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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMILIANO Parte_1 Parte_2
TRAMONTANO ed elettivamente domiciliati in Pagani alla via Piave n. 26; parte ricorrente
E
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in data 12.07.1997 e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli e Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Esponevano, inoltre, che il Per_2
Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale con decreto emesso il 15.03.2019, n. cron. 3187/2010, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, non era stata più ripristinata l'unione coniugale.
Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente), e da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 29.05.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti, tenuto conto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Pagani in data 12.07.1987 (atto n. 104, parte II Serie A
[...] Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1987);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
29.05.2024, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire