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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/06/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 20046/2023; promossa da:
, elettivamente domiciliata in CORSO VINZAGLIO N. 4 10121 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. PANDOLFINO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
e con l'intervento della curatrice speciale, avv. BARALE MARIA LUISA, relativo alla minore: , nata il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato il 21/11/2023 e come da verbale
d'udienza del 06/03/2025):
“NEL MERITO
- DISPORRE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre IG. Persona_2
, autorizzando l'affidataria ad assumere, nell'interesse della figlia anche le decisioni Parte_1
in merito alle questioni di maggiore interesse e le questioni di straordinaria amministrazione;
disporre altresì che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
- AUTORIZZARE la IG.ra a richiedere e/o rinnovare il passaporto e il documento Parte_1
d'identità della figlia , anche in mancanza dell'assenso dell'altro genitore;
Persona_2
- DISPORRE che il padre IG. corrisponda alla IG.ra , per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 80,00 (diconsi Euro ottanta/00), Persona_2
da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN e sportive”;
e
“insiste nelle istanze di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ”. Per_2
Per la curatrice speciale della minore (come da verbale d'udienza del 06/03/2025):
“Precisa come da costituzione, associandosi alla richiesta di decadenza del sig. dalla Per_2
responsabilità genitoriale”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_2 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
assunto da questo Tribunale il 22/01/2020, quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 29/10/2024, ne veniva dichiarata CP_1
la contumacia. Si procedeva, quindi, all'audizione di parte ricorrente. All'esito, essendo richiesta la pronuncia di decadenza del padre della minore, il Giudice nominava una curatrice speciale alla minore, rinviava a successiva udienza, invitando i Servizi sociali competenti a trasmettere una relazione in ordine alla situazione del nucleo.
Il 22/05/2025 si costituiva in giudizio la curatrice della minore, chiedendo, in via istruttoria, di confermare la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio di Per_2
Psicologia dell'età evolutiva e, nel merito, di disporre, in via provvisoria e urgente, la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia con riserva di assumere all'esito dell'istruttoria le conclusioni definitive. All'udienza del 06/03/2025 la difesa della ricorrente insisteva nelle istanze di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale. La curatrice insisteva nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, associandosi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Il Giudice, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e sull'affidamento della minore
Secondo il condivisibile orientamento invalso in giurisprudenza, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore (ex multis, Cass. civ. ord. n. 15949/2018). Ciò che rileva, come noto, è la condotta obiettiva del genitore che si pone in contrasto con i doveri connessi alla genitorialità, senza che possa assumere rilievo – se non in termini di modulazione della relativa misura di ablazione o limitazione – il carattere doloso o colposo del relativo comportamento. Peraltro, oltre alla violazione, trascuratezza o abuso dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss c.c.,
è altresì necessario che vi sia il pericolo del grave pregiudizio, morale o materiale, cui sia esposta la prole minorenne in conseguenza della condotta inadeguata del genitore.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere certamente dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, atteso che lo stesso, con il proprio contengo si è, progressivamente, disinteressato dell'accudimento della figlia minore, sia in termini affettivi che materiali.
Per ciò che concerne l'accudimento morale e affettivo, si evidenzia come – nonostante le statuizioni di cui al decreto oggetto dell'odierna modifica – il padre abbia spesso disertato gli incontri in luogo neutro, fino a giungere alla drastica decisione di interromperli del tutto. Risulta in atti – prodotta dai
Servizi sociali – una dichiarazione del padre della minore, risalente al marzo 2023, con la quale lo stesso ha rinunciato definitivamente agli incontri con la figlia in luogo neutro. La decisione del padre, allo stato, appare solida. Sono, infatti, trascorsi più di due anni senza che il sig. abbia Per_2 incontrato la figlia e senza che sia stato possibile per i Servizi sociali riprendere contatti con l'uomo
(che risulta del tutto irreperibile, anche per il tramite di meri contatti telefonici). I Servizi incaricati hanno evidenziato come tale condotta appaia, non a caso, del tutto “coerente con la progettualità rinunciataria espressa nel passato” (cfr. Relazione del 24/04/2024). È di palmare evidenza come, così operando, l'uomo abbia confermato l'attuale disinteresse per le vicende concernenti l'affidamento della figlia. Per altro verso, anche con riguardo al profilo del mantenimento economico, vi è stato da parte del padre un significativo disinteressamento. Si rammenta come, in sede di provvedimento ex art. 337 bis
c.p.c., fosse stata stabilita la somma mensile di €80,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della minore da parte del padre. Tale somma, invero, non risulta essere stata versata. La ricorrente ha rappresentato e provato (cfr. allegati n. 2 e 3 al ricorso introduttivo) che, dopo alcuni solleciti al padre al fine di ottenere quanto dovuto per le spese straordinarie, si sia reso necessario sporgere querela contro il resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Quanto fin qui esposto, peraltro, è ulteriormente corroborato dal totale disinteresse del resistente all'odierno procedimento. Egli, come sopra evidenziato, non si è neppure costituito rimanendo contumace, non contestando la difesa materna e non opponendosi alle istanze formulate.
Risultando dunque ampiamente provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale della minore da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda dispiegata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale meriti senz'altro integrale accoglimento.
Conseguentemente e in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio come l'affidamento della minore, in aderenza all'art. 337 quater c.c., debba essere concentrato in via esclusiva in capo alla madre, la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia. Si conferma, altresì, il collocamento prevalente di presso la madre, essendo la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di Per_2
crescita e di accudimento della minore, trattandosi, d'altro canto, di assetto ormai stabilizzatosi, atteso che la madre costituisce per la figlia, quantomeno allo stato, l'unico genitore di riferimento.
Sul regime di incontri padre-figlia
A fronte di quanto sin qui esposto e in considerazione della volontà rinunciataria espressa dal padre con dichiarazione resa nel 2023, il Collegio ritiene che le visite padre-figlia debbano rimanere sospese e che possano riprendere, nel caso, solo con le opportune limitazioni e cautele (luogo neutro e presenza di personale educativo) solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto, soprattutto, delle condizioni psico-emotive della minore e del suo gradimento.
Sarà cura dei Servizi verificare l'opportunità di tali visite, sempre a condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni personali, garantendo altresì di intrattenere con la minore una relazione continuativa, essenziale a una crescita equilibrata. Sul contributo economico al mantenimento della minore
Venendo agli aspetti economici, deve accogliersi integralmente l'istanza materna di conferma del contributo al mantenimento già previsto in sede decreto ex art. 337 bis c.c. (pari a € 80,00, oltre al
50% delle spese straordinarie), in considerazione dei redditi e delle condizioni di vita personali della ricorrente, nonché dell'assenza di informazioni circa l'attuale condizione economica del resistente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non avendo le parti depositato memorie ex art. 183 co
6 c.p.c..
Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 2.905,00
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di quantificazione delle spese contenute nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio e di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che sia risultata vittoriosa (nel caso di specie, la curatrice speciale, le cui spese vengono liquidate come in dispositivo, conformemente all'istanza avanzata), deve escludersi la parificazione fra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22017 del 11.9.2018, Rv. 650319).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 22/01/2020:
DICHIARA il sig. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale e, per CP_1
l'effetto; AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1
medesima le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE gli incontri padre-figlia, disponendo che gli stessi possano riprendere con le cautele del luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare ed in ogni caso tenuto conto della condizione psico-emotiva della minore e del suo gradimento.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di €80,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere al curatore speciale della CP_1 minore le spese di lite che liquida in € 2.772,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 20046/2023; promossa da:
, elettivamente domiciliata in CORSO VINZAGLIO N. 4 10121 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. PANDOLFINO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
e con l'intervento della curatrice speciale, avv. BARALE MARIA LUISA, relativo alla minore: , nata il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato il 21/11/2023 e come da verbale
d'udienza del 06/03/2025):
“NEL MERITO
- DISPORRE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre IG. Persona_2
, autorizzando l'affidataria ad assumere, nell'interesse della figlia anche le decisioni Parte_1
in merito alle questioni di maggiore interesse e le questioni di straordinaria amministrazione;
disporre altresì che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
- AUTORIZZARE la IG.ra a richiedere e/o rinnovare il passaporto e il documento Parte_1
d'identità della figlia , anche in mancanza dell'assenso dell'altro genitore;
Persona_2
- DISPORRE che il padre IG. corrisponda alla IG.ra , per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 80,00 (diconsi Euro ottanta/00), Persona_2
da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN e sportive”;
e
“insiste nelle istanze di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ”. Per_2
Per la curatrice speciale della minore (come da verbale d'udienza del 06/03/2025):
“Precisa come da costituzione, associandosi alla richiesta di decadenza del sig. dalla Per_2
responsabilità genitoriale”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_2 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
assunto da questo Tribunale il 22/01/2020, quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 29/10/2024, ne veniva dichiarata CP_1
la contumacia. Si procedeva, quindi, all'audizione di parte ricorrente. All'esito, essendo richiesta la pronuncia di decadenza del padre della minore, il Giudice nominava una curatrice speciale alla minore, rinviava a successiva udienza, invitando i Servizi sociali competenti a trasmettere una relazione in ordine alla situazione del nucleo.
Il 22/05/2025 si costituiva in giudizio la curatrice della minore, chiedendo, in via istruttoria, di confermare la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio di Per_2
Psicologia dell'età evolutiva e, nel merito, di disporre, in via provvisoria e urgente, la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia con riserva di assumere all'esito dell'istruttoria le conclusioni definitive. All'udienza del 06/03/2025 la difesa della ricorrente insisteva nelle istanze di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale. La curatrice insisteva nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, associandosi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Il Giudice, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e sull'affidamento della minore
Secondo il condivisibile orientamento invalso in giurisprudenza, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore (ex multis, Cass. civ. ord. n. 15949/2018). Ciò che rileva, come noto, è la condotta obiettiva del genitore che si pone in contrasto con i doveri connessi alla genitorialità, senza che possa assumere rilievo – se non in termini di modulazione della relativa misura di ablazione o limitazione – il carattere doloso o colposo del relativo comportamento. Peraltro, oltre alla violazione, trascuratezza o abuso dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss c.c.,
è altresì necessario che vi sia il pericolo del grave pregiudizio, morale o materiale, cui sia esposta la prole minorenne in conseguenza della condotta inadeguata del genitore.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere certamente dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, atteso che lo stesso, con il proprio contengo si è, progressivamente, disinteressato dell'accudimento della figlia minore, sia in termini affettivi che materiali.
Per ciò che concerne l'accudimento morale e affettivo, si evidenzia come – nonostante le statuizioni di cui al decreto oggetto dell'odierna modifica – il padre abbia spesso disertato gli incontri in luogo neutro, fino a giungere alla drastica decisione di interromperli del tutto. Risulta in atti – prodotta dai
Servizi sociali – una dichiarazione del padre della minore, risalente al marzo 2023, con la quale lo stesso ha rinunciato definitivamente agli incontri con la figlia in luogo neutro. La decisione del padre, allo stato, appare solida. Sono, infatti, trascorsi più di due anni senza che il sig. abbia Per_2 incontrato la figlia e senza che sia stato possibile per i Servizi sociali riprendere contatti con l'uomo
(che risulta del tutto irreperibile, anche per il tramite di meri contatti telefonici). I Servizi incaricati hanno evidenziato come tale condotta appaia, non a caso, del tutto “coerente con la progettualità rinunciataria espressa nel passato” (cfr. Relazione del 24/04/2024). È di palmare evidenza come, così operando, l'uomo abbia confermato l'attuale disinteresse per le vicende concernenti l'affidamento della figlia. Per altro verso, anche con riguardo al profilo del mantenimento economico, vi è stato da parte del padre un significativo disinteressamento. Si rammenta come, in sede di provvedimento ex art. 337 bis
c.p.c., fosse stata stabilita la somma mensile di €80,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della minore da parte del padre. Tale somma, invero, non risulta essere stata versata. La ricorrente ha rappresentato e provato (cfr. allegati n. 2 e 3 al ricorso introduttivo) che, dopo alcuni solleciti al padre al fine di ottenere quanto dovuto per le spese straordinarie, si sia reso necessario sporgere querela contro il resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Quanto fin qui esposto, peraltro, è ulteriormente corroborato dal totale disinteresse del resistente all'odierno procedimento. Egli, come sopra evidenziato, non si è neppure costituito rimanendo contumace, non contestando la difesa materna e non opponendosi alle istanze formulate.
Risultando dunque ampiamente provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale della minore da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda dispiegata dalla ricorrente e dalla curatrice speciale meriti senz'altro integrale accoglimento.
Conseguentemente e in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio come l'affidamento della minore, in aderenza all'art. 337 quater c.c., debba essere concentrato in via esclusiva in capo alla madre, la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia. Si conferma, altresì, il collocamento prevalente di presso la madre, essendo la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di Per_2
crescita e di accudimento della minore, trattandosi, d'altro canto, di assetto ormai stabilizzatosi, atteso che la madre costituisce per la figlia, quantomeno allo stato, l'unico genitore di riferimento.
Sul regime di incontri padre-figlia
A fronte di quanto sin qui esposto e in considerazione della volontà rinunciataria espressa dal padre con dichiarazione resa nel 2023, il Collegio ritiene che le visite padre-figlia debbano rimanere sospese e che possano riprendere, nel caso, solo con le opportune limitazioni e cautele (luogo neutro e presenza di personale educativo) solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto, soprattutto, delle condizioni psico-emotive della minore e del suo gradimento.
Sarà cura dei Servizi verificare l'opportunità di tali visite, sempre a condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni personali, garantendo altresì di intrattenere con la minore una relazione continuativa, essenziale a una crescita equilibrata. Sul contributo economico al mantenimento della minore
Venendo agli aspetti economici, deve accogliersi integralmente l'istanza materna di conferma del contributo al mantenimento già previsto in sede decreto ex art. 337 bis c.c. (pari a € 80,00, oltre al
50% delle spese straordinarie), in considerazione dei redditi e delle condizioni di vita personali della ricorrente, nonché dell'assenza di informazioni circa l'attuale condizione economica del resistente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non avendo le parti depositato memorie ex art. 183 co
6 c.p.c..
Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 2.905,00
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di quantificazione delle spese contenute nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio e di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che sia risultata vittoriosa (nel caso di specie, la curatrice speciale, le cui spese vengono liquidate come in dispositivo, conformemente all'istanza avanzata), deve escludersi la parificazione fra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22017 del 11.9.2018, Rv. 650319).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 22/01/2020:
DICHIARA il sig. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale e, per CP_1
l'effetto; AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Parte_1
medesima le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE gli incontri padre-figlia, disponendo che gli stessi possano riprendere con le cautele del luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare ed in ogni caso tenuto conto della condizione psico-emotiva della minore e del suo gradimento.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di €80,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere al curatore speciale della CP_1 minore le spese di lite che liquida in € 2.772,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.