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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 717/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 717/2019
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) – Avv. Massimiliano Fabio P.IVA_1
attori
E
(C.F. ) – Avv. Mike Bonomo e Carmelo Controparte_1 C.F._2
Occhiuto
convenuto
E
( ) e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) C.F._4
convenute contumaci
E
( ) Controparte_4 C.F._3
terza chiamata contumace
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare, ritenere e dichiarare sussistenti le condizioni previste dall'art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare che gli atti di liberalità compiuti dalle odierne parti convenute e indicati in premessa hanno arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore sig. Parte_3
1 Conseguentemente, dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità nei confronti dell'attore in proprio e n. q. degli atti di donazione del 16.05.2015 ai rogiti del notaio (Rep n° 214 Racc. 123) trascritto a Messina il Persona_1
20.05.2015, con cui l'odierno convenuto ha donato alla nipote un CP_2 appartamento ad uso civile abitazione sito in via Sant'Elia n° 16 di S. Angelo di
LO, censito in catasto fabbricati del Comune di S. Angelo di LO fg. 12 part.
289 subalterno 3, e con cui insieme alla moglie Controparte_4
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco accrescimento, hanno donato alle nipoti e un appartamento ad uso CP_2 Controparte_3 civile abitazione e un locale garage siti in Largo Altavilla di S. Angelo di LO, censiti al catasto fabbricati del comune di S. Angelo di LO fg. 13 part. 2136 subalterni 6 e 2; rigettare integralmente ogni avversaria domanda, richiesta eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile infondata in fatto ed in diritto.
Condannare parte convenuta, in solido, alle spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2901 c.c., non essendo provato, né esistendo conclusione sul punto, neanche in via approssimativa nel quantum, il danno patrimoniale e morale contenuto nel credito vantato dal sig. Parte_1
2. Dichiarare inammissibile, in assenza di conclusioni, la domanda di accertamento
e determinazione del danno riconosciuto in sentenza, mancando all'uopo apposita domanda di accertamento costitutiva;
3. Dichiarare infondata la richiesta revocatoria ordinaria, non essendo proporzionata all'ipotecario credito vantato dal Sig. nei confronti del Sig. Pt_1
e difettando, pertanto, il titolo costitutivo del diritto per Controparte_1 richiedere ex art. 2901 c.c. la revocatoria;
4. In subordine, dire e dichiarare non provata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal Sig. contro il Sig. alla luce Pt_1 Controparte_1 dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente procedimento;
5. Rigettare qualsiasi ulteriore richiesta, anche in natura istruttoria, formulata dalla parte attrice poiché inconferente, infondata ed inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano di essere creditori del convenuto a seguito di statuizione generica di condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, con provvisionale di € 10.000,00, contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Patti n° 3148/2006, passata in giudicato a seguito di conferma, quanto alle statuizioni civili, da parte della sentenza della Corte d'Appello di Messina n°
1720/2015 e di quella della Corte di Cassazione n° 11839/2018.
La sentenza aveva riguardato fatti di usura (ed altri reati connessi) commessi ai danni del da diversi soggetti;
in particolare, il era stato condannato per Pt_1 CP_1 aver concesso in prestito, nell'anno 2002, la somma di € 10.000,00, pretendendo ed ottenendo successivamente, nell'anno 2005, interessi del valore di € 14.000,00, erogati tramite l'acquisto di materiale edile dalla effettuati senza il pagamento della merce. Pt_2
Dopo la sentenza di primo grado, il convenuto, con atto a rogito del notaio Per_1
(Rep. 214 Racc. 123) del 16/05/2015, trascritto a Messina il 20/05/2015, donava:
[...]
- alla nipote , un appartamento ad uso civile abitazione sito in CP_2
Sant'Angelo di LO (ME), via Sant'Elia catastalmente censito al foglio 12, part. 289 sub 3;
- alle nipoti e – unitamente all'altra comproprietaria CP_2 Controparte_3
ciascuno per la rispettiva quota di comproprietà – un Controparte_4 appartamento ad uso civile abitazione e un locale garage siti in Sant'Angelo di
LO (ME), Largo Altavilla, catastalmente identificati al foglio 13, part. 2136 sub 6 e 2, con riserva di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento in favore dei donanti.
Trattandosi di atti dispositivi pregiudizievoli alle ragioni creditorie, chiedevano quindi dichiararsi l'inefficacia nei loro confronti delle predette donazioni, tenuto conto, ai fini dell'elemento soggettivo, che si trattava di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito.
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente il mancato Controparte_1 esperimento della mediazione, e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell'azione esperita.
In particolare, evidenziava come il successivo giudizio civile per l'esatta quantificazione del danno non fosse mai stato intrapreso, e che la prospettazione dei danni offerta da parte attrice (€ 2.000.000,00 per danni non patrimoniali ed € 300.000,00 per danni patrimoniali) risultasse del tutto inverosimile ed arbitraria, alla luce:
- della misura degli interessi usurari corrisposti, pari a soli € 14.000,00;
3 - del modesto contributo ad egli ascritto nella vicenda, nell'ambito della quale altri soggetti erano stati condannati per prestiti di importi di gran lunga superiori concessi al a tassi usurari;
Pt_1
- della preesistente condizione di dissesto della alla quale il convenuto era Pt_2
del tutto estraneo;
- del contributo causale dell'attore nella verificazione del danno ex art. 1227 c.c., avendo egli scientemente deciso di rivolgersi a soggetti che praticavano interessi usurari, nella consapevolezza della sua esclusione, a causa di precedenti inadempimenti, dal circuito legale del mercato creditizio.
Eccepiva inoltre il già avvenuto ristoro di tutti i danni ad opera del Fondo
Antiracket, nonché, in ragione del modesto importo dell'eventuale quota di risarcimento da porre a suo carico, la sufficienza del patrimonio residuo per farvi fronte, comprovata altresì dall'immediata corresponsione della provvisionale di € 10.000,00.
Le convenute e , regolarmente citate, restavano CP_2 Controparte_3 contumaci.
Esperita la mediazione obbligatoria, il giudizio veniva successivamente integrato nei confronti dell'altra donante coniuge del , la quale, Controparte_4 CP_1 anch'ella regolarmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'art. 2901 c.c. disciplina l'actio pauliana differenziandone i presupposti a seconda che l'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito o oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito,
o la dolosa preordinazione al pregiudizio (consilium damni) per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza (scientia fraudis)
o della dolosa preordinazione (consilium fraudis) debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
In tutti i casi sono necessari anche i requisiti oggettivi dell'esistenza di un credito – per il quale “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito
4 litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. 1892/2012) – e dell'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quest'ultimo “consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (Cass. 5269/2018) e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cass. 19207/2018); inoltre, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 3538/2019).
Qualora il credito presupposto derivi da un atto illecito, è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass.
22161/2019).
In specie, alla luce di principi sopra enucleati appare certa la sussistenza di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, in capo agli attori, sebbene in assenza di apposita azione di accertamento e condanna, purtuttavia non prescritta alla data di proposizione del presente giudizio e, perciò, pur sempre esperibile.
5 Ai fini che ci occupano, inoltre, il danno va considerato nella sua interezza, e non limitatamente alla quota imputabile alla condotta del convenuto, essendo pacifico il principio della responsabilità solidale di tutti gli autori dell'illecito ex art. 2055 c.c. (cfr.
Cass. 5519/2024) per avere essi concorso, seppur con autonome condotte, nella causazione del medesimo danno.
Ciò implica altresì il rigetto dell'eccezione di sufficienza del patrimonio residuo del debitore, che è stata semplicemente allegata ma non dimostrata dal convenuto (il quale, per quanto appena esposto, avrebbe peraltro dovuto rapportarla al presumibile danno complessivo), mentre la valutazione di un eventuale concorso causale della vittima del reato risulta estranea all'odierno thema decidendum.
In ordine ai presupposti dell'azione, si verte pacificamente nell'ipotesi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, per il quale risulta irrilevante l'elemento soggettivo in capo al donatario, ed è invece sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che esso avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
La predetta scientia damni appare quindi pacificamente sussistente, in presenza di un atto che converte la proprietà di beni immobili in somme di denaro, determinando un peggioramento secco del patrimonio del debitore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di degli attori in solido ed a carico del convenuto costituito, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese fra gli attori e le altre parti del giudizio devono essere interamente compensate, non avendo le stesse concorso alla necessità di intraprenderlo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 717/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa nei confronti degli attori dell'atto di donazione a rogito del notaio (Rep. 214 Persona_1
Racc. 123) del 16/05/2015, trascritto a Messina il 20/05/2015;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in Controparte_1
favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi
6 ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
3) compensa interamente le spese d giudizio fra gli attori e le altre parti.
Patti, 27/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 717/2019
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) – Avv. Massimiliano Fabio P.IVA_1
attori
E
(C.F. ) – Avv. Mike Bonomo e Carmelo Controparte_1 C.F._2
Occhiuto
convenuto
E
( ) e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) C.F._4
convenute contumaci
E
( ) Controparte_4 C.F._3
terza chiamata contumace
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare, ritenere e dichiarare sussistenti le condizioni previste dall'art. 2901
c.c. e, per l'effetto, dichiarare che gli atti di liberalità compiuti dalle odierne parti convenute e indicati in premessa hanno arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore sig. Parte_3
1 Conseguentemente, dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità nei confronti dell'attore in proprio e n. q. degli atti di donazione del 16.05.2015 ai rogiti del notaio (Rep n° 214 Racc. 123) trascritto a Messina il Persona_1
20.05.2015, con cui l'odierno convenuto ha donato alla nipote un CP_2 appartamento ad uso civile abitazione sito in via Sant'Elia n° 16 di S. Angelo di
LO, censito in catasto fabbricati del Comune di S. Angelo di LO fg. 12 part.
289 subalterno 3, e con cui insieme alla moglie Controparte_4
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco accrescimento, hanno donato alle nipoti e un appartamento ad uso CP_2 Controparte_3 civile abitazione e un locale garage siti in Largo Altavilla di S. Angelo di LO, censiti al catasto fabbricati del comune di S. Angelo di LO fg. 13 part. 2136 subalterni 6 e 2; rigettare integralmente ogni avversaria domanda, richiesta eccezione e difesa perché inammissibile, improcedibile infondata in fatto ed in diritto.
Condannare parte convenuta, in solido, alle spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2901 c.c., non essendo provato, né esistendo conclusione sul punto, neanche in via approssimativa nel quantum, il danno patrimoniale e morale contenuto nel credito vantato dal sig. Parte_1
2. Dichiarare inammissibile, in assenza di conclusioni, la domanda di accertamento
e determinazione del danno riconosciuto in sentenza, mancando all'uopo apposita domanda di accertamento costitutiva;
3. Dichiarare infondata la richiesta revocatoria ordinaria, non essendo proporzionata all'ipotecario credito vantato dal Sig. nei confronti del Sig. Pt_1
e difettando, pertanto, il titolo costitutivo del diritto per Controparte_1 richiedere ex art. 2901 c.c. la revocatoria;
4. In subordine, dire e dichiarare non provata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal Sig. contro il Sig. alla luce Pt_1 Controparte_1 dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente procedimento;
5. Rigettare qualsiasi ulteriore richiesta, anche in natura istruttoria, formulata dalla parte attrice poiché inconferente, infondata ed inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano di essere creditori del convenuto a seguito di statuizione generica di condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, con provvisionale di € 10.000,00, contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Patti n° 3148/2006, passata in giudicato a seguito di conferma, quanto alle statuizioni civili, da parte della sentenza della Corte d'Appello di Messina n°
1720/2015 e di quella della Corte di Cassazione n° 11839/2018.
La sentenza aveva riguardato fatti di usura (ed altri reati connessi) commessi ai danni del da diversi soggetti;
in particolare, il era stato condannato per Pt_1 CP_1 aver concesso in prestito, nell'anno 2002, la somma di € 10.000,00, pretendendo ed ottenendo successivamente, nell'anno 2005, interessi del valore di € 14.000,00, erogati tramite l'acquisto di materiale edile dalla effettuati senza il pagamento della merce. Pt_2
Dopo la sentenza di primo grado, il convenuto, con atto a rogito del notaio Per_1
(Rep. 214 Racc. 123) del 16/05/2015, trascritto a Messina il 20/05/2015, donava:
[...]
- alla nipote , un appartamento ad uso civile abitazione sito in CP_2
Sant'Angelo di LO (ME), via Sant'Elia catastalmente censito al foglio 12, part. 289 sub 3;
- alle nipoti e – unitamente all'altra comproprietaria CP_2 Controparte_3
ciascuno per la rispettiva quota di comproprietà – un Controparte_4 appartamento ad uso civile abitazione e un locale garage siti in Sant'Angelo di
LO (ME), Largo Altavilla, catastalmente identificati al foglio 13, part. 2136 sub 6 e 2, con riserva di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento in favore dei donanti.
Trattandosi di atti dispositivi pregiudizievoli alle ragioni creditorie, chiedevano quindi dichiararsi l'inefficacia nei loro confronti delle predette donazioni, tenuto conto, ai fini dell'elemento soggettivo, che si trattava di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito.
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente il mancato Controparte_1 esperimento della mediazione, e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell'azione esperita.
In particolare, evidenziava come il successivo giudizio civile per l'esatta quantificazione del danno non fosse mai stato intrapreso, e che la prospettazione dei danni offerta da parte attrice (€ 2.000.000,00 per danni non patrimoniali ed € 300.000,00 per danni patrimoniali) risultasse del tutto inverosimile ed arbitraria, alla luce:
- della misura degli interessi usurari corrisposti, pari a soli € 14.000,00;
3 - del modesto contributo ad egli ascritto nella vicenda, nell'ambito della quale altri soggetti erano stati condannati per prestiti di importi di gran lunga superiori concessi al a tassi usurari;
Pt_1
- della preesistente condizione di dissesto della alla quale il convenuto era Pt_2
del tutto estraneo;
- del contributo causale dell'attore nella verificazione del danno ex art. 1227 c.c., avendo egli scientemente deciso di rivolgersi a soggetti che praticavano interessi usurari, nella consapevolezza della sua esclusione, a causa di precedenti inadempimenti, dal circuito legale del mercato creditizio.
Eccepiva inoltre il già avvenuto ristoro di tutti i danni ad opera del Fondo
Antiracket, nonché, in ragione del modesto importo dell'eventuale quota di risarcimento da porre a suo carico, la sufficienza del patrimonio residuo per farvi fronte, comprovata altresì dall'immediata corresponsione della provvisionale di € 10.000,00.
Le convenute e , regolarmente citate, restavano CP_2 Controparte_3 contumaci.
Esperita la mediazione obbligatoria, il giudizio veniva successivamente integrato nei confronti dell'altra donante coniuge del , la quale, Controparte_4 CP_1 anch'ella regolarmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'art. 2901 c.c. disciplina l'actio pauliana differenziandone i presupposti a seconda che l'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito o oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito,
o la dolosa preordinazione al pregiudizio (consilium damni) per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza (scientia fraudis)
o della dolosa preordinazione (consilium fraudis) debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
In tutti i casi sono necessari anche i requisiti oggettivi dell'esistenza di un credito – per il quale “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito
4 litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. 1892/2012) – e dell'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quest'ultimo “consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (Cass. 5269/2018) e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cass. 19207/2018); inoltre, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 3538/2019).
Qualora il credito presupposto derivi da un atto illecito, è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass.
22161/2019).
In specie, alla luce di principi sopra enucleati appare certa la sussistenza di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, in capo agli attori, sebbene in assenza di apposita azione di accertamento e condanna, purtuttavia non prescritta alla data di proposizione del presente giudizio e, perciò, pur sempre esperibile.
5 Ai fini che ci occupano, inoltre, il danno va considerato nella sua interezza, e non limitatamente alla quota imputabile alla condotta del convenuto, essendo pacifico il principio della responsabilità solidale di tutti gli autori dell'illecito ex art. 2055 c.c. (cfr.
Cass. 5519/2024) per avere essi concorso, seppur con autonome condotte, nella causazione del medesimo danno.
Ciò implica altresì il rigetto dell'eccezione di sufficienza del patrimonio residuo del debitore, che è stata semplicemente allegata ma non dimostrata dal convenuto (il quale, per quanto appena esposto, avrebbe peraltro dovuto rapportarla al presumibile danno complessivo), mentre la valutazione di un eventuale concorso causale della vittima del reato risulta estranea all'odierno thema decidendum.
In ordine ai presupposti dell'azione, si verte pacificamente nell'ipotesi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, per il quale risulta irrilevante l'elemento soggettivo in capo al donatario, ed è invece sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che esso avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
La predetta scientia damni appare quindi pacificamente sussistente, in presenza di un atto che converte la proprietà di beni immobili in somme di denaro, determinando un peggioramento secco del patrimonio del debitore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di degli attori in solido ed a carico del convenuto costituito, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese fra gli attori e le altre parti del giudizio devono essere interamente compensate, non avendo le stesse concorso alla necessità di intraprenderlo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 717/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa nei confronti degli attori dell'atto di donazione a rogito del notaio (Rep. 214 Persona_1
Racc. 123) del 16/05/2015, trascritto a Messina il 20/05/2015;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in Controparte_1
favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi
6 ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
3) compensa interamente le spese d giudizio fra gli attori e le altre parti.
Patti, 27/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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