Sentenza 31 maggio 1991
Massime • 2
Quando il riesame o l'appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto Tribunale della Libertà, è legittimato a partecipare al procedimento camerale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Contro l'ordinanza del Tribunale che ha deciso sul riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame e non quello presso la Pretura; pertanto il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura contro l'ordinanza del Tribunale deve essere dichiarato inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/1991, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 31 maggio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 8
1.Dott. Marco BOSCHI "
2. " Gaetano LO COCO " REGISTRO GENERALE
3. " CO AL " N. 4678/91
4. " RE IO "
5. " AF CE "
6. " ER MB "
7. " Pietro SABEONE Consigliere
8. " Giorgio LATTANZI " rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Matera nei confronti di:
AR IC n. il 1 ottobre 1969;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera in data 16 gennaio 1991. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr. Bartolomeo LOMBARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore: avv. Nicola Cataldo.
Ritenuto in fatto e in diritto
Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 9 gennaio 1991 ha disposto la custodia cautelare in carcere di IC AR esistendo nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza rispetto ad un reato di furto pluriaggravato. In seguito alla richiesta di riesame il Tribunale di Matera con ordinanza del 16 gennaio 1991 ha annullato il provvedimento del g.i.p. perché ha ritenuto che nei confronti di CO si sarebbe potuta irrogare una pena rientrante nei limiti della sospensione condizionale e che in un caso del genere l'art. 273 comma 2 c.p.p. impedisse l'applicazione di una misura cautelare.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso la Pretura di Matera deducendo che il tribunale aveva applicato l'art. 273 comma 2 in modo errato perché questa disposizione "prevede solamente il divieto di misure cautelari quando 'sussiste' una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata. Di talché la norma in esame, subordinando la possibilità di non emissione di misure cautelari al fatto che sia già applicabile una causa di estinzione del reato o della pena idonea a coprire quella che presumibilmente sarà irrogata, non può trovare applicazione quando la causa estintiva non sia già operante in partenza (come nel caso dell'indulto) ma deve dipendere, come nel caso della sospensione condizionale, da valutazioni discrezionali da operare in sede di giudizio". Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite su richiesta del presidente della quinta sezione penale, dato il contrasto giurisprudenziale esistente sulla legittimazione del procuratore della Repubblica presso il pretore ad impugnare i provvedimenti del tribunale del riesame.
Il contrasto rilevato investe in realtà, oltre alla legittimazione all'impugnazione, la legittimazione a partecipare al procedimento di riesame ed a ricevere l'avviso dell'udienza camerale. Un primo orientamento infatti ritiene che naturale destinataria dell'avviso "sia la parte pubblica interessata alla trattazione delle procedure e che sia nelle condizioni di utilmente interloquire" (sez. I, 11 giugno 1990, Amadori, Foro it., 1990, II, 663), vale a dire la parte pubblica rappresentata dal procuratore della Repubblica presso la pretura nel caso in cui il riesame abbia ad oggetto un provvedimento pretorile, e che di conseguenza sia questa la parte legittimata a ricorrere per cassazione. Un orientamento opposto, facendo leva sul principio che la competenza del pubblico ministero è collegata con quella dell'ufficio giudiziario presso il quale è costituito l'organo dell'accusa, afferma invece con decisione che l'avviso dell'udienza camerale di riesame deve essere dato al pubblico ministero presso il tribunale del riesame e che solo questo può partecipare all'udienza (sez. III 16 maggio 1990, De Leonardis, Sez. III, 22 giugno 1990, Zamperoni, in Cass. pen., 1991, II p. 44, n. 15; Sez. II 27 giugno 1990; Sez. VI 26 novembre 1990, Michetti;
Sez. I 10 dicembre 1990, Cristofori;
Sez. III, 1 marzo 1991, Uliano) e proporre eventualmente ricorso per cassazione (Sez. feriale 28 luglio 1990, Inzaghi, in Cass. pen. 1991 II p. 22, n. 9; Sez. III, 16 maggio 1990, De Leonardis). Non manca infine un orientamento intermedio che riconosce "anche" al pubblico ministero presso la pretura circondariale la legittimazione a ricorrere per cassazione contro i provvedimenti di riesame.
Le decisioni che hanno ritenuto la legittimazione, esclusiva o concorrente, del procuratore della Repubblica presso la pretura hanno richiamato un precedente di queste Sezioni unite (sent. 31 maggio 1987, De Franco, in Cass. pen., 1987, p.1312) con il quale rispetto al codice di procedura penale del 1930 era stato affermato che "la titolarità a proporre ricorso a norma dell'art. 263 - quater c.p.p. inerisce al procuratore della Repubblica che ha emesso il provvedimento revocato o all'ufficio corrispondente presso il g.i. che ha adottato l'anzidetto provvedimento" e non al procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame, se diverso dal primo. È però da rilevare che questo precedente si radicava su un complesso normativo assai diverso da quello attuale e che quindi non può costituire un riferimento utile.
La conclusione che titolare del potere di ricorrere per cassazione era il pubblico ministero che esercitava le funzioni nel procedimento in cui era stato emesso il provvedimento oggetto del riesame infatti muoveva dalla considerazione che il procedimento di riesame si svolgeva in assenza delle parti (sulla base delle "conclusioni manifestate dal p.m. con la motivazione del provvedimento sottoposto a riesame... o attraverso il c.d. atto consultivo (allorquando l'atto di rigore si correlava all'iniziativa del g.i. ex art. 262 comma 1 c.p.p.") e non costituiva un mezzo di impugnazione, di modo che il riesame veniva a configurarsi come una specie di prosecuzione del procedimento per l'emissione del provvedimento cautelare. Ma si tratta di considerazioni superate in seguito al mutamento del quadro normativo. Per quanto concerne la partecipazione all'udienza camerale di riesame già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, per effetto dell'art. 25 l.5 agosto 1988, n. 330, era avvenuto un cambiamento ed ora la situazione normativa complessiva è radicalmente mutata perché il riesame, come l'appello in materia di misure cautelari, si svolge nelle forme camerali dell'art. 127 c.p.p. ed è stato espressamente considerato un mezzo di impugnazione (inserito, in quanto tale, nel capo VI del titolo I e nel capo III del titolo II del quarto libro del codice, relativo alle misure cautelari). Non importa stabilire se dal punto di vista teorico sia corretto o meno considerare il riesame un mezzo d'impugnazione, importa piuttosto rilevare che nel nuovo sistema processuale per gli aspetti che interessano il riesame e l'appello si presentano con caratteri omogenei sicché non sarebbe corretto pervenire ad una conclusione difforme in un caso e nell'altro.
Non si giustificherebbe ad esempio la conclusione che il procuratore della Repubblica presso la pretura è legittimato a ricorrere contro l'ordinanza del tribunale della libertà che in sede di riesame ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e non anche contro l'ordinanza che ha effettuato un'analoga sostituzione in appello, riformando il provvedimento negativo del gip presso la pretura.
È da aggiungere che la questione circa l'organo del pubblico ministero legittimato a partecipare ai procedimenti di riesame e di appello si può porre oltre che per il procuratore della Repubblica presso la pretura, per il procuratore della Repubblica presso un tribunale diverso da quello del capoluogo della provincia e per il procuratore generale presso la corte d'appello, quando sono i provvedimenti di questa corte a formare oggetto di riesame o di appello (v. Sez. un., 23 novembre 1990, Santucci, in Cass. pen., 1991, II, p. 142, n. 51). La questione quindi non riguarda solo il procuratore della Repubblica presso la pretura ma è di carattere più generale, dato che occorre stabilire se è legittimato a partecipare al procedimento di riesame o di appello in materia di misure cautelari ed a proporre poi ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o quello presso il tribunale del riesame e dell'appello. La soluzione non può essere che nel secondo senso perché non vi sono elementi normativi in base ai quali si possa ritenere derogato nella situazione in esame il principio, basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo è costituito. Si tratta di un principio tradizionale che, come queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di rilevare (sent. 20 giugno 1990, Corica, in Cass. pen. 1990, p. 2089, n. 1653), trova conferma nel senso complessivo dell'art. 51 c.p.p. e degli art. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario (come sostituiti dagli art. 2 e 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449) e rispetto al quale non sono previste deroghe per il riesame e l'appello in materia di misure cautelari.
È utile ricordare che una questione per alcuni aspetti analoga si era posta per il procedimento di prevenzione, perché si discuteva circa la legittimazione del procuratore della Repubblica presso un tribunale diverso da quello del capoluogo di provincia a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione, e che in quell'occasione, dopo aver riscontrato la mancanza di validi elementi normativi che consentissero di ravvisare una deroga al principio per cui "l'ufficio della procura della Repubblica ripete la propria competenza funzionale all'esercizio delle funzioni di p.m. dall'organo giudiziario presso il quale svolge la sua attività", le Sezioni unite (sent. 20 giugno 1990, Corica, cit.) erano giunte alla conclusione che l'iniziativa non poteva spettare che al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo, anche se la persona nei cui confronti si sarebbe dovuta applicare la misura di prevenzione dimorava nel circondario di un altro tribunale della provincia, tanto che era poi intervenuto l'art. 20 d.l. 13 maggio 1991,n. 152 per regolare diversamente la materia.
La deroga al principio di carattere generale non potrebbe neppure dedursi per il riesame e l'appello in materia di misure cautelari dall'art. 570 comma 3 c.p.p., non solo perché questa è una disposizione che non si presta ad essere applicata fuori dei casi espressamente previsti, ma anche perché, di fronte alla tendenza a personalizzare maggiormente nel nuovo sistema processuale la funzione dell'accusa, il legislatore con il terzo comma dell'art. 570 ha mostrato di voler evitare l'introduzione di rilevanti novità ed ha subordinato la partecipazione al giudizio di appello da parte del pubblico ministero del primo grado alle determinazioni del procuratore generale presso la corte d'appello, che resta in ogni caso il destinatario degli avvisi.
Né potrebbe pervenirsi ad una conclusione diversa in base alla considerazione che a norma dell'art. 309, comma 5 c.p.p. il tribunale può decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, i quali logicamente dovrebbero provenire dal pubblico ministero che sta compiendo le indagini, perché l'esigenza di far conoscere al giudice del riesame ulteriori elementi, come è già stato rilevato, "può essere soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione (scambio di informazioni e trasmissioni di atti) fra i due uffici del p.m. secondo un principio immanente al nuovo codice, di cui l'art. 371 sulle indagini collegate può essere considerato l'esplicitazione normativa" (sez. III, 1 marzo 1991, Uliano). Deve quindi concludersi che anche quando il riesame o l'appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto tribunale della libertà è legittimato a partecipare al procedimento camerale il procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che di conseguenza solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha il potere di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame o di appello.
Un altro principio tradizionale per quanto concerne le funzioni del pubblico ministero infatti è quello, ricordato anche nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (con riferimento all'art. 606 comma 4 c.p.c., che riguarda in genere il ricorso per cassazione del pubblico ministero), che "se una disposizione riconosce al pubblico ministero, senza ulteriori specificazioni, il potere di proporre ricorso per cassazione, legittimato a ricorrere è solo l'organo presso il giudice che ha emesso il provvedimento" da impugnare.
Pertanto, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Latina deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Roma, 31 maggio 1991.