Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2025, proposto da
San Giorgio Jonico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mileto Mario Giuliani, Riccardo Narducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo ministeriale n. 142634 del 9 agosto 2023 e successivamente perfezionata in data 8 maggio 2024, per l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale nazionale, divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 20 maggio 2024 con nota prot. n. 92011 (codice procedura ministeriale 10330- https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10209) con riferimento alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 73,65 MW integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Giorgio Jonico (TA), per aver omesso di adottare gli atti dovuti e non aver, per l'effetto, concluso il procedimento entro i termini di cui all'art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 152/2006 a seguito dell'emissione dello schema di provvedimento di VIA di cui al parere n. 743 del 26 giugno 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sul parere di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis della l. 241/1990;
e, in ogni caso, per l'accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 ter del medesimo decreto e, in generale, dall'art. 2-bis, co. 1 bis, della l. 241/1990;
e per la condanna, in via principale, del MASE alla sollecita definizione del suddetto procedimento di VIA nazionale anche in assenza del parere di competenza del Ministero della Cultura e, in via subordinata, per la condanna del Ministero della Cultura al rilascio del proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento in oggetto e, comunque, del MASE alla definizione del procedimento e con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia delle suddette amministrazioni a concludere il procedimento;
nonché per la condanna del MASE al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 ter, del medesimo decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23 settembre 2025 e depositato in data 30 settembre 2025, la società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto eventualmente di competenza, dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR in relazione al procedimento ex artt. 23 e ss. d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di San Giorgno Jonico.
2. In particolare, la società ricorrente ha rappresentato di aver instaurato detto procedimento con istanza presentata in data 6 settembre 2023, riferendo, inoltre, che, dopo diverse integrazioni documentali e conseguenti attività istruttorie, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC adottava il parere n. 743 del 26 giugno 2025, recante lo schema di provvedimento favorevole con prescrizioni, il quale veniva, quindi, trasmesso dal MASE al Ministero della Cultura per le determinazioni di competenza in data 18 luglio 2025.
2.1. A tale adempimento, tuttavia, non facevano seguito ulteriori sviluppi, ragione per cui la ricorrente ha provveduto all’introduzione del presente giudizio, chiedendo la condanna del MASE all’adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso nel sub-procedimento di competenza del Ministero della Cultura e, altresì, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
3. In data 1 ottobre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura – Sovrintendenza Speciale per il PNRR per resistere al ricorso.
3.1. In data 12 marzo 2026 le amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno replicato al ricorso.
3.2. In data 13 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha eccepito la tardività della memoria del 12 marzo 2026 e ha ribadito le precedenti difese, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
3.3. Ad esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il primo luogo, deve essere accolta l’eccezione, formulata da parte della ricorrente, di tardività della memoria depositata dalle amministrazioni resistenti in data 12 marzo 2026.
4.1. A fronte, infatti, della fissazione della camera di consiglio di discussione del ricorso per il giorno 25 marzo 2026, il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 87, co. 3, cod. proc. amm. è venuto a scadere in data 9 marzo 2026, con conseguente tardività della memoria depositata in data 12 marzo 2026 e della quale deve, pertanto, dichiararsi l’inutilizzabilità processuale.
5. Ciò premesso, quanto al merito delle domande formulate, il ricorso è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
5.1. La società ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA. Più precisamente, la parte ricorrente ha evidenziato come tale obbligo sia sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale dettata dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere e che nel caso di specie dovrebbero ritenersi decorsi.
5.2. La censura è fondata.
5.3. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis, Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
5.4. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”, ovvero i “progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito dalle parti resistenti), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
5.5. In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, assume rilievo quanto previsto dall’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ (...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”.
5.6. Nel caso di specie, a fronte dell’intervenuta adozione dello schema del provvedimento di VIA in data 26 giugno 2025 e della sua trasmissione al Ministero della Cultura in data 18 luglio 2025 è, quindi, evidente il superamento del termine di trenta giorni per l’adozione dell’atto finale previsto dall’art. 25, co. 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dovendosi, peraltro, rilevare come l’avvio del sub-procedimento di competenza del Ministero della Cultura non abbia determinato alcuna sospensione di detto termine, prevedendo espressamente la normativa richiamata che la fase di concerto debba articolarsi concludersi all’interno dei trenta giorni.
5.7. Il Collegio, invece, ritiene possa essere assorbita la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 17 bis l. 241/1990 sul concerto di competenza del Ministero della Cultura, risultando applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art. 11 quater, co. 1, d.lgs. 190/2024 (direttamente richiamato dal 25, co. 2 bis, d.lgs. n. 152/2026 quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura), in base al quale, per il caso di impianti collocati in aree idonee ex lege , non è necessario il concerto con il Ministero della Cultura, dovendo detta amministrazione rendere soltanto un parere obbligatorio e non vincolante, con la precisazione per cui: “ Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”.
5.8. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la localizzazione dell’impianto in un’area qualificabile come idonea ex lege , depositando anche la relazione prodotta nel corso dell’istruttoria amministrativa e volta a dimostrare tale circostanza, la quale, al contempo, non risulta essere stata contestata da parte delle amministrazioni resistenti.
5.9. Trovando, quindi, applicazione l’art. 17 bis l. 241/1990, il mancato riscontro da parte del Ministero della Cultura in ordine al parere richiesto sullo schema di VIA non è qualificabile in termini di silenzio assenso, prevendo espressamente detta norma l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere direttamente alla conclusione del procedimento prescindendo dall’acquisizione del parere.
6. Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
6.1. Il Collegio riserva, inoltre, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
7. Stante l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, deve esaminarsi la consequenziale domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, e, dunque, di condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso di cui all’art. 25, co. 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
7.1. La domanda è fondata.
7.2. La citata disposizione prescrive che “ Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis ”.
7.3. Nel caso di specie, come risulta dalle ricevute di pagamento degli oneri istruttori prodotte in atti (allegato n. 4 al ricorso), non contestate da parte delle amministrazioni resistenti (risultando, anzi, conferma del versamento dalla comunicazione del MASE di procedibilità dell’istanza – allegato 2 al ricorso), la ricorrente ha corrisposto la complessiva somma di € 27.657,02 e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 bis legge 241/1990, in combinato disposto con l’art. 25, co. 2 ter, d.lgs. 152/2006, il MASE deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.828,51, importo corrispondente alla metà delle spese di istruttoria versate.
8. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione del ricorso, vertendo, in particolare, sulla qualificazione giuridica del ruolo partecipativo del Ministero della Cultura nel corso del procedimento e degli effetti del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di competenza di quest’ultimo, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.828,51 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, co. 2 ter, d.lgs. 152/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | IO SC |
IL SEGRETARIO