Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate al datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine semestrale di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificato dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975. (Nella specie la sentenza di merito - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto possibile l'estensione alla normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria del suddetto termine decadenziale muovendo dalla premessa che non fosse prospettabile una differenziazione tra le due casse integrazione guadagni oltre alcune disposizioni specifiche, sussistendo comunque una generale comune regolamentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO s.p.a.
in persona del legale rapp.te p.t., dott. Francesco Cerchiara, in virtù di procura per notar Lattanzi di Torino, rep. n. 100.969, del 07 dicembre 1995, rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Bonamico, Gian Pietro Bosotti, prof. Francesco Realmonte, Paolo Tosi e Renato Scognamiglio, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 326, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I N P S
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenzo Gorga e Fausto Maria Prosperi Valenti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 09000/97 del 19.12.1996/16.01.1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti prof. Renato Scognamiglio, per la Fiat Auto s.p.a., e Giuseppe Fabiani per l'Istituto Inps;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il I^ aprile 1996 il Pretore di Torino rigettava la domanda proposta dalla Fiat Auto s.p.a. diretta alla condanna dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento in suo favore della somma di lire 3.134.087.286 a titolo di rimborso della pari somma erogata a titolo di CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai dipendenti della società per il periodo 28 dicembre 1993 - 27 giugno 1994.
Il Tribunale di Torino respingeva l'appello proposto dalla Fiat Auto s.p.a.; spese del grado a carico della società appellante. Osserva il Tribunale: non è prospettabile una differenziazione tra le due casse integrazione guadagni ordinaria e straordinaria oltre talune disposizioni specifiche, sussistendo comunque una generale comune regolamentazione;
la legge sull'intervento straordinario nulla dispone circa il termine entro il quale può e deve esercitarsi il diritto al rimborso delle anticipazioni in favore dei lavoratori;
nulla osta all'applicabilità del termine semestrale di decadenza previsto nella legge di intervento integrativo ordinario alla ipotesi di intervento straordinario con provvedimento concessivo anteriore alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza prevista per il ricorso alla cigs;
sarebbe inammissibile e incongruo far derivare, per la sola ipotesi di ritardo del provvedimento concessivo a data posteriore alla detta fine del periodo di paga, l'inapplicabilità del termine decadenziale in favore di quella del termine decennale di prescrizione;
nella ipotesi di specie la società ha presentato la domanda di rimborso anche oltre il termine semestrale dall'intervenuto provvedimento concessivo del trattamento, proponendo anche una certa accettazione da parte della società della estensione del termine alla integrazione straordinaria per aver fatto esplicito ricorso alla modalità del conguaglio con i contributi dovuti.
Propone ricorso per cassazione la Fiat Auto s.p.a. affidando ad unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto il richiesto annullamento della sentenza.
L'Inps si è costituito con controricorso.
La Fiat Auto s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Fiat Auto s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo che l'operazione del Tribunale, circa l'estensione alla normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. 16 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non trova alcuna legittima giustificazione. Precisa in particolare la società: ferma la riconosciuta e pacifica differenziazione delle due forme di integrazione salariale, esplicitamente conclamata dall'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n.164, il rinvio operato dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n.1115, è limitato alle modalità per il computo dell'integrazione salariale e non alla intera disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria, non potendosi in altro modo spiegarsi, invece, lo specifico rinvio dell'art. 2, comma quarto, della legge n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236,
al termine decadenziale di cui all'art. 7 della legge n. 164 del 1975 per la procedura specificamente adottata per la richiesta della integrazione salariale;
la prospettata incongruità della impossibile esclusione del termine decadenziale, a favore di quello della prescrizione decennale, nella ipotesi del provvedimento concessivo di data posteriore alla scadenza della concessione, scaturisce proprio dall'illegittima estensione alla ipotesi inversa del medesimo termine decadenziale, essendo detta estensione inapplicabile in tale ultima ipotesi, e, in piena sintonia con i principi generali, nella prima;
ove non prevista espressamente la ipotesi eccezionale del termine di decadenza, non può ritenersi incongrua l'applicabilità dei principi generali sulla prescrizione;
la inconfigurazione di un diritto a rimborso in mancanza di un provvedimento autorizzativo, costitutivo della concessione e quindi anche del diritto al rimborso, "rende inapplicabile la decadenza stessa, non potendo la decorrenza di essa essere spostata ad un momento diverso che non sia quello stabilito dalla legge".
Il motivo è fondato.
Le disposizioni di legge in esame, ai fini della presente controversia, sono l'art. 10 della legge 20 maggio 1975, n. 164, "per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria, è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464"; l'art. 2 delle detta legge n. 1115 del 1968 "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 09 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni nella misura etc...", il predetto art. 1 "agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una integrazione pari a due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate etc...."; l'art. 9 del D. Lgs.vo C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, ratificato con legge 21 maggio 1951, n. 498, "la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non è ammessa dopo trascorso tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione"; e infine l'art. 16 della legge 20 maggio 1975, n. 164, "il termine di tre mesi fissato dall'art. 9 del D. Lgs.vo C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi".
La sentenza impugnata, dopo aver premesso la sussistenza di un genus di cassa integrazione, dalla cui disciplina generale attingere la regolamentazione delle ipotesi non previste di volta in volta dalle specifiche discipline sull'intervento ordinario o straordinario, enuclea, in proposito, un principio generale, che si sostanzia nell'affermata incongruenza di una così diversa disciplina circa il termine di esercizio del diritto a rimborso da parte del datore di lavoro anticipante (sei mesi per la cassa integrazione ordinaria, dieci anni, secondo i principi generali sulla prescrizione, per quella straordinaria); opera, quindi, una serie di considerazioni sulle disposizioni della legge n. 164 del 1975 a sostegno della premessa (espressa previsione dell'obbligo di consultazione sindacale per entrambi gli interventi, conseguente ampliamento del termine da 15 a 25 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione, ampliamento del termine da tre a sei mesi prevista dalla disciplina sulla integrazione ordinaria per la richiesta di rimborso delle anticipazioni) , su quelle della legge n.223 del 1991 (termine "ampliato" da 15 a 25 giorni per la presentazione della domanda di integrazione per il trattamento straordinario, parificazione delle modalità di anticipazione da parte dell'Inps nei due trattamenti, e sul comportamento delle parti (sostanziale conformazione della Fiat Auto s.p.a. nella richiesta di conguaglio dei contributi alla disciplina del trattamento ordinario di integrazione); e conclude, sulla base di una non evidente incompatibilità, per la sussistenza del medesimo termine semestrale di decadenza anche per la domanda di rimborso delle anticipazioni del trattamento straordinario, configurando la decorrenza del termine, per la sola ipotesi di autorizzazione del trattamento straordinario di data posteriore alla scadenza del semestre, e per effetto della pacifica natura costitutiva del citato provvedimento con conseguente contemporaneo insorgere dei reciproci obblighi, dal momento della pubblicazione dell'intervenuto decreto concessivo. A ben vedere, la sentenza impugnata parte da una premessa ancora tutta da dimostrare, la sostiene con argomentazioni che ben possono invocarsi per l'esatto contrario (ubi lex voluit etc.), e conclude per la sussistenza nel diritto positivo di un termine di decadenza di sei mesi anche per il rimborso delle anticipazioni del trattamento straordinario, ancorché non espressamente previsto da nessuna disposizione di legge.
Preliminarmente è bene riaffermare ancora un volta l'imprescindibile principio della eccezionalità del termine di decadenza, in rapporto ai principi generali previsti dall'ordinamento per l'esercizio di un diritto: la peculiarità della specifica previsione legislativa di un termine più breve di estinzione del diritto è rimarcata dalle inapplicabilità (art. 2964 e segg. c.c.) al detto istituto di altri principi generali, sicché la intera regolamentazione su un termine (più breve in rapporto a quelli prescrizionali) di decadenza, entro il quale è riconosciuto l'esercizio del diritto, va ricercata e confrontata, per così dire, all'interno del complesso normativo che riconosce il diritto stesso. Ed allora, certamente qualsiasi eccezione alle regole generali sui termini di esercizio di un diritto deve essere espressamente, o anche inequivocabilmente, prevista dal legislatore, ripudiandosi in proposito ogni possibile tentativo di integrazione attraverso interpretazioni analogiche o anche solo estensive. Più precisamente, ancorché possa anche ritenersi non necessaria la previsione specifica da parte del legislatore del termine "decadenza", tuttavia deve pur sempre ricondursi, "in modo chiaro ed univoco", l'estinzione del diritto al mancato esercizio di esso nel termine (appunto, di decadenza) previsto (Cass. nn. 0 1641 e 0 9764/95, 0 9382/93, 0 7248/91, 00 187/81, 00 896/79, 00 789/75). E già qui appare evidente la debolezza dell'iter argomentativo del Tribunale, che ha proposto, in termini quasi assiomatici, la sussistenza di un genus generale riguardante entrambi gli interventi della integrazione salariale, e dunque essenzialmente il principio che, per tutto quanto non previsto nelle normative specifiche dei due trattamenti, deve farsi riferimento a quei principi generali interscambiabili, argomentando proprio su quella generalità che invece il legislatore ha inteso escludere attraverso il principio della eccezionalità dell'istituto della decadenza, informatore delle disposizioni del codice civile ad essa preposte. Ne costituisce evidente esempio il riferimento al comportamento delle parti quanto alla richiesta di conguaglio con le obbligazioni contributive, nonché alla collocazione sistematica del norma di prolungamento del termine per la richiesta di rimborso, entrambi criteri di interpretazione di seconda e subordinata intenzione, peraltro in palese conflitto con il criterio letterale espresso con il riferimento alla disciplina del (solo) trattamento ordinario (nel 1947 la cassa integrazione guadagni straordinaria non era stata ancora introdotta). Ma, e ancor più, si appalesa debole la tesi del Tribunale solo che si rilevi lo sforzo interpretativo proposto (si pensi per un attimo alla costruzione di un termine mobile nella ipotesi di provvedimento concessorio intervenuto dopo il semestre dall'ultimo periodo di paga del periodo integrabile), che da solo evidenzia proprio l'assenza di qualsiasi certezza sulla volontà legislativa di introdurre l'estinzione del diritto per il mancato esercizio in un termine più breve di quelli altrimenti (e questa volta, certamente) previsti.
Tutto questo senza minimamente approfondire (allo stato è irrilevante) l'assunto genus generale relativo all'istituto della cassa integrazione guadagni, pur in presenza di un'affermata specifica regolamentazione dei due trattamenti in esame, in funzione di una diversità ontologica riconducibile a distinte cause integrabili - cui, in molti casi, è ricollegata una inevitabile diversità procedimentale che hanno portato l'intervento straordinario ad assumere una vera e propria alternativa configurazione giuridica in rapporto a quello ordinario, assumendo, con l'evoluzione legislativa nel tempo, una valenza ben diversa, per causa, funzione e scopo, da quella originaria di mera tutela del salario.
Orbene, lo sforzo interpretativo della sentenza impugnata mostra la propria insufficienza fin dalla premessa, secondo cui il rinvio operato dall'art. 10 della legge n. 164 del 1975 alla legge n. 1115 del 1968 costituisce contemporaneamente rinvio al decreto legislativo n. 788 del 1945 e, attraverso questo, al decreto legislativo n. 869 del 1947, quando, invece, il dato testuale evidenzia un rinvio operato dal citato art. 10 alla legge istitutiva del trattamento straordinario, che a sua volta rinvia, per la sola individuazione dei criteri di determinazione dell'intervento, al decreto legislativo del 1945 (vedi il riferimento all'art. 1). Ne consegue che il rinvio (anche) alla residua disciplina di tale ultimo decreto, e quindi al relativo collegamento con il decreto legislativo del 1947, rimane allo stato privo di qualsiasi supporto probatorio.
Tale insufficienza della sentenza, per le considerazioni sopra svolte, appare, ad avviso di questo Collegio, determinante ai fini dell'intero ragionamento logico-giuridico operato in sentenza sulla decisività delle argomentazioni assunte a sostegno della premessa (errata), fino alla costruzione del citato termine mobile di decorrenza per la ipotesi, chiaramente fuori dello schema proposto e oggetto della presente controversia, di tardivo provvedimento concessivo, e quindi alla improponibile introduzione di una decadenza semestrale in termini che non trovano riscontro o aggancio alcuno nel diritto positivo.
Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza del Tribunale di Torino va cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nel Tribunale di Ivrea, al quale è demandato, in una alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, il riesame della controversia nel rispetto del principio per cui "non è applicabile il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 9 del D. Lgs.vo C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, ratificato con legge 21 maggio 1951, n. 498, come modificato dall'art. 16 della legge 20 maggio 1975, n.164, per la domanda di rimborso delle anticipazioni da parte del datore di lavoro erogate in favore dei propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria".
P. Q. M.
la CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ivrea.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999