Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici, trattandosi di un soggetto che, in virtù di una facoltà riconosciuta al concessionario dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), è investito contrattualmente dell'esercizio dell'attività di agente contabile addetto alla riscossione ed al successivo versamento del prelievo erariale unico sulle giocate previsto dall'art. 2, lett. g), del d.m. 12 marzo 2004. (In motivazione la Corte ha precisato che la natura privatistica del contratto non incide sulla qualifica conferita al sub-concessionario il quale è privo di autonomia nella gestione e nell'esercizio del gioco che è tenuto a svolgere nel puntuale rispetto dei termini della concessione fra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il concessionario).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2017, n. 49070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49070 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
49070-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/10/2017 DOMENICO CARCANO -- Presidente - Sent. n. sez. 1302/2017 ANDREA TRONCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N. 11984/2017 ANGELO CAPOZZI ANNA EMILIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori, avv. CRISTIANO BIANCHINI, in sostituzione dell'avv. ALBERTO MITTONE, per l'imputato, e avv. DANIELE VITALE, per la parte civile, i quali hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
B RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di AR OR propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 17.01.2017, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo piemontese, di condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione, oltre sanzione accessoria e statuizioni civili, in relazione al reato previsto e punito dall'art. 314 cod. pen., elevato a carico del prevenuto "perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società CH s.r.l., ometteva di versare alla società G. Matica s.r.l. (concessionaria dello Stato per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi e per la riscossione dei relativi proventi), in violazione dell'art. 4 del contratto per il collegamento alla rete telematica degli apparecchi per il gioco lecito con la stessa stipulato, l'importo dovuto a titolo di PREU - prelievo erariale unico per una somma - complessiva di € 674.176,34 di cui, pertanto, si appropriava. In Leinì, da luglio 2008 al febbraio 2010. Recidiva semplice". Tre sono i motivi di doglianza formalizzati dal legale del prevenuto, che più 2. precisamente deduce: a) "erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p.", per essersi il OR trovato nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto con la G. Matica s.r.l., "a causa della grave crisi che ha colpito la società CH, determinandone persino il fallimento", oltre che per i ripetuti furti patiti dalla società dell'imputato, essendo peraltro sintomatica dell'intenzione del prevenuto di onorare il debito contratto sia la sottoscrizione del piano di rientro avvenuta nel gennaio 2010 - in ossequio al quale il predetto OR ha corrisposto complessivamente oltre 71.000,00 sia la constatazione dell'erogazione di tali somme "anche quando gli euro - apparecchi della CH non erano più collegati alla rete telematica e quindi non incassavano denaro"; circostanze, quelle testé enunciate, che la Corte territoriale ha disatteso indebitamente, sulla scorta di "un vizio logico argomentativo", avendo fatto "discendere meccanicamente la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla inosservanza della norma pattizia"; b) analoga duplice violazione, "in ordine alla ritenuta sussistenza della qualità personale richiesta in capo al soggetto agente": solo la G. Matica, infatti, è concessionaria dello Stato per la gestione telematica del gioco mediante 2 apparecchi e per la riscossione dei relativi proventi e, per l'effetto, titolare del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei LI di Stato (AAMS), e le facoltà esercitate dalla CH, grazie alla possibilità riconosciuta dall'AAMS al concessionario di avvalersi di altri soggetti, trovano la propria ragion d'essere in un contratto avente natura squisitamente privatistica, le cui previsioni non attribuiscono "alcun spazio di autonomia e discrezionalità in capo al fornitore, che si riduce a svolgere un'attività meramente esecutiva e materiale"; c) "manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici di legge", avendo la Corte territoriale illogicamente valorizzato un unico precedente a carico dell'imputato, risalente al 1991, sulla scorta di una sentenza di applicazione della pena di modesta entità.
3. Il 12 settembre u.s. il patrono della costituita parte civile ha depositato una propria memoria difensiva, con cui ha singolarmente esaminato e confutato le censure difensive, instando per la "conferma" della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il preliminare e doveroso scrutinio di ammissibilità, 1. alla stregua delle ragioni che seguono. Inammissibile per genericità è il primo motivo di ricorso, che si limita a 2. ripercorrere pedissequamente le medesime argomentazioni già sottoposte all'attenzione della Corte torinese e dalla stessa coerentemente disattese, sulla scorta di un costrutto motivazionale il pacifico impossessamento del PREU da - parte del OR (che aveva la disponibilità materiale delle apparecchiature) per fini propri, non affatto probatoriamente chiariti, al di là del riferimento a furti, dimostrato solo in un numero limitato di casi e comunque irrilevante costrutto (che si coniuga con quello del primo giudice) con cui il ricorso non si confronta affatto, limitandosi apoditticamente a negarlo ed a prospettare la propria diversa lettura delle risultanze processuali.
3. Manifestamente infondato è il secondo profilo di doglianza, anche sul punto risultando ineccepibili le considerazioni svolte dal giudice distrettuale. E' fuor di dubbio che il concessionario statale della gestione dei giochi telematici, quale agente contabile, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, atteso che il denaro che riscuote è fin da subito di spettanza della P.A.: il decreto 12.03.2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, "recante regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi 45 da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni", all'articolo 2 lett. g) prevede infatti, fra l'altro, che il concessionario "contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS". Logico corollario di quanto precede è che la natura privatistica del contratto mediante il quale la concessionaria, avvalendosi della facoltà appositamente concessale dall'AAMS, demanda ad altro soggetto l'esercizio dell'attività di agente contabile non incide in alcun modo sulla veste di incaricato di pubblico servizio che viene in tal modo conferita a detto soggetto, in quanto esattamente funzionale alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate, essendo anzi a tal fine sintomatica giusto la circostanza che la difesa ha inteso richiamare a sostegno del proprio assunto: ossia che il soggetto investito della sub- concessione non esercita alcun potere indipendente ed autonomo nella gestione e nell'esercizio del gioco, che è invece tenuto ad esplicare nel rispetto puntuale dei termini della concessione fra l'AAMS e la concessionaria. Discende da tali considerazioni la sicura correttezza dell'inquadramento della condotta accertata a carico del OR in seno al paradigma di cui all'art. 314 cod. pen.; il che si conforma all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla posizione del concessionario dell'attività di raccolta delle giocate al lotto, del tutto corrispondente a quella dell'attuale imputato (cfr., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 46954 del 21.05.2015, Rv. 265275, nonché Sez. 2, sent. n. 18909 del 10.04.2013, Rv. 255551).
4. Manifestamente infondata e, comunque, non consentita, infine, è la terza ed ultima censura, attraverso cui si articola il proposto ricorso. Il giudice territoriale ha dato conto della ragione alla base del denegato riconoscimento dei doppi benefici di legge, indicata nella sussistenza di altro precedente a carico dell'imputato, che ha per esso riportato condanna a pena detentiva e pecuniaria: donde la preclusione ex lege alla concessione della sospensione condizionale della pena, per via del superamento del limite massimo di legge (essendo appena il caso di osservare che - come emerge dalla sentenza impugnata - la pena inflitta è stata determinata partendo dal minimo edittale di anni tre di reclusione, ridotto a due per effetto delle applicate attenuanti generiche, senza apportare alcun aumento per la pur contestata e riconosciuta continuazione); mentre, quanto al beneficio ulteriore della non menzione della condanna, l'illustrata motivazione non pare affatto connotata da manifesta illogicità, nel momento in cui l'esistenza di un precedente vale di per sé a compromettere la funzione cui è preordinato l'istituto di cui all'art. 175 cod. pen., notoriamente da ravvisarsi nello scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione pubblicità quale particolaredella conseguenza negativa del reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05.010.2017 Il Consigliere est. Andua Verve DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 2017 M CASSATIO E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito 5