CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
EO ON, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3012/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Donati - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso del signor Resistente_1 (condannando AdER al pagamento delle spese di lite per euro 200, oltre oneri accessori) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024771509/000 e le sottostanti cartelle di pagamento nn.
09720130222409519000, 09720150080316603000 e 09720160105028504000, per il mancato pagamento della somma complessiva di euro 419,00 dovuta a titolo di omessi versamenti di tasse automobilistiche di competenza della Regione Lazio per gli anni 2010, 2012 e 2013, in base alla considerazione secondo cui il debito tributario connesso alle succitate cartelle, attinenti a bollo auto, era da ritenersi prescritto in base agli atti di causa.
Impugna la sentenza l'AdER, secondo la quale Il credito relativo alle suddette cartelle non è prescritto in quanto in data 25/09/2014 venne notificato al portiere dello stabile presso cui risiedeva il contribuente
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09780201400058208000. Inoltre, il contribuente, in data
30/06/2016 – identificativo 580064, venne ammesso alla rateizzazione di una serie di cartelle, tra le quali anche quelle per cui oggi è opposizione. Sul punto si aggiunge anche l'operatività della prescrizione
Covid-19. Invero, con il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 34/2020, il D.L. n. 104/2020 e il D.L. n. 129/2020, infatti, sono stati sospesi gli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2020 e, ex art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione, termine prorogato con D.L. n. 7 del 2021 al 28 febbraio 2021, con D.L. n. 41/2021 al 30.4.2021, con D.L. sostegni bis al 30.6.2021 e con D.L. n. 99/2021 al 31.8.2021; di conseguenza, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto stante tale sospensione, il credito sotteso alle cartelle non è prescritto. Si chiede quindi l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Controdeduce il contribuente , eccependo:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER EVIDENTE
VIOLAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 546/1992; 2. MANIFESTA INFONDATEZZA
DELLE ECCEZIONI AVVERSARIE. INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE PER IL
RECUPERO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI ANNI 2010, 2012 E 2013 RAPPRESENTATE
NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 09720130222409519000, 09720150080316603000 E
09720160105028504000, CON CONSEGUENTE NULLITÀ E/O L'ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLE
MEDESIME E DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720229024771509/000.. Chiede l'interessato anche la condanna dell'AdER alle ulteriori spese ex art. 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche alla luce della documentazione in atti, prodotta (legittimamente) dall'AdER, relativa alla relata di notifica di asserito Preavviso di Fermo Amministrativo (di cui non si produce, peraltro, copia conforme), notificato al contribuente in data 25.9.2014; anche a voler considerare come veritiera la istanza di accesso alla procedura di rottamazione ter (per la quale vi è prova documentale della sola accettazione da parte dell'AdER, ma non della relativa istanza, pur espressamente richiesta dalla CGT romana all'ufficio e da questo non esibita all'udienza successiva), da considerarsi quale riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione (datata 30.6.2016), non risulta alcun ulteriore valido documento ai fini della interruzione della relativa prescrizione triennale;
ne deriva, come condivisibilmente ricordato dalla sentenza impugnata, che “Pur volendo considerare valida la presentazione dell'istanza di rateizzazione, il Sig. Resistente_1 non ha mai dato seguito alla predetta istanza, sicché la prescrizione del credito - per decorso del termine triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 - sarebbe comunque maturata in data
30.05.2019 o 30.06.2019 o quantomeno il 31.12.2019 (poiché, come detto, l'istanza è stata presentata ed accolta rispettivamente in data 30.05.2016 e 30.06.2016 quindi ben prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta n. 09720229024771509/000 avvenuta in data 29.07.2022. Non perspicuo si appalesa il richiamo alla normativa emergenziale di cui al .L. n. 18/2020, il D.L. n. 34/2020, il
D.L. n. 104/2020 e il D.L. n. 129/2020, che può applicarsi a tutti gli atti in scadenza al 2020, ma non già a quelli che (come nel caso che qui rileva), alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale, avevano già consumato il periodo di prescrizione o/e decadenziale, non potendo avere tali disposizioni una così ampia efficacia retroattiva, trattandosi di rapporti definitivamente esauriti.
Non sussistono gli elementi per la condanna dell'AdER alle spese (ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla soccombenza) di cui all'art. 96, non essendosi evidenziati elementi probatori validi ai fini della applicazione di tale disposizione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 463,00, oltre accessori.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
EO ON, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3012/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Donati - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024771509000 TASSA AUTO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso del signor Resistente_1 (condannando AdER al pagamento delle spese di lite per euro 200, oltre oneri accessori) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024771509/000 e le sottostanti cartelle di pagamento nn.
09720130222409519000, 09720150080316603000 e 09720160105028504000, per il mancato pagamento della somma complessiva di euro 419,00 dovuta a titolo di omessi versamenti di tasse automobilistiche di competenza della Regione Lazio per gli anni 2010, 2012 e 2013, in base alla considerazione secondo cui il debito tributario connesso alle succitate cartelle, attinenti a bollo auto, era da ritenersi prescritto in base agli atti di causa.
Impugna la sentenza l'AdER, secondo la quale Il credito relativo alle suddette cartelle non è prescritto in quanto in data 25/09/2014 venne notificato al portiere dello stabile presso cui risiedeva il contribuente
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09780201400058208000. Inoltre, il contribuente, in data
30/06/2016 – identificativo 580064, venne ammesso alla rateizzazione di una serie di cartelle, tra le quali anche quelle per cui oggi è opposizione. Sul punto si aggiunge anche l'operatività della prescrizione
Covid-19. Invero, con il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 34/2020, il D.L. n. 104/2020 e il D.L. n. 129/2020, infatti, sono stati sospesi gli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2020 e, ex art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione, termine prorogato con D.L. n. 7 del 2021 al 28 febbraio 2021, con D.L. n. 41/2021 al 30.4.2021, con D.L. sostegni bis al 30.6.2021 e con D.L. n. 99/2021 al 31.8.2021; di conseguenza, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto stante tale sospensione, il credito sotteso alle cartelle non è prescritto. Si chiede quindi l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Controdeduce il contribuente , eccependo:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER EVIDENTE
VIOLAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 546/1992; 2. MANIFESTA INFONDATEZZA
DELLE ECCEZIONI AVVERSARIE. INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE PER IL
RECUPERO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI ANNI 2010, 2012 E 2013 RAPPRESENTATE
NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 09720130222409519000, 09720150080316603000 E
09720160105028504000, CON CONSEGUENTE NULLITÀ E/O L'ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLE
MEDESIME E DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720229024771509/000.. Chiede l'interessato anche la condanna dell'AdER alle ulteriori spese ex art. 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche alla luce della documentazione in atti, prodotta (legittimamente) dall'AdER, relativa alla relata di notifica di asserito Preavviso di Fermo Amministrativo (di cui non si produce, peraltro, copia conforme), notificato al contribuente in data 25.9.2014; anche a voler considerare come veritiera la istanza di accesso alla procedura di rottamazione ter (per la quale vi è prova documentale della sola accettazione da parte dell'AdER, ma non della relativa istanza, pur espressamente richiesta dalla CGT romana all'ufficio e da questo non esibita all'udienza successiva), da considerarsi quale riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione (datata 30.6.2016), non risulta alcun ulteriore valido documento ai fini della interruzione della relativa prescrizione triennale;
ne deriva, come condivisibilmente ricordato dalla sentenza impugnata, che “Pur volendo considerare valida la presentazione dell'istanza di rateizzazione, il Sig. Resistente_1 non ha mai dato seguito alla predetta istanza, sicché la prescrizione del credito - per decorso del termine triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 - sarebbe comunque maturata in data
30.05.2019 o 30.06.2019 o quantomeno il 31.12.2019 (poiché, come detto, l'istanza è stata presentata ed accolta rispettivamente in data 30.05.2016 e 30.06.2016 quindi ben prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta n. 09720229024771509/000 avvenuta in data 29.07.2022. Non perspicuo si appalesa il richiamo alla normativa emergenziale di cui al .L. n. 18/2020, il D.L. n. 34/2020, il
D.L. n. 104/2020 e il D.L. n. 129/2020, che può applicarsi a tutti gli atti in scadenza al 2020, ma non già a quelli che (come nel caso che qui rileva), alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale, avevano già consumato il periodo di prescrizione o/e decadenziale, non potendo avere tali disposizioni una così ampia efficacia retroattiva, trattandosi di rapporti definitivamente esauriti.
Non sussistono gli elementi per la condanna dell'AdER alle spese (ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla soccombenza) di cui all'art. 96, non essendosi evidenziati elementi probatori validi ai fini della applicazione di tale disposizione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 463,00, oltre accessori.