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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3743/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento in data
28/09/2020 nella causa iscritta al n. 1314/2018 R.G.,
t r a
(p.iva ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Margherita Simonetta
Verlingieri (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Chica (c.f. P.IVA_2
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 7 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis depositato l 19.3.2018, (oggi Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, la (di Controparte_2
Contr seguito, per esigenze di celerità, anche “ , “ , “ CP_1 Controparte_1
”), chiedendo: “in via principale, a) accertare e dichiarare la nullità
[...]
del mutuo oggetto di causa, per le causali di cui al punto 1) e 2) della narrativa;
conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
b) condannare la banca alla restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto nullo. In via subordinata c) determinare l'effettivo dovuto, attraverso la compensazione di quanto accertato in restituzione sul c/c n.
04-686-10, oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, n.
5626/2017 RG;
d) condannare la resistente al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze di causa, con distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario…”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto del 16/12/2013, la Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio - oggi - le aveva erogato la somma di €. Controparte_1
210.000,00, a fronte di una garanzia ipotecaria per l'importo di €.
420.000,00;
- essa attrice si era obbligata alla restituzione dell'importo, in sette anni, mediante il pagamento di ottantaquattro rate mensili posticipate, ciascuna di €. 3.169,47, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 7,00% nominale annuo, valido per tutta la durata del finanziamento,
- la somma oggetto di finanziamento era stata erogata in data 27/02/2014 sul proprio c/c n. 04/01/2045, al fine di coprire il saldo debitore generato dall'addebito dell'importo di € 88.521,87 per estinzione del mutuo chirografario, e di € 118.696,16 in pagamento di fatture oggetto di anticipazione, rimaste insolute, il tutto per un totale di €. 207.218,03;
- contrariamente al rapporto “dare/avere” derivante dagli estratti conto - che, alla data di stipula del mutuo, evidenziava un saldo debitore per €
2 10.000,00 circa - essa era in realtà creditrice della banca, atteso l'accertamento, come emerso da ctu espletata in altro giudizio;
di saldi - dal 2010 al 2015 - mai inferiori a € 200.000,00 e con punte di €
300.000,00;
- in particolare, la provista del mutuo era destinata a rimpinguare lo scoperto del conto 04/01/02045, che sarebbe stato solo apparente, in quanto viziato dell'addebito di oneri non dovuti;
- ne conseguirebbe la mancanza della causa in concreto del contratto di finanziamento ipotecario, in quanto posto in essere per estinguere un saldo debitore inesistente.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 principale l'esistenza di una transazione e, nel merito la validità della causa del finanziamento e la sua reale erogazione nell'ambito dei molteplici rapporti del ricorrente con la Banca. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, ritenuta la validità della transazione e l'infondatezza della domanda di nullità, rigettava la domanda, compensato le spese del giudizio.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 27.10.2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la insussistenza di un valido accordo transattivo, per mancanza dei requisiti necessari e, comunque, la sua nullità ex art.
1972 comma I, c.c.
2. Accertare la volontà delle parti di sciogliere
l'accordo transattivo del 07/01/2014 per facta concludentia e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dello stesso.
3. Accertare e dichiarare la nullità del mutuo oggetto di causa, per le causali di cui al punto 3) della narrativa;
conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
4.
Condannare la banca alla restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto nullo.
5. Condannare la banca appellata al pagamento del costo della CTU e della successiva integrazione, nonché delle competenze e delle spese processuali, del doppio grado di giudizio, da distarsi in favore
3 dell'avvocato Margherita Simonetta Verlingieri, antistatario”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo “il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della decisione impugnata con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta validità della transazione, in quanto:
a) non potrebbe ritenersi ammissibile una transazione che preveda la concessione da parte di uno dei paciscenti di una entità irrisoria, dovendo le reciproche concessioni consistere in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese;
b) la non aveva ottemperato all'obbligo assunto di pagamento di € CP_1
2000,00;
c) difetterebbe nella specie il requisito della “res dubia”, giustificante l'atto transattivo, dal momento che il mutuo era in regolare ammortamento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che entrambe le parti avrebbero manifestato la volontà di risolvere l'accordo transattivo per Contr facta concludentia, avendo la chiesto ed ottenuto un provvedimento monitorio relativo al saldo del c/c n. 04/01/02045, ed essa appellante instaurato il giudizio n. 1314/2018 RG.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità del contratto di mutuo per carenza ed illiceità della causa ex art. 1418 c.c.. In particolare, la destinazione del contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria emergerebbe in maniera chiara dall'operazione economica concretamente posta in essere dalle parti;
senonché, come emerso dalla ctu, il mutuo risulterebbe essere privo di causa, essendo stato accertato che, alla data di erogazione del finanziamento, il saldo debitore di € 205.826,59 (che ha dato causa al mutuo in contestazione), epurato dall'anatocismo e dagli oneri illegittimi, sarebbe inesistente. Il contratto di mutuo sarebbe, dunque, invalido in ragione della provata nullità del rapporto sottostante e della inesistenza
4 del presupposto su cui si fonda. Anche laddove si volessero considerare le alternative ricostruzioni contabili emerse, meno favorevoli alla correntista (ovvero quelle elaborate ritenendo la legittimità degli addebiti trimestrali degli interessi provenienti dai conti anticipi - ipotesi 1 e 2 della relazione peritale) - il saldo ricostruito presenterebbe comunque un'esposizione dimezzata rispetto al saldo banca (di €. 205.826,00), risultando pari ad € 103.601,72 o ad € -126.424,37. Comunque, risulterebbe dunque ingiustificata, dunque, la stipula di un mutuo di €
210.000,00 per la sua estinzione.
Con il quarto motivo di gravame, deduce che, in caso di Parte_1
eventuale accoglimento del presente appello, dovrebbe essere riformato anche il capo della sentenza inerente alle spese del giudizio di primo grado.
L'appello è infondato.
Le doglianze contenute nel primo e nel secondo motivo di appello non hanno pregio.
Innanzitutto, nella scrittura in oggetto sottoscritta dalle parti in data
7.1.2014, risultano presenti tutti gli elementi essenziali del negozio transattivo, ovvero la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale, oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti (la c.d. “res dubia” invocata dall'impugnante), nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. L'oggetto del negozio transattivo deve, infatti, essere identificato non solo in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti - non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese - bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass.
14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482). Inoltre, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (Cass. sez. lav., 09/06/2021, n.16154). Sulla base di quanto fin qui premesso, nella fattispecie in esame, l'atto transattivo
5 prevedeva il pagamento della somma di € 2.000,00 da parte della CP_1 appellata, a fronte della rinuncia dell'odierna appellante “a tutte le richieste di documenti e/o di restituzione di presunte somme finora formulate alla
(n.d.r. , ora CP_4 Controparte_5
) e a qualsivoglia futura Controparte_1
azione, eccezione, pretesa, diritto, contestazione e rivendicazione in qualunque modo connessa a tutti i rapporti di conto corrente, conto anticipi, mutuo, finanziamento, portafoglio, deposito, ecc. …, nessuno escluso, (come da elenco allegato di 15 pagine che costituisce parte integrante della presente transazione) intercorsi tra essi e la CP_4
sia in essere che estinti, indipendentemente dalla loro validità (ad esempio divieto di anatocismo, commissione di massimo scoperto….) rinunciando, così, ad ogni eventuale futura pretesa anche a titolo extracontrattuale
(risarcimento danni a qualsiasi titolo).
Ciò posto deve rilevarsi che, “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni” (Cass. sent. 6 ottobre 1999 n. 11117, 1 aprile 2010 n. 7999)
(Cass. Sent. 03 settembre 2013, n. 20160).
Nella fattispecie in esame, appare evidente che la transazione nasca con l'obiettivo di prevenire eventuali liti future;
funzione riconosciuta anche dalla giurisprudenza, secondo cui “le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili”
(Cass. 3 sez. sent. 12320 del 10.06.2005). Non può, dunque, essere accolta la tesi avanzata dall'appellante secondo cui la transazione non sarebbe da considerarsi valida in ragione del regolare ammortamento del
6 contratto di mutuo, in quanto la transazione è avvenuta proprio sul presupposto di prevenire eventuali liti future e in ragione dei numerosi ulteriori rapporti intercorrenti tra le parti. In secondo luogo, deve essere, altresì, specificato che “ove risulti la comune volontà delle parti di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni non occorre che vi sia equivalenza tra il “datum” e il “retentum”. È stato infatti affermato (Cass. 22 febbraio 2000 n. 1980, 10 luglio 1985 n. 4106) che, affinché un negozio possa essere considerato transattivo, è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una “res dubia”, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra “datum” e
“retentum ” (Cass. 3 sez. sent. 12320 del 10.06.2005).
L'eventuale sproporzione della quantificazione operata dalle parti rispetto ai diritti rinunciati non è, poi, sindacabile in questa sede, essendo riservata all'inviolabile autonomia delle parti la scelta da esse operata in tal senso, né sono stati dedotti vizi della volontà tali da incidere sulla legittimità dell'atto transattivo.
Né è idoneo ad escludere il perfezionamento della transazione l'eventuale mancato pagamento della somma concordata di € 2.000,00, che non attiene alla validità ed efficacia dell'atto bensì solo alla sua successiva attuazione materiale.
Deve, altresì, escludersi la configurabilità, nella specie, di una risoluzione consensuale dell'accordo transattivo. Ostano all'accoglimento di tale tesi, propugnata dalla parte appellante, le superiori considerazioni, già evidenziate del giudice di primo grado e che tale Corte condivide, secondo cui “le parti del contratto di transazione in esame non si limitavano a quelle dell'odierno giudizio: dall'un lato, la
[...]
(che sarebbe stata, poi, incorporata, Controparte_5
mediante fusione, nella Controparte_6
; dall'altro, la , e la
[...] Parte_2 CP_7 Controparte_8
Occorreva, allora, che, in limine Controparte_9
7 litis, la ricorrente chiedesse accertarsi la risoluzione, senza attendere di sollevare la questione solo dopo che il Giudice si era determinato, peraltro dopo che la resistente aveva già tempestivamente formulato l'eccezione di transazione nel costituirsi. In tal modo, la ricorrente avrebbe consentito
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle altre parti del contratto
(si tratta di ipotesi di litisconsorzio necessario: Cass. civ., Sez. II,
31.1.2019, sent. n. 2969). Ammesso, invece (Cass. civ., Sez. III,
30.3.2005, sent. n. 6733; Cass. civ., Sez. III, 27.3.2007, sent. n. 7418), che si possa decidere incidenter tantum sulla questione, e che, in tale ipotesi, non occorra integrare il contraddittorio (Cass. civ., Sez. II,
16.2.2005, sent. n. 3105), rimarrebbe, nel merito del problema, che non sono stati depositati gli scritti difensivi della banca, né quelli della stessa odierna ricorrente, presentati nel giudizio dal cui oggetto si pretende di desumere l'avvenuta manifestazione della volontà di risolvere.
Chiariva inoltre il Tribunale che:
- l'unico atto, dal quale, indirettamente, potesse desumersi quanto affermato dalla banca in quel giudizio, era la relazione di c.t.u., nella quale l'ausiliario sintetizzava la posizione della banca, lasciando intendere che la stessa non avrebbe qualificato la scrittura come una transazione, bensì come una ricognizione del debito;
tuttavia, la qualificazione giuridica dell'atto è rimessa al Giudice ed, inoltre, sarebbe alquanto arduo dedurre
“dalla dichiarata persuasione che si sia trattato di un atto di ricognizione del debito la volontà implicita di risolvere una transazione”;
- dall'esame degli atti, non appariva possibile comprendere come la Pt_2
in quella sede, avesse trattato la questione della transazione: ossia
[...] se avesse ritenuto di eccepire l'avvenuta conclusione della medesima, per paralizzare la domanda avversaria (proposta con ricorso monitorio), o, al contrario, di non volersene avvalere, o quale altra difesa avesse presentato.
Sotto il profilo oggettivo, poi, tra i rapporti ricompresi nell'accordo ed indicati tra gli allegati vi era anche il mutuo oggetto del presente giudizio.
Correttamente il Tribunale ha dunque ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti e la conseguente efficacia preclusiva della rinuncia in essa contenuta all'esercizio del diritto vantato dalla società Pt_2
8 oggetto della volontà abdicativa contenuta nella transazione, comportasse la preclusione dell'esame delle domande proposte dall'odierna impugnante, non potendo peraltro rilevare il fatto che il rapporto si sia protratto anche oltre la data della transazione, risultando determinante, a tal proposito, che, rispetto al titolo, in sé considerato, si fosse raggiunto l'accordo transattivo e che le doglianze sollevate non attenessero a momenti e fatti posteriori rispetto alla conclusione della transazione.
Deve considerarsi poi, in ogni caso, che la questione, riproposta anche in sede di gravame, in ordine alla presunta nullità del contratto di mutuo oggetto dell'accordo transattivo è del tutto infondata.
Invero, il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 12-09-
2014, n. 19282) – sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n.
9838/2021; n. 24699/2017; n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9 Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto <attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato “spostamento di denaro…”>>.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, hanno dichiarato espressamente che “Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del
2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022)”.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Tanto premesso, come correttamente chiarito dal giudice di prime cure, “la circostanza di fatto, che il conto corrente (o i conti, essendo menzionato, oltre al n. 04/01/2045, il conto anticipi n. 2290) dovesse presentare un saldo attivo, anziché passivo e, dunque, l'inutilità della provvista (ove effettivamente destinata esclusivamente all'estinzione di quei debiti), per la parte mutuataria, non incide sulla causa, neppure quale funzione concreta del contratto: la consistenza esatta del saldo (o dei saldi), infatti, alla stregua delle contestazioni sollevate in sede giudiziaria dalla Pt_2
è nozione molto posteriore al momento della conclusione del
[...]
mutuo, ed allora (se non tuttora, sino alla definizione delle controversie) sconosciuta. Una volta emerso un saldo attivo, invece, la mutuataria
10 avrebbe potuto pretendere la relativa somma, od opporla in compensazione rispetto al debito da mutuo: questioni che esulano dalla presente controversia”.
Infine, come chiarito dalla Banca appellata, il giudizio relativo al conto corrente si è concluso in primo grado con la sentenza n. 1133 pubblicata il
7 agosto 2020, con la condanna dell'odierna impugnante, in solido con i fideiussori, al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
364.422,14 oltre interessi legali dall'1/4/2016 fino al soddisfo (cfr. sentenza in atti).
Rimane assorbito nella decisione il motivo di appello formulato in punto di spese processuali.
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 appello notificato in data 27.10.2020, avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento in data 28/09/2020 nella causa iscritta al n. 1314/2018 R.G., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
., delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
11 liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3743/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento in data
28/09/2020 nella causa iscritta al n. 1314/2018 R.G.,
t r a
(p.iva ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Margherita Simonetta
Verlingieri (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Chica (c.f. P.IVA_2
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 7 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis depositato l 19.3.2018, (oggi Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, la (di Controparte_2
Contr seguito, per esigenze di celerità, anche “ , “ , “ CP_1 Controparte_1
”), chiedendo: “in via principale, a) accertare e dichiarare la nullità
[...]
del mutuo oggetto di causa, per le causali di cui al punto 1) e 2) della narrativa;
conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
b) condannare la banca alla restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto nullo. In via subordinata c) determinare l'effettivo dovuto, attraverso la compensazione di quanto accertato in restituzione sul c/c n.
04-686-10, oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, n.
5626/2017 RG;
d) condannare la resistente al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze di causa, con distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario…”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto del 16/12/2013, la Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio - oggi - le aveva erogato la somma di €. Controparte_1
210.000,00, a fronte di una garanzia ipotecaria per l'importo di €.
420.000,00;
- essa attrice si era obbligata alla restituzione dell'importo, in sette anni, mediante il pagamento di ottantaquattro rate mensili posticipate, ciascuna di €. 3.169,47, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 7,00% nominale annuo, valido per tutta la durata del finanziamento,
- la somma oggetto di finanziamento era stata erogata in data 27/02/2014 sul proprio c/c n. 04/01/2045, al fine di coprire il saldo debitore generato dall'addebito dell'importo di € 88.521,87 per estinzione del mutuo chirografario, e di € 118.696,16 in pagamento di fatture oggetto di anticipazione, rimaste insolute, il tutto per un totale di €. 207.218,03;
- contrariamente al rapporto “dare/avere” derivante dagli estratti conto - che, alla data di stipula del mutuo, evidenziava un saldo debitore per €
2 10.000,00 circa - essa era in realtà creditrice della banca, atteso l'accertamento, come emerso da ctu espletata in altro giudizio;
di saldi - dal 2010 al 2015 - mai inferiori a € 200.000,00 e con punte di €
300.000,00;
- in particolare, la provista del mutuo era destinata a rimpinguare lo scoperto del conto 04/01/02045, che sarebbe stato solo apparente, in quanto viziato dell'addebito di oneri non dovuti;
- ne conseguirebbe la mancanza della causa in concreto del contratto di finanziamento ipotecario, in quanto posto in essere per estinguere un saldo debitore inesistente.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 principale l'esistenza di una transazione e, nel merito la validità della causa del finanziamento e la sua reale erogazione nell'ambito dei molteplici rapporti del ricorrente con la Banca. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, ritenuta la validità della transazione e l'infondatezza della domanda di nullità, rigettava la domanda, compensato le spese del giudizio.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 27.10.2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la insussistenza di un valido accordo transattivo, per mancanza dei requisiti necessari e, comunque, la sua nullità ex art.
1972 comma I, c.c.
2. Accertare la volontà delle parti di sciogliere
l'accordo transattivo del 07/01/2014 per facta concludentia e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dello stesso.
3. Accertare e dichiarare la nullità del mutuo oggetto di causa, per le causali di cui al punto 3) della narrativa;
conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
4.
Condannare la banca alla restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto nullo.
5. Condannare la banca appellata al pagamento del costo della CTU e della successiva integrazione, nonché delle competenze e delle spese processuali, del doppio grado di giudizio, da distarsi in favore
3 dell'avvocato Margherita Simonetta Verlingieri, antistatario”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo “il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della decisione impugnata con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta validità della transazione, in quanto:
a) non potrebbe ritenersi ammissibile una transazione che preveda la concessione da parte di uno dei paciscenti di una entità irrisoria, dovendo le reciproche concessioni consistere in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese;
b) la non aveva ottemperato all'obbligo assunto di pagamento di € CP_1
2000,00;
c) difetterebbe nella specie il requisito della “res dubia”, giustificante l'atto transattivo, dal momento che il mutuo era in regolare ammortamento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che entrambe le parti avrebbero manifestato la volontà di risolvere l'accordo transattivo per Contr facta concludentia, avendo la chiesto ed ottenuto un provvedimento monitorio relativo al saldo del c/c n. 04/01/02045, ed essa appellante instaurato il giudizio n. 1314/2018 RG.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità del contratto di mutuo per carenza ed illiceità della causa ex art. 1418 c.c.. In particolare, la destinazione del contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria emergerebbe in maniera chiara dall'operazione economica concretamente posta in essere dalle parti;
senonché, come emerso dalla ctu, il mutuo risulterebbe essere privo di causa, essendo stato accertato che, alla data di erogazione del finanziamento, il saldo debitore di € 205.826,59 (che ha dato causa al mutuo in contestazione), epurato dall'anatocismo e dagli oneri illegittimi, sarebbe inesistente. Il contratto di mutuo sarebbe, dunque, invalido in ragione della provata nullità del rapporto sottostante e della inesistenza
4 del presupposto su cui si fonda. Anche laddove si volessero considerare le alternative ricostruzioni contabili emerse, meno favorevoli alla correntista (ovvero quelle elaborate ritenendo la legittimità degli addebiti trimestrali degli interessi provenienti dai conti anticipi - ipotesi 1 e 2 della relazione peritale) - il saldo ricostruito presenterebbe comunque un'esposizione dimezzata rispetto al saldo banca (di €. 205.826,00), risultando pari ad € 103.601,72 o ad € -126.424,37. Comunque, risulterebbe dunque ingiustificata, dunque, la stipula di un mutuo di €
210.000,00 per la sua estinzione.
Con il quarto motivo di gravame, deduce che, in caso di Parte_1
eventuale accoglimento del presente appello, dovrebbe essere riformato anche il capo della sentenza inerente alle spese del giudizio di primo grado.
L'appello è infondato.
Le doglianze contenute nel primo e nel secondo motivo di appello non hanno pregio.
Innanzitutto, nella scrittura in oggetto sottoscritta dalle parti in data
7.1.2014, risultano presenti tutti gli elementi essenziali del negozio transattivo, ovvero la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale, oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti (la c.d. “res dubia” invocata dall'impugnante), nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. L'oggetto del negozio transattivo deve, infatti, essere identificato non solo in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti - non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese - bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass.
14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482). Inoltre, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (Cass. sez. lav., 09/06/2021, n.16154). Sulla base di quanto fin qui premesso, nella fattispecie in esame, l'atto transattivo
5 prevedeva il pagamento della somma di € 2.000,00 da parte della CP_1 appellata, a fronte della rinuncia dell'odierna appellante “a tutte le richieste di documenti e/o di restituzione di presunte somme finora formulate alla
(n.d.r. , ora CP_4 Controparte_5
) e a qualsivoglia futura Controparte_1
azione, eccezione, pretesa, diritto, contestazione e rivendicazione in qualunque modo connessa a tutti i rapporti di conto corrente, conto anticipi, mutuo, finanziamento, portafoglio, deposito, ecc. …, nessuno escluso, (come da elenco allegato di 15 pagine che costituisce parte integrante della presente transazione) intercorsi tra essi e la CP_4
sia in essere che estinti, indipendentemente dalla loro validità (ad esempio divieto di anatocismo, commissione di massimo scoperto….) rinunciando, così, ad ogni eventuale futura pretesa anche a titolo extracontrattuale
(risarcimento danni a qualsiasi titolo).
Ciò posto deve rilevarsi che, “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni” (Cass. sent. 6 ottobre 1999 n. 11117, 1 aprile 2010 n. 7999)
(Cass. Sent. 03 settembre 2013, n. 20160).
Nella fattispecie in esame, appare evidente che la transazione nasca con l'obiettivo di prevenire eventuali liti future;
funzione riconosciuta anche dalla giurisprudenza, secondo cui “le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili”
(Cass. 3 sez. sent. 12320 del 10.06.2005). Non può, dunque, essere accolta la tesi avanzata dall'appellante secondo cui la transazione non sarebbe da considerarsi valida in ragione del regolare ammortamento del
6 contratto di mutuo, in quanto la transazione è avvenuta proprio sul presupposto di prevenire eventuali liti future e in ragione dei numerosi ulteriori rapporti intercorrenti tra le parti. In secondo luogo, deve essere, altresì, specificato che “ove risulti la comune volontà delle parti di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni non occorre che vi sia equivalenza tra il “datum” e il “retentum”. È stato infatti affermato (Cass. 22 febbraio 2000 n. 1980, 10 luglio 1985 n. 4106) che, affinché un negozio possa essere considerato transattivo, è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una “res dubia”, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra “datum” e
“retentum ” (Cass. 3 sez. sent. 12320 del 10.06.2005).
L'eventuale sproporzione della quantificazione operata dalle parti rispetto ai diritti rinunciati non è, poi, sindacabile in questa sede, essendo riservata all'inviolabile autonomia delle parti la scelta da esse operata in tal senso, né sono stati dedotti vizi della volontà tali da incidere sulla legittimità dell'atto transattivo.
Né è idoneo ad escludere il perfezionamento della transazione l'eventuale mancato pagamento della somma concordata di € 2.000,00, che non attiene alla validità ed efficacia dell'atto bensì solo alla sua successiva attuazione materiale.
Deve, altresì, escludersi la configurabilità, nella specie, di una risoluzione consensuale dell'accordo transattivo. Ostano all'accoglimento di tale tesi, propugnata dalla parte appellante, le superiori considerazioni, già evidenziate del giudice di primo grado e che tale Corte condivide, secondo cui “le parti del contratto di transazione in esame non si limitavano a quelle dell'odierno giudizio: dall'un lato, la
[...]
(che sarebbe stata, poi, incorporata, Controparte_5
mediante fusione, nella Controparte_6
; dall'altro, la , e la
[...] Parte_2 CP_7 Controparte_8
Occorreva, allora, che, in limine Controparte_9
7 litis, la ricorrente chiedesse accertarsi la risoluzione, senza attendere di sollevare la questione solo dopo che il Giudice si era determinato, peraltro dopo che la resistente aveva già tempestivamente formulato l'eccezione di transazione nel costituirsi. In tal modo, la ricorrente avrebbe consentito
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle altre parti del contratto
(si tratta di ipotesi di litisconsorzio necessario: Cass. civ., Sez. II,
31.1.2019, sent. n. 2969). Ammesso, invece (Cass. civ., Sez. III,
30.3.2005, sent. n. 6733; Cass. civ., Sez. III, 27.3.2007, sent. n. 7418), che si possa decidere incidenter tantum sulla questione, e che, in tale ipotesi, non occorra integrare il contraddittorio (Cass. civ., Sez. II,
16.2.2005, sent. n. 3105), rimarrebbe, nel merito del problema, che non sono stati depositati gli scritti difensivi della banca, né quelli della stessa odierna ricorrente, presentati nel giudizio dal cui oggetto si pretende di desumere l'avvenuta manifestazione della volontà di risolvere.
Chiariva inoltre il Tribunale che:
- l'unico atto, dal quale, indirettamente, potesse desumersi quanto affermato dalla banca in quel giudizio, era la relazione di c.t.u., nella quale l'ausiliario sintetizzava la posizione della banca, lasciando intendere che la stessa non avrebbe qualificato la scrittura come una transazione, bensì come una ricognizione del debito;
tuttavia, la qualificazione giuridica dell'atto è rimessa al Giudice ed, inoltre, sarebbe alquanto arduo dedurre
“dalla dichiarata persuasione che si sia trattato di un atto di ricognizione del debito la volontà implicita di risolvere una transazione”;
- dall'esame degli atti, non appariva possibile comprendere come la Pt_2
in quella sede, avesse trattato la questione della transazione: ossia
[...] se avesse ritenuto di eccepire l'avvenuta conclusione della medesima, per paralizzare la domanda avversaria (proposta con ricorso monitorio), o, al contrario, di non volersene avvalere, o quale altra difesa avesse presentato.
Sotto il profilo oggettivo, poi, tra i rapporti ricompresi nell'accordo ed indicati tra gli allegati vi era anche il mutuo oggetto del presente giudizio.
Correttamente il Tribunale ha dunque ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti e la conseguente efficacia preclusiva della rinuncia in essa contenuta all'esercizio del diritto vantato dalla società Pt_2
8 oggetto della volontà abdicativa contenuta nella transazione, comportasse la preclusione dell'esame delle domande proposte dall'odierna impugnante, non potendo peraltro rilevare il fatto che il rapporto si sia protratto anche oltre la data della transazione, risultando determinante, a tal proposito, che, rispetto al titolo, in sé considerato, si fosse raggiunto l'accordo transattivo e che le doglianze sollevate non attenessero a momenti e fatti posteriori rispetto alla conclusione della transazione.
Deve considerarsi poi, in ogni caso, che la questione, riproposta anche in sede di gravame, in ordine alla presunta nullità del contratto di mutuo oggetto dell'accordo transattivo è del tutto infondata.
Invero, il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 12-09-
2014, n. 19282) – sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n.
9838/2021; n. 24699/2017; n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9 Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto <attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato “spostamento di denaro…”>>.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, hanno dichiarato espressamente che “Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del
2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022)”.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Tanto premesso, come correttamente chiarito dal giudice di prime cure, “la circostanza di fatto, che il conto corrente (o i conti, essendo menzionato, oltre al n. 04/01/2045, il conto anticipi n. 2290) dovesse presentare un saldo attivo, anziché passivo e, dunque, l'inutilità della provvista (ove effettivamente destinata esclusivamente all'estinzione di quei debiti), per la parte mutuataria, non incide sulla causa, neppure quale funzione concreta del contratto: la consistenza esatta del saldo (o dei saldi), infatti, alla stregua delle contestazioni sollevate in sede giudiziaria dalla Pt_2
è nozione molto posteriore al momento della conclusione del
[...]
mutuo, ed allora (se non tuttora, sino alla definizione delle controversie) sconosciuta. Una volta emerso un saldo attivo, invece, la mutuataria
10 avrebbe potuto pretendere la relativa somma, od opporla in compensazione rispetto al debito da mutuo: questioni che esulano dalla presente controversia”.
Infine, come chiarito dalla Banca appellata, il giudizio relativo al conto corrente si è concluso in primo grado con la sentenza n. 1133 pubblicata il
7 agosto 2020, con la condanna dell'odierna impugnante, in solido con i fideiussori, al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
364.422,14 oltre interessi legali dall'1/4/2016 fino al soddisfo (cfr. sentenza in atti).
Rimane assorbito nella decisione il motivo di appello formulato in punto di spese processuali.
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 appello notificato in data 27.10.2020, avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento in data 28/09/2020 nella causa iscritta al n. 1314/2018 R.G., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
., delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
11 liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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