Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2010, n. 3039
CASS
Sentenza 3 dicembre 2010

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Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo, in qualità di imprenditore titolare della ditta incaricata dal Comune dei lavori di manutenzione, abbia, in esecuzione di un'ordinanza sindacale, effettuato variazioni di un'area tutelata quale bene culturale (nella specie rimozione di fioriere su spazio antistante a palazzo sottoposto a tutela da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali), trattandosi di ordine illegittimo dell'autorità; né gli obblighi contrattuali in ordine alla esecuzione dei lavori di manutenzione commissionati dal Comune valgono ad esonerare da qualsivoglia sindacato sulle conseguenze del proprio agire nelle altrui sfere giuridiche; pertanto, in tal caso, l'omessa valutazione della incidenza della propria azione sui diritti legittimamente opposti dai soggetti sottoposti ad esecuzione forzata si traduce in comportamento punibile anche a titolo di mera negligenza sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 4990 del 1999 e succ. formulazioni che punisce la modifica senza autorizzazione o la esecuzione di lavori di qualunque genere, senza approvazione, sui beni culturali.

In tema di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. (Nella specie si è esclusa l'intenzionalità del dolo nel comportamento del sindaco che aveva adottato un'ordinanza di rimozione di alcune fioriere poste su spiazzo antistante un palazzo sottoposto a vincolo del Ministero dei beni culturali - ordinanza oggetto di ricorso al Tar con richiesta di sospensiva, non accolta dal giudice amministrativo - perché la pendenza della questione dinanzi al Tar e la resistenza del comune con parziale successo nella fase cautelare escludono la certezza che l'intenzione del ricorrente sia stata primariamente quella di danneggiare le parti civili e non piuttosto quello di perseguire un vantaggio per la cittadinanza a scapito dei diritti dei titolari dell'area contesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2010, n. 3039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3039
    Data del deposito : 3 dicembre 2010

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