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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/07/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 01.09.2023 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: e , nata a [...] il [...] ed C.F._1 Parte_2 ivi residente in [...] C.F.: n.q. di eredi di , C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Castel di Lucio il 7.10.2020. Entrambe elettivamente domiciliate in Castel di Lucio, via S. Antonio, n. 69, presso lo studio dell'Avv. Paola Lucia Salomone, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-RICORRENTI-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
All'udienza dell'01.09.2023 il procuratore delle ricorrenti precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1603/2019 depositato in Cancelleria in data 8.06.2019 la ricorrente de cuius
[...]
, adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi Persona_1
n° 18 dell'11.02.1980 e n° 508 del 21.11.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. Persona_2
La TU non riconosceva il requisito sanitario per la concessione con Omologa dell'Indennità di accompagnamento.
Veniva proposto dissenso ed iscritto a ruolo il ricorso post-atp dove si costituivano gli eredi.
Espletata la C.T.U., all'udienza del 01.09.2023 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Diritto. L'art. 31 comma 2, del DL 6 luglio n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111 ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità civile disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222
l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del medesimo DL. la disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'Istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” previsto dall'art. 696 bis, le cui disposizioni, ove compatibili, sono espressamente dichiarate applicabili. La scelta di politica legislativa si fonda sulla constatazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico legale effettuato tramite TU. Di qui l'opportunità di precostituire la prova del requisito sanitario al di fuori e prima del successivo eventuale giudizio di merito. Nell'intento del legislatore, dunque, l'accertamento tecnico preventivo dovrebbe costituire una più rapida risposta alle istanze dei cittadini in una materia, quella della invalidità, tutelata costituzionalmente. Quindi stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 445 bis l'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto davanti al Tribunale del Lavoro nel cui circondario risiede l'attore. Al seguito del deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del TU eventualmente nominato con lo stesso decreto, assegnando termine a parte ricorrente ai fini della notifica. Si ritiene che l'istanza non debba contenere la mera richiesta dell'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, con riferimento alle prestazioni che si intendono domandare nell'eventuale giudizio. Invero, la giurisprudenza maggioritaria, pronunciandosi sull'istituto previsto dall'art. 696 bis, ha escluso che possa accedersi ad una generalizzata ammissibilità della richiesta TU preventiva;
ciò significherebbe aprire la strada a “consulenze tecniche esplorative a largo raggio, sia in relazione all'oggetto ed alle parti coinvolte, assolutamente in contrasto con i principi ispiratori della riforma (Tribunale di Milano sez. X civ., 13 aprile 2011). La medesima giurisprudenza ha ritenuto che il collegamento funzionale e la strumentalità della TU preventiva con il successivo eventuale giudizio di merito, postula che, il Giudice ne valuti l'ammissibilità e la rilevanza in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possono rendere di fatto inutile l'accertamento da effettuare. (Tribunale di Palmi sentenza 25.01.2011).
Per l'espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali. In particolare, il TU provvederà ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. Norme particolari sono state introdotte, anch'esse dal D.L. 98/2011 per consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai CTP della parte ricorrente e dei medici dell' Il comma 6 bis dell'art. 10 D.L. 203/2005 prevede invero che il TU provvede ad inviare, entro CP_2
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' competente o a un suo delegato. Il medesimo comma 6 bis CP_2 prevede che il medico dell'Istituto possa partecipare alle operazioni peritali anche senza la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 201 c.p.c.
Esito del procedimento: il 4° comma prevede che, al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissi un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime debbono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Se non vi sono contestazioni il Giudice, se non intende procedere al rinnovo delle operazioni peritali per gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. omologa il requisito sanitario e provvede sulle spese. Se vi sono contestazioni, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si apre il giudizio di merito: ricorso ordinario: rito lavoro ai quali si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. Preliminarmente, si premette che, il procedimento per la concessione della prestazione economica richiesta, prevede una fase amministrativa innanzi le Commissioni Mediche I.N.P.S. ed una eventuale fase giudiziaria.
Rilevata la complessità della materia, la totale assenza degli argomenti trattati nel presente fascicolo, sia in giurisprudenza, che in dottrina giuridica, il presente giudicante ritiene necessario procedere ad una completa ed esauriente disamina di tutti i certificati medici e delle TU agli atti di causa.
Fase amministrativa: presentazione della domanda amministrativa, con annesso certificato medico, tramite un Patronato abilitato, alla Commissione Medica ai sensi di legge. CP_2
Orbene, nel caso de quo, abbiamo un certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dove nella prima pagina non vi è nessuna anamnesi e nessuna obiettività, ma solo la diagnosi: disturbo depressivo maggiore abituale episodi depressivi gravi cronici disturbo di somatizzazione e di conversione psicosi n.s. con disturbo grave della personalità. Nella seconda pagina: nessun codice, nessuna ulteriore specificazione patologia e nessuna terapia. Terza pagina: solo sbarrate le prestazioni richieste. Quarta pagina: la firma del certificante.
Il suddetto certificato n. 2018AE84419 viene allegato alla domanda amministrativa n.3930784110841.
Segue verbale della Commissione I.N.P.S. Data della domanda 20.06.2018 Data visita: 04.12.2018 e data definizione 04.12.2018. Tipo di accertamento: aggravamento. Tipo domanda: invalidità civile.
Anamnesi: già invalida civile al 100% disturbo depressivo maggiore abituale con episodi depressivi gravi disturbo di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in atto pratica terapia con ariprazolo, rivotril, quietapina, akineton EEG 14.2.2018 Attività cerebrale nella norma.
Esame obiettivo: costituzione obesa parzialmente edentula. Curata nell'aspetto discretamente collaborante instabilità emotiva tendenza al discontrollo emotivo, facies depressa.
Documentazione sanitaria: Numerosi certificazioni psichiatriche con prescrizioni aggiornate al 3.11.2018-
EEG 14.02.2018 Attività cerebrale nella norma.
Diagnosi: disturbo depressivo maggiore con disturbi di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento continuo. Obesità.
La Commissione Medica riconosce l'interessato: invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. 100% art. 2 e 12 L.118/1971.
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità.
Art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102-art. 18 comma 22 Legge 15 luglio 2011 n. 111
Viene proposto ricorso giudiziario ed iscritto a ruolo il procedimento atp RG. n. 1603/2019. Segue dissenso e ricorso post-atp.
Viene nominato TU il dott. nel procedimento atp rg. n. 1603/2019 e nel procedimento Persona_2 post-atp rg. n. 2992/2020 TU il dott. . Persona_3
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L'attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.
61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti
(giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura;
in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass.
n. 17757 del 07.08.2014. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.)
Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità.
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”.
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La
Giurisdizione, in uno stato di diritto conforme alla Nostra Costituzione, deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, nel caso de quo, il TU testualmente scrive: “Con Ordinanza del Tribunale di Patti- Persona_2
Sez. Lavoro, il sottoscritto Dr. , è stato nominato Consulente Tecnico Persona_2 Controparte_3
d'Ufficio nella causa civile vertente tra rappresentata e difesa dall' Avv. Persona_1 CP_ Salamone Paola e L' al fine di accertare se alla ricorrente compete il riconoscimento della Indennità dell'Accompagnatore a causa delle patologie denunciate all'atto di presentazione della domanda o sopraggiunte durante l'iter amministrativo.
Pervenuto in possesso dei fascicoli, dopo aver effettuato il giuramento di rito in data 12/2/2020 il sottoscritto ha iniziato le procedure medico- legali, invitando la ricorrente a visita medica, insieme ai rappresentanti delle parti, c/o il suo studio, sito in Patti, Via Nicolò Gatto Ceraolo 51 in data 12/6/2020.
DAI FASCICOLI DELLA CAUSA
CP_ La sig.ra in data 20.6.2018 ha presentato domanda c/o l' per essere Persona_1 sottoposta a visita medica al fine di ottenere il riconoscimento dell'Indennità dell'Accompagnatore. Non avendo ottenuto da parte dell'Ente Previdenziale il riscontro richiesto, ricorre, patrocinata dal proprio legale l'Avvocato Salamone, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti per ottenere il riconoscimento dell'Indennità dell'Accompagnatore.
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Durante n° 31 riconosciuta con C.I. rilasciata dal comune di Castel di Lucio il 1/7/2013. NumeroD_1
ANAMNESI Sofferente dall'età di 4 mesi di Sindrome di West e curata al Policlinico di Messina da vari specialisti fino ad alcuni mesi addietro. Esordio psicopatologico all'età di 15 anni con comparsa di ansia con conversione somatica. Con il passare degli anni tale sintomatologia si è aggravata tanto da richiedere diversi ricoveri in ambiente psichiatrico. E' Attualmente è in cura con il dott. Riferisce delle crisi Per_4 giornaliere con cadute a terra nonostante le cure praticate. Più volte ricoverata in DSM di S.GA-Mistretta ed in altri distretti sanitari.
Assume attualmente Topamax 100, Talet 600mg (1 c x 3), rivotril, deltacortene, melatorina, relaxit, loranzepam, omeprazen.
ESAME OBIETTIVO GENERALE Condizioni generali mediocri, colorito roseo- pallido, masse muscolari ipotoniche trofiche, buono lo stato di idratazione tessutale. Atteggiamento apatico ed ansioso, collaborante alla visita. Sensorio vigile e orientato. Deambulazione autonoma. Apparato osteoarticolare: dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose dei corpi vertebrali cervicali e lombo sacrali. I movimenti del rachide risultano nei limiti della norma. Non si evidenziano deformità articolari e la deambulazione avviene in modo autonomo, pure autonomi sono i passaggi posturali. Apparato cardiovascolare: toni cardiaci ritmici, pause libere, non turgore delle giugulari né' segni di stasi ed edemi pretibiali. P A 130/70. Apparato respiratorio: emitoraci normoespansibili, FVT normo-trasmesso, suono chiaro polmonare, MV fisiologico. Esame psichico: collaborante alla visita, vigile e parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, atteggiamento nevrotico con stato ansioso depressivo. Non si rilevano ulteriori dati patologici a carico degli altri organi ed apparati esaminati.
ACCERTAMENTI PRESENTI AGLI ATTI Visita Neurologica del 4/4/2011 Distretto Sanitario di Mistretta:
Epilessia di tipo parziale farmaco resistente in paziente ansiosa. EEG del 5/5/2011 Policlinico Messina
Certificati di prescrizione farmacologica del DSM S.GA-Mistretta del 26/7,26/8 ,1/9 del 2018 e del 9/2,
18/3 e 10/10 del 2019. Certificato DSM del 22/3 e 20/6/2013 S. GA MI: epilessia associata a crisi di natura psicogena. Visita neurologica del 4/3/2019 ASP ME: Epilessia parziale farmaco resistente in paziente con disturbo depressivo cronico. Relazione di Dimissione cc n° 07/16 P.O. Milazzo del 28/1/2016: disturbo di personalità Borderline. Certificato DSM del 2/10/2015: psicosi, disturbo di conversione e di personalità in soggetto con epilessia. Relazione Dimissione del 19/11/2016: Disturbo Depressivo Maggiore moderato grave, psicosi. Prescrizione farmacologica del 8/2/2020 S. GA -Mistretta. EEG del 14/2/2018 Policlinico
Messina: è stata registrata una crisi durante l'esame, crisi di chiara natura psicogena. Visita Neurologica del
4/3/2019 Poliambulatorio di Mistretta Dott Ferraloro: epilessia parziale farmaco resistente in paz con disturbo ansioso-depressivo cronico. Prescrizione farmacologica dott. el 13/5/2020: tolep, Per_4 topamax, rivotril, melatorina.
DIAGNOSI: Psicosi con crisi simil epilettiche in paziente con disturbo depressivo maggiore. Sovrappeso.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Il mandato conferitomi dal Giudice è quello di verificare se le patologie riscontrate nella ricorrente siano tali da determinare una incapacità allo svolgimento degli atti quotidiani della vita in modo autonomo e quindi se compete il riconoscimento dell'indennità dell'Accompagnatore e di escludere eventuale documentazione che non presenti i requisiti medico-legali. La ricorrente è stata riconosciuta invalida dalla Commissione
Medica al 100% in data 4/12/2018 con la diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore con disturbo di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento farmacologico. Valutata la paziente e l'innumerevole documentazione specialistica presente agli atti, pur riconoscendo che in qualche caso la documentazione era priva di validità medico legale in quanto carente del numero di cartella clinica,
e di cui non si è tenuto conto nella ctu, si può ritenere a conclusione della disamina del caso che la ricorrente è affetta da alcuni anni da disturbi psicotici con manifestazioni simil epilettiche con associati disturbi della personalità e disturbo depressivo maggiore medio grave. La patologia della ricorrente seppur CP_ di notevole entità, infatti è stata riconosciuta invalida al 100% dalla Commissione Medica dell non determina, a mio parere, un impedimento permanente allo svolgimento in modo autonomo degli atti quotidiani della vita.
CONCLUSIONI Per le considerazioni di cui sopra si conclude che alla ricorrente Persona_1 CP_ si conferma il 100% di invalidità già riconosciuto dall ma NON COMPETE l'INDENNITA' dell'ACCOMPAGNATORE.”
La suddetta relazione tecnica viene depositata in data 26 luglio 2020. Viene proposto dissenso ed iscritto a ruolo il ricorso post-atp.
La ricorrente viene a mancare in data 7.10.2020 e si costituiscono gli eredi Persona_1 odierni ricorrenti.
Viene nominato TU il dott. , il quale effettua la perizia sugli atti. Persona_3
Si riporta integralmente l'elaborato peritale del post-atp a firma dello stesso: “INDAGINI SULLA PERIZIANDA
GENERALITA' Cognome e nome: Nata a: Mistretta il 18/07/1979 - deceduta il: Persona_1
07/10/2020. RELAZIONE CLINICA Le notizie anamnestiche sono state estrapolate dalla documentazione sanitaria allegata ai fascicoli. ANAMNESI FAMILIARE, FISIOLOGICA, PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA
Genitori non consanguinei, entrambi deceduti. Sviluppo somatico regolare. Ha frequentato le Scuole dell'Obbligo. Separata. ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA Da quanto riportato dalla documentazione sanitaria, la Ricorrente, prima del decesso, era affetta da disturbi della sfera psichica inizialmente diagnosticati come: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di conversione, disturbo di
Personalità, Psicosi. Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo. DOCUMENTAZIONE
SANITARIA (agli atti)
DIAGNOSI: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di conversione, disturbo di
Personalità, Psicosi, Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo.
CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si evince come la SI.ra , all'epoca della Persona_1 domanda amministrativa, presentasse un quadro clinico sufficientemente compromesso da diverse patologie, a carattere invalidante, in parte emandabili, le quali devono essere valutate sulla base del riscontro oggettivo (esami strumentali) e sulla base dei dati clinici riportati sulla cartella clinica, alla luce della richiesta della Ricorrente (indennità di accompagnamento).
Valutazione complessiva: SI.ra ( era un soggetto affetto da infermità Persona_1 Per_5 tali da determinare una condizione di invalidità permanente pari al 100% senza necessità di assistenza continua, in quanto soggetto in grado di svolgere, autonomamente, gli atti della vita quotidiana. Le minorazioni plurime documentate riducevano l'autonomia personale in modo globale, assumendo connotazione di gravità nel pieno rispetto di quanto previsto dall' art. 3 comma 3 della legge 104/92
Pertanto, NON compete la prestazione richiesta.
CHIARIMENTI TU: Presa visione delle note di parte Ricorrente, depositate telematicamente in data 07-07-
2023, con allegate la documentazione relativa alla patologia epilettica della sig.ra e cmq Persona_1 facente parte del fascicolo cartaceo in possesso del TU, si precisa quanto segue: Preso atto della documentazione depositata, oggetto di attenta lettura da parte del sottoscritto Consulente, rapportata alle evidenze cliniche della patologia, descritte nei testi di Neurologia e Neuro-psichiatria (aa. Fazio – Loebb –
Neurologia clinica ed. UTET), considerata la natura incerta delle crisi (vedi tracciato EEG del 14- 02-2018:
...crisi di natura psicogena) supportato da certificato specialistico del 19-07-2010: ...crisi dimostrative.. pseudo crisi, considerata anche empiricamente una forma di epilessia a carico della Ricorrente, trattasi comunque di forma lieve, sensibile alla terapia farmacologica somministrata.
Per tale motivo, il sottoscritto TU conferma le proprie conclusioni peritali.”
Patti, 12.07.2023. Preliminarmente, si premette, che è' compito del Giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc, valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg. secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “Come costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ. n.
23132 del 12.11.2015.)
Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.)
“L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015.
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione.
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche.
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? Requisito essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, per la concessione delle prestazioni economiche richieste.
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'Ufficio dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? Quando noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come Magistrati che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti.
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti. La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.”
Nel caso de quo, abbiamo: 1) il certificato medico psichiatrico datato 23.02.2013.
Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Direttore di
Dipartimento Dr. . Modulo Dipartimentale “ ” Responsabile Persona_6 Controparte_4 CP_5
Dott. . Prot. n. 64/2013 del 23/02/2013 Su richiesta del medico di base o Controparte_6 della medicina legale e fiscale per fini consentiti dalla legge si attesta che: Nome e cognome della ricorrente. Lo stesso è in osservazione dal 2010 Per lo stesso/a è stata formulata la diagnosi di: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo di grado moderato cronico;
disturbo di somatizzazione;
disturbo di personalità N.S.
Note Pz con diagnosi di: epilessia generalizzata associata a crisi psicogena (certif.
1.3.2012 VOC Neurologia
Policlin. ME); Epilessia parziale complessa farmaco-resistente. (Cert. 4/4/11 Neurologico ASP Distretto
Mistretta Poliambulatorio).
Si rilascia in data 23/2/13 Il dirigente medico , che controfirma come dirigente di Struttura Persona_7
Complessa.
2) il certificato medico psichiatrico datato 20/6/2013
Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Direttore di
Dipartimento Dr. . Modulo Dipartimentale “ ” Responsabile Persona_6 Controparte_4 CP_5
Dott. . Prot. n. 198/2013 del 20/06/2013 Su richiesta del medico di base o Controparte_6 della medicina legale e fiscale per fini consentiti dalla legge si attesta che: Nome e cognome della ricorrente. Lo stesso è in osservazione dal 2010 Per lo stesso è stata formulata la diagnosi di: Psicosi affettiva SAI. Disturbo di conversione, Disturbo di personalità NAS.
Note diagnosi di: epilessia generalizzata associata a crisi di natura psicogena (certif.
1.3.2012 VOC
Neurologia. Pol. ME); Epilessia parziale complessa farmaco-resistente. (Cert. 4/4/11 Neurologo ASP
Distretto Mistretta Poliambulatorio).
Si rilascia in data 20/6/2013 Il dirigente medico , che controfirma come dirigente di Persona_8
Struttura Complessa.
Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei Tribunali di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la Costituzione o meglio la si dovrebbe fare.
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.
Seconda tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile.
Nel caso de quo, della suddetta tipologia, abbiamo: 1) il certificato psichiatrico datato 02.10.2015 e registrato il 02.10.2015 Prot. n. 1151. [... Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Modulo Dip. Salute Mentale “
” Dirigente Struttura Complessa Dr. . CP_5 Controparte_7 CP_8
Le generalità dell'assistita ed un numero di cartella clinica: 9296. Data prima visita 25.07.14 data ultima visita 02.10.2015.
Sintesi anamnestica: Esordio psicopatologico all'età di 15 anni circa per comparsa di ansia con conversione somatica. Via via tale quadro si aggravò rendendo necessari diversi ricoveri in ambiente psichiatrico. Alle dimissioni la diagnosi è stata: “Psicosi affettiva SAI”, “Disturbo di conversione”, “Disturbo di personalità
NAS. E' stata inserita in un processo riabilitativo presso CTA e praticava diverse terapie con scarso beneficio sui sintomi. Presenta dei comportamenti aggressivi verso la p. persona e autolesionanti.
Esame psichico E' presente marcata ansia con conversione somatica, idee di riferimento e umore depresso.
Diagnosi: psicosi Sai. Disturbo di conversione. Disturbo di personalità NAS in soggetto affetto da epilessia ed ipotiroidismo. (si allega terapia)
Si rilascia il certificato ai fini della valutazione dell'invalidità.
Il dirigente medico certificante G. D'Amico.
Il direttore del Modulo Dipartimentale Controparte_6
Seguono le relate di dimissioni dai ricoveri psichiatrici: 1) Relazione di dimissione dal 01.02.2011 al
14.02.2011 cartella clinica 553 del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale
“U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S.
GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo SAI di personalità/ipotiroidismo/epilessia/ipocalcemia.
Firma la relazione di dimissione il dott. . 14.02.2011. Persona_9
2) Relazione di dimissione dal 21.10.2011 al 04.11.2011 cartella clinica 4681 del Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale “U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S. GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo da conversione. Disturbo di personalità NAS Epilessia
Firma la relazione di dimissione il dott. . 04 novembre 2011. Persona_9
3) Relazione di dimissione dal 18.01.2012 al 27.01.2012 cartella clinica 304 del Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale “U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S. GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo da conversione. Disturbo di personalità NAS Epilessia
Firma la relazione di dimissione il dott. . 27.01.2012 Persona_9
4) Relazione di dimissioni 28.01.2016 data di ricovero 16.01.2016 Regione Sicilia Presidio Ospedaliero “G. Fogliani”
Diagnosi: Disturbo di personalità borderline.
Interventi esami Valutazione psichiatrica stato mentale 16.01.2016. E.C.G. 18.01.2016. Colloquio psichiatrico 18.01.2016. Indagini ematochimiche 20.01.2016. Colloquio psichiatrico 21.01.2016. Colloquio psichiatrico 23.01.2016. Colloquio psichiatrico 28.01.2016.
Diagnosi di dimissione ed eventuali condizioni patologiche associate: disturbo di personalità borderline.
Seguono gli esami ematochimici e la visita cardiologica effettuate e tutti i farmaci prescritti. Si invia all'ambulatorio di S. GA di MI: . firma: . Persona_10 Controparte_9 Testimone_1
Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura.
Certificato psichiatrico datato 19.11.2016-registrato il 19.11.2016 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
Dipartimento salute mentale. , . Direttore Controparte_10 Controparte_11 CP_12
.
[...]
I dati della ricorrente ed a seguire: Cartella clinica n. 147/2010 Data prima visita 26.7.2010 data ultima visita
27.10.2016.
Sintesi anamnestica: “La pz è in carico al Serv Spec di Mistretta dal 2010 (21 aa). Agli atti in cartella risulta affetta da “Epilessia dall'età di 4 mesi” ed il soggetto è stato seguito presso il PU di Messina Reparto NPI dal
14.4.1987 che ha espresso una relazione clinica il 10 7 2010: “Epilessia parziale complessa con crisi dimostrative”. Il caso è presentato ab initio come una condizione multiproblematica multi livellare ed ha espresso bisogni multidisciplinari (Psichiatrici, Neurologici, Psicologici) e multi professionali (clinici e socio- assistenziali). E'emersa nel corso della gestione, del caso una psicopatologia complessa (disturbo dell'umore depressivo con sintomi psicotici, disturbo di personalità, disturbo di conversione e disturbo da somatizzazione) associata a neuropatologia (epilessia) nonché a conflittualità nevrotico- personologica
(nelle relazioni intime: la madre, il partner…) ed a sostanziale disadattamento emotivo-relazionale (intra ed extrafamiliare).
Il soggetto ha subito numerosi e ricorrenti ricoveri in ambiente medico internistico, psichiatrico per acuti
(SPDC) ed episodi prolungati di residenzialità di diversi mesi in ambito di Comunità Terapeutiche Assistite
Psichiatriche (CTA 2012…) I Ricoveri in acuzie a breve termine si sono resi necessari a fronte di Per_11 significativi stati emotivo-affettivi acuti reattivi di ordine talora ansiosi-depressivi-disforici (SPDC) prevalenti, talaltra con componenti somatiformi prevalenti (Med. Int. O SPDC): i Ricoveri Residenziali a medio termine (CTA) si sono resi necessari a fronte di bisogni oltreché terapeutici, abilitativo-riabilitativi finalizzati ad offrire sostegno e promuovere la ristrutturazione più coesa della personalità (e della dinamica psicologica) che è apparsa ipersensibile alla frustrazione, richiedente supporto ed aiuto, dipendente, impulsiva e fondata su meccanismi di difesa e gestione delle emozioni e delle rappresentazioni di tipo aggressivo (scissione, identificazione proiettiva, somatizzazione-conversione, proiezione..) e disadattivo
(fonte di conflitti interni ed esterni).
Si evidenziano tra i documenti clinici disponibili agli atti e più rilevanti: Indagine Psicodiagnostica (ASP) del
6.12.2009 “…Il tono dell'umore tende a presentare brusche variazioni in senso disforico. ..Personalità paranoide e passivo-aggressiva” (che si allega), Relazione NPI del 19 7 2010 “Epilessia Parziale Complessa e
Crisi dimostrative…manifestazioni critiche pluriquotidiane…” (che si allega), Relaz Neurologica
Poliambulatorio di Mistretta del 19 7 2010 “Epilessia di tipo parziale farmaco resistente, sindrome ansioso depressivo cronica” (che si allega), Relaz Dimissione di Ricovero SPDC S GA M. dal 1 2 2011 al 14 2 2011
“Psicosi affettiva SAI, disturbo di Personalità SAI, ipotiroidismo” (che si allega), Rel Neurologica
Poliambulatorio di Mistretta del 4 4 2011 “Epilessia di tipo parziale farmaco resistente in pz ansiosa” (che si allega), EEG del PU ME del 5 5 2011, Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 19.07.2010 (che si allega), Certif Psichiatrico ASP del 30 6 2011 “Disturbo Depressivo Maggiore di grado moderato, cronico,
Dist di Somatizzazione, Dist di Personalità NAS”, relazione dimissione di ricovero SPDC S S.GA MI dal 21 10.2011 al 4 11 2011 “Psicosi affettiva SAI, Dist da Conversione, Dist di personalità Nas, Epilessia” che si allega, Relazione di dimissione Ricovero SPDC S GA MI S M. dal 18 1 2012 al 27 1 2012 (che si allega), Relaz Centro di Diagnosi e Cura dell'Epilessia del PU ME dell' 1 3 2012 “Epilessia Generalizzata associata a crisi di natura Psicogena” (che si allega), EEG del PU ME del 1 3 2012 (che si allega), Relaz Vis neurologica ASP 1 8 2012 “ (che si allega), Certf Psichiatrico ASP del 23 2 2013 “Dist Depressivo Maggiore di grado moderato cronico, Dist di Somatizzazione, Dist di Personalità NAS” (che si allega), Certif Psichiatrico
ASP del 20 6 2013 “Psicosi Affettiva SAI, disturbo da Conversione, disturbo Pers Nas” (che si allega), Relaz
Dimissione di Ricovero SPDC Cefalù “Disturbo di pers Borderline” dal 16 1 2016 al 28 1 2016 (che si allega),
Relaz Dimissione di Ricovero SPDC Cefalù “Psicosi NAS, Dist di Personalità, Epilessia Parziale, ipetiroidismo“ dal 3 6 2016 al 4 7 2016 (che si allega),
In atto assume: ore 8.00; Achineton 2 mg 1 cp, Tolep 600 1 cp, Topamax 100 1+1/2, Rivotril 2 mg 1 cp,
Eutirox 75 1 cp, Quietapina 50 RP 1 cp;
ore 14.00 Tolep 600 1 cp, Rivotril 2 mg 1 cp, Talofen gtt 5 gtt;
0re
21.00: Tolep 600 1 cp, Topamax 100 1, Rivotril 2 mg 1 cp, Trittico 300 ½ cp, Quietapina 50 RP 1 cp Talofen gtt 5 gtt al bisogno, Rivotril 2 mg ½ al bisogno.
Il quadro clinico complessivo si è caratterizzato per una Sindrome ansiosa depressiva cronica con variazione di intensità in base alla aderenza/risposta terapeutica nonché in base ai livelli di stress adattivo-esistenziale ed interpersonali (secondari perlopiù al conflitto tra aspettative psicologico-personologiche ed ambiente).
Si sono osservate negli anni fasi critiche di intensa sintomatologia depressivo-disforici associata a sintomi di ordine simil-psicotico (ideazione prevalente e fenomeni dissociativo-somatiformi e stati emotivi critici, con intenso disadattamento e bisogno di accudimento, che hanno richiesto ricoveri in ambienti residenziali. Il soggetto ha presentato pdv psicologico una sostanziale debolezza dell'Io ed ipostrutturazione personologica (con estremamente ridotta tolleranza alle frustrazioni, ansia-angoscia abbandonica, frequenti comportamenti impulsivi e marcate tendenze dissociative e somatoformi) che in uno con una estrazione culturale insufficienti alla gestione della complessità dei bisogni si è espressa in una sintomatologia variegata e composita ed in un sostanziale disadattamento per via delle ridotte abilità adattive e di gestione emotivo-affettiva. Nelle fasi critiche si è manifestato un disturbo depressivo maggiore di intensità variabile tra moderato e grave talora associato a sintomi psicotici e/o dissociativi (di probabile derivazione emotivo-affettiva del tipo dell'ideazione prevalente e/o dissociativi (di probabile derivazione emotivo-affettiva del tipo dell'ideazione prevalente e/o di derivazione neurologica) con intensa componente somatiforme.
Esame psichico: Coscienza vigile, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio. Umore depresso associato ad intensa instabilità emotivo-affettiva con ipersensibilità alla frustrazione correlati ad una sostanziale debolezza dell'Io con reazioni emotive a corto circuito di tipo ansioso-angosciato, depressivo, suscettibile- aggressivo-disforico, somatoforme caratterizzate da tendenza al discontrollo emotivo comportamentale ed alla manifestazione accentuata dalle emozioni.
La percezione della realtà appare inficiata (in fase di intenso stress da misinterpretazioni e percezione grossolana ed inadeguata talora persino dissociazioni) sostanzialmente a causa di una pervasività dell'emotività che sopravanzando la razionalità investe le capacità di controllo ideo-affettivo ed esita talora, in fase di maggior stress e di acuzie, in reazioni inadeguate, impulsive prevalentemente orientate al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali (autodifesa, vicinanza-sostegno-accudimento e conflitto acceso a fronte di frustrazione dei bisogni o percepita ridotta comprensione e vicinanza) che divengono prioritari ed indifferibili e caratterizzati da ridotta capacità di critica e giudizio (sottovalutazione delle circostanze, dei rischi, delle conseguenze, dell'altro). Lo stile di personalità si connota inoltre per tendenza alla manipolazione dell'altro al fine di contenere le crisi emotive-affettive (angoscia e depressione) e /o soddisfare i bisogni psicologici intensi di vicinanza-dipendenza dal soggetto.
Diagnosi: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo moderato-grave*, cronico
(DSMIVF33.1) Disturbo di somatizzazione (DSM IV F 45.0) e di Conversione (DSM IV F 44.5) Psicosi NS (DSM
IV F 29) Disturbo di personalità NS (intensi tratti narcisistici, istrionici, borderline, passivo-aggressivi; modesti tratti paranoidei) (DSM IV 60-9)
In soggetto con “EPILESSIA (Parziale Complessa? Generalizzata?) FARMACO-RESISTENTE” ed
“Ipotiroidismo”
Note: in atto (sebbene cronicamente si sia osservata una sostanziale instabilità del quadro clinico con ipersensibilità a fattori stressanti interni od esterni alla base delle oscillazioni di intensità episodiche da moderato grave * e/o di fasi di crisi esistenziali e di adattamento) il disturbo dell'umore appare di grado moderato cronico ma si assiste frequentemente, specie di seguito a conflitti interpersonali ricorrenti, ad episodiche crisi depressive reattive con intensa componente di ansia-angoscia ed incontinenza emotivo comportamentale con impulsività.
Si rilascia il presente certificato ai fine della valutazione dell'invalidità.
19.11.16 Data, Registrato il 19.11.16 N. Prot.
Il Dirigente medico certificante: . Il Direttore del Modulo Dipartimentale: Persona_7 Per_7
.
[...]
La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale.
Allora, qui abbiamo una cartella clinica o presunta tale che, se noi la esaminiamo dal punto di vista del diritto, dovrebbe avere gli aspetti dell'atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la conformità alla copia, quindi, per copia conforme all'originale atto pubblico;
andiamo ad esaminare questa tipologia certificativa. Prima pagina, a volte i dati anagrafici sono quasi assenti, la firma del sanitario inesistente o a volte illeggibile. La firma del primario: inesistente. Seconda pagina. Esame psichico: inesistente, test psicodiagnostici: inesistenti od altro corredo probatorio della diagnosi: inesistente, nel diario clinico, spesso coincide la prima visita con una data prossina della richiesta delle prestazioni economiche a carico dello
Stato alla Commissione Medica quindi, la fase amministrativa per la richiesta delle suddette CP_2 prestazioni. Diario clinico a volte inesistente, a volte illeggibile. Nel caso de quo non abbiamo delle cartelle cliniche prodotte per copia conforme all'originale.
Nel caso de quo, abbiamo sei numeri di cartelle cliniche non prodotte: 1) la n. 9296 menzionata nel certificato psichiatrico datato 02.10.2015 2) la n. 553 menzionata nella relata di dimissioni datata 14 febbraio 2011 3) la n. 4681 menzionata nella relata di dimissioni del 04 novembre 2011 4) la n. 304 menzionata nella relata di dimissioni del 27 gennaio 2012 5) la n. 147/2010 menzionata nel certificato datato 19.11.2016. Oltre alla cartella clinica del ricovero ospedaliero dal 16.01.2016 al 28.01.2016 come sopra specificato la n. 07/16.
Cartelle cliniche tutte mai prodotte in atti. Con la precisazione che, qualora fossero state prodotte con i sacri crismi della medicina legale: chiarezza, leggibilità e paternità, ciò non ci esime dal vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi o delle diagnosi e la loro corretta formulazione documentata.
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che le diagnosi psichiatriche, nelle suddette tipologie certificative, non possiedono nessun corredo probatorio documentato, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione delle stesse, quindi sono, o, apparirebbero, dei giudizi personali soggettivi, che vengono costantemente riconfermati nei successivi accessi ai Servizi di Salute Mentale. Più accessi: più conferme delle stesse. Senza alcuna possibile verifica della loro genesi documentata, secondo i principi della stessa disciplina psichiatrica. Linee guida
O.M.S. e quant'altro occorra per giungere ad una corretta e veritiera formulazione delle stesse.
Il TU nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. Questa diagnosi viene trasfusa nella TU e, se trattasi di prestazioni economiche a carico dello Stato, viene tabellata, qualora parliamo di invalidità civile, ai sensi della legge
118/1971, applicando il D.M. 92.
Il TU riconosce il requisito sanitario o nega il requisito sanitario.
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti?
Come noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? Come possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative?
Siamo nel personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? Alla luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi.
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto civile ed il diritto penale e soprattutto le Amministrazioni di sostegno, dove il Magistrato non ha l'obbligo di nominare un TU e può solo prestare fede, a suo insindacabile giudizio, ad una di queste tipologie certificative mediche e concedere l'amministrazione di sostegno ad un soggetto, autorizzando un trattamento sanitario a vita, nominando un amministratore che lo assista nelle cure mediche psichiatriche e non solo.
Passiamo all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal Magistrato con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'Amministrazione di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi o delle diagnosi psichiatriche.
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto con continui accessi ai Servizi di Salute Mentale e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici per strutture psichiatriche da parte della psichiatria.
Quindi: “ricopiatura” della diagnosi psichiatrica, nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dai certificati psichiatrici specialistici. Nello specifico la ricopiatura è la seguente: disturbo depressivo maggiore abituale episodi depressivi gravi cronici disturbo di somatizzazione e di conversione psicosi n.s. con disturbo grave della personalità, dai certificati psichiatrici sopra specificati.
“Ricopiatura” della diagnosi da parte della Commissione Medica I.N.P.S. dai certificati psichiatrici specialistici, come sopra esplicitato ed in atti. Nello specifico la ricopiatura è la seguente: disturbo depressivo maggiore con disturbi di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento continuo. Obesità.
“Ricopiatura” con “varianti” della diagnosi da parte dei TU e poi del TU Persona_2 Per_3
.
[...]
Il ricopia testualmente: Psicosi con crisi simil epilettiche in paziente con disturbo depressivo Per_2 maggiore. Sovrappeso. Con “variante” senza “cronico”.
Il ricopia testualmente: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di Per_3 conversione, disturbo di Personalità, Psicosi, Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo.
Come sopra ampiamente illustrato e riportato.
Quindi, possiamo evidenziare un costante e ripetitivo procedimento di costruzione del malato psichiatrico:
1) certificato medico: con ricopiatura diagnosi, domanda amministrativa e 2) verbale Commissione I.N.P.S. con ricopiatura diagnosi, 3) TU con ricopiatura diagnosi e, qualche volta, variazione sul “tema” come nella
TU del dott. ed il provvedimento del giudice. Persona_2
Con una doverosa puntualizzazione per quel che concerne la TU del , il quale si Persona_3 preoccupa di sottolineare, come sopra riportato, che: “Presa visione delle note di parte Ricorrente, depositate telematicamente in data 07-07-2023, con allegate la documentazione relativa alla patologia epilettica della sig.ra e cmq facente parte del fascicolo cartaceo in possesso del TU, si Persona_1 precisa quanto segue: Preso atto della documentazione depositata, oggetto di attenta lettura da parte del sottoscritto Consulente, rapportata alle evidenze cliniche della patologia, descritte nei testi di Neurologia e
Neuro-psichiatria (aa. Fazio – Loebb – Neurologia clinica ed. UTET), considerata la natura incerta delle crisi
(vedi tracciato EEG del 14- 02-2018: ...crisi di natura psicogena) supportato da certificato specialistico del
19-07-2010: ...crisi dimostrative.. pseudo crisi, considerata anche empiricamente una forma di epilessia a carico della Ricorrente, trattasi comunque di forma lieve, sensibile alla terapia farmacologica somministrata.”
Quindi, per quanto riguarda la patologia dell'epilessia, il TU si rifà ai testi scientifici di neurologia Per_3
e quindi: “all'osso rotto segue la lastra” ed il requisito sanitario, solo per quanto riguarda la patologia neurologica dell'epilessia, affinché la stessa possa essere diagnosticata, occorrono i sacri crismi della scienza medica, esplicitati in un'idonea documentazione agli atti;
mentre, per le patologie psichiatriche e per la loro ricopiatura, non serve neppure la produzione delle cartelle cliniche, nel caso de quo, di ben sei cartelle cliniche: : 1) la n. 9296 menzionata nel certificato psichiatrico datato 02.10.2015 2) la n. 553 menzionata nella relata di dimissioni datata 14 febbraio 2011 3) la n. 4681 menzionata nella relata di dimissioni del 04 novembre 2011 4) la n. 304 menzionata nella relata di dimissioni del 27 gennaio 2012 5) la n. 147/2010 menzionata nel certificato datato 19.11.2016. Oltre alla cartella clinica del ricovero ospedaliero dal 16.01.2016 al 28.01.2016 come sopra specificato la n. 07/16.
Tutte mai prodotte, che avrebbero potuto illuminarci sull'eventuale percorso seguito dagli specialisti psichiatri nella formulazione delle loro diagnosi e, successivamente, certificate ad uso medico legale, ai fini della valutazione dell'invalidità civile e dell'internamento in CTA ed altre strutture psichiatriche a carico delle risorse pubbliche.
La diagnosi, o meglio le diagnosi psichiatriche, in ossequio alla struttura pubblica, vanno semplicemente ricopiate e confermate: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo moderato-grave, cronico. Disturbo di somatizzazione e di conversione, disturbo di Personalità, Psicosi ns. Disturbo di personalità ns.
Solo per la diagnosi dell'epilessia occorre per la sua formulazione ed il suo riconoscimento ad uso medico legale, la scienza medica neurologica. Per tutte le diagnosi psichiatriche non serve neppure la cartella clinica, né al medico di famiglia, né alle Commissioni mediche, né ai consulenti tecnici. Allo psichiatra si crede per “fede”.
La ricorrente, se non fosse deceduta, avrebbe riproposto una nuova domanda amministrativa, come da prassi. L' Aggravamento.
Si sarebbe “aggravata” con una di queste modalità certificative, finché, in un prossimo giudizio di ATP o di
Post-Atp ed alcune volte, come succede per le diagnosi psichiatriche, con la ricopiatura delle stesse, in sede
Amministrativa davanti le Commissioni non avrebbe ottenuto quanto richiesto, ossia l'indennità di CP_2 accompagnamento. Nel frattempo, avrebbe subito probabilmente altri ricoveri con riconferma delle diagnosi, con qualche “variante” come il disturbo borderline diagnosticato nel 2016 come sopra esplicitato.
O la depressione maggiore che compare nel 2013 e ricompare nel 2016 come anche sopra esplicitato in atti. Un vero e proprio processo di “psichiatrizzazione” senza alcuna possibilità di ritorno.
Una prassi consolidata e reiterata: una successiva eventuale TU anche di uno specialista psichiatra, in qualsiasi sede civile o penale “ricopierà” la diagnosi. Non sconfessando mai l'operato dei propri colleghi psichiatri. E statuirà, ad esempio nel settore penale, la capacità di intendere e di volere, o, la parziale o totale infermità mentale. Giungendo, come nel settore previdenziale, anche a giudizi contrastanti. In
“ossequio” alla Struttura pubblica, verrà confermata, costruita o ricostruita l'anamnesi della patologia psichiatrica certificata, che alcune volte sono plurime, come nel caso de quo, o contraddittorie o inesistenti, in totale assenza di test psicodiagnostici, di storia clinica e decorso clinico esplicitato e documentato.
Ogni accesso ai Servizi psichiatrici, ambulatoriali od ospedalieri, è la “riconferma” della diagnosi o delle diagnosi, a seconda delle opinioni personali dei certificanti, in totale assenza di applicazione documentata delle stesse linee guida della psichiatria accreditate dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Viene posta la diagnosi, o le diagnosi: inizia la costruzione del malato. Nessun psichiatra dello stesso Centro di Salute
Mentale, ad ogni accesso del malato o presunto tale, che spesso diventa ricorrente e periziando nei ricorsi giudiziari per la concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, sconfesserà mai la diagnosi o le diagnosi poste dal collega della porta accanto.
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? Questo sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del Magistrato. Salvo che il
Magistrato non formuli, al TU in un mandato specifico, che lo stesso è onerato ad osservare, dei quesiti che onerano il consulente di esplicitare la genesi della diagnosi, il decorso clinico, la storia clinica ed il nome dei farmaci assunti. In sintesi: la sua corretta formulazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e secondo le linee guida inerenti la disciplina, nel caso de quo, quella psichiatrica, accreditate dall' CP_13
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede giudiziaria, valutare, in base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti.
La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. Su documenti aventi valenza medico legale. Qui si pone la domanda su cosa debba intendersi per documento avente valenza medico legale. Come più volte sottolineato dal presente giudicante, anche alla luce, di altre numerose verifiche effettuate negli atti dell'Ufficio, per esso si intende un documento che, in primo luogo, deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale. L'accertamento del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica
“ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame Holter e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata.
Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. L'esame obiettivo è fondamentale in una TU medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali.
Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia- depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di test-psico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame.
L'anamnesi costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione.
Non abbiamo, nel caso de quo, test psicodiagnostici, test psico-attitudinali, colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. Di conseguenza, non possiamo formulare, non avendo questi requisiti documentati in atti, una valutazione medico legale della patologia o delle patologie psichiatriche diagnosticate e certificate ad uso medico legale.
In una prassi dove non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi. A cominciare dal certificato medico allegato alla domanda amministrativa per la richiesta delle prestazioni economiche a carico dello Stato, alla
Commissione medica dove una ricopiata patologia psichiatrica o delle diagnosi psichiatriche, viene CP_2 tabellata ai sensi del DM. Del 92. Nessun contrasto tra documenti medici appare rilevante ai consulenti tecnici nominati. Come le plurime diagnosi psichiatriche in capo alla ricorrente. Ha tutte le malattie diagnosticate? Una sola? Due? Tre? Siamo alla farsa sulla pelle degli ultimi. Una farsa che, nel caso non temuto di indagini, sono pronti ad esplicitare postuma, nell'assoluta certezza di essere creduti sulla parola, in totale assenza di contestazioni di alcun tipo, né scientifiche, né giuridiche.
Certificati medici psichiatrici ad uso medico legale nelle visite mediche innanzi la Commissione I.N.P.S. e successivamente in sede giudiziaria, come sopra ampiamente illustrato. In un sistema questo dove qualsiasi altra TU anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “Struttura Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, ogni tanto con qualche variante, come nel caso de quo, il TU ed il Persona_2
TU , con le “varianti” sopra esplicitate e documentate, in assoluto disprezzo e violazione Persona_3 dell'art. 193 c.p.c., che impone al TU di fare conoscere al Giudice la Verità. Del codice deontologico medico e della stessa legge sull'invalidità civile inerente la concessione della percentuale di invalidità del
100% della inabilità lavorativa. Per le patologie psichiatriche non hanno bisogno di rinvenire nessuna applicazione documentata delle linee guida accreditate dall in campo psichiatrico, né eventuali CP_13 processi riabilitativi psichiatrici documentati. In violazione della legge 118/1971 come già sottolineato dove, testualmente si legge: “La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità' deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.” Art. 8 legge 118/1971. Una legge chiara e precisa, che mette al primo posto il diritto alle cure e non la fabbrica dei malati ad uso medico legale, con o senza la compartecipazione del ricorrente, ne massacro di vite umane sofferenti. In totale disprezzo della Nostra
Costituzione e di tutti i diritti fondamentali della persona umana in essa contenuti.
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Tutti i medici psichiatri certificanti, da a G. D'Amico, , Persona_7 Testimone_1 Persona_9
, , sono tutti coscienti e consapevoli di certificare e controfirmare ad uso medico
[...] Persona_12 legale. Che le loro diagnosi saranno utilizzate per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, per le Amministrazioni di Sostegno ed in tutti i settori del diritto civile e penale. Come sono certi e sicuri della “ricopiatura” semplice o con “varianti” di tutte le loro diagnosi nelle
TU a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna TU contesterà mai il loro operato nella formulazione delle loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il loro operato. Come sono certi e sicuri che nessuna Magistratura, ne Giudicante ne Inquirente, oserà violare gli “intoccabili Santuari” della psichiatria: I Dipartimenti di Salute Mentale. Strutture pubbliche. E ciò anche in presenza di eventuali danni anche irreversibili causati alla persona psichiatrizzata.
E'un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile, dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo
è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no. Avere la “pensione” con queste modalità certificative è considerato lecito. Eliminare un soggetto scomodo con un trattamento sanitario obbligatorio, è considerato lecito, con una diagnosi ciclostilata, senza alcun fondamento della scienza medica e senza corredo probatorio, documentato, che manca, o meglio che è inesistente.
E'un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge e Per_13 lucrare sui patrimoni privati con le Amministrazioni di sostegno. Richiedere finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.
Questo sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale.
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge Cendon di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai Dipartimenti di
Salute Mentale, strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria.
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico.
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico-legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al TU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il TU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica.
Requisito sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato. In un contesto scientifico dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da con “Il mito della malattia mentale” a con “Il pregiudizio e la Persona_14 Persona_15 conoscenza” a psichiatra, che testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, Per_16 ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, su quanto sottolineato dell'VO , Testimone_2 psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle Comunità terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in Sicilia è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle Comunità terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei Centri non dovrebbero più stare.
Pazienti che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel Nucleo familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà.”
Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in Sicilia è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del Partito democratico. ha presentato una interpellanza- Testimone_2 choc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta : “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di Butera. Era Tes_2 ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge , situazioni assai più gravi. Incredibili. In Tes_2 questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. Come fosse un manicomio, insomma. Come se la legge non fosse mai stata approvata. Per_17
Solo nella provincia di Catania i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al Sistema sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice , è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la Sicilia, Tes_2 invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel Centro più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.”
Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di : Nelle Cta (Comunità Terapeutiche Tes_2
Assistite) della Sicilia, strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue che Tes_2 ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale.
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo , vede Tes_2 migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune Asp, in particolare a
Catania.
Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il Sistema Sanitario che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di , soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme Tes_2 impongano altro. La più recente è riportata in una Circolare firmata dall'assessore regionale alla
[...]
e porta la firma del dirigente generale . ON Parte_4
Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal Gruppo , si legge nell'interpellanza di Controparte_15
, in collaborazione con AG e successivamente approvato dalla Commissione Salute, al fine di Tes_2 bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni.
La circolare della OR in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “Piano strategico per la Salute mentale”. Questo piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo.
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla Cgil di Catania: “Qualora dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le Comunità terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle Comunità alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono
640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”.
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però nella sua Circolare, si ON caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale.
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani.
La merce umana viene attinta dal disagio.
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un Magistrato ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana.
In primo luogo, dove sono i documenti medici, nello specifico cartelle cliniche, per copia conforme all'originale, ai sensi di legge, attestanti i numerosi e ricorrenti ricoveri in ambiente medico internistico, psichiatrico per acuti (SPDC) ed i periodi prolungati di residenzialità di diversi mesi in ambito Comunità
Terapeutiche Assistite Psichiatriche (TU Oliveri 2012…) oltre ai ricoveri in acuzie a breve termine?
Nessuna cartella clinica presente agli atti di causa.
Ma la domanda più elementare è la seguente? Per quale diagnosi o diagnosi diagnosticate secondo le linee guida della disciplina psichiatrica e documentate, si sarebbero resi necessari questi ricoveri a breve ed a lungo termine? Nessuna documentazione in atti presente, che possa illuminarci sul punto.
Indagine Psicodiagnostica (ASP) datata 6.12.2009.
Inesistente agli atti di causa. Da notare che la prima visita sarebbe avvenuta in data 26.7.2010 presso il
Dipartimento di Salute . Indagine ante accesso? Dove effettuata e da chi? Controparte_16
La ricorrente sarebbe stata seguita presso il PU di Messina Reparto NPI dal 14.04.1987 che ha espresso una relazione clinica il 19 7 2010: “Epilessia complessa con crisi dimostrative”. Per il certificante Per_7
vi sarebbe fin dall'inizio una condizione multiproblematica, che necessitava di interventi
[...] psichiatrici, neurologici e psicologici. Tutti questi interventi per quali patologie correttamente diagnosticate e documentate secondo le linee guida della relativa disciplina?
Non vi sono documenti agli atti di causa che ci possano illuminare su tutte queste patologie correttamente diagnosticate e documentate secondo le linee guida della loro specifica disciplina di settore.
Questo a detta del certificante ad uso medico legale , il quale dipinge un quadro Persona_7 patologico della ricorrente che non si comprende bene da dove lo abbia desunto. Testi psicodiagnostici e colloqui documentati della stessa. Agli atti non esiste nulla di tutto ciò.
Lo stesso certificante menziona come allegati i seguenti certificati: Per_7
1) Indagine Psicodiagnostica (ASP effettuata il 6.12.2009 (che si allega) mai prodotta in atti.
2) Relazione NPI del 19 7 2010
3) Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 19 7 2010
4) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC S. GA M. del 1 2 2011 al 14 2 2011
5) Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta 4 4 2011
6) EEG del PU ME del 5 5 2011;
7) Relazione Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 10 7 2010
8) Certificato Psichiatrico ASP del 30 6 2011 “Dist Depressivo Maggiore di grado moderato, cronico,
Dist di Somatizzazione, Dis di personalità NAS
9) Relaz Dimissioni SPDC S. al 21 10 2011 “Psicosi affettiva SAI, Dis da Conversione, Dist di CP_4
Per NAS, Epilessia”
10) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC S. GA M. del 18 1 2012 al 27 1 2012
11) Relaz Centro Diagnosi e Cura dell'Epilessia del PU Me dell'1 3 2012
12) Relaz Vis neurologica ASP 1 8 2012
13) Cert Psichiatrico ASP del 23 2 2013 “Disturbo depressivo maggiore di grado moderato, cronico, Dis di Somatizzazione, Dis di personalità NAS
14) Certif Psichiatrico ASP del 26 6 2013 “Psicosi Affettiva SAI, Disturbo di Conversione, disturbo di personalità NAS”
15) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC Milazzo “Disturbo di per Borderline” dal 16 1. 2016 al 28 1 2016
16) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC Cefalù “Psicosi NAS, Dist di Personalità, Epilessia Parziale,
Ipetiroidismo” dal 3 6 2016 al 4.7.2016.
Per quali patologie correttamente diagnosticate e documentate viene richiesta ed è stata, a detta del certificante, effettuata la permanenza, anteriormente al 2016, della ricorrente nella CTA? Il quadro clinico e l'esame psichico relazionato nel certificato datato 19.11.2016 da quali accertamenti diagnostici ed applicazione delle linee guida accreditate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in campo psichiatrico ed esplicitate in idonei documenti aventi valenza medico legale è desunto?
Ed i farmaci per quali patologie in particolare sono state date? Dove sono documentati tutti i tentativi per riabilitarla?
Una domanda che non avrà mai una risposta. I certificanti psichiatri, nella non temuta ipotesi di chiamata da parte dell'Autorità Giudiziaria sono certi e sicuri che qualsiasi documentazione mancante potranno confezionarla in qualsiasi momento, che nessuna TU nominato li sconfesserà e che le “incongruenze” saranno considerati errori “banali”.
Certi e sicuri della loro totale impunità penale.
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. . CP_17
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge Gelli sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La sola diagnosi, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180
l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla Nostra Magistratura, non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero
76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di Trattamento sanitario obbligatorio.
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile.
Sponsorizzato come cura e tutela.
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per fede. Più il soggetto si reca al Centro di
Salute Mentale, più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle Commissioni mediche e TU in sede giudiziaria. Una doppia costruzione: massacro di vite umane con trattamenti farmacologici su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Si “presume” siano state applicate. Nessuna TU certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della Costituzione.
Alla luce di tutto ciò, possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che, urge una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione su cosa debba intendersi per “requisito sanitario” nelle prestazioni economiche a carico dello Stato e non solo in esse. Requisito sanitario che, per essere conforme a legge e Costituzione, deve consistere in un documento avente valenza medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati.
L'attuale sistema certificativo, come sopra ampiamente illustrato, ci espone al puro arbitrio, a perdere i nostri diritti civili, ad essere sottoposti a trattamenti sanitari a vita totalmente arbitrari, su diagnosi, sulla cui veridicità non vi è nessun tipo di controllo, né ante, né postumo. Noi non abbiamo dei parametri certi per tutelare i diritti della salute e quelli patrimoniali ed abbiamo instaurato un sistema di relazione di potere, non di tutela. La tutela deve essere fondata su dati oggettivi. Noi non abbiamo questi dati oggettivi.
Documentati. Fuori da questi parametri di certezza, manca la tutela della dignità dell'uomo.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, sui numeri esorbitanti delle prestazioni economiche a carico dello
Stato e, nello specifico assegni e pensioni di invalidità, configurandosi come un vero e proprio
“Assistenzialismo di Stato” a beneficio dei Patronati, dei certificanti medici, dei TU e della Classe forense.
Una vera e propria industria del malato su larga scala, dove la merce umana viene attinta dal disagio, personale, sociale ed economico.
Manca la possibilità di potere determinare il requisito sanitario su dati oggettivi.
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, si chiede alla
Magistratura Inquirente di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su diagnosi non esaustivamente documentate? Quanti sofferenti sono stati internati nelle CTA? Quanti finanziamenti sono stati richiesti alla Regione Sicilia per nuove “strutture” a vario titolo?
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della Magistratura Inquirente.
Si dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della TU. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Patti, 01.09.2023.
Il Cancelliere.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 01.09.2023 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: e , nata a [...] il [...] ed C.F._1 Parte_2 ivi residente in [...] C.F.: n.q. di eredi di , C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Castel di Lucio il 7.10.2020. Entrambe elettivamente domiciliate in Castel di Lucio, via S. Antonio, n. 69, presso lo studio dell'Avv. Paola Lucia Salomone, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-RICORRENTI-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
All'udienza dell'01.09.2023 il procuratore delle ricorrenti precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1603/2019 depositato in Cancelleria in data 8.06.2019 la ricorrente de cuius
[...]
, adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi Persona_1
n° 18 dell'11.02.1980 e n° 508 del 21.11.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. Persona_2
La TU non riconosceva il requisito sanitario per la concessione con Omologa dell'Indennità di accompagnamento.
Veniva proposto dissenso ed iscritto a ruolo il ricorso post-atp dove si costituivano gli eredi.
Espletata la C.T.U., all'udienza del 01.09.2023 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Diritto. L'art. 31 comma 2, del DL 6 luglio n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111 ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità civile disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222
l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del medesimo DL. la disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'Istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” previsto dall'art. 696 bis, le cui disposizioni, ove compatibili, sono espressamente dichiarate applicabili. La scelta di politica legislativa si fonda sulla constatazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico legale effettuato tramite TU. Di qui l'opportunità di precostituire la prova del requisito sanitario al di fuori e prima del successivo eventuale giudizio di merito. Nell'intento del legislatore, dunque, l'accertamento tecnico preventivo dovrebbe costituire una più rapida risposta alle istanze dei cittadini in una materia, quella della invalidità, tutelata costituzionalmente. Quindi stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 445 bis l'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto davanti al Tribunale del Lavoro nel cui circondario risiede l'attore. Al seguito del deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del TU eventualmente nominato con lo stesso decreto, assegnando termine a parte ricorrente ai fini della notifica. Si ritiene che l'istanza non debba contenere la mera richiesta dell'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, con riferimento alle prestazioni che si intendono domandare nell'eventuale giudizio. Invero, la giurisprudenza maggioritaria, pronunciandosi sull'istituto previsto dall'art. 696 bis, ha escluso che possa accedersi ad una generalizzata ammissibilità della richiesta TU preventiva;
ciò significherebbe aprire la strada a “consulenze tecniche esplorative a largo raggio, sia in relazione all'oggetto ed alle parti coinvolte, assolutamente in contrasto con i principi ispiratori della riforma (Tribunale di Milano sez. X civ., 13 aprile 2011). La medesima giurisprudenza ha ritenuto che il collegamento funzionale e la strumentalità della TU preventiva con il successivo eventuale giudizio di merito, postula che, il Giudice ne valuti l'ammissibilità e la rilevanza in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possono rendere di fatto inutile l'accertamento da effettuare. (Tribunale di Palmi sentenza 25.01.2011).
Per l'espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali. In particolare, il TU provvederà ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. Norme particolari sono state introdotte, anch'esse dal D.L. 98/2011 per consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai CTP della parte ricorrente e dei medici dell' Il comma 6 bis dell'art. 10 D.L. 203/2005 prevede invero che il TU provvede ad inviare, entro CP_2
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' competente o a un suo delegato. Il medesimo comma 6 bis CP_2 prevede che il medico dell'Istituto possa partecipare alle operazioni peritali anche senza la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 201 c.p.c.
Esito del procedimento: il 4° comma prevede che, al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissi un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime debbono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Se non vi sono contestazioni il Giudice, se non intende procedere al rinnovo delle operazioni peritali per gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. omologa il requisito sanitario e provvede sulle spese. Se vi sono contestazioni, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si apre il giudizio di merito: ricorso ordinario: rito lavoro ai quali si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. Preliminarmente, si premette che, il procedimento per la concessione della prestazione economica richiesta, prevede una fase amministrativa innanzi le Commissioni Mediche I.N.P.S. ed una eventuale fase giudiziaria.
Rilevata la complessità della materia, la totale assenza degli argomenti trattati nel presente fascicolo, sia in giurisprudenza, che in dottrina giuridica, il presente giudicante ritiene necessario procedere ad una completa ed esauriente disamina di tutti i certificati medici e delle TU agli atti di causa.
Fase amministrativa: presentazione della domanda amministrativa, con annesso certificato medico, tramite un Patronato abilitato, alla Commissione Medica ai sensi di legge. CP_2
Orbene, nel caso de quo, abbiamo un certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dove nella prima pagina non vi è nessuna anamnesi e nessuna obiettività, ma solo la diagnosi: disturbo depressivo maggiore abituale episodi depressivi gravi cronici disturbo di somatizzazione e di conversione psicosi n.s. con disturbo grave della personalità. Nella seconda pagina: nessun codice, nessuna ulteriore specificazione patologia e nessuna terapia. Terza pagina: solo sbarrate le prestazioni richieste. Quarta pagina: la firma del certificante.
Il suddetto certificato n. 2018AE84419 viene allegato alla domanda amministrativa n.3930784110841.
Segue verbale della Commissione I.N.P.S. Data della domanda 20.06.2018 Data visita: 04.12.2018 e data definizione 04.12.2018. Tipo di accertamento: aggravamento. Tipo domanda: invalidità civile.
Anamnesi: già invalida civile al 100% disturbo depressivo maggiore abituale con episodi depressivi gravi disturbo di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in atto pratica terapia con ariprazolo, rivotril, quietapina, akineton EEG 14.2.2018 Attività cerebrale nella norma.
Esame obiettivo: costituzione obesa parzialmente edentula. Curata nell'aspetto discretamente collaborante instabilità emotiva tendenza al discontrollo emotivo, facies depressa.
Documentazione sanitaria: Numerosi certificazioni psichiatriche con prescrizioni aggiornate al 3.11.2018-
EEG 14.02.2018 Attività cerebrale nella norma.
Diagnosi: disturbo depressivo maggiore con disturbi di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento continuo. Obesità.
La Commissione Medica riconosce l'interessato: invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. 100% art. 2 e 12 L.118/1971.
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità.
Art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102-art. 18 comma 22 Legge 15 luglio 2011 n. 111
Viene proposto ricorso giudiziario ed iscritto a ruolo il procedimento atp RG. n. 1603/2019. Segue dissenso e ricorso post-atp.
Viene nominato TU il dott. nel procedimento atp rg. n. 1603/2019 e nel procedimento Persona_2 post-atp rg. n. 2992/2020 TU il dott. . Persona_3
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L'attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.
61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti
(giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura;
in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass.
n. 17757 del 07.08.2014. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.)
Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità.
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”.
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La
Giurisdizione, in uno stato di diritto conforme alla Nostra Costituzione, deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, nel caso de quo, il TU testualmente scrive: “Con Ordinanza del Tribunale di Patti- Persona_2
Sez. Lavoro, il sottoscritto Dr. , è stato nominato Consulente Tecnico Persona_2 Controparte_3
d'Ufficio nella causa civile vertente tra rappresentata e difesa dall' Avv. Persona_1 CP_ Salamone Paola e L' al fine di accertare se alla ricorrente compete il riconoscimento della Indennità dell'Accompagnatore a causa delle patologie denunciate all'atto di presentazione della domanda o sopraggiunte durante l'iter amministrativo.
Pervenuto in possesso dei fascicoli, dopo aver effettuato il giuramento di rito in data 12/2/2020 il sottoscritto ha iniziato le procedure medico- legali, invitando la ricorrente a visita medica, insieme ai rappresentanti delle parti, c/o il suo studio, sito in Patti, Via Nicolò Gatto Ceraolo 51 in data 12/6/2020.
DAI FASCICOLI DELLA CAUSA
CP_ La sig.ra in data 20.6.2018 ha presentato domanda c/o l' per essere Persona_1 sottoposta a visita medica al fine di ottenere il riconoscimento dell'Indennità dell'Accompagnatore. Non avendo ottenuto da parte dell'Ente Previdenziale il riscontro richiesto, ricorre, patrocinata dal proprio legale l'Avvocato Salamone, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti per ottenere il riconoscimento dell'Indennità dell'Accompagnatore.
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Durante n° 31 riconosciuta con C.I. rilasciata dal comune di Castel di Lucio il 1/7/2013. NumeroD_1
ANAMNESI Sofferente dall'età di 4 mesi di Sindrome di West e curata al Policlinico di Messina da vari specialisti fino ad alcuni mesi addietro. Esordio psicopatologico all'età di 15 anni con comparsa di ansia con conversione somatica. Con il passare degli anni tale sintomatologia si è aggravata tanto da richiedere diversi ricoveri in ambiente psichiatrico. E' Attualmente è in cura con il dott. Riferisce delle crisi Per_4 giornaliere con cadute a terra nonostante le cure praticate. Più volte ricoverata in DSM di S.GA-Mistretta ed in altri distretti sanitari.
Assume attualmente Topamax 100, Talet 600mg (1 c x 3), rivotril, deltacortene, melatorina, relaxit, loranzepam, omeprazen.
ESAME OBIETTIVO GENERALE Condizioni generali mediocri, colorito roseo- pallido, masse muscolari ipotoniche trofiche, buono lo stato di idratazione tessutale. Atteggiamento apatico ed ansioso, collaborante alla visita. Sensorio vigile e orientato. Deambulazione autonoma. Apparato osteoarticolare: dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose dei corpi vertebrali cervicali e lombo sacrali. I movimenti del rachide risultano nei limiti della norma. Non si evidenziano deformità articolari e la deambulazione avviene in modo autonomo, pure autonomi sono i passaggi posturali. Apparato cardiovascolare: toni cardiaci ritmici, pause libere, non turgore delle giugulari né' segni di stasi ed edemi pretibiali. P A 130/70. Apparato respiratorio: emitoraci normoespansibili, FVT normo-trasmesso, suono chiaro polmonare, MV fisiologico. Esame psichico: collaborante alla visita, vigile e parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, atteggiamento nevrotico con stato ansioso depressivo. Non si rilevano ulteriori dati patologici a carico degli altri organi ed apparati esaminati.
ACCERTAMENTI PRESENTI AGLI ATTI Visita Neurologica del 4/4/2011 Distretto Sanitario di Mistretta:
Epilessia di tipo parziale farmaco resistente in paziente ansiosa. EEG del 5/5/2011 Policlinico Messina
Certificati di prescrizione farmacologica del DSM S.GA-Mistretta del 26/7,26/8 ,1/9 del 2018 e del 9/2,
18/3 e 10/10 del 2019. Certificato DSM del 22/3 e 20/6/2013 S. GA MI: epilessia associata a crisi di natura psicogena. Visita neurologica del 4/3/2019 ASP ME: Epilessia parziale farmaco resistente in paziente con disturbo depressivo cronico. Relazione di Dimissione cc n° 07/16 P.O. Milazzo del 28/1/2016: disturbo di personalità Borderline. Certificato DSM del 2/10/2015: psicosi, disturbo di conversione e di personalità in soggetto con epilessia. Relazione Dimissione del 19/11/2016: Disturbo Depressivo Maggiore moderato grave, psicosi. Prescrizione farmacologica del 8/2/2020 S. GA -Mistretta. EEG del 14/2/2018 Policlinico
Messina: è stata registrata una crisi durante l'esame, crisi di chiara natura psicogena. Visita Neurologica del
4/3/2019 Poliambulatorio di Mistretta Dott Ferraloro: epilessia parziale farmaco resistente in paz con disturbo ansioso-depressivo cronico. Prescrizione farmacologica dott. el 13/5/2020: tolep, Per_4 topamax, rivotril, melatorina.
DIAGNOSI: Psicosi con crisi simil epilettiche in paziente con disturbo depressivo maggiore. Sovrappeso.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Il mandato conferitomi dal Giudice è quello di verificare se le patologie riscontrate nella ricorrente siano tali da determinare una incapacità allo svolgimento degli atti quotidiani della vita in modo autonomo e quindi se compete il riconoscimento dell'indennità dell'Accompagnatore e di escludere eventuale documentazione che non presenti i requisiti medico-legali. La ricorrente è stata riconosciuta invalida dalla Commissione
Medica al 100% in data 4/12/2018 con la diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore con disturbo di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento farmacologico. Valutata la paziente e l'innumerevole documentazione specialistica presente agli atti, pur riconoscendo che in qualche caso la documentazione era priva di validità medico legale in quanto carente del numero di cartella clinica,
e di cui non si è tenuto conto nella ctu, si può ritenere a conclusione della disamina del caso che la ricorrente è affetta da alcuni anni da disturbi psicotici con manifestazioni simil epilettiche con associati disturbi della personalità e disturbo depressivo maggiore medio grave. La patologia della ricorrente seppur CP_ di notevole entità, infatti è stata riconosciuta invalida al 100% dalla Commissione Medica dell non determina, a mio parere, un impedimento permanente allo svolgimento in modo autonomo degli atti quotidiani della vita.
CONCLUSIONI Per le considerazioni di cui sopra si conclude che alla ricorrente Persona_1 CP_ si conferma il 100% di invalidità già riconosciuto dall ma NON COMPETE l'INDENNITA' dell'ACCOMPAGNATORE.”
La suddetta relazione tecnica viene depositata in data 26 luglio 2020. Viene proposto dissenso ed iscritto a ruolo il ricorso post-atp.
La ricorrente viene a mancare in data 7.10.2020 e si costituiscono gli eredi Persona_1 odierni ricorrenti.
Viene nominato TU il dott. , il quale effettua la perizia sugli atti. Persona_3
Si riporta integralmente l'elaborato peritale del post-atp a firma dello stesso: “INDAGINI SULLA PERIZIANDA
GENERALITA' Cognome e nome: Nata a: Mistretta il 18/07/1979 - deceduta il: Persona_1
07/10/2020. RELAZIONE CLINICA Le notizie anamnestiche sono state estrapolate dalla documentazione sanitaria allegata ai fascicoli. ANAMNESI FAMILIARE, FISIOLOGICA, PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA
Genitori non consanguinei, entrambi deceduti. Sviluppo somatico regolare. Ha frequentato le Scuole dell'Obbligo. Separata. ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA Da quanto riportato dalla documentazione sanitaria, la Ricorrente, prima del decesso, era affetta da disturbi della sfera psichica inizialmente diagnosticati come: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di conversione, disturbo di
Personalità, Psicosi. Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo. DOCUMENTAZIONE
SANITARIA (agli atti)
DIAGNOSI: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di conversione, disturbo di
Personalità, Psicosi, Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo.
CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si evince come la SI.ra , all'epoca della Persona_1 domanda amministrativa, presentasse un quadro clinico sufficientemente compromesso da diverse patologie, a carattere invalidante, in parte emandabili, le quali devono essere valutate sulla base del riscontro oggettivo (esami strumentali) e sulla base dei dati clinici riportati sulla cartella clinica, alla luce della richiesta della Ricorrente (indennità di accompagnamento).
Valutazione complessiva: SI.ra ( era un soggetto affetto da infermità Persona_1 Per_5 tali da determinare una condizione di invalidità permanente pari al 100% senza necessità di assistenza continua, in quanto soggetto in grado di svolgere, autonomamente, gli atti della vita quotidiana. Le minorazioni plurime documentate riducevano l'autonomia personale in modo globale, assumendo connotazione di gravità nel pieno rispetto di quanto previsto dall' art. 3 comma 3 della legge 104/92
Pertanto, NON compete la prestazione richiesta.
CHIARIMENTI TU: Presa visione delle note di parte Ricorrente, depositate telematicamente in data 07-07-
2023, con allegate la documentazione relativa alla patologia epilettica della sig.ra e cmq Persona_1 facente parte del fascicolo cartaceo in possesso del TU, si precisa quanto segue: Preso atto della documentazione depositata, oggetto di attenta lettura da parte del sottoscritto Consulente, rapportata alle evidenze cliniche della patologia, descritte nei testi di Neurologia e Neuro-psichiatria (aa. Fazio – Loebb –
Neurologia clinica ed. UTET), considerata la natura incerta delle crisi (vedi tracciato EEG del 14- 02-2018:
...crisi di natura psicogena) supportato da certificato specialistico del 19-07-2010: ...crisi dimostrative.. pseudo crisi, considerata anche empiricamente una forma di epilessia a carico della Ricorrente, trattasi comunque di forma lieve, sensibile alla terapia farmacologica somministrata.
Per tale motivo, il sottoscritto TU conferma le proprie conclusioni peritali.”
Patti, 12.07.2023. Preliminarmente, si premette, che è' compito del Giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc, valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg. secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “Come costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ. n.
23132 del 12.11.2015.)
Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.)
“L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015.
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione.
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche.
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? Requisito essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, per la concessione delle prestazioni economiche richieste.
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'Ufficio dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? Quando noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come Magistrati che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti.
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti. La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.”
Nel caso de quo, abbiamo: 1) il certificato medico psichiatrico datato 23.02.2013.
Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Direttore di
Dipartimento Dr. . Modulo Dipartimentale “ ” Responsabile Persona_6 Controparte_4 CP_5
Dott. . Prot. n. 64/2013 del 23/02/2013 Su richiesta del medico di base o Controparte_6 della medicina legale e fiscale per fini consentiti dalla legge si attesta che: Nome e cognome della ricorrente. Lo stesso è in osservazione dal 2010 Per lo stesso/a è stata formulata la diagnosi di: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo di grado moderato cronico;
disturbo di somatizzazione;
disturbo di personalità N.S.
Note Pz con diagnosi di: epilessia generalizzata associata a crisi psicogena (certif.
1.3.2012 VOC Neurologia
Policlin. ME); Epilessia parziale complessa farmaco-resistente. (Cert. 4/4/11 Neurologico ASP Distretto
Mistretta Poliambulatorio).
Si rilascia in data 23/2/13 Il dirigente medico , che controfirma come dirigente di Struttura Persona_7
Complessa.
2) il certificato medico psichiatrico datato 20/6/2013
Regione Siciliana Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Direttore di
Dipartimento Dr. . Modulo Dipartimentale “ ” Responsabile Persona_6 Controparte_4 CP_5
Dott. . Prot. n. 198/2013 del 20/06/2013 Su richiesta del medico di base o Controparte_6 della medicina legale e fiscale per fini consentiti dalla legge si attesta che: Nome e cognome della ricorrente. Lo stesso è in osservazione dal 2010 Per lo stesso è stata formulata la diagnosi di: Psicosi affettiva SAI. Disturbo di conversione, Disturbo di personalità NAS.
Note diagnosi di: epilessia generalizzata associata a crisi di natura psicogena (certif.
1.3.2012 VOC
Neurologia. Pol. ME); Epilessia parziale complessa farmaco-resistente. (Cert. 4/4/11 Neurologo ASP
Distretto Mistretta Poliambulatorio).
Si rilascia in data 20/6/2013 Il dirigente medico , che controfirma come dirigente di Persona_8
Struttura Complessa.
Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei Tribunali di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la Costituzione o meglio la si dovrebbe fare.
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.
Seconda tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile.
Nel caso de quo, della suddetta tipologia, abbiamo: 1) il certificato psichiatrico datato 02.10.2015 e registrato il 02.10.2015 Prot. n. 1151. [... Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Dipartimento Salute Mentale Modulo Dip. Salute Mentale “
” Dirigente Struttura Complessa Dr. . CP_5 Controparte_7 CP_8
Le generalità dell'assistita ed un numero di cartella clinica: 9296. Data prima visita 25.07.14 data ultima visita 02.10.2015.
Sintesi anamnestica: Esordio psicopatologico all'età di 15 anni circa per comparsa di ansia con conversione somatica. Via via tale quadro si aggravò rendendo necessari diversi ricoveri in ambiente psichiatrico. Alle dimissioni la diagnosi è stata: “Psicosi affettiva SAI”, “Disturbo di conversione”, “Disturbo di personalità
NAS. E' stata inserita in un processo riabilitativo presso CTA e praticava diverse terapie con scarso beneficio sui sintomi. Presenta dei comportamenti aggressivi verso la p. persona e autolesionanti.
Esame psichico E' presente marcata ansia con conversione somatica, idee di riferimento e umore depresso.
Diagnosi: psicosi Sai. Disturbo di conversione. Disturbo di personalità NAS in soggetto affetto da epilessia ed ipotiroidismo. (si allega terapia)
Si rilascia il certificato ai fini della valutazione dell'invalidità.
Il dirigente medico certificante G. D'Amico.
Il direttore del Modulo Dipartimentale Controparte_6
Seguono le relate di dimissioni dai ricoveri psichiatrici: 1) Relazione di dimissione dal 01.02.2011 al
14.02.2011 cartella clinica 553 del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale
“U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S.
GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo SAI di personalità/ipotiroidismo/epilessia/ipocalcemia.
Firma la relazione di dimissione il dott. . 14.02.2011. Persona_9
2) Relazione di dimissione dal 21.10.2011 al 04.11.2011 cartella clinica 4681 del Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale “U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S. GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo da conversione. Disturbo di personalità NAS Epilessia
Firma la relazione di dimissione il dott. . 04 novembre 2011. Persona_9
3) Relazione di dimissione dal 18.01.2012 al 27.01.2012 cartella clinica 304 del Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura. Dipartimento di Salute Mentale “U. Gullino” S. GA M.llo-Mistretta Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Distretto di S. GA MI.
Diagnosi di dimissioni ed eventuali condizioni patologiche associative: Psicosi affettiva SAI/Disturbo da conversione. Disturbo di personalità NAS Epilessia
Firma la relazione di dimissione il dott. . 27.01.2012 Persona_9
4) Relazione di dimissioni 28.01.2016 data di ricovero 16.01.2016 Regione Sicilia Presidio Ospedaliero “G. Fogliani”
Diagnosi: Disturbo di personalità borderline.
Interventi esami Valutazione psichiatrica stato mentale 16.01.2016. E.C.G. 18.01.2016. Colloquio psichiatrico 18.01.2016. Indagini ematochimiche 20.01.2016. Colloquio psichiatrico 21.01.2016. Colloquio psichiatrico 23.01.2016. Colloquio psichiatrico 28.01.2016.
Diagnosi di dimissione ed eventuali condizioni patologiche associate: disturbo di personalità borderline.
Seguono gli esami ematochimici e la visita cardiologica effettuate e tutti i farmaci prescritti. Si invia all'ambulatorio di S. GA di MI: . firma: . Persona_10 Controparte_9 Testimone_1
Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura.
Certificato psichiatrico datato 19.11.2016-registrato il 19.11.2016 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
Dipartimento salute mentale. , . Direttore Controparte_10 Controparte_11 CP_12
.
[...]
I dati della ricorrente ed a seguire: Cartella clinica n. 147/2010 Data prima visita 26.7.2010 data ultima visita
27.10.2016.
Sintesi anamnestica: “La pz è in carico al Serv Spec di Mistretta dal 2010 (21 aa). Agli atti in cartella risulta affetta da “Epilessia dall'età di 4 mesi” ed il soggetto è stato seguito presso il PU di Messina Reparto NPI dal
14.4.1987 che ha espresso una relazione clinica il 10 7 2010: “Epilessia parziale complessa con crisi dimostrative”. Il caso è presentato ab initio come una condizione multiproblematica multi livellare ed ha espresso bisogni multidisciplinari (Psichiatrici, Neurologici, Psicologici) e multi professionali (clinici e socio- assistenziali). E'emersa nel corso della gestione, del caso una psicopatologia complessa (disturbo dell'umore depressivo con sintomi psicotici, disturbo di personalità, disturbo di conversione e disturbo da somatizzazione) associata a neuropatologia (epilessia) nonché a conflittualità nevrotico- personologica
(nelle relazioni intime: la madre, il partner…) ed a sostanziale disadattamento emotivo-relazionale (intra ed extrafamiliare).
Il soggetto ha subito numerosi e ricorrenti ricoveri in ambiente medico internistico, psichiatrico per acuti
(SPDC) ed episodi prolungati di residenzialità di diversi mesi in ambito di Comunità Terapeutiche Assistite
Psichiatriche (CTA 2012…) I Ricoveri in acuzie a breve termine si sono resi necessari a fronte di Per_11 significativi stati emotivo-affettivi acuti reattivi di ordine talora ansiosi-depressivi-disforici (SPDC) prevalenti, talaltra con componenti somatiformi prevalenti (Med. Int. O SPDC): i Ricoveri Residenziali a medio termine (CTA) si sono resi necessari a fronte di bisogni oltreché terapeutici, abilitativo-riabilitativi finalizzati ad offrire sostegno e promuovere la ristrutturazione più coesa della personalità (e della dinamica psicologica) che è apparsa ipersensibile alla frustrazione, richiedente supporto ed aiuto, dipendente, impulsiva e fondata su meccanismi di difesa e gestione delle emozioni e delle rappresentazioni di tipo aggressivo (scissione, identificazione proiettiva, somatizzazione-conversione, proiezione..) e disadattivo
(fonte di conflitti interni ed esterni).
Si evidenziano tra i documenti clinici disponibili agli atti e più rilevanti: Indagine Psicodiagnostica (ASP) del
6.12.2009 “…Il tono dell'umore tende a presentare brusche variazioni in senso disforico. ..Personalità paranoide e passivo-aggressiva” (che si allega), Relazione NPI del 19 7 2010 “Epilessia Parziale Complessa e
Crisi dimostrative…manifestazioni critiche pluriquotidiane…” (che si allega), Relaz Neurologica
Poliambulatorio di Mistretta del 19 7 2010 “Epilessia di tipo parziale farmaco resistente, sindrome ansioso depressivo cronica” (che si allega), Relaz Dimissione di Ricovero SPDC S GA M. dal 1 2 2011 al 14 2 2011
“Psicosi affettiva SAI, disturbo di Personalità SAI, ipotiroidismo” (che si allega), Rel Neurologica
Poliambulatorio di Mistretta del 4 4 2011 “Epilessia di tipo parziale farmaco resistente in pz ansiosa” (che si allega), EEG del PU ME del 5 5 2011, Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 19.07.2010 (che si allega), Certif Psichiatrico ASP del 30 6 2011 “Disturbo Depressivo Maggiore di grado moderato, cronico,
Dist di Somatizzazione, Dist di Personalità NAS”, relazione dimissione di ricovero SPDC S S.GA MI dal 21 10.2011 al 4 11 2011 “Psicosi affettiva SAI, Dist da Conversione, Dist di personalità Nas, Epilessia” che si allega, Relazione di dimissione Ricovero SPDC S GA MI S M. dal 18 1 2012 al 27 1 2012 (che si allega), Relaz Centro di Diagnosi e Cura dell'Epilessia del PU ME dell' 1 3 2012 “Epilessia Generalizzata associata a crisi di natura Psicogena” (che si allega), EEG del PU ME del 1 3 2012 (che si allega), Relaz Vis neurologica ASP 1 8 2012 “ (che si allega), Certf Psichiatrico ASP del 23 2 2013 “Dist Depressivo Maggiore di grado moderato cronico, Dist di Somatizzazione, Dist di Personalità NAS” (che si allega), Certif Psichiatrico
ASP del 20 6 2013 “Psicosi Affettiva SAI, disturbo da Conversione, disturbo Pers Nas” (che si allega), Relaz
Dimissione di Ricovero SPDC Cefalù “Disturbo di pers Borderline” dal 16 1 2016 al 28 1 2016 (che si allega),
Relaz Dimissione di Ricovero SPDC Cefalù “Psicosi NAS, Dist di Personalità, Epilessia Parziale, ipetiroidismo“ dal 3 6 2016 al 4 7 2016 (che si allega),
In atto assume: ore 8.00; Achineton 2 mg 1 cp, Tolep 600 1 cp, Topamax 100 1+1/2, Rivotril 2 mg 1 cp,
Eutirox 75 1 cp, Quietapina 50 RP 1 cp;
ore 14.00 Tolep 600 1 cp, Rivotril 2 mg 1 cp, Talofen gtt 5 gtt;
0re
21.00: Tolep 600 1 cp, Topamax 100 1, Rivotril 2 mg 1 cp, Trittico 300 ½ cp, Quietapina 50 RP 1 cp Talofen gtt 5 gtt al bisogno, Rivotril 2 mg ½ al bisogno.
Il quadro clinico complessivo si è caratterizzato per una Sindrome ansiosa depressiva cronica con variazione di intensità in base alla aderenza/risposta terapeutica nonché in base ai livelli di stress adattivo-esistenziale ed interpersonali (secondari perlopiù al conflitto tra aspettative psicologico-personologiche ed ambiente).
Si sono osservate negli anni fasi critiche di intensa sintomatologia depressivo-disforici associata a sintomi di ordine simil-psicotico (ideazione prevalente e fenomeni dissociativo-somatiformi e stati emotivi critici, con intenso disadattamento e bisogno di accudimento, che hanno richiesto ricoveri in ambienti residenziali. Il soggetto ha presentato pdv psicologico una sostanziale debolezza dell'Io ed ipostrutturazione personologica (con estremamente ridotta tolleranza alle frustrazioni, ansia-angoscia abbandonica, frequenti comportamenti impulsivi e marcate tendenze dissociative e somatoformi) che in uno con una estrazione culturale insufficienti alla gestione della complessità dei bisogni si è espressa in una sintomatologia variegata e composita ed in un sostanziale disadattamento per via delle ridotte abilità adattive e di gestione emotivo-affettiva. Nelle fasi critiche si è manifestato un disturbo depressivo maggiore di intensità variabile tra moderato e grave talora associato a sintomi psicotici e/o dissociativi (di probabile derivazione emotivo-affettiva del tipo dell'ideazione prevalente e/o dissociativi (di probabile derivazione emotivo-affettiva del tipo dell'ideazione prevalente e/o di derivazione neurologica) con intensa componente somatiforme.
Esame psichico: Coscienza vigile, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio. Umore depresso associato ad intensa instabilità emotivo-affettiva con ipersensibilità alla frustrazione correlati ad una sostanziale debolezza dell'Io con reazioni emotive a corto circuito di tipo ansioso-angosciato, depressivo, suscettibile- aggressivo-disforico, somatoforme caratterizzate da tendenza al discontrollo emotivo comportamentale ed alla manifestazione accentuata dalle emozioni.
La percezione della realtà appare inficiata (in fase di intenso stress da misinterpretazioni e percezione grossolana ed inadeguata talora persino dissociazioni) sostanzialmente a causa di una pervasività dell'emotività che sopravanzando la razionalità investe le capacità di controllo ideo-affettivo ed esita talora, in fase di maggior stress e di acuzie, in reazioni inadeguate, impulsive prevalentemente orientate al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali (autodifesa, vicinanza-sostegno-accudimento e conflitto acceso a fronte di frustrazione dei bisogni o percepita ridotta comprensione e vicinanza) che divengono prioritari ed indifferibili e caratterizzati da ridotta capacità di critica e giudizio (sottovalutazione delle circostanze, dei rischi, delle conseguenze, dell'altro). Lo stile di personalità si connota inoltre per tendenza alla manipolazione dell'altro al fine di contenere le crisi emotive-affettive (angoscia e depressione) e /o soddisfare i bisogni psicologici intensi di vicinanza-dipendenza dal soggetto.
Diagnosi: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo moderato-grave*, cronico
(DSMIVF33.1) Disturbo di somatizzazione (DSM IV F 45.0) e di Conversione (DSM IV F 44.5) Psicosi NS (DSM
IV F 29) Disturbo di personalità NS (intensi tratti narcisistici, istrionici, borderline, passivo-aggressivi; modesti tratti paranoidei) (DSM IV 60-9)
In soggetto con “EPILESSIA (Parziale Complessa? Generalizzata?) FARMACO-RESISTENTE” ed
“Ipotiroidismo”
Note: in atto (sebbene cronicamente si sia osservata una sostanziale instabilità del quadro clinico con ipersensibilità a fattori stressanti interni od esterni alla base delle oscillazioni di intensità episodiche da moderato grave * e/o di fasi di crisi esistenziali e di adattamento) il disturbo dell'umore appare di grado moderato cronico ma si assiste frequentemente, specie di seguito a conflitti interpersonali ricorrenti, ad episodiche crisi depressive reattive con intensa componente di ansia-angoscia ed incontinenza emotivo comportamentale con impulsività.
Si rilascia il presente certificato ai fine della valutazione dell'invalidità.
19.11.16 Data, Registrato il 19.11.16 N. Prot.
Il Dirigente medico certificante: . Il Direttore del Modulo Dipartimentale: Persona_7 Per_7
.
[...]
La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale.
Allora, qui abbiamo una cartella clinica o presunta tale che, se noi la esaminiamo dal punto di vista del diritto, dovrebbe avere gli aspetti dell'atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la conformità alla copia, quindi, per copia conforme all'originale atto pubblico;
andiamo ad esaminare questa tipologia certificativa. Prima pagina, a volte i dati anagrafici sono quasi assenti, la firma del sanitario inesistente o a volte illeggibile. La firma del primario: inesistente. Seconda pagina. Esame psichico: inesistente, test psicodiagnostici: inesistenti od altro corredo probatorio della diagnosi: inesistente, nel diario clinico, spesso coincide la prima visita con una data prossina della richiesta delle prestazioni economiche a carico dello
Stato alla Commissione Medica quindi, la fase amministrativa per la richiesta delle suddette CP_2 prestazioni. Diario clinico a volte inesistente, a volte illeggibile. Nel caso de quo non abbiamo delle cartelle cliniche prodotte per copia conforme all'originale.
Nel caso de quo, abbiamo sei numeri di cartelle cliniche non prodotte: 1) la n. 9296 menzionata nel certificato psichiatrico datato 02.10.2015 2) la n. 553 menzionata nella relata di dimissioni datata 14 febbraio 2011 3) la n. 4681 menzionata nella relata di dimissioni del 04 novembre 2011 4) la n. 304 menzionata nella relata di dimissioni del 27 gennaio 2012 5) la n. 147/2010 menzionata nel certificato datato 19.11.2016. Oltre alla cartella clinica del ricovero ospedaliero dal 16.01.2016 al 28.01.2016 come sopra specificato la n. 07/16.
Cartelle cliniche tutte mai prodotte in atti. Con la precisazione che, qualora fossero state prodotte con i sacri crismi della medicina legale: chiarezza, leggibilità e paternità, ciò non ci esime dal vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi o delle diagnosi e la loro corretta formulazione documentata.
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che le diagnosi psichiatriche, nelle suddette tipologie certificative, non possiedono nessun corredo probatorio documentato, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione delle stesse, quindi sono, o, apparirebbero, dei giudizi personali soggettivi, che vengono costantemente riconfermati nei successivi accessi ai Servizi di Salute Mentale. Più accessi: più conferme delle stesse. Senza alcuna possibile verifica della loro genesi documentata, secondo i principi della stessa disciplina psichiatrica. Linee guida
O.M.S. e quant'altro occorra per giungere ad una corretta e veritiera formulazione delle stesse.
Il TU nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. Questa diagnosi viene trasfusa nella TU e, se trattasi di prestazioni economiche a carico dello Stato, viene tabellata, qualora parliamo di invalidità civile, ai sensi della legge
118/1971, applicando il D.M. 92.
Il TU riconosce il requisito sanitario o nega il requisito sanitario.
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti?
Come noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? Come possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative?
Siamo nel personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? Alla luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi.
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto civile ed il diritto penale e soprattutto le Amministrazioni di sostegno, dove il Magistrato non ha l'obbligo di nominare un TU e può solo prestare fede, a suo insindacabile giudizio, ad una di queste tipologie certificative mediche e concedere l'amministrazione di sostegno ad un soggetto, autorizzando un trattamento sanitario a vita, nominando un amministratore che lo assista nelle cure mediche psichiatriche e non solo.
Passiamo all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal Magistrato con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'Amministrazione di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi o delle diagnosi psichiatriche.
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto con continui accessi ai Servizi di Salute Mentale e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici per strutture psichiatriche da parte della psichiatria.
Quindi: “ricopiatura” della diagnosi psichiatrica, nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dai certificati psichiatrici specialistici. Nello specifico la ricopiatura è la seguente: disturbo depressivo maggiore abituale episodi depressivi gravi cronici disturbo di somatizzazione e di conversione psicosi n.s. con disturbo grave della personalità, dai certificati psichiatrici sopra specificati.
“Ricopiatura” della diagnosi da parte della Commissione Medica I.N.P.S. dai certificati psichiatrici specialistici, come sopra esplicitato ed in atti. Nello specifico la ricopiatura è la seguente: disturbo depressivo maggiore con disturbi di somatizzazione e di conversione e disturbo della personalità in trattamento continuo. Obesità.
“Ricopiatura” con “varianti” della diagnosi da parte dei TU e poi del TU Persona_2 Per_3
.
[...]
Il ricopia testualmente: Psicosi con crisi simil epilettiche in paziente con disturbo depressivo Per_2 maggiore. Sovrappeso. Con “variante” senza “cronico”.
Il ricopia testualmente: Disturbo depressivo maggiore, disturbo da somatizzazione e di Per_3 conversione, disturbo di Personalità, Psicosi, Epilessia (ad incerta etio-patologia) in soggetto con ipotiroidismo.
Come sopra ampiamente illustrato e riportato.
Quindi, possiamo evidenziare un costante e ripetitivo procedimento di costruzione del malato psichiatrico:
1) certificato medico: con ricopiatura diagnosi, domanda amministrativa e 2) verbale Commissione I.N.P.S. con ricopiatura diagnosi, 3) TU con ricopiatura diagnosi e, qualche volta, variazione sul “tema” come nella
TU del dott. ed il provvedimento del giudice. Persona_2
Con una doverosa puntualizzazione per quel che concerne la TU del , il quale si Persona_3 preoccupa di sottolineare, come sopra riportato, che: “Presa visione delle note di parte Ricorrente, depositate telematicamente in data 07-07-2023, con allegate la documentazione relativa alla patologia epilettica della sig.ra e cmq facente parte del fascicolo cartaceo in possesso del TU, si Persona_1 precisa quanto segue: Preso atto della documentazione depositata, oggetto di attenta lettura da parte del sottoscritto Consulente, rapportata alle evidenze cliniche della patologia, descritte nei testi di Neurologia e
Neuro-psichiatria (aa. Fazio – Loebb – Neurologia clinica ed. UTET), considerata la natura incerta delle crisi
(vedi tracciato EEG del 14- 02-2018: ...crisi di natura psicogena) supportato da certificato specialistico del
19-07-2010: ...crisi dimostrative.. pseudo crisi, considerata anche empiricamente una forma di epilessia a carico della Ricorrente, trattasi comunque di forma lieve, sensibile alla terapia farmacologica somministrata.”
Quindi, per quanto riguarda la patologia dell'epilessia, il TU si rifà ai testi scientifici di neurologia Per_3
e quindi: “all'osso rotto segue la lastra” ed il requisito sanitario, solo per quanto riguarda la patologia neurologica dell'epilessia, affinché la stessa possa essere diagnosticata, occorrono i sacri crismi della scienza medica, esplicitati in un'idonea documentazione agli atti;
mentre, per le patologie psichiatriche e per la loro ricopiatura, non serve neppure la produzione delle cartelle cliniche, nel caso de quo, di ben sei cartelle cliniche: : 1) la n. 9296 menzionata nel certificato psichiatrico datato 02.10.2015 2) la n. 553 menzionata nella relata di dimissioni datata 14 febbraio 2011 3) la n. 4681 menzionata nella relata di dimissioni del 04 novembre 2011 4) la n. 304 menzionata nella relata di dimissioni del 27 gennaio 2012 5) la n. 147/2010 menzionata nel certificato datato 19.11.2016. Oltre alla cartella clinica del ricovero ospedaliero dal 16.01.2016 al 28.01.2016 come sopra specificato la n. 07/16.
Tutte mai prodotte, che avrebbero potuto illuminarci sull'eventuale percorso seguito dagli specialisti psichiatri nella formulazione delle loro diagnosi e, successivamente, certificate ad uso medico legale, ai fini della valutazione dell'invalidità civile e dell'internamento in CTA ed altre strutture psichiatriche a carico delle risorse pubbliche.
La diagnosi, o meglio le diagnosi psichiatriche, in ossequio alla struttura pubblica, vanno semplicemente ricopiate e confermate: Disturbo depressivo maggiore ricorrente: episodio depressivo moderato-grave, cronico. Disturbo di somatizzazione e di conversione, disturbo di Personalità, Psicosi ns. Disturbo di personalità ns.
Solo per la diagnosi dell'epilessia occorre per la sua formulazione ed il suo riconoscimento ad uso medico legale, la scienza medica neurologica. Per tutte le diagnosi psichiatriche non serve neppure la cartella clinica, né al medico di famiglia, né alle Commissioni mediche, né ai consulenti tecnici. Allo psichiatra si crede per “fede”.
La ricorrente, se non fosse deceduta, avrebbe riproposto una nuova domanda amministrativa, come da prassi. L' Aggravamento.
Si sarebbe “aggravata” con una di queste modalità certificative, finché, in un prossimo giudizio di ATP o di
Post-Atp ed alcune volte, come succede per le diagnosi psichiatriche, con la ricopiatura delle stesse, in sede
Amministrativa davanti le Commissioni non avrebbe ottenuto quanto richiesto, ossia l'indennità di CP_2 accompagnamento. Nel frattempo, avrebbe subito probabilmente altri ricoveri con riconferma delle diagnosi, con qualche “variante” come il disturbo borderline diagnosticato nel 2016 come sopra esplicitato.
O la depressione maggiore che compare nel 2013 e ricompare nel 2016 come anche sopra esplicitato in atti. Un vero e proprio processo di “psichiatrizzazione” senza alcuna possibilità di ritorno.
Una prassi consolidata e reiterata: una successiva eventuale TU anche di uno specialista psichiatra, in qualsiasi sede civile o penale “ricopierà” la diagnosi. Non sconfessando mai l'operato dei propri colleghi psichiatri. E statuirà, ad esempio nel settore penale, la capacità di intendere e di volere, o, la parziale o totale infermità mentale. Giungendo, come nel settore previdenziale, anche a giudizi contrastanti. In
“ossequio” alla Struttura pubblica, verrà confermata, costruita o ricostruita l'anamnesi della patologia psichiatrica certificata, che alcune volte sono plurime, come nel caso de quo, o contraddittorie o inesistenti, in totale assenza di test psicodiagnostici, di storia clinica e decorso clinico esplicitato e documentato.
Ogni accesso ai Servizi psichiatrici, ambulatoriali od ospedalieri, è la “riconferma” della diagnosi o delle diagnosi, a seconda delle opinioni personali dei certificanti, in totale assenza di applicazione documentata delle stesse linee guida della psichiatria accreditate dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Viene posta la diagnosi, o le diagnosi: inizia la costruzione del malato. Nessun psichiatra dello stesso Centro di Salute
Mentale, ad ogni accesso del malato o presunto tale, che spesso diventa ricorrente e periziando nei ricorsi giudiziari per la concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, sconfesserà mai la diagnosi o le diagnosi poste dal collega della porta accanto.
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? Questo sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del Magistrato. Salvo che il
Magistrato non formuli, al TU in un mandato specifico, che lo stesso è onerato ad osservare, dei quesiti che onerano il consulente di esplicitare la genesi della diagnosi, il decorso clinico, la storia clinica ed il nome dei farmaci assunti. In sintesi: la sua corretta formulazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e secondo le linee guida inerenti la disciplina, nel caso de quo, quella psichiatrica, accreditate dall' CP_13
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede giudiziaria, valutare, in base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti.
La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. Su documenti aventi valenza medico legale. Qui si pone la domanda su cosa debba intendersi per documento avente valenza medico legale. Come più volte sottolineato dal presente giudicante, anche alla luce, di altre numerose verifiche effettuate negli atti dell'Ufficio, per esso si intende un documento che, in primo luogo, deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale. L'accertamento del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica
“ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame Holter e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata.
Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. L'esame obiettivo è fondamentale in una TU medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali.
Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia- depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di test-psico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame.
L'anamnesi costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione.
Non abbiamo, nel caso de quo, test psicodiagnostici, test psico-attitudinali, colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. Di conseguenza, non possiamo formulare, non avendo questi requisiti documentati in atti, una valutazione medico legale della patologia o delle patologie psichiatriche diagnosticate e certificate ad uso medico legale.
In una prassi dove non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi. A cominciare dal certificato medico allegato alla domanda amministrativa per la richiesta delle prestazioni economiche a carico dello Stato, alla
Commissione medica dove una ricopiata patologia psichiatrica o delle diagnosi psichiatriche, viene CP_2 tabellata ai sensi del DM. Del 92. Nessun contrasto tra documenti medici appare rilevante ai consulenti tecnici nominati. Come le plurime diagnosi psichiatriche in capo alla ricorrente. Ha tutte le malattie diagnosticate? Una sola? Due? Tre? Siamo alla farsa sulla pelle degli ultimi. Una farsa che, nel caso non temuto di indagini, sono pronti ad esplicitare postuma, nell'assoluta certezza di essere creduti sulla parola, in totale assenza di contestazioni di alcun tipo, né scientifiche, né giuridiche.
Certificati medici psichiatrici ad uso medico legale nelle visite mediche innanzi la Commissione I.N.P.S. e successivamente in sede giudiziaria, come sopra ampiamente illustrato. In un sistema questo dove qualsiasi altra TU anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “Struttura Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, ogni tanto con qualche variante, come nel caso de quo, il TU ed il Persona_2
TU , con le “varianti” sopra esplicitate e documentate, in assoluto disprezzo e violazione Persona_3 dell'art. 193 c.p.c., che impone al TU di fare conoscere al Giudice la Verità. Del codice deontologico medico e della stessa legge sull'invalidità civile inerente la concessione della percentuale di invalidità del
100% della inabilità lavorativa. Per le patologie psichiatriche non hanno bisogno di rinvenire nessuna applicazione documentata delle linee guida accreditate dall in campo psichiatrico, né eventuali CP_13 processi riabilitativi psichiatrici documentati. In violazione della legge 118/1971 come già sottolineato dove, testualmente si legge: “La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità' deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.” Art. 8 legge 118/1971. Una legge chiara e precisa, che mette al primo posto il diritto alle cure e non la fabbrica dei malati ad uso medico legale, con o senza la compartecipazione del ricorrente, ne massacro di vite umane sofferenti. In totale disprezzo della Nostra
Costituzione e di tutti i diritti fondamentali della persona umana in essa contenuti.
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Tutti i medici psichiatri certificanti, da a G. D'Amico, , Persona_7 Testimone_1 Persona_9
, , sono tutti coscienti e consapevoli di certificare e controfirmare ad uso medico
[...] Persona_12 legale. Che le loro diagnosi saranno utilizzate per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, per le Amministrazioni di Sostegno ed in tutti i settori del diritto civile e penale. Come sono certi e sicuri della “ricopiatura” semplice o con “varianti” di tutte le loro diagnosi nelle
TU a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna TU contesterà mai il loro operato nella formulazione delle loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il loro operato. Come sono certi e sicuri che nessuna Magistratura, ne Giudicante ne Inquirente, oserà violare gli “intoccabili Santuari” della psichiatria: I Dipartimenti di Salute Mentale. Strutture pubbliche. E ciò anche in presenza di eventuali danni anche irreversibili causati alla persona psichiatrizzata.
E'un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile, dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo
è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no. Avere la “pensione” con queste modalità certificative è considerato lecito. Eliminare un soggetto scomodo con un trattamento sanitario obbligatorio, è considerato lecito, con una diagnosi ciclostilata, senza alcun fondamento della scienza medica e senza corredo probatorio, documentato, che manca, o meglio che è inesistente.
E'un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge e Per_13 lucrare sui patrimoni privati con le Amministrazioni di sostegno. Richiedere finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.
Questo sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale.
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge Cendon di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai Dipartimenti di
Salute Mentale, strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria.
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico.
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico-legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al TU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il TU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica.
Requisito sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato. In un contesto scientifico dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da con “Il mito della malattia mentale” a con “Il pregiudizio e la Persona_14 Persona_15 conoscenza” a psichiatra, che testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, Per_16 ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, su quanto sottolineato dell'VO , Testimone_2 psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle Comunità terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in Sicilia è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle Comunità terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei Centri non dovrebbero più stare.
Pazienti che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel Nucleo familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà.”
Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in Sicilia è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del Partito democratico. ha presentato una interpellanza- Testimone_2 choc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta : “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di Butera. Era Tes_2 ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge , situazioni assai più gravi. Incredibili. In Tes_2 questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. Come fosse un manicomio, insomma. Come se la legge non fosse mai stata approvata. Per_17
Solo nella provincia di Catania i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al Sistema sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice , è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la Sicilia, Tes_2 invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel Centro più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.”
Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di : Nelle Cta (Comunità Terapeutiche Tes_2
Assistite) della Sicilia, strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue che Tes_2 ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale.
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo , vede Tes_2 migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune Asp, in particolare a
Catania.
Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il Sistema Sanitario che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di , soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme Tes_2 impongano altro. La più recente è riportata in una Circolare firmata dall'assessore regionale alla
[...]
e porta la firma del dirigente generale . ON Parte_4
Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal Gruppo , si legge nell'interpellanza di Controparte_15
, in collaborazione con AG e successivamente approvato dalla Commissione Salute, al fine di Tes_2 bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni.
La circolare della OR in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “Piano strategico per la Salute mentale”. Questo piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo.
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla Cgil di Catania: “Qualora dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le Comunità terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle Comunità alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono
640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”.
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però nella sua Circolare, si ON caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale.
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani.
La merce umana viene attinta dal disagio.
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un Magistrato ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana.
In primo luogo, dove sono i documenti medici, nello specifico cartelle cliniche, per copia conforme all'originale, ai sensi di legge, attestanti i numerosi e ricorrenti ricoveri in ambiente medico internistico, psichiatrico per acuti (SPDC) ed i periodi prolungati di residenzialità di diversi mesi in ambito Comunità
Terapeutiche Assistite Psichiatriche (TU Oliveri 2012…) oltre ai ricoveri in acuzie a breve termine?
Nessuna cartella clinica presente agli atti di causa.
Ma la domanda più elementare è la seguente? Per quale diagnosi o diagnosi diagnosticate secondo le linee guida della disciplina psichiatrica e documentate, si sarebbero resi necessari questi ricoveri a breve ed a lungo termine? Nessuna documentazione in atti presente, che possa illuminarci sul punto.
Indagine Psicodiagnostica (ASP) datata 6.12.2009.
Inesistente agli atti di causa. Da notare che la prima visita sarebbe avvenuta in data 26.7.2010 presso il
Dipartimento di Salute . Indagine ante accesso? Dove effettuata e da chi? Controparte_16
La ricorrente sarebbe stata seguita presso il PU di Messina Reparto NPI dal 14.04.1987 che ha espresso una relazione clinica il 19 7 2010: “Epilessia complessa con crisi dimostrative”. Per il certificante Per_7
vi sarebbe fin dall'inizio una condizione multiproblematica, che necessitava di interventi
[...] psichiatrici, neurologici e psicologici. Tutti questi interventi per quali patologie correttamente diagnosticate e documentate secondo le linee guida della relativa disciplina?
Non vi sono documenti agli atti di causa che ci possano illuminare su tutte queste patologie correttamente diagnosticate e documentate secondo le linee guida della loro specifica disciplina di settore.
Questo a detta del certificante ad uso medico legale , il quale dipinge un quadro Persona_7 patologico della ricorrente che non si comprende bene da dove lo abbia desunto. Testi psicodiagnostici e colloqui documentati della stessa. Agli atti non esiste nulla di tutto ciò.
Lo stesso certificante menziona come allegati i seguenti certificati: Per_7
1) Indagine Psicodiagnostica (ASP effettuata il 6.12.2009 (che si allega) mai prodotta in atti.
2) Relazione NPI del 19 7 2010
3) Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 19 7 2010
4) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC S. GA M. del 1 2 2011 al 14 2 2011
5) Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta 4 4 2011
6) EEG del PU ME del 5 5 2011;
7) Relazione Relaz Neurologica Poliambulatorio di Mistretta del 10 7 2010
8) Certificato Psichiatrico ASP del 30 6 2011 “Dist Depressivo Maggiore di grado moderato, cronico,
Dist di Somatizzazione, Dis di personalità NAS
9) Relaz Dimissioni SPDC S. al 21 10 2011 “Psicosi affettiva SAI, Dis da Conversione, Dist di CP_4
Per NAS, Epilessia”
10) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC S. GA M. del 18 1 2012 al 27 1 2012
11) Relaz Centro Diagnosi e Cura dell'Epilessia del PU Me dell'1 3 2012
12) Relaz Vis neurologica ASP 1 8 2012
13) Cert Psichiatrico ASP del 23 2 2013 “Disturbo depressivo maggiore di grado moderato, cronico, Dis di Somatizzazione, Dis di personalità NAS
14) Certif Psichiatrico ASP del 26 6 2013 “Psicosi Affettiva SAI, Disturbo di Conversione, disturbo di personalità NAS”
15) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC Milazzo “Disturbo di per Borderline” dal 16 1. 2016 al 28 1 2016
16) Relaz Dimissioni di Ricovero SPDC Cefalù “Psicosi NAS, Dist di Personalità, Epilessia Parziale,
Ipetiroidismo” dal 3 6 2016 al 4.7.2016.
Per quali patologie correttamente diagnosticate e documentate viene richiesta ed è stata, a detta del certificante, effettuata la permanenza, anteriormente al 2016, della ricorrente nella CTA? Il quadro clinico e l'esame psichico relazionato nel certificato datato 19.11.2016 da quali accertamenti diagnostici ed applicazione delle linee guida accreditate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in campo psichiatrico ed esplicitate in idonei documenti aventi valenza medico legale è desunto?
Ed i farmaci per quali patologie in particolare sono state date? Dove sono documentati tutti i tentativi per riabilitarla?
Una domanda che non avrà mai una risposta. I certificanti psichiatri, nella non temuta ipotesi di chiamata da parte dell'Autorità Giudiziaria sono certi e sicuri che qualsiasi documentazione mancante potranno confezionarla in qualsiasi momento, che nessuna TU nominato li sconfesserà e che le “incongruenze” saranno considerati errori “banali”.
Certi e sicuri della loro totale impunità penale.
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. . CP_17
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge Gelli sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La sola diagnosi, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180
l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla Nostra Magistratura, non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero
76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di Trattamento sanitario obbligatorio.
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile.
Sponsorizzato come cura e tutela.
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per fede. Più il soggetto si reca al Centro di
Salute Mentale, più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle Commissioni mediche e TU in sede giudiziaria. Una doppia costruzione: massacro di vite umane con trattamenti farmacologici su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Si “presume” siano state applicate. Nessuna TU certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della Costituzione.
Alla luce di tutto ciò, possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che, urge una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione su cosa debba intendersi per “requisito sanitario” nelle prestazioni economiche a carico dello Stato e non solo in esse. Requisito sanitario che, per essere conforme a legge e Costituzione, deve consistere in un documento avente valenza medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati.
L'attuale sistema certificativo, come sopra ampiamente illustrato, ci espone al puro arbitrio, a perdere i nostri diritti civili, ad essere sottoposti a trattamenti sanitari a vita totalmente arbitrari, su diagnosi, sulla cui veridicità non vi è nessun tipo di controllo, né ante, né postumo. Noi non abbiamo dei parametri certi per tutelare i diritti della salute e quelli patrimoniali ed abbiamo instaurato un sistema di relazione di potere, non di tutela. La tutela deve essere fondata su dati oggettivi. Noi non abbiamo questi dati oggettivi.
Documentati. Fuori da questi parametri di certezza, manca la tutela della dignità dell'uomo.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, sui numeri esorbitanti delle prestazioni economiche a carico dello
Stato e, nello specifico assegni e pensioni di invalidità, configurandosi come un vero e proprio
“Assistenzialismo di Stato” a beneficio dei Patronati, dei certificanti medici, dei TU e della Classe forense.
Una vera e propria industria del malato su larga scala, dove la merce umana viene attinta dal disagio, personale, sociale ed economico.
Manca la possibilità di potere determinare il requisito sanitario su dati oggettivi.
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, si chiede alla
Magistratura Inquirente di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su diagnosi non esaustivamente documentate? Quanti sofferenti sono stati internati nelle CTA? Quanti finanziamenti sono stati richiesti alla Regione Sicilia per nuove “strutture” a vario titolo?
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della Magistratura Inquirente.
Si dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della TU. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Patti, 01.09.2023.
Il Cancelliere.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena