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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/10/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza dell'08.04.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.05.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Prisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
(P. Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Camilleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1367/2020, emesso dal Tribunale di
Benevento in data 03.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (già Controparte_1 Controparte_2
, dell'importo di € 19.758,55, oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria, a saldo della fattura n. 064279069000028A del 08.07.2019, rimasta insoluta.
1 A fondamento dell'opposizione, il sig. eccepiva: Pt_1
a) la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 634 e ss.
c.p.c., poiché la documentazione prodotta dalla controparte nel procedimento monitorio - estratto libro giornale ed estratto conto – sarebbe stata inidonea a comprovare il credito, stante la mancata produzione della fattura di fornitura e, di conseguenza, l'impossibilità di verificare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria;
b) la carenza di prova del credito azionato, anche nell'ipotesi di successiva produzione del predetto documento, poiché la sola fattura, comunque, non sarebbe stata sufficiente a dimostrare, in sede di cognizione ordinaria, l'effettiva esistenza del credito;
c) l'intervenuta prescrizione biennale della pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con comparsa di risposta del 09.12.2021, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando l'avversa opposizione ed – in particolare Controparte_1
– deducendo e documentando che:
1) in data 12.06.2019 i tecnici di E-Distribuzione S.p.A., unitamente ai
Carabinieri della stazione di MI NO (AV), avevano effettuato un controllo della linea aerea in bassa tensione presso il POD n.
IT001E84763929, associato al contratto di fornitura di energia elettrica
A52818997 intestato al sig. , e avevano riscontrato la Parte_1 presenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, utilizzato per alimentare una pompa di sollevamento acque presso un immobile di sua pertinenza (cfr. all. 4 produzione opposta);
2) successivamente, in data 18.06.2019, E-Distribuzione S.p.A. aveva inviato a e per conoscenza al sig. Controparte_1
, la nota prot. n. ED-18-06-2019-F0001390, con la quale Pt_1 segnalava che il prelievo irregolare era avvenuto nel periodo compreso tra il 12.06.2014 e il 12.06.2019 e che, ai sensi della normativa vigente,
i relativi costi sarebbero stati addebitati a Controparte_1
in qualità di impresa esercente il servizio di Maggior Tutela
[...] nella zona (cfr. all.5 produzione opposta);
2 3) il Distributore aveva, altresì, provveduto a sporgere formale denuncia nei confronti del sig. per furto di energia elettrica alla Procura Pt_1 della Repubblica presso il Tribunale di Benevento (cfr. all. 6 produzione opposta);
4) sulla base della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata da E-
Distribuzione S.p.A., aveva emesso nei confronti del sig. la Pt_1 fattura n. 64279069000028A dell'08.07.2019, azionata in sede monitoria (cfr. all.7 produzione opposta);
5) aveva regolarmente messo in mora l'opponente con la raccomandata
A/R n. 68585466887-6, notificata in data 03.09.2020, rimasta priva di riscontro (cfr. all.8 produzione opposta).
Deduceva, infine, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, atteso che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che l'applicazione del termine di prescrizione biennale è tassativamente esclusa laddove, come nel caso di specie, “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Fallito il tentativo di mediazione e assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 08.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni (riportandosi ai rispettivi atti di causa) e la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, nel giudizio di opposizione a D.I. “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr. Cass. n. 12311/1997; n. 3671/1999).
Dall'altra parte, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
L'opponente, dunque, ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi, in conformità con quanto affermato dalla
3 giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Tali considerazioni – e in particolare il fatto che nel giudizio di opposizione non si discute sulla validità dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo, ma sulla legittimità della pretesa - privano di rilievo la doglianza secondo cui nella fase monitoria non sarebbe stata prodotta la fattura, la quale veniva debitamente prodotta in questa fase di merito.
Chiarito ciò, alla luce dei su esposti principi, questo Giudicante ritiene che la pretesa creditoria avanzata dalla traente Controparte_1 origine dal prelievo abusivo di energia elettrica da parte dell'odierno opponente, in assenza di un regolare contratto di somministrazione, sia supportata da adeguato materiale probatorio.
Invero, per giurisprudenza costante (cfr. Cass. pen. sent. 9298/1984; Cass. pen. sent. n.11417/2003; Cass. pen. sent. n. 7566/2020; Cass. trib. sent. n. 7075/20), il dipendente preposto alle verifiche degli impianti elettrici assume la CP_2 qualifica di incaricato di pubblico servizio e ai verbali che redige in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica fede, di talché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., essi fanno piena prova, fino a querela di falso, in merito alle dichiarazioni riportate e ai fatti ivi accertati (come – del resto – dedotto dal medesimo opponente nei propri atti – cfr. in particolare pag. 2 di comparsa conclusionale).
Nel caso in esame, il verbale di verifica redatto dai tecnici della E-
Distribuzione, alla presenza dei Carabinieri e del sig. , in data Parte_1
12.06.2019, a seguito del controllo eseguito presso il punto di prelievo n.
IT001E84763929, sito in via Cerreta s.n.c. MI NO (AV), associato al contratto A52818997, intestato al medesimo , individua espressamente in Pt_1 quest'ultimo l'utilizzatore dell'energia elettrica prelevata in maniera irregolare.
Ebbene, pur gravando sull'opponente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria difesa, egli non proponeva querela di falso al fine di superare la forza probatoria del verbale, né produceva documentazione idonea a
4 dimostrare di non essere l'utilizzatore del pozzo, limitandosi a dichiarare, in sede di accertamento, “di non sapere nulla di quanto gli è stato riportato” e, successivamente, a sostenere genericamente - senza fornire alcun elemento di riscontro - che altri avrebbero avuto interesse a farne uso.
Si ritiene, dunque, che, dal verbale di verifica, nel quale è contenuta la specifica descrizione dell'allaccio dell'impianto di alimentazione della pompa di sollevamento acqua alla rete elettrica di distribuzione, nonché dal contegno processuale dell'odierno opponente, il quale in nessun modo dimostrava la propria estraneità rispetto al pozzo e al fondo su cui lo stesso insiste, emerga in modo evidente il fondamento probatorio della pretesa fatta valere da parte opposta.
Per ciò che concerne il quantum della pretesa creditoria azionata, a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati, deve osservarsi che alla nota prot. n. ED-18-06-2019-
F0001390 è allegato il prospetto di “ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore” per il periodo compreso tra il 12.06.2014 e il 12.06.2019 (cfr. all.5 produzione opposta).
Tale prospetto veniva predisposto dal Distributore al fine di determinare gli effettivi consumi, applicando il criterio normativamente previsto in relazione alla tipologia di abuso accertato in sede di verifica.
Sulla base di tale ricostruzione, la società opposta ha quindi emesso la fattura n. 64279069000028A dell'08.07.2019, nella quale risultano puntualmente indicati i periodi di riferimento, i criteri di calcolo e i relativi costi (cfr. all. 7 produzione opposta).
Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M.
147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1367/2020, emesso dal Tribunale di Benevento in data 03.12.2020, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c., come per legge;
2) CONDANNA il sig. a rimborsare in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_1 relative al presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 2.547,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 29.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
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