Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4354
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Massime1

Ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Commentario1

  • 1Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4354
Data del deposito : 29 aprile 1999

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