1.947,00 (ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.), oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in data 16.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Giorgia Marcatajo
29
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3023/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Parte_1
Ardizzone e Christian Conti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Paleremo in Via Tommaso Gargallo n. 12, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Bonura Maria
Letizia, dipendente del , Controparte_1 [...]
Controparte_3
Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo (PA;
[...]
-resistente-
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta dal come CP_4
docente di scuola primaria e di aver partecipato alla mobilità per l'A.S.
2016/2017 su posto comune e lingua inglese, indicando come prima preferenza l 00021 e come ulteriore Controparte_3
preferenza altri ambiti siciliani, con punteggio di 17 oltre 6 di ricongiungimento come previsto dalla L. 107/2015, senza tuttavia ottenere la sede ambita, nonché di aver partecipato alle successive procedure di mobilità per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 anche in tal caso senza ottenere il movimento interprovinciale, lamentava, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017, di essere stata superata da docenti con punteggio palesemente inferiore alla ricorrente all'esito di conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del
CCNI, che la preferenza accordata agli idonei al concorso del 2012, nel senso di consentire loro di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria, è del tutto irragionevole e non trova nessun appiglio nel dettame legislativo, oltre che contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. e, infine, in relazione alle successive operazioni di mobilità, deduceva l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI, per violazione dell'art. 470 d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.
Concludeva pertanto, chiedendo: “in relazione alla mobilità 2016/17, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale 00021, ovvero negli altri ambiti indicati in via CP_3
2 subordinata, in forza del punteggio maturato;
- Conseguentemente condannare il al trasferimento interprovinciale Controparte_1
nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale 00021 CP_3
ovvero negli altri ambiti indicati in via subordinata, in forza del punteggio maturato;
in relazione alla mobilità 2020/21 e 2021/22, previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di ovvero in CP_3
subordine nei distretti siciliani secondo l'ordine di preferenza indicato in domande di mobilità; - Conseguentemente condannare il
[...]
al trasferimento interprovinciale su posto comune nel Controparte_1
distretto di (cfr. conclusioni del ricorso). CP_3
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note scritte,
è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorso e il decreto di fissazione in data 19.09.2023 sono stati pubblicati ex art. 151 c.p.c sul sito internet del , previa CP_4
autorizzazione di questo Tribunale (cfr. ricevute in atti).
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato.
3 Sulla mobilità 2016/2017
La domanda dell'odierna parte ricorrente investe, in primo luogo, la prospettata illegittimità della mobilità straordinaria relativa all' a.s.
2016/2017 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito dalla
L.n.107/2015, aveva previsto una priorità, in sede di mobilità straordinaria, ai docenti assunti da graduatorie di merito del concorso del 2012.
Trattasi di una deduzione che questo Tribunale, in adesione a quanto statuito dalla locale Corte d'Appello in numerose pronunce (cfr., fra le tante, sent. n. 1320/2020 Rg dell'08.07.2021), a mutamento del proprio precedente convincimento, ritiene di dover disattendere.
Occorre, anzitutto, prendere le mosse dal (e ricostruire il) quadro normativo di riferimento di rango sia primario che secondario oltre che pattizio.
Come è noto, nell'ambito della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (la c.d. “ ) attuata con la legge CP_5
n.107/2015, lo Stato Italiano ha effettuato una serie di incisivi interventi di settore tra i quali spicca, per quel che qui rileva, il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti stabilito dal comma 95 dell'art.1 della legge citata, espressamente finalizzato alla “copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”.
4 In siffatta prospettiva, si osserva, i successivi commi 96, 97e 98 hanno inteso disciplinare le modalità di attuazione del piano di reclutamento nei termini che seguono:
- c. 96 “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami
a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
[...]
n. 82 del 24 settembre Controparte_6
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con
i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2017”.
- c. 97 “Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a)
e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati”;
c.98 “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
5 a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma
96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma
100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma
96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.
In particolare, si osserva, il comma 100 della legge qui in esame ha previsto che:
“I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre,
l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le 6 iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.
Orbene, da una prima disamina della normativa primaria, per come sopra testualmente richiamata, emerge evidente la scelta del legislatore del 2015 di attribuire priorità (logica, prima ancora che cronologica) alle assunzioni dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali rispetto a quelli appartenenti alle c.d. GA.
Trattasi di opzione ermeneutica che, secondo questo trova conforto, non solo, nel tenore letterale della legge, ma anche nel criterio interpretativo di tipo logico-sistematico della stessa.
In tale senso, si osserva, depongono, univocamente, gli ulteriori commi
109, 113 e 114 della legge n.107/2015, i quali, se, da un lato, individuano come unico e ordinario strumento di reclutamento (per ambiti territoriali) del personale docente i “concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami”, dall'altro, attribuiscono, ai medesimi fini, efficacia soltanto residuale (“fino a totale scorrimento”) alle graduatorie ad esaurimento.
Ed è, proprio, nel quadro normativo sopra delineato che si colloca il comma 108 della legge n. 107/15 con la quale (per il solo anno
2016/2017) è stato (pure) previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale.
Prevede il detto comma 108:
"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro
l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al 7 vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994 n.
297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale…. ".
Orbene, l'odierna controversia trae origine proprio dalla diversa portata applicativa che la parte ricorrente ha inteso attribuire alla norma dinanzi citata.
La questione, nel suo nucleo essenziale, si agita sulla possibilità o meno di rinvenire in tale disposizione di legge la fonte che avrebbe (poi) legittimato lo svolgimento delle operazioni di mobilità siccome disciplinate dal C.C.N.I. 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/16.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel comparto scuola la procedura di mobilità territoriale e/o professionale è affidata alla contrattazione collettiva che, come noto, è la sintesi di scelte effettuate, su piano paritario, dalle parti collettive.
Lo si ricava agevolmente dall'art. 462, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94 secondo cui “Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione”.
In siffatto contesto negoziale (di chiara valenza organizzativa nella gestione delle risorse) viene, qui, in rilievo il CCNI del 08.04.2016 (poi 8 recepito dall'O.M. n. 241/2016) sulla mobilità relativa all'anno
2016/2017.
Segnatamente, in tale sede, le parti contrattuali hanno previsto:
- all'art. 2, comma 3, che “i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali…”
- all'art. 3 che “1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d.lgs. n. 297/94 come modificato dalla legge n.124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L.
104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di 9 propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6; 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere
b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.
7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. […]”;
- all'art. 6 (dedicato alle “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) che “1.
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro
l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GA. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto 10 quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GA, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del
Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della
Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo
l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C
1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GA, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli 11 assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da
GA, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato
d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo
l'ordine di preferenza.
FASE D
1. Gli assunti nell' a.s., 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale
15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo
l'ordine di preferenza.
2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1…”.
Inoltre con il dianzi citato Allegato 1, avente ad oggetto l'ordine "delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" è stato previsto quanto segue:
EFFETTUAZIONE DELLA FASE A
“1. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad CP_7
acquisire una titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: …;
12
2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del
Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno.
Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: …;
EFFETTUAZIONE DELLA FASE B.
Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15.
Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 […] 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
[…] 3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito […]
EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, Controparte_8
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi
B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad
Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali…”.
Infine, con O.M. n. 241/2016 il ha determinato “le modalità di CP_1
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo 13 concernente la mobilità del personale della scuola” prevedendo, per quel che qui rileva, all'art. 9 (“Indicazione delle preferenze”) che:
“…8. Nella Fase B per il personale assunto sino all'a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a
100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a
100 preferenze per le province.
10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. [...]
16. Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lett. a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina […]
17. Il personale del comma 96 dell' art. 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici 14 sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall di competenza e la catena di Controparte_3
vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le CP_4
modalità di cui al modello allegato alla presente O.M…”.
Così ricostruito il complesso delle norme che regolano il rapporto oggetto di causa ai fini della mobilità che occupa, può, adesso, procedersi al vaglio delle censure mosse e, segnatamente, della prospettata incompatibilità delle disposizioni contenute nel C.C.N.I. del
2016 con norme di rango primario e, in particolare, con la legge n.107/2015.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ritiene questo Tribunale che il comma 108 della dinanzi citata legge contenga al suo interno una chiara indicazione che, sul piano ermeneutico, depone univocamente in senso opposto alla sua tesi.
Dall'analisi delle dinanzi citata disposizione normativa, emergono, infatti, tre dati di cristallina chiarezza.
In primo luogo, ai docenti (già) assunti - cioè quelli di ruolo a tempo indeterminato - entro l'a.s. 2014/2015, viene attribuita la facoltà
(anche in deroga al vincolo triennale) di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in relazione a tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b).
Per come è evidente, dunque, la norma in questione, nell'ultima parte, fa esclusivo riferimento ai (posti assegnati in via provvisoria ai soli) docenti immessi in ruolo col piano straordinario di assunzioni provenienti da GA. 15 In secondo luogo, viene stabilita (soltanto) per quest'ultima categoria di docenti la partecipazione (successivamente a quelli di ruolo ante
2015/2016) alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017
“ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.
Anche in questo caso, si rileva, è chiaro come la norma collochi i movimenti dei docenti neo-assunti provenienti da GA in una fase successiva a quella che riguarda i docenti di ruolo ante 2015.
In terzo luogo, e al contrario, non si rinviene, nella norma qui in esame, alcun espresso riferimento alle sorti dei posti coperti dai docenti neo- assunti (sempre col piano straordinario) da graduatorie di merito del concorso del 2012 (cioè quelli individuati dal comma 96 lett. A).
In altri termini, i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GA col piano straordinario del 2015/2016.
Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie, siccome consacrate nel CCNI 2016 e nell'O.M. 241/2016, risultano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tali assunti) da
Graduatorie di Merito del concorso del 2012.
Non appare, dunque, condivisibile quanto (pure) sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il comma 108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 “tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno
2015/2016”, giacchè, a ben vedere, trattasi di affermazione che contrasta in maniere evidente col dato testuale della norma richiamata che inequivocabilmente limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a 16 quelli assegnati in via provvisoria “ai soggetti di cui al comma 96, lett.
B”, ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett.
A.
Né, ancora, contrari argomenti possono trarsi dall'ordinanza TAR del
23.6.2016 con la quale era stata sospesa l'O.M. n. 241/2016 e ciò per l'assorbente considerazione (in disparte la natura cautelare del provvedimento in questione) che il medesimo organo giurisdizionale con sentenza 13.12.2016 n.12391 ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi per difetto di giurisdizione.
Quanto, poi, al diverso trattamento riservato ai docenti assunti da GA rispetto a quelli reclutati dalla graduatoria di merito del concorso del
2012, deve escludersi qualsivoglia profilo di irragionevolezza.
Anzitutto, perché, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale dell'Amministrazione, essa è stata il frutto di una procedura negoziale (operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, che, come si è detto, trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego.
In secondo luogo, perché tale scelta non ha fatto altro che dare fisiologica attuazione a quanto già previsto dal più volte citato comma
108 della legge n.107/2015.
A quanto or ora esposto, deve aggiungersi – in punto di ragionevolezza
– che:
- i concorsi per esami e titoli di cui al DDG n.82 del 2012 vennero indetti “su base regionale … per la copertura di 11542 cattedre
….risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015”;
17 - successivamente, con D.M. n. 356/2014 venne pure previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati;
- per partecipare a tale concorso, inoltre, venne prevista, a pena di esclusione, la possibilità di presentare domanda in una sola regione.
Se, dunque, la procedura concorsuale del 2012 (ormai prevista dalla legge n.107/2017 quale unica modalità di reclutamento, assegnando alle GA una mera funzione residuale in vista del suo esaurimento) era stata indetta su base regionale, si appalesa viepiù ragionevole la scelta del legislatore, prima, e della contrattazione collettiva, poi, di accordare, nel rispetto (ove possibile) del criterio della territorialità e specularmente a quanto avvenuto in fase di assunzione (ai sensi del comma 100), una preferenza ai docenti vincitori e/o idonei del concorso del 2012 ai quali (per altro), in quanto inseriti nella sottofase B3
(riguardante la mobilità territoriale provinciale), partecipavano alle dette operazioni soltanto “ai fini dell'acquisizione della titolarità” nell'ambito provinciale di prima nomina (con i posti numericamente accantonati) potendo, al contrario, concorrere per un eventuale trasferimento soltanto nella successiva fase D.
Sicchè, è evidente che, tanto, i docenti di ruolo ante 2015 quanto quelli neo-assunti da GA (partecipanti alla fase C) non potevano concorrere alla copertura di quei posti che, come si è detto, erano stati numericamente (e preventivamente) accantonati dal CCNI del 2016 in
(mera) attuazione di quanto stabilito dalla Legge n.107/2015.
In altri e conclusivi termini, i posti (solo numericamente) accantonati non possono qualificarsi come espressione di una ingiustificata precedenza attribuita ai concorsisti del 2012 e/o di uno sconvolgimento del criterio meritocratico, e ciò per la semplice ed assorbente considerazione che gli stessi (già ab origine, cioè sulla scorta di una 18 scelta - non arbitraria né irragionevole - che trovava la sua fonte di legittimazione nella stessa legge n.107/2015) non rientravano tra quelli
(resi) disponibili per la procedura di mobilità straordinaria del
2016/17.
Circostanza, questa, che, ad ogni evidenza, rende del tutto irrilevanti - ai fini della prospettata illegittimità delle operazioni di mobilità - sia la minore anzianità che il minore punteggio posseduti dai docenti assunti dalle graduatorie del concorso del 2012.
Non è neanche condivisibile l'assunto secondo cui l'ordine di preferenza nella scelta (sia per la fase B1 che C) fosse dato dal punteggio più alto.
Come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del CCNI
2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...".
Di talchè, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti
(comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale;
al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento.
Contrari argomenti, si rileva, non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio
e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore 19 anzianità anagrafica..." giacchè la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali.
Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata.
Si tratta, del resto, di procedura di mobilità straordinaria, quella qui in esame, finalizzata ad attribuire, ai docenti neo-immessi in ruolo (con il piano di reclutamento straordinario del 2015) su sede provvisoria, una sede di assegnazione definitiva, di talchè del tutto ragionevole deve reputarsi il criterio della preferenza privilegiato dal CCNI.
Ininfluente, quindi, si disvela la doglianza di parte ricorrente che si appunta sul fatto di essere stata scavalcata da colleghi con un punteggio inferiore in ambiti territoriali per i quali aveva (pure) espresso la propria preferenza, in quanto trattasi di generica affermazione del tutto incapace (di per sé) di dimostrare la violazione della procedura.
Sotto altro, concorrente, profilo – che investe sempre l'onere della prova
- va osservato quanto segue.
La pretesa di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, comporta l'onere di allegazione (e prova) sul fatto di essere stata illegittimamente pretermessa da altri colleghi nel trasferimento verso un determinato ambito.
20 Allegazione e prova che, nel caso di specie, non risultano essere stati forniti.
Né, tale onere, può ritenersi assolto (in mancanza di dedotti ed accertati profili di illegittimità della procedura) sulla scorta del (mero) fatto che all'esito delle operazioni di mobilità siano rimasti posti disponibili in alcuni ambiti territoriali prescelti.
La sequenza dell'intera procedura, infatti, rendeva possibile che posti non disponibili in una fase precedente lo potessero (invece) diventare
(per effetto dei movimenti) in quella successiva fino alla conclusione di tutte le operazioni ma non il suo contrario.
Ciò perchè il meccanismo per fasi chiuse (A, B, C e D), imponeva al di procedere al trasferimento (in base alle preferenze indicate CP_1
dai docenti nelle domande presentate) secondo una scansione procedimentale che (razionalmente) non contemplava la possibilità di regressione del sistema attuabile mediante operazioni di recupero (a ritroso) dei posti resisi (se del caso) disponibili all'esito di ciascuna fase consentendo, così, al partecipante (non soddisfatto) in una fase precedente di vedersi attribuito un posto resosi disponibile (in seguito ai movimenti) in una (autonoma) fase successiva.
Sulle conciliazioni.
Deve, a questo punto, procedersi all'esame della questione, dell'intervenuta assegnazione (in sede conciliativa e, dunque, a procedura di mobilità ormai conclusa) di posti ubicati nell
[...]
, chiesti dalla ricorrente, a docenti già partecipanti Controparte_3
alla fase C, posti a suo dire già disponibili in fase B e che, dunque, sarebbero stati illegittimamente “sottratti” nel corso della specifica sequenza procedimentale in cui la stessa ricorrente è stata coinvolta.
21 A conferma del proprio assunto, la ricorrente ha segnalato il tenore dei provvedimenti emessi dall' Controparte_3
per la provincia di (all 5 e 6 ) deducendo che nessun
[...] CP_3
movimento sia stato effettuato verso tale ambito in fase C, come da bollettino dei trasferimenti allegato.
Ora, sebbene la circostanza in parola debba ritenersi provata, alla luce della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, nondimeno essa si rivela insufficiente a consentire l'accoglimento della domanda in esame.
Questo Tribunale, in altre analoghe controversie ha espressamente condiviso il principio per cui, a proposito degli oneri di allegazione e prova in materia di mobilità, “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti, che costituisce l'oggetto della domanda dell'appellante, implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale.” (Corte Appello Milano n. 524/2018
e succ. conformi).
In merito a tale orientamento - secondo il quale è rilevabile un difetto di allegazione a carico della domanda di riconoscimento del diritto al trasferimento, laddove ci si limiti ad affermare la mera sussistenza, all'atto del perfezionamento delle conciliazioni, di alcune cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti, dovendo essa completarsi con l'allegata insussistenza di altri docenti che avrebbero potuto essere prioritariamente destinati alle sedi da lei scelte - si è di recente espressa la Suprema Corte, la quale, partendo dal presupposto che siffatta domanda ha la natura propria di un'azione di adempimento 22 contrattuale, ha ritenuto essere sufficiente, per la sua corretta proposizione, la deduzione dell'inadempimento (causa petendi, qui consistente nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di mobilità) e dell'effetto rivendicato (trasferimento) quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato
(petitum).
La Corte ha altresì osservato che la circostanza che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori “attiene alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa. Prova che deriva, poi, dalla verifica in ordine alla spettanza o meno alla ricorrente di uno di quei posti, sulla base delle graduatorie e di quanto ricostruibile in forza dell'intero materiale istruttorio disponibile o legalmente acquisibile in causa secondo le regole proprie del processo” (Cass. n. 36356/2021;
Cass. n. 11382/2022).
Si ritiene, dunque, che, una volta dimostrato che il posto (o i posti) ambìto dalla ricorrente era già disponibile nella fase C, cui la stessa ha partecipato, era onere della ricorrente dimostrare che il proprio collocamento in graduatoria, in base alle norme pattizie invocate, gli avrebbe garantito l'accoglimento della domanda di mobilità.
A tale conclusione si perviene non solo in considerazione del fatto che tale collocazione costituisce, alla stregua della concorsualità della procedura, fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ma altresì dalla considerazione che, ove tale prova non fosse ritenuta necessaria, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di dover attribuire, in caso di accertamento di una qualsiasi irregolarità nella procedura di mobilità, il medesimo bene della vita a tutti i docenti (e la loro platea, stando al contenzioso di cui ha cognizione questo Tribunale, è amplissimo) che hanno concorso per quell'ambito nella medesima
23 procedura e che, non avendolo avuto assegnato, hanno proposto ricorso in via giudiziaria.
Deve inoltre aggiungersi, per completezza, che tale onere avrebbe dovuto assolversi in modo distinto e specifico con riferimento alle singole preferenze indicate in domanda, tenuto conto dell'ordine ivi specificato.
Infatti, come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del
CCNI 2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...".
Di talché, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti
(comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale;
al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento.
Contrari argomenti non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..." giacchè la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie
24 fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali.
Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie, va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata.
Parte convenuta, al contrario, ha dedotto sul punto che le docenti
, , sono Controparte_9 CP_10 Controparte_11
tutte titolari di un diritto di precedenza ex art. 21, L.104/1992 (doc.3, doc.4, doc.5, e doc.6), e la docente è titolare di un Controparte_12
diritto di precedenza ex art.33 L.104/1992 per assistenza al figlio (all.7) nonostante il punteggio inferiore.
L'amministrazione ha dunque assolto l'onere della prova di avere correttamente operato, onere che spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze).
Va dunque respinta la domanda formulata in ricorso in relazione alla mobilità 2016/17.
In ordine, infine, alla mobilità degli anni 2021 e 2022, parte ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 8 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022.
La detta disposizione prevede che dalle disponibilità iniziali vadano detratte le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7, che le nuove immissioni in ruolo siano agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via
25 prioritaria, e che nella fase in cui si movimenta il restante 50%, una percentuale sia destinata alla mobilità professionale.
Ebbene, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui dette disposizioni si porrebbero in contrasto coi principi normativamente previsti dall'art. 462 del D.Lgs. 297/1994 e col principio del merito del punteggio in graduatoria, deve ritenersi invece la legittimità della normativa in questione, anche alla luce delle argomentazioni della locale Corte di appello, secondo cui “al 1° comma all'art. 470 debba essere effettivamente attribuita – come correttamente ritenuto dal
Tribunale - natura programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso T.U. il quale, nel prevedere, tra l'altro, espressamente una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo
("3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed
i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie") si atteggia tuttavia come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina "Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1".
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva
"equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo" nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il 26 completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente e non in termini assoluti, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale.
Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs.
n. 297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore, il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; quest'ultima norma è infatti dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone già a monte
l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve dunque darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d. "doppio canale del reclutamento", attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari.
A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che (per quanto qui di interesse, e dunque avuto particolare riguardo al triennio 27 2019/2022), di anno in anno, previo accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale… A ciò si aggiunga che non sarebbe comunque sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la mera deduzione della sussistenza di 13 posti vacanti e disponibili nell'ambito prescelto (in disparte la circostanza che essi non fossero comunque disponibili per la mobilità); la giurisprudenza ha infatti ripetutamente affermato il principio, qui condiviso, secondo cui
“L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti… implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale”
(v. Corte Appello Milano n. 524/2018 ed altre conformi successive); pertanto, tale asserito diritto non può di per sé essere correlato, come assume l'appellante, alla sussistenza di 13 cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti, a suo dire illegittimamente assegnate ai docenti neo-assunti; avrebbe dovuto, piuttosto, l'appellante allegare e provare l'insussistenza di altri docenti con punteggi più alti o in possesso di titoli di precedenza superiori al suo che, avendo chiesto la mobilità per gli stessi ambiti dalla stessa opzionati, avrebbero potuto ricoprire i posti predetti in quanto in posizione poziore rispetto alla ricorrente” (cfr. Corte appello Palermo, sez. lav., 14/07/2021, n. 861).
Le censure formulate da parte ricorrente risultano quindi infondate.
Il ricorso va dunque respinto, con le conseguenziali statuizioni, anche in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
28 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano per compensi in complessivi € 1.947,00 (ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.), oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in data 16.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Giorgia Marcatajo
29