TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 544
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento tempestivo ed espresso

    Il ricorso è fondato in quanto il MASE ha superato i termini di trenta giorni previsti dall'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006 per l'adozione dell'atto finale di VIA, anche considerando la fase di concerto con il Ministero della Cultura. La normativa prevede che il MASE debba provvedere direttamente alla conclusione del procedimento anche in assenza del parere del Ministero della Cultura, qualora l'impianto sia localizzato in aree idonee ex lege.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sul parere di competenza del Ministero della Cultura

    La domanda è assorbita dalla decisione sul silenzio del MASE. Si applica l'art. 11 quater, comma 1, d.lgs. 190/2024, che esclude la necessità del concerto con il Ministero della Cultura per impianti in aree idonee, prevedendo che il MASE provveda comunque sulla domanda di autorizzazione decorso inutilmente il termine per il parere non vincolante.

  • Accolto
    Rimborso dei diritti di istruttoria per mancato rispetto dei termini

    La domanda è fondata. La società ha versato gli oneri istruttori e i termini per la conclusione del procedimento sono stati superati. Pertanto, il MASE è condannato al rimborso del 50% delle spese istruttorie sostenute.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere alla definizione del procedimento di VIA

    Il Tribunale ordina al MASE di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, previo esperimento degli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi da altre amministrazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 544
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 544
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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