TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5368
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza dell'obbligo informativo nella fase anteriore al rinvio a giudizio

    La Corte ha ritenuto che la formulazione della normativa interna sia chiara nell'estendere l'obbligo di comunicazione a 'ogni evento potenzialmente rilevante', includendo quindi la fase del rinvio a giudizio come momento qualificato che impone l'informativa. La presunzione di innocenza non esclude la valorizzazione amministrativa di tali circostanze.

  • Rigettato
    Conoscenza del procedimento penale da parte di ER

    Il Collegio ha ribadito che l'obbligo dichiarativo è autonomo e non surrogabile dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante. La comunicazione è funzionale al rapporto fiduciario e alla tempestiva valutazione da parte della struttura competente. La conoscenza da parte di ER non era certa né completa riguardo alla società ricorrente.

  • Rigettato
    Irrilevanza dei fatti contestati

    La Corte ha ritenuto che i fatti, riguardando ipotesi di turbata libertà degli incanti in gare indette da ER e coinvolgendo un soggetto apicale, incidano direttamente sull'affidabilità dell'operatore, indipendentemente dalla loro collocazione temporale o dall'esito del giudizio penale. La normativa di settore valorizza anche condotte non definitivamente accertate se idonee a porre in dubbio l'affidabilità.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle misure adottate dalla società

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di ER circa l'inidoneità delle misure non presentasse profili di illogicità. La sostituzione del legale rappresentante è intervenuta tardivamente e non ha determinato una cesura netta, permanendo elementi di continuità. Le misure di self-cleaning richiedono una valutazione articolata e sono state ritenute insufficienti a superare le criticità riscontrate.

  • Rigettato
    Legittimità della disciplina interna di ER

    La Corte ha affermato che la disciplina interna non introduce nuove cause di esclusione, ma regola la gestione e verifica dei requisiti di affidabilità. L'omissione informativa costituisce presupposto per misure temporanee come la sospensione, funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, senza violare la disciplina primaria.

  • Rigettato
    Assenza di illegittimità dell'azione amministrativa

    Poiché il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune da vizi, manca il presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa per il riconoscimento del risarcimento.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La ricorrente si è limitata a prospettare genericamente le conseguenze pregiudizievoli della sospensione, senza fornire dimostrazione del danno subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5368
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5368
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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