Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6424/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
6424/2023 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Valentia il 27.08.1984, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pessina,
n. 73, presso lo studio dell'Avv. Valeria Speranza (c.f.: C.F._2
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso
[...]
- RICORRENTE
E
c.f.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Napoli il 22.03.1964, elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla Via San
Paolo Belsito, n. 79, presso lo studio dell'Avv. Paolo Nunziata (c.f.:
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo.
- RESISTENTE
E
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., c.f. e p. iva: , con P.IVA_1
sede in San Cesario sul Panaro (MO), al Corso Libertà, 53, in persona del
Pag. 1
), rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, in C.F._5
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Andrea Santi (c.f.: ) e dall'Avv. Sara Iennaco (c.f.: CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata CodiceFiscale_7
(NA) alla Via Vittorio Veneto, 390, presso lo studio di quest'ultimo.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: il procuratore dell'attrice “
1- dichiarare la responsabilità civile
del Dott. Cod. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], per i fatti di cui alla
premessa del ricorso introduttivo;
2- condannare il Dott. Controparte_1
, al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
equitativamente determinata sulla scorta delle tabelle in uso preso il
Tribunale di Milano, di € 8.000,00 per lesione dei consensi informati ai tre
interventi (di cui due carenti ed uno totalmente assente), oltre spese mediche
documentate per € 4.813,00 di cui 182,00 € per spese dott.ssa Persona_1
(all. n. 7); 968,00 € per spese di CTP (all. n. 6); 3.663,00 € per spese di CTU
(all. n. 12-13-14-15), oltre interessi compensativi e moratori e rivalutazione
dal fatto sino al soddisfo;
3- condannare il Dott. , Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 9.200,00 Parte_1
oltre interessi compensativi e moratori, pari all'importo corrisposto per
l'intervento correttivo effettuato dal dott. nel maggio 2021, oltre CP_3
danno morale per euro 1.340,00 per i 13 anni giovanili di disagio e
sofferenza fino all'intervento riparatore, oltre interessi;
4- condannare il
Pag. 2 Dott. , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 828,00 corrispondente al periodo di invalidità
[...]
temporaneo di giorni 30 riconosciuto dal CTU, anche in relazione al secondo
intervento mammario, che non può ritenersi ridotto dal successivo intervento
riparatorio oltre interessi compensativi e moratori e rivalutazione dal fatto
sino al soddisfo. In subordine, qualora non venisse accolta la domanda di cui
al capo 3: 5- condannare il Dott. , al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 9.049,00, calcolata facendo Parte_1
applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non
patrimoniale anno 2024 - ovvero in subordine della somma di € 5.356,15
calcolato sulla scorta delle tabelle di cui alla L. 209/05 aggiornata al DM
16/7/24-, con massima personalizzazione, a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale (comprensivo di ITP) quantificato nella misura del 3%. Tale
richiesta è giustificata in considerazione della prova circa la sofferenza post-
operatoria subita dalla sig.ra che ha dovuto medicarsi da sola le Pt_1
cicatrici che hanno poi sviluppato anche infezioni e che all'epoca aveva
appena 23 anni. Il tutto oltre interessi compensativi e moratori e
rivalutazione dal fatto sino al soddisfo a titolo di risarcimento danni non
patrimoniali, morali, biologico, esistenziale, nessuno escluso, come
quantificati in sede di ATP;
In ogni caso:
6- Condannare il Dott.
[...]
, al pagamento delle spese, pari ad euro 336,00 e dei Controparte_1
compensi legali oltre accessori, per la procedura di ATP da liquidarsi in
favore di 7- Condannare il Dott. Parte_1 Controparte_1
, al pagamento delle spese, pari ad euro 286,40, e dei compensi
[...]
legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come
Pag. 3 per legge, con attribuzione al procuratore costituito. (…). L'avv. Speranza
chiede anche la condanna ex art. 96 c.p.c. del resistente per avere resistito in
giudizio per non avere offerto il pagamento in sede di ATP”.
“L'Avv. Paolo Nunziata per il resistente che si Controparte_1
riporta ai propri atti e chiede assegnarsi la causa a sentenza;
si riporta ai
propri scritti e a tutti i propri atti che si considerano qui ripetuti e trascritti;
reitera l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale dell'azione in
quanto l'atto asseritamente interruttivo prodotto dall'attrice non è mai giunto
a destinazione del dott. di converso, nell'ipotesi in cui Controparte_1
l'atto venisse considerato interruttivo della prescrizione realizzerebbe la
efficacia della copertura assicurativa da parte dell'assicuratrice Milanese;
con riguardo alla sentenza di appello prodotto dall'assicurazione rileva che
la sentenza non riguarda anche questo giudizio perché in quello deciso dalla
Corte non si esaminava la questione della prescrizione della domanda
principale proposta dall'attrice; insiste per il rigetto della domanda con
vittoria di spese;
l'Avv. Sara Iennaco per la chiamata in causa Assicuratrice Milanese nel
riportarsi ai propri scritti chiede assegnarsi la causa a sentenza;
in
particolare reitera l'eccezione di inoperatività della polizza anche alla luce
della sentenza della corte di Appello di napoli che ha accertato la
inoperatività della stessa proprio in ordine alla domanda di risarcimento
proposta dalla sig.ra Pt_1
L'Avv. Nunziata fa rilevare che è intenzione del proprio assistito proporre
ricorso in Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 Le domande della sono in parte fondate e vanno Parte_1
accolte per quanto di ragione.
Dopo aver promosso presso il Tribunale di Imperia procedimento di
A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al n. 504/2020 r.g.a.c. e assegnato alla cognizione della V sez. civ., con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c.
depositato in cancelleria il 02.03.2023 ha introdotto il Parte_1
presente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere dal resistente il risarcimento dei danni subìti in Controparte_1
conseguenza dei trattamenti sanitaria addominali e mammari derivati da un diagnosticato difetto denominato “addome pendulo” e prestati a essa
[...]
il 29.04.2008 e il 04.03.2009, eseguiti presso la Clinica privata Parte_1
“Posillipo” in Napoli, nonché nell'anno 2010 presso l'Ospedale pubblico
“Don Bosco” in Napoli.
La ricorrente ha esposto:
- che nel mese di aprile del 2008, per una consulenza medico-estetica,
si rivolgeva a , chirurgo plastico, il quale le Controparte_1
prospettava di correggere con apposito intervento chirurgico il difetto dell'addome denominato “addome pendulo” (addominoplastica e riposizionamento ombelicale) da eseguirsi presso la Clinica privata
“Posillipo” in Napoli con ricovero in day hospital, richiedendole per la sua esecuzione il compenso di € 8.000,00;
- che l'intervento chirurgico veniva fissato per il giorno 29.04.2008 e,
qualche giorno prima del ricovero, presi accordi direttamente col
[...]
per definire le modalità di permanenza e di assistenza presso la CP_1
clinica, gli corrispondeva anticipatamente la somma di € 4.000,00 in contanti;
Pag.
5 - che, dunque, ricoveratasi, veniva operata in predetta data 29.04.2008
dal congiuntamente a tal dott. elargendo al primo la Controparte_1 Per_2
ulteriore somma di € 4.000,00 a saldo e comprensiva, oltre l'onorario, anche dell'utilizzo delle strutture dell'istituto sanitario;
- che col descritto intervento il le praticava su Controparte_1
entrambi i lati dell'addome delle incisioni a forma di “V” assolutamente antiestetiche, che risultavano visibili indossando la biancheria intima, laddove non avrebbero dovuto esserlo poiché l'incisione avrebbe dovuto essere praticata a “mezza luna” nella regione posta al di sopra del pube;
- che, nei mesi successivi, non essendo soddisfacenti i risultati dell'intervento, in quanto gli esiti cicatriziali risultavano molto evidenti e ben diversi da quanto prospettatole, si rivolgeva nuovamente al Controparte_1
lamentandone la malriuscita per cui quest'ultimo le proponeva un nuovo intervento di revisione delle cicatrici addominali da effettuarsi unitamente a un'operazione di “mastopessi bilaterale additiva”, eseguite poi entrambe in data 04.03.2009 presso la stessa Clinica privata “Posillipo”;
- che, a seguito di questo secondo intervento di revisione delle cicatrici praticato anche questa volta congiuntamente dal e dal Controparte_1
predetto riportava una grossa ferita verticale larga circa 3 cm sotto il Per_2
seno lungo l'intero addome, andata successivamente in suppurazione;
ferita che essa ricorrente dovette curarsi personalmente sostituendo le bende ed assumendo antibiotici durante tutto il mese successivo, giacché i punti di sutura si erano lacerati;
- che dopo questo secondo intervento di revisione delle cicatrici addominali, per il quale gli corrispondeva l'importo complessivo in contanti
Pag. 6 di € 4.300,00, comprensivi altresì della degenza di una notte presso la
Clinica, le cicatrici residuate risultavano asimmetriche, poiché al lato sinistro la cicatrice scendeva di più, mentre sul lato destro saliva verso l'alto senza e,
quindi, tutt'altro che estetiche come, invece, il le aveva Controparte_1
assicurato, in quanto in buona sostanza esse restavano visibili dagli slip dato che fuoriuscivano ai lati;
- che, essendo, quindi, ancora più che insoddisfacenti gli esiti dei due interventi eseguiti, il le proponeva un terzo intervento Controparte_1
chirurgico di correzione delle cicatrici, effettuato questa volta presso l'Ospedale pubblico “Don Bosco” in Napoli, durante un suo turno di servizio notturno nell'anno 2010 intorno alle ore 22:00, dopo il quale veniva dimessa alle ore 24:00 circa e senza rilasciarle alcuna cartella clinica;
- che in nessuno dei narrati interventi le veniva fatto sottoscrivere idoneo modulo di consenso informato, né preavvisata delle antiestetiche cicatrici che sarebbero residuate, al contrario delle rassicurazioni sempre ricevute dal circa il fatto che queste sarebbero rimaste Controparte_1
soltanto in punti non visibili ossia al di sotto della biancheria intima;
- che nel corso degli anni successivi la presenza di queste cicatrici degeneravano in un disagevole e dannoso stato psicofisico patologico,
costituito in primis da un danno alla vita di relazione poiché non le era più
possibile indossare un costume da bagno senza provare vergogna e che,
inoltre, non si sarebbe sottoposta agli interventi chirurgici descritti se avesse saputo che sarebbero residuate cicatrici visibili e impossibili da celare anche utilizzando normale biancheria intima e costumi da bagno trattandosi di interventi eseguiti per mere esigenze di natura estetica;
Pag.
7 - che in data 08.05.2014 promuoveva procedura di mediazione nei confronti del del e della Clinica “Posillipo” chiusasi Controparte_1 Per_2
con verbale negativo il 17.07.2014;
- che nel settembre 2019, si sottoponeva ad una visita presso la dott.ssa che rilevava, nonostante il lungo lasso di tempo Persona_3
trascorso, il persistere di una situazione psicologica di sofferenza a seguito proprio dei danni subìti con quegli interventi;
- che, al fine di quantificarli, in data 02.03.2020 depositava ricorso per
ATP presso il Tribunale di Imperia, ove si costituiva il e Controparte_1
dove il nominato collegio peritale medico di CC.TT.UU.;
- che nella relazione depositata (che meglio si analizzerà in seguito)
concludeva per il riconoscimento di una inabilità temporanea in plus di giorni
30 al 50% per esiti cicatriziali nella regione mammaria e di un danno biologico risarcibile in via equitativa al 3% come pregiudizio estetico per esiti cicatriziali all'addome (retraenti addominali in sede mediana);
- che, infine, come leggibile anche nella relazione peritale, nel tempo intercorso tra la visita dei CC.TT.UU. del 21.05.2021 e la stesura del loro elaborato, essa ricorrente si sottoponeva in territorio francese ad un intervento di revisione di addominoplastica presso il medico chirurgo dott. Per_4
, resosi necessario per eliminare i gravi inestetismi della regione
[...]
ventrale, al quale corrispondeva € 7.700,00 per la sola regione addominale e il quale lo eseguiva correttamente e a regola d'arte ponendo rimedio alle deformazioni globulose del ventre e alle cicatrici, come da foto in atti (cfr. all.
n. 20 denominato “Fotografie cicatrice post intervento letertre”).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
Pag. 8 chiesto, pertanto, per i fatti esposti, dichiararsi la responsabilità civile del e, per l'effetto, condannarlo nel seguente ordine al Controparte_1
pagamento a suo favore:
- di € 6.000,00 per lesione del consenso informato, oltre spese mediche documentate per € 4.813,00, oltre interessi compensativi e moratori e rivalutazione dal fatto sino al soddisfo;
- di € 7.700,00, oltre interessi compensativi e moratori, pari all'importo corrisposto per l'intervento correttivo effettuato dal dott. ; CP_3
- in subordine, nel caso di mancato accoglimento di quest'ultima domanda, condannarlo al pagamento in suo favore della somma di € 4.800,00,
oltre interessi compensativi e moratori e rivalutazione dal fatto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, morali, biologico,
esistenziale, nessuno escluso, come quantificati in sede di ATP;
- in ogni caso, condannarlo al pagamento delle spese e compensi legali per la procedura di ATP da liquidarsi in favore di essa medesima
[...]
e condannarlo, altresì, al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
Con decreto emesso il 7 marzo 2023 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 8 giugno 2023.
Notificati ricorso e decreto in data 8 marzo 2023, il resistente si è
tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata 26 aprile 2023, con la quale ha impugnato e contestato la domanda, in quanto inammissibile e infondata.
Il ha eccepito, in primo luogo, la maturata Controparte_1
prescrizione decennale del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente - così
Pag. 9 come già dedotta nel verbale di udienza del 27.07.2020 in seno alla procedura di ATP - per non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo: invero, soltanto nel mese di aprile dell'anno 2020, e quindi dopo dodici anni dall'intervento di
“addominoplastica e riposizionamento ombelicale” del 29.04.2008 ed undici anni da quello di “mastopessi bilaterale additiva” del 04.03.2009 da esso eseguiti, aveva ricevuto per la prima volta una richiesta di risarcimento dei danni sottoforma di domanda di ATP spiegata dinanzi al Tribunale di
Imperia, nonché di non aver mai ricevuto l'invito alla procedura di mediazione spiegata dalla ricorrente nel maggio/giugno 2014, la quale in quel procedimento cautelate di ATP la qualificava come interruttiva della prescrizione, ma della quale non v'era alcuna prova di avvenuta notifica,
neppure presso la Clinica “Posillipo” che, in ogni caso, sarebbe stata comunque inefficace, irrituale o inesistente atteso che egli non aveva mai avuto, né all'epoca dei fatti, né all'attualità, alcun rapporto di dipendenza,
subordinato, parasubordinato o di qualsiasi altra natura con quella struttura sanitaria, avendo effettuato l'intervento in favore della in Parte_1
qualità di libero professionista;
ha, poi, lamentato la nullità della relazione peritale redatta e depositata in sede di ATP, in quanto, come in essa stessa riportato, aveva fondato gran parte delle sue conclusioni sulla scorta della relazione tecnica di parte versata agli atti dalla ricorrente e alla quale, senza alcun preciso motivo, i CC.TT.UU. avevano conferito un certo valore di prova e di affidamento in ordine al contenuto e alle conclusioni in esso contenute,
nonché la sua illegittima e irritualità perché la ricorrente era stata sottoposta a esame peritale ben 12 ed 11 anni dopo i primi due sopra citati interventi;
perché la medesima si era sottoposta a successivi interventi, nella stessa sede
Pag. 10 anatomica, eseguiti da altri operatori;
perché la ricorrente successivamente agli interventi oggetto di causa era stata interessata da uno stato di gravidanza;
perché aveva avuto una documentale e considerevole variazione di peso ulteriore rispetto alla gravidanza e, infine, perché la relazione peritale di CTU
era priva di riscontri fotografici e strumentali. Pertanto, essendo le domande formulate fondate esclusivamente sulle risultanze di tale inattendibile ed erroneo elaborato non erano suscettibili di accoglimento, giacché prive di ogni supporto probatorio.
Il resistente ha dedotto, inoltre, l'assenza di qualsivoglia danno subìto
dalla ricorrente e, comunque, la mancanza di alcun nesso causale tra la propria condotta professionale e il danno lamentato, nonché la pienezza, la specificità e la completezza del modulo per il consenso informato offerto in sottoscrizione;
ha contestato il quantum debeatur ritenuto esorbitante e privo di alcun fondamento logico e, in particolare, la richiesta di rimborso di €
4.813,00 per spese mediche mai versategli ed ha eccepito l'inammissibilità
della restituzione di quanto corrisposto al professionista medico francese;
ha,
infine, rappresentato la prudenza, la diligenza, la perizia e il rispetto delle linee medico scientifiche dettate per gli interventi estetici del suo operato, e del suo staff, per cui alcuna responsabilità poteva essergli addebitata essendo la sua opera e obbligazione di mezzi e non di risultato.
Ad ogni modo, ferme ed impregiudicate le contestazioni sopra esposte,
il resistente ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la società
Assicuratrice Milanese S.p.A. al fine di eventuale manleva in caso di sua condanna e, in ogni caso, al fine di vedersi corrisposte dalla stessa le spese processuali e tecniche sostenute per difendersi nel presente giudizio ai sensi
Pag. 11 dell'art. 1917, terzo comma, c.p.c.
Il ha concluso, quindi, per la dichiarazione della Controparte_1
intervenuta prescrizione decennale del diritto rivendicato dalla ricorrente e,
nel merito, per quella della illegittimità e/o inutilizzabilità della relazione peritale resa dai CC.TT.UU. nominati nel procedimento di ATP innanzi al
Tribunale di Imperia e per il rigetto di ogni domanda di risarcimento spiegata nei suoi confronti. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Differita, dunque, la prima udienza al 30 novembre 2023, si è
costituita in giudizio Assicuratrice Milanese S.p.A., la quale ha eccepito la litispendenza delle domande proposte contro di essa nel presente giudizio dal e la loro conseguente inammissibilità ed improcedibilità: Controparte_1
invero, ha argomentato che quelle domande nei suoi confronti il sanitario le aveva già proposte innanzi a questo Tribunale in un precedente giudizio rubricato al n. 11671/2022 R.G. deciso con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
che, non solo le aveva rigettate, ma aveva anche accertato l'assoluta inoperatività della polizza di essa Assicuratrice Milanese S.p.A. nella vicenda riguardante le pretese risarcitorie avanzate dalla odierna ricorrente
[...]
ordinanza decisoria impugnata dal soccombente Parte_1 [...]
innanzi alla Corte di Appello di Napoli, con giudizio rubricato al n. CP_1
1415/2023 R.G., la cui prima udienza si era tenuta il 12.09.2023 e tuttora pendente. Rischiandosi, quindi, il contrasto tra giudicati sulle questioni relative alla operatività della polizza, già sub iudice, si rendeva necessaria la cancellazione dal ruolo del presente giudizio ex art. 39 c.p.c. ovvero la sua estromissione dallo stesso.
La compagnia ha, poi, sostenuto l'inoperatività della polizza per
Pag. 12 violazione dell'art. 1892 c.c., ripreso dall'art. 17 C.G.A., per le dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave rese dal in sede di Controparte_1
stipula (“A distanza di pochi mesi dall'accaduto, ovvero dall'insuccesso degli
interventi correttivi e dalle doglianze della… con Parte_2
fresca memoria, il… richiedeva ad Assicuratrice Milanese Controparte_1
l'emissione, per la prima volta, una polizza a garanzia delle attività libero
professionali svolte. E' opportuno sottolineare che tra le varie polizze
distribuite dalla Compagnia il… scelse espressamente Controparte_1
quella che prevedeva una copertura retroattiva illimitata allo scopo
dichiarando falsamente, all'art. 17” – pag. 9 comparsa di costituzione e risposta), circostanze e reticenze che, se conosciute, avrebbero determinata la compagnia a non prestare il proprio consenso alla stipula oppure ad escludere dalla illimitata retroattività il sinistro occorso alla odierna ricorrente;
ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 C.G.A., in quanto trattavasi di polizza a secondo rischio: infatti, in sede di ATP presso il
Tribunale di Imperia il aveva azionato in garanzia altra Controparte_1
polizza assicurativa di chiamata a partecipare a quel procedimento;
CP_4
l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 16 C.G.C. per il quale la copertura offerta da essa Assicuratrice Milanese S.p.A. era operante soltanto in mancanza di polizza da parte della Struttura sanitaria o, in mancanza se questa fosse divenuta insolvente.
La Assicuratrice Milanese S.p.A. ha, infine, contestato il quantum
richiesto dalla ricorrente, in ogni caso sproporzionato, assumendo che,
comunque, ai sensi dell'art. 18, lett. b), della polizza, non erano indennizzabili i casi di assenza di consenso informato scritto così come non lo era la
Pag. 13 restituzione dei compensi versati dalla ricorrente al professionista francese;
che, in caso di condanna, doveva rispondere solo per la quota del
[...]
e non anche per quella del e, più in particolare, quanto alle CP_1 Per_2
limitazioni di garanzia: ai sensi degli artt. 16 e 18 C.G.A. essa sarebbe tenuta a manlevare il resistente per la sola quota di responsabilità al medesimo addebitabile con esclusione di ogni solidarietà; la quota di indennizzo in ipotesi spettante al doveva, poi, essere depurata di quella a Controparte_1
carico dell'altro operatore da determinarsi in egual misura, in assenza Per_2
di prova contraria e, quindi, in ragione delle quote di danno spettanti agli altri soggetti corresponsabili non potrà corrispondere al un Controparte_1
indennizzo superiore al 25% del danno, tenuto conto della quota del 50%
sempre a carico della Struttura sanitaria e della quota del 25% a carico dell'altro operatore, predetto senza omettere di considerare come la Per_2
polizza all'art. 20 C.G.A. prevedeva uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato che andrà, pertanto, anch'esso decurtato Controparte_1
dalle somme da essa ipoteticamente dovute.
L'Assicuratrice Milanese S.p.A. ha, quindi, concluso, in via preliminare-pregiudiziale, per la dichiarazione di litispendenza delle domande proposte dal nei suoi confronti e, per l'effetto, cancellare la Controparte_1
causa dal ruolo ovvero emettere ordinanza di sua estromissione dal presente giudizio;
in subordine, per la dichiarazione della inoperatività della Pt_3
Assicuratrice Milanese per violazione degli artt. 1892 c.c. e 17 G.G.A. e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta dell'assicurato nei suoi confronti, anche a titolo di spese legali;
in via ulteriormente subordinata, per il rigetto della domanda di garanzia proposta dal per la non operatività in Controparte_1
Pag. 14 concreto della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2 C.G.A., in quanto garanzia operante a secondo rischio per l'importo di danno eccedente il massimale di € 1.000.000,00 assicurato da ancora più in subordine, CP_4
per il suo rigetto per la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 16 G.C.A.; in estremo subordine, per l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto importo del risarcimento spettante alla
[...]
decurtato dall'indennizzo a proprio carico delle somme Parte_1
ipoteticamente dovute a titolo di lesione del consenso informato, delle somme a titolo di restituzione dei compensi medici, della quota di responsabilità della
Struttura sanitaria, pari quantomeno al 50% del danno, del pari al Per_2
25% del danno e dello scoperto di polizza pari al 10%. Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
In data 29.11.2023, la ricorrente ha depositato agli atti due lettere raccomandate a/r inviate il 21.07.2011 e il 01.08.2011 dal suo precedente procuratore e ricevute, rispettivamente, il 27.07.2011 e il 05.08.2011 con le quali asseriva di aver posto in mora il resistente, il quale riscontrava la seconda con nota datata 20.09.2011 a firma del suo legale di allora - Avv.
Antonio Actis, come appresso si vedrà ascoltato quale testimone - così
interrompendo qualsivoglia termine di prescrizione.
Alla prima udienza del giorno dopo (30.11.2023), nella quale la ricorrente è stata liberamente interrogata e ha precisato che, pur avendo depositato unitamente al ricorso la fattura fiscale di € 9.200,00 versati al dott.
per l'intervento all'addome, per mero errore nelle sue conclusioni CP_3
aveva indicato il minore importo di € 7.700,00 da intendersi quindi,
rettificato, nei predetti € 9.200,00. Sussistendo giustificati motivi costituiti dal
Pag. 15 deposito delle citate lettere a/r sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle note di cui al quarto comma dell'art. 281-duodecies (20 gg. +
10 gg.) invitandole non solo a fornire chiarimenti ma, altresì, a formulare nelle prime proposte conciliative, che non hanno, tuttavia, sortito l'effetto transattivo.
Con ordinanza resa fuori udienza il 19.02.2024, ritenuto che sia la questione processuale della litispendenza in ordine alla causa di garanzia, sia quella preliminare di rito in ordine alla eccepita prescrizione del diritto della ricorrente potevano essere esaminate unitamente al merito della controversia e che allo stato degli atti non era necessario procedere alla rinnovazione, è stata ammessa in parte la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo (espletata con l'escussione dei due testi e Testimone_1 [...]
all'udienza del 16.05.2024) e sempre parzialmente anche quella Tes_2
richiesta nella memoria ex art 281-duodecies c.p.c. depositata il 20.12.2023
(eseguita con l'ascolto del teste Avv. Antonio Actis all'udienza dell'11.07.2024), nonché denegata quella richiesta dalla Compagnia
assicuratrice, inammissibile per aver indicato quale unico testimone la ricorrente medesima del presente giudizio, la causa è stata rinviata ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 6 febbraio 2025 in cui è stata rimessa in decisione.
La domanda della è, innanzitutto procedibile, Parte_1
essendo stata preceduta dall'esperimento dal più volte citato procedimento ex
art. 696-bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017 (cd. Gelli-
) entrata in vigore il primo aprile 2017, proposto nei confronti del Pt_4
in data 02.03.2020 innanzi al Tribunale di Imperia e Controparte_1
rubricato al n. 504/2020 r.g.a.c..
Pag. 16 Venendo al merito della controversia, va rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato dalla avanzata Parte_1
dal resistente, in quanto il decennale termine prescrizionale decorrente dal
29.04.2008 (data del primo intervento chirurgico di addominoplastica e riposizionamento ombelicale eseguito per correggere il difetto di addome pendulo), quale data dell'evento/dies a quo, è stato regolarmente interrotto con le note racc.te a/r di invito a “trovare una soluzione bonaria dell'insorta
(dannosa) questione comunicando, sin d'ora, l'intenzione di sottoporsi (la ricorrente) a perizia medico-legale che attesti l'entità del danno subito”.
Come innanzi anticipato, la ricorrente il 29.11.2023 ha depositato agli atti due lettere raccomandate a/r inviate a mezzo del suo precedente procuratore il 21.07.2011 e il 01.08.2011 e recapitate al Controparte_1
rispettivamente, il 27.07.2011 e il 05.08.2011, il quale con nota datata
20.09.2011 a firma del suo procuratore di allora, ripetuto avv. Antonio Actis,
riscontrava la seconda negando ogni addebito.
Al riguardo, vanno specificate due circostanze afferenti a due contestazioni avanzate dal resistente: la prima inerente all'affermazione di non aver mai ricevuto la richiesta di risarcimento per non essere mai stato domiciliato presso la Clinica “Posillipo”, dove il tutto era stato inviato, non essendone un suo dipendente.
Ciò è stato sufficientemente disatteso dalle dichiarazioni delle testi e , le quali hanno univocamente riferito che in Testimone_1 Testimone_2
detta Struttura il aveva e/o utilizzava una propria stanza e/o Controparte_1
ufficio (“a.d.r..: io conoscevo il da poco tempo all'epoca perché CP_1
facemmo dei filler al labbro;
anche mia cugina aveva conosciuto insieme a
Pag. 17 me il dottore;
andammo quindi al suo studio a Via Posillipo all'Ospedale
Posillipo; facevamo siringhine alle labbra e chiacchierando prendendo così
confidenza espose al dottore che…, confermo che alla Clinica Posillipo il
dottore aveva una sua stanza con il nome fuori;
era il suo studio privato” –
teste “a.d.r..: … il dott. aveva una stanza dove riceveva Tes_1 CP_1
all'interno della Clinica Posillipo” – teste ). Tes_2
Inoltre, va aggiunto che non è in contestazione che i primi due interventi (quello di addominoplastica e riposizionamento ombelicale e quello di revisione delle cicatrici addominali effettuato unitamente a un'operazione di mastopessi bilaterale additiva) avevano avuto esecuzione proprio presso la
Clinica “Posillipo”, per cui riesce ancora più difficile ritenere che il
[...]
non vi domiciliasse, anche al solo fine di ricevere ogni CP_1
comunicazione di sorta.
Sede di esecuzione provata anche documentalmente dalle cartelle cliniche riversati in atti dalla ricorrente: la cartella clinica per day hospital e prestazioni ambulatoriali (all. 1 denominato “cartella clinica 29.04.2008” di nn. 6 pagg. nella quale è riportato quale data di ricovero e uscita lo stesso giorno 29.04.2008 e “Chirurgo oper. e la Controparte_5
cartella clinica per day hospital e prestazioni ambulatoriali (all. 2 denominato
“cartella clinica 05.03.2009” anch'essa di complessive 6 pagg. che riporta quale data di ricovero e dell'intervento il 04.03.2009 e di uscita 05.03.2009 e
“ DOTT. – DOTT. e CP_6 CP_7 CP_5 Per_5
contenenti, altresì, entrambe alla pag. 4 modulo di consenso informato sottoscritto dalla e di cui di seguito si dirà. Parte_1
L'altra difesa, anch'essa priva di fondamento è quella di non aver mai
Pag. 18 conferito all'Avv. Antonio Actis mandato a riscontrare la seconda predetta missiva (datata 01.08.2011 e come detto recapitata presso la Struttura
sanitaria “Posillipo” il 05.08.2011) inviatagli dalla resistente), il che prova ulteriormente che l'aveva ricevuta in via diretta: invero, detto procuratore,
ascoltato come testimone, è stato molto esauriente al riguardo “a.d.r.: non
ricordo esattamente il periodo ma ricordo esattamente il conferimento
dell'incarico ricevuto per rispondere a questa lettera: riconosco la mia firma
nell'allegato n. 24; riconosco la provenienza della lettera di risposta da me
sottoscritta e confermo di avere ricevuto mandato dal dott. per CP_1
rispondere alla messa in mora che mi viene mostrata sullo schermo”.
Tanto premesso, il termine di prescrizione decennale, dapprima interrotto dalle lettere del 2011 e poi dalla notifica del ricorso per ATP ed,
infine da quella dell'atto di citazione non è mai maturato.
Passando al merito, si osserva che i fatti di cui è causa risalgono ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 (c.d. Gelli-
) e che, comunque, non è controverso che tra la ricorrente ed il Pt_4
sia intercorso un rapporto contrattuale di natura Controparte_1
professionale in ambito sanitario che si è protratto nel tempo e che ha visto l'esecuzione di due interventi chirurgici effettuati, rispettivamente, il 29 aprile
2008 ed il 4 marzo 2009 presso la Clinica Posillipo ed un terzo presso il P.O.
“Don Bosco” in Napoli.
Tanto esposto la responsabilità del medico resistente Controparte_1
dedotta in lite è chiaramente di natura contrattuale (e da qui anche l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione), avendo la e lo stesso concordato l'esecuzione di tutti gli interventi e Parte_1
Pag. 19 pattuito un corrispettivo.
La nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 577 del 2008 ha ribadito i seguenti principi: tra il paziente ed il medico si instaura un contatto sociale (in questo caso, vi è, tuttavia, un vero e proprio contratto), il cui inadempimento è
sottoposto al regime di cui all'art. 1218 c.c. e in tema di onere della prova, con particolare riferimento al nesso di causalità: il paziente che si pretenda danneggiato dall'inadempimento della prestazione di cura ha l'onere di provare il fatto costitutivo del rapporto obbligatorio (legge o contratto) e di allegare un inadempimento efficiente alla causazione del danno, deve cioè
allegare il cd. inadempimento qualificato, con l'indicazione dello specifico errore del medico rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Invero, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo
l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o
il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni,
il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere
della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere
probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta
esecuzione della prestazione;
in quanto il danno evento consta della lesione
non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma
del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato)” (Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26907/2020).
Pag. 20 In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di
Pag. 21 diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la
Pag. 22 pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie – si ripete – non è contestata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra ricorrente e resistente.
Pag. 23 Quanto agli inadempimenti cd. qualificati, la ricorrente imputa al sanitario di averle praticato “delle incisioni assolutamente antiestetiche, a
forma di “V”, su entrambi i lati dell'addome, che risultavano visibili
indossando la biancheria intima, mentre non avrebbero dovuto esserlo,
poiché l'incisione avrebbe dovuto essere praticata a “mezza luna” nella
regione al di sopra del pube”; in occasione del secondo intervento, quello del
4 marzo 2009, riguardante sia la revisione delle cicatrici addominali sia quello di “mastopessi bilaterale additiva” lamenta che “le cicatrici addominali
risultavano asimmetriche, ossia ad un lato, precisamente il sinistro, la
cicatrice scendeva di più, mentre sul lato destro saliva verso l'alto e non
erano estetiche come il medico aveva assicurato, ossia in buona sostanza
erano visibili dagli slip, poiché fuoriuscivano ai lati” e di avere riportato, con riguardo alla mastopessi, “una grossa ferita verticale larga circa 3 cm sotto il
seno lungo l'intero addome, andata successivamente in suppurazione”.
Questi inadempimenti qualificati sono stati causa di esiti cicatriziali all'addome e alla regione mammaria, a dispetto di quanto garantitole, non occultabili i primi e mal celabili i secondi nonostante l'uso di indumenti, in particolare di biancheria intima, con il risultato di gravi deturpazioni in quei distretti anatomici e conseguente stato psicofisico disagevole e dannoso in
primis alla vita di relazione, poiché la ricorrente si vergognava di indossare costumi da bagno, ancor più perché, trattandosi di pratiche eseguite per mere esigenze estetiche, non vi si sarebbe sottoposta se avesse saputo che le sarebbero residuate cicatrici visibili malgrado l'uso dei predetti indumenti.
La stessa ricorrente in sede di interrogatorio libero ha dichiarato che,
quanto al primo intervento (addominoplastica e riposizionamento ombelicale)
Pag. 24 non contesta la lunghezza della cicatrice che le sarebbe restata ma la sua posizione diversa da quella indicatale (“… nel primo intervento, alla mattina
prima che iniziasse, il dott. mi fece un disegno della Controparte_1
cicatrice pelvica che sarebbe residuata dopo l'intervento; doveva essere in
una posizione che veniva coperta dagli slip;
invece, la cicatrice si presentava
a forma di V che fuoriusciva non solo dagli slip ma anche dai pantaloni;
non
contesto la lunghezza della cicatrice ma solo la sua posizione che non è
quella che mi era stata indicata dal dottore;
ripeto della posizione della
cicatrice si è parlato solo poco prima dell'intervento, quella stessa mattina”).
Quanto agli altri interventi (revisione delle cicatrici addominali effettuata congiuntamente a una mastopessi bilaterale additiva e l'ulteriore correzione delle cicatrici per deiscenza – effettuata quest'ultima presso il P.O.
“Don Bosco” e non presso la Clinica “Posillipo” come i precedenti) la ricorrente addebita al sanitario le cattive condizioni delle cicatrici (“… per gli
altri interventi, quelli alla mammella, mi lamento invece delle condizioni
della cicatrice dopo l'intervento; in ordine a questi interventi alla mammella
non abbiamo mai discusso della forma della cicatrice;
a.d.r.: prima del parto,
io ho avuto altri due interventi sempre con il dott. per riposizionare la CP_1
cicatrice pelvica al di sotto dello slip ma anche nel secondo intervento ciò
non è avvenuto;
il dottore mi ha consigliato di presentarmi alle 23 in un
ospedale dove avrebbe eseguito l'ultima operazione in anestesia parziale
nella zona e mi ha rispedito subito dopo a casa;
dopo questo intervento si è
creato un buco nella zona pelvica;
questo è avvenuto prima di avere figli”).
Ciò premesso occorre verificare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del sanitario ed il peggioramento delle condizioni della paziente.
Pag. 25 I due CTU nominati in sede di ATP, i dott.ri Persona_6
specialista in medicina legale, e , chirurgo plastico, depositata Persona_7
nel 2021, dopo aver esaminato la documentazione medico-clinica prodotta,
descritti i dati della visita peritale e dei suoi esami obbiettivi e riferito come nella storia clinica della ricorrente fossero sopravvenuti vari eventi nel corso dei 10 anni circa intercorsi dall'ultimo intervento oggetto di contesa, eseguito dal resistente in data incerta a collocarsi tra il maggio 2008 e il febbraio 2009
del quale non vi è traccia documentale, gli ausiliari alle pagine 8 e 9 sub
“CONCLUSIONI” scrivono “1) la paziente è stata sottoposta
cronologicamente (con riscontro documentale) a: - addominoplastica
(operatore Dr. ) nell'Aprile 2008 - mastopessi con protesi (operatore CP_1
Dr. ) nel marzo 2009. Prive di riscontro documentale sono CP_1
ricostruibili per il solo mezzo di testimonianza anamnestica della ricorrente: -
intervento di revisione di cicatrice dell'addominoplastica per deiscenza
(operatore riferito Dr. , in data incerta tra maggio 2008 e febbraio CP_1
2009) - intervento di lipofilling ambulatoriale (operatore riferito Dr.
, in data incerta anno 2010) con riferito esito migliorativo delle Per_8
cicatrici addominali”.
Ancora “Gli esiti cicatriziali appaiono congrui alle procedure
descritte; tali esiti appaiono a 10 anni di distanza consolidati e
sostanzialmente eucromici come ben visibile dalle fotografie raccolte. A
livello mammario si apprezzano esiti cicatriziali congrui in contesto di
asimmetria fisiologica e normale evoluzione per l'intervento subito. Si
apprezzano esiti di verosimili deiscenze in sede di cicatrice verticale maggiori
a dx con diastasi massima di 3 cm, non retraenti” rappresentando un” Riferito
Pag. 26 dolore soggettivo alla palpazione mammella destra, non segni oggettivabili.
Non prodotta RM, seppur richiesta, per valutazione stato infiammatorio,
infettivo o eventuale rottura protesica”.
La relazione continua, poi, denotando che “a livello addominale si
apprezzano esiti congrui con gli interventi subiti con aspetti eucromici ed
eutrifici in sede laterale, distrofici e retraenti invece in sede centrale. Si
segnala un parto cesareo successivo alle procedure oggetto di contenzioso
che ha interessato l'area centrale della cicatrice. La paziente riferisce la
presenza di situazione analoga prima e dopo quest'ultimo evento. Si segnale
però la posizione della cicatrice addominale in sede troppo craniale,
soprattutto in sede mediale, con forma a V e distanze antropometriche non
congrue a garantire un facile occultamento delle stesse negli indumenti” e,
inoltre, che “2) lo stato di gravidanza e le variazioni di peso certamente
hanno determinato una variazione del quadro locale con alterazioni
meccaniche e del trofismo delle cicatrici. Le variazioni di peso a cui è
soggetta la ricorrente sono ben descritte da dati presenti persino nella perizia
di parte del Dr. ove si possono estrapolare il peso del febbraio 2009 CP_8
89kg (166 cm BMI 33) e il peso al momento della visita 16.7.2013 75 kg (BMI
27). Il quadro locale appare quindi essere naturalmente esito di tale
condizione e del grande tempo intercorso, peraltro quest'ultimo con effetto
verosimilmente migliorativo sul trofismo e aspetto degli esiti cicatriziali che
in ragione del tempo passato maturano verso un aspetto eucromico. 3) alla
luce di quanto detto ai punti 1 e 2 non si ravvedono alterazioni di forma e
dimensione cagionati da errore tecnico tanto per la regione mammaria
quanto per quella addominale. Si apprezzano però: - esiti cicatriziali
Pag. 27 diastasati in regione mammaria in relazione a verosimile deiscenza post
operatoria e guarigione differita (come descritto dal materiale prodotto dalla
ricorrente e nel precedente esame obiettivo). - esiti cicatriziali retraenti
addominali in sede mediana in posizione mal celabile e incongrua perché
troppo craniale (di almeno 2 cm). Tale difetto di posizione, seppur in modo
meno marcato (di almeno 1 cm), è presente anche in regione laterale e
bisiliaca e di fatto affligge l'intera lunghezza della cicatrice addominale
rendendo questo esito evidente e mal tollerabile. Pertanto, si è provveduto a
tentare una conciliazione con le parti che non hanno accettato la proposta
finale” specificando che “ Successivamente, vista la carenza di
documentazione sanitaria dal primo intervento chirurgico ad oggi, i
sottoscritti hanno ricostruito l'iter diagnostico-terapeutico sulla base
testimoniale della parte attrice, sulle foto prodotte successivamente alle prime
operazioni peritali ed sull'ulteriore documentazione sanitaria non presente
nel fascicolo telematico inviata dall'Avvocato di parte ricorrente ed inoltrata
a tutti i consulenti. Viste le evidenti complessità del caso causate anche da
una difficile ed in parte lacunosa ricostruzione degli eventi, possiamo
affermare che, anche grazie all'esame obiettivo delle operazioni peritali del
06/05/2021, gli esiti cicatriziali diastasati in regione mammaria in relazione a
verosimile deiscenza post operatoria e guarigione differita (il riferimento è la
foto n.12 della documentazione depositata dall'Avv. Armanetti ed inviata
tramite mail il giorno 11/5/2021 dichiarata come “foto post-operatorio”) ed
hanno determinato una inabilità temporanea in plus di giorni 30 al 50%
mentre, gli esiti cicatriziali retraenti addominali in sede mediana in posizione
mal celabile e incongrua perché troppo craniale e anche in regione laterale e
Pag. 28 bisiliaca che di fatto affligge l'intera lunghezza della cicatrice addominale,
hanno determinato un danno biologico risarcibile in via equitativa al 3%
come pregiudizio estetico. Null'altro è possibile considerare viste le
motivazioni ampiamente riportate come un eventuale errore medico”.
Osserva il giudicante che i due CCTTUU hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra i trattamenti chirurgici eseguiti dal resistente ed il peggioramento delle condizioni della paziente sia sotto il profilo della riapertura della ferita in sede mammaria sia in ordine al taglio in sede addominale in zona non coperta dalla biancheria intima con conseguente inestetismo.
Competeva, quindi, al sanitario fornire la prova liberatoria, prova che il medesimo non ha fornito e che, comunque, non emerge neppure dalle indagini dei CCTTUU.
Ritiene il giudicante che le conclusioni di questi ultimi possano condividersi del tutto, perché, appunto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, il che consente di superare anche le eccezioni opposte dal resistente e, cioè: - di nullità
dell'elaborato peritale, in quanto fondato per lo più sulle conclusioni della relazione tecnica di parte datata 16.07.2013 (a firma dott. ) Controparte_9
alla quale, senza alcun preciso motivo, i CC.TT.UU. avevano conferito un certo valore di prova, e - della sua irritualità perché la ricorrente era stata sottoposta a esame peritale ben 12 ed 11 anni dopo i primi due interventi,
perché la medesima si era sottoposta a successivi interventi nella stessa sede anatomica eseguiti da altri operatori, perché la ricorrente successivamente agli interventi oggetto di causa era stata interessata da uno stato di gravidanza così
Pag. 29 intervenendo una considerevole variazione di peso ulteriore rispetto alla gravidanza e, infine, in quanto la relazione peritale di CTU era priva di riscontri fotografici e strumentali. In sostanza, per tali motivi risultava inattendibile e priva di supporto probatorio.
Si osserva che i CC.TT.UU. hanno, innanzitutto, rappresentato di aver eseguito rilievi fotografici e strumentali la cui sussistenza non appare essere stata precedentemente contestata con solidi argomenti (“Si eseguono
fotografie e misurazioni antropometriche.” – pag. 5 della relazione) e sin dalla valutazione della documentazione medica in atti hanno individuato gli esiti proprio dei tre interventi chirurgici oggetto di giudizio (“A partire dalla
valutazione della documentazione agli atti si riscontano esiti di mastoplastica
additiva con protesi e addominoplastica.” – pari pag. 5) non omettendo di illustrare che, ex actis, nel corso dei 10 anni trascorsi dall'ultimo intervento contestato - trascorso non imputabile di alcuna colpa da alcuna norma - fosse intervenuto uno stato di gravidanza con conseguente aumento di peso, nonché
un intervento di lipofilling (“… in particolare è riportata una gravidanza con
taglio cesareo su porzione centrale di cicatrice addominale riferito nel 2014
(di cui non fornisce cartella clinica). La paziente riferisce inoltre un tempo
operatorio ambulatoriale di lipofilling (innesto autologo di tessuto adiposo)
delle cicatrici addominali, con riferito miglioramento delle stesse, eseguito
nel 2010 di cui non fornisce cartella clinica (non presente nemmeno tra i
documenti prodotti a integrazione). Sono inoltre documentati dal 2010
variazioni di peso anche in relazione alla gravidanza avvenuta nel corso del
decennio, seppur riferita con aumento di peso molto limitato (circa 6 kg).” –
ancora pag. 5) e dopo aver, quindi, adeguatamente descritta la storia clinica
Pag. 30 della paziente come innanzi esposto hanno esaurientemente motivato la necessità di ritenere quale punto di partenza, tuttavia non condizionante, della loro analisi la consulenza di parte allegata dalla ricorrente (“Allo stato attuale
è possibile una valutazione a partire dalla presa visione delle consulenze
medico legali fornite dei Dott.ri (del 16.6.2013 - recte 16.07.2013 -) CP_8
e (priva di data ma citata nella valutazione pocanzi descritta). Ad Per_9
oggi, in ragione del tempo intercorso e delle sopracitate modificazioni
intercorse ritengo valutabile un esito estremamente consolidato e in primo
luogo giudicabile in ragione di congruità con le precedenti valutazioni fornite
agli atti.” e, circa l'esame obiettivo della regione mammaria, “a partire dalla
valutazione obiettiva si riconosce un quadro coerente con le valutazioni
medico legali presenti agli atti seppur con modificazioni congrue al tempo
intercorso e al sopraggiungere di condizioni sopraggiunte (sospetta rottura
protesica dx). Si rileva un utilizzo di tecniche congruo, si ravvedono esiti di
una guarigione differita delle ferite verticali con diastasi delle stesse (come
documentato da fotografia agli atti del 2010) e per la quali la stabilizzazione
delle cicatrici ha reso gli esiti meno evidenti seppur presenti: diastasi
massima di circa 3 cm in contesto eucromico e stabile” e infine, in relazione all'esame obiettivo dell'area addominale “L'esame obiettivo odierno è
coerente con la valutazione medico legale del 2013 in termini anatomici ed
evolutivi, seppur vero vi siano state revisioni secondarie al riferito taglio
cesareo centralmente e al lipofilling (riferito migliorativo) lateralmente.”
sottolineando, e perciò discostandosi da qualsivoglia perizia di parte, che
“entrambe queste ultime procedure non abbiano interferito con la posizione
della cicatrice originale non essendo presente altra cicatrice sotto
Pag. 31 ombelicale, per quanto riguarda l'area centrale, e per come non lo preveda
la tecnica di lipofilling, per quanto riguarda l'area laterale.” (pagg. 5 e 6).
Discostamento, come si vedrà, avvenuto anche in relazione alla quantificazione dei danni non patrimoniali lamentati - che nella perizia di parte datata 16.07.2013 (dott. ) erano stati individuati in giorni 30 Per_10
di I.T.T, in giorni 40 di I.T.P. al 75%, in giorni 50 di I.T.P. al 50% e di ulteriori giorni 60 di I.T.P. al 25% e senza il riconoscimento di alcun danno biologico quale postumo a carattere permanente in attesa dell'esito dei nuovi interventi, nonché relativamente al richiesto rimborso integrale delle spese mediche chirurgiche sostenute per gli interventi eseguiti presso la Clinica
“Posillipo” ed al rimborso integrale delle spese mediche a rendersi necessarie per i nuovi e futuri interventi riparativi, così come da preventivo redatto dall'altra perizia di parte (dott. di complessivi € 29.300,00. Persona_11
I CC.TT.UU. hanno, altresì, segnalato come nel tempo intercorso tra la visita peritale alla paziente da essi eseguita nel maggio 2021 e la stesura del loro elaborato quest'ultima si fosse sottoposta ad un intervento di addominoplastica correttivo presso un chirurgo in territorio francese (trattasi dell'intervento dell'11.05.2021 eseguito dal dott. presso la Controparte_10
Clinica “Villa La Tour” – cfr. all. 23 denominato “certificato Clinique Villa la
Tour 11 Mai 2021” nel quale è attestata l'esecuzione di una revisione cicatriziale di plastica addominale – “REVISION CICATRICE D'UNE
PLASTIE ABDOMINALE”), nonché la non (ancora) avvenuta revisione della mastopessi con protesi che aveva motivato l'introduzione del procedimento cautelare di ATP (“ Si segnala come la paziente sia stata nel tempo intercorso
tra questa stesura e la visita di Maggio 2021 a intervento di revisione di
Pag. 32 addominoplastica presso Chirurgo di Fiducia in territorio Francese. Non è
stato invece ancora eseguito intervento di revisione della mastopessi con
protesi che invero aveva cagionato la richiesta di ATP per la pronta
risoluzione del riferito stato infiammatorio mammario dx che forse appare
ridimensionato o distolto dalle priorità della paziente e che non può e non
poteva essere oggettivabile dallo scrivente in assenza di RM mai prodotta agli
atti.” – pag. 7).
Per tutti i motivi appena esposti, le eccezioni sollevate sulla validità
della CTU appaiono infondate.
E, dunque, sotto più profili indubbio e riconosciuto, altresì, il rapporto di causalità tra i riferiti esiti fisici ed estetici ed i trattamenti chirurgici eseguiti dal resistente senza che quest'ultimo abbia dimostrato che il Controparte_1
fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e, cioè, da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile.
Occorre passare all'individuazione dei danni, sulla base della prospettazione della ricorrente, ed alla loro liquidazione.
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto la condanna del dott.
al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_1
7.700,00 oltre interessi compensativi e moratori, pari all'importo corrisposto per l'intervento correttivo effettuato dal dott. . Questo importo CP_3
all'ultima udienza è stato corretto in euro 9.200,00 richiamando il documento
“all. n. 21 fattura ”. CP_3
Occorre subito rilevare che quella che viene denominata fattura è,
invece, intestata in francese come “ricevuta di onorario versato” senza alcun
Pag. 33 altro elemento o dato dal quale possa dedursi che trattasi di un documento contabile/fiscale dotato di una valenza probatoria ulteriore rispetto a quella che può vantare un semplice documento proveniente da terzi.
L'allegato n. 19 relativo al bonifico attesta, invece, l'esecuzione di un bonifico per la somma inferiore di euro 7.700,00 in favore del medico francese.
La documentata esecuzione della prestazione all. n. 23 certificato della clinica francese dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del dott.
induce ad accogliere la domanda, anche sulla base di una valutazione CP_3
in via equitativa, nella misura di euro 7.700,00, importo bonificato il 7
maggio 2021 dalla ricorrente.
Il resistente deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno commisurato al costo dell'intervento riparatore, della somma di euro 7.700,00, oltre rivalutazione ed interessi. Invero, la spesa sostenuta per porre rimedio alle lesioni subite costituisce un debito di valore, onde occorre provvedere ad adeguare tale importo, mediante la rivalutazione delle somme pagate dalla vittima, con decorrenza non dalla data in cui il danno è stato prodotto, ma da quella in cui il danneggiato ha sostenuto la relativa spesa e sino alla data della decisione.
Occorre poi rilevare che solo all'udienza la ricorrente ha chiesto liquidarsi anche il danno biologico da maggiore invalidità temporanea subito a causa della deiscenza delle ferite dopo il secondo intervento. La domanda non non è ammissibile perché tardivamente modificata da domanda proposta in ricorso (punto 4 nella quale deve ritenersi ricompresa) solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di risarcimento ancorata
Pag. 34 al costo dell'intervento riparatore, che, invece, è stata appena accolta per quanto di ragione, a domanda principale.
Del tutto inammissibile, perché nuova, è, invece, la domanda formulata all'ultima udienza con la quale si chiede il “danno morale per euro
1.340,00 per i 13 anni giovanili di disagio e sofferenza fino all'intervento
riparatore, oltre interessi”.
La ricorrente ha chiesto, inoltre e sempre in via principale nell'atto introduttivo, la condanna di al pagamento in Controparte_1
proprio favore della somma di € 6.000,00 per lesione del consenso informato,
oltre interessi, domanda poi lievitata ad euro 8.000,00 nelle conclusioni rassegnate all'ultima udienza.
La sentenza della Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno: “La violazione, da parte del medico, del
dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un
danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale
grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe
rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze
invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione,
predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un
pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di
apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto,
possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od
insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione
ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della
condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di
Pag. 35 sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il
risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella
sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla
salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe
scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto
alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla
salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni
preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente
avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in
via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla
autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque
in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata
informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in
relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno
biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico
invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un
intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli
avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà
dovuto; E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato
danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a
più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione
del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà
risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o
Pag. 36 insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose,
di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione
della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva
possibilità di provata contestazione della controparte.”
Il caso prospettato dalla ricorrente rientra nell'ipotesi B), quello della
“omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha
cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a
cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento
avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del
paziente”.
Quanto al danno alla salute la ricorrente ha scelto di ottenere il risarcimento per equivalente attraverso il rimborso di quanto ottenuto per l'intervento riparatore. Resta, quindi, da esaminare la domanda sotto il profilo della lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32
della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità
che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica
Pag. 37 (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Tuttavia, la ricorrente non ha dedotto che la violazione del dovere di adeguata informazione le abbia prodotto ulteriori conseguenze dannose diverse da quelle del peggioramento della propria salute derivante dal visibile deturpamento estetico del proprio corpo.
Quindi, non si è in presenza dell'allegazione di un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. n.
2798/2023), pregiudizio che il paziente deve specificamente allegare,
dovendosi negare in questi casi l'esistenza di un danno in re ipsa (Cass. n.
24471/2020).
Pertanto, la domanda principale di risarcimento del danno da inadeguato consenso informato deve essere rigettata.
La ricorrente ha anche chiesto nell'atto introduttivo la condanna del resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle spese mediche documentate per € 4.813,00, oltre interessi compensativi e moratori e rivalutazione dal fatto sino al soddisfo.
I CC.TT.UU. hanno affermato che le spese mediche presenti nel fascicolo, naturalmente di ATP, si riferiscono unicamente alla relazione medica di parte del dott. per € 968,00 e di € 182,00 alla visita Per_10
presso la dott.ssa psicoterapeuta concludendo che “Nel Persona_3
primo caso, è a discrezione dell'Ill.mo Giudice la competenza dell'eventuale
risarcibilità, nel secondo caso, poiché non presente nessuna certificazione
della specialista e non sembra inerente al distretto anatomico interessato
Pag. 38 dalla presente valutazione, non si reputa come spesa congrua.”
Questo Tribunale ritiene che possano esserle certamente riconosciuti €
968,00 quale spesa sostenuta per la consulenza medico legale richiesta al dott.
come da fattura fiscale n. 289 del 16.07.2013 (cfr. all. 6 Controparte_9
denominato “ricevuta 16-7-13 ricevuta CTP medica” e da relazione del
16.07.2013 versata in atti, documento che è stato utilizzato, non solo per il procedimento di ATP, ma anche per impostare la domanda risarcitoria che risulta accolta in questa sede per quanto di ragione.
In conclusione, il resistente deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € (7.700,00 + 968,00) = € 8.668,00.
Su questi due importi occorre riconoscere, come richiesto,
rivalutazione ed interessi. Infatti, “in tema di inadempimento di obbligazioni
contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la
rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi
compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione
dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno
derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione
risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma
di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe
conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. n.
37798/2022).
L'importo di euro 7.700,00 al 7 maggio 2021 (data del pagamento al medico francese), rivalutato all'attualità con il coefficiente FOI 1,171 (ultima rilevazione di aprile 2025) corrisponde ad euro 9.016,00.
Pag. 39 Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la
mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato
può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento
dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno
da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che
questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice
mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi,
ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del
caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati
(dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente
rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti
(da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in
base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un
indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi
Pag. 40 fissandone il tasso nella misura del 1,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra la produzione del danno, 7 maggio 2021, ed il suo risarcimento (quattro anni)
e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 9.016,00, svalutato all'epoca dell'esborso, 7 maggio 2021, ad € 7.700,00. Su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 maggio, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 9.016,00 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex
art. 1282 c.c..
Stessa operazione ma con dati diversi deve farsi per l'importo di
968,00 per spese mediche sostenute il 16 luglio 2013 che rivalutato all'attualità con coefficiente FOI 1,212 diventa euro 1.173,22.
Si ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c.,
adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 3% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra la produzione del danno, 16 luglio 2013, ed il suo risarcimento (dodici anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento
Pag. 41 dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 1.173,22, svalutato all'epoca dell'esborso, 16 luglio 2021, ad € 968,00. Su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 luglio, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 1.173,22 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex
art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, Controparte_1
deve essere condannato al pagamento a favore della ricorrente,
[...]
a titolo di risarcimento danni delle somme di € Parte_1
9.016,00 e di € 1.173,22 oltre interessi come appena determinati.
Per effetto della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento sia delle spese del giudizio di ATP sia di quelle del presente giudizio, spese che si liquidano in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche (secondo le versioni applicabili ratione temporis)
applicando i valori medi dello scaglione del decisum, con attribuzione all'Avv. Valeria Speranza dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio (in quello di ATP la ricorrente era difesa da altro difensore).
In particolare, tra quelle di ATP, devono riconoscersi euro 611,55 +
1.220,00 + 611,50 + 1220,00 =) 3.663,00 per il compenso ai due CTU versato attraverso quattro bonifici.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Deve ora esaminarsi la domanda di garanzia che il ha Controparte_1
proposto nei confronti della Assicuratrice Milanese S.p.A..
Pag. 42 Questa ha, preliminarmente, eccepito alle pagg. 2 e ss. della comparsa di costituzione e risposta la litispendenza tra la domanda di malleva avanzata nei suoi confronti dal nel presente giudizio e quelle proposte Controparte_1
dal medesimo, sempre nei suoi riguardi, innanzi a questo stesso Tribunale in precedente giudizio rubricato al n. 11671/2022 R.G. deciso con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. che, non solo le aveva rigettate, ma aveva anche accertato l'assoluta inoperatività della polizza di essa Assicuratrice Milanese S.p.A.
nella vicenda ad oggetto le pretese risarcitorie avanzate dalla odierna ricorrente ordinanza decisoria poi impugnata dal Parte_1
soccombente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, con Controparte_1
procedimento rubricato al n. 1415/2023 R.G. (e confermata con sentenza n.
159/2025, col rischio di addivenirsi ad un contrasto tra giudicati sulle questioni relative alla operatività della polizza). Pertanto, attesa la inammissibilità della domanda di malleva, il presente giudizio andava cancellato da ruolo ex art. 39 c.p.c. ovvero da questo ne doveva essere estromessa.
Il rilievo è infondato.
Nel procedimento istaurato precedentemente, n. 11671/2022 R.G., il sulla premessa di aver stipulato con Assicuratrice Milanese Controparte_1
S.p.A. la polizza per la responsabilità civile professionale n. 011029328496
con decorrenza dal 16.05.2011 al 16.05.2016, con operatività retroattiva illimitata ex art. 17 del contratto di polizza e con copertura ex artt. 14 e 29
C.G.A per le spese legali sostenute dall'assicurato in giudizio con la nomina di un proprio legale di fiducia e/o tecnico di parte, e di essere stato evocato in giudizio dalla odierna ricorrente, dinanzi al Tribunale Parte_1
Pag. 43 di Imperia per una procedura di accertamento tecnico preventivo, n. 504/2020
R.G., avente ad oggetto una asserita responsabilità medica ovvero una errata esecuzione dell'intervento chirurgico, in particolare di quello di
“addominoplastica e riposizionamento ombelicale” del 29.04.2008, previa dichiarazione della operatività di detta polizza in relazione alla predetta denuncia di sinistro, ha chiesto di dichiararsi il diritto di essere garantito per la responsabilità professionale e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c. e degli artt. 14 e 29 del contratto di polizza, ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute per resistere in quel giudizio di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con provvedimento del giudice ligure del
27.01.2022 con vittoria delle spese di lite ovvero, in via subordinata, di compensarle nella ipotesi in cui la Corte di Appello confermasse la decisione gravata nella parte in cui aveva dichiarato la inoperatività della polizza assicurativa.
Il giudizio per cui è causa, invece, ha ad oggetto la diretta richiesta di risarcimento, di evidente natura e responsabilità contrattuale, dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla odierna ricorrente e cagionati dalla imperizia del nell'eseguire i più volte citati interventi Controparte_1
di addominoplastica del 29.04.2008, di revisione delle cicatrici addominali eseguito congiuntamente a quello di mastopessi bilaterale additiva del
04.03.2009, effettuati presso la Clinica “Posillipo” di Napoli e quello dell'ulteriore operazione di correzione delle cicatrici eseguito presso il P.O.
“Don Bosco” di Napoli.
I due procedimenti presentano una diversa causa petendi e un diverso
petitum, per cui non riguardano affatto la stessa questione che imporrebbe al
Pag. 44 giudice successivamente adito di dichiarare la litispendenza anche se la controversia più risalente sia già stata decisa in primo grado e penda innanzi al giudice del gravame (“A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una
stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente
adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata
in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al
giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del
processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337,
comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due
diversi giudizi” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15981 del 18.06.2018).
Inoltre, giova senz'altro ricordare che “la litispendenza postula la
contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la
relativa questione - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio -
deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al
momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di
produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta
situazione sino all'udienza di discussione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7478
del 31.03.2011).
Princìpi giurisprudenziali che precedono rammentati esclusivamente per completezza argomentativa giacché non attinenti, per i motivi anzidetti, al caso in esame.
Nel merito, invece, come innanzi esposto la Compagnia assicuratrice ha sollevato alcune eccezioni in ordine all'operatività nella fattispecie della polizza.
Innanzitutto, la chiamata in causa, alla pag. 9 della comparsa di
Pag. 45 costituzione e risposta, ha eccepito l'inoperatività della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1892 c.c., ripreso dall'art. 17 C.G.A., per avere il
[...]
omesso di comunicare, al momento della stipula del contratto, di CP_1
aver ricevuto in precedenza delle contestazioni da parte di una paziente in merito ad un primo intervento praticatole e che aveva di seguito sottoposto ad altri due interventi correttivi tra il marzo 2008 e il febbraio 2009 (come attestato anche dalla CTU) e, quindi, per aver reso dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave in sede di stipula (“A distanza di pochi mesi
dall'accaduto, ovvero dall'insuccesso degli interventi correttivi e dalle
doglianze della signora con fresca memoria, il dott. Parte_2
richiedeva ad Assicuratrice Milanese l'emissione, per la Controparte_1
prima volta, una polizza a garanzia delle attività libero professionali svolte.
È opportuno sottolineare che tra le varie polizze distribuite dalla Compagnia
il dott. scelse espressamente quella che prevedeva una Controparte_1
copertura retroattiva illimitata allo scopo dichiarando falsamente, all'art.
17”).
Circostanze e reticenze che l'avrebbero determinata a non prestare il suo consenso alla stipula oppure ad escludere dalla illimitata retroattività il sinistro occorso alla odierna ricorrente.
L'eccezione è fondata.
Prendendo le mosse dalla decorrenza e durata quinquennale della polizza assicurativa, 16.05.2011/16.05.2016, si osserva che, pur avendo il ricevuto le due note racc.te a/r di richiesta di risarcimento Controparte_1
poco più di due mesi dopo dalla stipula della polizza, precisamente il
27.07.2011 e il 05.08.2011 (circostanza già piuttosto sospetta e comunque
Pag. 46 indiziante), in base al principio del “più probabile che non” ovvero in base a una solida e ragionevole probabilità logica si ritiene che non poteva non avere conoscenza o percezione di alcun elemento da fargli supporre una richiesta, e il consequenziale obbligo, di un risarcimento per fatti già avvenuti,
ancor più perché bene a conoscenza della estrema insoddisfazione della in relazione alle ben tre pratiche medico-chirurgiche cui Parte_1
l'aveva sottoposta.
Ciò contrasta palesemente con quanto previsto dall'art. 17 C.G.A., il quale se, in primis, recita che “L'assicurazione vale per le richieste di
risarcimento pervenute alla Società dall' per la prima volta Parte_5
durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è
stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento”,
prevede immediatamente di seguito che “Tuttavia, per i fatti e/o
comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene
contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione
alle quali l' non abbia ricevuto alla data della stipula richiesta Parte_5
risarcitoria alcuna e se l' non abbia avuto percezione, notizia o Parte_5
conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”
aggiungendo che con “L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa
dell' del fatto o comportamento anteriore alla data della stipula Parte_5
esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa”.
Ebbene sulla scorta di tali condizioni e ai fini di quanto previsto dall'art. 1892 c.c. il all'atto della stipulazione della polizza Controparte_1
ha dichiarato “di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far
supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile
Pag. 47 per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto”, il che come sopra preannunciato appare altamente improbabile, confermando,
infine, “di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione resa
comporta la decadenza dai diritti assicurativi” (cfr. ancora art. 17 C.G.A.)
D'altro verso, è parimenti più che plausibile che la chiamata in causa non avrebbe sottoscritto la polizza o l'avrebbe stipulata a condizioni più
onerose se avesse conosciuto esattamente le suddette circostanze relative ai rapporti considerato che, come dedotto Parte_6
dalla stessa Compagnia, l'esistenza di un precedente infortunio così
significativo, avrebbe rilevato ai fini della stipula stessa o della illimitata retroattività per il sinistro occorso alla odierna ricorrente.
Si ritiene, quindi, integrata la fattispecie di esclusione dalla copertura assicurativa prevista dalla clausola contrattuale di cui all'art. 17 G.G.A. e ciò
esime il giudicante dal giudicare le altre eccezioni sollevata dalla Compagnia
in ordine alla operatività della polizza.
Alla soccombenza segue la condanna del al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'Assicuratrice Milanese S.p.A.,
spese che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , giudizio svoltosi Parte_1 Controparte_1
con la chiamata in causa dell'Assicuratrice Milanese S.p.A., così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda della Pt_1
nei confronti del dichiara la responsabilità di
[...] Controparte_1
Pag. 48 quest'ultimo in ordine all'evento dannoso per il quale è causa e, per l'effetto,
condanna il resistente al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dalla ricorrente e, quindi, al pagamento in favore di Parte_1
delle somme di:
[...]
- € 9.016,00, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5% annuo dal momento dell'esborso, 7 maggio 2021, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 7.700,00 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 maggio,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di € 9.016,00,
maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
- € 1.173,22, oltre interessi compensativi nella misura del 3% annuo dal momento dell'esborso, 16 luglio 2013, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 968,00 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 luglio,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di € 1.173,22,
maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) dichiara inammissibile per il resto;
3) condanna il resistente al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente delle spese del giudizio di ATP che si liquidano in €
Pag. 49 2.225,00 per compensi ed € 3.663,00 per spese di CTU, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
4) condanna il resistente al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
5.077,00 per compensi ed in € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Valeria Speranza;
5) rigetta la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
nei confronti dell'Assicuratrice Milanese S.p.A.;
[...]
6) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'Assicuratrice Milanese S.p.A. delle spese di lite del giudizio di malleva che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 50