Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9015 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 90 15 /02 REPUBBLICA IT POROLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 23467/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.·24522 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CE ER;
- intimata avverso la sentenza n. 965/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 14/09/99 R.G. N. 2550/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA 1068 -1- TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -- -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 settembre 1999 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del 6 novembre 1996 emessa dal Pretore del lavoro di Rossano, condannava il Ministero al pagamento a favore di FE Caterina dell'indennità di accompagnamento dal primo gennaio 1996. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato a due motivi. La FE è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, EL perché il ricorso era stato proposto direttamente dalla Mandatori, che come invalida psichica, non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Il motivo non merita accoglimento, perché, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ., la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di 1 intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Il motivo è infondato perché la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale, in mancanza di apposita domanda in tal senso proposta da una delle parti (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), non implica alcun riconoscimento di status, viceversa la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso in Roma il 12marzo 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mause le huse I IL CANCELLIERE D , O Depositato Cancelleria SSA LL 10 O , TA B 2.0 GIU. 2802 . I 3 T SPESA D 3 R STA 5 'A . ELL I N PO N IL CANCELLIERE D G 3 IM SI O -7 A A -8 SEN D D 1 , E S 1 I T O A EN ISTR O O ES ITT G EG IR P D LA L E D 2