Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Il P.M. può produrre dinanzi al tribunale del riesame anche elementi e documenti, a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2010, n. 15108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15108 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/02/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 271
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 39715/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA TO, n. a Cisternino il 24.1.1957;
avverso la ordinanza del 3.6.2009 del tribunale della Libertà di Reggio Calabria;
Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal Dr. Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria del 5 maggio 2009 BA TO è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto il g.i.p. ha ritenuto la sussistenza a suo carico, quale titolare dell'omonima impresa individuale, di gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, anche pericolosi, ed al concorso nelle relative attività organizzate ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, nonché nella determinazione ex art. 434 c.p. del pericolo di un disastro ambientale, altresì ravvisando la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Avverso il predetto provvedimento la difesa dell'indagato ha proposto istanza di riesame, deducendo l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché delle esigenze cautelari.
All'udienza camerale il difensore, comparso, ha depositato una memoria difensiva ed altra documentazione ed ha illustrato i motivi a sostegno dell'impugnazione, contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare e chiedendo per tali ragioni l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Il P.M., comparso, ha prodotto un CD contenente la registrazione dell'interrogatorio cui aveva sottoposto il BA e la trascrizione di alcune conversazioni telefoniche. L'adito tribunale con ordinanza del 3 giugno 2009 ha rigettato l'istanza confermando l'ordinanza impugnata.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in tre motivi con cui il ricorrente denuncia l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'illegittimità della nuova produzione fatta dal p.m. nel corso dell'udienza innanzi al tribunale per il riesame e la mancanza un giudizio sull'adeguatezza della misura - è infondato.
2. Va premesso che in generale permane l'interesse dell'indagato al ricorso anche nel caso in cui la misura cautelare detentiva sia venuta meno nelle more per sostituzione con altra misura cautelare meno affittiva (quale quella degli arresti domiciliari). È vero che non sono più spendibili le argomentazioni poste a fondamento dell'orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 6, 6 dicembre 2007 - 15 gennaio 2008, n. 2210) che ha affermato che l'interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per Cassazione può permanere in relazione alla disposizione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, in quanto la decisione di questa Corte in ordine all'insussistenza del quadro indiziario condiziona, se non seguita da un'ulteriore attività di acquisizione probatoria, la scelta del P.M. di iniziare o meno l'azione penale. Infatti la Corte costituzionale con sent. n. 121 del 24 aprile 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, aggiunto dalla L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 3 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) essenzialmente sul rilievo che "la richiesta "coatta" di archiviazione, prevista dalla disposizione censurata, finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune dell'organo dell'accusa: sanzione peraltro inaccettabile sul piano costituzionale, perché discriminante tra le posizioni degli indagati in rapporto ad attività addebitabili all'organo dell'accusa".
Non di meno l'interesse del ricorrente permane in quanto l'applicazione dell'originaria misura detentiva può costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (cfr. Cass., Sez. 3, 19 maggio 2006 - 21 giugno 2006, n. 21506).
3. In riferimento poi segnatamente al secondo motivo di ricorso, va ribadito il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass., sez. 5, 17 dicembre 2002 - 14 gennaio 2003, n. 1276) che - invertendo un precedente arresto giurisprudenziale (Cass., Sez. 3, 7 luglio 1999 - 26 agosto 1999, n. 2500) - ha affermato che il P.M. può produrre al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, anche gli elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa.
Nè la difesa dell'indagato allega argomentazioni nuove e diverse che possano indurre ad un nuovo mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte.
4. Deve poi considerarsi quanto ai gravi indizi di colpevolezza che - come affermato da questa Corte (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2008 - 15 dicembre 2008, n. 46124) - in caso di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Cfr. anche Cass., Sez. 4, 3 maggio 2007 - 8 giugno 2007, n. 22500, che ha ribadito che, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nella specie il tribunale ha fornito ampia, articolata e puntuale motivazione della sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato facendo riferimento soprattutto alle risultanze delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto ha ripercorso dettagliatamente. In particolare l'ordinanza impugnata riferisce che la misura coercitiva è stata emessa nell'ambito di un procedimento concernente una pluralità di soggetti a vario titolo coinvolti in attività relative al traffico illecito organizzato di rifiuti: in tale contesto è stata ipotizzata l'esistenza di un organismo associativo che, avvalendosi dell'apporto di diversi indagati, inviava enormi quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, nella cava di proprietà ed in uso alla ditta Caserta s.n.c. di Motta San Giovanni, ove i rifiuti venivano occultati mediante interramento, in spregio alle prescrizioni della normativa di settore, al fine di lucrare l'ingiusto profitto consistente, per i produttori dei rifiuti, nel non dover sopportare gli onerosi costi che il rispetto della legislazione vigente avrebbe comportato per lo smaltimento in discarica o per il recupero dei medesimi presso siti autorizzati, e per i destinatari dei rifiuti, nel compenso ottenuto per ricevere rifiuti a loro non desiabili. Ed ha aggiunto che dalle indagini del Corpo Forese dello Stato-Nucleo Investigativo di Reggio Calabria era emersa un'articolata attività diretta, "ufficialmente", al recupero presso la ditta Caserta s.n.c. di un'ingente quantità di rifiuti, recupero finalizzato al riutilizzo dei rifiuti per la produzione di laterizi per l'edilizia (in specie, mattoni) ma "in realtà" finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti anche pericolosi mediante occultamento degli stessi nel suolo.
Il quadro di gravità indiziaria sussistente a carico del BA, esercente attiva di autotrasportatore, con riferimento ai fatti oggetto d'addebito cautelare risulta specificamente da acquisizioni documentali (le certificazioni del tipo di rifiuti trasportati non corrispondenti al vero), dall'attività presso il sito di destinazione finale dei rifiuti (che venivano abusivamente interrati), dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio e soprattutto dalle intercettazioni telefoniche.
5. L'impugnata ordinanza contiene poi una specifica valutazione di proporzionalità della misura cautelare adottata alla gravità dei fatti sicché risulta soddisfatto anche questo presupposto per l'emissione della misura cautelare.
6. Pertanto il ricorso va rigettato nel suo complesso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010