Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
Ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ZI RA, LE OR, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell'avvocato GIANLU GASPERINI, che li difende unitamente all'avvocato DOMENICO MUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZU LU, NE IA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GENOVESE, difesi dall'avvocato RA DI PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2/96 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 11/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato MUSTO Domenico, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GENOVESE Rosalba, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Isernia, adito dai coniugi di AZ CE e EL NZ (i quali lamentavano che i confinanti coniugi EN LU e LL LI con costruzioni abusive avevano occupato una larga zona del cortile comune (part. 235), in Contrada Chiusa D'Ambrosio in Cantalupo del Sannio, sul quale peraltro depositavano normalmente attrezzi agricoli, senza curare l'igiene delle stalle prospicienti sullo stesso cortile comune), con sentenza del 4 marzo 1988, in parziale accoglimento della domanda, condannava i coniugi EN - LL a demolire il capannone - depositato, antistante alla loro fabbrica, e il piccolo pollaio ad essa retrostante, nonché ad astenersi dal deposito prolungato degli attrezzi in modo da impedire il pari uso degli altri condomini, con i danni da liquidarsi in separata sede.
Su gravame principale dei coniugi EN - LL e su quello incidentale dei coniugi Di AZ - EL (i quali lamentavano che gli appellanti principali non erano stati condannati a demolire anche le altre fabbriche abusivamente erette sul suolo comune), la Corte di appello di Campobasso con sentenza dell'11 gennaio 1996, in riforma della precedente decisione, respingeva la domanda dei coniugi Di AZ - EL, concernente la occupazione del cortile con attrezzi vari e il risarcimento del danno;
respingeva la domanda degli stessi coniugi, concernente la demolizione del recinto - pollaio e annullava la restante parte della sentenza impugnata, concernente la domanda dei coniugi indicati, relativa alla demolizione delle fabbriche erette dai coniugi EN - LL.
Osservava la corte molisana che, in punto di deposito di attrezzi e di installazione del pollaio, dalla relazione tecnica svolta in secondo grado era risultato che il pollaio e relativo letame insisteva su suolo comunale e che non era risultato il deposito di attrezzi sul cortile comune. Quanto alla domanda di demolizione delle fabbriche sul cortile comune, poiché questo era risultato appartenere, oltre ai litiganti, a ER IN, CE CE PA e AF LF, che non erano stati presenti nel giudizio di primo grado come litisconsorti necessari, rimetteva la causa al tribunale di Isernia, per l'integrazione del contraddittorio (art. 102 cod. proc. civ.). La stessa sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione dai coniugi Di AZ - EL, affidato a tre motivi: 1) con il primo, denunciando vizio di travisamento dei fatti e omessa e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), deducono che la corte ha erroneamente privilegiato la seconda consulenza tecnica in appello, perché quella svolta in primo grado aveva accertato i depositi di legna, letame e materiale vario sul cortile;
2) con il secondo, denunciando violazione degli art. 934 e 1102 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), deducono che la corte territoriale ha erroneamente fatto discendere da una presunta comunione delle fabbriche sul cortile con altri soggetti l'esigenza di integrare il contraddittorio, dal momento che i coniugi EN - EL con le fabbriche abusive hanno soltanto destinato ad uso esclusivo una porzione notevole del cortile comune, senza che le stesse fabbriche fossero cadute in comunione con altri soggetti;
3) con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art.354 cod. proc. civ., deducono che la corte territoriale ha pur disposto una seconda perizia per accertare se le fabbriche erano state realizzate su suolo comune (quindi, presupponendo la regolarità del contraddittorio) ed ha erroneamente escluso la legittimazione di essi ricorrenti, in quanto agiscono per la tutela di un bene comune, che è costituito dal cortile.
Resistono i coniugi EN - LL con controricorso, illustrato da memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il primo motivo del gravame non merita accoglimento.
La corte molisana ha accertato in fatto che il pollaio e il letame non insistono (come pretendono i ricorrenti) sul cortile comune, ma bensì su suolo comunale, senza ledere alcun diritto degli stessi ricorrenti.
L'accertamento sul punto risulta fondato su accertamenti eseguiti in loco (anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio) ed è congruamente motivato, per cui non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Diverso discorso deve essere fatto, relativamente al secondo e terzo motivo del ricorso (che, per essere connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente).
La corte territoriale ha negato la legittimazione degli attori Di AZ - EL (attuali ricorrenti), in punto di abbattimento dei manufatti realizzati dai controricorrenti sul cortile comune, sul rilievo che tali immobili, per essere stati eretti su suolo comune, sono diventati di proprietà comune anche agli altri comproprietari dello stesso cortile per diritto di accessione (art. 934 cod. civ.), non presenti nel giudizio ma litisconsorzi necessari (art. 102 cod. proc. civ.). Per cui ha ordinato, sul punto, l'integrazione del contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice (cioè, al tribunale di Isernia).
Ciò posto, osserva la Corte che nel caso la corte territoriale non avrebbe dovuto fare applicazione dei principi in materia di accessione (superficies solo cedit), ma bensì dei principi desumibili dalla disciplina delle cose comuni e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ. (trattandosi di costruzioni su cortile comune).
È infatti, giurisprudenza costante (da cui la Corte non ha seri motivi per discostarsi), secondo cui, in casi del genere (come quello che ne occupa), ogni titolare del diritto di comproprietà sulla cosa comune (il cortile) è legittimato ad agire per la tutela del diritto stesso, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcun ipotesi di litisconsorzio necessario (tra le altre, Cass. 10 maggio 1996 n. 4388; Cass. 22 dicembre 1995 n. 13064). Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva l'aspetto, messo in evidenza dalla sentenza impugnata, secondo cui la necessità di integrare il contraddittorio si desumerebbe dal fatto che si tratta di ordine di abbattimento della costruzione (che spetterebbe a tutti i comproprietari del cortile), perché, secondo la costante giurisprudenza, il comproprietario che agisce da solo (ed è legittimato), agisce per ciò stesso anche per mandato tacito degli altri contitolari. Perciò, presenza (almeno nel senso indicato) nel processo degli altri comproprietari, per i quali non si può profilare, nel contempo, anche una legittimazione passiva, in ordine alla condanna all'abbattimento dell'opera su cortile comune. Ogni soggetto, in relazione al rapporto dedotto in giudizio, non può avere una legittimazione ambivalente (attiva e passiva, nello stesso tempo).
Ne deriva che la causa può essere decisa, senza la presenza in giudizio degli altri comproprietari del cortile in questione. La sentenza impugnata va, pertanto, sul punto cassata con rinvio alla stessa corte molisana (trattandosi di errore in procedendo) (Cass. 19 dicembre 1991 n. 13714), che si uniformerà ai principi, innanzi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità (art. 383 e 384 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso e, in accoglimento dei motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999