Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 519/2025 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato ricorrente e
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cirrincione, presso il cui studio a Palermo, corso
Calatafimi n. 525, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo depositato il 23/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/01/2025 , premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con nel corso della quale Controparte_1 sono nati i figli (19/01/2021) e (15/01/2024), ha chiesto disporsi Per_1 Per_2
l'affidamento congiunto dei minori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e la previsione di corrispondere alla stessa un assegno di € 300,00 al mese per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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quanto all'aspetto economico, ha aderito alla richiesta del ricorrente, domandando tuttavia la percezione per intero dell'Assegno unico per i figli.
All'udienza del 12/06/2025, ascoltate le parti, il giudizio è stato rinviato al fine di consentire alle parti di definire consensualmente la lite.
Con note scritte congiunte depositate il 23/06/2025 le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Affidare i figli minori, e , in regime di affido condiviso, ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Palermo alla via Umberto Maddalena n. 108, con l'obbligo ai genitori di comunicarsi,
l'uno all'altra, eventuali cambi di residenza e/o domicilio, indicando, inoltre, in modo definitivo l'abitazione presso la quale il padre riceverà i figli, e , durante i Per_1 Per_2 loro momenti di incontro e/o di futuro pernottamento, al fine di assicurare ai minori stessi una residenza idonea ad ospitarli;
2) Disciplinare le visite e gli incontri tra il padre ed i figli con le seguenti modalità: rilevato che il padre lavora dal martedì alla domenica, dalle ore 18:00 alle ore 21:30 circa, presso la Pizzeria “Capricci del palato”, come fattorino, sita a Palermo in viale
Michelangelo n. 1045, trascorrerà con la figlia , di 4 anni, dalle ore 12:00 del Per_1 sabato alle ore 8:30 del lunedì, mentre con il figlio , di soli 14 mesi, dalle ore 10:00 Per_2 della domenica alle ore 8:30 del lunedì.
Da settembre 2025 entrambi i bambini frequenteranno la scuola materna e, quindi, il lunedì mattina il padre accompagnerà, personalmente, entrambi i figli a scuola;
in caso di difficoltà o imprevisto, sarà sua premura riaccompagnare entrambi i bambini la domenica sera presso la casa materna entro le ore 20:00.
Durante le ore lavorative del padre i figli e saranno accuditi dalla Per_1 Per_2 compagna dello stesso, SI.ra Parte_2
3) Disporre sin d'ora che, in futuro, il SI. possa trascorrere con i suoi figli Parte_1 anche altri momenti di condivisione, qualora cambino le sue condizioni lavorative e che la SI.ra possa anche trascorrere con i suoi figli il week end in caso di CP_1 particolari festeggiamenti, eventi e/o occasioni. In tale ultimo caso la madre comunicherà al padre, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'occasione in cui desidera trascorrere il week end con i bambini;
2 4) Stabilire, relativamente alle festività del 8-25-26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'GE (Pasquetta), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 luglio, che le stesse saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, separatamente, secondo le disponibilità di entrambi i genitori e previo confronto tra gli stessi;
5) Stabilire per il futuro e se le eSIenze naturali di crescita di entrambi bambini lo consentiranno, che il padre trascorrerà con i figli e 7 giorni consecutivi nel Per_1 Per_2 mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo confronto ed organizzazione tra gli stessi genitori e previa comunicazione alla madre entro il 30/05 di ogni anno.
In ogni caso, onde evitare equivoci e tensioni che potrebbero ostacolare l'affido condiviso dei genitori e limitare l'interesse primario dei minori, si desidera specificare che, quando i genitori desiderano condividere con i loro figli qualche giorno di svago, anche fuori città, dovranno, in anticipo, comunicarsi entro una data determinata il periodo scelto in cui porteranno in vacanza o gita, se giornaliera, i figli. Dovranno, anche, comunicarsi la località in cui si recheranno ed un recapito telefonico, cosicché l'altro genitore possa contattare i minori, quotidianamente, anche solo per un saluto;
6) Statuire, con riguardo alle famiglie di origine, sia paterna che materna, che entrambi i genitori concederanno ai rispettivi familiari (nonni, zii e cugini) di vedere i bambini ogni volta che ne abbiano desiderio e possibilità, concordando tra loro gli incontri e rispettando le eSIenze naturali dei minori;
7) Disporre che il SI. verserà mensilmente, a titolo di Parte_1 mantenimento, in favore dei figli minori e , la somma pari ad euro 300,00 Per_1 Per_2 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre le spese straordinarie documentate, nella misura del 50% lei e il 50% lui, tenendo conto delle previsioni e delle statuizioni del Protocollo 2019 del
Tribunale di Palermo;
8) Mantenere, in favore della SI.ra , l'assegnazione dell'assegno Controparte_2 unico dei figli a carico, pari ad € 398,00 mensili, come ulteriore sostegno alle spese da affrontare per i due figli minori”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Il complessivo esito del giudizio conSIlia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori , Persona_4 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], sia Persona_3 regolato in base alle condizioni dell'accordo del 23/06/2025, come riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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