Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/1991, n. 8
CASS
Sentenza 31 maggio 1991

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Quando il riesame o l'appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto Tribunale della Libertà, è legittimato a partecipare al procedimento camerale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Contro l'ordinanza del Tribunale che ha deciso sul riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame e non quello presso la Pretura; pertanto il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura contro l'ordinanza del Tribunale deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/1991, n. 8
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8
    Data del deposito : 31 maggio 1991

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