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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA Parte_1 C.F._1 MORGANA e dell'avv. VALVASSORI VERA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALA MORGANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURI ALESSANDRA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TURI ALESSANDRA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale ritiene questo Tribunale che la clausola del contratto (art. 10) che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 33 lett. T e U del Codice del Consumo, in quanto derogativa del foro del consumatore.
La denuncia dei vizi è stata ritualmente proposta nel termine di legge: 26.8.2022 la data di consegna del veicolo (documento 2 attore);
3.10.2022 quella di denuncia dei vizi (documento 7 attore).
Nel merito parte attrice ha documentato i vizi, palesati dopo solo un mese dalla consegna del veicolo e con un percorso kilometrico limitato (documenti 4 e 5 attore).
Parte convenuta, a ciò onerata, non ha provato l'imputabilità al consumatore (odierno attore) dei vizi riscontrati.
pagina 1 di 2 La clausola contrattuale prevedente la compartecipazione dell'acquirente (nella percentuale del 75 %) nei costi di riparazione si appalesa di natura vessatoria, anche in relazione alla abnormità di un così elevato costo di compartecipazione del consumatore, tale da sostanzialmente elidere la garanzia spettante per legge al soggetto qualificabile appunto come consumatore.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale ad accogliere la domanda attorea.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 Cpc.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara risolto – per fatto e colpa di – il contratto nr. 149 del 19.7.2022; CP_1
B) Condanna in persona del legale rappresentante, alla restituzione in favore CP_1 dell'attore della somma di €. 17.500,00 e al pagamento della somma di €. Parte_1
130,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
C) Rigetta la domanda attorea ex art. 96 Cpc;
D) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di causa, CP_1 liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA Parte_1 C.F._1 MORGANA e dell'avv. VALVASSORI VERA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALA MORGANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURI ALESSANDRA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TURI ALESSANDRA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale ritiene questo Tribunale che la clausola del contratto (art. 10) che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 33 lett. T e U del Codice del Consumo, in quanto derogativa del foro del consumatore.
La denuncia dei vizi è stata ritualmente proposta nel termine di legge: 26.8.2022 la data di consegna del veicolo (documento 2 attore);
3.10.2022 quella di denuncia dei vizi (documento 7 attore).
Nel merito parte attrice ha documentato i vizi, palesati dopo solo un mese dalla consegna del veicolo e con un percorso kilometrico limitato (documenti 4 e 5 attore).
Parte convenuta, a ciò onerata, non ha provato l'imputabilità al consumatore (odierno attore) dei vizi riscontrati.
pagina 1 di 2 La clausola contrattuale prevedente la compartecipazione dell'acquirente (nella percentuale del 75 %) nei costi di riparazione si appalesa di natura vessatoria, anche in relazione alla abnormità di un così elevato costo di compartecipazione del consumatore, tale da sostanzialmente elidere la garanzia spettante per legge al soggetto qualificabile appunto come consumatore.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale ad accogliere la domanda attorea.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 Cpc.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara risolto – per fatto e colpa di – il contratto nr. 149 del 19.7.2022; CP_1
B) Condanna in persona del legale rappresentante, alla restituzione in favore CP_1 dell'attore della somma di €. 17.500,00 e al pagamento della somma di €. Parte_1
130,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
C) Rigetta la domanda attorea ex art. 96 Cpc;
D) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di causa, CP_1 liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2