Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
5265/2024
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania,in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 27.01.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5265/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
Parte 1 nato a [...] il [...], residente in [...], via del Bosco n.
,
155, c. f. Codice Fiscale_1 وcol patrocinio dell'avv. Gianluca Mineo ed avv. Giuseppe
Macchi come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il loro studio in
Catania via Alberto Mario 32;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Centrale
in Roma via Giuseppe Grezar 14, . c. f. P.IVA 1 , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Maria Concetta La Delfa, come da procura in atti, domiciliata presso il suo studio in Catania,via
Gabriello Carnazza 27 ;
RESISTENTE
P.IVA c. f. Controparte_2 "
P.IVA 3, in persona del Dirigente Generale, Direttore p.t. per la Sicilia, in giudizio rappresenta-
ra di Catania CP 2 ;
RESISTENTE
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 parte attrice proponeva opposizione ad intimazione paga-
mento n. 293 2023 9016256570000 ed alla sottostante cartella n. 293 20160059404158000 per un importo pari ad euro 519,88 per premi CP_2 , riferiti agli anni 2015 e 2016.
Premetteva in fatto di avere ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento in data 22.4.2024,
ove il Concessionario del servizio di riscossione intimava il pagamento delle somme portate dalle cartelle sottostanti entro il termine di cinque giorni, in caso di inottemperanza comunicava l'inten-
zione di procedere all'esecuzione forzata.
Deduceva pertanto l'avvenuto decorso di prescrizione estintiva del credito avuto riguardo alle annualità 2015 e 2016 cui si riferivano i premi CP_2 e la mancata notifica di atti interruttivi, dedu-
ceva sotto tale profilo l'omessa notifica della cartella di pagamento e pertanto dalla annualità di riferimento dei contributi sino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, era ampia-
amente trascorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 335
del 1995.
Dalla data di notifica della cartella impugnata, sottostante l'intimazione ed ivi indicata, si evinceva che il titolo risultava notificato il 13.10.2016. Eccepiva pertanto anche la prescrizione successiva alla data indicata poiché l'intimazione di pagamento era avvenuta nel 2024, quando l'indicato ter-
mine quinquennale era già decorso .
Deduceva altresì che dopo lo spirare del termine gli enti non possono procedere al recupero coatti-
vo dei contributi ed evidenziava che il regime della prescrizione contributiva è sottratto alla dispo-
nibilità delle parti ex art. 3 comma 9 della l. 335/1995, detto termine di prescrizione ha efficacia estintiva del credito e l'ente non può rinunziarvi.
Evidenziava che l'omessa notifica della cartella di pagamento viziava di nullità l'intero procedi-
mento di recupero coattivo e che era onere incombente sull'ente previdenziale dimostrare la corretta notifica della cartella, richiamando sotto tale aspetto i principi elaborati dalla giurisprudenza.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse prescritti gli obblighi di pagamento dei contributi
CP_2 portati dalla cartella impugnata e di conseguenza chiedeva l'annullamento del titolo op-
posto afferente detti premi CP_2 nonché l'annullamento dell'intimazione limitatamente la cartella prescritta.
Il Tribunale fissava udienza di discussione al 13.11.2024, fissando rituali termini di notifica di ricorso e decreto, successivamente in data 30.10.2024 si costituiva Controparte 3
[...] con proprio procuratore di fiducia. La resistente eccepiva la regolare notifica della cartella a mezzo PEC e altresì notifica di atti interruttivi quali intimazioni di pagamento notificate,
prima dell'impugnata intimazione, in data 15.5.2019 e in data 05.8.2022 e pertanto alla data di notifica dell'intimazione opposta, 22.04.2024, nessuna prescrizione dei crediti era decorsa.
Richiamava altresì la legislazione emergenziale da COVID-19 che aveva disposto la sospensione dell'attività di riscossione, concludeva deducendo che non era decorsa né la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo tantomeno quella successiva alla notifica della cartella. Chiedeva il riget-
to del ricorso per infondatezza con vittoria di spese di giudizio.
In data 13.11.2024 si costituiva in giudizio CP_2 che eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva a resistere alle doglianze afferenti l'omessa notifica della cartella e di atti interruttivi suc-
cessivi alla cartella medesima ed evidenziava che la rituale attività di notifica degli atti esecutivi ed il recupero coattivo del credito contributivo, fossero attività demandate ad CP_3 sin dal d.lgs.
46/99 e pertanto nessuna responsabilità era ascrivibile all'ente circa le modalità di riscossione dei ruoli. Evidenziava la tempestività della formazione del ruolo e la consegna del medesimo ad cui aveva chiesto a mezzo PEC, in vista del giudizio, la prova diControparte 1
notifica di cartella e atti interruttivi successivi, senza riscontro.
Nel merito insisteva nella dovutezza delle somme richieste a titolo di premi CP_2 e produceva, in allegato a memoria, relazione dei propri uffici afferenti il credito.
Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza e in caso di accertamento del decorso di prescri -
zione, chiedeva la condanna alle spese del solo Concessionario del servizio di riscossione.
All'esito dell'udienza di discussione fissata dal tribunale questo giudice veniva delegato per la defi- nizione del giudizio, disposta da questo giudice la sostituzione dell'udienza del 27.01.2024 dal de-
posito di note scritte ex art. 127 ter cpc, esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate,
la causa viene decisa col presente provvedimento.
********
Il ricorso avverso intimazione di pagamento notificata il 22.04.2024, afferente i premi CP_2
dovuti in riferimento al 2015 e 2016, depositato in data 31.5.2024, risulta tempestivo, proposto nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 in tema di riscossione di contributi previdenziali.
Il ricorso appare fondate e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La doglianza proposta in via principale dal ricorrente odierno attiene alla mancata notifica della cartella di pagamento 293 2016 0059404158000, limitatamente ai crediti ivi portati è stata proposta impugnazione ad intimazione.
Nella memoria di costituzione della resistente Controparte_1 (cfr. pag. 2) viene evi-
denziata la circostanza per cui la cartella indicata era stata notificata a mezzo PEC in data 13.10.
2016. Tuttavia la resistente deposita ( allegato 5) soltanto l'estratto di ruolo afferente detta cartella dal quale si evince la data di notificazione in atti riportata.
Nessun" file eml” di consegna alla casella di posta elettronica del destinatario viene in atti deposi-
tato, nemmeno i dati di rapporto trasmissione, pertanto la circostanza che la cartella all'esame sia stata notificata a mezzo PEC non viene provata, sussiste solo l'estratto di ruolo dell' [...]
Controparte 1 che documenta la data di notifica.
Il ricorso risulta fondato anche sotto il profilo della decorrenza di prescrizione quinquennale succes-
siva alla notificazione del 13.10.2016.
Parte resistente non deposita in giudizio l'atto interruttivo del decorso di prescrizione, ovverosia intimazione di pagamento 293 20189021059612000. piuttosto allega in atti solo un avviso di ricevimento lasciato in data 05 marzo 2019 da cui non è oggettivamente possibile individuare il riferimento all'intimazione di pagamento 2018.
La mancata produzione dell'intimazione specificata non consente nemmeno di verificare che l'atto interruttivo fosse afferente anche alla cartella in esame di giudizio e se il numero di raccomandata indicato in avviso di ricevimento sia riferibile all'intimazione del 2018 sopra specificata. Viene prodotta altresì (allegato 4 ) copia dell'intimazione di pagamento 293 2022 9004028307000
notificata in data 05 agosto 2022, con atto integrale e relazione di notifica alla compagna convi-
vente, con spedizione di raccomandata informativa al destinatario.
Pertanto nella fattispecie non risulta provata in giudizio la corretta notificazione della cartella a mezzo PEC e non risulta provata la sequenza temporale di atti interruttivi del decorso di prescri-
zione del credito.
La legislazione disposta durante la fase emergenziale, l'art. 67 e 68 D.L. 18/20,che richiama l'art. 12 del D.LGS. 159/2015, non è applicabile alla fattispecie, non essendo provata la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento. I crediti riferiti ai premi CP 2 2015 e 2016 risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, poste a carico con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente exdell' Controparte_1
art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5265/2024 R.G. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella 293201600594041
58000 che annulla;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 29320239016256570000 limitatamente alla cartella portante crediti prescritti sopra specificata;
Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 499, oltre rimborso forfettario al 15%,
iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Gianluca
Mineo ed avv. Giuseppe Macchi, ex art. 93 c.p.c.
Catania, 27.01.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo