Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12016 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Potalivo, Giuliano Picchio, con domicilio digitale come in atti;
contro
ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento sottoscritto in data 9 agosto 2025 da parte del Responsabile Acquisti e Appalti, Dr. -OMISSIS- e ricevuto dalla ricorrente in data 11 agosto 2025, con il quale, a conclusione di procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, il "Comitato Qualificazione Fornitori" di ER ha disposto, nei confronti della ricorrente medesima, la sospensione "...della qualifica dell'Operatore e, specificamente, la sospensione dell'Idoneità -OMISSIS-per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento”;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti, in quanto illegittimi e lesivi di diritti ed interessi legittimi della qui ricorrente, endo-procedimentali, antecedenti e/o presupposti, successivi e/o conseguenti e/o comunque connessi al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti negli estremi e nel contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dal provvedimento con cui ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a., all’esito del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, ha disposto la sospensione dell’idoneità della società -OMISSIS- s.r.l. nell’ambito del sistema di qualificazione degli operatori economici, con specifico riferimento al comparto merceologico “-OMISSIS-– Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT”.
2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, in primo luogo, che la società ricorrente risultava regolarmente iscritta nel sistema di qualificazione di ER, avendo ottenuto idoneità con efficacia dal 15 febbraio 2023 e validità sino al 15 febbraio 2026, con conseguente inserimento nell’Albo degli operatori economici qualificati.
3. L’iscrizione al sistema di qualificazione comportava, secondo la normativa interna adottata da ER, l’assunzione di specifici obblighi, tra i quali – per quanto qui rileva – quello di comunicare tempestivamente alla struttura “Qualificazione Fornitori” ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e dell’affidabilità professionale dell’operatore economico.
4. Il procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato trae origine dalla circostanza che, in data 20 marzo 2025, ER veniva a conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della sig.ra -OMISSIS- all’epoca legale rappresentante della società -OMISSIS- nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, relativo a plurime ipotesi di turbata libertà degli incanti in relazione a gare bandite, in larga parte, dalla medesima ER.
In particolare, secondo quanto ricostruito nel provvedimento, le contestazioni riguardavano condotte poste in essere in concorso con altri operatori economici, finalizzate ad alterare il regolare svolgimento di procedure di affidamento nel settore di riferimento.
5. A fronte di tale sopravvenienza, ER adottava, in data 15 maggio 2025, un provvedimento di congelamento dell’idoneità della società, quale misura provvisoria nelle more dell’approfondimento istruttorio, e successivamente, in data 4 giugno 2025, avviava formalmente il procedimento amministrativo, contestando alla ricorrente la mancata comunicazione dell’esistenza del procedimento penale e delle relative circostanze rilevanti.
6. Nel corso del procedimento, la società -OMISSIS- presentava le proprie difese, sostenendo, in sintesi, che non sussistesse alcun obbligo informativo nella fase anteriore al rinvio a giudizio, caratterizzata dalla natura meramente eventuale delle contestazioni penali; che ER fosse già a conoscenza del procedimento in quanto destinataria di atti di indagine; che i fatti contestati fossero risalenti nel tempo e comunque antecedenti all’ottenimento dell’idoneità; che non vi fosse alcuna condanna definitiva né elementi tali da giustificare una misura come la sospensione; nonché che la società avesse già provveduto a sostituire il proprio legale rappresentante, adottando così misure idonee a garantire la propria affidabilità.
7. Tali difese venivano tuttavia disattese da ER, la quale, all’esito dell’istruttoria, riteneva che la società fosse venuta meno agli obblighi informativi su di essa gravanti, non avendo mai comunicato alla struttura competente l’esistenza del procedimento penale, nonostante la rilevanza dello stesso ai fini della valutazione dei requisiti di integrità e affidabilità.
8. In particolare, il provvedimento evidenzia come la violazione degli obblighi informativi fosse aggravata dalla circostanza che il procedimento penale riguardava fatti commessi in danno della stessa ER, nonché dal ruolo apicale rivestito dalla sig.ra -OMISSIS-all’interno della società. Inoltre, si rileva come la condotta omissiva abbia impedito lo svolgimento delle necessarie verifiche da parte della struttura competente e compromesso il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
9. Quanto alle misure adottate dalla società, ER le riteneva tardive e comunque non idonee a dimostrare il superamento delle criticità, evidenziando, tra l’altro, la persistenza di elementi di continuità tra la precedente e la nuova governance societaria.
10. Alla luce di tali considerazioni, il Comitato competente deliberava la sospensione dell’idoneità della società, poi formalizzata con il provvedimento del 9 agosto 2025, con il quale veniva disposta la sospensione per un periodo di sei mesi.
11. Avverso tale provvedimento, nonché gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, è insorta la società -OMISSIS- s.r.l., chiedendone l’annullamento e deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
12. In particolare, la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’obbligo informativo nella fase anteriore al rinvio a giudizio, sostenendo che le circostanze penali poste a fondamento del provvedimento non integrerebbero eventi immediatamente rilevanti ai fini della qualificazione; ha inoltre dedotto che ER fosse già a conoscenza del procedimento penale, anche in ragione della propria qualità di soggetto coinvolto nei fatti oggetto di contestazione, con conseguente superfluità della comunicazione; ha, altresì, evidenziato la risalenza temporale dei fatti, la loro anteriorità rispetto al conseguimento dell’idoneità e l’assenza di accertamenti definitivi, nonché l’avvenuta adozione di misure idonee a garantire la discontinuità rispetto alla precedente gestione.
13. Si è costituita in giudizio ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo la mancata impugnazione del provvedimento di congelamento dell’idoneità adottato in data 15 maggio 2025, ritenuto atto presupposto della successiva sospensione, nonché della disciplina interna di qualificazione che regola gli obblighi informativi.
14. Nel merito, ER ha contestato le avverse censure, sostenendo la piena legittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato in presenza di una grave violazione degli obblighi informativi gravanti sull’operatore economico, il quale, pur essendo a conoscenza del procedimento penale a carico del proprio legale rappresentante, avrebbe omesso di darne tempestiva comunicazione alla struttura competente.
15. La resistente ha evidenziato, in particolare, che l’obbligo informativo sussiste indipendentemente dalla eventuale conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante e che la mancata comunicazione ha impedito lo svolgimento delle necessarie verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti di affidabilità e integrità, compromettendo il rapporto fiduciario con l’operatore.
16. Ha, inoltre, sostenuto che i fatti oggetto del procedimento penale, riguardando ipotesi di turbata libertà degli incanti relative a gare bandite dalla stessa ER e coinvolgendo un soggetto apicale della società, risultano di particolare gravità e idonei a incidere sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico, a prescindere dall’esito del giudizio penale.
17. Quanto alle misure adottate dalla ricorrente, la resistente ne ha evidenziato la tardività e, comunque, l’inidoneità a dimostrare il superamento delle criticità riscontrate, anche in ragione della permanenza di elementi di continuità nella gestione societaria.
18. Con successiva memoria la società ricorrente ha replicato alle difese della resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso e ribadendo le proprie argomentazioni.
19. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
20. In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente, la quale ha dedotto la tardività del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di congelamento dell’idoneità adottato in data 15 maggio 2025, ritenuto atto presupposto della successiva sospensione.
21. L’eccezione non è fondata.
22. Il provvedimento di congelamento, infatti, si connota per la sua natura meramente provvisoria ed interinale, essendo adottato nelle more dell’avvio e della definizione del procedimento volto alla eventuale adozione di misure più incisive, e non è idoneo a determinare in via definitiva una lesione attuale e stabile della posizione giuridica dell’operatore economico.
23. Nel caso di specie, la sospensione dell’idoneità è stata disposta all’esito di un autonomo procedimento, formalmente avviato con comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, nel quale la società ricorrente è stata posta in condizione di partecipare e di far valere le proprie difese, sicché il provvedimento conclusivo non può qualificarsi come meramente confermativo del precedente congelamento, ma costituisce espressione di una nuova e autonoma valutazione amministrativa.
24. Ne consegue che la mancata impugnazione del provvedimento di congelamento non determina l’inammissibilità del presente ricorso.
25. Il ricorso nel merito è infondato per le ragioni che si illustrano di seguito.
26. La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alla legittimità del provvedimento con cui ER ha disposto la sospensione dell’idoneità della società ricorrente nell’ambito del sistema di qualificazione degli operatori economici, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull’operatore qualificato.
27. Occorre muovere, in via preliminare, dalla ricostruzione della disciplina applicabile.
28. Il sistema di qualificazione istituito da ER nei settori speciali è finalizzato, come noto, alla preventiva selezione degli operatori economici ritenuti idonei sotto il profilo dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante. In tale ambito, l’art. 10.1 della Normativa Generale impone all’operatore economico non soltanto di attestare, al momento dell’ammissione, il possesso dei requisiti di ordine generale, ma anche di informare, per tutta la durata della qualificazione, la struttura “Qualificazione Fornitori” di ER circa ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini della verifica della propria affidabilità e integrità.
29. La medesima disciplina prevede, inoltre, che l’omissione di tali informazioni possa dar luogo all’adozione di provvedimenti, tra i quali rientra, ai sensi dell’art. 16, la sospensione dell’idoneità, quale misura temporanea funzionale alla tutela dell’affidamento della stazione appaltante.
30. Ciò posto, le censure articolate dalla ricorrente, pur variamente prospettate, si appuntano essenzialmente su quattro profili: l’insussistenza dell’obbligo informativo nella fase anteriore al rinvio a giudizio; la pretesa conoscenza del procedimento penale da parte di ER; l’irrilevanza, ai fini della qualificazione, dei fatti contestati; nonché l’erronea valutazione delle misure adottate dalla società.
31. Nessuna di tali doglianze è suscettibile di favorevole considerazione.
32. In primo luogo, non può essere condivisa la tesi secondo cui l’obbligo informativo non sussisterebbe nella fase anteriore al rinvio a giudizio, in ragione della natura meramente eventuale delle contestazioni penali.
33. La formulazione dell’art. 10.1 della Normativa Generale è, infatti, inequivoca nel riferire l’obbligo di comunicazione a “ogni evento potenzialmente rilevante”, così valorizzando una nozione ampia e anticipata di rilevanza, non circoscritta agli esiti definitivi del procedimento penale, ma estesa anche a situazioni suscettibili di incidere, in via prospettica, sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
34. In tale prospettiva, l’esercizio dell’azione penale, cui espressamente fa riferimento il provvedimento impugnato, costituisce un momento qualificato e certamente idoneo a radicare l’obbligo informativo, in quanto segna il superamento della fase meramente investigativa e l’emersione di un quadro accusatorio formalizzato. Ne consegue che, quantomeno a partire da tale momento, la società era tenuta a informare la struttura competente, secondo le modalità prescritte dalla disciplina di qualificazione.
35. Né può assumere rilievo, in senso contrario, il richiamo al principio di presunzione di innocenza, il quale attiene al diverso piano della responsabilità penale e non esclude che, sul piano amministrativo, possano essere valorizzati fatti e circostanze non ancora definitivamente accertati, ove rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale.
36. Parimenti infondata è la censura con cui la ricorrente assume che l’obbligo informativo sarebbe stato superfluo in quanto ER era già a conoscenza del procedimento penale, anche in ragione della propria qualità di soggetto coinvolto nei fatti oggetto di contestazione.
37. Sul punto, il Collegio ritiene di dover ribadire un principio ormai consolidato, secondo cui l’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico ha natura autonoma e non è surrogabile dalla eventuale conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante.
38. La funzione dell’obbligo informativo, infatti, non si esaurisce nella mera trasmissione di una notizia, ma si inserisce nel più ampio rapporto fiduciario tra amministrazione e operatore economico, imponendo a quest’ultimo un comportamento improntato a lealtà e trasparenza, funzionale a consentire alla struttura competente di attivare tempestivamente le proprie valutazioni.
39. In tale ottica, non assume rilievo decisivo la circostanza che ER abbia avuto conoscenza del procedimento solo in un momento successivo, a seguito della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, né che essa fosse, in ipotesi, destinataria di atti di indagine, atteso che – come emerge dal provvedimento – tali atti non contenevano elementi idonei a ricondurre con certezza le contestazioni alla società ricorrente o ai suoi esponenti apicali.
40. Ne consegue che la mancata comunicazione da parte dell’operatore integra, di per sé, una violazione dell’obbligo informativo, a prescindere dalla eventuale conoscenza acquisita aliunde dalla stazione appaltante.
41. Non merita accoglimento neppure la doglianza con cui la ricorrente deduce l’irrilevanza dei fatti contestati, in quanto risalenti nel tempo, antecedenti al conseguimento dell’idoneità e non sfociati in una condanna definitiva.
42. Al riguardo, deve osservarsi che i fatti oggetto del procedimento penale attengono a ipotesi di turbata libertà degli incanti relative a procedure indette, in larga parte, dalla medesima ER, e coinvolgono direttamente un soggetto apicale della società, quale il legale rappresentante pro tempore. Si tratta, pertanto, di circostanze che, per loro natura, incidono in modo diretto sulla valutazione dell’integrità e affidabilità dell’operatore economico, a prescindere dalla loro collocazione temporale o dall’esito definitivo del giudizio penale.
43. Del resto, la stessa normativa di settore – ed in particolare l’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 – valorizza, ai fini della configurabilità del grave illecito professionale, anche condotte non definitivamente accertate, purché adeguatamente supportate da elementi oggettivi e idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’operatore.
44. In tale contesto, la mancata comunicazione di fatti di tale rilevanza ha impedito alla stazione appaltante di svolgere tempestivamente le proprie valutazioni, determinando una compromissione del rapporto fiduciario che costituisce il presupposto stesso del sistema di qualificazione.
45. Quanto, infine, alle misure adottate dalla società, il Collegio ritiene che la valutazione espressa da ER circa la loro inidoneità non presenti profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
46. Come emerge dal provvedimento, la sostituzione del legale rappresentante è intervenuta solo in epoca successiva all’emersione del procedimento penale e, comunque, non ha determinato una cesura netta rispetto alla precedente gestione, permanendo elementi di continuità, anche sotto il profilo dei rapporti personali e societari.
47. Inoltre, le misure di c.d. self-cleaning, per loro natura, operano in una dimensione prospettica e non sono idonee a elidere automaticamente gli effetti di condotte pregresse. In presenza di tali misure, la stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione articolata, dovendo dapprima verificare l’idoneità della condotta pregressa a compromettere l’affidabilità dell’operatore e, solo successivamente, apprezzare se le misure adottate siano idonee a superare tale giudizio negativo, trattandosi di valutazione rimessa alla sua discrezionalità tecnica.
48. Nel caso di specie, tale valutazione risulta sorretta da una motivazione puntuale, che evidenzia sia il ritardo nell’adozione delle misure sia la loro insufficienza a superare le criticità riscontrate.
49. Deve, altresì, essere disattesa la censura volta a contestare la legittimità della disciplina interna di ER, nella parte in cui ricollega alla violazione degli obblighi informativi l’adozione di provvedimenti quali la sospensione.
50. Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina interna del sistema di qualificazione non introduce autonome cause di esclusione in violazione del principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, ma si limita a regolare, sul piano interno al rapporto tra operatore economico e stazione appaltante, gli strumenti di gestione e di verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità e integrità. In tale prospettiva, l’omissione degli obblighi informativi non si traduce automaticamente in una causa espulsiva atipica, ma costituisce il presupposto per l’adozione di misure, quali la sospensione, aventi carattere temporaneo e funzionale alla salvaguardia dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. In tal senso si è già espressa questa Sezione, rilevando che la violazione degli obblighi dichiarativi rileva quale base giuridico-fattuale per l’adozione di provvedimenti cautelari incidenti sulla qualificazione dell’operatore economico, senza determinare l’introduzione di nuove cause di esclusione in contrasto con la disciplina primaria (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 765/2026).
51. In definitiva, il provvedimento impugnato si fonda su un coerente impianto motivazionale, che valorizza la violazione dell’obbligo informativo, la gravità delle circostanze sottese al procedimento penale e l’inidoneità delle misure adottate dalla società, senza che emergano vizi di legittimità tali da giustificarne l’annullamento.
52. Per le ragioni esposte, la domanda di annullamento dell’atto impugnato deve essere respinta.
53. In via consequenziale, deve disattesa anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente.
54. Invero, secondo i principi generali che governano la responsabilità della pubblica amministrazione, il riconoscimento del risarcimento presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa, nonché la prova del danno subito e del relativo nesso di causalità.
55. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti e, pertanto, difetta in radice il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
56. A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha in ogni caso fornito adeguata dimostrazione né dell’an né del quantum del danno lamentato, limitandosi a prospettare in via generica le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della qualificazione.
57. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria deve essere respinta per difetto dei relativi presupposti.
58. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della società resistente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
AN TI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | LE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.