Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4204 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPOLONE MARIA C.F._1
ANTONELLA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUSUMECI ISIDORO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/12/2024, i coniugi , nata a [...] Parte_1
il 21/11/1968, e , nato a [...] il Controparte_1
29/11/1968, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di AV DI CI (ME) il
31/01/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A;
25/08/1989, nata a [...] il [...], e nata Persona_2 Parte_2
a Taormina il 06/12/1998, tutte ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ovunque voglia, con l'obbligo di comunicarlo all'altro 2. La casa familiare sita
Francavilla di Sicilia - ME, nella via Monte Grappa, n. 77 di cui entrambi i coniugi sono comproprietari nella misura del 50%, continuerà ad essere abitata, con tutti gli arredi ivi presenti, dal SI. , che provvederà a pagare tutte le utenza relative all'immobile. CP_1
Il SI. consentirà alla SI.ra di prelevare i propri effetti personali CP_1 Pt_1
e quelli delle proprie figlie rimasti presso l'abitazione e si impegna a restituire alla ex moglie la cucina attualmente collocata all'ultimo piano della casa.
3. L'altro immobile di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sito in Francavilla di Sicilia (ME), nella via Montello rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi, che ne potranno godere di un piano ciascuno.
4. Non esistono altri beni in comune.
5. Le parti rinunciano a fare valere contrapposte future domande, richieste e pretese di qualsiasi natura dichiarando la reciproca compensazione ed intervenuta tacitazione di ogni rispettiva pretesa creditoria derivante, a qualsiasi titolo, dai rapporti personali e familiari. Con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere”.
All'udienza del 26/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di AV DI CI (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31/01/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)