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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6055/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/10/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dalle avv.sse Erika TRIO e Parte_1 C.F._1
NA IO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , assistita e difesa dall'avv. Rocco CP_1 C.F._2
LOMBARDO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a RA AB (Tunisia) il 18 Parte_1 CP_1
giugno 2021. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione dalla moglie, Pt_1
dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza in ragione del distacco e disinteresse della resistente, la quale avrebbe altresì fatto ricorso all'uso della forza fisica, attraverso comportamenti autolesionistici (sbattendo la testa contro il muro perché il consorte non le aveva comprato il modello di telefono desiderato) e aggressioni verso il marito (graffi) durante le liti domestiche, minacciando il ricorso alle forze dell'ordine ed abbandonando in due occasioni la casa coniugale (nel mese di febbraio 2023 e nel mese di aprile 2023).
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo stato e ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito, il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento del valore di 500 euro mensili e l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, dolendosi del totale distacco emotivo e affettivo di quest'ultimo, il quale ha intrattenuto (e intrattiene tutt'ora) una relazione extraconiugale e ha assunto nei suoi confronti comportamenti umilianti, soggioganti e controllanti, relegandola al ruolo di mera collaboratrice domestica approfittando del suo stato di totale dipendenza economica e maltrattandola fisicamente e psicologicamente.
All'udienza dell'1 febbraio 2024, i coniugi, comparsi personalmente, sono stati liberamente sentiti sui fatti di causa e il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e ha deciso sulle istanze istruttorie.
L'istruzione della causa si è svolta mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e della prova testimoniale richiesta da entrambe, limitatamente ai capitoli ammessi.
Con decreto n. 30/2025, il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in sostituzione della precedente Giudice titolare della causa, già sostituita dal Giudice Onorario dott.ssa Cherubini.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, la scrivente ha dunque fissato dinanzi a sé l'udienza del 5 novembre
2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, celebrata in forma scritta.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore. Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e in sede di interrogatorio formale, dalle deposizioni testimoniali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la forte conflittualità, come emersa dagli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
La signora ha domandato in via principale l'addebito della separazione al marito, ritenuto CP_1 responsabile di aver cagionato, con la propria condotta, la fine dell'unione coniugale.
In particolare, la resistente ha imputato al coniugi di aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza materiale e morale che discendono dal matrimonio ex art. 143 c.c., consistiti: - nell'aver istaurato una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna probabilmente in essere già all'epoca del fidanzamento dei coniugi e scoperta dalla CP_2 moglie con l'avvio della convivenza (ovvero nell'ottobre 2021), senza aver mostrato mai alcuna affectio coniugalis nei suoi confronti e provocando a causa di ciò il sorgere di tensioni tra i coniugi, sfociate anche in episodi di violenza psichica e fisica, per i quali ha sporto querela (doc. 4 resistente)
e si è recata, in data 2 aprile 2022, al Pronto Soccorso in stato di agitazione psicomotoria a seguito di una lite col marito (doc. 10 resistente); - nell'averla relegata, durante la vita coniugale, al ruolo di collaboratrice domestica esponendola ad una situazione di sudditanza, isolamento e controllo, approfittando della sua condizione di straniera e delle sue difficoltà linguistiche ed economiche per impedirle di inserirsi nel mondo del lavoro, sebbene avesse ricevuto un'offerta di lavoro da AM;
- nell'aver impedito alla moglie, di rientro da un viaggio trascorso nel suo paese d'origine d'accordo col marito, di accedere alla casa coniugale, così interrompendo e impedendo il ripristinarsi della coabitazione, perché innamorato di un'altra donna (doc. 9 resistente), con la quale ha poi iniziato una convivenza e ha reso nota anche pubblicamente la relazione (doc. 8 resistente); - da ultimo, nell'averla sostanzialmente abbandonata senza prestarle la dovuta assistenza morale e materiale, pur sapendo che ella, interrotta la convivenza, si sarebbe trovata senza un'abitazione, un lavoro, un proprio reddito e con difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Il signor dal canto suo, ha domandato il rigetto della domanda, contestando i comportamenti Pt_1 che gli sono stati addebitati dalla moglie e riconducendo la fine dell'unione coniugale all'insorgere di incomprensioni caratteriali che hanno determinato accesi litigi tra i coniugi, culminati anche in atti autolesionistici della resistente o in aggressioni verbali e fisiche della stessa nei suoi confronti.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha negato di aver agito violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, dando atto dell'archiviazione per insussistenza del fatto del procedimento penale promosso nei suoi confronti a seguito della querela sporta dalla resistente (doc. 40 ricorrente); ha contestato che la ricorrente versasse in una condizione di soggezione e isolamento, com'è possibile evincere dal fatto che: - durante l'anno 2022/2023, ha partecipato al corso di alfabetizzazione presso il Centro provinciale istruzione degli adulti (CPIA) di Bergamo (doc. 7 ricorrente), conseguendo il relativo attestato (doc. 3 resistente) e prediligendo la frequentazione di tale istituto rispetto a quello di
Verdellino ove egli l'aveva iscritta perché ritenuto più qualificato (v. atto introduttivo resistente); - si
è recata per due mesi in Tunisia, dove si trova la propria famiglia e, nell'occasione, ha chiesto alla nonna del ricorrente di poterla accompagnare in aeroporto (doc. 27 ricorrente); - in occasione delle festività Natalizie del 2022, ha ricevuto in dono dal coniuge uno smartphone, come confermato in sede di audizione testimoniale dalla madre, acquistato contraendo un finanziamento ancora in essere
(doc. 21 ricorrente).
Il signor ha anche contestato che la separazione possa essere dipesa dalla relazione intessuta Pt_1
con la sua attuale compagna, difettando il nesso di causalità con la crisi coniugale, iniziata tempo prima ed esattamente nel periodo dicembre 2021-gennaio 2022, come emerso in sede testimoniale e confermato dalla richiesta di separazione inoltrata alla moglie nel mese di settembre 2022, reputando pertanto irrilevante il successivo tradimento e l'inizio della storia sentimentale con la sua attuale compagna, sorta quando la crisi tra i coniugi era oramai conclamata e la convivenza si era interrotta.
Ritiene questo Collegio che la domanda sia infondata e in quanto tale debba essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 24 maggio
2025, n. 13858; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare in caso di infedeltà, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691;
Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Così delineati in linea generale i principi di legittimità in materia di addebito, vale la pena ricordare che, in caso di violenze fisiche o anche solo morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, la
Corte Suprema ha affermato che questi comportamenti costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
30 aprile 2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 24 ottobre
2022, n. 31351).
A tal fine è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 14 gennaio 2016, n. 433). Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, per la sua gravità, è considerata una violazione talmente grave da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. 14 agosto 2015, n.
16859).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 2 settembre 2022, n. 25966; Cass. 6 agosto
2020, n. 16735; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; v. nella giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 14 marzo 2019, n. 804).
Venendo al caso di specie, si ritiene che la resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non abbia provato gli elementi posti a fondamento della propria domanda, in quanto l'istruttoria svolta non ha permesso di dimostrare né la condotta contraria ai doveri coniugali tenuta dal signor né che Pt_1
questa sia stata la causa del fallimento della convivenza, dovendo essere legittimamente pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 24 maggio 2025, n. 13858).
In particolare, si ritiene non provato che il coniuge abbia compiuto atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e che abbia costretto quest'ultima in uno stato di soggezione, isolamento e controllo, poiché la resistente ha descritto in termini oltremodo generici e fumosi le condotte in contestazione, allegando il verificarsi di episodi di violenza fisica e psicologica senza, tuttavia, offrirne una ricostruzione chiara, precisa e circostanziata, la quale non si riviene neppure nelle querele in atti (doc. 2 resistente) e negli ulteriori elementi di prova che, a ben vedere, smentiscono il quadro descritto in relazione ai dedotti maltrattamenti fisici e psicologici.
Si noti, infatti, che la resistente, a dimostrazione di quanto allegato, ha formulato un unico capitolo di prova, relativo all'episodio del 2 aprile 2022, volto a dimostrare la seguente circostanza: vero che, in seguito ad un violento litigio con il sig. nel corso del quale il medesimo aveva strattonato Pt_1
con violenza la sig.ra costei, in preda ad uno stato di agitazione psicomotoria e CP_1
convulsioni, è stata trasportata a mezzo ambulanza presso il PS dell'Ospedale di Treviglio Caravaggio e da qui dimessa dopo un colloquio psichiatrico ed essere stata trattenuta per tre ore in osservazione? (cap. 7 memoria ex art. 473 bis.17, co. 2 c.p.c. resistente).
Il signor interrogato in qualità di teste all'udienza del 11 marzo 2025 su tale capitolo Testimone_1
di prova, ha affermato: Vero, in quanto me lo ha riferito la signora (v. verbale). CP_1
Ora, com'è noto, in tema di separazione giudiziale dei coniugi il giudice non può, in particolare riguardo alla pronuncia di addebito, fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex parte actoris, per averlo appreso da uno dei contendenti, trattandosi di deposizione di per sé priva di valore anche solo indiziario, a meno che non sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da altri riscontri probatori che concorrano a confortarne l'attendibilità (Cass.
4 novembre 2014, n. 25663).
In virtù di tale principio, si ritiene di escludere l'attendibilità del teste per avere quest'ultimo riferito una circostanza appresa dalla resistente, che è tuttavia rimasta priva di riscontri oggettivi, considerato che gli ulteriori elementi acquisiti depongono in senso contrario o comunque non si rivelano sufficienti a suffragare la dichiarazione testimoniale assunta.
In tal senso, devono infatti valutarsi sia le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla signora la quale, sentita sotto il vincolo del giuramento e avvertita delle Parte_2
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti, ha negato che il figlio abbia mai aggredito la moglie;
sia il certificato di pronto soccorso prodotto dalla resistente, nel quale si fa riferimento ad uno stato di agitazione psicomotoria per diverbio col partner e a difficoltà nella relazione di coppia con frequenti episodi di conflittualità aperta anche fisica (doc. 10 resistente), senza che venisse riportato dalla donna alcun episodio specifico. Né si ritiene che i messaggi prodotti dalla resistente, da cui risulta che il marito le ha detto “vai dove cazzo vuoi l'importante è che non entri in casa mia” “adesso vai a fanculo” “tornate in Tunisia o vai a dormire altrove” “io non ti voglio” (doc.
9 resistente), possano qualificarsi come comportamenti violenti e idonei a minare la dignità e l'integrità morale della coniuge considerata la loro portata, il contesto di litigiosità nel quale si inseriscono e la loro riconducibilità ad un unico episodio.
Anche il Pubblico Ministero ha peraltro accertato l'infondatezza del reato, riconducendo la situazione nell'ambito della conflittualità familiare in considerazione degli atti d'indagine svolti e, in particolare, dell'interrogatorio dell'indagato, delle sommarie informazioni rese dalla madre di lui e dai vicini, che hanno escluso di aver mai assistito a violenze fisiche o psicologiche (si dà atto oltretutto che il procedimento penale risulta oggi archiviato, doc. 40 ricorrente).
Gli elementi in atti smentiscono anche il fatto che la signora fosse stata costretta dal marito CP_1
a vivere in una condizione di isolamento e soggezione, in quanto la circostanza – affermata dalla stessa resistente – che ella durante il matrimonio abbia frequentato un corso di alfabetizzazione raggiungendo il livello A2, che abbia preferito seguire una scuola diversa da quella scelta dal coniuge
(doc. 3 resistente) e più distante rispetto alla loro abitazione, perché maggiormente qualificata, e ancora il fatto che si sia recata nel proprio paese d'origine per un mese – a dire della stessa col consenso del marito che avrebbe anche contribuito al pagamento del biglietto aereo – e abbia potuto liberamente contattare i parenti del signor per chiedere un passaggio in aeroporto, nonché Pt_1
l'avvio del percorso di inserimento lavorativo presso AM (al di là delle ragioni specifiche che hanno precluso la sua assunzione, rimaste controverse), sono elementi che, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, non danno evidenza della condizione di isolamento denunciata dalla signora, rivelando piuttosto come la stessa abbia potuto liberamente muoversi e inserirsi nell'ambiente territoriale e sociale senza che il marito abbia agito alcuna costrizione su di lei.
Passando allora alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, si rileva che la resistente ha riferito l'inizio della relazione coniugale addirittura all'epoca del fidanzamento col marito, affermando di averne avuta contezza una volta trasferita in Italia nel mese di ottobre 2021.
I capitoli di prova formulati al fine di dimostrare tale condotta non risultano tuttavia circostanziati sotto il profilo temporale, trascurando un aspetto che si rivela essenziale per verificare l'anteriorità del tradimento rispetto al sorgere della crisi coniugale e quindi il suo nesso causale.
Del resto, il teste della resistente sentito in merito alla relazione extraconiugale Testimone_1
intessuta dal signor e ai litigi che ne scaturivano tra i coniugi (v. verbale 11.3.25), ha Pt_1
confermato le circostanze sulle quali è stato interrogato (cap. 2, 3, 4, da 7 a 10), affermando di averle apprese direttamente dalla parte istante, la quale, sentita a sua volta in sede di interrogatorio formale, ha affermato che la crisi coniugale era già in essere nel 2022, tanto è vero che i coniugi dormivano separati perché il marito chattava con l'amante (v. verbale 11.3.25), fatti invece contestati dal ricorrente (verbale 27.11.24).
Esclusa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti, in carenza di elementi volti a rafforzare la deposizione resa de relato actoris dal teste, si ritiene che se da un lato la resistente non sia riuscita a dimostrare quando è sorta la relazione tra il signor e la nuova compagna, non Pt_1 potendosene anticipare l'inizio al mese di ottobre 2021 né tantomeno ad epoca anteriore in carenza di elementi di prova, dall'altro vi è prova del tradimento quantomeno dal mese di marzo 2023, quando il ricorrente ha dichiarato alla moglie di amare un'altra donna e come dimostrano le fotografie in atti
(doc. 8, 9 resistente).
A quell'epoca, tuttavia, la crisi coniugale era oramai conclamata, come efficacemente dimostrato dal ricorrente, sul quale gravava tale onere. Nel corso dell'istruttoria, è stato infatti sentito, in qualità di teste, il signor proprietario Tes_2 dell'immobile adibito a casa coniugale, il quale ha confermato che la coppia nel periodo dicembre- gennaio 2022 litigava assiduamente provocando urla e schiamazzi anche in orario notturno e ha inoltre affermato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei condomini dello stabile, che lamentavano continui litigi tra i coniugi, questione che è stata discussa anche ad alcune assemblee condominiali (cap. 20, 21, 22 memoria ex art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. ricorrente).
Non essendovi motivo di dubitare sull'attendibilità del teste, considerata la specificità delle sue dichiarazioni e la sua estraneità agli interessi in contesa, deve ritenersi che la coppia fosse già in crisi nel periodo dicembre-gennaio 2022 e che tale condizione fosse conclamata e nota anche alla resistente quando decise di partire per la Tunisia, viaggio che, come scrive nei propri atti, era invero stato concordato tra i coniugi sia per consentirle di riabbracciare i suoi cari e sia per permettere alla coppia di trovare un momento di pausa e riflessione dopo le tensioni dei mesi precedenti (v. memoria introduttiva).
Il tradimento del marito deve dunque ritenersi privo di efficacia causale rispetto al sorgere della crisi coniugale, perché sorta anteriormente.
Di conseguenza, risultano prive di rilevanza perché successive alla crisi anche le doglianze espresse dalla moglie rispetto alla violazione dell'obbligo di coabitazione e assistenza morale e materiale, temporalmente circoscritte al momento in cui ella tornò in Italia (aprile 2023).
Il fatto che la signora una volta rientrata al domicilio, volesse recuperare la relazione col CP_1
coniuge esprime infatti un desiderio soggettivo che, alla luce del quadro probatorio descritto, da cui risulta una disgregazione dell'affectio coniugalis oramai in atto, non può valere ad escludere la crisi familiare.
La domanda di addebito viene dunque rigettata, non essendo stato provato che il dissolversi della comunione materiale e spirituale dei coniugi sia dipeso in via esclusiva dalla condotta del signor
Pt_1
Sulla domanda di mantenimento
La resistente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 500 euro mensili, affermando di versare in condizioni di indigenza, poiché priva di un'occupazione lavorativa e di un alloggio.
Il ricorrente, d'altro canto, si è opposto alla domanda, ritenendo che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento, considerata la sua piena e integra capacità lavorativa e le condizioni economiche precarie nelle quali egli stesso versa, tali da impedirgli di provvedere alle esigenze della moglie.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Vale la pena ricordare che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale,
è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. 7 gennaio 2025, n. 234).
In tale ottica, meritano di essere valutati ai fini della decisione sulla spettanza e l'entità del diritto all'assegno di mantenimento, anche la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 luglio 2024, n. 20507).
Tanto premesso, si osserva che il ricorrente ha percepito, nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile pari a € 1.395,10 (CU 2021 Eurotest), € 5.304,02 (CU 2021 Simon plast srl); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile pari a € 4.450,19 (CU 2022 Albaplast), € 1.418,26 (CU 2022
Bergamo costruzioni e montaggi) ed € 10.577,97 (CU 2022 s.d.o. srl); nell'anno di imposta 2022, un reddito imponibile pari a € 18.303,14 (CU 2023 Albaplast); attualmente versa in condizioni economiche precarie, essendo stato ammesso in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio;
in data 22.12.2022, ha contratto un finanziamento di € 789,97 per l'acquisto di uno smartphopne, con rate mensili pari a €39,49 per un totale di 20 rate (doc. 21 ricorrente), è titolare di un conto corrente acceso il 21 febbraio 2021 presso la Bper – Filiale di Verdello, con saldo alla data del 31.12.2021 di euro 5.303,65, alla data del 31.12.2022 di euro 731,37, alla data del 31.07.2023 di euro 3.218,95 (doc.
22, 23 e 24 ricorrente); attualmente, vive con la compagna ed è gravato degli oneri di mantenimento della figlia minore, nata nelle more del giudizio.
La resistente, d'altra parte, ha dichiarato di essere ancora priva di redditi e di attività lavorativa, non ha proprietà immobiliari o beni mobili registrate ed è titolare di una carta Postepay con un saldo al
23.12.2023 di euro 0,21 (doc. 5 e 7 resistente).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, questo Collegio osserva che la signora CP_1 la quale ha compiuto 30 anni nel febbraio di quest'anno, è pienamente capace di attivarsi per reperire un'occupazione e procurarsi redditi adeguati, non versando in alcuna condizione di invalidità, ancorché temporanea, né avendo dedotto problemi di salute che le impediscono di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro. Neppure lo status di cittadina straniera appare a tal fine preclusivo, atteso che la signora si è impegnata per acquisire una conoscenza della lingua italiana (doc. 3 resistente) e che, già durante la vita coniugale, aveva ricevuto un'offerta di lavoro con retribuzione mensile di 1.500 euro, come confermato dalla teste (verbale 11.3.25). Tes_3
A ciò si aggiunga che, nonostante l'assegno di mantenimento riconosciutole in via temporanea ed urgente con ordinanza del 16 febbraio 2024, in oltre due anni di giudizio non ha mostrato alcun impegno per attivarsi nel reperire un lavoro, pur risultando inverosimile che riesca a provvedere adeguatamente ai suoi bisogni senza altre entrate, considerata l'esiguità dell'emolumento (100 euro da cui andranno dedotte le tasse).
Pertanto, esaminate le condizioni economiche del signor di per sé inadeguate per far fronte Pt_1
alle obbligazioni di mantenimento della prole minorenne e della moglie, tenuto conto della breve durata del matrimonio e del periodo di tempo nel quale si è protratta la convivenza (ottobre 2021- marzo 2023), valutata l'idoneità lavorativa della signora e la sua giovane età, questo CP_1
Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente, la quale, sfruttando le proprie capacità, potrà inserirsi nel mercato del lavoro e percepire entrate idonee a garantirle uno stile di vita dignitoso, senza gravare sul coniuge.
Deve essere dunque revocato l'obbligo posto a carico del signor di provvedere al Pt_1
mantenimento della moglie, con decorrenza dalla data della decisione, restando salvi gli effetti dei provvedimenti temporanei ed urgenti per il pregresso, se già eseguiti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono integralmente a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di medio-alta complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e la i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile a RA AB (Tunisia) il 18 giugno 2021; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verdello di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, n. 19, parte II, serie C;
rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente nei confronti del marito;
rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente nei confronti del marito e per l'effetto revoca l'obbligo posto a suo carico di versare un assegno di mantenimento per la moglie a decorrere dalla data della decisione;
condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 5.000, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/10/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dalle avv.sse Erika TRIO e Parte_1 C.F._1
NA IO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , assistita e difesa dall'avv. Rocco CP_1 C.F._2
LOMBARDO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a RA AB (Tunisia) il 18 Parte_1 CP_1
giugno 2021. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione dalla moglie, Pt_1
dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza in ragione del distacco e disinteresse della resistente, la quale avrebbe altresì fatto ricorso all'uso della forza fisica, attraverso comportamenti autolesionistici (sbattendo la testa contro il muro perché il consorte non le aveva comprato il modello di telefono desiderato) e aggressioni verso il marito (graffi) durante le liti domestiche, minacciando il ricorso alle forze dell'ordine ed abbandonando in due occasioni la casa coniugale (nel mese di febbraio 2023 e nel mese di aprile 2023).
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo stato e ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito, il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento del valore di 500 euro mensili e l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, dolendosi del totale distacco emotivo e affettivo di quest'ultimo, il quale ha intrattenuto (e intrattiene tutt'ora) una relazione extraconiugale e ha assunto nei suoi confronti comportamenti umilianti, soggioganti e controllanti, relegandola al ruolo di mera collaboratrice domestica approfittando del suo stato di totale dipendenza economica e maltrattandola fisicamente e psicologicamente.
All'udienza dell'1 febbraio 2024, i coniugi, comparsi personalmente, sono stati liberamente sentiti sui fatti di causa e il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e ha deciso sulle istanze istruttorie.
L'istruzione della causa si è svolta mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e della prova testimoniale richiesta da entrambe, limitatamente ai capitoli ammessi.
Con decreto n. 30/2025, il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in sostituzione della precedente Giudice titolare della causa, già sostituita dal Giudice Onorario dott.ssa Cherubini.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, la scrivente ha dunque fissato dinanzi a sé l'udienza del 5 novembre
2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, celebrata in forma scritta.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore. Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e in sede di interrogatorio formale, dalle deposizioni testimoniali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la forte conflittualità, come emersa dagli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
La signora ha domandato in via principale l'addebito della separazione al marito, ritenuto CP_1 responsabile di aver cagionato, con la propria condotta, la fine dell'unione coniugale.
In particolare, la resistente ha imputato al coniugi di aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza materiale e morale che discendono dal matrimonio ex art. 143 c.c., consistiti: - nell'aver istaurato una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna probabilmente in essere già all'epoca del fidanzamento dei coniugi e scoperta dalla CP_2 moglie con l'avvio della convivenza (ovvero nell'ottobre 2021), senza aver mostrato mai alcuna affectio coniugalis nei suoi confronti e provocando a causa di ciò il sorgere di tensioni tra i coniugi, sfociate anche in episodi di violenza psichica e fisica, per i quali ha sporto querela (doc. 4 resistente)
e si è recata, in data 2 aprile 2022, al Pronto Soccorso in stato di agitazione psicomotoria a seguito di una lite col marito (doc. 10 resistente); - nell'averla relegata, durante la vita coniugale, al ruolo di collaboratrice domestica esponendola ad una situazione di sudditanza, isolamento e controllo, approfittando della sua condizione di straniera e delle sue difficoltà linguistiche ed economiche per impedirle di inserirsi nel mondo del lavoro, sebbene avesse ricevuto un'offerta di lavoro da AM;
- nell'aver impedito alla moglie, di rientro da un viaggio trascorso nel suo paese d'origine d'accordo col marito, di accedere alla casa coniugale, così interrompendo e impedendo il ripristinarsi della coabitazione, perché innamorato di un'altra donna (doc. 9 resistente), con la quale ha poi iniziato una convivenza e ha reso nota anche pubblicamente la relazione (doc. 8 resistente); - da ultimo, nell'averla sostanzialmente abbandonata senza prestarle la dovuta assistenza morale e materiale, pur sapendo che ella, interrotta la convivenza, si sarebbe trovata senza un'abitazione, un lavoro, un proprio reddito e con difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Il signor dal canto suo, ha domandato il rigetto della domanda, contestando i comportamenti Pt_1 che gli sono stati addebitati dalla moglie e riconducendo la fine dell'unione coniugale all'insorgere di incomprensioni caratteriali che hanno determinato accesi litigi tra i coniugi, culminati anche in atti autolesionistici della resistente o in aggressioni verbali e fisiche della stessa nei suoi confronti.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha negato di aver agito violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, dando atto dell'archiviazione per insussistenza del fatto del procedimento penale promosso nei suoi confronti a seguito della querela sporta dalla resistente (doc. 40 ricorrente); ha contestato che la ricorrente versasse in una condizione di soggezione e isolamento, com'è possibile evincere dal fatto che: - durante l'anno 2022/2023, ha partecipato al corso di alfabetizzazione presso il Centro provinciale istruzione degli adulti (CPIA) di Bergamo (doc. 7 ricorrente), conseguendo il relativo attestato (doc. 3 resistente) e prediligendo la frequentazione di tale istituto rispetto a quello di
Verdellino ove egli l'aveva iscritta perché ritenuto più qualificato (v. atto introduttivo resistente); - si
è recata per due mesi in Tunisia, dove si trova la propria famiglia e, nell'occasione, ha chiesto alla nonna del ricorrente di poterla accompagnare in aeroporto (doc. 27 ricorrente); - in occasione delle festività Natalizie del 2022, ha ricevuto in dono dal coniuge uno smartphone, come confermato in sede di audizione testimoniale dalla madre, acquistato contraendo un finanziamento ancora in essere
(doc. 21 ricorrente).
Il signor ha anche contestato che la separazione possa essere dipesa dalla relazione intessuta Pt_1
con la sua attuale compagna, difettando il nesso di causalità con la crisi coniugale, iniziata tempo prima ed esattamente nel periodo dicembre 2021-gennaio 2022, come emerso in sede testimoniale e confermato dalla richiesta di separazione inoltrata alla moglie nel mese di settembre 2022, reputando pertanto irrilevante il successivo tradimento e l'inizio della storia sentimentale con la sua attuale compagna, sorta quando la crisi tra i coniugi era oramai conclamata e la convivenza si era interrotta.
Ritiene questo Collegio che la domanda sia infondata e in quanto tale debba essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 24 maggio
2025, n. 13858; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare in caso di infedeltà, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691;
Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Così delineati in linea generale i principi di legittimità in materia di addebito, vale la pena ricordare che, in caso di violenze fisiche o anche solo morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, la
Corte Suprema ha affermato che questi comportamenti costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
30 aprile 2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 24 ottobre
2022, n. 31351).
A tal fine è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 14 gennaio 2016, n. 433). Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, per la sua gravità, è considerata una violazione talmente grave da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. 14 agosto 2015, n.
16859).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 2 settembre 2022, n. 25966; Cass. 6 agosto
2020, n. 16735; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; v. nella giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 14 marzo 2019, n. 804).
Venendo al caso di specie, si ritiene che la resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non abbia provato gli elementi posti a fondamento della propria domanda, in quanto l'istruttoria svolta non ha permesso di dimostrare né la condotta contraria ai doveri coniugali tenuta dal signor né che Pt_1
questa sia stata la causa del fallimento della convivenza, dovendo essere legittimamente pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 24 maggio 2025, n. 13858).
In particolare, si ritiene non provato che il coniuge abbia compiuto atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e che abbia costretto quest'ultima in uno stato di soggezione, isolamento e controllo, poiché la resistente ha descritto in termini oltremodo generici e fumosi le condotte in contestazione, allegando il verificarsi di episodi di violenza fisica e psicologica senza, tuttavia, offrirne una ricostruzione chiara, precisa e circostanziata, la quale non si riviene neppure nelle querele in atti (doc. 2 resistente) e negli ulteriori elementi di prova che, a ben vedere, smentiscono il quadro descritto in relazione ai dedotti maltrattamenti fisici e psicologici.
Si noti, infatti, che la resistente, a dimostrazione di quanto allegato, ha formulato un unico capitolo di prova, relativo all'episodio del 2 aprile 2022, volto a dimostrare la seguente circostanza: vero che, in seguito ad un violento litigio con il sig. nel corso del quale il medesimo aveva strattonato Pt_1
con violenza la sig.ra costei, in preda ad uno stato di agitazione psicomotoria e CP_1
convulsioni, è stata trasportata a mezzo ambulanza presso il PS dell'Ospedale di Treviglio Caravaggio e da qui dimessa dopo un colloquio psichiatrico ed essere stata trattenuta per tre ore in osservazione? (cap. 7 memoria ex art. 473 bis.17, co. 2 c.p.c. resistente).
Il signor interrogato in qualità di teste all'udienza del 11 marzo 2025 su tale capitolo Testimone_1
di prova, ha affermato: Vero, in quanto me lo ha riferito la signora (v. verbale). CP_1
Ora, com'è noto, in tema di separazione giudiziale dei coniugi il giudice non può, in particolare riguardo alla pronuncia di addebito, fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex parte actoris, per averlo appreso da uno dei contendenti, trattandosi di deposizione di per sé priva di valore anche solo indiziario, a meno che non sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da altri riscontri probatori che concorrano a confortarne l'attendibilità (Cass.
4 novembre 2014, n. 25663).
In virtù di tale principio, si ritiene di escludere l'attendibilità del teste per avere quest'ultimo riferito una circostanza appresa dalla resistente, che è tuttavia rimasta priva di riscontri oggettivi, considerato che gli ulteriori elementi acquisiti depongono in senso contrario o comunque non si rivelano sufficienti a suffragare la dichiarazione testimoniale assunta.
In tal senso, devono infatti valutarsi sia le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla signora la quale, sentita sotto il vincolo del giuramento e avvertita delle Parte_2
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti, ha negato che il figlio abbia mai aggredito la moglie;
sia il certificato di pronto soccorso prodotto dalla resistente, nel quale si fa riferimento ad uno stato di agitazione psicomotoria per diverbio col partner e a difficoltà nella relazione di coppia con frequenti episodi di conflittualità aperta anche fisica (doc. 10 resistente), senza che venisse riportato dalla donna alcun episodio specifico. Né si ritiene che i messaggi prodotti dalla resistente, da cui risulta che il marito le ha detto “vai dove cazzo vuoi l'importante è che non entri in casa mia” “adesso vai a fanculo” “tornate in Tunisia o vai a dormire altrove” “io non ti voglio” (doc.
9 resistente), possano qualificarsi come comportamenti violenti e idonei a minare la dignità e l'integrità morale della coniuge considerata la loro portata, il contesto di litigiosità nel quale si inseriscono e la loro riconducibilità ad un unico episodio.
Anche il Pubblico Ministero ha peraltro accertato l'infondatezza del reato, riconducendo la situazione nell'ambito della conflittualità familiare in considerazione degli atti d'indagine svolti e, in particolare, dell'interrogatorio dell'indagato, delle sommarie informazioni rese dalla madre di lui e dai vicini, che hanno escluso di aver mai assistito a violenze fisiche o psicologiche (si dà atto oltretutto che il procedimento penale risulta oggi archiviato, doc. 40 ricorrente).
Gli elementi in atti smentiscono anche il fatto che la signora fosse stata costretta dal marito CP_1
a vivere in una condizione di isolamento e soggezione, in quanto la circostanza – affermata dalla stessa resistente – che ella durante il matrimonio abbia frequentato un corso di alfabetizzazione raggiungendo il livello A2, che abbia preferito seguire una scuola diversa da quella scelta dal coniuge
(doc. 3 resistente) e più distante rispetto alla loro abitazione, perché maggiormente qualificata, e ancora il fatto che si sia recata nel proprio paese d'origine per un mese – a dire della stessa col consenso del marito che avrebbe anche contribuito al pagamento del biglietto aereo – e abbia potuto liberamente contattare i parenti del signor per chiedere un passaggio in aeroporto, nonché Pt_1
l'avvio del percorso di inserimento lavorativo presso AM (al di là delle ragioni specifiche che hanno precluso la sua assunzione, rimaste controverse), sono elementi che, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, non danno evidenza della condizione di isolamento denunciata dalla signora, rivelando piuttosto come la stessa abbia potuto liberamente muoversi e inserirsi nell'ambiente territoriale e sociale senza che il marito abbia agito alcuna costrizione su di lei.
Passando allora alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, si rileva che la resistente ha riferito l'inizio della relazione coniugale addirittura all'epoca del fidanzamento col marito, affermando di averne avuta contezza una volta trasferita in Italia nel mese di ottobre 2021.
I capitoli di prova formulati al fine di dimostrare tale condotta non risultano tuttavia circostanziati sotto il profilo temporale, trascurando un aspetto che si rivela essenziale per verificare l'anteriorità del tradimento rispetto al sorgere della crisi coniugale e quindi il suo nesso causale.
Del resto, il teste della resistente sentito in merito alla relazione extraconiugale Testimone_1
intessuta dal signor e ai litigi che ne scaturivano tra i coniugi (v. verbale 11.3.25), ha Pt_1
confermato le circostanze sulle quali è stato interrogato (cap. 2, 3, 4, da 7 a 10), affermando di averle apprese direttamente dalla parte istante, la quale, sentita a sua volta in sede di interrogatorio formale, ha affermato che la crisi coniugale era già in essere nel 2022, tanto è vero che i coniugi dormivano separati perché il marito chattava con l'amante (v. verbale 11.3.25), fatti invece contestati dal ricorrente (verbale 27.11.24).
Esclusa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti, in carenza di elementi volti a rafforzare la deposizione resa de relato actoris dal teste, si ritiene che se da un lato la resistente non sia riuscita a dimostrare quando è sorta la relazione tra il signor e la nuova compagna, non Pt_1 potendosene anticipare l'inizio al mese di ottobre 2021 né tantomeno ad epoca anteriore in carenza di elementi di prova, dall'altro vi è prova del tradimento quantomeno dal mese di marzo 2023, quando il ricorrente ha dichiarato alla moglie di amare un'altra donna e come dimostrano le fotografie in atti
(doc. 8, 9 resistente).
A quell'epoca, tuttavia, la crisi coniugale era oramai conclamata, come efficacemente dimostrato dal ricorrente, sul quale gravava tale onere. Nel corso dell'istruttoria, è stato infatti sentito, in qualità di teste, il signor proprietario Tes_2 dell'immobile adibito a casa coniugale, il quale ha confermato che la coppia nel periodo dicembre- gennaio 2022 litigava assiduamente provocando urla e schiamazzi anche in orario notturno e ha inoltre affermato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei condomini dello stabile, che lamentavano continui litigi tra i coniugi, questione che è stata discussa anche ad alcune assemblee condominiali (cap. 20, 21, 22 memoria ex art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. ricorrente).
Non essendovi motivo di dubitare sull'attendibilità del teste, considerata la specificità delle sue dichiarazioni e la sua estraneità agli interessi in contesa, deve ritenersi che la coppia fosse già in crisi nel periodo dicembre-gennaio 2022 e che tale condizione fosse conclamata e nota anche alla resistente quando decise di partire per la Tunisia, viaggio che, come scrive nei propri atti, era invero stato concordato tra i coniugi sia per consentirle di riabbracciare i suoi cari e sia per permettere alla coppia di trovare un momento di pausa e riflessione dopo le tensioni dei mesi precedenti (v. memoria introduttiva).
Il tradimento del marito deve dunque ritenersi privo di efficacia causale rispetto al sorgere della crisi coniugale, perché sorta anteriormente.
Di conseguenza, risultano prive di rilevanza perché successive alla crisi anche le doglianze espresse dalla moglie rispetto alla violazione dell'obbligo di coabitazione e assistenza morale e materiale, temporalmente circoscritte al momento in cui ella tornò in Italia (aprile 2023).
Il fatto che la signora una volta rientrata al domicilio, volesse recuperare la relazione col CP_1
coniuge esprime infatti un desiderio soggettivo che, alla luce del quadro probatorio descritto, da cui risulta una disgregazione dell'affectio coniugalis oramai in atto, non può valere ad escludere la crisi familiare.
La domanda di addebito viene dunque rigettata, non essendo stato provato che il dissolversi della comunione materiale e spirituale dei coniugi sia dipeso in via esclusiva dalla condotta del signor
Pt_1
Sulla domanda di mantenimento
La resistente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 500 euro mensili, affermando di versare in condizioni di indigenza, poiché priva di un'occupazione lavorativa e di un alloggio.
Il ricorrente, d'altro canto, si è opposto alla domanda, ritenendo che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento, considerata la sua piena e integra capacità lavorativa e le condizioni economiche precarie nelle quali egli stesso versa, tali da impedirgli di provvedere alle esigenze della moglie.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Vale la pena ricordare che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale,
è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. 7 gennaio 2025, n. 234).
In tale ottica, meritano di essere valutati ai fini della decisione sulla spettanza e l'entità del diritto all'assegno di mantenimento, anche la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 luglio 2024, n. 20507).
Tanto premesso, si osserva che il ricorrente ha percepito, nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile pari a € 1.395,10 (CU 2021 Eurotest), € 5.304,02 (CU 2021 Simon plast srl); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile pari a € 4.450,19 (CU 2022 Albaplast), € 1.418,26 (CU 2022
Bergamo costruzioni e montaggi) ed € 10.577,97 (CU 2022 s.d.o. srl); nell'anno di imposta 2022, un reddito imponibile pari a € 18.303,14 (CU 2023 Albaplast); attualmente versa in condizioni economiche precarie, essendo stato ammesso in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio;
in data 22.12.2022, ha contratto un finanziamento di € 789,97 per l'acquisto di uno smartphopne, con rate mensili pari a €39,49 per un totale di 20 rate (doc. 21 ricorrente), è titolare di un conto corrente acceso il 21 febbraio 2021 presso la Bper – Filiale di Verdello, con saldo alla data del 31.12.2021 di euro 5.303,65, alla data del 31.12.2022 di euro 731,37, alla data del 31.07.2023 di euro 3.218,95 (doc.
22, 23 e 24 ricorrente); attualmente, vive con la compagna ed è gravato degli oneri di mantenimento della figlia minore, nata nelle more del giudizio.
La resistente, d'altra parte, ha dichiarato di essere ancora priva di redditi e di attività lavorativa, non ha proprietà immobiliari o beni mobili registrate ed è titolare di una carta Postepay con un saldo al
23.12.2023 di euro 0,21 (doc. 5 e 7 resistente).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, questo Collegio osserva che la signora CP_1 la quale ha compiuto 30 anni nel febbraio di quest'anno, è pienamente capace di attivarsi per reperire un'occupazione e procurarsi redditi adeguati, non versando in alcuna condizione di invalidità, ancorché temporanea, né avendo dedotto problemi di salute che le impediscono di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro. Neppure lo status di cittadina straniera appare a tal fine preclusivo, atteso che la signora si è impegnata per acquisire una conoscenza della lingua italiana (doc. 3 resistente) e che, già durante la vita coniugale, aveva ricevuto un'offerta di lavoro con retribuzione mensile di 1.500 euro, come confermato dalla teste (verbale 11.3.25). Tes_3
A ciò si aggiunga che, nonostante l'assegno di mantenimento riconosciutole in via temporanea ed urgente con ordinanza del 16 febbraio 2024, in oltre due anni di giudizio non ha mostrato alcun impegno per attivarsi nel reperire un lavoro, pur risultando inverosimile che riesca a provvedere adeguatamente ai suoi bisogni senza altre entrate, considerata l'esiguità dell'emolumento (100 euro da cui andranno dedotte le tasse).
Pertanto, esaminate le condizioni economiche del signor di per sé inadeguate per far fronte Pt_1
alle obbligazioni di mantenimento della prole minorenne e della moglie, tenuto conto della breve durata del matrimonio e del periodo di tempo nel quale si è protratta la convivenza (ottobre 2021- marzo 2023), valutata l'idoneità lavorativa della signora e la sua giovane età, questo CP_1
Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente, la quale, sfruttando le proprie capacità, potrà inserirsi nel mercato del lavoro e percepire entrate idonee a garantirle uno stile di vita dignitoso, senza gravare sul coniuge.
Deve essere dunque revocato l'obbligo posto a carico del signor di provvedere al Pt_1
mantenimento della moglie, con decorrenza dalla data della decisione, restando salvi gli effetti dei provvedimenti temporanei ed urgenti per il pregresso, se già eseguiti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono integralmente a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di medio-alta complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e la i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile a RA AB (Tunisia) il 18 giugno 2021; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verdello di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, n. 19, parte II, serie C;
rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente nei confronti del marito;
rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente nei confronti del marito e per l'effetto revoca l'obbligo posto a suo carico di versare un assegno di mantenimento per la moglie a decorrere dalla data della decisione;
condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 5.000, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo