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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2082/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2082/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE VANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via Roma, n. 7 e da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
ANDREINA DONATI SARTI e VITTORIO CHIMENTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Anghiari (AR), Corso Matteotti, n. 49 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 26.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno diritti ed obblighi connessi al loro status genitoriale secondo le responsabilità di legge, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggior interesse per i figli.
2. I figli continueranno a vivere e a mantenere la residenza anagrafica presso la casa familiare di proprietà della sig.ra madre della sig.ra , e a Parte_3 Parte_1 quest'ultima concessa in comodato d'uso gratuito, abitazione sita in loc. Palazzo del Pero 17/E, Arezzo. Il sig. ha già lasciato la casa familiare (limitandosi all'asporto dei beni Pt_2 di sua proprietà già alla data del trasferimento), trasferendosi in una nuova abitazione idonea ad accogliere i figli sita in Arezzo-Loc. Palazzo del Pero – Salceta di Sant'Agata nc.13 ed ivi trasferirà altresì la propria residenza, nel minor tempo possibile. Ogni eventuale cambiamento abitativo o allocativo dei genitori dovrà essere reciprocamente e tempestivamente comunicato ai fini di una pronta reperibilità, anche relativamente alle coordinate telefoniche.
3. il sig. potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, senza pernottamento, nei Pt_2 giorni del lunedì e venerdì dalle ore 18:15\ (all'uscita dal lavoro del padre), fino alle ore 21.30, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre (compresa quindi la cena), ma nel fine settimana in cui i minori rimarranno col padre, in giorno del venerdì saranno affidati alla madre. Oltre a tali pomeriggi il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli un fine Pt_2 settimana alternato, da sabato mattina fino alla domenica pomeriggio (ore 20:00), con pernottamento intermedio solo per il figlio maggiore mentre per il piccolo R_
, di soli 11 mesi, il regime di visita col padre prevederà, negli stessi giorni, solo Per_2 due giornate, sia il sabato che la domenica, dalle 11:00 fino alle ore 20:00, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre (il primogenito verrà riaccompagnato la R_ domenica sera alle ore 20:00), sempre che il piccolo non manifesti criticità prima Per_2 di tale orario, nel qual caso il sig. si impegna a riaccompagnare il secondogenito a Pt_2 casa dalla madre. Nel Pomeriggio di mercoledì il figlio verrà prelevato da scuola R_ dai nonni paterni all'orario di uscita, i quali terranno con sé il nipote fino al rientro dal lavoro del padre, il quale dalle 18:15 circa rimarrà col figlio primogenito fino alle ore 21:30, compresa quindi la cena. Il regime di visita dei minori sarà, quindi, regolato in base al seguente calendario: Il predetto schema di modalità di frequentazione di ed con i genitori R_ Per_2 potrà essere soggetto ad eventuali cambiamenti, determinati dai turni di lavoro di entrambi i genitori, seppur previamente concordati dagli stessi, con congruo anticipo. 4) Nei periodi di vacanze scolastiche ciascun genitore porterà o riprenderà i figli, secondo quanto previsto, a casa della madre negli stessi orari. Ferme il calendario di agosto per le vacanze estive e quelli delle vacanze natalizie e pasquali. In occasione delle vacanze natalizie ciascun genitore starà alternativamente con il figlio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 R_ al 6 gennaio. In ogni caso, il giorno di Natale entrambi i minori staranno a pranzo dal padre e la sera a cena con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore in occasione delle vacanze pasquali starà con il figlio per un periodo di tre giorni consecutivi, che comprendano R_ ad anni alterni il giorno di Pasqua (ad esempio un anno il Venerdì Santo, il Sabato e Domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, Martedì e Mercoledì). Per il piccolo , stante la tenerissima età, varrà lo stesso regime di visita concordato al Per_2 punto 3), mentre per i giorni delle feste comandate rimarrà a pranzo con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni, e la cena viceversa, fino almeno al compimento del suo terzo anno di età, salvo accordo tra i genitori per anticipare tale periodo, destinato ad essere adeguato allo stesso regime del fratello In occasione delle vacanze estive, il figlio R_ R_ potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di Giugno-luglio-agosto; la divisione del periodo verrà concordata fra i genitori, compatibilmente con le ferie di ognuno entro il mese di maggio di ciascun anno;
mentre per il figlio i genitori, previo accordo, potranno prevedere dei singoli giorni del Per_2 minore presso il padre e gradualmente inserire qualche pernottamento. Inoltre ciascun genitore potrà, facoltativamente, trascorrere con il figlio una settimana di vacanza R_ ulteriore durante l'anno, concordandola con congruo preavviso. Lo stesso sarà per il figlio dopo il compimento del terzo anno di età. I genitori concorderanno di anno in Per_2 anno che il compleanno di entrambi i figli venga festeggiato tutti e quattro insieme (o a casa o in un luogo pubblico scelto dai genitori) oppure separatamente ciascuno con i figli, dando la possibilità ad ognuno di festeggiarlo rispettivamente o a pranzo o a cena. 5) I genitori confermano l'opportunità che il figlio continui a frequentare l'attività R_ sportiva già in corso del calcio presso Squadra sportiva Cortona-Camucia, con oneri al 50% e che essi genitori continuino ad accompagnarlo secondo le modalità già in atto e ciò indipendentemente dai giorni di competenza. Il sig. dà sin d'ora disponibilità a Pt_2 riprendere il figlio dall'attività del calcio alle ore 19:00 (che svolge ogni martedì e R_ giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00), rimanendo disponibile a dare supporto logistico per soli due giorni al mese. In tali giorni il preleverà il Figlio Pt_2
e lo porterà presso la propria abitazione per farlo cenare con sè e poi R_ riaccompagnarlo alle ore 21:30 presso l'abitazione della Madre. Si precisa che nelle due volte in cui il Padre provvederà a riprendere dagli allenamenti, lo stesso potrà R_ concordare con la madre una turnazione diversa da quella prevista dal calendario e calcolare quello specifico pomeriggio come rientrante tra i due previsti, infrasettimanali, da calendario. 6) Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per entrambi i figli, alla sig.ra Pt_2 la somma mensile di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, somma che verrà versata a mezzo bonifico bancario presso le seguenti coordinate IBAN: [...] entro il 26 di ogni mese. L'importo del predetto assegno non potrà essere modificato al ribasso di fronte a circostanze sopravvenute, quali la nascita di ulteriori figli di uno dei due ricorrenti;
7) Per quel che attiene alle spese non coperte da assegno ordinario, come individuate dalle linee guida per la modalità di mantenimento dei figli del Tribunale di Arezzo 22.12.2022 (che le parti stesse dichiarano di conoscere e da intendersi qui per trascritte), saranno anch'esse ripartite, quali spese straordinarie, al 50% per ciascun genitore. A titolo esemplificativo in tali voci di spesa rientrano: a) scolastiche (tasse di iscrizione agli istituti pubblici non universitari, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, trasporto pubblico fino alla scuola, gite istituite dalla scuola senza pernottamento) e le spese relative ai centri estivi;
b) sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche, nonché a medicinali e presidi sanitari prescritti dal medico curante o specialista cui ci si è rivolti per prescrizione del medico curante;
spese queste elencate sub a) e b) da rimborsare a semplice richiesta e su documentazione, senza necessità di esser preventivamente concordate;
c) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico, ludico-ricreativa, frequenza corsi culturali, comprese attrezzature, queste spese di cui al punto c) da previamente concordare tra i genitori e rimborsare previa esibizione di documentazione. Per le spese sportive vale quanto stabilito sub 5.
8) I ricorrenti convengono, quanto agli assegni familiari, che gli stessi restino integralmente goduti dalla madre.
9) i ricorrenti dichiarano che l'auto Dacia ND tg. GB428EN intestata al sig. Pt_2 rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'auto IA IL tg. CZ526XS intestata alla Pt_1 sig.ra rimarrà in uso al sig. Ciò posto, le parti concordano che le predette Pt_1 Pt_2 auto verranno trasferite all'uno e all'altro con apposito passaggio di proprietà, essendo concordi all'uopo di fissare un appuntamento presso l' , ed i ricorrenti già Controparte_1 sin d'ora esprimono il consenso a tale scopo. Non sarà dovuto alcun prezzo per lo scambio di intestazione di dette auto e già sin d'ora i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa a titolo di cessione delle auto di cui al presente punto.
10) I ricorrenti, avendo acceso ciascuno di loro un prestito per la famiglia, dichiarano di continuare a sostenere e rispondere ciascuno per il proprio prestito, senza pretendere rimborsi l'uno dall'altra, impegnandosi ad estinguere detti debiti ciascuno per il proprio titolo.
11) i ricorrenti hanno anche un cane, , intestato al sig. che di fatto costituente Per_3 Pt_2 un affetto per l'intera famiglia, il quale rimarrà stabilmente presso il sig. e la sig.ra Pt_2 potrà vederlo quando vorrà, previo congruo preavviso. Pt_1 12) Entrambi i coniugi si impegnano a coinvolgere i figli in modo graduale e condiviso nelle frequentazioni con persone con le quali intrattengono una relazione sentimentale, avendo sempre cura di rispettare le figure genitoriali di riferimento, garantendo ai figli il tempo necessario per abituarsi ai sopravvenuti cambiamenti e al nuovo diverso equilibrio familiare.
13) Le spese di lite si intendono a tutti gli effetti compensate e le sottoscrizioni dei legali apposta anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex lege professionale.” Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.08.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2082/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE VANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via Roma, n. 7 e da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
ANDREINA DONATI SARTI e VITTORIO CHIMENTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Anghiari (AR), Corso Matteotti, n. 49 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 26.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno diritti ed obblighi connessi al loro status genitoriale secondo le responsabilità di legge, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggior interesse per i figli.
2. I figli continueranno a vivere e a mantenere la residenza anagrafica presso la casa familiare di proprietà della sig.ra madre della sig.ra , e a Parte_3 Parte_1 quest'ultima concessa in comodato d'uso gratuito, abitazione sita in loc. Palazzo del Pero 17/E, Arezzo. Il sig. ha già lasciato la casa familiare (limitandosi all'asporto dei beni Pt_2 di sua proprietà già alla data del trasferimento), trasferendosi in una nuova abitazione idonea ad accogliere i figli sita in Arezzo-Loc. Palazzo del Pero – Salceta di Sant'Agata nc.13 ed ivi trasferirà altresì la propria residenza, nel minor tempo possibile. Ogni eventuale cambiamento abitativo o allocativo dei genitori dovrà essere reciprocamente e tempestivamente comunicato ai fini di una pronta reperibilità, anche relativamente alle coordinate telefoniche.
3. il sig. potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, senza pernottamento, nei Pt_2 giorni del lunedì e venerdì dalle ore 18:15\ (all'uscita dal lavoro del padre), fino alle ore 21.30, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre (compresa quindi la cena), ma nel fine settimana in cui i minori rimarranno col padre, in giorno del venerdì saranno affidati alla madre. Oltre a tali pomeriggi il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli un fine Pt_2 settimana alternato, da sabato mattina fino alla domenica pomeriggio (ore 20:00), con pernottamento intermedio solo per il figlio maggiore mentre per il piccolo R_
, di soli 11 mesi, il regime di visita col padre prevederà, negli stessi giorni, solo Per_2 due giornate, sia il sabato che la domenica, dalle 11:00 fino alle ore 20:00, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre (il primogenito verrà riaccompagnato la R_ domenica sera alle ore 20:00), sempre che il piccolo non manifesti criticità prima Per_2 di tale orario, nel qual caso il sig. si impegna a riaccompagnare il secondogenito a Pt_2 casa dalla madre. Nel Pomeriggio di mercoledì il figlio verrà prelevato da scuola R_ dai nonni paterni all'orario di uscita, i quali terranno con sé il nipote fino al rientro dal lavoro del padre, il quale dalle 18:15 circa rimarrà col figlio primogenito fino alle ore 21:30, compresa quindi la cena. Il regime di visita dei minori sarà, quindi, regolato in base al seguente calendario: Il predetto schema di modalità di frequentazione di ed con i genitori R_ Per_2 potrà essere soggetto ad eventuali cambiamenti, determinati dai turni di lavoro di entrambi i genitori, seppur previamente concordati dagli stessi, con congruo anticipo. 4) Nei periodi di vacanze scolastiche ciascun genitore porterà o riprenderà i figli, secondo quanto previsto, a casa della madre negli stessi orari. Ferme il calendario di agosto per le vacanze estive e quelli delle vacanze natalizie e pasquali. In occasione delle vacanze natalizie ciascun genitore starà alternativamente con il figlio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 R_ al 6 gennaio. In ogni caso, il giorno di Natale entrambi i minori staranno a pranzo dal padre e la sera a cena con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore in occasione delle vacanze pasquali starà con il figlio per un periodo di tre giorni consecutivi, che comprendano R_ ad anni alterni il giorno di Pasqua (ad esempio un anno il Venerdì Santo, il Sabato e Domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, Martedì e Mercoledì). Per il piccolo , stante la tenerissima età, varrà lo stesso regime di visita concordato al Per_2 punto 3), mentre per i giorni delle feste comandate rimarrà a pranzo con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni, e la cena viceversa, fino almeno al compimento del suo terzo anno di età, salvo accordo tra i genitori per anticipare tale periodo, destinato ad essere adeguato allo stesso regime del fratello In occasione delle vacanze estive, il figlio R_ R_ potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di Giugno-luglio-agosto; la divisione del periodo verrà concordata fra i genitori, compatibilmente con le ferie di ognuno entro il mese di maggio di ciascun anno;
mentre per il figlio i genitori, previo accordo, potranno prevedere dei singoli giorni del Per_2 minore presso il padre e gradualmente inserire qualche pernottamento. Inoltre ciascun genitore potrà, facoltativamente, trascorrere con il figlio una settimana di vacanza R_ ulteriore durante l'anno, concordandola con congruo preavviso. Lo stesso sarà per il figlio dopo il compimento del terzo anno di età. I genitori concorderanno di anno in Per_2 anno che il compleanno di entrambi i figli venga festeggiato tutti e quattro insieme (o a casa o in un luogo pubblico scelto dai genitori) oppure separatamente ciascuno con i figli, dando la possibilità ad ognuno di festeggiarlo rispettivamente o a pranzo o a cena. 5) I genitori confermano l'opportunità che il figlio continui a frequentare l'attività R_ sportiva già in corso del calcio presso Squadra sportiva Cortona-Camucia, con oneri al 50% e che essi genitori continuino ad accompagnarlo secondo le modalità già in atto e ciò indipendentemente dai giorni di competenza. Il sig. dà sin d'ora disponibilità a Pt_2 riprendere il figlio dall'attività del calcio alle ore 19:00 (che svolge ogni martedì e R_ giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00), rimanendo disponibile a dare supporto logistico per soli due giorni al mese. In tali giorni il preleverà il Figlio Pt_2
e lo porterà presso la propria abitazione per farlo cenare con sè e poi R_ riaccompagnarlo alle ore 21:30 presso l'abitazione della Madre. Si precisa che nelle due volte in cui il Padre provvederà a riprendere dagli allenamenti, lo stesso potrà R_ concordare con la madre una turnazione diversa da quella prevista dal calendario e calcolare quello specifico pomeriggio come rientrante tra i due previsti, infrasettimanali, da calendario. 6) Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per entrambi i figli, alla sig.ra Pt_2 la somma mensile di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, somma che verrà versata a mezzo bonifico bancario presso le seguenti coordinate IBAN: [...] entro il 26 di ogni mese. L'importo del predetto assegno non potrà essere modificato al ribasso di fronte a circostanze sopravvenute, quali la nascita di ulteriori figli di uno dei due ricorrenti;
7) Per quel che attiene alle spese non coperte da assegno ordinario, come individuate dalle linee guida per la modalità di mantenimento dei figli del Tribunale di Arezzo 22.12.2022 (che le parti stesse dichiarano di conoscere e da intendersi qui per trascritte), saranno anch'esse ripartite, quali spese straordinarie, al 50% per ciascun genitore. A titolo esemplificativo in tali voci di spesa rientrano: a) scolastiche (tasse di iscrizione agli istituti pubblici non universitari, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, trasporto pubblico fino alla scuola, gite istituite dalla scuola senza pernottamento) e le spese relative ai centri estivi;
b) sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche, nonché a medicinali e presidi sanitari prescritti dal medico curante o specialista cui ci si è rivolti per prescrizione del medico curante;
spese queste elencate sub a) e b) da rimborsare a semplice richiesta e su documentazione, senza necessità di esser preventivamente concordate;
c) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico, ludico-ricreativa, frequenza corsi culturali, comprese attrezzature, queste spese di cui al punto c) da previamente concordare tra i genitori e rimborsare previa esibizione di documentazione. Per le spese sportive vale quanto stabilito sub 5.
8) I ricorrenti convengono, quanto agli assegni familiari, che gli stessi restino integralmente goduti dalla madre.
9) i ricorrenti dichiarano che l'auto Dacia ND tg. GB428EN intestata al sig. Pt_2 rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'auto IA IL tg. CZ526XS intestata alla Pt_1 sig.ra rimarrà in uso al sig. Ciò posto, le parti concordano che le predette Pt_1 Pt_2 auto verranno trasferite all'uno e all'altro con apposito passaggio di proprietà, essendo concordi all'uopo di fissare un appuntamento presso l' , ed i ricorrenti già Controparte_1 sin d'ora esprimono il consenso a tale scopo. Non sarà dovuto alcun prezzo per lo scambio di intestazione di dette auto e già sin d'ora i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa a titolo di cessione delle auto di cui al presente punto.
10) I ricorrenti, avendo acceso ciascuno di loro un prestito per la famiglia, dichiarano di continuare a sostenere e rispondere ciascuno per il proprio prestito, senza pretendere rimborsi l'uno dall'altra, impegnandosi ad estinguere detti debiti ciascuno per il proprio titolo.
11) i ricorrenti hanno anche un cane, , intestato al sig. che di fatto costituente Per_3 Pt_2 un affetto per l'intera famiglia, il quale rimarrà stabilmente presso il sig. e la sig.ra Pt_2 potrà vederlo quando vorrà, previo congruo preavviso. Pt_1 12) Entrambi i coniugi si impegnano a coinvolgere i figli in modo graduale e condiviso nelle frequentazioni con persone con le quali intrattengono una relazione sentimentale, avendo sempre cura di rispettare le figure genitoriali di riferimento, garantendo ai figli il tempo necessario per abituarsi ai sopravvenuti cambiamenti e al nuovo diverso equilibrio familiare.
13) Le spese di lite si intendono a tutti gli effetti compensate e le sottoscrizioni dei legali apposta anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex lege professionale.” Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.08.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni