Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3175
CASS
Sentenza 2 aprile 1999

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Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate al datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine semestrale di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificato dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975. (Nella specie la sentenza di merito - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto possibile l'estensione alla normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria del suddetto termine decadenziale muovendo dalla premessa che non fosse prospettabile una differenziazione tra le due casse integrazione guadagni oltre alcune disposizioni specifiche, sussistendo comunque una generale comune regolamentazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3175
    Data del deposito : 2 aprile 1999

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